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Come Richiedere la Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa

Dove troviamo la Certificazione dei Contributi versati ad Inarcassa? Come possiamo chiedere la Certificazione dei Contributi Versati ad Inarcassa? E perchè è importante richiedere il certificato dei contributi versati Inarcassa?

In questo articolo vediamo l’importanza di chiedere la certificazione dei contributi versati ad Inarcassa nell’anno precedente a quell’ in corso.

Vediamo anche, step by step, come si può chiedere il certificato dei contributi versati ad Inarcassa, in che forma si presenta, a chi dobbiamo consegnarlo e che cosa ci permette di recuperare.

Eh sì, perchè (e qui anticipo il punto importante) richiedere la certificazione dei contributi versati ad Inarcassa ci permette di risparmiare sulle imposte che andremo a versare.

Andiamo per ordine, e vediamo il perchè è importante, e quanto possiamo risparmiare.

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: perchè è importante?

Non sono un commercialista, quindi potrei farei confusione sui termini tecnici da adottare; lasciami passare, quindi, qualche imprecisione e concentriamoci sulla sostanza.

Diciamo la verità … a nessuno piace pagare le tasse e/o le imposte. 🥲

Ecco perchè, laddove la legge lo permette, è importante andare a dedurre tutto ciò che è possibile dedurre in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di abbattere la quota parte sul quale saranno calcolate le tasse.

La certificazione dei contributi versati ad Inarcassa, almeno in parte e poi vedremo quale parte, contribuisce alla riduzione della base imponibile sul quale sarà calcolata l’imposta.

Partiamo da quello che possiamo definire un assioma 😂

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza

Tradotto:

  • Fatturi 100k
  • Spendi 30k
  • Base imponibile 70k

Da questa base imponibile di 70k puoi dedurrei contributi che hai versato ad Inarcassa.

Aggiorniamo il calcolo:

  • Fatturi 100k
  • Spendi 30k
  • Base imponibile 70k
  • Contributi versati Inarcassa 15k
  • Nuova base imponibile 55k

Su questi 55k, andrai a pagare le tue aliquote di imposta Irpef.

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: Attenzione, non tutti sono deducibili!

I contributi versati ad Inarcassa che si possono portare in deduzione non sono tutti quelli versati, ma solo quelli versati come

  • Contributo soggettivo
  • Contributo maternità
  • Contributo paternità

Non concorre il contributo integrativo.

Se non sei un iscritto ad Inarcassa, il concetto è il medesimo. Sostituisci la parola Inarcassa con la tua Cassa di Previdenza (ad esempio la Gestione Separata INPS o la Cassa Geometri).

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: perchè è importante nel Forfettario?

Anche nel regime forfettario è importante chiedere la certificazione dei contributi versati ad Inarcassa.

Il ragionamento che si effettua è il medesimo di qualunque regime, quindi se riprendiamo il calcolo sopra indicato, con delle cifre compatibili con il regime forfettario, abbiamo:

  • Fatturi 80k
  • La percentuale di spese, assunta forfettariamente è il 22%, quindi si calcola il 78% degli 80k, ovvero 80k*0,78 = 62,4k
  • Base imponibile 62,4k
  • Contributi versati 8k
  • Nuova base imponibile 62,4k – 8k = 54,4k
  • Se il tuo regime è al 15%, allora pagherai 54,4k * 0,15 = 8,16k

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: quanto si risparmia?

Come abbiamo visto dagli esempi numerici precedenti, richiedere ad Inarcassa la certificazione dei contributi previdenziali versati ci permette di risparmiare sulle imposte che dovremo versare.

Ma quanto si risparmia?

Il risparmio dipende dal vostro regime fiscale e dalle aliquote che dovete versare.

Ecco la formula da applicare:

Contributi Versati x La tua aliquota di imposta

Se sei un forfettario al 15%, quello che risparmio è quindi pari a Contributi Versati x 015 (o 0,05 se sei nel regime al 5%).

Se sei un soggetto IRPEF, invece, il calcolo è analogo ma dovrai sostituire 0,15 con l’aliquota IRPEF al quale sei soggetto in funzione del tuo reddito.

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: Come Richiederla e Dove trovarla

Richiedere e trovare la certificazioen dei contributi versati ad Inarcassa è più semplice di quanto possa sembrare.

Sarà sufficiente

  • entra nel sito Inarcassa Online, tramite SPID o CIE.
  • seleziona l’utenza desiderata
    • se hai una sola utenza è facile
    • se hai più utente, come nel mio caso anche quella di una Società tra professionisti, dovrai selezionare quella relativa alla tua persona fisica, quindi quella con il tuo cognome e nome, dove c’è “Associato”
  • Cliccare su “Domande e Certificati” e dal menu a tendina che si apre scegliere “Certificati”
  • Cliccare su “Certificato dei Versamenti
  • Si apre una pagina in cui dobbiamo eseguire 4 step; il primo è un’informativa e sarà sufficiente cliccare su “Avanti
  • Nei “Dati della Richiesta” dovremo selezionare
    • l’anno di nostro interesse (ad esempio l’ultimo anno disponibile)
    • sul tipo di contributi, potete selezionarli tutti, sarà poi il commercialista a dedurre solo quelli deducibili
    • natura del versamento: capitale e interessi
  • Vi apparirà una tabella di riepilogo, cliccate su “Richiedi Certificazione
  • e otterrete, dopo pochi minuti, il certificato via PEC e nella vostra casella Inarbox

Ecco le immagini che spiegano il procedimento di richiesta della certificazione dei contributi versati Inarcassa, step by step

certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 1 accesso
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 1 accesso
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 2 selezione utenza associato
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 2 selezione utenza associato
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 3 certificati
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 3 certificati
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 3 certificato dei versamenti inarcassa
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 3 certificato dei versamenti Inarcassa
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 4 step1 - avanti
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 4 step1 – avanti
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 5 step2 - scelta anno e natura
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 5 step2 – scelta anno e natura
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 6 step3 - scelta anno e natura
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 6 step3 – scelta anno e natura
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 7 - dove trovo certificazione contributi inarcassa
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 7 – dove trovo certificazione contributi inarcassa

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Vendita Immobile Superbonus Plusvalenza

La vendita di un immobile su cui sono stati effettuati interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con il Superbonus può essere oggetto di tassazione da plusvalenza. Vediamo che cos’è, quando è dovuta è quando non è dovuta, come si calcola, e alcuni casi specifici.

Se come me ti sei occupato di superbonus, potrà capitarti, e ti capiterà, che qualche tuo cliente ti chieda se può vendere un immobile che ha usufruito del superbonus, e, in caso di risposta positiva, quanto deve pagare di tasse.

Bene, proviamo a dare ordine alle tante informazioni disordinate e poco chiare che si trovano in rete e vediamo cosa possiamo rispondere ai nostri clienti nel caso vogliano vendere il proprio immobile che ha usufruito del Superbonus.

Vendita Immobile Superbonus: è possibile?

Andiamo per ordine e partiamo dalla domanda più frequente, ma anche quella a cui possiamo dare una risposta molto semplice.

E’ possibile vendere un immobile su cui si sono effettuati lavori con il Superbonus 110%?

Sì, è possibile effettuare la vendita di un immobile sul quale sono stati effettuati interventi di miglioramento energetico previsti dal Superbonus.

Esiste una dinamica particolare che porta le persone che hanno beneficiato di contributi fiscali previsti dal superbonus 110% a pensare di avere limitazioni alla vendita del proprio immobile.

La dinamica è spontanea e anche comprensibile: il trick mentale è sempre lo stesso

“Mi hanno dato dei contributi per migliorare il mio immobile con il superbonus, avrò delle limitazioni alla vendita? Altrimenti chiunque avrebbe potuto beneficiare di contributi fiscali per realizzare profitto”

Se da una parte la domanda è più che lecita e comprensibile, dall’altra la risposta è altrettanto semplice.

Nella norma del superbonus non vi è mai stata nessuna limitazione alla vendita, nemmeno nei primi anni post intervento di miglioramento energetico.

E la storia del profitto?

Per comprendere come sia possibile che lo Stato abbia permesso questo, va ricordato che lo scopo del superbonus era migliorare la prestazione energetica degli immobili (in realtà era rilanciare l’economia attraverso l’edilizia, ottenendo anche il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili); se l’obiettivo è questo, va da sè che diventa indifferente chi si a il proprietario.

Pertanto, perchè mettere una limitazione alla vendita?

Infatti non esiste nessuna limitazione.

Ma non spaventatevi, la questione relativa all’eventuale profitto è stato “sistemato” dall’Agenzia delle Entrate che ha specificato i casi per i quali, in caso di vendita di un immobile che ha beneficiato del superbonus, si soggetto alla tassazione della plusvalenza (ovvero del maggior incremento di valore derivante dai lavori effettuati).

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: A Chi Si Applica? Per Quale Tipologia di Immobili?

Prima di vedere quanto si paga, qual è la tassazione, nel caso di vendita (cessione) di immobile che ha beneficiato del superbonus 110%, vediamo a quali tipologia di soggetti si applica e per quale tipologia di immobili.

I soggetti al quale si applica la tassazione per la vendita di immobili superbonus

Il principio alla base è che si tratta del conseguimento di un reddito diverso inclusa nell’articolo 67 del TUIR, quindi ecco i soggetti che sono sottoposti a questa tassazione:

  • persone fisiche residenti (sempreché il reddito non sia stato conseguito in qualità di impresa o professionista)
  • le società semplici e similari
  • gli enti non commerciali
  • persone fisiche, società, enti, anche non residenti in Italia, quando il profitto è stato conseguito nel territorio italiano

La mia è una semplificazione; se avete necessità di una lettura più precisa, è sempre bene consultare il proprio consulente fiscale.

A quale tipologia di immobili superbonus si applica la tassazione

Risposta semplice.

A tutti gli immobili ceduti che hanno beneficiato dei lavori di risparmio energetico incentivati con il superbonus 110%.

Al fine della tassazione non rileva nè la tipologia dell’immobile: si applica tanto sugli immobili residenziali quanto su quelli non residenziali, a prescindere dalla destinazione d’uso.

E nemmeno chi è stato il fautore dell’intervento ha importanza per capire se un immobile che ha usufruito di lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche grazie al superbonus 110%: la tassazione si applica a tutti gli immobili che ne hanno usufruito a prescindere che ad eseguirli sia stato il proprietario o l’utilizzatore (infatti nelle prime versioni del superbonus, potevano effettuare i lavori oltre a chi avesse titolo sull’immobile, anche chi ne avesse il possesso, previo consenso dell’avente titolo).

Vendita Immobile Superbonus. Rileva la Tipologia Degli Interventi Realizzati Ai Fini della Tassazione? Rileva lo Sconto in Fattura o la Cessione del Credito?

No.

E potrei chiudere qua questo paragrafo. 😂

La norma non specifica né fa distinzione sugli eventuali interventi da portare o meno a tassazione della plusvalenza, quindi direi che sono tutti gli interventi del superbonus che, qualora abbiano generato un incremento di valore dell’immobile (plusvalenza), generano una componente di reddito da tassare.

Analogo discorso per le modalità con le quali si è fruito del superbonus: che vi sia stato uno sconto in fattura, una cessione del credito di imposta, o la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, è ininfluente ai fini della tassazione.

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: Se l’unità immobiliare non ha effettuato interventi trainati ma il condominio ha effettuato i trainanti?

Anche questa domanda è probabile che vi verrà posta da qualche vostro cliente.

E la risposta è sempre la stessa: anche se l’immobile in cessione non ha effettuato interventi trainati specifici della singola unità immobiliare all’interno di un condominio, ma il condominio ha effettuato dei lavori trainanti per i quali viene generata una plusvalenza sull’immobile, allora quel reddito è soggetto a tassazione.

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: Quanto Si Paga?

Ok, dopo tutti ‘sti discorsi … veniamo alla domanda primaria.

Ma quanto si paga?

Si paga un’imposta sostitutiva pari al 26% del reddito generato.

Qual è il reddito generato?

Il reddito generato è la plusvalenza, ovvero la differenza di corrispettivo che viene percepito in sede di vendita o cessione, e il prezzo di acquisto dell’immobile, incrementato di ogni altro costo inerente l’immobile.

Tieni bene a mente questo “costo inerente” perchè ci torniamo dopo.

In buona sostanza però, nessuna differenza con le normali plusvalenze per gli immobili.

E allora che differenza c’è?

La differenza sta nel criterio di calcolo e nella determinazione dei costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%.

I costi inerenti di cui parlavamo prima.

La Circolare 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate detta alcune indicazioni specifiche; qui entriamo un po’ nel campo tecnico delle norme fiscali, quindi il mio consiglio è quello di rivolgersi a qualcuno esperto in materia.

Io provo a riassumerlo così:

Nel calcolo dei costi inerenti, che sono quelli sostenuti che si possono sommare al prezzo di acquisto o di costruzione dell’immobile, ai fini della determinazione della differenza (plusvalenza) tra il prezzo di cessione dell’immobile e il costo di acquisti incrementato degli ulteriori costi sostenuti, l’Agenzia indica che le spese sostenute non possono essere riconosciute in tutto o in parte quando si verificano insieme queste condizioni:

  • si sia beneficiato del superbonus con aliquota al 110%
  • si sia beneficiato dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta

Quindi, se coesistono queste due condizioni, ci si trova davanti ad un bivio derivante dalla data di cessione dell’immobile:

  • se l’intervento agevolato con il superbonus si è concluso da meno di 5 anni, allora non sono riconosciuti i costi inerenti
  • se l’intervento agevolato con il superbonus si è concluso da oltre 5 anni, i costi inerenti sono riconosciuti nella misura del 50%

In tutti gli altri casi, ovvero quando non si verificano congiuntamente le due condizioni iniziali sopra indicate 1 – aliquota al 110% e 2 – sconto in fattura o cessione del credito, allora i costi sostenuti per i lavori sono riconosciuti al 100% come costi inerenti.

Bene … ora che hai un po’ di confusione in testa, rileggi questo paragrafo fino a quando non ti è chiaro 😂.

Vendita immobile superbonus: Sintesi Smart e Risposta alla domanda: Se Ho Effettuato Lavori con il Superbonus nel Mio Immobile, Devo Pagare Più Tasse?

  • Se hai effettuato i lavori di risparmio energetico con il superbonus 110% NON devi pagare più imposte
  • Devi pagare un’imposta pari al 26% solo nel caso di cessione a titolo oneroso dell’immobile che ha usufruito del superbonus
  • Anche se l’unità immobiliare in condominio non ha fatto lavori trainati, se il condominio ha fatto lavori trainanti, si genera una plusvalenza
  • Devi pagare il 26% sulla plusvalenza, che è data dal valore di cessione dell’immobile a cui va detratto il costo di acquisto e i costi inerenti
  • I costi inerenti sono pari al 100% dei costi sostenuti per i lavori, a meno che non si verifichino due condizioni insieme:
    • si sia beneficiato del 110%
    • si sia beneficiato dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta
  • Se coesistono queste condizioni, allora
    • se si vende l’immobile entro i 5 anni non sono riconosciuti come costi inerenti i costi sostenuti per i lavori
    • se si vende l’immobile oltre i 5 anni, allora i costi sostenuti vengono computati al 50% come costi inerenti

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Regime Forfettario – Ma Quanto si Paga d’Imposta?

Da Libero Professionista è importante conoscere da subito quanto si dovrà corrispondere al Fisco per non avere brutte sorprese successivamente.

“Fatturare” non è una pratica del satanismo.

Bart Simpson

E’ importante per chi inizia l’attività professionale o per chi già esercita la professione conoscere quanto pagherà di imposte.

Oggi vediamo l’esempio del regime forfettario, che in Italia abbraccia tanti liberi professionisti giovani e un po’ meno giovani.

La scelta del “regime forfettario” deriva dalla sua semplicità e dalla sua convenienza in termine di tassazione rispetto al regime ordinario.

Prima di vedere i numeri, vediamo

  • Requisiti soggettivi per l’accesso al regime forfettario
  • La tassazione del regime forfettario dei contribuenti minimi
  • I vantaggi nella scelta del regime forfettario per i liberi professionisti tecnici
  • Consigli

Requisiti soggettivi per l’accesso al regime forfettario

Ad oggi, nel 2021, per poter accedere al regime forfettario (dall’anno successivo) è necessaria la verifica di alcune condizioni:

  1. Non aver conseguito ricavi o percepito compensi nell’anno in corso superiori a 65 000 €
  2. Non aver sostenuto spese per il lavoro di terzi (dipendenti e collaboratori) superiori a 20 000 €
  3. Non aver percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione superiore a 30 000 €

Alle condizioni di accesso, si aggiungono le condizioni di esclusione. Ovvero, non può accedere al regime forfettario:

  • Chi ha residenza fiscale all’estero (ad eccezione dei residenti in Stati UE che comunque producono il 75% del reddito in Italia)
  • Chi effettua in via esclusiva o prevalente l’attività di cessione di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto nuovi
  • Chi effettua attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono/erano in essere intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • Chi esercita attività di impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio di attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari e controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolta dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni

Gli ultimi due punti delle cause di esclusione meritano qualche approfondimento, perchè sono scritte in modo tale da generare una serie di “grigi” nei quali spesso è difficile capire se si ha diritto o no ad accedere al regime forfettario.

E’ escluso chi effettua attività prevalente verso un unico datore di lavoro con i quali erano/sono intercorsi rapporti nei due anni precedenti, ad eccezione del periodo di pratica obbligatoria.

La motivazione di questa limitazione è ovvia: evitare che i rapporti di lavoro stabili si traducano in partite iva fake, con l’unico obiettivo di ridurre il costo del lavoro dipendente.

C’è un “però”: chi effettua il periodo di pratica obbligatoria (i primi che mi vengono in mente sono i geometri e gli avvocati) sono esclusi da questa limitazione.

Pe noialtri professionisti (ingegneri, architetti), non avendo obbligo di periodo di pratica per l’esercizio dell’attività professionale, non rientriamo in questa causa di esclusione.

E’ escluso chi effettua, contemporaneamente, esercizio di impresa riconducibile.

La motivazione di questa norma è palese: evitare la traslazione dei compensi dell’attività di impresa ad un regime di tassazione (forfettario) più vantaggioso.

Questa limitazione c’è però solo per le attività che siano direttamente o indirettamente riconducibili.

Per fare un esempio pratico:

Se io esercito l’attività di libero professionista e voglio aprire una gelateria, posso farlo senza paura di dover uscire dal regime forfettario perchè le attività non sono riconducibili tra di loro.

Se io esercito l’attività professionale e decido di far parte di una società di ingegneria con altri colleghi, dall’anno successivo non potrò più godere del regime forfettario perchè l’attività di impresa a cui partecipo (società di ingegneria) svolge attività direttamente riconducibile all’attività professionale.

Quel che desta più dubbio è la parola “indirettamente”. Non abbiamo elementi per dirimere questi dubbi, se non qualche risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Il consiglio che mi sento di dare è quello di usare due ingredienti fondamentali quando si parla di fisco: onestà e buon senso.

La tassazione del regime forfettario dei contribuenti minimi

L’aliquota prevista per l’imposta del regime forfettario è del 15% (ridotto al 5% per i primi 5 anni di attività).

Per i professionisti, la norma parla di un indice di redditivà del 78%.

Che vuol dire?

Preso il fatturato imponibile dell’anno, si considera che il 22% siano spese sostenute per l’attività professionale, e pertanto dedotte dall’imponibile fatturato, così da portare a tassazione il restante 78%.

‘Spetta … prendiamo un esempio pratico.

Fatturato imponibile dell’anno 2021: 30 000 € (cassa previdenziale esclusa).

30 000 / 100 * 78 = 23 400 €

A questi 23 400 € si applica l’aliquota del 15%

Quindi

23 400 € * 0,15 = 3 510 €

Ecco, 3510 € è quanto si pagherà di imposte l’anno successivo al fatturato.

A voler essere precisi, e noi vogliamo esserlo, si possono dedurre anche i contributi versati nell’anno in corso.

Riprendiamo l’esempio di prima

Fatturato imponibile dell’anno 2021: 30 000 € (cassa previdenziale esclusa).

Contributi versati durante l’anno: 3000 €

(30 000 – 3 000) / 100 * 78 = 21 060 €

A questi 21 060 € si applica l’aliquota del 15%

Quindi

21 060 € * 0,15 = 3 159 €

Ecco, 3159 € è quanto si pagherà di imposte l’anno successivo al fatturato.

Un aspetto importante, da non dimenticare, è che si tratta di una imposta sostitutiva e non di IRPEF. Sarò oggetto di approfondimento in un altro post.

regime forfettario ingegnere
Giovane Ingegnere dopo pochi anni nel regime ordinario

I vantaggi nella scelta del regime forfettario per i liberi professionisti tecnici

I vantaggi nella scelta del regime forfettario per i giovani liberi professionisti o per tutti quelli che fatturano meno di 65 mila euro sono tanti:

  • tassazione ridotta al 15% del 78% (ovvero l’11,7% del fatturato imponibile), contro un’aliquota IRPEF prevista per il regime ordinario che parte dal 23%
  • semplicità nelle gestione contabile e nei flussi di cassa; poichè le fatture sono emesse senza IVA perchè esenti, non si ha l’obbligo di “versare” l’iva a debito ogni trimestre (proprio perchè non c’è iva a debito!)
  • costo per la gestione della contabilità inferiore, vista la semplicità della stessa (i più audaci, procedono in autonomia alla dichiarazione dei redditi).
  • a parità di prestazione con un altro collega, nei rapporti con i privati, il preventivo di un professionista forfettario sarà più economico (non applicando l’IVA); oppure, a parità di importo lordo che il privato dovrà sostenere, il professionista in regime forfettario avrà un maggior guadagno dalla stessa prestazione
  • ci guadagneerete anche in salute. Potrete concentrarvi più sugli aspetti tecnici della libera professione perchè gli aspetti fiscali sono molto semplificati

Ci sono anche alcuni svantaggi

  • il primo è che l’Iva degli acquisti è sempre un costo. Costo che si assorbe in quel 22% derivante dell’indice di redditivà. Oltre l’iva, poichè le spese sono considerate in modo “forfettario” per la tipologia di professione, non potrete “scaricare” nessun tipo di acquisto. Pertanto se avete molti costi da sostenere, potrebbe essere finanziariamente più conveniente un regime ordinario.
  • Non potete godere di deduzioni IRPEF, poichè l’imposta sostitutiva che si paga con il regime forfettario non è IRPEF. Questo si traduce nell’impossibilità di recuperare eventuali interessi passivi del mutuo, di non poter portare in detrazione le spese per i familiari a carico, ecc…
  • Sempre in materia di mancata detrazione IRPEF, poichè l’imposta del regime forfettario è un’imposta sostitutiva e non un’aliquota IRPEF, in casa di ristrutturazioni edilizia o interventi d risparmio energetico, il professionista in regime forfettario non potrà godere del recupero fiscale (che è previsto come detrazione dall’IRPEF).
  • Un altro svantaggio è a livello finanziario: spesso se confrontate i numeri del regime forfettario con il regime ordinario, considerato che lo stesso ha la possibilità di detrarre e dedurre, risulterà economicamente vantaggioso il regime ordinario. Questo tipo di valutazione è, secondo me, troppo sterile perchè non prende in considerazione i costi “nascosti” come il maggior impegno nel seguire la contabilità, i flussi di cassa da programmare per evitare di non riuscire a versare l’iva trimestrale, e tanti altri.
  • l’impossibilità di partecipazione in società di persone o di capitali (in questo caso, con detenzione del controllo); per tutti quei professionisti che hanno anche la vocazione dell’imprenditore, questa è una limitazione da tenere in considerazione.

Conclusione e sintesi

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Foglio per il Calcolo delle Imposte

Ho pensato di creare un foglio di calcolo online (Google Spreadsheet) per semplificare la vita di tutti.

Il foglio è strutturato per una tenuta della contabilità sommaria, e molto semplificata, ma che permetterà ai forfettari di poter seguire durante l’anno l’avanzamento del fatturato, e di tenere sotto controllo quello che sarà il totale delle imposte che si pagherà l’anno successivo.

Compila il form sottostante e riceverai il link al foglio per il calcolo delle imposte con il regime forfettario