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Permesso di Costruire: il Silenzio Assenso e l’Autorizzazione Paesaggistica. Che Regola si Applica?

Al permesso di costruire si applica la disciplina del silenzio assenso nel caso in cui l’amministrazione non risponda entro i termini. Nei casi in cui è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, si applica ancora la regola dell’assenso per silenzio? E se l’istanza del Permesso di Costruire non è corretta e/o completa, si forma comunque il silenzio assenso?

Permesso di costruire, silenzio assenso, e autorizzazione paesaggistica (vincolo paesaggistico).

Il dubbio sulla formazione del silenzio assenso applicato al permesso di costruire nei casi in cui il nostro progetto si trova in un abito sottoposto a tutela del paesaggio, per i quali interventi è necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica, sono dubbi ricorrenti, legittimi, e che meritano un approfondimento.

Partiamo dalla base normativa che istituisce la formazione del silenzio assenso sulla domanda del permesso di costruire qualora il responsabile dell’ufficio non abbia risposto entro il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, o non abbia opposto alcun diniego motivato.

Il silenzio assenso applicato al permesso di costruire deriva dal comma 8 dell’art 20 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”, che recita:

art.20-c.8.Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

Comma 8 Articolo 20 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”

Decorso inutilmente il termine … sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso

Nei prossimi paragrafi vedremo due casi in cui si applica (o no) la formazione del silenzio assenso al permesso di costruire:

  • il primo caso riguarda la domanda del permesso di costruire per immobili ricadenti in ambiti vincolati sotto il profilo paesaggistico, quindi con intervento soggetto all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica: in questo caso, si forma il silenzio assenso sulla domanda del permesso di costruire?
  • il secondo caso, la cui applicazione si può intendere a prescindere dall’esistenza del vincolo (non necessariamente paesaggistico), riguarda la formazione del silenzio assenso sulla domanda del permesso di costruire, nei casi in cui istanza è incompleta e/o errata.

Permesso di Costruire: il Silenzio Assenso si forma sulla domanda del Permesso di Costruire anche se è necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica?

No.

E si potrebbe chiudere così, con una risposta netta.

Se proprio non vi fidate, ecco spiegate le motivazioni. 😉

Si può facilmente affermare che, nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, sulla domanda del permesso di costruire non si forma l’assenso per silenzio, una volta decorsi i termini.

La prima motivazione la troviamo nel comma 8 dell’articolo 20 del Testo Unico dell’Edilizia sopra riportato.

Nel comma 8, continuando con la lettura, troviamo i casi di esclusione della formazione del silenzio assenso al permesso di costruire:

fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Estratto dal Comma 8 Articolo 20 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”

Seppur spesso le norme nel nostro settore dell’edilizia siano di difficile comprensione, in questo caso mi pare che sia tutto chiaro: nel caso di sussistenza di vincoli paesaggistici, non si applica il silenzio assenso alla domanda del permesso di costruire.

In realtà, il caso di esclusione dell’applicazione del silenzio assenso alla domanda del permesso di costruire si applica non solo nel caso di sussistenza di vincolo paesaggistico, ma anche nel caso di sussistenza di vincoli di ulteriore natura: come riporta il comma 8 dell’art. 20 del DRP 380/2001, i casi di esclusione sono estesi agli interventi da realizzarsi in aree o immobili in cui sussistano involi ambientali, culturali o di natura idrogeologica.

Da qui, però, sorge un’ulteriore domanda: e se abbiamo già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, si applica il silenzio assenso alla domanda del permesso di costruire?

Per rispondere dobbiamo ricorrere alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e precisamente alla sua sentenza n. 10459 del 2024.

Permesso di Costruire: se ho già ottenuto l’Autorizzazione Paesaggistica, si forma il Silenzio Assenso sulla domanda del Permesso di Costruire?

No.

In questo caso mi viene da aggiungere, “purtroppo”, ma è solo una mia valutazione che nulla aggiunge al concetto che, in qualità di tecnici smart, dobbiamo portarci a bagaglio.

La risposta, come vi anticipavo, deriva dall’espressione dei giudici del Consiglio di Stato con la Sentenza n.10459/2024, dal quale leggiamo:

La disciplina sul silenzio assenso non era nella specie applicabile, come correttamente ha statuito il Giudice di primo grado, in ragione del vincolo gravante sulla zona e in assenza di stipula della convenzione.

Sotto un primo profilo, nessun rilievo può avere la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto l’autorizzazione paesaggistica n. 1011/2017 (peraltro scaduta), poiché è acquisito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2023 n. 4933) che “In materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso bensì per provvedimenti espliciti (art. 20, comma 4, legge n. 241 del 1990).” (cfr. altresì T.a.r. Veneto, Sez. II, 16 agosto 2022, n. 1295, con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere secondo cui «… La sola esistenza del vincolo paesaggistico vale ad escludere in radice l’operatività del silenzio-assenso, anche se sia già stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica. In tal senso, TAR Lazio, Sede di Latina, Sezione Prima, sentenza 23/02/2018, n. 94 ha condivisibilmente ritenuto che “a) sul piano letterale l’articolo 20, comma 8, d.P.R. 06/06/2001, n. 380 esclude l’operatività del silenzio-assenso in caso di ambiti soggetti a vincolo paesaggistico; ciò implica che in tali ambiti si applichi la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto espresso; … b) questa interpretazione è d’altro lato coerente con la previsione dell’articolo 20 della legge 07/08/1990, n. 241 che nel disciplinare in generale l’istituto del silenzio assenso (e l’articolo 20, comma 8, altro non è che una manifestazione specifica di esso) ne esclude l’operatività (con conseguente necessità in tal caso del provvedimento espresso) per “atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico” … questa soluzione – che pur potrebbe apparire eccessivamente formalistica – non limita particolarmente l’interesse di colui che abbia già ottenuto il necessario atto di assenso, avendo questi a disposizione lo strumento del silenzio-rifiuto al fine di costringere l’amministrazione a pronunciarsi in modo espresso”. …»).

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.10459/2024<

Anche le Sentenze, spesso, sono di difficile lettura.

Ma non in questo caso specifico.

Dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 10459/2024, il concetto estratto è tanto chiaro:

“la sola esistenza del vincolo paesaggistico vale ad escludere l’operatività del silenzio assenso, anche se sia già stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica”.

Se si prosegue nella lettura dell’estratto della Sentenza CdS n. 10459/2024, i giudici spiegano che tale interpretazione non è altro che una lettura dell’articolo 20 comma 8 nel quale si trova, espresso chiaramente, che la sola sussistenza dei vincoli esclude la possibilità di avvalersi della formazione del silenzio assenso applicato alla domanda del permesso di costruire.

Permesso di Costruire: il Silenzio Assenso si forma se la domanda di Permesso di Costruire è errata o incompleta?

Risponderò a questa domanda in modo più approfondito con un articolo specifico.

Per ora, ci possiamo ritenere soddisfatti se continuiamo nella lettura della Sentenza del Consiglio di Stato n. 10459/2024, dalla quale ho ritenuto utile riportare un altro estratto che risponde alla domanda:

“il Silenzio Assenso si forma se la domanda di Permesso di Costruire è errata o incompleta?”

No. 🥲

In realtà a me non era mai venuto questo dubbio, tuttavia ritengo che sia un dubbio legittimo.

Continuando con la lettura della Sentenza del Consiglio di Stato n. 10459/2024, si legge:

Sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2021, n. 6235 ha evidenziato che:

“il silenzio assenso, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura, ad esempio, in difetto di completezza della documentazione occorrente”.

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.10459/2024

La formazione del silenzio assenso non si forma con il solo decorrere del tempo.

Richiede la presenza di tutti requisiti, tutti i presupposti e tutte le condizioni, richiesti dalla legge.

La completezza e correttezza della documentazione necessaria sono, quindi, elementi necessari affinché possa ritenersi formato il silenzio assenso sulla domanda del permesso di costruire.

Permesso di Costruire, Silenzio Assenso, Autorizzazione Paesaggistica – Sintesi Smart

  • Il silenzio assenso si applica al permesso di costruire come previsto dall’articolo 20 comma 8 del DPR 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia
  • Il silenzio assenso non si applica nel caso in cui sussistano vincoli paesaggistici, culturali, ambientali, idrogeologici
  • Se ho già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, comunque non si applica la formazione del silenzio assenso alla domanda del permesso di costruire
  • Il silenzio assenso non si perfeziona con il solo decorrere del tempo
  • Il silenzio assenso non si perfeziona con il solo decorrere del tempo, ma richiede la completezza e correttezza della documentazione necessaria
  • Il silenzio assenso non si perfeziona con il solo decorrere del tempo, ma necessita che siano presenti contestualmente tutte le condizioni, i requisiti, e i presupposti, che la legge richiede.

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Differenza tra Sagoma e Prospetto

Ogni tanto può capitare di far confusione e confondere le modifiche di sagoma e prospetto. Grazie ad una sentenza del TAR Toscana vediamo qual è la differenza tra sagoma e prospetto

“Il vero splendore è la nostra singola, sofferta, diversità.”

Margaret Mazzantini

Seppur per molti potrebbe essere una distinzione facile e scontata, per alcuni altri, magari quelli più di primo pelo, la differenza tra sagoma e prospetto potrebbe non essere sempre chiara e di facile comprensione.

Con questo articolo vorrei spiegare la differenza tra sagoma e prospetto.

E per farlo, vorrei partire dalla definizione di sagoma che troviamo nelle definizioni uniformi allegate al modello del Regolamento Edilizio Tipo.

Sagoma: Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Definizione di Sagoma estratta dall’elenco delle definizioni uniformi allegate al Regolamento Edilizio Tipo

Per proseguire nella distinzione della differenza tra sagoma e prospetto, ci viene in aiuto la nostra amata giurisprudenza.

Differenza tra sagoma e prospetto: la modifica della copertura inclinata per la realizzazione di una terrazza a tasca, è una modifica di prospetto? E’ una modifica di sagoma?

Il caso in questione riguarda la modifica della copertura a falde di un edificio sulla quale è stata effettuata una SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di una terrazza a tasca nella copertura a falda inclinata.

Il tutto è stato presentato come ristrutturazione edilizia conservativa.

Il contendere tra il ricorrente e il comune si basa tutto su due aspetti

  • la prima eccezione riguarda la classificazione dell’intervento all’interno della ristrutturazione edilizia conservativa. Secondo il comune tale intervento non poteva essere classificato come ristrutturazione edilizia conservativa.
  • la seconda remora del comune era concentrata sulla modifica del prospetto, al quale è stata ricondotta la modifica della copertura per la realizzazione della terrazza a tasca.

Il caso è parecchio interessante.

Partiamo dal primo punto.

1 – L’intervento era classificabile all’interno della ristrutturazione edilizia conservativa?

Secondo il comune no.

Secondo il ricorrente sì.

E fin qua … era scontato che fosse così 😂.

Più nel dettaglio, il ricorrente ha fatto ricorso al testo unico dell’edilizia e alla legge regionale, mentre il Comune ritiene che l’intervento non fosse compatibile con la norma comunale, il Piano Operativo del Comune.

Secondo l’interpretazione del giudice, con la Sentenza n. 163del 2024 del TAR Toscana, il punto non è tanto la classificazione o meno dell’intervento all’interno della ristrutturazione edilizia conservativa, quanto il fatto che nella norma comunale possono esistere delle regole che vietano particolari interventi su immobili sottoposti ad attenzione paesaggistica.

Si legge:

Non rileva, infatti, che il legislatore nazionale, all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, ricomprenda nella nozione di ristrutturazione edilizia conservativa anche le modifiche di prospetto, perché – per costante giurisprudenza – il secondo comma della stessa norma, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato nel senso che la normativa urbanistica comunale non può dare agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita e non anche che non possa disciplinare in via sostanziale le attività concretamente assentibili, escludendo alcuni interventi riconducibili a una determinata classificazione (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5187; Id., 18 maggio 2016, n. 2009).
Pertanto, il fatto che il Piano Operativo del Comune di Siena sugli edifici classificati “t3”, come quello di cui si controverte, ammetta la ristrutturazione edilizia conservativa non esclude che lo stesso possa al contempo vietare la realizzazione di singole opere che, pur rientrando in tale categoria di intervento, sono ritenute incompatibili con le caratteristiche degli immobili e con l’armonioso sviluppo urbanistico e edilizio dell’area.

E su questo primo punto, i giudici hanno dato ragione al Comune.

Andiamo a vedere la seconda censura.

2 – L’intervento si configura come modifica di prospetto? Differenza tra sagoma e prospetto

La seconda censura era focalizzata sulla questione della modifica di prospetto: secondo il Comune, la realizzazione di una terrazza a tasca nella copertura a falda inclinata costituiva una modifica di prospetto del fabbricato.

E per gli immobili di quella categoria specifica, secondo il Comune non è ammissibile nessuna modifica di prospetto.

In realtà il giudice non la vede proprio così.

Nella sentenza si fa una disamina più ampia delle motivazioni limitative inserite nel Piano Operativo del Comune; e si legge, quel che è l’oggetto centrale di questo articolo

… non ogni intervento edilizio realizzato sulla copertura dell’edificio implica modifica dei prospetti, ma occorre verificare, caso per caso, se lo stesso comporti anche una modifica della facciata o delle pareti esterne dell’immobile

Sempre dal testo della Sentenza del TAR Toscana n. 163/2024 del leggiamo

Va infatti rammentato che, in base ad un costante insegnamento giurisprudenziale, la sagoma riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti), mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico architettonica dell’edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307 e precedenti richiamati; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 marzo 2023, n. 1881; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 1 marzo 2023, n. 660).

Ripeto le parti evidenziate:

Sagoma: riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti)

Prospetto: individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico architettonica dell’edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti

Differenza tra Sagoma e Prospetto: Sintesi Smart

Sagoma: riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti)

Prospetto: individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico architettonica dell’edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti.

Ti è piaciuto l’articolo? Scarica la Sentenza del TAR Toscana n. 163/2024

La Definizione di Volume Paesaggistico: Sentenza CdS n. 3656-2024

Nella nostra professione le parole cambiano significato in funzione del contesto nel quale le utilizziamo: per il paesaggio, i volumi sono sempre volumi, e non rileva che essi siano o meno computati ai fini urbanistici

I tecnici più esperti, non di primo pelo, sono abituati a questo genere di situazioni.

La stessa parola assume rilevanza differente in funzione del contesto nel quale operi.

Ed è così che ai fini del paesaggio il concetto di volume differisce dal contesto edilizio, così come differisce ancora dal concetto geometrico.

Se parli di “volume” con un persona, ad esclusione di chi capisce il livello del suono al quale ascolta musica 😂, il concetto principale è quello geometrico.

Ma noi sappiamo che, nella nostra professione, il volume è multiforme.

E anche all’interno dello stesso contesto, quello edilizio-urbanistico ad esempio, ne esistono diverse specie: il volume urbanistico, il volume tecnico, volume interrato, il volume totale, ecc…

Bene … ma tutta ‘sta premessa per dire cosa?

Vediamo la definizione di volume paesaggistico, a partire da una recente pronuncia del Consiglio di Stato.

Ai fini del Paesaggio, i Volumi Sono Sempre Volumi

Ai fini del paesaggio, i volumi si considerano sempre. Tutti.

E a nulla rileva che ai fini urbanistico-edilizi si tratti di porzioni di costruzioni realizzate che non costituiscono volume.

E’ questo il concetto chiarito, e ribadito già da copiosa giurisprudenza, dal Consiglio di Stato nella Sentenza 3656/2024 del 22 aprile 2024:

“Ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024

L’intervento riguardava delle opere realizzate nell’area Parco del Vesuvio.

La pronuncia del CdS, infatti, richiama anche un’altra sentenza e conferma la linea già espressa

“nell’area del Parco del Vesuvio, “ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”. Ne consegue che le opere realizzate risultano totalmente abusive e come tali soggette ai conseguenti, legittimi e doverosi provvedimenti ingiuntivi e demolitori

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024

C’è poco altro da aggiungere:

ai fini del paesaggio, ogni volume si conta!

Peraltro, è quanto scritto dallo stesso Ministero della Cultura che con una sua nota ufficiale riprende un orientamento giurisprudenziale consolidato e confermato dal Consiglio di Stato stesso nella sua precedente Sentenza CdS n. 3026/2022 nella quale si legge la definizione di volume paesaggistico:

“il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini della tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volum, sia esso interrato o meno”.

Tombale.

Scarica il Testo integrale della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024 inerente la definizione di volume paesaggistico

Impianto Fotovoltaico in Zona Vincolata

Impianto fotovoltaico in zona vincolata. Esiste una nuova lettura di tutela del paesaggio, vediamo quale.

Quando dici “Sì” a qualcuno assicurati di non dire “No” a te stesso.

Anonimo

Impianto fotovoltaico in zona tutelata.

E’ da qualche tempo (non troppo, a dire il vero) che i giudici dei vari Tribunali Amministrativi Regionali hanno iniziato ad evidenziare alla Soprintendenza qual è un nuovo modo di valutare l’impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico in zona tutelata.

Ne abbiamo parlato anche in questo articolo, dove vi ho raccontato del TAR Abruzzo, che con la Sentenza n. 214 del 20/04/2023, spiegava alcuni nuovi concetti utili e necessari per valutare correttamente l’impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico in zona vincolata.

Nel testo che segue vi voglio raccontare della Sentenza del TAR Campania, che con la Sentenza n. 73/2024, ribadisce alcuni concetti importanti e, ormai attuali, nella valutazione dell’impatto che un impianto fotovoltaico, che poi vi descrivo, può avere sul paesaggio.

Premessa: per quanto un giudice possa dare ragione ad una o ad un’altra parte (e non sta a noi decidere se è giusto o meno), il mio scopo è solo quello di portare alla luce alcuni concetti importanti che possiamo estrapolare dal testo dell’espressione della sentenza per poter capire come va valutato, già nelle fasi preliminari e come tecnici, quello che può essere l’impatto di un’opera che intendiamo realizzare per un nostro committente.

Descriviamo il caso.

L’impianto fotovoltaico e la zona vincolata: descrizione.

L’impianto fotovoltaico “galeotto” è così descritto nel testo della sentenza:

  • 8 pannelli fotovoltaici
  • da installarsi a terra
  • zavorrati su blocchi di cemento di dimensioni 1,20 m x 2,07 m
  • spazio tra le file di 0,90 m
  • disposti su due file
  • area occupata di circa 20.88 mq
  • inclinazione dei pannelli parte da 0.00 m nella parte bassa, e arriva a +0,40 m nella parte alta

Le caratteristiche dell’area di installazione e del contesto sono le seguenti:

  • da installarsi nell’area pertinenziale di un immobile residenziale
  • area vincolata con Decreto Ministeriale per la particolare bellezza
  • contesto agricolo
  • opera percepibile da diversi punti di vista
    • sia per estensione
    • che per cromatismi
    • che per superficie riflettente

Nel prossimo paragrafo vediamo il motivo del diniego della Soprintendenza.

Il Diniego della Soprintendenza all’Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata

La Soprintendenza, nel suo compito di valutare l’impatto paesaggistico dell’opera in relazione al contesto e al vincolo esistente, giustifica il suo diniego, per i seguenti motivi:

I pannelli risulterebbero, seppur posati a terra, visibili da diversi punti di vista e non coerenti con il contesto, sia per cromatismo che per riflessività.

Pertanto, vista la particolare valenza paesaggistica del contesto, caratterizzata da ulivi e macchia mediterranea, l’introduzione di elementi incoerenti nel contesto costituirebbe una grave alterazione del paesaggio, soprattutto non tanto per la sola realizzazione di questo impianto, quanto per la loro diffusione e aggregazione.

Si legge:

… il progetto dell’impianto fotovoltaico come descritto negli elaborati progettuali, se realizzato, determinerebbe una compromissione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la medesima zona è stata sottoposta a vincolo paesaggistico con il d.m. 8 novembre 1968 che ne ha riconosciuto il notevole interesse pubblico ex lege n. 1497/1939 poiché: “riconosciuto che la zona predetto ha notevole interesse pubblico perché la costa e le spiagge di Pisciotta, che formano un tutt’uno con la zona litoranea di Palinuro, per la particolare suggestività, oltre che per i continui scorci panoramici sul litorale, anche per il maestoso ammanto di ulivi secolari, che si spinge fin sullo arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste spiccatamente mediterraneo, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza e l’abitato di Pisciotta, poi, col sua ridente agglomerato urbano posto su una amena collina rivestito di ulti, circondato dalla strada statale, da cui si godono quadri naturali e punti di vista di singolare valore paesaggistico forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale in cui l’opero dell’uomo mirabilmente si fonde con la natura” …

estratto dalla Sentenza del TAR Campania n. 73/2024

Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata: La Decisione dei Giudici

La decisione dei Giudici si basa sui nuovi principi di tutela del paesaggio e sull’interesse della nazione affinché vengano diffuse le fonti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

La decisione dei giudici sulla compatibilità dell’impianto fotovoltaico in zona tutelata proposto e inizialmente dinegato, può essere così riassunta:

  • i principi fondamentali della legislazione statale costituiscono attuazione delle direttive comunitarie, che mirano alla diffusione
  • secondo giurisprudenza consolidata, la sola visibilità di un impianto fotovoltaico in una zona tutelata non è motivo di diniego
  • la volontà dei legislatori di voler favorire l’installazione delle rinnovabili si può sintetizzare di impedire l’installazione nelle sole aree non idonee all’installazione di fonti rinnovabili che ogni regione ha individuato
  • le motivazioni del diniego, pertanto, devono essere particolarmente stringenti poiché è normale che ogni nuova opera che viene realizzata in zona vincolata ha un impatto sul paesaggio; se ci si limitasse solo a questa considerazione, infatti, nessuna nuova opera potrebbe mai essere realizzata solo perché, è normale, che costituisce un nuovo corpo estraneo al paesaggio stesso
  • esistono diversi interessi coinvolti e contrapposti: da una parte la tutela del paesaggio e dall’altra la necessità di favorire l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; e seppur il proponente dell’impianto è un privato, l’opera è da intendersi come di pubblico interesse.

I Giudici non hanno perso l’occasione di bacchettare la Soprintendenza

Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata: E’ sempre possibile?

Attenzione a fare delle valutazioni affrettate.

Il fatto che esista un interesse comunitario e nazionale a favorire l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, compresi quindi quelli fotovoltaici, non può altresì tradursi nella troppo semplice convinzione che d’ora in poi sarà sempre possibile installare tali impianti in barba al paesaggio.

Né possiamo pensare che, con la Sentenza del TAR Campania n. 73/2024, l’impianto fotovoltaico proposto sarà sicuramente autorizzato (anche se sembra molto probabile).

La pronuncia dei Giudici, infatti, è volta ad evidenziare che esistono interessi nazionali da valutare e che i tecnici della Soprintendenza non possono limitarsi a giudicare incompatibile un’opera solo per la sua natura di essere nuova nel contesto.

Che cosa ci possiamo portare a casa?

Da una parte sappiamo esiste un nuovo livello di valutazione delle opere nel contesto paesaggistico e questo può essere coincidente con interessi nazionali; dall’altra, quali tecnici smart, non possiamo cadere nella conclusione, tanto facile quanto errata, che ogni impianto fotovoltaico dovrà essere autorizzato.

Scarica il Testo della Sentenza del TAR Campania n. 73/2024 sull’Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata

Sanatoria in Zona Vincolata. Requisiti dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

I requisiti per poter ottenere un titolo in sanatoria in zona vincolata da un punto di vista paesaggistico sono disciplinati dall’art. 167 del D.Lgs 42/2004. Vediamo quali sono i casi per i quali è possibile richiedere e ottenere una sanatoria paesaggistica.

Sanatoria in zona vincolata … dicasi “Accertamento della Compatibilità Paesaggistica”.

sanatoria in zona vincolata accertamento di compatibilita paesaggistica

Ecco svelato l’arcano!

Inutile dire, che, in zona vincolata, è tutto un po’ più difficile.

E penso che sia normale.

Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico meritano un grado di attenzione e tutela diverso dalle zone non riconosciute meritevole di pregio.

Vediamo quali sono i requisiti necessari che le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica devono avere affinché ne venga accertata la compatibilità paesaggistica.

Il termine corretto è l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica delle opere realizzate in assenza di Autorizzazione Paesaggistica

Facciamo un po’ di chiarezza sulla terminologia.

Con il termine sanatoria si indicano, generalmente, tutte le richieste derivanti dai vari condoni edilizi.

A volte, però, in modo più generico, si tende a chiamare anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica come “sanatoria in zona vincolata“.

Confusione a parte, in questo articolo tratteremo solo dell’accertamento della compatibilità paesaggistica.

La trattazione delle autorizzazioni paesaggistiche nell’ambito del condono edilizio è un po’ complessa perché figlia di tanta giurisprudenza che meriterà una trattazione a parte.

Torniamo all’accertamento della compatibilità paesaggistica.

Accertamento della Compatibilità Paesaggistica e Accertamento della Conformità Urbanistica

Prima distinzione:

L’accertamento della conformità urbanistica è diverso dall’accertamento della compatibilità paesaggistica.

L’accertamento della conformità urbanistica è un procedimento di natura edilizio-urbanistica, disciplinato dall’art. 36 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”, che permette di richiedere un permesso di costruire per sistemare delle opere eseguite in assenza dei dovuti titoli.

L’accertamento della compatibilità paesaggistica è un procedimento di natura paesaggistica, disciplinato dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che permette di richiedere un’autorizzazione paesaggistica ex post, per opere minori (e tra poco vedremo quali caratteristiche devono avere) in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Quindi mentre il primo, l’accertamento della conformità urbanistica, è finalizzato ad ottenere una sorta di sanatoria solo sotto il profilo edilizio-urbanistico, il secondo, l’accertamento della compatibilità paesaggistica, valuta le opere realizzate in assenza di autorizzazione solo sotto il profilo paesaggistico (generalmente dopo che sono anche conformi sotto il profilo edilizio!).

Generalmente sono due domande diverse rivolte a due uffici differenti; e vengono emessi due provvedimenti differenti.

Ma l’argomento di questo post è la sanatoria in zona vincolata, quindi l’accertamento della compatibilità paesaggistica e ora ci concentriamo su quello.

Accertamento della Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004

Come abbiamo detto, l’articolo che disciplina la possibilità di richiedere un’autorizzazione paesaggistica dopo che le opere sono già realizzate è l’articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, per gli amici semplicemente “Codice”.

Più precisamente ci troviamo nella

  • Parte quarta
    • Titolo I
      • Capo II
        • Articolo 167

del Codice.

Riporto integralmente l’articolo 167, e poi vediamo su quale comma concentrarci.

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

  1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
  2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
  3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall’articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d’intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
  4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
    • a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
    • b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
    • c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
  6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonché per effetto dell’articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Non voglio fare un trattato sull’intero articolo 167, tuttavia vorrei concentrare le nostre attenzioni su alcuni aspetti.

Il primo è i titolo dell’articolo 167 “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria“.

Già dal titolo, tira una brutta aria 😂

E la possibilità di legittimare le opere?

E’ disciplinata dal successivo comma 4 che ora esaminiamo.

Quali Caratteristiche Devono Avere le Opere per l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica

Il comma 4 risponde alla domanda:

Quali caratteristiche devono avere le opere per poter ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica?

Le opere:

  • non devono aver determinato la creazione di superfici utili
  • non devono aver determinato la creazione di volumi
  • non devono aver determinato l’ampliamento dei volumi esistenti
  • non devono essere state realizzate con materiali differenti da quelli previsti nell’autorizzazione paesaggistica (se presente)
  • Se le opere rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria (art. 3 del DPR 380/2001), allora sono accettabili

Se le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa hanno queste caratteristiche, allora possono essere suscettibili dell’ottenimento della sanatoria paesaggistica, mediante l’accertamento della compatibilità.

Il successivo comma 5 ci indica l’iter da seguire.

Chi e Come può Richiedere l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica

Come dicevamo, il comma 5 ci indica innanzitutto il chi può effettuare una richiesta dell’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

  • Il proprietario
  • Il possessore
  • Il detentore a qualsiasi titolo

Qui la volontà del legislatore è quella di ampliare il raggio delle potenziali persone che possono ottenere un’autorizzazione paesaggistica per accertamento della compatibilità, senza irrigidirsi troppo sul titolo di possesso dell’area o dell’immobile.

L’iter successivo, se vogliamo rappresentarlo per punti, è il seguente:

  • presentazione della domanda
  • l’autorità preposta si pronuncia entro 180 giorni previo
  • parere della Soprintendenza, vincolante, entro 90 gg dalla presentazione della domanda
  • se si accerta la compatibilità (quindi la domanda è positiva) si effettua una perizia di stima (giurata)
  • si paga la sanzione
  • altrimenti, se si accerta che le opere non sono compatibili con il paesaggio, come diceva il titolo dell’articolo 167, si dovrà procedere alla rimessa in pristino mediante demolizione

Conclusione e sintesi – Valutazione ?

In questa sintesi smart, mi limiterò a riassumere le caratteristiche che devono avere le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica affinchè si possa chiedere e ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004

  • non devono aver determinato la creazione di superfici utili
  • non devono aver determinato la creazione di volumi
  • non devono aver determinato l’ampliamento dei volumi esistenti
  • non devono essere state realizzate con materiali differenti da quelli previsti nell’autorizzazione paesaggistica (se presente)
  • Se rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria (art. 3 del DPR 380/2001)

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Fotovoltaico e Tutela del Paesaggio: un Nuovo Concetto

L’impatto paesaggistico di un opera, nel caso specifico di un impianto fotovoltaico, non si può ridurre alla mera valutazione cromatica. Bisogna valutare anche l’impatto benefico che il Paesaggio può giovare dall’opera stessa, come la riduzione delle emissioni di CO2

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole.

Giovanni Pascoli

Il Fotovoltaico non è mai andato tanto d’accordo con i vincoli paesaggistici.

In realtà, se proprio vogliamo essere onesti, il fotovoltaico non è andato mai tanto d’accordo con chi è preposto alla valutazione dell’eventuale compatibilità che un impianto fotovoltaico può avere nel territorio e nel paesaggio da tutelare.

Eh già, perché il problema, nella maggior parte dei casi, sono le persone.

Le persone… al di qua o al di là della scrivania, è indifferente.

Il problema sono le persone.

sentenza fotovoltaico tutela del paesaggio nuovo concetto tar abruzzo

Ma lasciamo perdere le mie considerazioni e concentriamoci sulla sentenza.

La Sentenza del TAR Abruzzo n. 214 del 20/04/2023

Con la Sentenza numero 214/2023 del 20/04/2023, il TAR Abruzzo ha espresso un nuovo e interessante concetto in materia di tutela del paesaggio, rispetto alla compatibilità degli impianti fotovoltaici

Andiamo per ordine:

  • Il caso di specie prevedeva diversi interventi, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura di un edificio
  • l’edificio ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica
  • il tecnico ha individuato una soluzione per l’impianto fotovoltaico in modo da ridurre l’impatto paesaggistico, mediante pannelli di cromature simili ai coppi in laterizio esistenti, e di superficie opaca non riflettente per non impattare sul panorama
  • la Soprintendenza risponde con un parere positivo su tutti gli interventi ad eccezione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, con la Sentenza 214/2023 dà una nuova lettura al concetto di tutela paesaggistica che non può ridursi alla mera valutazione di compatibilità cromatica o materica, che non permetterebbe mai l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Il Giudice informa i tecnici del Ministero che la tutela del paesaggio passa essa stessa per la riduzione delle emissioni di CO2, tale per cui l’installazione degli impianti fotovoltaici, peraltro con accorgimenti cromatici e non riflettenti, è un valore di tutela perché il Paesaggio stesso ne beneficia.

Ricordano, infatti, che tutto l’impianto legislativo nazionale sta andando nella forte direzione di voler permettere, laddove compatibile, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tali da considerarli come interesse pubblico primario.

Un ulteriore elemento che ha portato i giudici a dare ragione al ricorrente sta nel fatto che il tecnico ha adottato tutte le soluzioni tecniche possibili per ridurre al minimo l’impatto dell’impianto fotovoltaico nell’immobile.

Il tecnico, nella sua relazione paesaggistica, ha indicato che l’impianto fotovoltaico avrebbe avuto:

  • pannelli di un cromatismo tale da non discostarsi tanto dal colore delle tegole
  • la superficie di protezione delle celle opaca e non lucida

E qui, un plauso al tecnico ci sta

fotovoltaico tutela del paesaggio sentenza tar abruzzo 214 2023

Ma … c’è sempre un ma …

Questa sentenza dà un forte segnale (per non dire altro) ai tecnici deputati alla valutazione della compatibilità tra le opere e la tutela del paesaggio.

Tuttavia, non si deve e non si può tradurre in un “liberi tutti“.

L’errore in cui non dobbiamo cadere, come tecnici smart, è quello di considerare che d’ora in poi gli impianti fotovoltaici dovranno essere autorizzati e saranno sempre autorizzati ovunque, a prescindere dal vincolo paesaggistico esistente.

Non sarà così: infatti se da una parte i Giudici indicano al Ministero quale sia la nuova strada da considerare per una corretta valutazione dell’impatto paesaggistico di un’opera, che può essa stessa contribuire alla tutela del paesaggio, dall’altra non indicano che gli impianti fotovoltaici possono essere installati sempre e ovunque; anzi, nella Sentenza si legge chiaramente che rimane in capo ai tecnici del Ministero la valutazione della compatibilità delle opere con il vincolo relativo presente nelle specifiche aree o immobili.

Scarica la Sentenza del TAR Abruzzo n.214/2023 del 20/04/2023

SuperBonus Fotovoltaico

SuperBonus Fotovoltaico: scopriamo chi lo può installare, cosa e quando può essere installato, quali spese sono ammesse e fino a quanto è possibile sostenere. E se qualcuno ha già l’impianto fotovoltaico?

Non c’è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza

Richard Buckminster Fuller

Superbonus e fotovoltaico.

Proviamo a dirimere i vari aspetti, casi e dubbi, per capire quando è possibile installarlo, per chi, e con quali limiti di spesa ammissibile.

Superbonus Fotovoltaico: E’ un Intervento Trainato

Non è un segreto.

Per tutti i tecnici smart che si occupano di Superbonus, è ormai ampiamente noto che nel superbonus, il fotovoltaico può essere ammesso all’aliquota maggiore del 110% solo nel caso i cui sia realizzato all’interno di un maggior progetto che include anche almeno un intervento trainante (coibentazione delle superfici opache per almeno il 25% della superficie lorda disperdente, e/o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento).

Superbonus Fotovoltaico: Qual è la potenza massima che si può installare ?

Per il fotovoltaico all’interno del Superbonus, non c’è un limite alla potenza massima che si può installare.

C’è un budget, totale e specifico che devono essere rispettati.

Ma non c’è un limiti di potenza, nè minimo nè massimo.

Superbonus Fotovoltaico: Posso sempre installare le batterie di accumulo? E se ho già l’impianto fotovoltaico, posso installare solo le batterie di accumulo?

L’installazione delle batterie di accumulo è ammessa al Superbonus solo quando vengono installate contestualmente all’impianto fotovoltaico.

Quindi se il tuo progetto Superbonus prevede l’installazione dell’impianto fotovoltaico, allora puoi prevedere anche l’installazione degli accumulatori di energia.

O per dirla in altri termini, non puoi installare solo le batterie di accumulo.

E per quelli che hanno già l’impianto fotovoltaico?

La sola installazione delle batterie di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaici esistenti non è ammessa al Superbonus.

La sola installazione delle batterie di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaico esistenti gode della detrazione d’imposta IRPEF del 50%.

Se il tuo cliente ha già un impianto fotovoltaico, l’unico modo per installare le batterie di accumulo mediante il Superbonus, è quello di ampliare l’impianto fotovoltaico (realizzare uno nuovo) e solo su questo nuovo impianto fotovoltaico sarà possibile installare le batterie di accumulo tramite il Supergonus.

Superbonus Fotovoltaico: E’ obbligatorio cedere l’energia eccedente?

Sì.

La regola prevede che l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico se non direttamente autoconsumata, venga immessa in rete senza nessun contributo.

Se ci pensate è anche giusto: da una parte viene pagato per intero dai contributi l’impianto fotovoltaico, dall’altra è corretto cedere l’energia in eccesso anche senza nessun compenso.

Per limitare l’energia da cedere alla rete, il legislatore ci ha permesso anche di accompagnare al fotovoltaico nel Superbonus, le batterie di accumulo.

Superbonus Fotovoltaico: E’ obbligatorio installare anche la colonnina di ricarica per le auto?

Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato.

La colonnina per la ricarica dell’auto elettrica può essere installata anche in assenza di impianto fotovoltaico.

E’ fortemente consigliato installare sia la colonnina che l’impianto fotovoltaico, possibilmente dotato di accumulatori di energia, al fine di permettere al nostro committente di ricaricarsi l’auto elettrica con l’energia autoprodotta e non con l’energia prelevata dalla rete.

La colonnina per la ricarica dell’auto elettrica può essere installata anche se il committente non ha ancora l’auto elettrica.

Superbonus Fotovoltaico: Quale Massimale per il Fotovoltaico? E per le Batterie?

Per l’installazione degli impianti fotovoltaici è previsto un massimale di 48k per singola unità immobiliare, anche all’interno dei condomini.

Anche per le batterie di accumulo è previsto un massimale di spesa (quindi parliamo sempre di massimali comprensivi di iva e spese professionali) di altri 48 mila euro.

I due massimali sono indipendenti l’uno dall’altro, pertanto si potrebbero avere dei casi (molto particolari) dove il progetto prevede un importo di spesa per l’impianto fotovoltaico di 48k e altrettanti per le batterie di accumulo.

Per riprendere la domanda iniziale: quanti kW di fotovoltaico posso installare con il Superbonus?

Non c’è un massimale di potenza; puoi installare tutti i kW che riesci ad acquistare all’interno del budget di 48 mila euro.

Ricordatevi, però, che esistono dei massimali specifici!

Superbonus Fotovoltaico: Sono obbligato a mettere l’impianto in monofase?

No, la normativa sul Superbonus non prevede nessuna indicazione tecnica specifica per le modalità di progettazione e realizzazione.

Sarà scelta del tecnico definire la potenza da installare, e le modalità di realizzazione.

Sono incentivati con il Superbonus sia gli impianti monofase che quelli trifase.

Superbonus Fotovoltaico: Posso installare anche gli ottimizzatori?

L’impianto fotovoltaico realizzato con ottimizzatori di potenza ha il grande vantaggio di rendere ciascun pannello indipendente dall’altro.

Anche la spesa per gli ottimizzatori è ammissibile al Superbonus, purché si rispettino la spesa totale di 48k e la spesa specifica di 2400 €/kW

Negli impianti senza ottimizzatori, invece, i pannelli sono realizzati in stringhe e ogni pannello della stringa produce quanto il pannello che produce meno all’interno della stessa stringa.

Ecco un’immagine che può aiutare nella comprensione della differenza tra un impianto con ottimizzatori di potenza e un impianto tradizionale

superbonus fotovoltaico ottimizzatori

Superbonus Fotovoltaico: Quale Massimale specifico per il Fotovoltaico? 1600 €/kW o 2400 €/kW? E per gli accumulatori di energia?

Il massimale specifico per l’impianto fotovoltaico è di 2400 €/kW.

Si tratta sempre di massimali specifici di spesa, quindi sempre comprensivi di iva e spese professionali.

E se per l’impianto scelto, la spesa complessiva di iva e spese professionali supera i 2400 €/kW?

La differenza si paga di tasca propria, senza nessun ulteriore contributo.

Quando si applica il massimale specifico di 1600 €/kW?

L’articolo 119 del DL Rilancio indica per i casi che rientano nelle lettere d), e) ed f) dell’articolo 3 del DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia).

  • d) ristrutturazione edilizia
  • e) nuova costruzione
  • f) ristrutturazione urbanistica

Quando il nostro progetto si può annoverare in uno dei tre casi precedenti, come da definizioni previste dall’articolo 3 del TU dell’Edilizia, allora il massimo incentivo specifico riconosciuto per l’impianto fotovltaico è di 1600 €/kW e non più di 2400 €/kW.

Superbonus Fotovoltaico in Condominio?

All’interno del progetto Superbonus di un Condominio, il discorso è analogo.

E’ un intervento trainato, pertanto relativo alle singole unità immobiliari o al condominio.

La spesa totale per ogni unità immobiliare è di 48k

La spesa specifica totale per ogni unità immobiliare è sempre di 2400 €/kW, salvo i casi indicato sopra per i quali può scendere a 1600 €/kW

Le batterie di accumulo possono essere installate solo contestualmente all’impianto fotovoltaico

Per la ripartizione del tetto, ci si riferirà alla proprietà del tetto. Se il tetto è bene comune indiviso, si dividerà o per millesimi o in parti uguali.

Il Condono Edilizio degli Immobili ricadenti in Aree Vincolate

Il condono edilizio per gli immobili ricadenti in aree vincolate ha generato, e continua a generare dubbi. La recente giurisprudenza in materia ci può aiutare a fare chiarezza

Gli amori passano, gli abusi restano.

Un abuso è per sempre … o forse no.

Un diamante è banale; regalale un abuso edilizio!

Il condono edilizio per gli immobili ricadenti in aree vincolate ha generato, e continua a generare dubbi.

La recente giurisprudenza in materia ci può aiutare a fare un po’ di chiarezza.

Spoiler: l’ammissibilità dipende dal tipo di vincolo e dall’epoca di realizzazione dell’abuso

Andiamo per ordine:

Il Condono Edilizio in Presenza di Vincolo Paesaggistico

Il Condono Edilizio è ammesso per abusi commessi su immobili ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico?

Dipende.

Dipende is the new black

Eh già; purtroppo la possibilità o meno di sanare gli abusi edilizi realizzati negli immobili ricadenti in aree con vincolo paesaggistico è subordinata alla data di imposizione del vincolo nell’area.

Sussistono, quindi, due casi:

  • Se l’abuso è stato realizzato PRIMA che nell’area è stato posto un vincolo paesaggistico, allora il condono è possibile e rilasciabile
  • Se l’abuso è stato realizzato DOPO che nell’area è stato posto un vincolo paesaggistico, allora il condono non è possibile, né rilasciabile dagli Enti preposti.

E chi lo dice?

Lo chiarisce il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5262 del 12/07/2021.

Nel dettaglio, il CdS con la sentenza n. 5262/2021 ricorda che sono espressamente esclusi dal condono edilizio tutte le opere che sono state realizzate dopo l’istituzione del vincolo paesaggistico.

E per logica, sono pertanto sanabili, tutte le opere realizzate in data antecedente ai vincoli sopravvenuti.

condono edilizio vincolo paesaggistico idrogeologico
C’era una casetta piccolina in Canadaaaa …

Il Condono Edilizio in Presenza di Vincolo Idrogeologico

Concetto diametralmente opposto per gli abusi realizzati su immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

In questo caso, per fortuna e purtroppo, il vincolo idrogeologico sopravvenuto non permette il rilascio di nessun titolo in sanatoria.

Esatto: una volta che l’area è diventata soggetta a vincolo idrogeologico, tutte le opere in contrasto con questo vincolo non sono più sanabili.

Anche se dette opere sono state realizzate prima dell’istituzione del vincolo idrogeologico nell’area, gli abusi non saranno più sanabili.

Anche in questo caso, è il Consiglio di Stato che lo chiarisce con la sentenza n. 6140 del 01/09/2021.

Sintesi smart

Cosa ci portiamo a casa?

Alcuni concetti fondamentali che possiamo riassumere in:

  • Gli abusi ricadenti in aree vincolate non possono essere sempre condonati
  • In presenza di vincolo paesaggistico, sono condonabili solo gli abusi realizzati prima dell’istituzione del vincolo
  • In presenza di vincolo idrogeologico, possono essere sanati solo gli abusi che non siano in contrasto con il vincolo, a prescindere dalla data di realizzazione dell’abuso o di imposizione del vincolo

In ultimo, un consiglio meno tecnico e più pratico.

Seguire l’orientamento della giurisprudenza, aiuta. Conoscere le pronunce dei giudici ci permette di prevenire, piuttosto che provare a curare

Prima di chiudere, un dettaglio sull’immagine di copertina: non è un abuso. Si tratta del “Vecchio Mulino” che sorge sulla Senna, o come dicono gli amici d’oltralpe Le Vieux Moulin (leggasi Le viu mulen :D )

Scarica le Sentenze del CdS

Se vuoi approfondire l’argomento o se semplicemente vuoi conservare due sentenze che sicuramente ti saranno utili nel prossimo futuro, compila il form e via email receverai il link per scaricare

  • la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5262 del 12/07/2021 (CdS n. 5262/2021)
  • la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6140 del 01/09/2021 (CdS n. 6140/2021)

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