Regime Forfettario – Ma Quanto si Paga d’Imposta?

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Regime Forfettario – Ma Quanto si Paga d’Imposta?

Da Libero Professionista è importante conoscere da subito quanto si dovrà corrispondere al Fisco per non avere brutte sorprese successivamente.

“Fatturare” non è una pratica del satanismo.

Bart Simpson

E’ importante per chi inizia l’attività professionale o per chi già esercita la professione conoscere quanto pagherà di imposte.

Oggi vediamo l’esempio del regime forfettario, che in Italia abbraccia tanti liberi professionisti giovani e un po’ meno giovani.

La scelta del “regime forfettario” deriva dalla sua semplicità e dalla sua convenienza in termine di tassazione rispetto al regime ordinario.

Prima di vedere i numeri, vediamo

  • Requisiti soggettivi per l’accesso al regime forfettario
  • La tassazione del regime forfettario dei contribuenti minimi
  • I vantaggi nella scelta del regime forfettario per i liberi professionisti tecnici
  • Consigli

Requisiti soggettivi per l’accesso al regime forfettario

Ad oggi, nel 2021, per poter accedere al regime forfettario (dall’anno successivo) è necessaria la verifica di alcune condizioni:

  1. Non aver conseguito ricavi o percepito compensi nell’anno in corso superiori a 65 000 €
  2. Non aver sostenuto spese per il lavoro di terzi (dipendenti e collaboratori) superiori a 20 000 €
  3. Non aver percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione superiore a 30 000 €

Alle condizioni di accesso, si aggiungono le condizioni di esclusione. Ovvero, non può accedere al regime forfettario:

  • Chi ha residenza fiscale all’estero (ad eccezione dei residenti in Stati UE che comunque producono il 75% del reddito in Italia)
  • Chi effettua in via esclusiva o prevalente l’attività di cessione di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto nuovi
  • Chi effettua attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono/erano in essere intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • Chi esercita attività di impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio di attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari e controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolta dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni

Gli ultimi due punti delle cause di esclusione meritano qualche approfondimento, perchè sono scritte in modo tale da generare una serie di “grigi” nei quali spesso è difficile capire se si ha diritto o no ad accedere al regime forfettario.

E’ escluso chi effettua attività prevalente verso un unico datore di lavoro con i quali erano/sono intercorsi rapporti nei due anni precedenti, ad eccezione del periodo di pratica obbligatoria.

La motivazione di questa limitazione è ovvia: evitare che i rapporti di lavoro stabili si traducano in partite iva fake, con l’unico obiettivo di ridurre il costo del lavoro dipendente.

C’è un “però”: chi effettua il periodo di pratica obbligatoria (i primi che mi vengono in mente sono i geometri e gli avvocati) sono esclusi da questa limitazione.

Pe noialtri professionisti (ingegneri, architetti), non avendo obbligo di periodo di pratica per l’esercizio dell’attività professionale, non rientriamo in questa causa di esclusione.

E’ escluso chi effettua, contemporaneamente, esercizio di impresa riconducibile.

La motivazione di questa norma è palese: evitare la traslazione dei compensi dell’attività di impresa ad un regime di tassazione (forfettario) più vantaggioso.

Questa limitazione c’è però solo per le attività che siano direttamente o indirettamente riconducibili.

Per fare un esempio pratico:

Se io esercito l’attività di libero professionista e voglio aprire una gelateria, posso farlo senza paura di dover uscire dal regime forfettario perchè le attività non sono riconducibili tra di loro.

Se io esercito l’attività professionale e decido di far parte di una società di ingegneria con altri colleghi, dall’anno successivo non potrò più godere del regime forfettario perchè l’attività di impresa a cui partecipo (società di ingegneria) svolge attività direttamente riconducibile all’attività professionale.

Quel che desta più dubbio è la parola “indirettamente”. Non abbiamo elementi per dirimere questi dubbi, se non qualche risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Il consiglio che mi sento di dare è quello di usare due ingredienti fondamentali quando si parla di fisco: onestà e buon senso.

La tassazione del regime forfettario dei contribuenti minimi

L’aliquota prevista per l’imposta del regime forfettario è del 15% (ridotto al 5% per i primi 5 anni di attività).

Per i professionisti, la norma parla di un indice di redditivà del 78%.

Che vuol dire?

Preso il fatturato imponibile dell’anno, si considera che il 22% siano spese sostenute per l’attività professionale, e pertanto dedotte dall’imponibile fatturato, così da portare a tassazione il restante 78%.

‘Spetta … prendiamo un esempio pratico.

Fatturato imponibile dell’anno 2021: 30 000 € (cassa previdenziale esclusa).

30 000 / 100 * 78 = 23 400 €

A questi 23 400 € si applica l’aliquota del 15%

Quindi

23 400 € * 0,15 = 3 510 €

Ecco, 3510 € è quanto si pagherà di imposte l’anno successivo al fatturato.

A voler essere precisi, e noi vogliamo esserlo, si possono dedurre anche i contributi versati nell’anno in corso.

Riprendiamo l’esempio di prima

Fatturato imponibile dell’anno 2021: 30 000 € (cassa previdenziale esclusa).

Contributi versati durante l’anno: 3000 €

(30 000 – 3 000) / 100 * 78 = 21 060 €

A questi 21 060 € si applica l’aliquota del 15%

Quindi

21 060 € * 0,15 = 3 159 €

Ecco, 3159 € è quanto si pagherà di imposte l’anno successivo al fatturato.

Un aspetto importante, da non dimenticare, è che si tratta di una imposta sostitutiva e non di IRPEF. Sarò oggetto di approfondimento in un altro post.

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Giovane Ingegnere dopo pochi anni nel regime ordinario

I vantaggi nella scelta del regime forfettario per i liberi professionisti tecnici

I vantaggi nella scelta del regime forfettario per i giovani liberi professionisti o per tutti quelli che fatturano meno di 65 mila euro sono tanti:

  • tassazione ridotta al 15% del 78% (ovvero l’11,7% del fatturato imponibile), contro un’aliquota IRPEF prevista per il regime ordinario che parte dal 23%
  • semplicità nelle gestione contabile e nei flussi di cassa; poichè le fatture sono emesse senza IVA perchè esenti, non si ha l’obbligo di “versare” l’iva a debito ogni trimestre (proprio perchè non c’è iva a debito!)
  • costo per la gestione della contabilità inferiore, vista la semplicità della stessa (i più audaci, procedono in autonomia alla dichiarazione dei redditi).
  • a parità di prestazione con un altro collega, nei rapporti con i privati, il preventivo di un professionista forfettario sarà più economico (non applicando l’IVA); oppure, a parità di importo lordo che il privato dovrà sostenere, il professionista in regime forfettario avrà un maggior guadagno dalla stessa prestazione
  • ci guadagneerete anche in salute. Potrete concentrarvi più sugli aspetti tecnici della libera professione perchè gli aspetti fiscali sono molto semplificati

Ci sono anche alcuni svantaggi

  • il primo è che l’Iva degli acquisti è sempre un costo. Costo che si assorbe in quel 22% derivante dell’indice di redditivà. Oltre l’iva, poichè le spese sono considerate in modo “forfettario” per la tipologia di professione, non potrete “scaricare” nessun tipo di acquisto. Pertanto se avete molti costi da sostenere, potrebbe essere finanziariamente più conveniente un regime ordinario.
  • Non potete godere di deduzioni IRPEF, poichè l’imposta sostitutiva che si paga con il regime forfettario non è IRPEF. Questo si traduce nell’impossibilità di recuperare eventuali interessi passivi del mutuo, di non poter portare in detrazione le spese per i familiari a carico, ecc…
  • Sempre in materia di mancata detrazione IRPEF, poichè l’imposta del regime forfettario è un’imposta sostitutiva e non un’aliquota IRPEF, in casa di ristrutturazioni edilizia o interventi d risparmio energetico, il professionista in regime forfettario non potrà godere del recupero fiscale (che è previsto come detrazione dall’IRPEF).
  • Un altro svantaggio è a livello finanziario: spesso se confrontate i numeri del regime forfettario con il regime ordinario, considerato che lo stesso ha la possibilità di detrarre e dedurre, risulterà economicamente vantaggioso il regime ordinario. Questo tipo di valutazione è, secondo me, troppo sterile perchè non prende in considerazione i costi “nascosti” come il maggior impegno nel seguire la contabilità, i flussi di cassa da programmare per evitare di non riuscire a versare l’iva trimestrale, e tanti altri.
  • l’impossibilità di partecipazione in società di persone o di capitali (in questo caso, con detenzione del controllo); per tutti quei professionisti che hanno anche la vocazione dell’imprenditore, questa è una limitazione da tenere in considerazione.

Conclusione e sintesi

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Foglio per il Calcolo delle Imposte

Ho pensato di creare un foglio di calcolo online (Google Spreadsheet) per semplificare la vita di tutti.

Il foglio è strutturato per una tenuta della contabilità sommaria, e molto semplificata, ma che permetterà ai forfettari di poter seguire durante l’anno l’avanzamento del fatturato, e di tenere sotto controllo quello che sarà il totale delle imposte che si pagherà l’anno successivo.

Compila il form sottostante e riceverai il link al foglio per il calcolo delle imposte con il regime forfettario

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