Diritto al Compenso Professionale per l’Opera Abusiva

diritto al compenso professionale per progettazione opera abusiva

Diritto al Compenso Professionale per l’Opera Abusiva

Un Professionista che progetta un’opera che non sarà autorizzabile dalla disciplina urbanistica, seppur tale richiesta deriva dal committente, ha diritto al compenso per la prestazione svolta?

Per farsi castelli in aria è necessario un abuso edilizio mentale.

Ivano Rho, Appunti Alieni

Non so se vi sia già capitato, ma presto o tardi, se lavorate nel campo della progettazione architettonica, vi capiterà di ricevere la richiesta di un committente che vi chieda di progettare anche una parte di immobile che sia predisposta all’ampliamento abusivo, e vi chiederà di progettarne pure gli interni.

E’ quello che è successo ad un collega tecnico che ha progettato un’opera, una cui parte non era autorizzabile, per conto di alcuni committenti.

Per chissà quale motivo, qualcosa va male nel rapporto tra professionista e committente.

Il professionista si è visto negare la parcella per l’attività professionale svolta.

E si sa, quando i rapporti vanno allo scatafascio, in sede di contenzioso tutti si inventano di tutto pur di vincere.

Al di là dei dettagli del caso specifico, che se volete approfondire potete trovare all’interno della sentenza, la stessa è molto utile e interessante per imparare alcuni aspetti che dobbiamo mettere a bagaglio culturale per poter svolgere la nostra professione in modo intelligente.

1 – L’Attività di Progettazione è Una Prestazione di Risultato

Nella sentenza della Corte di Cassazione 8028 del 21 marzo 2023 si legge:

Ora, in tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il progettista deve certamente assicurare la conformita’ del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, cosi’ da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).


Secondo i principi costantemente elaborati da questa Corte, l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attivita’ professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, e’ debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilita’ dell’opera, per erroneita’ o inadeguatezza del progetto affidatogli, da’ luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c.

Se si può trarre una conclusione da questo estratto della Sentenza della Corte di Cassazione 8058/2023 è che la differenza tra una progettazione professionale e un “disegnino” (come troppo spesso viene chiamato dai committenti) sta proprio nella sua realizzabilità, anche sotto il profilo normativo urbanistico.

2 – Eccezione di Inadempimento art. 1460 c.c.

Sempre dal testo estratto dalla Sentenza della C.Cass. 8050/2023 si apprende il disposto dell’articolo 1460 del Codice Civile “Eccezione di Inadempimento”

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Articolo 1460 Codice Civile

Senza entrare nel merito di una trattazione dettagliata dell’articolo 1460 del Codice Civile, e ritornando ai concetti della Sentenza 8058/2023, capiamo che il committente ha tutto il diritto di scegliere di non procedere al pagamento della prestazione professionale al professionista che non adempie alla sua obbligazione di prestazione, ovvero che l’opera disegnata sia realizzabile (progettata).

Conclusione e sintesi

Bene … ora che sappiamo che rischiamo di non essere pagati, presteremo ben più attenzione alle richieste dei committenti che vogliono realizzare opere urbanisticamente non autorizzabili

Scarica la Sentenza della Corte di Cassazione n. 8058/2023

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