Tag Archivio per: edilizia libera

Gazebo in Edilizia Libera? Il Gazebo si installa senza permesso di costruire? E’ un ombreggio temporaneo o un’opera edilizia che necessita di PdC?

Immagino che capiti anche a voi colleghi.

Quante volte ci siamo trovati a rispondere alla domanda:

“Ingegnè … il tizio che mi vende il gazebo dice che si installa senza permesso. E vero?”

La risposta – come spesso accade nel nostro mestiere – è: dipende.

Dipende … is the new black

E lo so bene, perché in oltre quindici anni di sopralluoghi e consulenze, dai piccoli comuni montani della Sardegna alle zone costiere turistiche, mi è capitato di tutto.

E quando dico tutto, intendo proprio tutto: dal piccolo prefabbricato in legno montato in giardino per la festa temporanea, al padiglione per i campi sportivi.

Gazebo Edilizia Libera: il quadro normativo e cos’è l’edilizia libera?

Con il Decreto Sblocca Italia, e il successivo Glossario dell’Edilizia Libera, il legislatore ha provato a semplificare, ma soprattutto fare chiarezza, sulla possibilità di realizzare alcune opere.

Alcune opere, se caratterizzate da temporaneità, precarietà e assenza di fondazioni, possono essere realizzate senza autorizzazioni formali.

Il gazebo, in diversi casi, rientra in questo elenco.

Nel Glossario dell’Edilizia Libera, se effettuiamo la ricerca per “gazebo” troviamo due corrispondenze.

La prima occorrenza la troviamo nella categoria:

  • Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies)
    • Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
      Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)
      • Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento
        • Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

Instal­lazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo

Semplice?

Apparentemente sì, ma…

Attenzione!

La seconda occorrenza, nella categoria:

  • Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis)previa Comunicazione Avvio Lavori
    • Opere contingenti temporanee
      Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)
      • Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione
        • Gazebo

Che differenza c’è tra i due punti citati?

Il primo ricade nella lettera e-quinquies, mentre il secondo nella lettera e-bis, entrambi del comma 1 dell’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;(66)

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Il caso riportato nel paragrafo e-bis ha carattere temporaneo e le opere devono essere rimosse entro un termine massimo, mentre il caso e-quinquies riguarda aree ludiche senza fini di lucro e arredi per aree pertinenziali degli edifici.

Gazebo Edilizia Libera: Il differenziale per la realizzazione in edilizia libera è la temporaneità e non stabilità al suolo

Il problema principale non è il gazebo in sé, ma la sua natura.

È un po’ come quando valutiamo le fondamenta di una casa: si parte sempre da ciò che la sostiene.

Nel caso del gazebo, la temporaneità e la non stabilità al suolo sono determinanti.

Se montato per poche settimane e facilmente rimuovibile, per esempio per un matrimonio o un evento stagionale, nessun problema.

Se invece ha una struttura rigida infissa al terreno (plinti in calcestruzzo, fondazioni, impianti), allora scatta una trasformazione fondamentale nella sua natura giuridica: da “elemento temporaneo” diventa “manufatto permanente”.

E quindi diventa non più opera realizzabile in edilizia libera, ma opera di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Un dettaglio che fa una enorme differenza.

Mi è capitato spesso, soprattutto in contesti rurali e turistici, di imbattermi in situazioni borderline.

In un caso, un agriturismo aveva montato un gazebo in acciaio e lamiera, ancorato su una fondazione in conglomerato cementizio.

Secondo il committente era “smontabile”.

Beh, tutto è smontabile.

Alcune opere con il cacciavite, altre con la ruspa o la dinamite 🤦‍♂️.

Diversamente da come la pensava il mio committente (e diversamente da come la pensa il 99% di tutti i committenti) la pensano i Giudici.

Ma quindi non si può realizzare il gazebo?

Certo che si può realizzare.

Se però non è di carattere temporaneo e viene ancorato stabilmente al suolo, necessita di un titolo edilizio.

Gazebo Edilizia Libera: quando il giudice interpreta la libertà edilizia per l’installazione del gazebo

Le sentenze non mancano, e sono fondamentali per noi tecnici, perchè approfondiscono concetti e orientamenti che nei testi normativi non si trovano.

I giudici, in fondo, ci ricordano sempre che più che il “cosa” si deve valutare il “come”.

Ecco alcuni elementi chiave analizzati dai tribunali:

  • Dimensioni: più il gazebo è grande, più è probabile che richieda autorizzazione.
  • Materiali: legno, tessuto, metallo… Il problema non è il materiale, ma la sua funzione e la difficoltà di rimozione.
  • Tassatività della temporaneità: serve una effettiva e limitata durata nel tempo. Non basta dichiararlo!
  • Funzionalità: serve davvero per l’attività in corso o è un modo per piazzare una veranda senza permesso?

La semplice dichiarazione di “temporaneità” non basta; è necessario dimostrare la sua reale necessità.

Gazebo Edilizia Libera: la differenza tra gazebo, pergolato, tettoia e veranda

E a proposito: quante volte avete visto confondersi i termini?

Ecco una breve guida da cantiere, che ho perfezionato in anni di consulenze:

  1. Gazebo: struttura autonoma, spesso removibile, a uso ornamentale o di ombreggiatura.
  2. Pergolato: generalmente in legno o ferro, parte integrante di uno spazio verde, a protezione parziale (per es. con grigliati o vegetazione rampicante).
  3. Tettoia: copertura addossata (o libera), fissa, con struttura portante, destinata a proteggere persone o beni.
  4. Veranda: vano chiuso e coperto, di solito con pareti vetrate, pertinenza edilizia a tutti gli effetti.

Diversi nomi, diverse regole. Capirlo è fondamentale prima di scegliere se fare una CILA, una SCIA o un Permesso…

Gazebo Edilizia Libera: A che punto è la semplificazione?

Nel mondo reale quello che il legislatore chiama “semplificazione” spesso viene visto come un “campo minato”.

Eppure, bisogna riconoscere che qualcosa si sta (lentamente) muovendo.

La tendenza è chiara: limitare la burocrazia per i piccoli interventi, responsabilizzando di più il tecnico e il cittadino.

Ma questa responsabilità, lo sappiamo, non va sottovalutata.

Un errore nella dichiarazione o nella valutazione può portare a sanzioni, ordini di demolizione e, nei casi peggiori, alla segnalazione penale per abuso edilizio.

Un consiglio? Parlerò da veterano, ma vale sempre la pena:

“Quando avete un dubbio, meglio un approfondimento con il tecnico giusto, piuttosto che una PEC polemica dopo l’ordine di demolizione.”

Gazebo Edilizia Libera: il ruolo del tecnico è quello di interprete e guida per il committente

Noi tecnici siamo sempre in prima linea.

Per non dire in trincea.

Siamo un po’ come “traduttori” tra due mondi: quello del diritto e quello della realtà fatta di cantiere (generalmente non popolato da dottori in legge) e committenti che, se un tecnico non gli fa realizzare quello che desiderano, cambiano tecnico 🤦‍♂️🥲.

Ma noi siamo tecnici smart … e spesso, alcuni clienti “pirata”, è meglio perderli che trovarli.

E il gazebo, per quanto sembri cosa da poco, è in realtà un ottimo banco di prova per capire come stia cambiando la professione, e quale tipo di tecnico noi vogliamo essere.

Se vuoi essere un buon tecnico smart, serve conoscenza normativa, esperienza di cantiere e intelligenza urbanistica.

Gazebo Edilizia Libera per concludere

Potremo chiudere con una frase romantica …

Gazebo … un sottile apostrofo rosa tra le parole “edilizia libera” e “abuso edilizio”

… se non stabilmente ancorato al suolo e temporaneo. 😂😂😂

No dai .. scherzo.

Serve sempre buon senso, studio, e attenzione.

Perché anche in urbanistica, a volte, la regola aurea resta quella che mi disse un vecchio collega :

Sei un tecnico interessato a rimanere aggiornato su casa, urbanistica ed edilizia in modo smart?

Iscriviti alla newsletter ricca di contenuti esclusivi, aggiornamenti normativi commentati e strumenti pratici per ingegneri, architetti e geometri smart.

Gazebo in Edilizia Libera: L’installazione di un Gazebo Senza Permessi è un Abuso Edilizio?

L’eterna diatriba tra le opere che possono essere installate senza nessuna autorizzazione: alcuni sostengono che sia possibile installare un gazebo in regime di edilizia libera, per l’installazione senza permessi di un gazebo rappresenta un abuso edilizio. Facciamo chiarezza grazie al Consiglio di Stato, con la sua sentenza n. 8049/2023

Gazebo sì … gazebo no .. gazebo bum … la strage infinita!

Elio e le Storie Smart
gazebo edilizia libera gazebo abuso

Nel mondo dell’edilizia esiste una diatriba che va avanti dai tempi che furono.

Ogni qual volta esce una normativa che tende a semplificare la burocrazia che c’è dietro alla realizzazione di alcune opere, non si capisce mai quale sia il confine, per la stessa opera, tra l’edilizia libera e l’abuso edilizio.

Abbiamo Guelfi e Ghibellini anche per l’installazione del gazebo: alcuni sostengono che sia possibile installare un gazebo in regime di edilizia libera, mentre per altri l’installazione senza permessi di un gazebo rappresenta un abuso edilizio.

Chi ha ragione?

Mah …

Esiste però un modo per fare chiarezza … grazie al Consiglio di Stato!

La Sentenza del Consiglio di Stato n.8049/2023 ci spiega meglio quando un gazebo va in edilizia libera e quando invece necessita di altri titoli, senza la quale la sua installazione diventa un abuso.

Il Caso Analizzato nella Sentenza del CdS n.8049/2023

Il caso arrivato fino al Consiglio di Stato può essere riassunto in poche righe.

L’opera:

E’ stata realizzata una struttura lignea coperta, e chiusa su più lati.

Su un lato si poggiava sul fabbricato esistente, sull’altro lato mediante chiusure scorrevoli in alluminio.

Nella Sentenza 8049/2023, leggiamo infatti una breve descrizione

… alla realizzazione di una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio) …

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8049/2023

L’evoluzione del caso:

  • Ordinanza di demolizione del Comune di competenza.
  • Ricorso al TAR Campania
  • Espressione del TAR a favore del Comune, confermando la liceità dell’ordinanza emessa.
  • Ricorso al Consiglio di Stato

E poi?

definizione gazebo edilizia libera abuso edilizio

Definizione di Gazebo secondo il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato risponde picche ai ricorrenti, e conferma la decisione del TAR Campania, ritenendo legittima l’ordinanza.

La motivazione, sostanzialmente, è che l’opera realizzata non si può definire un gazebo.

Ecco come il Consiglio di Stato definisce il gazebo:

La giurisprudenza ormai prevalente, anche di questa Sezione, ritiene, infatti, “che per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 giugno 2023, n. 6263; in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393 che ha circoscritto la nozione di “manufatti leggeri” annoverabili nell’area dell’edilizia libera facendovi rientrare esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile).

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8049/2023

e continua

Non risponde, per contro, a siffatte caratteristiche l’intervento de quo che, avendo portato alla realizzazione di una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio), risultava assoggettato al previo rilascio di un permesso di costruire.

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8049/2023

Insomma … non è andata proprio benissimo.

Ma per tornare alla domanda iniziale:

Gazebo in Edilizia Libera: L’installazione di un Gazebo Senza Permessi è un Abuso Edilizio?

Dipende is the new black

Qualcuno su internet!

La risposta alla domanda di partenza è:

Dipende!

In realtà al risposta è NO, non è un abuso.

Sempre che quello che state realizzando sia circoscrivibile all’interno della definizione di gazebo.

Se non rientra nel perimetro della definizione di gazebo, allora è un abuso edilizio, perché non si può definire un gazebo!

Sintesi Smart e Concetti da Ricordare

Cosa abbiamo imparato?

La definizione di Gazebo, secondo copiosa giurisprudenza, è:

  • una struttura leggera
  • non aderente ad altro immobile
  • coperta nella parte superiore
  • aperta ai lati
  • realizzata con struttura portante in
    • legno strutturale
    • ferro battuto
    • alluminio
  • talvolta, chiuso ai lati da tende rimovibili
  • che non abbia autonomia funzionale
  • e non realizzi uno spazio chiuso stabile

Realizzare un gazebo, come sopra definito, in edilizia libera non è un abuso.

Se l’opera non rispetta tutti i parametri sopra indicati, non si può chiamare gazebo, e quindi potrebbe risultare un abuso edilizio se realizzata senza i dovuti permessi.

Scarica il Testo integrale della Sentenza del Consiglio di Stato n. 8049/2023!