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Impianto Fotovoltaico in Zona Vincolata

Impianto fotovoltaico in zona vincolata. Esiste una nuova lettura di tutela del paesaggio, vediamo quale.

Quando dici “Sì” a qualcuno assicurati di non dire “No” a te stesso.

Anonimo

Impianto fotovoltaico in zona tutelata.

E’ da qualche tempo (non troppo, a dire il vero) che i giudici dei vari Tribunali Amministrativi Regionali hanno iniziato ad evidenziare alla Soprintendenza qual è un nuovo modo di valutare l’impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico in zona tutelata.

Ne abbiamo parlato anche in questo articolo, dove vi ho raccontato del TAR Abruzzo, che con la Sentenza n. 214 del 20/04/2023, spiegava alcuni nuovi concetti utili e necessari per valutare correttamente l’impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico in zona vincolata.

Nel testo che segue vi voglio raccontare della Sentenza del TAR Campania, che con la Sentenza n. 73/2024, ribadisce alcuni concetti importanti e, ormai attuali, nella valutazione dell’impatto che un impianto fotovoltaico, che poi vi descrivo, può avere sul paesaggio.

Premessa: per quanto un giudice possa dare ragione ad una o ad un’altra parte (e non sta a noi decidere se è giusto o meno), il mio scopo è solo quello di portare alla luce alcuni concetti importanti che possiamo estrapolare dal testo dell’espressione della sentenza per poter capire come va valutato, già nelle fasi preliminari e come tecnici, quello che può essere l’impatto di un’opera che intendiamo realizzare per un nostro committente.

Descriviamo il caso.

L’impianto fotovoltaico e la zona vincolata: descrizione.

L’impianto fotovoltaico “galeotto” è così descritto nel testo della sentenza:

  • 8 pannelli fotovoltaici
  • da installarsi a terra
  • zavorrati su blocchi di cemento di dimensioni 1,20 m x 2,07 m
  • spazio tra le file di 0,90 m
  • disposti su due file
  • area occupata di circa 20.88 mq
  • inclinazione dei pannelli parte da 0.00 m nella parte bassa, e arriva a +0,40 m nella parte alta

Le caratteristiche dell’area di installazione e del contesto sono le seguenti:

  • da installarsi nell’area pertinenziale di un immobile residenziale
  • area vincolata con Decreto Ministeriale per la particolare bellezza
  • contesto agricolo
  • opera percepibile da diversi punti di vista
    • sia per estensione
    • che per cromatismi
    • che per superficie riflettente

Nel prossimo paragrafo vediamo il motivo del diniego della Soprintendenza.

Il Diniego della Soprintendenza all’Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata

La Soprintendenza, nel suo compito di valutare l’impatto paesaggistico dell’opera in relazione al contesto e al vincolo esistente, giustifica il suo diniego, per i seguenti motivi:

I pannelli risulterebbero, seppur posati a terra, visibili da diversi punti di vista e non coerenti con il contesto, sia per cromatismo che per riflessività.

Pertanto, vista la particolare valenza paesaggistica del contesto, caratterizzata da ulivi e macchia mediterranea, l’introduzione di elementi incoerenti nel contesto costituirebbe una grave alterazione del paesaggio, soprattutto non tanto per la sola realizzazione di questo impianto, quanto per la loro diffusione e aggregazione.

Si legge:

… il progetto dell’impianto fotovoltaico come descritto negli elaborati progettuali, se realizzato, determinerebbe una compromissione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la medesima zona è stata sottoposta a vincolo paesaggistico con il d.m. 8 novembre 1968 che ne ha riconosciuto il notevole interesse pubblico ex lege n. 1497/1939 poiché: “riconosciuto che la zona predetto ha notevole interesse pubblico perché la costa e le spiagge di Pisciotta, che formano un tutt’uno con la zona litoranea di Palinuro, per la particolare suggestività, oltre che per i continui scorci panoramici sul litorale, anche per il maestoso ammanto di ulivi secolari, che si spinge fin sullo arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste spiccatamente mediterraneo, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza e l’abitato di Pisciotta, poi, col sua ridente agglomerato urbano posto su una amena collina rivestito di ulti, circondato dalla strada statale, da cui si godono quadri naturali e punti di vista di singolare valore paesaggistico forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale in cui l’opero dell’uomo mirabilmente si fonde con la natura” …

estratto dalla Sentenza del TAR Campania n. 73/2024

Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata: La Decisione dei Giudici

La decisione dei Giudici si basa sui nuovi principi di tutela del paesaggio e sull’interesse della nazione affinché vengano diffuse le fonti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

La decisione dei giudici sulla compatibilità dell’impianto fotovoltaico in zona tutelata proposto e inizialmente dinegato, può essere così riassunta:

  • i principi fondamentali della legislazione statale costituiscono attuazione delle direttive comunitarie, che mirano alla diffusione
  • secondo giurisprudenza consolidata, la sola visibilità di un impianto fotovoltaico in una zona tutelata non è motivo di diniego
  • la volontà dei legislatori di voler favorire l’installazione delle rinnovabili si può sintetizzare di impedire l’installazione nelle sole aree non idonee all’installazione di fonti rinnovabili che ogni regione ha individuato
  • le motivazioni del diniego, pertanto, devono essere particolarmente stringenti poiché è normale che ogni nuova opera che viene realizzata in zona vincolata ha un impatto sul paesaggio; se ci si limitasse solo a questa considerazione, infatti, nessuna nuova opera potrebbe mai essere realizzata solo perché, è normale, che costituisce un nuovo corpo estraneo al paesaggio stesso
  • esistono diversi interessi coinvolti e contrapposti: da una parte la tutela del paesaggio e dall’altra la necessità di favorire l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; e seppur il proponente dell’impianto è un privato, l’opera è da intendersi come di pubblico interesse.

I Giudici non hanno perso l’occasione di bacchettare la Soprintendenza

Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata: E’ sempre possibile?

Attenzione a fare delle valutazioni affrettate.

Il fatto che esista un interesse comunitario e nazionale a favorire l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, compresi quindi quelli fotovoltaici, non può altresì tradursi nella troppo semplice convinzione che d’ora in poi sarà sempre possibile installare tali impianti in barba al paesaggio.

Né possiamo pensare che, con la Sentenza del TAR Campania n. 73/2024, l’impianto fotovoltaico proposto sarà sicuramente autorizzato (anche se sembra molto probabile).

La pronuncia dei Giudici, infatti, è volta ad evidenziare che esistono interessi nazionali da valutare e che i tecnici della Soprintendenza non possono limitarsi a giudicare incompatibile un’opera solo per la sua natura di essere nuova nel contesto.

Che cosa ci possiamo portare a casa?

Da una parte sappiamo esiste un nuovo livello di valutazione delle opere nel contesto paesaggistico e questo può essere coincidente con interessi nazionali; dall’altra, quali tecnici smart, non possiamo cadere nella conclusione, tanto facile quanto errata, che ogni impianto fotovoltaico dovrà essere autorizzato.

Scarica il Testo della Sentenza del TAR Campania n. 73/2024 sull’Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata

Sanatoria in Zona Vincolata. Requisiti dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

I requisiti per poter ottenere un titolo in sanatoria in zona vincolata da un punto di vista paesaggistico sono disciplinati dall’art. 167 del D.Lgs 42/2004. Vediamo quali sono i casi per i quali è possibile richiedere e ottenere una sanatoria paesaggistica.

Sanatoria in zona vincolata … dicasi “Accertamento della Compatibilità Paesaggistica”.

sanatoria in zona vincolata accertamento di compatibilita paesaggistica

Ecco svelato l’arcano!

Inutile dire, che, in zona vincolata, è tutto un po’ più difficile.

E penso che sia normale.

Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico meritano un grado di attenzione e tutela diverso dalle zone non riconosciute meritevole di pregio.

Vediamo quali sono i requisiti necessari che le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica devono avere affinché ne venga accertata la compatibilità paesaggistica.

Il termine corretto è l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica delle opere realizzate in assenza di Autorizzazione Paesaggistica

Facciamo un po’ di chiarezza sulla terminologia.

Con il termine sanatoria si indicano, generalmente, tutte le richieste derivanti dai vari condoni edilizi.

A volte, però, in modo più generico, si tende a chiamare anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica come “sanatoria in zona vincolata“.

Confusione a parte, in questo articolo tratteremo solo dell’accertamento della compatibilità paesaggistica.

La trattazione delle autorizzazioni paesaggistiche nell’ambito del condono edilizio è un po’ complessa perché figlia di tanta giurisprudenza che meriterà una trattazione a parte.

Torniamo all’accertamento della compatibilità paesaggistica.

Accertamento della Compatibilità Paesaggistica e Accertamento della Conformità Urbanistica

Prima distinzione:

L’accertamento della conformità urbanistica è diverso dall’accertamento della compatibilità paesaggistica.

L’accertamento della conformità urbanistica è un procedimento di natura edilizio-urbanistica, disciplinato dall’art. 36 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”, che permette di richiedere un permesso di costruire per sistemare delle opere eseguite in assenza dei dovuti titoli.

L’accertamento della compatibilità paesaggistica è un procedimento di natura paesaggistica, disciplinato dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che permette di richiedere un’autorizzazione paesaggistica ex post, per opere minori (e tra poco vedremo quali caratteristiche devono avere) in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Quindi mentre il primo, l’accertamento della conformità urbanistica, è finalizzato ad ottenere una sorta di sanatoria solo sotto il profilo edilizio-urbanistico, il secondo, l’accertamento della compatibilità paesaggistica, valuta le opere realizzate in assenza di autorizzazione solo sotto il profilo paesaggistico (generalmente dopo che sono anche conformi sotto il profilo edilizio!).

Generalmente sono due domande diverse rivolte a due uffici differenti; e vengono emessi due provvedimenti differenti.

Ma l’argomento di questo post è la sanatoria in zona vincolata, quindi l’accertamento della compatibilità paesaggistica e ora ci concentriamo su quello.

Accertamento della Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004

Come abbiamo detto, l’articolo che disciplina la possibilità di richiedere un’autorizzazione paesaggistica dopo che le opere sono già realizzate è l’articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, per gli amici semplicemente “Codice”.

Più precisamente ci troviamo nella

  • Parte quarta
    • Titolo I
      • Capo II
        • Articolo 167

del Codice.

Riporto integralmente l’articolo 167, e poi vediamo su quale comma concentrarci.

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

  1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
  2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
  3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall’articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d’intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
  4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
    • a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
    • b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
    • c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
  6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonché per effetto dell’articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Non voglio fare un trattato sull’intero articolo 167, tuttavia vorrei concentrare le nostre attenzioni su alcuni aspetti.

Il primo è i titolo dell’articolo 167 “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria“.

Già dal titolo, tira una brutta aria 😂

E la possibilità di legittimare le opere?

E’ disciplinata dal successivo comma 4 che ora esaminiamo.

Quali Caratteristiche Devono Avere le Opere per l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica

Il comma 4 risponde alla domanda:

Quali caratteristiche devono avere le opere per poter ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica?

Le opere:

  • non devono aver determinato la creazione di superfici utili
  • non devono aver determinato la creazione di volumi
  • non devono aver determinato l’ampliamento dei volumi esistenti
  • non devono essere state realizzate con materiali differenti da quelli previsti nell’autorizzazione paesaggistica (se presente)
  • Se le opere rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria (art. 3 del DPR 380/2001), allora sono accettabili

Se le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa hanno queste caratteristiche, allora possono essere suscettibili dell’ottenimento della sanatoria paesaggistica, mediante l’accertamento della compatibilità.

Il successivo comma 5 ci indica l’iter da seguire.

Chi e Come può Richiedere l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica

Come dicevamo, il comma 5 ci indica innanzitutto il chi può effettuare una richiesta dell’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

  • Il proprietario
  • Il possessore
  • Il detentore a qualsiasi titolo

Qui la volontà del legislatore è quella di ampliare il raggio delle potenziali persone che possono ottenere un’autorizzazione paesaggistica per accertamento della compatibilità, senza irrigidirsi troppo sul titolo di possesso dell’area o dell’immobile.

L’iter successivo, se vogliamo rappresentarlo per punti, è il seguente:

  • presentazione della domanda
  • l’autorità preposta si pronuncia entro 180 giorni previo
  • parere della Soprintendenza, vincolante, entro 90 gg dalla presentazione della domanda
  • se si accerta la compatibilità (quindi la domanda è positiva) si effettua una perizia di stima (giurata)
  • si paga la sanzione
  • altrimenti, se si accerta che le opere non sono compatibili con il paesaggio, come diceva il titolo dell’articolo 167, si dovrà procedere alla rimessa in pristino mediante demolizione

Conclusione e sintesi – Valutazione ?

In questa sintesi smart, mi limiterò a riassumere le caratteristiche che devono avere le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica affinchè si possa chiedere e ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004

  • non devono aver determinato la creazione di superfici utili
  • non devono aver determinato la creazione di volumi
  • non devono aver determinato l’ampliamento dei volumi esistenti
  • non devono essere state realizzate con materiali differenti da quelli previsti nell’autorizzazione paesaggistica (se presente)
  • Se rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria (art. 3 del DPR 380/2001)

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