Pergotenda con Vetrate Scorrevoli: Chiarimenti Cruciali del Consiglio di Stato sull’Edilizia Libera (Sentenza n. 5828/2025)
Pergotenda con Vetrate Scorrevoli: Chiarimenti Cruciali del Consiglio di Stato sull’Edilizia Libera
Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso la sentenza n. 5828/2025, che fornisce chiarimenti importanti sull’interpretazione legale delle pergotende con vetrate scorrevoli.
Il caso, relativo all’edilizia libera, ha stabilito che tali strutture, se rispettano determinate condizioni, non richiedono un titolo edilizio.
In questo articolo, esploreremo i dettagli della sentenza e come essa possa influenzare il panorama giuridico e pratico delle strutture esterne in contesti commerciali e residenziali.
Cosa Sono le Pergotende con Vetrate Scorrevoli?
Le pergotende con vetrate scorrevoli sono strutture moderne progettate per ampliare gli spazi esterni, come terrazzi e giardini, senza compromettere l’estetica e la funzionalità.
La copertura retrattile e le pareti laterali in vetro scorrevole offrono protezione dalle intemperie, ma la loro natura leggera e amovibile le rende ideali per non alterare la destinazione d’uso dell’ambiente.
La controversia è nata quando una attività commerciale ha impugnato un’ordinanza comunale che intimava il ripristino dello stato dei luoghi, accusando l’immobile di violare le normative edilizie.
Il dehor, infatti, era stato dotato di vetri scorrevoli per chiudere lateralmente lo spazio.
In prima istanza, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) aveva escluso la qualificazione dell’opera come edilizia libera, sostenendo che l’aggiunta dei vetri avesse comportato un ampliamento dei locali e una creazione di nuovo volume.
L’Appello e le Argomentazioni dell’Appellante:
In appello, l’attività commerciale ha contestato la sentenza del TAR, richiamando una precedente decisione del Consiglio di Stato che aveva escluso che la presenza di pannelli laterali in vetro scorrevole modificasse la natura dell’opera.
La perizia tecnica a supporto ha sottolineato che:
- I pannelli hanno una sezione esigua di 10 mm, inferiore ai vetri di finestre tradizionali.
- Sono amovibili, senza necessità di opere murarie.
- Non sono termoisolanti, non modificando l’isolamento dell’ambiente.
- Non creano nuovi volumi stabili né modificano la superficie commerciale dell’esercizio.
La Decisione del Consiglio di Stato:
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ribadendo il principio secondo cui una pergotenda con vetrate scorrevoli mantiene la sua qualificazione come opera di edilizia libera se non trasforma lo spazio in un ambiente stanziale.
L’opera, infatti, non comporta un ampliamento volumetrico, poiché la struttura resta amovibile e non alterando le caratteristiche essenziali del luogo.
Implicazioni Legali sull’Edilizia Libera:
La sentenza ha avuto un impatto significativo su come le strutture esterne, come le pergotende, vengono regolamentate in Italia.
Secondo il D.P.R. 380 del 2001 e il Glossario del 2018, le pergotende non necessitano di permessi edilizi se rispondono a requisiti specifici, come l’assenza di impianti termici e la capacità di essere rimosse facilmente.
La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un precedente importante che chiarisce la differenza tra modifiche permanenti e interventi leggeri che migliorano il godimento degli spazi esterni.
Conclusioni
Questa sentenza conferma che, se una pergotenda con vetrate scorrevoli mantiene la sua destinazione esterna e non crea un ambiente stabile e chiuso, essa può essere qualificata come edilizia libera.
Le caratteristiche di amovibilità e la non trasformazione volumetrica sono fattori chiave per determinare la legittimità di tale struttura.
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