SuperBonus 110% – Difformità Interne

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SuperBonus 110% – Difformità Interne

Le difformità interne alle abitazioni bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%?

Il Coraggio non mi manca. E’ la Paura che mi frega.

Totò

La domanda è tanto frequente.

Le difformità interne alle abitazioni bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%?

La motivazione principale di questa domanda deriva dal terrorismo mediatico che è stato fatto sul Superbonus e sulla perfetta liceità del fabbricato.

La colpa principale è anche dei tecnici che hanno avviato sanatorie, spesso inutili, per banalità che non necessariamente bloccavano l’accesso al Superbonus. Ma questa è un’altra storia, che affrontiamo in un altro articolo.

Torniamo alla domanda.

E diamo subito la risposta

No, le difformità interne non bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%

Le difformità interne non bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%.

Ne l’hanno mai bloccato.

I motivi sono due, e sono di natura legislativa.

Il primo articolo che trova applicazione è l’articolo 49 del DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”, che è sempre rimasto vigente e che recita

DPR 380/01 – Art. 49 – comma 1: Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Come si legge dal testo del comma 1 dell’articolo 49 del Testo Unico dell’Edilizia, il contrasto al titolo edilizio, affinchè venga perso il contributo statale, deve riguardare

  • violazioe di altezza
  • distacchi
  • cubatura
  • superficie coperta

Oltre il 2% ritenuto la tolleranza di cantiere.

Ancora, prosegue il testo, indicando che gli altri fattori che determinano la possibilità di non godere di contributi statali o agevolazioin fiscali deve riguardare

  • mancato rispetto delle destinazioni
  • mancato rispetto degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e/o nei piani particolareggiati di esecuzione

Come potete notare, le difformità interne, seppur non consentono al tecnico di poter dichiarare la legittimità urbanistica precisa del fabbricato, non sono e non sono mai state un elemento ostativo alla perdita della possibilità di agevolazioni fiscali o contributi statali.

Quindi, No. Le difformità interne non hanno mai bloccato il Superbonus.

A questo si aggiunge un recente aggiornamento normativo.

Il Tecnico non Dichiara più Lo Stato Legittimo dell’Immobile

Il primo impianto normativo del Superbonus ha generato un effetto tanto prevedibile quanto ridicolo.

L’obiettivo del Superbonus è duplice: da una parte ottenere il rilancio del settore economico e dall’altra, e contestualmente, ridurre i fabbisogno di energia degli immobili attraverso il contenimento dei consumi energetici degli involucri e l’efficientamento degli impianti.

L’opportunità è troppo ghiotta per non “buttarticisi” dentro.

E proprio perchè l’opportunità del Superbonus è potenzialmente molto alta, è stato fatto un giusto terrorismo mediatico sui possibili futuri controlli che Enea e Agenzia delle Entrate faranno sulle pratiche del Superbonus.

Questo terrorismo mediatico sui futuri controlli del Superbonus, fatto con lo scopo di far fare bene il proprio lavoro ai nostri tecnici, ha generato però un’eccessiva paura portando la maggior parte ad effettuare sanatorie inutili per difformità altrettanto inutili, quasi e spesso inventate

Sai, ho visto nel progetto che il verso di apertura di quella porta interna apriva verso destra, e non verso sinistra come ho rilevato in fase di sopralluogo.
Non vorrei che l’Agenzia delle Entrate, brutta e cattiva, togliesse i benefici del Superbonus per questo motivo.
E vai di SCIA in sanatoria

Tecnico Impaurito

La verità è che nessuno di questi tecnici ha mai saputo quale fosse l’impianto legislativo per il quale si potevano perdere i benefici del Superbonus, ovvero l’articolo 49 del Testo Unico dell’Edilizia sopra indicato.

Preso atto di ciò, poichè lo scopo del legislatore è sempre stato quello di efficientare gli edifici e ridurre i consumi energetici, e non quello di intasare gli uffici di accesso agli atti e sanatorie inutili, ha pensato bene nel luglio del 2021 di introdurre una nuova modifica al DL 34/2020, con il DL 77/2021 “Legge di semplificazione” convertito in legge con la Legge n.108 del 29 luglio 2021, ha inserito il comma 13-ter nell’articolo 119 del DL 34/2020, il quale riporta i casi in cui si potranno perdere gli incentivi del Superbonus.

Vediamolo insieme.

13 -ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Come possiamo notare, il comma inserito va ad operare in due direzioni finalizzate allo sblocco dell’impasse generato

  • ha tolto l’onere ai tecnici di asseverare lo stato legittimo degli immobili
  • ha specificato ancora meglio quali sono gli unici casi in cui si perdono i benefici fiscali derivanti dal Superbonus

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Tecnico coraggioso

Smart Sintesi

Per riassumere, ecco le risposte smart da ricordare:

  • Le difformità interne alle abitazioni NON bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%
  • Il tecnico non dichiara più lo stato legittimo dell’immobile nelle CILA del Superbonus 110%
  • Il beneficio fiscale derivante dal Superbonus 110% si perde solo in caso di mancata presentazione della pratica presso l’ente, interventi realizzati in difformità dalla pratica, assenza dell’indicazione del titolo originario che ha legittimato la costruzione, o la non veridicità delle attestazioni fatte sul Superbonus

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