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Accesso Atti Vicino Confinante: il diritto per Vicinitas

Il vicino confinante ha la possibilità di chiedere l’accesso agli atti perchè, il solo fatto di essere un vicino confinante, gli conferisce l’interesse diretto e concreto

Non so se vi è mai capitato.

A me sì, diverse volte.

Nell’esercizio della nostra professione può capitare che un cliente ritenga che il vicino stia realizzando delle opere che ledono i propri diritti.

Che si tratti di opere autorizzate e legittime (probabilmente) sotto il profilo urbanistico a nulla rileva. Spesso anche solo la riduzione di luce, aria, vedute, o altri diritti in genere può indurre il nostro cliente a voler verificare, ed eventualmente agire, al fine di bloccare l’opera del vicino di casa confinante.

Che si fa in questi casi?

Il nostro cliente avrà due strade percorribili:

  • cambiare casa 😂
  • tentare di bloccare l’opera

Fermo restando che l’opzione “cambiare casa” è una di quelle possibili ma meno probabili, l’unica strada percorribile è quella di tentare di bloccare l’opera.

Per poter evitare che il vicino di casa edifichi, o prosegua nell’edificazione iniziata, la prima azione da compiere sarà quella di verificare che l’opera in erigendo sia stata autorizzata, e che sia legittima sotto tutti i profili che possono interessare l’opera: oltre quello urbanistico, potremo dover verificare la legittimità del profilo paesaggistico, idrogeologico, strutturale, e finanche rispettoso delle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Per verificare che l’opera sia legittima, e di conseguenza, capire se esistono degli elementi per poter procedere alla verifica dei diritti non rispettati, e all’eventuale azione successiva, la prima attività da compiere sarà effettuare un accesso agli atti che hanno autorizzato la costruzione.

Una delle domande frequenti che potremo ricevere dal nostro committente è:

ho diritto di poter visionare e prendere copia degli atti del vicino confinante?

La risposta è “sì, il vicino confinante ha diritto di accesso agli atti per il principio della vicinitas“.

Ma andiamo per ordine, vediamo prima quali tipi di accesso esistono, a cosa danno diritto, e qual è quello che fa al caso nostro (spoiler: l’accesso agli atti documentale previsto dalla L. 241/1990).

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Il Ditto dell’Accesso agli Atti del Vicino di Casa Confinante

L’accesso agli atti può essere di tre nature differenti:

  • accesso agli atti generalizzato
  • accesso agli atti civico, definito “semplice”
  • accesso agli atti documentale

Senza voler fare un trattato di diritto sull’acceso agli atti, vorrei però riportare la differenza tra i tre tipi di accesso agli atti sopra elencati, per comprenderne la differenza e capire quello che può essere necessario a noi nel supportare i nostri clienti.

Si legge dal sito del Ministero:

Accesso agli atti Generalizzato – d.lgs. 33/2013, art. 5, co.2Accesso agli atti Civico, semplice – d.lgs 33/2013, art. 5, co.1Accesso agli atti, documentale – L. 241/1990
Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni. Sono accessibili i dati e documenti della PA non soggetti ad obbligo di pubblicazione, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti.
L’accesso generalizzato può essere negato o differito solo nei casi previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L’accesso Civico può essere esercitato da chiunque, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti.
Non è possibile chiedere la pubblicazione di dati documenti e informazioni non obbligatorie.
Serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990.

La fonte di queste indicazioni è tratta https://www.mim.gov.it/accesso-agli-atti-civico-foia

La comprensione delle differenze tra le varie tipologie di accesso agli atti è utile per comprendere a quali abbiamo diritto, in quali casi, per quali azioni possono essere utilizzati, e che cosa vi possiamo trovare.

Nel nostro caso, e senza voler entrare nel merito delle altre due modalità, quello che dovremo effettuare per conto del nostro cliente è l’accesso agli atti documentale previsto dalla L.241/1990.

Si ha il diritto di accedere agli atti di un immobile non di proprietà e su cui non si vanta nessun titolo?

Come già anticipato: sì, si ha diritto ad accedere agli atti del vicino di casa confinante per la vicinitas.

Esiste tanta giurisprudenza in merito.

Il fatto di essere un vicino legittima la possibilità di effettuare l’accesso agli atti del confinante

Il solo fatto di essere un vicino di casa confinante con il terreno dove viene effettuata l’opera di cui vogliamo verificare la legittimità determina la possibilità di accedere agli atti comunali dell’immobile di proprietà del nostro confinante.

L’iter che si segue è semplice:

  • Si chiede di poter accedere, visionare ed eventualmente avere copia degli atti comunali che hanno legittimato la costruzione in edificando del vicino confinante, generalmente inviando una pec con il modulo di accesso agli atti documentali compilato, comprensivo dell’indicazione dell’interesse specifico per il quale stiamo chiedendo la possibilità di accesso.
  • Qualora effettuiamo noi tecnici l’accesso in nome e per conto del nostro cliente, sarà necessario allegare una delega con documento di identità
  • Il comune, ricevuta la richiesta, verifica che ne abbiamo diritto.
  • In questo caso, non avendo la proprietà dell’immobile, ma vantando comunque un interesse sugli atti del confinante, il comune ha l’obbligo normativo di informare il vicino proprietario della nostra richiesta di poter visionare gli atti del suo immobile
  • Il vicino può opporsi e chiedere al comune di non mostrare gli atti, oppure acconsentire alla nostra richiesta
  • Anche quando il vicino manifesti la sua volontà a non far visionare quei documenti, il comune può scegliere in autonomia se dare comunque la possibilità al richiedente di visionare gli atti del confinante
  • Se il comune nega questa possibilità, il diniego deve essere motivato, e il richiedente può fare ricorso

Esiste tanta giurisprudenza che obbliga i comuni che non permettono l’accesso agli atti comunali al vicino confinante: i giudici ritengono che il semplice fatto di essere un vicino confinante questo determini un interesse concreto, un interesse diretto, e un interesse attuale necessari e sufficienti a garantire la possibilità di visionare gli atti, anche se il proprietario confinante non è d’accordo.

E una volta che abbiamo ottenuto gli atti comunali, che si fa?

Beh… si verifica che sia tutto in regola, e si sceglie se e come procedere oltre … ma questa è un’altra storia che trattiamo in un prossimo episodio 😉

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