Costruzioni In Aderenza e In Appoggio. Differenza
Costruzioni In Aderenza e In Appoggio. Differenza
Esiste una sostanziale differenza tra le costruzioni in aderenza e in appoggio.
La distanza avvicina ciò che la vicinanza ignora.
Santy Giuliano
Esiste una sostanziale differenza tra le costruzioni in aderenza e in appoggio.
Nel testo che segue, proviamo a semplificare questi concetti in modo che siano facilmente fruibili da tutti noi in modo, semplice, veloce ed efficace.
Conoscere la differenza tra le costruzioni in appoggio e in aderenza è fondamentale, e ci potrà essere molto utile nella professione, perché n base a come possiamo considerare una costruzione, se in appoggio o in aderenza, cambiano le regole da rispettare anche in materia di distanze tra le costruzioni.
Le Costruzioni in Aderenza

Le costruzioni in aderenza sono definite dall’articolo 877 del Codice Civile, che recita:
Articolo 877 – Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art. 877 del Codice Civile
Una delle caratteristiche delle costruzioni in aderenza è che mantengono un’autonomia strutturale e funzionale, pur essendo aderenti ma non appoggiate al muro di confine.
Per aderenza, infatti, non si intende una cooperazione costruttiva o strutturale con la costruzione (o il muro) con la quale viene effettuata l’aderenza.
E’ esattamente l’opposto: l’aderenza tra due costruzioni si definisce dall’indipendenza delle due costruzioni sotto il profilo costruttivo, statico, funzionale e strutturale, e dalla concomitante assenza di intercapedini tra le due.
Le Costruzioni in Appoggio

La possibilità di edificare costruzioni in appoggio è disciplinata dall’articolo 884 “Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune” del Codice Civile
Art. 884 – Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Art. 884 del Codice Civile
Come possiamo vedere, la differenza sostanziale tra le costruzioni in appoggio e quelle in aderenza è che quelle in appoggio sfruttano un muro o una costruzione esistente per sorreggersi.
Una costruzione che si appoggia su un muro in comune, potrà essere definita “in appoggio” se avrà bisogno di questo muro per sorreggersi (per esempio grazie all’innesto di travi nella sezione del muro).
Un aspetto interessante di questo articolo 884 che disciplina la possibilità di edificare una costruzione in appoggio è che si parla di comproprietario del muro.
Verrebbe da pensare, leggendo questo articolo, che solo nei casi di comproprietà sia quindi possibile edificare in appoggio.
Ed effettivamente è così, salvo la possibilità, per l’eventuale confinante non comproprietario del muro, di poter chiedere la comunione del mura ex post.
Questo è possibile grazie all’articolo 874 del Codice Civile
Art. 874 – Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art. 874 del Codice Civile
Quando una costruzione è in appoggio, il muro di confine diventa parte integrante e sostanziale di entrambe le costruzioni.
E’ un aspetto da non sottovalutare sotto tanti punti di vista:
- per le manutenzioni, che diventano a carico di entrambi i proprietari;
- poiché diventa parte integrante delle costruzioni, questo dovrà essere idoneo a sopportare il carico della costruzione in appoggio
Costruzioni in Aderenza e in Appoggio, in sintesi.
Le costruzioni in aderenza devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
- mantengono un’autonomia strutturale e funzionale
- non vi sono intercapedini tra la costruzione esistente e quella che viene edificata in aderenza
Le costruzioni in appoggio:
- non hanno autonomia strutturale e funzionale, ma si servono del muro o costruzione sul quale si appoggiano per sorreggersi
- nel caso di comproprietà, l’appoggio deve poter servire entrambi i fondi confinanti, e pertanto il muro deve essere in grado di reggere le costruzioni che vogliono essere edificate in appoggio
Sottoconcetto finale o citazione finale (o ripetizione di quella iniziale)








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