Bonus Minori – Non Serve l’Assicurazione per l’Asseverazione

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Bonus Minori – Non Serve l’Assicurazione per l’Asseverazione

La Circolare di AdE 19/E-2022 chiarisce qualcosa che, non essendo chiaro, aveva preso una direzione diametralmente opposta: per i bonus minori non serve l’assicurazione a copertura dell’asseverazione del tecnico in merito alla congruità delle spese sostenute

Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per cosi dire morto; i suoi occhi sono spenti.

Albert Einstein

Non oso contraddire sua maestà Albert, ma vi dico la verità: io, di come AdE cambia il mondo e la sua lettura, non mi stupisco più.

Con la circolare 19/E, uscita qualche giorno fa, hanno portato un po’ di chiarezza su un aspetto che si dava per assodato dall’intero mondo dei bonus fiscali per l’edilizia.

Quando parliamo di bonus fiscali in edilizia o bonus minori, che cosa intendiamo?

Tutti quei bonus diversi dal Superbonus.

Bonus ristrutturazione con detrazione al 50%, ecobonus al 65%, bonus facciate al 60%, ecc…

Vuoi cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus fiscali?

Devi avere un’assicurazione a copertura dell’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute.

L’assioma era semplice e deriva dal fatto che con le modifiche apportate all’articolo 119 del Decreto Rilancio (quello che ha istituito il Superbonus), è stato introdotta una frase che, a dirla tutta, un po’ di dubbio poteva farlo venire.

E in effetti, l’ha fatto venire.

Tutto il mondo bancario non ha più comprato uno straccio di credito di imposta derivante da bonus minori (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc…)in assenza di polizza professionale del tecnico che coprisse anche gli eventi straordinari, come la guerra in Ucraina.

Ah…. quanta roba mandata in banca, per sentirsi dire “la tua polizza non va bene .. “, salvo poi spiegare al tizio/tizia di turno che, se avessero dedicato un po’ di attenzione alle scuole elementari alla comprensione del testo che leggono, avrebbero potuto vedere da soli che la polizza inviata copriva anche i casi più disparati.

E poi, oggi, scopriamo che nemmeno erano dovute.

Bene … l’AdE è venuta in soccorso dei tecnici (o meglio, dei committenti che avranno una scusa in più per chiedere uno sconto alla parcella) liberandoci dalla morsa di dover dedicare una quota parte del plafond dell’assicurazione alle asseverazioni dei bonus minori, perché, hanno chiarito, essere non richieste dalla legge.

Vediamo il passaggio fondamentale contenuto nella Circolare 19/E del 2022

Considerato, inoltre che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus diversi dal superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta

Estratto dalla Circolare AdE n. 19/E

La logica alla base di questa lettura dell’AdE è semplicemente disarmante.

Quasi ci si viene da chiedere come abbia fatto il mondo intero a leggerla al contrario.

La logica, appunto, è che:

  • nell’articolo 119 del Decreto Rilancio si parla di Superbonus, e quindi nella parte in cui si richiama l’assicurazione si sta parlando solo di superbonus
  • nell’articolo 121 del Decreto Rilancio si parla di cessione del credito in generale, pertanto le previsioni di questo articolo si applicano sia al superbonus che ai bonus minori; poichè in questo articolo non si menziona la richiesta della polizza a garanzia dell’asseverazione del tecnico, l’AdE ritiene che non sia dovuta

Riassumendo:

  • Superbonus: serve una polizza a garanzia dell’asseverazione del professionista tecnico
  • Altri bonus: NON serve una polizza a garanzia dell’asseverazione del tecnico

A me sembra la scoperta dell’acqua calda…

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