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Decreto Salva Casa Convertito in Legge

Decreto Salva Casa Convertito In Legge Youtube

Decreto Salva Casa Convertito in Legge

Il Decreto Salva Casa ha chiuso il suo iter di conversione in Legge. Le novità introdotte nella sua conversione, dopo i vari passaggi nelle commissioni e nelle camere, sono tante e interessanti.

Il Decreto Salva Casa è salvo.

Scusate, non ho resistito … 😂

Torniamo seri.

Il Decreto Legge “Salva Casa” ha terminato il suo iter di conversione da decreto in Legge.

Le novità introdotte dalla sua prima approvazione come DL alla sua conversione in Legge sono tante e interessanti.

In questo articolo provo a darvi una panoramica delle novità, senza affrontarle in modo tecnico, perchè alcuni punti meritano degli articoli di approfondimento a parte che vedremo nei prossimi giorni.

Anche perchè, una cosa che non ricordo se vi avevo detto, è che le norme appena approvate sono come il vino … hanno bisogno di stare lì, a riposare, a decantare, prima di essere assaporate.

Partiamo dalla struttura definitiva del DL 69/2024 “Salva Casa”, costituita da 5 articoli:

  • Modifiche al Testo Unico dell’Edilizia
  • Disposizioni sulle strutture amovibili realizzate in periodo COVID
  • Disposizioni a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont
  • Norme finali e di coordinamento
  • Entrata in vigore

In questo articolo mi voglio concentrare solo sul primo articolo, ovvero le disposizioni del DL 69/2024 “Salva Casa” che hanno apportato le modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001:

  • Recupero dei Sottotetti
  • VEPA
  • Opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
  • Definizione di Stato Legittimo
  • Agibilità
  • Tolleranze
  • Sanatoria Edilizia

DL Salva Casa: Recupero dei Sottotetti

Il recupero dei sottotetti previsto dal Decreto Salva Casa si portava dietro alcuni dubbi applicativi, che sono stati risolti (si spera) con l’introduzione delle modifiche nel suo iter di conversione in legge.

La novità più interessante riguarda le deroghe alle distanze dagli edifici e dai confini nel recupero dei sottotetti.

DL Salva Casa: le VEPA

Nella norma che permette l’installazione delle vetrate panoramiche VEPA come attività di edilizia libera erano stati introdotti i porticati.

Con le modifiche apportate al testo del Decreto nel suo iter di conversione in legge, sono stati dati alcuni chiarimenti (anche sulle logge), e alcune limitazioni.

Ad esempio a quei porticati che sono gravati dall’uso pubblico e che vengono, quindi, esclusi dalla possibilità di installazione delle VEPA.

DL Salva Casa: Opere di Protezione dal Sole e dagli Agenti Atmosferici

Mentre scrivo, qui in Sardegna, ci sono più di 40 gradi. La temperatura ideale per parlare di protezione dal sole!

Tra le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, inserite nella prima versione del decreto come opere installabili in edilizia libera, sono state incluse in questa nuova versione anche le pergole bioclimatiche.

DL Salva Casa: Cambia, di nuovo, la Definizione di Stato Legittimo dell’Immobile

Non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, in questo articolo, sulle modifiche apportate alla definizione di stato legittimo dell’immobile, perchè merita un articolo a sè.

Per ora è importante sapere che hanno specificato meglio quali sono i titoli e le condizioni di verifica dell’amministrazione da considerare per la verifica dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare.

Un’altra importante e interessante novità è quella relativa alle parti comuni: ora le difformità delle parti comuni non rilevano ai fini della verifica dello stato legittimo della singola unità immobiliare.

DL Salva Casa: Agibilità

Anche per le agibilità troviamo due importanti novità.

Si tratta di una norma temporanea nelle more della definizione del nuovo DM Sanità.

Nel dettaglio:

  • l’altezza minima passa dai consolidati 2,70m a 2,40 m
  • sono state ridotte le dimensioni minime per gli alloggi monostanza, se destinati a una o due persone

DL Salva Casa: Tolleranze Costruttive

Le tolleranze costruttive che come abbiamo visto sono passata dal 2% ad una serie di percentuali incrementali fino al 5% per gli immobili di superficie utile inferiore a 100 mq, ora vedono l’introduzione anche di una nuova percentuale, quella della tolleranza del 6% per le unità immobiliari sotto i 60 mq.

Ora le tolleranze costruttive si configurano secondo queste percentuali, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024:

a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

e) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

DL Salva Casa: Sanatoria Edilizia

Il Decreto Salva Casa convertito in legge ha apportato modifiche anche alla sanatoria edilizia.

Si potranno regolarizzare interventi non rientranti nelle tolleranze costruttive come varianti in corso d’opera per parziale difformità per i titoli antecedenti la L. 10/1977.

La sanatoria semplificata, nella nuova versione del decreto, ora include anche le variazioni essenziali.

La sanatoria semplificata è permessa anche per la sanatoria di volumi e superfici anche in assenza di titolo paesaggistico (e il 167, muto! …chissà la giurisprudenza su questo punto …).

Sanatoria semplificata e silenzio assenso anche per interventi non compatibili con il vincolo paesaggistico, se questo è sopravvenuto alla realizzazione dell’opera.

E in ultimo, ma non meno importante, nell’iter di conversione vi è stata una revisione del sistema sanzionatorio per le varie sanatorie edilizie.

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