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La Definizione di Volume Paesaggistico: Sentenza CdS n. 3656-2024

Nella nostra professione le parole cambiano significato in funzione del contesto nel quale le utilizziamo: per il paesaggio, i volumi sono sempre volumi, e non rileva che essi siano o meno computati ai fini urbanistici

I tecnici più esperti, non di primo pelo, sono abituati a questo genere di situazioni.

La stessa parola assume rilevanza differente in funzione del contesto nel quale operi.

Ed è così che ai fini del paesaggio il concetto di volume differisce dal contesto edilizio, così come differisce ancora dal concetto geometrico.

Se parli di “volume” con un persona, ad esclusione di chi capisce il livello del suono al quale ascolta musica 😂, il concetto principale è quello geometrico.

Ma noi sappiamo che, nella nostra professione, il volume è multiforme.

E anche all’interno dello stesso contesto, quello edilizio-urbanistico ad esempio, ne esistono diverse specie: il volume urbanistico, il volume tecnico, volume interrato, il volume totale, ecc…

Bene … ma tutta ‘sta premessa per dire cosa?

Vediamo la definizione di volume paesaggistico, a partire da una recente pronuncia del Consiglio di Stato.

Ai fini del Paesaggio, i Volumi Sono Sempre Volumi

Ai fini del paesaggio, i volumi si considerano sempre. Tutti.

E a nulla rileva che ai fini urbanistico-edilizi si tratti di porzioni di costruzioni realizzate che non costituiscono volume.

E’ questo il concetto chiarito, e ribadito già da copiosa giurisprudenza, dal Consiglio di Stato nella Sentenza 3656/2024 del 22 aprile 2024:

“Ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024

L’intervento riguardava delle opere realizzate nell’area Parco del Vesuvio.

La pronuncia del CdS, infatti, richiama anche un’altra sentenza e conferma la linea già espressa

“nell’area del Parco del Vesuvio, “ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”. Ne consegue che le opere realizzate risultano totalmente abusive e come tali soggette ai conseguenti, legittimi e doverosi provvedimenti ingiuntivi e demolitori

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024

C’è poco altro da aggiungere:

ai fini del paesaggio, ogni volume si conta!

Peraltro, è quanto scritto dallo stesso Ministero della Cultura che con una sua nota ufficiale riprende un orientamento giurisprudenziale consolidato e confermato dal Consiglio di Stato stesso nella sua precedente Sentenza CdS n. 3026/2022 nella quale si legge la definizione di volume paesaggistico:

“il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini della tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volum, sia esso interrato o meno”.

Tombale.

Scarica il Testo integrale della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024 inerente la definizione di volume paesaggistico

Fotovoltaico e Tutela del Paesaggio: un Nuovo Concetto

L’impatto paesaggistico di un opera, nel caso specifico di un impianto fotovoltaico, non si può ridurre alla mera valutazione cromatica. Bisogna valutare anche l’impatto benefico che il Paesaggio può giovare dall’opera stessa, come la riduzione delle emissioni di CO2

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole.

Giovanni Pascoli

Il Fotovoltaico non è mai andato tanto d’accordo con i vincoli paesaggistici.

In realtà, se proprio vogliamo essere onesti, il fotovoltaico non è andato mai tanto d’accordo con chi è preposto alla valutazione dell’eventuale compatibilità che un impianto fotovoltaico può avere nel territorio e nel paesaggio da tutelare.

Eh già, perché il problema, nella maggior parte dei casi, sono le persone.

Le persone… al di qua o al di là della scrivania, è indifferente.

Il problema sono le persone.

sentenza fotovoltaico tutela del paesaggio nuovo concetto tar abruzzo

Ma lasciamo perdere le mie considerazioni e concentriamoci sulla sentenza.

La Sentenza del TAR Abruzzo n. 214 del 20/04/2023

Con la Sentenza numero 214/2023 del 20/04/2023, il TAR Abruzzo ha espresso un nuovo e interessante concetto in materia di tutela del paesaggio, rispetto alla compatibilità degli impianti fotovoltaici

Andiamo per ordine:

  • Il caso di specie prevedeva diversi interventi, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura di un edificio
  • l’edificio ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica
  • il tecnico ha individuato una soluzione per l’impianto fotovoltaico in modo da ridurre l’impatto paesaggistico, mediante pannelli di cromature simili ai coppi in laterizio esistenti, e di superficie opaca non riflettente per non impattare sul panorama
  • la Soprintendenza risponde con un parere positivo su tutti gli interventi ad eccezione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, con la Sentenza 214/2023 dà una nuova lettura al concetto di tutela paesaggistica che non può ridursi alla mera valutazione di compatibilità cromatica o materica, che non permetterebbe mai l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Il Giudice informa i tecnici del Ministero che la tutela del paesaggio passa essa stessa per la riduzione delle emissioni di CO2, tale per cui l’installazione degli impianti fotovoltaici, peraltro con accorgimenti cromatici e non riflettenti, è un valore di tutela perché il Paesaggio stesso ne beneficia.

Ricordano, infatti, che tutto l’impianto legislativo nazionale sta andando nella forte direzione di voler permettere, laddove compatibile, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tali da considerarli come interesse pubblico primario.

Un ulteriore elemento che ha portato i giudici a dare ragione al ricorrente sta nel fatto che il tecnico ha adottato tutte le soluzioni tecniche possibili per ridurre al minimo l’impatto dell’impianto fotovoltaico nell’immobile.

Il tecnico, nella sua relazione paesaggistica, ha indicato che l’impianto fotovoltaico avrebbe avuto:

  • pannelli di un cromatismo tale da non discostarsi tanto dal colore delle tegole
  • la superficie di protezione delle celle opaca e non lucida

E qui, un plauso al tecnico ci sta

fotovoltaico tutela del paesaggio sentenza tar abruzzo 214 2023

Ma … c’è sempre un ma …

Questa sentenza dà un forte segnale (per non dire altro) ai tecnici deputati alla valutazione della compatibilità tra le opere e la tutela del paesaggio.

Tuttavia, non si deve e non si può tradurre in un “liberi tutti“.

L’errore in cui non dobbiamo cadere, come tecnici smart, è quello di considerare che d’ora in poi gli impianti fotovoltaici dovranno essere autorizzati e saranno sempre autorizzati ovunque, a prescindere dal vincolo paesaggistico esistente.

Non sarà così: infatti se da una parte i Giudici indicano al Ministero quale sia la nuova strada da considerare per una corretta valutazione dell’impatto paesaggistico di un’opera, che può essa stessa contribuire alla tutela del paesaggio, dall’altra non indicano che gli impianti fotovoltaici possono essere installati sempre e ovunque; anzi, nella Sentenza si legge chiaramente che rimane in capo ai tecnici del Ministero la valutazione della compatibilità delle opere con il vincolo relativo presente nelle specifiche aree o immobili.

Scarica la Sentenza del TAR Abruzzo n.214/2023 del 20/04/2023