Superbonus e Abusi Edilizi. Stato Legittimo e Potere dell’Amministrazione

Il Superbonus ha permesso di non attestare lo stato legittimo dell’immobile. L’art. 119 riporta anche le cause di revoca del Superbonus 110%. Vediamo quale potere rimane in mano all’Amministrazione, e perché il TAR Veneto ci dice che non è tutto oro quello che luccica.

Maga Magò: Ora, se non ti dispiace, per prima cosa detterò io le regole.
Anacleto: Regole un corno! Aha! Vuole regole per il piacere di infrangerle!

… Poco prima del duello tra Maga Magò e Mago Merlino

Allora … andiamo con ordine … per il bene del comprendere.

Una recente sentenza del TAR Veneto n.128 del 2023 ci ricorda i poteri dell’Amministrazione Pubblica in materia di vigilanza e controllo nei cantieri edili.

Ma perchè ne parliamo in salsa Superbonus?

Perchè i Giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con la sentenza 128/2023 (puoi compilare il form in calce all’articolo per scaricare il testo completo), ci ricordano che rimane in capo all’Amministrazione il potere di vigilanza e controllo nei cantieri edili, anche nel caso del Superbonus.

E che i lavori edili su immobili abusivi perpetuano l’abuso.

E alcuni risponderanno ( in modo troppo affrettato ) …

Ma con il Superbonus hanno tolto la necessità di attestare lo Stato Legittimo previsto dal Testo Unico dell’Edilizia.

Tecnico illuso

Ecco …è qui che serve fare un po’ di chiarezza.

Superbonus 110% – Art. 119, commi 13-ter e 13-quater

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E’ necessario partire dal testo dei commi 13-ter e 13-quater dell’art. 119 del DL 34/2020, il c.d. Superbonus 110%

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita’ dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Senza voler fare una disamina esaustiva del comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio (c.d. Superbonus, per le parti che ci interessano), le parti che ci interessano ai fini di questo articolo sono

  1. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis … del TU Edilizia
  2. La decadenza del beneficio fiscale di cui all’art. 49 del TU Edilizia opera solo in questi casi:
    • Non presentazione della CILA
    • Interventi difformi dalla CILA presentata
    • Assenza dell’attestazione dei dati relativi ai titoli che hanno permesso l’originaria costruzione dell’immobile
    • False attestazioni

A me, non so a voi, appare chiaro il perimetro che circoscrive l’applicazione del comma 13-ter:

  • Non si attesta lo stato leggittimo
  • Non dirai falsa testimonianza 🤐
  • Realizzi lavori diversi da quelli che stai asseverando con la CILA

Da qualche parte si legge che l’Amministrazione non ha più potere di vigilanza o controllo?

Boh, a me non pare…

E a confermare questo concetto, il legislatore ha introdotto anche il comma 13-quater

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento.

Che si traduce, dal burocratese all’italiano che resta sempre possibile, per l’ente, la valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

In buona sostanza, la realizzazione dei lavori, non legittima immobili o parti di immobili non legittime

Se c’era l’abuso .. l’abuso rimane!

E rimane sempre possibile, pertanto, la possibilità per l’Ente di controllare e vigilare.

E allora a che è servito il comma 13-ter nella parte in cui indica che non si attesta lo stato legittimo dell’immobile?

E’ servito per far partire i cantieri, che al periodo erano bloccati dalle sanatorie, peraltro molte inutili, bloccate dalla volontà dei tecnici di non fare false attestazioni.

Andiamo alla sentenza…

Sentenza TAR Veneto 128/2023

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Ecco i punti, lapalissiani secondo me, che possiamo estrapolare e imparare dalla Sentenza del TAR Veneto n. 128/2023:

  • Anche se non si attesta lo stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 49 del T.U. dell’Edilizia, questo non preclude il potere/dovere dell’Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi
  • La realizzazione di lavori in immobili abusivi comporta la perpetuazione dell’abuso, pertanto seppur non legittimato, non è possibile fare lavori su immobili abusivi (o sulle parti abusive di essi)

Quindi ogni lieve difformità in un immobile determinerà automaticamente la revoca del contributo?

Assolutamente no.

La revoca del contributo si avrà solo nei casi previsti dal comma 13-ter che sopra abbiamo riportato.

Tuttavia i giudici aggiungono un aspetto (o forse più un sospetto) che pone tante ombre e quesiti in materia di superbonus.

Vi cito il passaggio:

“… l’eliminazione dell’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile, introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, appare finalizzata solo a semplificare la presentazione delle “pratiche” relative al cd. Superbonus 110, riducendone i costi e gli incombenti, e potrebbe, a tutto concedere, assumere rilevanza a meri fini tributari, nel senso di impedire al Fisco di negare i benefici fiscali in caso di difformità edilizie – tema che andrebbe, tuttavia, approfondito nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali, non apparendo prima facie priva di contraddizioni una regula iuris che imponga allo Stato di incentivare, con una detrazione fiscale del 110%, l’ammodernamento o efficientamento energetico di immobili interessati da illeciti edilizi …”

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Non so a voi, ma a me un piccolo brivido è venuto. 😂

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Frazionare Immobile per Creare un Condominio e poter Usufruire del Superbonus 110%?

E’ Possibile Frazionare un Immobile, così da Ottenere un Mini Condominio e Poter Accedere al Superbonus 110%?

“Il modo sicuro di restare ingannati è di credersi più furbi degli altri.”

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

No.

Cavolo, No!

Dovrei terminare qui l’articolo, perché tutto il testo che segue è lapalissiano.

Tuttavia proseguirò nella descrizione perché esistono tanti committenti che chiedono, e vorrei aiutare altri professionisti come me a rispondere correttamente:

No, non è possibile.

Per scrivere questo articolo ho preso spunto da una recente sentenza che ha chiarito ciò che il buon senso avrebbe dovuto rendere palese.

Ma si sà, il buon senso spesso non riesce a vincere contro l’avidità umana.

Anche se in realtà esiste un caso in cui è possibile frazionare un immobile, ottenere un minicondomino ed effettuare il Superbonus senza che l’Agenzia delle Entrate possa rilevare una condotta elusiva (lo spiego dopo, nel testo che segue).

Frazionamento di Una Unità per Creare un Mini Condominio

In realtà non è proprio corretto.

Alla domanda “è possibile frazionare un immobile per creare un mini condominio“, la risposta corretta sarebbe “sì”.

Il problema deriva dalla seconda parte della domanda “… per poter accedere al Superbonus 110%“?

E’ qui che la risposta diventa NO.

Se proprio vogliamo essere precisi, esiste un caso per il quale si potrebbe rispondere Sì anche a questa domanda.

Ed è unicamente il caso in cui un immobile viene frazionato per essere rivenduto, e i nuovi proprietari che nulla hanno a che vedere con il venditore, decidono di effettuare il Superbonus.

Il problema nasce quando le azioni e operazioni di frazionamento e alienazione sono fatte con l’unico scopo elusivo, e riconducibili al soggetto iniziale.

Il motivo dovrebbe essere chiaro: seppur non esiste nella legge un divieto specifico alla manovra di creazione di un condominio ad hoc per poter accedere alla maggior aliquota del 110% e bypassare tutti i vincoli soggettivi previsti per le unifamiliari, è palese che un’azione di questo tipo diventa elusiva della norma stessa e pertanto molto rischiosa.

Si potrebbe anche argomentare che “ciò che non è vietato è consentito”; tuttavia, esiste un principio fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano (lo so pure io che non sono sicuramente un giurista!), che riguarda l’abuso del diritto finalizzato ad ottenere dei vantaggi non dovuti ed elusivi delle norme stesse.

Il Caso della Sentenza 81/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste

Dalla Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste, vi riassumo brevemente il caso:

Una società acquista un immobile costituito da n unità immobiliari.

Come sapete, la società non ha diritto (quasi mai, esistono dei casi in cui può averne diritto) ad effettuare il superbonus perché è riservato alle sole per le persone fisiche, onlus, eccetera.

Questo maggior fabbricato, dopo una serie di operazioni “fittizie” viene frazionato e alienato a favore di una serie di parenti stretti del titolare della società.

Vengono effettuate anche una serie di operazioni societarie di cessioni di quote, sempre in favore dei medesimi parenti i vicini stretti al titolare effettivo, tale per cui alla fine ci si ritrova con la stessa società intestata alla madre della moglie, le unità immobiliari intestate a figlie e parenti, e come amministratore unico della società il precedente titolare (probabilmente l’artefice del tutto, risultato anche l’asseveratore del Superbonus e del Sismabonus).

superbonus frazionamento prima dei lavori

E’ stata fatta qualche operazione contro normativa?

No.

Tuttavia i Giudici stabiliscono che l’acquisto da parte della società dell’intero stabile era stato effettuato con lo scopo di ristrutturare e rivendere e le operazioni di frazionamento e cessione a terzi vicini, sempre riconducibili al soggetto primo della società, sono state considerate elusive della norma perché finalizzate unicamente ad ottenere un vantaggio non dovuto per la reale condizione originaria.

La motivazione della revoca dei contributi statali indebitamente percepiti è basata, infatti, sull’ “Abuso del Diritto”.

Abuso del Diritto

Vi riporto l’estratto dalla Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste.

Lo faccio senza aggiungere nulla o commentare perché, per una volta, il testo non è scritto in legalese spinto ma è comprensibile a tutti:

Nel caso che ci occupa appare, al contrario, riscontrabile un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto.

Come noto, il fenomeno dell’elusione fiscale per abuso del diritto è un concetto elaborato dalla giurisprudenza e che ha trovato poi riconoscimento nell’art. 10/bis dello Statuto del contribuente, il quale, al I comma, recita:” “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Il comma 2° poi specifica: “Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.

Come è evidente dal tenore letterale della norma, l’abuso del diritto è configurabile ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell’ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse.

Dalla Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste

P

Appare lapalissiano ribadire che qualunque azione finalizzata ad eludere la norma si configura, seppur non in contrasto palese con il disposto normativo, come un abuso del diritto.

Ecco perchè alla domanda:

E’ Possibile Frazionare un Immobile, così da Ottenere un Mini Condominio e Poter Accedere al Superbonus 110%?

Si risponde con un deciso, No, non è possibile!

Compila il Form Sottostante per Scaricare Gratuitamente il Testo della Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste

Compila il form sottostante per scaricare gratuitamente il testo della Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste, da cui abbiamo estratto due concetti fondamentali:

  • non è possibile effettuare azioni elusive della norma, come ad esempio il frazionamento di una unità per ottenere un minicondominio con l’unico scopo di accedere al Superbonus
  • esiste l’abuso del diritto e si configura ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell’ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse

Superbonus Errori Formali: il Caso dei Dati Catastali Errati nell’Asseverazione Enea

Nella compilazione dell’Asseverazione Enea può capitare di effettuare qualche errore. Che Succede in caso di Asseverazione Superbonus Errata?

Impara dagli errori altrui. La vita è troppo corta per farli tutti da solo.

Kadè Bruin

Può capitare.

A tutti.

Tutto il Superbonus è basato sull’Asseverazione Enea a firma del tecnico.

Eppure, nonostante tutta l’attenzione che ci si può mettere, può capitare inviare un’asseverazione superbonus errata.

Prima di vedere che cosa può succedere, e analizzare il caso dei dati catastali errati nell’asseverazione enea, e cosa si rischia e come ci si può tutelare, è doveroso distinguere le tipologie di errore che si possono effettuare nella compilazione dell’Asseverazione Superbonus Enea.

Superbonus Errori Formali e Errori Sostanziali: Qual è la Differenza tra gli Errori Formali e gli Errori sostanziali nel Superbonus 110%?

superbonus errori formali errori sostanziali asseverazione enea

Prima di analizzare il caso dei dati catastali errati nell’Asseverazione Enea o in altri documenti (quali, a titolo esemplificativo, la pratica comunale, o le fatture), è necessario fare un distinguo tra le tipologie di errore.

Esistono, infatti, due categorie o tipologie di errore.

Gli Errori Formali e gli Errori Sostanziali.

Superbonus Errori Formali

Gli Errori Formali nel Superbonus sono quegli errori di forma e non di sostanza.

Sono quegli errori che possiamo chiamare veniali.

Come ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali in uno o più documenti.

Si tratta di tutti quegli errori che “si possono perdonare” perché non inficiano sullo scopo e sull’obiettivo dell’agevolazione fiscale.

Ricordiamoci, infatti, che lo scopo del legislatore quando ha scritto il Superbonus, era quello rilanciare il settore dell’edilizia post-covid, e contestualmente raggiungere l’obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico degli edifici e migliorare l’efficienza degli impianti.

In sostanza, il risparmio energetico negli immobili.

Gli Errori Formali nel Superbonus sono, quindi, quegli errori che non determinano nessuna modifica allo raggiungimento dello scopo del legislatore, nè incidono sulla rapporti tra spese sostenute e obiettivi raggiungi.

Un esempio di errore formale nel superbonus, è, appunto, sbagliare il dato catastale nell’asseverazione Enea, oppure in un documento (ad esempio una fattura o un bonifico); un altro esempio di errore formale è quello di un errore di battitura nel nome e cognome del committente nell’asseverazione Enea, o l’errata indicazione dell’indirizzo o del civico (laddove, magari, i dati catastali sono invece corretti e permettono di identificare comunque in modo univoco l’immobile).

Superbonus Errori Sostanziali

Gli Errori Sostanziali nel Superbonus sono quelli di sostanza.

Ovvero sono quegli errori che incidono sull’essenza stessa dell’intervento.

Per fare un esempio pratico, un errore sostanziale è effettuare il superbonus su un immobile che ha una categoria catastale non ammissibile.

O ancora, un errore sostanziale nel superbonus è effettuare i lavori trainati in un immobile a destinazione non residenziale (salvo rari i casi specifici in questo è ammissibile).

Si tratta, quindi, di tutti quegli errori che, potenzialmente, possono determinare la revoca totale o parziale del contributo.

Il Caso di Specie: Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità

Ora che abbiamo chiara la differenza tra gli errori sostanziali e gli errori formali, vi descrivo il caso in questione.

Durante la fase della compilazione dell’Enea, per il primo SAL dei lavori in Superbonus, per un mero errore di battitura è stato indicato un dato catastale errato.

Il “Foglio” catastale indicato è stato il 35 in luogo del 34.

Il classico errore di battitura; oltre all’assenza di ricontrollo prima della protocollazione finale, che deriva dalla fretta di chiudere.

E la fretta si rende necessaria, quando si fanno le compilazioni sotto scadenza, con la paura che i crediti non arrivino per tempo (ricordate la storia dei 5 giorni lavorativi di allineamento tra il sistema di Enea e dell’AdE? Quel “lavorativi” mi ha sempre fatto pensare che, per allineare due sistemi informatici, ci sia un omino che con una chiavetta usb va da un ufficio all’altro.

E quando andrà in ferie? Non ci voglio pensare 😂

Scherzi a parte, l’errore è a prima vista importante: si tratta di avere un’asseverazione Enea errata dove i dati per poter identificare l’immobile in modo corretto e univoco non lo permettono.

superbonus asseverazione errata dati catastali errati

Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità: E Ora che Succede? Come Risolvere?

Mamma AdE per una volta ci viene in contro.

In realtà, nelle sue ultime indicazioni, altro non fa che riprendere quello che già il Legislatore ha previsto nel testo di legge.

Vi riporto, e ricordo, il comma 5-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio” (quello che chiamiamo Superbonus) che recita:

“5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.”

Il comma 5-bis è molto importante perché fa salve tutte quelle istanze che hanno errori solo formali, derivanti da piccolezze, ma che non incidono sulla bontà del progetto e sul fine dell’agevolazione fiscale.

A questo si aggiunge un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima giunta di Telefisco 2022, nel quale l’AdE ci indica:

“… , in riferimento agli errori di natura formale, che non incidono sulla determinazione del credito di imposta (ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali, del numero dei SAL, della tipologia di cessionario), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tali errori non inficiano la spettanza della detrazione (ferma restando la sussistenza dei requisiti prescritti) e, quindi, la validità della cessione del credito. …

Agenzia delle Entrate – Telefisco 15/06/2022

Bene … ora che sappiamo che non finiremo al fresco, come ci possiamo comportare con l’eventuale istituto che compra i crediti?.

Superbonus Asseverazione Errata: Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità: Come Comportarsi per la Cessione del Credito?

Nel nostro caso, l’errore è saltato all’occhio della società che per conto dell’istituto di credito si sta occupando di controllare la documentazione per l’acquisto del credito di imposta maturato dal committente.

Diversamente, probabilmente, non ci saremo nemmeno accorti dell’errore.

Come possiamo comportarci davanti all’Istituto di Credito che, trovando l’errore, non intende procedere all’acquisto del credito maturato?

La prima strategia possibile è

superbonus errori formali cessione del credito

Se gli occhioni non funzionano, allora non vi resta che, prima di valutare ulteriori strade, relazionare che si tratta di errori formali che non incidono sulla bontà del credito maturato.

Se vuoi avere un fac-simile di come abbiamo relazionato, compila il form sottostante.

Riceverai un link al documento google, che potrai “copiare” (file > crea una copia) oppure scaricare in formato modificabile a adattare alle tue esigenze (file > scarica > word)

V

Noi ci abbiamo provato … ad oggi non sappiamo, però, se il nostro tentativo è sufficiente a proseguire, oppure se dovremo perseguire altre strade.

Superbonus Unifamiliari 30 Giugno 2022: che succede dopo?

Esistono dubbi sulla possibilità di iniziare un lavoro in Superbonus per le unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti dopo il 30 giugno 2022? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Quando l’ingegnere perde l’ingegno

Come ormai avrete capito, non sono un tecnico che “bazzica” nei vari forum di discussione dove chiunque scrive le cose imprecise e spesso errate in materia di superbonus.

E come ho già scritto in altro articolo, cerco di eliminare il rumore di fondo. Al netto di qualche piccola news, non sono un abituale lettore dei vari lavoriqualcosa, studiotecnicononricordochi, edilchissene, ecc…

Ho impostato il rumore di sottofondo in materia di superbonus al minimo sindacale.

Sono un tecnico smart, e come tale, quando cerco una risposta ad un dubbio, legittimo, l’iter che seguo è questo:

  • leggo la normativa di riferimento
  • elaboro
  • traggo la mia conclusione

Non c’è ricerca google che tenga; non c’è ricerca google che potrà mai sostituire questo approccio.

Le motivazioni sono diverse:

  1. La prima è che non mi piace mettere una firma su qualcosa che non ho capito. Primo passo, capirla.
  2. La seconda è che non metterò mai una firma basata su qualcosa che ho letto in un forum su internet. Altrimenti, ad un successivo controllo, cosa potrei rispondere all’AdE? “Il mio superbonus è corretto perchè banana38 l’ha scritto su blablaforum … e si sa che banana38 è una fonte attendibile.
  3. La terza motivazione è che, in materia di superbonus, abbiamo tante responsabilità verso altrettanti stakeholders: lo Stato ha basato le possibilità del superbonus sulla nostra firma tecnica (no firma del tecnico, no party), il committente (che è colui che matura il credito) ha posto massima fiducia in noi (e non in banana38)

Mai potremmo anteporre dinanzi alle nostre responsabilità verso i nostri portatori di interesse (stakeholders) il fatto che “l’ha detto banana38“.

Giammai!

Superbonus Unifamiliari 30 Giugno 2022 – Superbonus Funzionalmente indipendenti dopo il 30 Giugno 2022

superbonus unifamiliari 30 giugno 2022 funzionalmente indipendenti

Il dubbio, legittimo, nasce dal fatto che il legislatore, quando scrive le leggi, soprattutto quelle di modifica di altre leggi, dovrebbe farlo quando è sobrio.

E invece … il risultato ci fa pensare tutt’altro.

Veniamo al legittimo dubbio:

L’articolo 119 del D.L 34/2020 e smi al comma 1 attualmente vigente, recita:

La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 N98, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi::

Spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022.

Il dubbio è d’obbligo: e dopo il 30 giugno 2022?

Ci viene in aiuto il comma 8.bis del medesimo articolo 119 del D.L. 34/2020 e smi (convertito in L. 77/2020).

E più precisamente, il secondo periodo del comma 8.bis, che dice:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023

Partiamo dall’analisi dei due estratti, del comma 1 e del secondo periodo del comma 8.bis.

1 – Superbonus Scadenza Unifamiliari e Superbonus Scadenza Funzionalmente indipendenti

Senza perderci in arzigogolati richiami normativi, sappiamo che le date sopra riportate (30 giugno 2022, 30 settembre 2022 e 31 dicembre 2022) si riferiscono a:

  • unità unifamiliari
  • unità funzionalmente indipendenti

Dall’analisi del testo notiamo subito che la legge parla di

SPESE SOSTENUTE

Quindi non cadiamo nel facile tranello di assumere che il superbonus finisce ad una certa data.

Sono le spese sostenute per gli interventi in superbonus che devono essere effettuate entro le date indicate.

Ne deriva che:

  • Tutte le spese sostenute per il risparmio energetico (ferme restando, ovviamente, anche il rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge, vedi trainanti, doppio salto di classe energetica, ecc…) entro il 30 giugno 2022, possono godere dell’aliquota al 110%
  • Tutte le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, possono godere della medesima aliquota al 110%, a condizione che al 30 settembre 2022 sia stato effettuato il 30% dei lavori

Null’altro.

Se leggete in giro roba sulla presentazione della CILAS, o sulla data di inizio lavori, lasciate stare.

La legge parla di data di sostenimento della spesa, e nulla dice sulla data di presentazione dei progetto o sull’inizio lavori.

D’altronde, il legislatore, seppur a volte ubriaco, quando vuole intendere “data di presentazione dei progetti” lo scrive in modo chiaro.

Se ci pensate, infatti, per l’applicazione del Decreto Prezzi Superbonus, si indicava come data da cui far valere tale decreto la data di presentazione del progetto, e non di sostenimento della spesa o dell’inizio dei lavori.

2 – Superbonus Scadenza Unifamiliari e Superbonus Scadenza Funzionalmente indipendenti: il caso dei lavori con lo “sconto in fattura”

Lo sconto è un atto d’amore del venditore per il compratore. In un paese veramente civile lo sconto dovrebbe essere obbligatorio e diverso da persona a persona

Luciano De Crescenzo

Ok, sappiamo che la legge parla unicamente di “spese sostenute”.

E quando non c’è il sostenimento della spesa?

Si tratta di quei lavori effettuati con la modalità dello sconto in fattura, dove il committente cede integralmente il proprio credito di imposta derivante dai lavori effettuati a favore dell’impresa e/o del professionista, che vengono retribuiti per il lavoro svolto con il credito derivante dal lavoro stesso.

Di fatto, quindi, non ci sarà nessun bonifico.

E allora, come facciamo a sapere quale sia la data di sostenimento della spesa?

Ci viene in aiuto, in questo caso, una delle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrante.

Dove tra le mille pagine di aria fritta (roba completamente inutile), ogni tanto si trova qualcosa di interessante.

L’AdE ci informa che la data di emissione della fattura in sconto al 100%, corrisponde con la data dell’incasso.

Questo determina che da quella data scattano tutta una serie di considerazioni fiscali: il momento impositivo, la data entro cui dovrà essere versata l’IVA della fattura, per esempio.

E a nulla rileva la data di invio della comunicazione del Commercialista all’AdE, e nemmeno la data di accettazione di tali crediti.

L’emissione della fattura in sconto totale, possibile nel Superbonus, equivale all’incasso della stessa fattura.

3 – Superbonus Scadenza Unifamiliari e Superbonus Scadenza Funzionalmente indipendenti: Completamento del 30% dei lavori … che significa sostenimento della spesa?

superbonus unifamiliari 30 giugno 2022 funzionalmente indipendenti - dopo 30 giugno

Come detto nel paragrafo precedente, il sostenimento della spesa è l’elemento necessario per giustificare le date del Superbonus.

Che si intente per sostenimento della spesa:

  1. Data in cui viene effettuato il bonifico parlante per il superbonus 110%
  2. Nei casi di “sconto in fattura” è la data di emissione della fattura

Ma per il 30 settembre, l’estratto di legge sopra rirportato non parla più di sostenimento della spesa, ma parla di completamento dei lavori.

Che si intende per completamento dei lavori ?

Il completamento dei lavori è la certificazione che il tecnico effettua per asseverare il raggiungimento del 30% del lavoro, a prescindere dalla spesa sostenuta.

Come si certifica il 30% dei lavori entro il 30 settemnbre?

Bella domanda …. ad avercela una risposta.

Il modo più sicuro è comunicare l’asseverazione sul portale Enea entro la data del 30 settembre 2022.

In questo modo, si è al sicuro.

30% asseverato, entro il 30settembre.

In realtà, però, la legge non indica entro quanto il tecnico deve effettuare questa asseverazione o nè indica come il tecnico può indicare il raggiungimento del 30% dei lavori.

Per quanto dice la legge (ovvero nulla), si potrebbe addirittura ipotizzare che il raggiungimento del 30% dei lavori sia un qualcosa che il tecnico dichiara o assevera, senza però nessuna scadenza entro il quale deve essere fatto.

L’unico aspetto che si ritiene ancora valido è la comunicazione all’Enea entro 90 giorno dalla fine dei lavori.

Così’ come è sempre stato per tutte le asseverazioni in materia di risparmio energetico; dove per fine lavori si intende la data di comunicazione di fine lavori al comune.

Ok … ora che abbiamo chiaro che cosa si intende per “spese sostenute entro il 30 giugno 2022”, oppure “entro il 30 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre sia completato il 30% dei lavori” , possiamo analizzare casi particolari

4 – Superbonus Scadenza Unifamiliari e Superbonus Scadenza Funzionalmente indipendenti: Casi estremi … lo famo strano ?

I casi limite del Superbonus e della sua scadenza per le unità unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti.

Se si assume che l’unico aspetto che conta è la data di sostenimento della spesa entro il 31 dicembre 2022, si può altrettanto assumere per vero che

  • si può procedere al pagamento del 100% dei lavori in Superbonbus entro fine dicembre 2022, e certificare che sia eseguito il 30% dei lavori entro fine settembre 2022, e continuare i lavori anche nel 2023

Sapete che vi dico? sì, è possibile.

Altro caso limite è quello per il quale, viene sostenuta la spesa entro il 31 dicembre 2022, anche l’ultimo giorno disponibile, e poi viene comunicato all’Enea il completamento del lavoro entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Anche se questa avviene nel 2023.

E come si certifica il raggiungimento del 30% ?

Poiché la legge non prevede nulla, dovrebbe essere una responsabilità del tecnico, che viene asseverata con l’Enea, e che in una prima fase non ha bisogno di nessuna prova tangibile.

In una prima fase … perché quando ci saranno i controlli, bisognerà comunque essere pronti a dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori entro la data di asseverazione o comunque entro il 30 settembre 2022.

Ragionando con la sfera magica in mano, come si potrà dimostrare il raggiungimento dell’avanzamento dei lavori?

Ad esempio con le bolle di arrivo dei materiali. Se un materiale , ad esempio gli infissi, i pannelli del cappotto o il fotovoltaico sono arrivati prima del 30 settembre 2022, è facile dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori entro tale data.

Se i materiali arrivano oltre tale data, sarà sempre possibile ma più difficile avere prove a sostegno del raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori.

Un altro caso limite è quello per il quale il lavoro, in “sconto in fattura” ottiene una fatturazione del 100% del completamento entro il 31 dicembre 2022.

Dobbiamo ricordarci, infatti, che l’emissione della fattura mediante lo “sconto in fattura” equivale al pagamento.

Potrebbe sussistere il caso in cui, entro dicembre vengono emesse tutte le fatture, entro settembre si hanno gli elementi per certificare lo stato di avanzamento dei lavori, e i lavori possono concludersi comunque entro il 2023.

Ma quindi si può presentare un progetto per il Superbonu per le case unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti dopo il 30 giugno 2022?

Sì.

PS: banana38 non esiste … e se esiste, dubito che lavori per AdE o Enea!

Voglio una vita … spericolata …

Vasco

Superbonus Condominio Minimo: 3 Caratteristiche

Superbonus Condominio Minimo: Vediamo tre caratteristiche del superbonus in un condominio minimo, e come approcciare i vari aspetti

Si pregano i Signori che hanno rubato le piante del pianerottolo di innaffiarle tutte le sere.


Avviso condominiale

Superbonus e Condominio Minimo.

E’ una combinazione strana.

E’ strana perché nasce dal fatto che il Superbonus ha disciplinato le unità unifamiliari e i condomini, senza nulla dire su quei condomini “di fatto” che non sono costituiti in condominio, o ancor peggio per quegli stabili dove vi sono più unità immobiliari ma solo un proprietario, e pertanto da Codice Civile non sono considerati un condominio.

Stiamo parlando di quegli stabili dove coesistono almeno due proprietari di almeno altrettante unità immobiliari; il Codice Civile, laddove sussistano più proprietari in un unico stabile, stabilisce che esistono delle parti comuni e pertanto si parla di condominio, ma la legge impone la costituzione ufficiale in condominio (con relativo codice fiscale di identificazione) e la nomina di un amministratore solo con il superamento delle 8 unità immobiliari.

Nel corso dell’evoluzione normativa del Superbonus, ivi compresi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di condominio e di condominio minimo, ritengo utile condividere con voi tre aspetti con relative considerazioni nei quali mi sono imbattuto e che è bene ricordare se ci vogliamo occupare di superbonus in condominio minimo.

1 – SuperBonus Condominio Minimo Unico Proprietario

Le prime considerazioni riguardano il caso del condominio minimo nel quale vi sia un unico proprietario.

Questa è la prima particolarità: la legge sui condomini stabilisce che si può parlare di condominio quando in uno stabile esistono almeno due proprietari.

Quindi, nel caso di uno stabile costituito da più di una unità immobiliare con un unico proprietario, in una fase iniziale, non era possibile usufruire del Superbonus.

Il motivo?

Perchè la legge parla di Superbonus in condominio, e il caso di uno stabile con unico proprietario non è, per il Codice Civile, un condominio perchè non esistono “cose comuni” a più persone.

Da un punto di vista di norma sul condominio, ha perfettamente senso.

Se guardiamo lo stesso aspetto dal punto di vista del Superbonus, il cui obiettivo è quello di ridurre i consumi degli edifici ed efficientare gli impianti in essi installati, non ha molto senso.

Non ha molto senso perchè, che sia di un unico proprietario o di più proprietari, quelle abitazioni consumano ugualmente.

Il legislatore, nel corso del tempo, ha posto rimedio andando a specificare che anche gli stabili con più unità immobiliari, seppur di un unico proprietario quindi formalmente non considerabili condominio, possono accedere al Superbonus.

In realtà hanno specificato che, nel caso di un unico proprietario, lo stabile accede al Superbonus solo quando è composto da non più di quattro unità immobiliari.

Precisamente, la lettera a) del comma 9 dell’articolo 119 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio” e ssmmii, recita

9 . Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

Dalla disposizione indicata nella lettera a) capiamo che il Superbonus si applica anche agli edifici composti da 2 a quattro unità immobiliari, anche se di unico proprietario, distintamente accatastate.

Per logica, possiamo affermare che

  • non si applica agli stabili che hanno più di quattro unità immobiliari di un unico proprietario.

Più di quattro, a prescindere dalla destinazione d’uso.

Fughiamo ogni dubbio: se in un condominio, ci sono 6 unità immobiliari, di cui 5 di un unico proprietario e 1 sola di una terza persona?

In questo caso siamo nella condizione del condominio classico come normato dal Codice Civile, e pertanto si potrà accedere al Superbonus.

Ma se abbiamo una condizione dove vi sono 5 unità immobiliari, di cui 4 appartamenti e una cantina, tutte accatastate separatamente, e tutte di proprietà di un unica persona, allora non sarà possibile accedere al Superbonus.

Altro aspetto interessante da considerare per il superbonus in condominio minimo, nei casi di un unico proprietario, è il numero di unità immobiliari in cui possono essere effettuati gli interventi trainati.

Ora che abbiamo capito che lo stabile fino a 4 unità immobiliari di un unico proprietario può accedere al Superbonus, quali interventi si possono effettuare con il superbonus nel condominio minimo di un unico proprietario?

Nel caso di Superbonus in condominio minimo di un unico proprietario si potranno effettuare:

  • gli interventi trainanti, ovvero:
    • la coibentazione delle superfici opache per almeno il 25% della superficie lorda disperdente dell’intero condominio minimo
    • la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, qualora questo sia centralizzato per il condominio minimo
  • gli interventi trainati, ma solo in due delle quattro unità:
    • esiste infatti il vincolo di poter effettuare due superbonus per codice fiscale. Pertanto nel caso di condominio minimo fino a 4 unità di proprietà di un unico proprietario, si potranno effettuare gli interventi trainati (quali sostituzione di infissi, sistemi oscuranti, fotovoltaico, batterie, colonnina, ecc…) solo per due di esse

Rimane fermo, comunque, l’obiettivo energetico di dover ottenere il doppio salto di classe energetica per l’intero condominio, anche se si potranno effettuare interventi trainati in sole due delle quattro unità immobiliari costituenti il condominio minimo con un unico proprietario.

2 – SuperBonus Condominio Minimo Senza Codice Fiscale: Intestazione Fatture

Il Condominio con meno di 8 unità immobiliari, come abbiamo detto sopra, non ha l’obbligo di costituirsi ufficialmente e quindi spesso si tratta di condomini di fatto ma senza un riconoscimento ufficiale con codice fiscale.

Ma quindi … come si può fare il superbonus se il condominio non ha nemmeno il codice fiscale?

A chi vengono intestati i lavori “trainanti”?

Ricordiamoci, infatti, che i lavori trainanti sono relativi all’intero condominio e a lui vanno intestati.

Ma se non c’è codice fiscale del condominio?

Semplice.

Si nomina un condomino portavoce” a cui andranno intestate le fatture in nome e per conto dell’intero condominio, e che riceverà i crediti per conto del condominio.

Il condomino che si assume questo onere rischia più degli altri?

No, perché lo fa in nome e per conto del condomino, quindi tutti gli altri condomini saranno partecipi delle medesime responsabilità.

La struttura delle fatture sarà quella che segue

TRAINANTECF CONDOMINO1 (PORTAVOCE)
SUB1
– TRAINATI
CF CONDOMINO 1
SUB2
– TRAINATI
CF CONDOMINO 2
SUBn
– TRAINATI
CF CONDOMINO n

3 – SuperBonus Condominio Minimo Massimali

superbonus condominio minimo massimali spesa

Il condominio minimo è un condominio che, certamente, ha meno di 8 unità immobiliari.

I massimali, saranno pertanto questi.

Interventomassimale di spesa per condomini fino a 8 unita’
TRAINANTIgli importi trainanti si riferiscono al condominio, e pertanto il massimale di spesa indicato va moltiplicato per il numero di unità immobiliari presenti comprese le pertinenze
Coibentazione superfici opache > 25%, comprese le coperture non disperdenti40 000,00 €/unità
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, e acqua calda per usi sanitari quando combinata con riscaldamento20 000,00 €/unità
TRAINATIgli importi che seguono si riferiscono alla singola unità abitativa
Infissi e Coibentazione superfici opache < 25% 54 545,00 €
Schermature solari 54 545,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per usi sanitari quando non combinata con riscaldamento

– Caldaie a condensazione
– Generatori di aria calda a condensazione
-. Pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche
– Pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da motore primo
– Sistemi ibridi
– Scaldacqua a pompa di calore
27 272,00 €
Building Automation13 636,36 €
Sistemi microcogenerazione90 909,09 €
Generatori a biomassa 27 272,00 €
Solari termici e collettori solari 54 545,00 €
Fotovoltaico48 000,00 €
Batterie di accumulo per fotovoltaico 48 000,00 €
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici2 000,00 €
Eliminazione barriere architettoniche96 000,00 €

SuperBonus Condominio Minimo

Hai qualche caso concreto di superbonus in un condominio minimo? Condividilo nei commenti

Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022

Un noto giornale ha scritto di me non capisco niente…
In che senso?

Olmo

Personalmente, quando escono le circolari di chiarimento ho sempre paura.

Ho paura perché l’Agenzia delle Entrate (o l’Ente che fornisce il chiarimento o la FAQ) spesso introduce concetti che non sono nella legge.

E un documento di chiarimento, ha l’unico scopo di tradurre in pratico quello che la legge prevede e non quello di inserire nuovi concetti che nella legge non si trovano.

Una settimana fa, circa, è uscito l’ennesima circolare dell’Ade, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022, che prova a spiegare alcuni concetti introdotti con le ultime modifiche normative in materia di bonus fiscali minori e di superbonus.

Ho fatto un riassunto dei concetti chiave contenuti nella Circolare Ade 19/E 2022; in calce trovate anche il link per scaricare il testo ufficiale delle Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022.

Circolare AdE 19/E 2022 – Spese per il Visto di Conformità

Dopo una premessa iniziale nel quale l’AdE ci ricorda le mille modifiche introdotte dal nostro Mariolone al Superbonus e ai bonus fiscali in edilizia, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito dei concetti da chiarire.

Io provo a fare un sunto per argomenti, così da cercare di essere pragmatici e smart.

La spesa sostenuta per il visto di conformità rilasciato dal Commercialista (o dal fiscalista in genere) è detraibile anche nel caso in cui il contribuente opti per portare le spese in detrazione in luogo della più diffusa cessione del credito.

Ma dai!?!?? Chi l’avrebbe mai detto.

Ah che belli i chiarimenti inutili.

Andiamo avanti senza polemica 🤐

Le spese per il visto di conformità sono sempre detraibili, e lo sono sempre state. Le modifiche introdotte con il DL 228/2021 hanno disposto l’effetto retroattivo della misura (che poi, secondo me, era un chiarimento anche quello).

Le spese per il visto di conformità vanno suddivise nei vari interventi, poiché rientrano nei massimali di spesa previsti dalla legge.

Non è dato sapere se in modo proporzionale, ma si immagina di sì, visto e considerato che l’attività del professionista fiscale e la sua responsabilità sono proporzionali al credito asseverato. Un concetto che può essere condiviso ma il cui obbligo di ripartizione proporzionale non si trova nel testo di legge … ecco questi sono i chiarimenti dell’AdE che fanno paura, perchè introducono concetti che nella legge non ci sono.

Per alcune tipologie/categorie di intervento, potrebbe non essere necessario il visto di conformità; l’AdE conferma che, per questi casi, è il contribuente che può procedere alla comunicazione all’Agenzia, dal suo cassetto fiscale. (lo dicevamo da mesi, ma vai a spiegarlo agli omini che lavorano per Poste o le Banche che, in determinati casi, non era necessario l’intervento del Commercialista).

Ma quali sono i casi di esenzione del visto di conformità?

L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte del commercialista, così come per l’asseverazione sulla congruità delle spese che rilascia il tecnico, è previsto (l’esonero):

  • per tutti gli interventi in edilizia libera
  • per tutti gli interventi non in edilizia libera, di importo complessivo superiore a 10k

Fanno eccezione il bonus facciate, per le quali è sempre richiesto il visto di conformità del fiscalista e l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico

Circolare AdE 19/E 2022 – Decreto Antifrode – Applicazione Temporale

Il Decreto Antifrode, che ha portato tutto tranne che il blocco totale del mondo della cessione dei crediti ma non delle frodi ad esse correlate, ha introdotto alcuni obblighi, tra i quali ricordiamo

  • obbligo di apposizione del visto di conformità per il Superbonus anche nel caso in cui il contribuente porta direttamente le spese in detrazione fiscale
  • visto di conformità (commercialista) e asseverazione di congruità delle spese (tecnico) per gli altri bonus, nei casi di cessione del credito o sconto in fattura

Questi obblighi si applicano a tutte le fatture emesse dal 12/11/2021, e pagate prima di questa data; l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tutte le spese antecedenti a quella data non hanno gli obblighi di cui sopra.

E che l’applicazione degli obblighi fosse successivo al 12/11/2021 era chiarissimo nel testo del Decreto, con grande disapplicazione da parte delle Poste o delle Banche che, troppo pigre per leggere e capire il DL Antifrode, hanno rifiutato l’acquisto dei crediti delle spese antecedenti al 12/11/2021 per assenza del visto di conformità, in totale disapplicazione della legge … ahhh , che fatica!!

Circolare AdE 19/E 2022 – Asseverazione sulla Congruità delle Spese Sostenute

Ne abbiamo parlato anche in questo articolo – Superbonus Decreto Prezzi: The Day After Tomorrow.

Le disposizioni del Decreto Costi o Decreto Prezzi, da quando si applicano?

Nell’articolo inizialmente avevo scritto dal 15/04/2022 (ora corretto al 16/04/2022, dopo la Circolare AdE 19/E 2022 di cui stiamo parlando).

L’Agenzia chiarisce, invece, che per tutti i progetti presentati fino al 15/04, non si applicano le tabelle del Decreto Prezzi; mentre si applicano per tutti i progetti presentati dal 16/04/2022.

E per gli interventi per i quali non è richiesto il titolo abilitativo o la presentazione di un progetto?

Si applica a tutti i lavori iniziati dal 16/04/2022.

Sempre in materia di congruità delle spese, hanno anche chiarito che l’utilizzo del Prezzario DEI, la cui applicaizone è stata estesa a tutti i bonus e non solo al Superbonus, ha carattere retroattivo.

Quindi, se avete asseverato la congruità dei costi sostenuto per un bonus differente dal Superobnus, anche prima dell’introduzione del quarto periodo del comma 13-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, siete salvi. Non vi arresteranno.

Riporto anche qui, quando vi è l’obbligo (o meglio, quando vi è l’esonero) per l’asseverazione sulla congruità delle spese.

L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte del commercialista, così come per l’asseverazione sulla congruità delle spese che rilascia il tecnico, è previsto (l’esonero):

  • per tutti gli interventi in edilizia libera
  • per tutti gli interventi non in edilizia libera, di importo complessivo superiore a 10k

Fanno eccezione il bonus facciate, per le quali è sempre richiesto il visto di conformità del fiscalista e l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico.

Fa eccezione, per il solo caso dell’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese, anche l’Ecobonus ordinario: quindi per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico è sempre necessaria, sia nel caso in cui il committente opti per cessione del credito, sconto in fattura e anche detrazione fiscale n dichiarazione dei redditi.

Ma come si calcolano ‘sti 10k per la verifica dell’esenzione?

Anche questo è un punto oggetto di chiarimento da parte di AdE.

I 10 mila euro devono essere relativi alla totalità delle spese sostenute, a prescindere dal numero di contribuenti che ne beneficiano; e a prescindere, anche, dall’anno di imposta.

Tradotto:

  • per i condomini (e non), i 10k sono realtivi all’intera spesa del lavoro e non alla quota agevolata/agevolabile per singolo condomino
  • se si sostengono le spese a cavallo del periodo di imposta (ad esempio tra dicembre e gennaio), i 10k vanno considerati globalmente non per singolo anno.

Quindi no, non potete fregare lo Stato 😂

Circolare AdE 19/E 2022 – Cessione dei Crediti

Anche qui, i primi chiarimenti sono per ingegneri che hanno perso l’ingegno. O per le persone, in generale (quindi i dipendenti degli istituti di credito) che non avevano capito il senso di “cessione parziale” del credito. 🤐

La cessione del credito parziale, o meglio, il suo divieto, è riferito all’importo delle singole rate annuali per intervento.

Pertanto, la prima cessione rimane totale (il contribuente deve cedere sempre tutte le cinque rate integralmente), mentre le successive possono essere suddivise per anno, o per intervento.

Il credito derivante dallo stesso intervento per lo stesso anno, non può essere suddiviso.

Ad esempio:

Viene effettuata la prima cessione del credito dal committente relativo agli infissi, per 10k (circa 9k di spesa in Superbonus).

Le quattro rate annuali da 2500 €/cad, possono essere cedute singolarmente anno per anno; ma i 2500 euro per anno, non possono essere dati 1250 ad un soggetto e gli altri 1250 tenuti o ceduti ad un ulteriore soggetto.

Va ricordato, quindi, che:

  • il credito che deriva dai vari Stato di Avanzamento Lavori è autonomo e può essere ceduto anche a soggetti diversi per lavoro. Ad esempio, potrei cedere il primo SAL a Poste Italiane e il secondo SAL a Banca Intesa.
  • Per i crediti comunicati antro il 30/04/2022, non si applica il divieto di cessione parziale, spiegato sopra

Circolare AdE 19/E 2022 – Polizza Professionale dell’Asseveratore

Per i bonus fiscali in edilizia diversi dal Superbonus, la polizza professionale per l’asseverazione della congruità dei costi non è richiesta.

Bonus Minori – Non Serve l’Assicurazione per l’Asseverazione

Circolare AdE 19/E 2022 – CCNL

E ora entriamo nel chiarimento di quella disposizione di legge utile quanto un freezer in antartide.

L’AdE ci ricorda i CCNL in edilizia, validi per rispettare le nuove disposizioni di legge.

Nel caso del General Contractor, o nel caso di subappalto, deve essere comunque rispettato l’obbligo di citazione del CCNL; in questo caso il GC o l’appaltatore cita il CCNL di chi eseguirà le lavorazioni edilizi sia nei contratti che nelle fatture.

Se il GC o l’impresa appaltatrice non esegue lavori edili, non è necessario citare il CCNL nè in fattura nè nel contratto con il committente.

Ma quali sono i lavori considerati “edili” per i quali è necessario indicare in contratto e in fattura il CCNL?

Sono quelli indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008, e solo quelli, senza ulteriori letture estensive; pertanto rimangono esclusi lavori di posa di elementi accessori in legno, nonché l’attività accessoria all’impiantistica.

L’AdE ci ricorda che l’obbligo di indicazione del CCNL è relativo solo a chi ha dei dipendenti; quindi rimangono esclusi gli interventi realizzati da imprenditori individuali, anche per il tramite dell’aiuto dei collaboratori familiari, o da soci di società di persone o di capitali che eseguono la prestazione d’opera, senza essere dipendenti.

E che succede se non si indica in fattura il CCNL per i casi in cui sussiste l’obbligo?

Vi arrestano.

No scherzo. L’Agenzia chiarisce che questo non rispetto non comporta necessariamente il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purchè il CCNL sia citato nel contratto tra contribuente e appaltatore o General Contractor.

Testo Ufficiale della Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022

Da questo link puoi scaricare il Testo Ufficiale della Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022

SuperBonus Condominio: Aspetto Economico del SuperBonus

SuperBonus Condominio: E’ opportuno, se non necessario, focalizzare l’attenzione dell’Assemblea e di tutti gli attori in campo sull’unico aspetto che può far andare bene l’operazione, quello Economico

Gandhi è diventato Gandhi perché viveva in una capanna per i ca**i suoi e non ha mai fatto una riunione di condominio in vita sua!

Dario Cassini

Continua la nostra novella del Superbonus in Condominio.

Oggi vediamo l’unico aspetto che secondo me conta davvero: focalizzare la tua attenzione, quella dell’Amministratore, quella dell’Assemblea, e quella di tutti gli attori coinvolti sull’aspetto economico.

SuperBonus Condominio Aspetto Economico: Consiglio #1 – Tutto il Resto è Noia

Se guardo in giro per la mia città, i cantieri Superbonus nei condomini si contano sulle dita di una mano.

E sapete qual è il problema?

Che i Tecnici vari, incaricati dalle Assemblee, si concentrano su tutto tranne l’unica cosa che conta davvero: l’aspetto economico.

A nessuno frega niente di una piccola difformità interna, o di una finestra che è diventata porta finestra.

A nessun interessa della classe energetica attuale, e se si fa il doppio salto di classe.

Il problema vero è proprio questo: vedo colleghi onanisti del centimetro bloccare e non intraprendere il percorso di un lavoro da qualche milione di euro (con conseguente prospicua parcella!) per focalizzarsi su inutili sanatorie preliminari.

Eh sì, sono inutili.

Lo so che a questi tecnici piace farsi due lire con sanatorie inutili; ma per due briciole ci si sta perdendo tutta la torta!

Vuoi un consiglio serio, utile, vero…

Focalizzati sull’aspetto economico.

Da subito devi affrontare in assemblea l’unico aspetto che può far girare l’operazione: chi finanzia e chi compra.

Se non è chiaro fin da subito chi finanzia l’operazione e chi compra i crediti, tutto il resto (sanatoria, ape, computo, ecc…) non serve a nulla.

Tutto il resto è Noia.

SuperBonus Condominio: Consiglio #2 – Chi Finanzia e Chi Compra

Chi finanzia l’operazione e chi compra i crediti.

Ecco il primo vero e unico punto di partenza, dopo il quale si può pensare di far partire tutte le altre menate

Chi finanzia l’operazione?

Esistono tre possibilità:

  1. i condòmini
  2. l’impresa
  3. una banca

1 – Nel caso più fortunato, i condòmini finanzieranno l’operazione. Ciascuno di loro metterà la mano nella propria tasca, e in quota millesimale, contribuirà al pagamento delle somme (lavoro + spese professionali).

Inutile dire che questo è il caso più unico che raro.

Nel caso in cui il condominio pagherà direttamente i lavori, ci si dovrà focalizzare unicamente sull’altro aspetto: che si fa con i crediti di imposta?

Anche qua, nel caso migliore, sarà suddiviso tra i condomini in quota millesimale (almeno per i trainanti, mentre i trainati sono già relativi alla singola unità e quindi al singolo proprietario), e sarà portato in detrazione da ciascuno.

Se, invece, non tutti hanno la capienza e si opta per la cessione del credito, si dovrà trovare l’ente (istituto, banca, assicurazione, impresa, ecc..) che ha interesse a comprare i crediti di imposta.

2 – Nel caso in cui sia l’impresa a farsi carico del costo del lavoro, sia essa un General Contractor, un’impresa, o un pool di imprese, ci si trova nella condizione economicamente più semplice.

Il condominio ha risolto, in questo caso, in un solo colpo entrambi gli aspetti: infatti la stessa impresa che finanzia l’operazione è la stessa che compra i crediti.

Tecnicamente viene pagata con la cessione del credito totale (ovvero il 110% dell’importo dei lavori), mediante quello che nel decreto viene definito con “sconto in fattura”.

Uno degli aspetti negativi di questa modalità è che il Condominio si troverà nella condizione non di scegliere l’impresa, ma di affidarsi all’unica che troverà (perché, in questo periodo, è veramente difficile trovare chi si fa carico del costo del lavoro); un altro svantaggio è che non c’è l’atto del pagamento (viene fatto lo “sconto in fattura” totale) e spesso il Direttore dei Lavori si trova nella condizione di non avere tanto potere nei confronti della ditta (pensiamo solo ad un lavoro mal eseguito: generalmente la DL intima la sistemazione, e in caso non avvenga, blocca i pagamenti, ma in questo caso non ci sono pagamenti).

Peggio ancora quando il tecnico è portato o pagato dal General Contractor; se il tecnico che deve controllare la bontà del lavoro viene pagato dal controllato, va da sè che diventa difficile che si crei un rapporto sano, ma ci sarà sempre una sudditanza psicologica del tecnico nei confronti del GC, perché altrimenti rischia che non gli venga pagata la parcella.

3 – Quando entra in gioco la banca, si riesce ad avere un buon compromesso tra le due modalità precedenti.

La banca finanzia l’operazione (tutta o in parte) e contestualmente si impegna ad acquistare i crediti di imposta generati dall’esecuzione dei lavori e dei pagamenti.

Se vi sembra la soluzione migliore, è perché non avete mai avuto a che fare con le banche per il 110 🤦‍♀️ … dopo un po’, però, si riesce ad arrivare al risultato.

SuperBonus Condominio: Consiglio #3 – E Dopo? E’ tutto in discesa

Dopo che è stato chiarito come impostare il lavoro in Superbonus?

Dopo è tutto in discesa.

Qualunque sia la modalità scelta, ora non resta che preparare i documenti necessari.

Che sia per la banca, o per il GC, o semplicemente per iniziare il cantiere, sapete che produrre documenti ha un senso.

Per voi e per il vostro committente (il condominio).

Solo ora, e non prima, ha senso preparare gli attestati di prestazione energetica, la relazione termica, il computo, ecc…

Tutta carta che, senza aver chiarito prima l’aspetto economico, al vostro committente non serve a niente se non come fermatavolo.

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SuperBonus Cappotto Termico – Alcuni Accorgimenti per una Posa a Regola d’Arte

SuperBonus Cappotto Termico: vediamo alcuni dettagli da non trascurare per una buona posa e una buona esecuzione alla regola d’arte.

Oggi sono stato in un bar, ho chiesto qualcosa di caldo, e mi hanno dato un cappotto.

Groucho Marx

SuperBonus Cappotto Termico.

Per noi nerd della corretta terminologia, noto anche come “coibentazione termica delle superfici opache verticali” .

oh … yeah …

superbonus cappotto termico terminologia corretta

Per realizzare una buona coibentazione termica delle superfici opache verticali (effettuare un cappotto termico) è necessario rispettare alcuni accorgimenti.

La differenza tra un lavoro ben fatto e un lavoro mal fatto sta nei dettagli; purtroppo i dettagli contano tanto sia nella tenuta del cappotto nel tempo, sia nel comportamento atteso dello stesso.

Mi spiego: un cappotto mal incollato, probabilmente causerà danni estetici (e successivamente di comportamento termico) importanti, e la sua sistemazione sarà molto onerosa.

O ancora, una non attenzione ai dettagli, potrà causare la creazione di ponti termici con conseguente condense e muffe.

Se volete approfondire, alla fine dell’articolo metto un link alla guida gratuita Cortexa che ritengo molto utile e ben fatta.

Se avete bisogno di qualcosa i ufficiale, la norma di riferimento è la UNI 11715:2018 Isolanti termici per l’edilizia – Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS)

Di seguito, i dettagli tanto semplici quanto importanti da rispettare per una buona posa del cappotto a regola d’arte.

Perchè, per noi tecnici smart, è così importante conoscere questi dettagli e accorgimenti?

Perchè siamo i Direttori dei Lavori e dobbiamo garantire al nostro committente che l’opera sia realizzata a regola d’arte; l’opera, seppur realizzata con il superbonus ( e quindi, idelmente, gratis!) non significa che dovrà essere realizzata non a regola d’arte, o ancora peggio, creare dei problemi futuri.

Controllare che l’impresa rispetti quanto previsto dalla norma UNI e questi semplici accorgimenti, ci permetterà di dormire sonni tranquilli.

Attenzione, non sono esaustivi: studiate la norma per progettare e dare le corrette indicazioni di posa per il vostro caso specifico di superbonus e cappotto termico.

  • Superbonus Cappotto Termico: Schema di Incollaggio
  • Superbonus Cappotto Termico: Il Raccordo negli Angoli dell’Edificio
  • Superbonus Cappotto Termico: Il Dettaglio negli Angoli delle Bucature
  • Superbonus Cappotto Termico: Schema di Tassellatura
  • Superbonus Cappotto Termico: Il Raccordo con l’Infisso e le Spallette
  • Superbonus Cappotto Termico: La Zoccolatura a Terra

Superbonus Cappotto Termico: Schema di Incollaggio

Il primo tra i vari dettagli a cui prestare particolare attenzione per una corretta posa del cappotto termico è lo schema di incollaggio.

Tutti pensano di sapere quale siano i metodi corretti per l’incollaggio.

Ho visto imprese e muratori sbagliare tante di quelle volte, che poi gli esiti sono questi

superbonus posa cappotto termico incollaggio errato

Il problema è che se non si rispetta il corretto schema di incollaggio, tra il pannello isolante e il muro passerà l’aria, e si verificherà un effetto camino: l’aria si incanalerà tra pannelli e muro, con l’esito che staccherà e separerà i due strati.

O ancora, se il pannello non è incollato correttamente al supporto murario, si può verificare l’effetto cuscino. Ricordiamoci che i pannelli sono soggetti a deformazione in base alle temperature. Ecco un’immagine dell’effetto camino

superbonus cappotto termico movimento pannelli

Ecco due dei possibili e corretti sistemi di incollaggio per evitare l’effetto camino e l’effetto cucino.

1 – Schema di incollaggio del cappotto termico, perimetro e punti centrali

superbonus cappotto termico schema incollaggio perimetrale e punti interni

Con lo schema di incollaggio del bordo perimetrale più i punti centrali abbiamo diversi vantaggi: il primo è che il perimetro di ogni pannello è chiuso dalla colla, e questo evita l’ingresso dell’aria al suo interno; il secondo è che tutti gli angoli sono incollati stabilmente al supporto murario, e il centro viene incollato mediante tre o più punti di colla interni al perimetro. Effetto camino ed effetto cuscino sono evitati!

Avete paura di sbagliare? Non preoccupatevi, il metodo dell’incollare l’intera superficie, evita qualunque tipo di possibile errore.

2 – Schema di incollaggio del cappotto termico, intera superficie

superbonus cappotto termico schema incollaggio pannello totale

L’immagine parla da sé. Stendere la colla sull’intera superficie del cappotto con una spatola dentata evita qualunque tipo di possibile errore di posa della manovalanza.

L’unico accorgimento da rispettare è che il pannello deve avere una superficie che garantisce una buona planarità.

Superbonus Cappotto Termico: Il Raccordo negli Angoli dell’Edificio

Gli angoli sono un altro elemento di estrema importanza per poter realizzare una buona posa del cappotto termico.

I pannelli dovranno sporgere oltre l’angolo a file alterne al fine di creare un incastro tra le due superfici perpendicolari.

superbonus cappotto termico angolo spigolo edificio

Superbonus Cappotto Termico: Il Dettaglio negli Angoli delle Bucature

Altro dettaglio di estrema importanza per evitare movimenti e filature nella finiture è quella di evitare che le file dei pannelli coincidano con gli angoli delle aperture.

Negli angoli delle aperture (finestre, portefinestre, bucature, ecc…) è necessario che il pannello venga sagomato come indicato in questa immagine.

superbonus cappotto termico angoli finestre e bucature

Superbonus Cappotto Termico: Schema di Tassellatura

La tassellatura, insieme all’incollaggio, permettono alla superficie coibente applicata al supporto murario di evitare e prevenire il distacco.

Ecco perché lo schema di posa dei sistema di tassellatura è tanto importante quanto quello di incollaggio.

Oltre alla necessità di utilizzare i giusti prodotti idonei per il tipo di pannello che si è scelto per la coibentazione della superficie opaca verticale, ecco due possibili schemi di tassellatura che garantiscono un’opera realizzata a regola d’arte

1 – Schema di tassellatura a T

Nello schema a T almeno un tassello è posto al centro di ogni pannello e un altro ad ogni incrocio dei giunti: questo schema è consigliato per l’applicazione dei pannelli in EPS e in PU.
Nel caso siano necessari più tasselli, essi vanno posizionati nella parte centrale dei pannelli.

superbonus cappotto termico tassellatura schema a t

2 – Schema di tassellatura a W

Nello schema a W ogni pannello è fissato con 3 (minimo) o più tasselli: questo schema è possibile per l’isolamento termico con pannelli in MW, in alternativa allo schema T.

superbonus cappotto termico tassellatura schema a w

Superbonus Cappotto Termico: Il Raccordo con l’Infisso e le Spallette

Una strana convinzione diffusa è che il sistema a cappotto sia realizzato a regola d’arte solo se l’infisso è dotato di controtelaio coibentato nelle spallette.

In realtà la norma UNI prevede la possibilità di raccordo tra l’infisso e il cappotto anche in assenza di controtelaio coibentato; risvoltare il cappotto all’interno dell’imbotte dell’infisso permette un raccordo tra sistema a cappotto e infisso che evita la formazione del ponte termico.

Se ci pensate, è anche normale che sia così. Non sempre un lavoro di coibentazione della superficie opaca verticale prevede la sostituzione dell’infisso.

superbonus cappotto termico raccordo infisso cappotto termico

Superbonus Cappotto Termico: La Zoccolatura a Terra

La zoccolatura a terra è imporante per evitare assorbimenti e antiestetismi.

Uno dei classici errori che vedo commettere è quello di posare pannelli in EPS che toccano terra: il pannello in EPS così come tanti altri materiali (come le lane, e le fibre) hanno dei coefficienti di assorbimento tali che che il contatto con la superficie della veranda o con la terra avrà l’unico effetto di risucchiare verso l’alto l’acqua e l’umidità depositata.

Per poter evitare questo problema è necessario usare, certamente un profilo di partenza distaccato da terra, e nel contatto verso terra o verso pavimentazione dei pannelli che non abbiano nessun assorbimento (come ad esempio l’XPS).

superbonus cappotto termico zoccolatura profilo di partenza a terra

Spero che possa esserti stato utile …

Spero che porre l’attenzione su questi piccoli accorgimenti possa esserti stato utile per l’indicazione della corretta posa del cappotto termico.

Ovviamente non sono gli unici aspetti da considerare; se vuoi approfondire, cosa che ti consiglio di fare, devi studiare la norma UNI 11715:20218.

Puoi anche scaricare una guida gratuita, ma fatta molto bene, di Cortexa.it.

Ecco il link: https://www.cortexa.it/guida/manuale-cappotto-termico-cortexa/

Superbonus e Simasbonus: Come Calcolare il SAL al 30%

Esistono tanti casi dove si eseguono contemporaneamente dei lavori che riguardano sia il superbonus (risparmio energetico) che il sismabonus (antisismico). Come si calcola il SAL del 30%?

È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.

Goethe

E’ più frequente di quanto ci si possa immaginare.

Forse non da noi in Sardegna, ma nella penisola sono certo che esistono tanti lavori dove vengono eseguiti, contemporaneamente e contestualmente, lavori che rientrano nella messa in sicurezza statica finalizzata alla riduzione del rischio in caso di sisma, comunemente chiamato “Sismabonus” e nel contenimento dei consumi energetici, comunemente chiamato “Superbonus“.

Si possono trovare nominati anche sotto crasi “SuperSismaBonus“.

Wow … Stile SuperSaiyan!

superbonus sismabonus supersismabonus sal30

Tuttavia, e ancor di più man mano che ci avviciniamo al fatidico 30 settembre 2022 (data entro la quale deve essere completato il 30% dei lavori), la domanda che nasce spontanea è:

Nel caso di contestuale lavoro di Superbonus e Sismabonus, il SAL del 30% dei lavori da asseverare, si riferisce all’intero importo del lavoro oppure deve essere completato e asseverato uno stato di avanzamento lavori del 30% sia per la parte sismabonus che per la parte superbonus ?

Logica vorrebbe che lo stato di avanzamento lavori sia riferito all’intero lavoro, quantomeno per una questione di tempistiche di cantiere.

E’ naturale, e opportuno, che un cronoprogramma lavori possa prevedere prima un intervento sulla struttura o sullo scheletro finalizzato al miglioramento della sicurezza statica, e solo successivamente la quota parte dei lavori finalizzatial miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

E invece …

La Risposta 53/2022 dell’Agenzia delle Entrate

E invece … in nostro aiuto viene pubblicata la risposta n. 53 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate che risponde all’interpello di un contribuente.

Il contribuente chiede all’AdE

Cara Agenzia delle Entrate, sto eseguendo contemporaneamente lavori di Superbonus e Sismabonus … lo Stato di Avanzamento Lavori al 30% è relativo all’intero lavoro o devo asseverare il SAL30 del Superbonus e il SAL30 del Sismabonus ?

Ho fatto una sintesi della domanda di interpello perchè il contribuente, come è normale che sia, si dilunga molto nella spiegazione del caso di specie.

A noi non interessa tanto il caso specifico quanto l’estratto concettuale da applicarsi a tutti i lavori.

E l’Agenzia delle Entrate risponde non come logica di cantiere, nella maggior parte dei casi, vorrebbe, ma come la legge impone.

Perché effettivamente, ogni tanto anche l’AdE ci azzecca 🥲.

Ecco l’estratto della risposta dell’Agenzia delle Entrate alla domanda sulla modalità di calcolo totale o parziale per intervento del SAL30 nel caso di Superbonus e Sismabonus:

Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Ciò comporta che qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Per una volta, e per nostra fortuna, c’è poco spazio alle interpretazioni.

Ripetiamo insieme:

La verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile, Superbonus e Sismabonus

Sappiamo come dobbiamo procedere.

In Sintesi …

Nel caso di un lavoro i cui interventi ricadano contestualmente nel Superbonus e nel Sismabonus, la modalità di calcolo dello Stato di Avanzamento dei Lavori al 30% deve essere effettuata non per l’interno intervento visto nel suo complesso, ma per singola categoria.

Esempio numerico:

Spesa Superbonus 120k

Spesa Sismabonus 90k

LavoriMetodo di Calcolo Corretto SAL 30%Metodo di Calcolo Errato SAL 30%
Superbonus 120.000 €Almeno 36.000 € di lavori completati13.000 € di lavori completati
Sismabonus 90.000 €Almeno 27.000 € di lavori completati50.000 € di lavori completati
Lavori totali 210.000 €Totale SAL 30% –> 63k lavori completati, con i minimi sopra indicatiTotale SAL 30% –> 63k lavori completati (pari al 30% del totale)
METODO DI CALCOLO CORRETTOMETODO DI CALCOLO ERRATO!!!!

Da qui puoi scaricare il testo della risposta 53 del 27/01/2022 dell’Agenzia delle Entrate sul metodo di calcolo dello Stato di Avanzamento Lavori al 30% in caso di lavori Superbonus e Sismabonus

Superbonus Decreto Prezzi Calcolo Massimali Congrui – Esempio Pratico Infissi

Superbonus dopo il Decreto Prezzi. Vediamo un esempio di Calcolo di Massimali Congrui totali e specifici per due differenti tipologie di infissi (chiusure trasparenti).

Mi Sento Confuso Come un Camaleonte in una Vasca di Smarties.

Anonimo

Il “Decreto Prezzi” del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica), chiamato anche Decreto Costi Massimi, o Decreto Costi Massimi Specifici è entrato in vigore dal 15/04/2022.

Ogni volta che viene modificata una legge, la confusione regna sovrana.

Ho scritto un precedente articolo per raccontare cosa cambia per tutti i progetti presentati dal 15 aprile 2022; se hai piacere di approfondire, all’interno trovi anche le FAQ del MiTE scritte da Enea dove viene esplicitato come effettuare la verifica sulla congruità della spesa specifica sostenuta.

Superbonus Decreto Prezzi Cosa Cambia e Come Verificare la Spesa Specifica

Con questo articolo provo a fare un po’ di chiarezza con un esempio pratico di calcolo per due differenti tipologie di infissi (chiusure trasparenti).

  • Superbonus Decreto Prezzi – Calcolo Massimali Congrui Specifici
  • Dati per l’esempio pratico: Infissi comprensivi di sistemi oscuranti, Zona Climatica C, Prezzario Regione Sardegna
  • Calcolo Massimali Congrui – Infissi in PVC
  • Calcolo Massimali Congrui – Infissi in Legno Alluminio
  • Verifiche da Effettuare come Tecnici Asseveratori sulla Congruità dei Costi Massimi e delle Spese Sostenute

Superbonus Decreto Prezzi – Calcolo Massimali Congrui Specifici

Per tutti i progetti presentati dal 15 aprile 2022, vigono le regole del nuovo Decreto Prezzi del MiTE.

Prima di procedere ad un esempio pratico sulle verifiche per gli infissi, vediamo brevemente che cosa è cambiato e che cosa prevede questo nuovo Decreto Prezzi.

Sostanzialmente, con l’entrata in vigore nel Superbonus del Decreto Prezzi viene introdotta una nuova verifica sulla congruità della spesa specifica sostenuta.

Questa verifica, sempre a carico del tencnico, è mirata ad evitare che i costi della sola fornitura dei materiali possano superare

Verifiche da Effettuare come Tecnici Asseveratori sulla Congruità dei Costi Massimi e delle Spese Sostenute

Le verifiche che dovremo effettuare, come previsto dalla legge, sono due:

  1. La verifica sulla congruità del costo complessivo dell’opera compiuta, attraverso il computo metrico
  2. La verifica sulla congruità della spesa specifica della sola fornitura del bene

Attenzione, le parole “costo” e “spesa” non sono utilizzate a caso.

Nel senso che, la prima verifica sulla congruità del costo complessivo dell’opera compiuta serve per stabilire quale sia l’ammontare massimo che possiamo riconoscere come congruo per la fornitura e posa in opera per un determinato bene o una determinata lavorazione.

Per la verificare la congruità della spesa specifica (punto 2), invece, dovremo controllare che la spesa della sola fornitura sia esplicitata in fattura, e che questo valore sia inferiore ai nuovi valori specifici imposti con l’Allegato A dell’ultimo Decreto Prezzi (attenzione a non confondere l’allegato A del nuovo Decreto Prezzi con l’allegato A del Decreto Requisiti 😕 ).

Farò un esempio di calcolo relativo agli infissi.

Infissi comprensivi di sistemi oscuranti, Zona Climatica C – Esempio Pratico

Dati di input:

  • Zona climatica C
  • Superficie degli infissi con sistema oscurante (cassonetto e avvolgibile) oggetto di sostituzione in Superbonus: 25 mq

Ok, direi che possiamo partire con le verifiche.

Come abbiamo visto sopra, dovremo fare due verifiche:

  • Verificare la congruità del costo massimo dell’opera compiuta, attraverso il computo metrico
  • Verificare che la spesa specifica sostenuta per la fornitura dell’infisso sia inferiore ai limiti imposti dall’Allegato A del Decreto Prezzi.

Analizzeremo due casi: il caso degli infissi in PVC e il caso degli infissi in Legno-Alluminio

Calcolo dei Massimali Congrui e Verifica della Spesa Specifica Superbonus per Infissi

Partiamo dai serramenti in PVC.

Come abbiamo detto, partiremo dal computo metrico.

Questo sarà composto delle lavorazioni necessarie per arrivare all’opera compiuta.

La faccio semplice; ecco le voci che andiamo a comprendere:

  • rimozione dei vecchi infissi per 25 mq
  • trasporto a discarica dei vecchi infissi
  • costo del conferimento a discarica dei vecchi infissi
  • fornitura e posa in opera dei nuovi infissi in PVC

Nel nostro software di elaborazione del computo metrico, che vi ricordo dovrà essere creato utilizzando i Prezzari Regionali o il Prezzario DEI, avremo qualcosa di questo tipo (gli importi indicati sono inventati):

CODDESCRIZIONE VOCEUMQTACOSTO UMCOSTO
1Rimozione infissi in legnomq25 mq42 €/mq1050 €
2Trasporto a discaricamc3 mc50 €/mc150 €
3Conferimento a discaricamc3 mc100 €/mq300 €
4Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in PVC con oscurantimq25 mq800 €/mq20.000 €
TOTALE21.500 €

Perfetto. 21.500 € è il nostro costo massimo che potremo asseverare come congruo.

Pertanto, durante il nostro lavoro, andremo a verificare che la somma di tutte le spese sostenute per gli infissi sia inferiore a 21.500 € iva esclusa.

La somma delle spese potrà essere comprensiva, per esempio, di alcune opere murarie (che nel nostro caso sono già incluse nella voce compiuta di fornitura e posa).

Bene, se la spesa che il committente sosterrà è uguale o inferiore a 21.500 €, sarà integralmente ammissibile.

Diversamente, qualora superasse tale importo, la spesa in eccesso non sarà potrà essere portata in detrazione, o, nel caso di sconto in fattura, non darà vita a crediti di imposta.

Ora dobbiamo procedere alla seconda verifica: la sola fornitura degli infissi comprensiva di sistema oscurante deve rispettare il limite imposto dall’Allegato A del Decreto Prezzi

esempio calcolo costi massimi spesa specifica superbonus allegato a decreto prezzi infissi

In quest’immagine vediamo l’estratto relativo agli infissi indicato nell’Allegato A del Decreto Prezzi.

Come possiamo vedere, abbiamo per la nostra zona climatica C che abbiamo preso in considerazione, un importo pari a 780 €/mq per il serrramento comprensivo di chiusura oscurante.

Come possiamo fare la verifica?

E’ semplice. Dovremo chiedere al fornitore di scorporare in fattura la fornitura da tutte le altre voci di costo.

Dovremo avere una fattura di questo tipo

  • VS dare per
  • fornitura di infissi in PVC € 12.000 + iva
  • fornitura di sistema oscurante € 4.000 + iva
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale 21.000 + iva

Queste voci soddisfano la verifica che la spesa sostenuta per la sola fornitura rispetti i massimali dell’Allegato A sopra indicati?

Facciamo la verifica

Sommiamo le due forniture di infissi e sistema oscurante => 12.000 + 4.000 € = 16.000 €

Dividiamo l’importo ottenuto per i mq della fornitura => 16.000 € / 25 mq = 640 €/mq

640 €/mq < 780 €/mq

Ok, la verifica è andata a buon fine.

Pertanto:

  • la fattura del serramentista, comprensiva di tutte le opere è pari a 21.000 € e questo importo è inferiore a quello che risulta dal nostro computo metrico.
  • la spesa per la sola fornitura del bene (serramenti comprensivi di sistemi oscuranti) è inferiore all’importo massimo stabilità dal Decreto Prezzi.

Tutta la spesa sostenuta è ammissibile al Superbonus 110%, perché possiamo dichiararla congrua.


Ora vediamo l’esempio con i serramenti in Legno/Alluminio (legno interno e alluminio esterno) che qui dalle nostre parti costano più degli infissi in PVC (e penso un po’ ovunque).

Partiamo sempre dal computo metrico.

CODDESCRIZIONE VOCEUMQTACOSTO UMCOSTO
1Rimozione infissi in legnomq25 mq42 €/mq1050 €
2Trasporto a discaricamc3 mc50 €/mc150 €
3Conferimento a discaricamc3 mc100 €/mq300 €
4Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in Legno/Alluminio con oscurantimq25 mq1200 €/mq30.000 €
TOTALE31.500 €

Abbiamo trovato quella che è il costo massimo asseverabile come congruo per l’opera compiuta, nel caso di infissi in legno/alluminio.

Ecco la fattura del serramentista

  • VS dare per
  • fornitura di infissi in legno alluminio € 22.000 + iva
  • fornitura di sistema oscurante € 4.000 + iva
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale 31.000 + iva

La fattura del serramentista, totale e iva esclusa, è di 31.000 euro.

31.000 € < 31.500 €

Perfetto, la prima verifica è andata a buon fine.

Ora dobbiamo verificare che la spesa specifica della sola fornitura sia inferiore a 780 €/mq come richiesto dal Decreto Prezzi.

Facciamo la verifica

Sommiamo le due forniture di infissi in legno/alluminio e sistema oscurante => 22.000 + 4.000 € = 26.000 €

Dividiamo l’importo ottenuto per i mq della fornitura => 26.000 € / 25 mq = 1040 €/mq

1040 €/mq è maggiore di 780 €/mq

La verifica non è andata a buon fine.

Pertanto, quale sarà la spesa massima ammissibile al superbonus nel caso in cui la spesa specifica della sola fornitura supera l’importo indicato nell’Allegato A del Decreto Prezzi Superbonus?

La spesa ammissibile sarà pari all’ammontare massimo specifico previsto dal decreto prezzi, moltiplicato per i mq installati.

780 €/mq * 25 mq = 19.500 €

Pertanto, in questo secondo caso, della fattura totale di 31.000 del serramentista, saranno ammissibili perchè congrui e rispettosi della norma:

  • fornitura di infissi in legno/alluminio e sistemi oscuranti fino a 19.500 €
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale: 24.500 € + iva

La parte eccedente, ovvero 31.000 € – 24.500 € = 6.500 € non genera contributi fiscali né per detrazione né per formazione di credito di imposta.

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