Superbonus Decreto Prezzi: The Day After Tomorrow

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Superbonus Decreto Prezzi: The Day After Tomorrow

Il 16 aprile è un giorno spartiacque per il Superbonus. E’ il giorno dal quale si applica il Decreto Prezzi. Vediamo che cosa prevede il Decreto Prezzi per il Superbonus, e quali sono le sue modalità applicative.

Un banchiere è un tizio che ti presta l’ombrello quando il sole splende e lo rivuole indietro quando piove

Mark Twain

Quale modo migliore di iniziare l’articolo sul Superbonus Decreto Prezzi se non quello di citare il buon Mark Twain con il suo parere sul banchiere.

Grazie Mariolone (Draghi) per l’ennesimo decreto scellerato sul Superbonus.

Ma vabbè … siccome “lamentarsi non è una strategia“, e anche se lo fosse, non sarebbe una strategia smart, andiamo avanti.

Dura lex, sed lex.

Diceva qualcuno nell’Antica Roma.

In questo articolo vediamo che cosa accada da oggi, 16 aprile, giorno dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Prezzi in ambito Superbonus.

Superbonus Decreto Prezzi: com’è composto

Il Decreto Prezzi è l’ultimo in ordine temporale (alla data in cui scrivo, oggi 16 aprile) che ha modificato l’applicazione del Superbonus.

All’anagrafe è registrato “DECRETO 14 febbraio 2022 – Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.” ed è stato emanato dal MiTE (Ministero della Transizione Ecologica … o forse Economica? 🥲 ) del 14 febbraio 2022 n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 in data 16/03/2022.

E’ composto di 5 articoli e un allegato, che possiamo riassumere in:

  • una prima parte del Decreto Prezzi Superbonus, inizia con visto …. visto … visto ..
  • DECRETA
  • Art 1 – Finalità
    • La finalità è quella di dettare i prezzi massimi ritenibili congrui ai fini dell’asseverazione per il Superbonus. (Ricordiamo che il tecnico è tenuto a definire i costi massimi ammissibili, al di sotto del quale i costi di realizzazione sono ritenibili congrui)
  • Art. 2 – Ambito di Applicazione
    • Si applicano alla tipologia di beni indicati nell’allegato A. Quali sono? Tutti gli interventi di risparmio energetico, così come li abbiamo sempre conosciuti:
      • riqualificazione energetica totale dell’edificio
      • isolamento delle strutture opache verticali, orizzontali, inclinate
      • sostituzione di infissi
      • installazione di schermature solari/ombreggiamenti
      • impianti solari termici
      • caldaie/generatori a condensazione
      • micro-cogeneratori
      • pompe di calore
      • sistemi ibridi
      • generatori a biomassa
      • boiler a pompa di calore per l’acqua calda sanitaria
      • domotica / building automation
    • Si applicano ai lavori per i quali, la richiesta del titolo edilizio ove necessario, è presentata successivamente all’entrata in vigore del presente decreto (la data di entrata in vigore del decreto, come vedremo dopo, è oggi 16 aprile 2022)
  • Art 3 – Costi Massimi Ammissibili
    • Il tecnico deve asseverare la congruità delle spese rispettando i costi massimi specifici (quindi espressi sull’unità di misura. es: €/mq ), fermi restando i massimali totali
    • Per il fotovoltaico, le batterie e la colonnina, non cambia nulla. Si applicano i costi specifici che già si conoscevano.
      • 2400 €/kW per il fotovoltaico (1600 €/kW nei casi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica)
      • 1000 €/kWh per le batterie di accumulo
      • 2000 €/cad per le colonnine (il valore si riduce a 1500 €/cad per nei condomini fino a 8 unità, e a 1200 €/cad per i condomini con oltre 8 unità)
    • Sono ammesse alle spese detraibili anche i costi professionali connessi alla realizzazione dell’intervento
    • Il quarto comma prevede che, per gli interventi non ricadenti nell’Allegato A (sono tutti gli interventi che abbiamo elencato sopra), per l’asseverazione di congruità dei prezzi si continuano ad utilizzare i prezzari regionali o il prezzario DEI
  • Art 4 – Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d.Ecobonus».
    • l’articolo 4 modifica il testo del Decreto Requisiti, incidendo significativamente sull’Allegato A
    • tutto il testo dell’Allegato I del Decreto Requisiti, viene sostituito dall’allegato al Decreto Prezzi del MiTE (la cui tabella riportiamo sotto)
  • Art. 5- Aggiornamento ed Entrata in Vigore
    • Il primo comma indica che entro il primo febbraio di ogni anno, sarà compito dell’Enea aggiornare i costi massimi di riferimento, in seguito al monitoraggio costante che devono effettuare
    • Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Superbonus Decreto Prezzi: quando è entrato in vigore? Il 15 aprile o il 16 aprile?

L’ultimo comma dell’ultimo articolo del Decreto Prezzi recita testualmente

Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16/03/2022.

Il trentesimo giorno successivo al 16 marzo risulta il 15 aprile.

Per cui, possiamo affermare che il Decreto Prezzi Superbonus è entrato in vigore da oggi, 16 aprile 2022

Perchè è così importante sapere quando entra in vigore?

Perchè la data di entrata in vigore determina il momento dal quale si applicano le nuove disposizioni.

Leggiamo il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Prezzi, che stabilisce da quando si applica.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto … si traduce con “i nuovi costi massimi specifici

si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, si stata presentata successivamente a … si traduce con “si applicano per le cilas (o altro titolo) presentate dal

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto … se la data in vigore del decreto è il 15 aprile, il 15 aprile definisce lo spartiacque prima del quale si applicano le vecchie modalità di determinazione dei costi massimi ammissibili, mentre per tutti i progetti presentati dal 16 aprile si applica il nuovo Decreto Prezzi Superbonus.

Il comma 2 sopra indicato lo possiamo riscrivere sommando le tre traduzioni

I nuovi costi massimi specifici si applicano per le cilas (o altro titolo) presentate dal 16 aprile.

Superbonus Decreto Prezzi: cosa cambia per i progetti presentati dal 16 aprile 2022

Cambiano, fondamentalmente, due cose molto importanti:

  • le modalità di controllo ai fini dell’asseverazione di congruità dei prezzi
  • i costi massimi specifici ammissibili

Se fino a ieri, 14 aprile, la modalità di determinazione della congruità dei prezzi sono sempre state:

  • computo metrico basato sulle voci compiute dei prezzari regionali o prezzario Dei
  • eventuale analisi prezzi, in caso di assenza delle voci compiute
  • eventuale possibilità del tecnico di usare anche i costi massimi specifici indicati nell’Alleagto I

Queste modalità erano indicate nell’Allegato A del Decreto Requisiti.

Oggi, con l’entrata in vigore del Decreto Prezzi, cambia l’Allegato A; nel dettaglio cambia in modo significativo il punto 13, che possiamo riassumere in:

  • Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese il tecnico allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento

Superbonus Decreto Prezzi: i nuovi costi massimi ammissibili specifici per categoria

E siamo arrivati ai numeri.

Ecco le nuove indicazioni dei costi specifici che hanno sostituito le vecchie modalità di verifica e i vecchi importi indicati nell’Allegato I.

superbonus decreto prezzi allegato a costi massimi specifici 1
superbonus decreto prezzi allegato a costi massimi specifici 2

Che poi … se notate, non sono altro che i vecchi importi dell’Allegato I maggiorati di un 20%.

Aspetto importante, che vediamo nel paragrafo successivo, è l’ultima frase:

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Bene … data l’ultima frase, possiamo affermare, senza dubbio, che:

  • si tratta di costi specifici relativi alla sola fornitura
  • nel computo metrico, al fine della verifica delle congruità del costo dell’opera compiuta dovremo aggiungere tutti i costi relativi alle opere provvisionali, alla posa in opera, all’installazione, trasporto, ecc…
  • I costi specifici indicati sono IVA esclusa
  • I costi specifici indicati non comprendono le spese professionali (tecnici e fiscalisti)

Superbonus Decreto Prezzi: modalità di determinazione e verifica della congruità dei prezzi/costi indicata da Enea

Da oggi, 16 aprile, noi tecnici smart, come possiamo/dobbiamo asseverare la congruità dei prezzi?

Enea è prontamente uscita con una FAQ per aiutarci nella comprensione e nella guida sulle modalità di determinazione e verifica della congruità dei prezzi.

La FAQ che ci interessa in modo particolare è la numero 5

Quale è la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi?

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui quanto indicato dal comma 13-bis dell’articolo 119 del medesimo DL, il quale a sua volta ha previsto che si faccia
riferimento:

  • ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).

Conseguentemente, il DM costi massimi ha disciplinato esclusivamente il secondo punto sopra indicato, prevedendo che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”. Tale previsione non ha quindi impatto sulla verifica di cui al punto 1. Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve
prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.

Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni (FAQ n. 2).
La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.

superbonus decreto prezzi calcolo enea asseverazione tabella

Riassumo brevemente.

Ora noi tecnici dovremo fare un doppio controllo.

1 – Un computo metrico basato sulle opere compiute per la verifica che il prezzo applicato dall’impresa sia ritenibile congruo, per l’opera comprensiva di fornitura, posa, opere provvisionali, ecc…

2 – La verifica che il prezzo della sola fornitura sia inferiore o uguale ai valori indicati nella tabella sopra riportata.

Ne consegue che sarà necessario che le ditte, da oggi, distinguano in fattura la componente relativa alla sola fornitura e la componente relativa alla posa e alle altre voci.

Mah… e pensare che chi ha legiferato in tal senso, ha la pretesa che questa sia la mossa giusta per …boh, non so … non ci trovo nessun senso.ù

2 commenti
  1. Guglielmo Bosi
    Guglielmo Bosi dice:

    Buongiorno, premesso che la confusione regna sovrana.
    Sull’interpretazione che l’allegato A sostituisca l’allegato I ho delle preplessità, a parte l’art.1 dove si dice che il “presente decreto stabilisce i costi massimi ecc.” nel prosieguo del decreto si fa riferimento solo all’allegato I, soprattutto all’art.4 del D.L.14febbraio. Infatti cita testualmente e fa riferimento all’allegato I e non al nuovo allegato A, non ho trovato, all’interno del decreto, la specifica dicitura che l’allegato A sostituisce allegato I. Premesso che forese mi sto attacando solo ad un “forma” e non alla sostanza, c’è poi una differenza sostanziale tra allegato A ed I soprattutto nell’impiantistica. L’allegato I parla di “Caldaia” , l’allegato A parla di “impianto di riscaldamento” e di impianti in generale.Questa differenza avvalora la tesi della FAQ.2 dell’Enea dove parla dell’impianto completo e non della sola fornitura, come invece sembrava indicare l’allegato I, con la dicitura “Caldaia”es. Con il concetto di impianto, e non sul singolo elemento dell’impianto, la congruità sarà calcolata sulla potenza; per cui i massimali saranno uguali a parità di potenza, mentre le condizioni di cantiere potrebbero essere molto diverse. Faccio un banale esempio: un impianto di riscaldamento all’ultimo piano che deve posare una canna fumaria nuova ed uscire a tetto, paragonata ad un impianto posto piano terra che deve posare la stessa canna fumaria che arriva al tetto, ho un parametro di riferimento sulla sola potenza che potrebbe essere uguale…. ma non la cantieristica ed i costi di fornitura e posa. Secondo voi come dobbiamo usare l’allegato I e l’allegato A che secondo una rigida lettura normano due cose diverse?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Guglielmo. Nel testo del Decreto Prezzi si legge

      d) l'allegato I e' sostituito dal seguente:
      «Allegato I
      Costi massimi specifici
      I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente
      decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della
      transizione ecologica di cui all'art. 119, comma 13-bis, terzo
      periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti,
      per talune categorie di beni.».

      Quindi tutto il testo del nuovo allegato I va a richiamare il nuovo Allegato A del Decreto Prezzi.
      In merito alla spesa, il nuovo allegato A è chiaro che si tratta solo di costi massimi per le forniture. Il cambio di parola dovrebbe indicare il costo dell’intera fornitura (uso il condizionale perchè nn ho ancora approfondito); certamente la posa e tutte le altre voci necessarie sono escluse (trasporto, opere murarie se necessarie, ecc…)

      Rispondi

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