Silenzio Assenso: l’obbligo del Comune di certificare il titolo edilizio (Sentenza CdS n. 893/2026)

Silenzio Assenso: l’obbligo del Comune di certificare il titolo edilizio (Sentenza CdS n. 893/2026)

Silenzio-Assenso: l’obbligo del Comune di certificare il titolo edilizio (Sentenza CdS n. 893/2026)

Il silenzio-assenso in edilizia viene spesso presentato come la soluzione definitiva alla burocrazia, ma per chi opera sul campo è spesso l’inizio di un incubo procedurale.

Nonostante l’art. 20 del D.P.R. 380/01 parli chiaro, il professionista si scontra con una realtà paradossale: un titolo edilizio che “esiste” per legge, ma che non viene riconosciuto da notai, banche e periti perché manca “il pezzo di carta” con il timbro del Comune.

Molti uffici tecnici, per inerzia o per una lettura distorta delle norme, rifiutano di rilasciare attestazioni formali sostenendo che il “silenzio” sia già esaustivo.

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 893 del 3 febbraio 2026 interviene proprio su questo corto circuito: l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di certificare la formazione del titolo tacito.

L’attestazione del decorso dei termini come atto vincolato

Il cuore della pronuncia del Consiglio di Stato risiede nell’applicazione rigorosa dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

I giudici hanno chiarito che l’attestazione del decorso dei termini non è una concessione o una cortesia del funzionario di turno, ma un atto dovuto a fronte di un’istanza del privato.

L’amministrazione non può limitarsi a restare inerte. Il principio di trasparenza e quello di collaborazione tra PA e cittadino impongono che il Comune elimini ogni situazione di “oggettiva incertezza”.

Senza un’attestazione formale, infatti, la commerciabilità del bene è compromessa e l’erogazione di finanziamenti bancari (fondamentali per l’avvio dei cantieri) viene sistematicamente bloccata.

La sentenza n. 893/2026 stabilisce che la PA deve confermare la stabilità del rapporto giuridico, mettendo nero su bianco che l’iter istruttorio si è concluso senza provvedimenti di diniego.

Gestione del rischio professionale e validazione dello Stato Legittimo

Per un professionista tecnico, basare lo Stato Legittimo di un immobile esclusivamente sul calcolo dei giorni trascorsi è un’operazione ad alto rischio.

Come sappiamo, il termine di 60 (o 90) giorni può essere interrotto da richieste di integrazioni, sospeso per verifiche paesaggistiche o inficiato da carenze documentali che impediscono la formazione del silenzio-assenso.

Se il tecnico assevera la regolarità edilizia basandosi su un silenzio che il Comune contesta mesi dopo, la responsabilità civile (e potenzialmente penale) ricade interamente sulla sua firma.

L’ottenimento di un’attestazione formale sposta l’onere della validazione temporale sull’ente pubblico. In questo senso, la richiesta di attestazione non è solo un servizio al cliente, ma una primaria strategia di gestione del rischio professionale: è il Comune che “cristallizza” la data di formazione del titolo, esonerando il progettista da future divergenze interpretative sui termini istruttori.

Procedura di diffida e ricorso contro il silenzio-inadempimento

La sentenza n. 893/2026 fornisce al tecnico un’arma procedurale per sbloccare le pratiche ferme. Se il Comune ignora la richiesta di attestazione, non bisogna attendere all’infinito, ma agire secondo una precisa gerarchia di atti:

  1. Istanza formale di certificazione: Presentare una richiesta via PEC citando l’art. 20, comma 2-bis della L. 241/90. È fondamentale allegare la prova dell’avvenuta presentazione della domanda originaria e le relative ricevute, dimostrando che i termini sono scaduti senza interruzioni documentate.
  2. Diffida ad adempiere: Trascorsi 10 giorni senza riscontro, inviare una diffida formale richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 893/2026). In questa fase è utile segnalare all’amministrazione che l’inerzia sta causando un danno economico documentabile al committente (es. perdita di agevolazioni fiscali o penali contrattuali).
  3. Ricorso contro il silenzio-inadempimento: Se l’ente persiste, si procede al TAR ai sensi dell’art. 117 del Codice del Processo Amministrativo. Il Giudice può ordinare al Comune di provvedere entro 30 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, la sentenza n. 893/2026 apre alla nomina di un commissario ad acta, ovvero un funzionario esterno (spesso prefettizio) che si sostituisce al Comune per firmare l’attestazione dovuta.

Obbligo di motivazione in caso di mancata formazione del silenzio

Un punto cruciale della sentenza riguarda i casi in cui il Comune ritiene che il silenzio-assenso non si sia formato (ad esempio per la presenza di vincoli ostativi o per incompletezza dell’istanza).

Anche in questa circostanza, l’amministrazione non può trincerarsi dietro il silenzio.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che la PA deve rispondere spiegando analiticamente le ragioni del mancato accoglimento. Questo passaggio è vitale per il professionista: permette di conoscere ufficialmente le criticità sollevate dal Comune e di intervenire con una pratica di sanatoria, un’integrazione o, se le motivazioni sono ritenute illegittime, con un ricorso mirato.

L’inerzia, invece, toglie al tecnico il diritto alla difesa e blocca l’immobile in un limbo di incertezza distruttiva.

Conclusioni: l’attestazione come requisito di sicurezza per il cantiere

La Sentenza n. 893/2026 non è solo un precedente giuridico, ma un invito a cambiare approccio nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il silenzio-assenso non deve più essere subito come un’incognita, ma preteso come un diritto certificato.

Per il professionista che vuole distinguersi per competenza e sicurezza, l’utilizzo consapevole di questa giurisprudenza permette di trasformare una presunzione giuridica in un titolo edilizio solido, certo e inattaccabile.

In un’epoca di continui cambiamenti normativi, la capacità di esigere atti chiari e motivati dalla PA è la migliore garanzia che possiamo offrire ai nostri committenti e alla nostra stessa tutela professionale.

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