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Differenza tra Sagoma e Prospetto

Ogni tanto può capitare di far confusione e confondere le modifiche di sagoma e prospetto. Grazie ad una sentenza del TAR Toscana vediamo qual è la differenza tra sagoma e prospetto

“Il vero splendore è la nostra singola, sofferta, diversità.”

Margaret Mazzantini

Seppur per molti potrebbe essere una distinzione facile e scontata, per alcuni altri, magari quelli più di primo pelo, la differenza tra sagoma e prospetto potrebbe non essere sempre chiara e di facile comprensione.

Con questo articolo vorrei spiegare la differenza tra sagoma e prospetto.

E per farlo, vorrei partire dalla definizione di sagoma che troviamo nelle definizioni uniformi allegate al modello del Regolamento Edilizio Tipo.

Sagoma: Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Definizione di Sagoma estratta dall’elenco delle definizioni uniformi allegate al Regolamento Edilizio Tipo

Per proseguire nella distinzione della differenza tra sagoma e prospetto, ci viene in aiuto la nostra amata giurisprudenza.

Differenza tra sagoma e prospetto: la modifica della copertura inclinata per la realizzazione di una terrazza a tasca, è una modifica di prospetto? E’ una modifica di sagoma?

Il caso in questione riguarda la modifica della copertura a falde di un edificio sulla quale è stata effettuata una SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di una terrazza a tasca nella copertura a falda inclinata.

Il tutto è stato presentato come ristrutturazione edilizia conservativa.

Il contendere tra il ricorrente e il comune si basa tutto su due aspetti

  • la prima eccezione riguarda la classificazione dell’intervento all’interno della ristrutturazione edilizia conservativa. Secondo il comune tale intervento non poteva essere classificato come ristrutturazione edilizia conservativa.
  • la seconda remora del comune era concentrata sulla modifica del prospetto, al quale è stata ricondotta la modifica della copertura per la realizzazione della terrazza a tasca.

Il caso è parecchio interessante.

Partiamo dal primo punto.

1 – L’intervento era classificabile all’interno della ristrutturazione edilizia conservativa?

Secondo il comune no.

Secondo il ricorrente sì.

E fin qua … era scontato che fosse così 😂.

Più nel dettaglio, il ricorrente ha fatto ricorso al testo unico dell’edilizia e alla legge regionale, mentre il Comune ritiene che l’intervento non fosse compatibile con la norma comunale, il Piano Operativo del Comune.

Secondo l’interpretazione del giudice, con la Sentenza n. 163del 2024 del TAR Toscana, il punto non è tanto la classificazione o meno dell’intervento all’interno della ristrutturazione edilizia conservativa, quanto il fatto che nella norma comunale possono esistere delle regole che vietano particolari interventi su immobili sottoposti ad attenzione paesaggistica.

Si legge:

Non rileva, infatti, che il legislatore nazionale, all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, ricomprenda nella nozione di ristrutturazione edilizia conservativa anche le modifiche di prospetto, perché – per costante giurisprudenza – il secondo comma della stessa norma, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato nel senso che la normativa urbanistica comunale non può dare agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita e non anche che non possa disciplinare in via sostanziale le attività concretamente assentibili, escludendo alcuni interventi riconducibili a una determinata classificazione (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5187; Id., 18 maggio 2016, n. 2009).
Pertanto, il fatto che il Piano Operativo del Comune di Siena sugli edifici classificati “t3”, come quello di cui si controverte, ammetta la ristrutturazione edilizia conservativa non esclude che lo stesso possa al contempo vietare la realizzazione di singole opere che, pur rientrando in tale categoria di intervento, sono ritenute incompatibili con le caratteristiche degli immobili e con l’armonioso sviluppo urbanistico e edilizio dell’area.

E su questo primo punto, i giudici hanno dato ragione al Comune.

Andiamo a vedere la seconda censura.

2 – L’intervento si configura come modifica di prospetto? Differenza tra sagoma e prospetto

La seconda censura era focalizzata sulla questione della modifica di prospetto: secondo il Comune, la realizzazione di una terrazza a tasca nella copertura a falda inclinata costituiva una modifica di prospetto del fabbricato.

E per gli immobili di quella categoria specifica, secondo il Comune non è ammissibile nessuna modifica di prospetto.

In realtà il giudice non la vede proprio così.

Nella sentenza si fa una disamina più ampia delle motivazioni limitative inserite nel Piano Operativo del Comune; e si legge, quel che è l’oggetto centrale di questo articolo

… non ogni intervento edilizio realizzato sulla copertura dell’edificio implica modifica dei prospetti, ma occorre verificare, caso per caso, se lo stesso comporti anche una modifica della facciata o delle pareti esterne dell’immobile

Sempre dal testo della Sentenza del TAR Toscana n. 163/2024 del leggiamo

Va infatti rammentato che, in base ad un costante insegnamento giurisprudenziale, la sagoma riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti), mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico architettonica dell’edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307 e precedenti richiamati; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 marzo 2023, n. 1881; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 1 marzo 2023, n. 660).

Ripeto le parti evidenziate:

Sagoma: riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti)

Prospetto: individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico architettonica dell’edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti

Differenza tra Sagoma e Prospetto: Sintesi Smart

Sagoma: riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti)

Prospetto: individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico architettonica dell’edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti.

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