Vetrate VEPA e Tettoie fisse: perché l’abbinamento crea volumetria (e la SCIA non basta). TAR Campania 2358/2026

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Vetrate VEPA e Tettoie fisse: perché l’abbinamento crea volumetria (e la SCIA non basta). TAR Campania 2358/2026

È una dinamica ricorrente nei nostri studi.

Il cliente si presenta con l’intenzione di sfruttare il proprio lastrico solare o giardino proponendo un intervento apparentemente innocuo: installare una tettoia in legno e chiuderne il perimetro con vetrate panoramiche amovibili.

La sua convinzione, spesso alimentata da informazioni frammentarie lette in rete, è che essendo le VEPA classificate in edilizia libera, l’intero intervento non richieda alcun permesso.

Come gestire questa richiesta tutelando la nostra firma e, al contempo, il patrimonio del cliente?

La recentissima Sentenza del TAR Campania n. 2358/2026 ci fornisce un argomento tecnico e legale inoppugnabile per chiarire perché questa procedura configura, a tutti gli effetti, un abuso edilizio.

Il caso: trasformazione del lastrico solare e SCIA inefficace

La sentenza analizza un intervento molto frequente: la realizzazione su un lastrico solare di una struttura in legno ancorata al suolo e alle pareti, chiusa successivamente da vetrate VEPA.

Il committente aveva presentato una SCIA ritenendola sufficiente per legittimare l’opera.

A seguito di un controllo, il Comune ha emesso un ordine di demolizione. Il ricorrente si è opposto invocando la Legge 142/2022 e le recenti direttive del Decreto “Salva Casa”, sostenendo la natura precaria e trasparente delle opere.

Il ricorso è stato respinto. Il motivo risiede in un principio urbanistico che non ammette deroghe: la valutazione unitaria degli abusi.

In sede di istruttoria o di contenzioso, non è consentito “scomporre” l’intervento valutando singolarmente la precarietà della tettoia o la trasparenza delle vetrate. Ciò che viene valutato è l’impatto urbanistico finale dell’opera nel suo complesso.

L’abbinamento tra una struttura fissa di copertura e una chiusura perimetrale genera uno spazio chiuso, protetto e stabilmente fruibile. Urbanisticamente parlando, si tratta della creazione di un nuovo volume e di nuova superficie utile.

Il rischio professionale legato alla SCIA

Questo è il passaggio che richiede la massima attenzione da parte di noi asseveratori.

Il TAR Campania ha ribadito che un intervento di questa portata si configura come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/01).

Il titolo abilitativo corretto ed esclusivo per la creazione di nuovi volumi stabili è il Permesso di Costruire.

L’aver presentato una SCIA per un intervento maggiore rende il titolo inidoneo, confermando la natura abusiva dell’opera. Assecondare la richiesta del cliente presentando una SCIA per questo tipo di strutture ci espone direttamente al rischio di contestazioni per asseverazione inadeguata.

I confini reali dell’edilizia libera per le VEPA

È fondamentale ribadire ai committenti in fase di preventivo quali sono i limiti imposti dall’art. 6 del Testo Unico.

Le VEPA rientrano in edilizia libera esclusivamente se installate per chiudere spazi la cui copertura è già urbanisticamente legittimata.

Possono essere posate su:

  • Balconi aggettanti
  • Logge rientranti
  • Porticati (non gravati da uso pubblico)

Il limite normativo invalicabile resta la non creazione di nuova volumetria. Se la struttura di copertura deve essere realizzata ex novo, l’intervento esce automaticamente dal perimetro dell’edilizia libera.

Per gestire in modo inattaccabile questo tipo di richieste, vi suggeriamo questo approccio schematico:

  1. Verifica della preesistenza: Esiste già un tetto, un balcone o una loggia legittimati?
  2. Se : È possibile procedere con le VEPA in edilizia libera (verificando il rispetto dei requisiti di microaerazione, estetica e decoro architettonico).
  3. Se NO (es. lastrico solare aperto o area scoperta): Qualsiasi struttura fissa abbinata a chiusure richiederà una verifica della cubatura residua e la richiesta di un Permesso di Costruire.
  4. Gestione del cliente: Qualora il committente insista per l’utilizzo di procedure semplificate in assenza di preesistenze, la citazione della sentenza TAR Campania 2358/2026 rappresenta lo strumento migliore per motivare tecnicamente il vostro rifiuto e reindirizzarlo verso soluzioni conformi (come i pergolati aperti).

Affrontare queste obiezioni in fase preliminare è l’unico modo per garantire sicurezza all’investimento del cliente e tranquillità alla direzione lavori.

Conclusioni

Il confine tra semplificazione normativa e abuso edilizio è spesso sottile, e i recenti decreti non hanno cancellato i principi cardine dell’urbanistica.

Sta a noi professionisti mantenere la barra dritta, guidando il cliente verso scelte fattibili e tutelando la nostra responsabilità disciplinare e penale.

E se invece il cliente avesse effettivamente della volumetria residua da sfruttare e volesse procedere in modo regolare?

In quel caso la strada è percorribile tramite il Permesso di Costruire, ma richiederà una valutazione attenta degli indici urbanistici locali e del rispetto delle distanze. Ma questa è una casistica specifica che approfondiremo in uno dei prossimi articoli.

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