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Vendita Immobile Superbonus Plusvalenza

La vendita di un immobile su cui sono stati effettuati interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con il Superbonus può essere oggetto di tassazione da plusvalenza. Vediamo che cos’è, quando è dovuta è quando non è dovuta, come si calcola, e alcuni casi specifici.

Se come me ti sei occupato di superbonus, potrà capitarti, e ti capiterà, che qualche tuo cliente ti chieda se può vendere un immobile che ha usufruito del superbonus, e, in caso di risposta positiva, quanto deve pagare di tasse.

Bene, proviamo a dare ordine alle tante informazioni disordinate e poco chiare che si trovano in rete e vediamo cosa possiamo rispondere ai nostri clienti nel caso vogliano vendere il proprio immobile che ha usufruito del Superbonus.

Vendita Immobile Superbonus: è possibile?

Andiamo per ordine e partiamo dalla domanda più frequente, ma anche quella a cui possiamo dare una risposta molto semplice.

E’ possibile vendere un immobile su cui si sono effettuati lavori con il Superbonus 110%?

Sì, è possibile effettuare la vendita di un immobile sul quale sono stati effettuati interventi di miglioramento energetico previsti dal Superbonus.

Esiste una dinamica particolare che porta le persone che hanno beneficiato di contributi fiscali previsti dal superbonus 110% a pensare di avere limitazioni alla vendita del proprio immobile.

La dinamica è spontanea e anche comprensibile: il trick mentale è sempre lo stesso

“Mi hanno dato dei contributi per migliorare il mio immobile con il superbonus, avrò delle limitazioni alla vendita? Altrimenti chiunque avrebbe potuto beneficiare di contributi fiscali per realizzare profitto”

Se da una parte la domanda è più che lecita e comprensibile, dall’altra la risposta è altrettanto semplice.

Nella norma del superbonus non vi è mai stata nessuna limitazione alla vendita, nemmeno nei primi anni post intervento di miglioramento energetico.

E la storia del profitto?

Per comprendere come sia possibile che lo Stato abbia permesso questo, va ricordato che lo scopo del superbonus era migliorare la prestazione energetica degli immobili (in realtà era rilanciare l’economia attraverso l’edilizia, ottenendo anche il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili); se l’obiettivo è questo, va da sè che diventa indifferente chi si a il proprietario.

Pertanto, perchè mettere una limitazione alla vendita?

Infatti non esiste nessuna limitazione.

Ma non spaventatevi, la questione relativa all’eventuale profitto è stato “sistemato” dall’Agenzia delle Entrate che ha specificato i casi per i quali, in caso di vendita di un immobile che ha beneficiato del superbonus, si soggetto alla tassazione della plusvalenza (ovvero del maggior incremento di valore derivante dai lavori effettuati).

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: A Chi Si Applica? Per Quale Tipologia di Immobili?

Prima di vedere quanto si paga, qual è la tassazione, nel caso di vendita (cessione) di immobile che ha beneficiato del superbonus 110%, vediamo a quali tipologia di soggetti si applica e per quale tipologia di immobili.

I soggetti al quale si applica la tassazione per la vendita di immobili superbonus

Il principio alla base è che si tratta del conseguimento di un reddito diverso inclusa nell’articolo 67 del TUIR, quindi ecco i soggetti che sono sottoposti a questa tassazione:

  • persone fisiche residenti (sempreché il reddito non sia stato conseguito in qualità di impresa o professionista)
  • le società semplici e similari
  • gli enti non commerciali
  • persone fisiche, società, enti, anche non residenti in Italia, quando il profitto è stato conseguito nel territorio italiano

La mia è una semplificazione; se avete necessità di una lettura più precisa, è sempre bene consultare il proprio consulente fiscale.

A quale tipologia di immobili superbonus si applica la tassazione

Risposta semplice.

A tutti gli immobili ceduti che hanno beneficiato dei lavori di risparmio energetico incentivati con il superbonus 110%.

Al fine della tassazione non rileva nè la tipologia dell’immobile: si applica tanto sugli immobili residenziali quanto su quelli non residenziali, a prescindere dalla destinazione d’uso.

E nemmeno chi è stato il fautore dell’intervento ha importanza per capire se un immobile che ha usufruito di lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche grazie al superbonus 110%: la tassazione si applica a tutti gli immobili che ne hanno usufruito a prescindere che ad eseguirli sia stato il proprietario o l’utilizzatore (infatti nelle prime versioni del superbonus, potevano effettuare i lavori oltre a chi avesse titolo sull’immobile, anche chi ne avesse il possesso, previo consenso dell’avente titolo).

Vendita Immobile Superbonus. Rileva la Tipologia Degli Interventi Realizzati Ai Fini della Tassazione? Rileva lo Sconto in Fattura o la Cessione del Credito?

No.

E potrei chiudere qua questo paragrafo. 😂

La norma non specifica né fa distinzione sugli eventuali interventi da portare o meno a tassazione della plusvalenza, quindi direi che sono tutti gli interventi del superbonus che, qualora abbiano generato un incremento di valore dell’immobile (plusvalenza), generano una componente di reddito da tassare.

Analogo discorso per le modalità con le quali si è fruito del superbonus: che vi sia stato uno sconto in fattura, una cessione del credito di imposta, o la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, è ininfluente ai fini della tassazione.

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: Se l’unità immobiliare non ha effettuato interventi trainati ma il condominio ha effettuato i trainanti?

Anche questa domanda è probabile che vi verrà posta da qualche vostro cliente.

E la risposta è sempre la stessa: anche se l’immobile in cessione non ha effettuato interventi trainati specifici della singola unità immobiliare all’interno di un condominio, ma il condominio ha effettuato dei lavori trainanti per i quali viene generata una plusvalenza sull’immobile, allora quel reddito è soggetto a tassazione.

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: Quanto Si Paga?

Ok, dopo tutti ‘sti discorsi … veniamo alla domanda primaria.

Ma quanto si paga?

Si paga un’imposta sostitutiva pari al 26% del reddito generato.

Qual è il reddito generato?

Il reddito generato è la plusvalenza, ovvero la differenza di corrispettivo che viene percepito in sede di vendita o cessione, e il prezzo di acquisto dell’immobile, incrementato di ogni altro costo inerente l’immobile.

Tieni bene a mente questo “costo inerente” perchè ci torniamo dopo.

In buona sostanza però, nessuna differenza con le normali plusvalenze per gli immobili.

E allora che differenza c’è?

La differenza sta nel criterio di calcolo e nella determinazione dei costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%.

I costi inerenti di cui parlavamo prima.

La Circolare 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate detta alcune indicazioni specifiche; qui entriamo un po’ nel campo tecnico delle norme fiscali, quindi il mio consiglio è quello di rivolgersi a qualcuno esperto in materia.

Io provo a riassumerlo così:

Nel calcolo dei costi inerenti, che sono quelli sostenuti che si possono sommare al prezzo di acquisto o di costruzione dell’immobile, ai fini della determinazione della differenza (plusvalenza) tra il prezzo di cessione dell’immobile e il costo di acquisti incrementato degli ulteriori costi sostenuti, l’Agenzia indica che le spese sostenute non possono essere riconosciute in tutto o in parte quando si verificano insieme queste condizioni:

  • si sia beneficiato del superbonus con aliquota al 110%
  • si sia beneficiato dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta

Quindi, se coesistono queste due condizioni, ci si trova davanti ad un bivio derivante dalla data di cessione dell’immobile:

  • se l’intervento agevolato con il superbonus si è concluso da meno di 5 anni, allora non sono riconosciuti i costi inerenti
  • se l’intervento agevolato con il superbonus si è concluso da oltre 5 anni, i costi inerenti sono riconosciuti nella misura del 50%

In tutti gli altri casi, ovvero quando non si verificano congiuntamente le due condizioni iniziali sopra indicate 1 – aliquota al 110% e 2 – sconto in fattura o cessione del credito, allora i costi sostenuti per i lavori sono riconosciuti al 100% come costi inerenti.

Bene … ora che hai un po’ di confusione in testa, rileggi questo paragrafo fino a quando non ti è chiaro 😂.

Vendita immobile superbonus: Sintesi Smart e Risposta alla domanda: Se Ho Effettuato Lavori con il Superbonus nel Mio Immobile, Devo Pagare Più Tasse?

  • Se hai effettuato i lavori di risparmio energetico con il superbonus 110% NON devi pagare più imposte
  • Devi pagare un’imposta pari al 26% solo nel caso di cessione a titolo oneroso dell’immobile che ha usufruito del superbonus
  • Anche se l’unità immobiliare in condominio non ha fatto lavori trainati, se il condominio ha fatto lavori trainanti, si genera una plusvalenza
  • Devi pagare il 26% sulla plusvalenza, che è data dal valore di cessione dell’immobile a cui va detratto il costo di acquisto e i costi inerenti
  • I costi inerenti sono pari al 100% dei costi sostenuti per i lavori, a meno che non si verifichino due condizioni insieme:
    • si sia beneficiato del 110%
    • si sia beneficiato dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta
  • Se coesistono queste condizioni, allora
    • se si vende l’immobile entro i 5 anni non sono riconosciuti come costi inerenti i costi sostenuti per i lavori
    • se si vende l’immobile oltre i 5 anni, allora i costi sostenuti vengono computati al 50% come costi inerenti

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022

Un noto giornale ha scritto di me non capisco niente…
In che senso?

Olmo

Personalmente, quando escono le circolari di chiarimento ho sempre paura.

Ho paura perché l’Agenzia delle Entrate (o l’Ente che fornisce il chiarimento o la FAQ) spesso introduce concetti che non sono nella legge.

E un documento di chiarimento, ha l’unico scopo di tradurre in pratico quello che la legge prevede e non quello di inserire nuovi concetti che nella legge non si trovano.

Una settimana fa, circa, è uscito l’ennesima circolare dell’Ade, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022, che prova a spiegare alcuni concetti introdotti con le ultime modifiche normative in materia di bonus fiscali minori e di superbonus.

Ho fatto un riassunto dei concetti chiave contenuti nella Circolare Ade 19/E 2022; in calce trovate anche il link per scaricare il testo ufficiale delle Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022.

Circolare AdE 19/E 2022 – Spese per il Visto di Conformità

Dopo una premessa iniziale nel quale l’AdE ci ricorda le mille modifiche introdotte dal nostro Mariolone al Superbonus e ai bonus fiscali in edilizia, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito dei concetti da chiarire.

Io provo a fare un sunto per argomenti, così da cercare di essere pragmatici e smart.

La spesa sostenuta per il visto di conformità rilasciato dal Commercialista (o dal fiscalista in genere) è detraibile anche nel caso in cui il contribuente opti per portare le spese in detrazione in luogo della più diffusa cessione del credito.

Ma dai!?!?? Chi l’avrebbe mai detto.

Ah che belli i chiarimenti inutili.

Andiamo avanti senza polemica 🤐

Le spese per il visto di conformità sono sempre detraibili, e lo sono sempre state. Le modifiche introdotte con il DL 228/2021 hanno disposto l’effetto retroattivo della misura (che poi, secondo me, era un chiarimento anche quello).

Le spese per il visto di conformità vanno suddivise nei vari interventi, poiché rientrano nei massimali di spesa previsti dalla legge.

Non è dato sapere se in modo proporzionale, ma si immagina di sì, visto e considerato che l’attività del professionista fiscale e la sua responsabilità sono proporzionali al credito asseverato. Un concetto che può essere condiviso ma il cui obbligo di ripartizione proporzionale non si trova nel testo di legge … ecco questi sono i chiarimenti dell’AdE che fanno paura, perchè introducono concetti che nella legge non ci sono.

Per alcune tipologie/categorie di intervento, potrebbe non essere necessario il visto di conformità; l’AdE conferma che, per questi casi, è il contribuente che può procedere alla comunicazione all’Agenzia, dal suo cassetto fiscale. (lo dicevamo da mesi, ma vai a spiegarlo agli omini che lavorano per Poste o le Banche che, in determinati casi, non era necessario l’intervento del Commercialista).

Ma quali sono i casi di esenzione del visto di conformità?

L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte del commercialista, così come per l’asseverazione sulla congruità delle spese che rilascia il tecnico, è previsto (l’esonero):

  • per tutti gli interventi in edilizia libera
  • per tutti gli interventi non in edilizia libera, di importo complessivo superiore a 10k

Fanno eccezione il bonus facciate, per le quali è sempre richiesto il visto di conformità del fiscalista e l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico

Circolare AdE 19/E 2022 – Decreto Antifrode – Applicazione Temporale

Il Decreto Antifrode, che ha portato tutto tranne che il blocco totale del mondo della cessione dei crediti ma non delle frodi ad esse correlate, ha introdotto alcuni obblighi, tra i quali ricordiamo

  • obbligo di apposizione del visto di conformità per il Superbonus anche nel caso in cui il contribuente porta direttamente le spese in detrazione fiscale
  • visto di conformità (commercialista) e asseverazione di congruità delle spese (tecnico) per gli altri bonus, nei casi di cessione del credito o sconto in fattura

Questi obblighi si applicano a tutte le fatture emesse dal 12/11/2021, e pagate prima di questa data; l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tutte le spese antecedenti a quella data non hanno gli obblighi di cui sopra.

E che l’applicazione degli obblighi fosse successivo al 12/11/2021 era chiarissimo nel testo del Decreto, con grande disapplicazione da parte delle Poste o delle Banche che, troppo pigre per leggere e capire il DL Antifrode, hanno rifiutato l’acquisto dei crediti delle spese antecedenti al 12/11/2021 per assenza del visto di conformità, in totale disapplicazione della legge … ahhh , che fatica!!

Circolare AdE 19/E 2022 – Asseverazione sulla Congruità delle Spese Sostenute

Ne abbiamo parlato anche in questo articolo – Superbonus Decreto Prezzi: The Day After Tomorrow.

Le disposizioni del Decreto Costi o Decreto Prezzi, da quando si applicano?

Nell’articolo inizialmente avevo scritto dal 15/04/2022 (ora corretto al 16/04/2022, dopo la Circolare AdE 19/E 2022 di cui stiamo parlando).

L’Agenzia chiarisce, invece, che per tutti i progetti presentati fino al 15/04, non si applicano le tabelle del Decreto Prezzi; mentre si applicano per tutti i progetti presentati dal 16/04/2022.

E per gli interventi per i quali non è richiesto il titolo abilitativo o la presentazione di un progetto?

Si applica a tutti i lavori iniziati dal 16/04/2022.

Sempre in materia di congruità delle spese, hanno anche chiarito che l’utilizzo del Prezzario DEI, la cui applicaizone è stata estesa a tutti i bonus e non solo al Superbonus, ha carattere retroattivo.

Quindi, se avete asseverato la congruità dei costi sostenuto per un bonus differente dal Superobnus, anche prima dell’introduzione del quarto periodo del comma 13-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, siete salvi. Non vi arresteranno.

Riporto anche qui, quando vi è l’obbligo (o meglio, quando vi è l’esonero) per l’asseverazione sulla congruità delle spese.

L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte del commercialista, così come per l’asseverazione sulla congruità delle spese che rilascia il tecnico, è previsto (l’esonero):

  • per tutti gli interventi in edilizia libera
  • per tutti gli interventi non in edilizia libera, di importo complessivo superiore a 10k

Fanno eccezione il bonus facciate, per le quali è sempre richiesto il visto di conformità del fiscalista e l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico.

Fa eccezione, per il solo caso dell’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese, anche l’Ecobonus ordinario: quindi per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico è sempre necessaria, sia nel caso in cui il committente opti per cessione del credito, sconto in fattura e anche detrazione fiscale n dichiarazione dei redditi.

Ma come si calcolano ‘sti 10k per la verifica dell’esenzione?

Anche questo è un punto oggetto di chiarimento da parte di AdE.

I 10 mila euro devono essere relativi alla totalità delle spese sostenute, a prescindere dal numero di contribuenti che ne beneficiano; e a prescindere, anche, dall’anno di imposta.

Tradotto:

  • per i condomini (e non), i 10k sono realtivi all’intera spesa del lavoro e non alla quota agevolata/agevolabile per singolo condomino
  • se si sostengono le spese a cavallo del periodo di imposta (ad esempio tra dicembre e gennaio), i 10k vanno considerati globalmente non per singolo anno.

Quindi no, non potete fregare lo Stato 😂

Circolare AdE 19/E 2022 – Cessione dei Crediti

Anche qui, i primi chiarimenti sono per ingegneri che hanno perso l’ingegno. O per le persone, in generale (quindi i dipendenti degli istituti di credito) che non avevano capito il senso di “cessione parziale” del credito. 🤐

La cessione del credito parziale, o meglio, il suo divieto, è riferito all’importo delle singole rate annuali per intervento.

Pertanto, la prima cessione rimane totale (il contribuente deve cedere sempre tutte le cinque rate integralmente), mentre le successive possono essere suddivise per anno, o per intervento.

Il credito derivante dallo stesso intervento per lo stesso anno, non può essere suddiviso.

Ad esempio:

Viene effettuata la prima cessione del credito dal committente relativo agli infissi, per 10k (circa 9k di spesa in Superbonus).

Le quattro rate annuali da 2500 €/cad, possono essere cedute singolarmente anno per anno; ma i 2500 euro per anno, non possono essere dati 1250 ad un soggetto e gli altri 1250 tenuti o ceduti ad un ulteriore soggetto.

Va ricordato, quindi, che:

  • il credito che deriva dai vari Stato di Avanzamento Lavori è autonomo e può essere ceduto anche a soggetti diversi per lavoro. Ad esempio, potrei cedere il primo SAL a Poste Italiane e il secondo SAL a Banca Intesa.
  • Per i crediti comunicati antro il 30/04/2022, non si applica il divieto di cessione parziale, spiegato sopra

Circolare AdE 19/E 2022 – Polizza Professionale dell’Asseveratore

Per i bonus fiscali in edilizia diversi dal Superbonus, la polizza professionale per l’asseverazione della congruità dei costi non è richiesta.

Bonus Minori – Non Serve l’Assicurazione per l’Asseverazione

Circolare AdE 19/E 2022 – CCNL

E ora entriamo nel chiarimento di quella disposizione di legge utile quanto un freezer in antartide.

L’AdE ci ricorda i CCNL in edilizia, validi per rispettare le nuove disposizioni di legge.

Nel caso del General Contractor, o nel caso di subappalto, deve essere comunque rispettato l’obbligo di citazione del CCNL; in questo caso il GC o l’appaltatore cita il CCNL di chi eseguirà le lavorazioni edilizi sia nei contratti che nelle fatture.

Se il GC o l’impresa appaltatrice non esegue lavori edili, non è necessario citare il CCNL nè in fattura nè nel contratto con il committente.

Ma quali sono i lavori considerati “edili” per i quali è necessario indicare in contratto e in fattura il CCNL?

Sono quelli indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008, e solo quelli, senza ulteriori letture estensive; pertanto rimangono esclusi lavori di posa di elementi accessori in legno, nonché l’attività accessoria all’impiantistica.

L’AdE ci ricorda che l’obbligo di indicazione del CCNL è relativo solo a chi ha dei dipendenti; quindi rimangono esclusi gli interventi realizzati da imprenditori individuali, anche per il tramite dell’aiuto dei collaboratori familiari, o da soci di società di persone o di capitali che eseguono la prestazione d’opera, senza essere dipendenti.

E che succede se non si indica in fattura il CCNL per i casi in cui sussiste l’obbligo?

Vi arrestano.

No scherzo. L’Agenzia chiarisce che questo non rispetto non comporta necessariamente il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purchè il CCNL sia citato nel contratto tra contribuente e appaltatore o General Contractor.

Testo Ufficiale della Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022

Da questo link puoi scaricare il Testo Ufficiale della Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022