Superbonus e CILAS: Mancata indicazione del titolo che ha legittimato l’immobile: errore formale o vizio sostanziale?
Superbonus e CILAS: Mancata indicazione del titolo che ha legittimato l’immobile: errore formale o vizio sostanziale?
Quando la forma… fa la sostanza (purtroppo): la mancata attestazione dei titoli che hanno legittimato l’immobile porta alla decadenza del Superbonus (ma permette la fruizione degli altri bonus fiscali).
Il mondo del Superbonus non smette mai di sorprenderci.
Inizialmente lo è stato in positivo: l’aliquota di detrazione, il tempo ridotto, la possibilità di cedere i crediti fiscali … e lo sconto in fattura.
Insomma, tanta roba tutta insieme.
Successivamente, con le modifiche costanti e quotidiane alla legge, a suon di decreti immediatamente operativi (seppur in attesa di conversione), lo stupore è stato sempre più negativo.
Senza parlare, almeno in questo articolo, delle circolari “interpretative” dell’AdE, spesso lunari, e fuori da ogni logica normativa, e che arrivano dopo anni di applicazione della norma (quindi, di fatto, completamente inutili … o meglio, utili al solo scopo di generare contenzioso e recupero fiscale)

Quello di cui vorrei parlarvi oggi riguarda una questione che, in tanti anni di cantiere, scrivania e continue evoluzioni normative, ho imparato a non sottovalutare mai: l‘importanza di uno spazio vuoto in un modulo.
Eh sì, avete letto bene: “uno spazio vuoto”.
Mi riferisco alla recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, la numero 122 del 29 aprile 2025, ad un quesito posto dal contribuente, che contiene un concetto importantissimo e rilevante per tutti noi tecnici: la mancata indicazione degli estremi che hanno legittimato la costruzione dell’immobile, nella CILA Superbonus.
Eh sì, perchè quello che per alcuni sarebbe solo “uno spazio vuoto” per altri è un vizio sostanziale che porta a conseguenze gravi; fino, nel caso di specie, alla decadenza del beneficio fiscale.
Mancata indicazione dei titoli dell’immobile nella CILAS: l’errore nel modulo e l’indicazione di legge
Il caso di specie, che si può leggere nella risposta n.122/2025 dell’Agenzia delle Entrate che trovate in allegato, ha visto una mancata indicazione nella CilaS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – Superbonus) dei titoli che hanno legittimato l’immobile.
Eh si … un semplice campo vuoto che, per vari motivi, non è stato compilato dal tecnico o dal committente.
Quel campo vuoto, però, ha natura sostanziale.
E il motivo risiede proprio nella legge del Superbonus.
L’articolo 119, comma 13ter, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, indica che:
«[g]li interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre Pagina 5 di 8 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9bis, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.»
estratto dalla Risposta n. 122 del 29 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate
La risposta si trova nella lettera c) del testo citato:
La decadenza del beneficio opera … in assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo.
Semplificando ulteriormente:
Se non hai indicato quanto previsto dal secondo periodo (estremi del titolo che ha legittimato l’immobile, o l’attestazione Ante 1967 (laddove possibile)), perdi il superbonus.
Errore formale o sostanziale? La perpetua confusione dell’edilizia italiana
La vera domanda – e qui mi rivolgo a voi, colleghi tecnici – è: quando possiamo dire che un errore è soltanto “formale”?
E quando, invece, tocca la “sostanza” della procedura?
Spesso, in ambito giuridico, lo sappiamo bene: la forma è sostanza.
In diritto il modo in cui si formalizza un atto è parte integrante della sua validità.
Tuttavia, nel contesto fiscale, in particolare quando si parla di agevolazioni a supporto del patrimonio edilizio e del risparmio energetico, si impone una riflessione più ampia.
Chi ha gestito davvero una pratica Superbonus sa bene quanti ostacoli, adempimenti, verifiche e aggiornamenti si debbano affrontare. Sappiamo anche che non stiamo parlando di operazioni speculative su larga scala, ma spesso di famiglie e piccoli proprietari che cercano di dare dignità a un’abitazione vecchia, magari per una vita migliore.
Tuttavia, nel caso attuale, è il testo di legge stesso che indica che la forma (quella singola attestazione) incide sulla sostanza.
Magari per altri errori di compilazione e di battitura, la forma non inciderà sulla sostanza; il legislatore, per quel singolo campo vuoto, ha previsto che la forma diventa sostanziale nella compilazione fino alla perdita del contributo fiscale.
Dura lex, sed lex.
Nella stessa nota, l’AdE indica che il contribuente potrà, ferme restando le ulteriori valutazioni, optare per gli altri benefici fiscali esistenti per i medesimi lavori.
Il principio di buona fede e il ruolo del tecnico
Personalmente, ho sempre ritenuto, che il nostro lavoro non è solo quello di “riempire moduli”.
È anche interpretazione normativa, pianificazione, ascolto del cliente e responsabilità. Ecco perché il principio di buona fede dovrebbe rappresentare un faro.
Se un contribuente ha effettivamente realizzato gli interventi previsti, ha rispettato i limiti di spesa, ha lavorato con un tecnico abilitato che ha prodotto le asseverazioni e, dettaglio non da poco, ha ottenuto un titolo edilizio idoneo (se pur con qualche casella omessa) ha davvero frodato il fisco?
Oppure siamo davanti all’ennesimo esempio di “formalismo vs realtà”, di cui purtroppo la nostra edilizia è spesso vittima?
Per i professionisti: come agire?
Di fronte a sentenze del genere, la domanda che mi viene fatta più spesso è: “Che faccio adesso con la mia pratica? Ricontrollo tutto?”
La risposta è: assolutamente sì.
Ecco qualche consiglio pratico che può evitare brutte sorprese:
- Rileggi tutte le CILAS depositate: controlla che ci sia l’esatta indicazione del comma (art. 119) di riferimento.
- Verifica la completezza delle autocertificazioni: soprattutto in merito al titolo edilizio pregresso e alla data di inizio e fine lavori.
- Documenta tutto: ogni passaggio tecnico e amministrativo. Meglio un faldone in più che una detrazione in meno.
- Coinvolgi i colleghi: il confronto costante tra professionisti è la migliore protezione contro sfumature interpretative.
- In caso di errori: verifica la fattibilità di una sistemazione postuma (da verificarsi caso per caso, anche in relazione al tipo di errore riscontrato), e sistema quanto prima (stando sempre attento a non creare un danno riparatorio più grande del danno originario!)
Ricordiamoci: ogni pratica Superbonus è un microcosmo complesso, e anche un dettaglio formale, se tralasciato, può diventare la causa di una perdita economica importante, sia per il cliente che per il tecnico.




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