Data Realizzazione Opera: l’Onere è del Privato

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Data Realizzazione Opera: l’Onere è del Privato

Esiste un orientamento giuridico importante secondo il quale l’onere di provare l’effettiva data di realizzazione di un’opera spetta al privato e non alla PA.

Nella nostra professione ci potrà capitare di dover capire quale sia stata l’effettiva data di realizzazione di un’opera.

La data di realizzazione di un’opera è qualcosa di importante perchè determina le regole vigenti al momento della sua realizzazione, e, di conseguenza, determina anche la possibilità (o impossibilità) per essa di poter ottenere un titolo legittimante.

Sia esso derivante da un condono, da un salva casa, o da un accertamento di conformità.

Esiste un orientamento giuridico ormai consolidato, e ripreso dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 2165 del 05/03/2024, con la quale si conferma un principio saldo sull’onere della prova della data di realizzazione di un’opera:

L’obbligo di dimostrare quando è stata costruita un’opera edilizia grava sul privato.

Bene, ora che abbiamo l’assioma di partenza, consolidato da copiosa giurisprudenza in materia, vediamo anche le eccezioni che le stesse pronunce ammettono.

Data Realizzazione Opera: I Principi Estratti dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2165/2024

La lettura integrale della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2165/2024 è molto interessante.

E da questa possiamo trarre, in modo molto semplice, alcuni principi base che ci permettono di orientarci in tutte quelle occasioni nelle quali, in qualità di tecnici, siamo chiamati a dimostrare la data di realizzazione di un’opera per conto dei nostri committenti.

Principio 1: L’onere della prova sulla data di realizzazione di un’opera edilizia è in capo al privato.

E’ il concetto base dal quale siamo partiti e, probabilmente, quello che ci sarà più utile di frequente nella nostra professione.

Si legge nel testo della Sentenza CdS n. 2165/2024:

i) va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta

Principio 2: L’onere sulla data di realizzazione dell’opera in capo al privato è una regola generale

ii) tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche – in generale – per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi

L’onere della prova sulla data di realizzazione dell’opera in capo al privato è una regola generale, e non una regola specifica solo per le istanze di condono edilizio.

Da questo secondo estratto della Sentenza CdS n.2165/2024 leggiamo, infatti, che dimostrare con prove alla mano che un dato manufatto era esistente ad una determinata data è un principio generale che si deve applicare anche nei casi in cui si collochi temporalmente la costruzione del manufatto in un’epoca di libera edificazione dei suoli, quindi in epoca antecedente allo ius aedificandi (diritto ad edificare).

Questa linea interpretativa è spiegata nel punto successivo, nel quale si legge:

esso trova fondamento nella evidenza che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio

Ecco perchè l’onere della prova è in capo al privato, perchè solo lui può fornire delle prove che possano dimostrare l’effettiva e reale data di realizzazione dell’opera.

In seno all’amministrazione rimane solo la possibilità di verificare che tali prove siano effettivamente sufficienti a dimostrare la data di realizzazione dell’opera, perchè essa non è in grado di poter sempre dimostrare la situazione edificatoria.

A volte può, ma non sempre. Quindi spetta al privato.

Principio 3: L’onere sulla data di realizzazione dell’opera in capo al privato deve essere supportata da prove oggettive. Le testimonianze dei privati sono residuali e non sufficienti

Anche questo terzo principio, estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2165 del 05/03/2024 è molto interessante e non possiamo che metterlo a bagaglio.

L’onere della prova deve permettere all’amministrazione di poter valutare in modo oggettivo, mediante delle prove che non siano controvertibili, la collocazione dell’opera edilizia nello spazio e nel tempo.

“i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale; data la premessa, da essa discende che la prova dell’epoca di realizzazione si desume da dati oggettivi, che resistono a quelli risultanti dagli estratti catastali ovvero alla prova testimoniale ed è onere del privato, che contesti il dato dell’amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell’immobile, superando quella fornita alla parte pubblica. Ne deriva che nelle controversie in materia edilizia la prova testimoniale, soltanto scritta peraltro, è del tutto recessiva a fronte di prove oggettive concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo” (così, in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022 n. 4).”

Un aspetto importante di quest’ultimo estratto è che le sole testimonianze non possono essere ritenute sufficienti, ma possono essere di supporto ad elementi più oggettivi come qualcosa che sia effettivamente tangibile: i ruderi, le fondamenta, le aerofotogrammetrie, le mappe catastali (per citarne solo alcune).

Data Realizzazione Opera in capo al Privato: Sintesi Smart

  • L’onere della prova sulla data di realizzazione di un’opera edilizia è in capo al privato.
  • L’onere sulla data di realizzazione dell’opera in capo al privato è una regola generale
  • L’onere sulla data di realizzazione dell’opera in capo al privato deve essere supportata da prove oggettive.
  • Sull’onere sulla data di realizzazione dell’opera in capo al privato, le testimonianze dei privati sono residuali e non sufficienti

Scarica la Sentenza del CdS n. 2165/2024

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