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Pergotenda in area protetta: serve sempre un permesso?

La normativa edilizia, dal D.P.R. 380/2001 fino alla recente “legge Salva Casa” (D.L. 69/2024), ha riconosciuto in molti casi la natura di opere di edilizia libera alle pergotende prive di rilevanza strutturale e destinate a un uso temporaneo o stagionale.

Tuttavia, in presenza di vincoli ambientali o paesaggistici la disciplina cambia radicalmente.

In tali contesti, le semplificazioni dell’edilizia libera non si applicano automaticamente: ogni intervento deve misurarsi con le regole di tutela paesaggistica, urbanistica e ambientale.

Il caso concreto

Una struttura ricettiva situata all’interno di un parco nazionale aveva chiesto l’autorizzazione a installare una struttura ricettiva situata all’interno di un parco nazionale aveva chiesto l’autorizzazione a installare una pergotenda nell’area esterna.

L’Ente Parco rilasciò inizialmente un nulla osta con una prescrizione precisa: permanenza massima di 120 giorni e obbligo di rimozione entro 10 giorni successivi.

Successivamente, l’Ente annullò in autotutela il provvedimento, ritenendo che la pergotenda non potesse essere considerata opera precaria ma manufatto edilizio idoneo a incidere stabilmente sull’ambiente protetto.

La società impugnò l’atto davanti al TAR competente, sostenendo:

  • l’errata applicazione dell’art. 13 L. 394/1991 sulle aree protette;
  • la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/1990;
  • un eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il TAR respinse il ricorso, riconoscendo la natura edilizia dell’opera e la legittimità dell’autotutela.

L’appello e la decisione del Consiglio di Stato

In sede di appello, il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 7147/2025) ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio procedurale: mancava la prova della notifica all’Ente Parco, requisito essenziale ex art. 45 C.P.A.

Pur limitandosi formalmente all’inammissibilità, il Collegio ha voluto esaminare il merito ad abundantiam, ribadendo alcuni principi fondamentali:

  • La temporaneità non può essere solo strutturale, ma deve rispondere a esigenze effettivamente contingenti e documentate.
  • L’intervento ricadeva in un sito della Rete Natura 2000, con vincoli ambientali particolarmente stringenti;
  • Il nulla osta era correttamente richiesto e rilasciato, con prescrizioni di durata congrue;

I principi ribaditi dal Consiglio di Stato

Dalla sentenza emergono alcuni principi chiave:

  • Prevalenza della tutela ambientale
    Le norme speciali di protezione (art. 145 D.Lgs. 42/2004) prevalgono sulle semplificazioni dell’edilizia libera.
  • Obbligo di nulla osta preventivo
    Ogni trasformazione del territorio in area protetta richiede un provvedimento espresso dell’Ente Parco (art. 13 L. 394/1991).
  • Esclusione del silenzio-assenso
    Nei procedimenti che incidono su beni ambientali o paesaggistici non opera la formazione tacita del titolo abilitativo (art. 20 L. 241/1990, comma 4).
  • Temporaneità come criterio funzionale
    Un’opera è precaria solo se legata a esigenze contingenti e rimossa entro termini brevi (art. 6, comma 1, lett. e-bis D.P.R. 380/2001).

Implicazioni pratiche per i tecnici

Per ingegneri, architetti e professionisti che operano in contesti vincolati, questa sentenza offre indicazioni operative fondamentali:

  • Prima di proporre o progettare l’installazione di una pergotenda, occorre verificare i vincoli urbanistici e ambientali vigenti.
  • È necessario acquisire nulla osta preventivi e predisporre la documentazione tecnica (relazione paesaggistica, planimetrie, relazione tecnica descrittiva).
  • La temporaneità dell’opera deve essere documentata e certificata, fissando un termine di rimozione.
  • Non è possibile confidare in un silenzio-assenso: occorre attendere un provvedimento espresso.
  • Errori procedurali (come la mancata notifica di atti) possono rendere vane anche le migliori difese nel merito.

Conclusione

La sentenza n. 7147/2025 conferma una linea interpretativa rigorosa: in aree protette le pergotende non rientrano automaticamente nell’edilizia libera, ma richiedono sempre nulla osta e sono soggette a limiti temporali stringenti.

Per i professionisti tecnici questo significa che ogni intervento va valutato con attenzione, evitando semplificazioni eccessive. La corretta gestione delle autorizzazioni non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta anche una garanzia per il cliente e per la tutela del territorio.

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