Distanze Cappotto Termico

distanze cappotto termico

Distanze Cappotto Termico: Sono da Rispettare? Si Può Andare in Deroga?

Distanze Cappotto Termico: E’ importante conoscere quali sono i casi in cui una determinata regola può essere derogata. Attenzione ai limiti e alle condizioni!

Tutto è Derogabile… Tranne il Codice Civile!

… Almeno in materia di distanze è così!

Distanze e cappotto termico.

Uno dei problemi ricorrenti, quando si opera in edifici esistenti, è proprio la valutazione che dobbiamo fare sulle migliorie che intendiamo inserire.

Nel caso specifico parliamo di come valutare, ai fini delle distanze, il maggior spessore derivante dal cappotto termico.

Inutile soffermarci troppo su che cos’è il cappotto termico, siamo dei tecnici “smart” e tutti sappiamo che rappresenta uno dei possibili lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio: il “cappotto termico”.

Detto in parole meno povere, si tratta della coibentazione delle superfici opache verticali (wow … che paroloni!)

Uno degli aspetti che, da tecnici, siamo chiamati ad affrontare è il rapporto tra l’intervento di coibentazione a cappotto e le distanze minime previste dalle leggi vigenti.

Andiamo per ordine, e vediamo quali sono gli elementi a cui dobbiamo prestare attenzione, e le opportunità che possiamo sfruttare per una corretta valutazione delle distanze nel nostro progetto della coibentazione delle strutture opache verticali (cappotto).

Vedremo:

  • Quali Sono le Distanze a cui si deve fare attenzione
  • Per Quali Distanze è Possibile la Deroga per il Cappotto Termico?
  • Sintesi Smart: Che Cosa Abbiamo Imparato?

Quali Sono le Distanze a Cui Si Deve Fare Attenzione

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In linea di principio, si deve sempre tenere conto di tutte le distanze, come per ogni costruzione o nuova costruzione.

Parliamo quindi delle:

  • Distanze dai confini
  • Distanze dai fabbricati
  • Distanze da pareti finestrate
  • Distanze previste dal Codice Civile

Ma … esiste sempre un ma …

Per alcune di queste, il legislatore, ha previsto delle deroghe!

Per Quali Distanze è Possibile la Deroga alle Distanze per il Cappotto Termico?

Il comma che possiamo utilizzare per comprendere a quali distanze possiamo andare in deroga con il cappotto termico, e con quali modalità è il comma 7 dell’articolo 14 del D.Lgs. 102/2014 che recita

7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Comma 7, articolo 14, Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Analizziamolo.

Come primo elemento notiamo che il comma 7 citato limita la possibilità ai soli casi di

  • manutenzione straordinaria
  • restauro
  • ristrutturazione edilizia

Significa che se il vostro intervento edilizio non rientra in questa fattispecie, allora non potete applicare il comma 7.

Lapalissiano!

La seconda condizione affinché possa essere applicata questa deroga (poi vediamo in quale misura è permessa) è l’ottenimento della riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza termica previsti dal D.Lgs. 192/2005 e smi

Che cosa è possibile derogare ?

Il maggior spessore delle murature esterne (derivante dal cappotto!) e degli elementi di chiusura superiori e inferiori.

Quindi anche il nostro cappotto applicato alle murature esterne!

E la deroga avviene per il computo di:

  • volumi
  • altezze
  • superfici
  • rapporti di copertura

E, aggiunge il testo, è possibile derogare anche alle norme nazionali, regionali e comunali, per le (ecco la parte delle distanze legali che ci interessa!)

  • distanze minime tra edifici
  • distanze dai confini di proprietà
  • distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario
  • altezze massime degli edifici

Esiste però un limite inderogabile, che la norma indica(anche se per il nostro ordinamento giuridico sarebbe stato anche inutile, ma è sempre bene specificare) ed è il Codice Civile.

La deroga prevista dall’articolo 14 comma 7 del D.Lgs. 102/2014 non può infatti derogare i limiti previsti dal Codice Civile in materia di distanze.

Si tratta degli articoli del Codice Civile che vanno partono dal 873, e successivi.

Senza dilungarci troppo in tutti gli articoli del Codice Civile in materia di distanze, vorrei però riportare l’art. 873, che rappresenta un caposaldo delle distanze tra le costruzioni.

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

Art. 873 del Codice Civile

Non voglio dilungarmi troppo sulla trattazione, di questo e degli altri articoli, perché meritano degli approfondimenti a parte.: infatti man mano che vedremo i vari articoli del Codice Civile, vedremo anche dei concetti importanti come la differenza tra le costruzioni in aderenza o in appoggio, i muri di cinta e i muri di confine, il principio di prevenzione, l’innesto nei muri e così via.

Sintesi Smart: Che Cosa Abbiamo Imparato?

Tutto è Derogabile… Tranne il Codice Civile!

… Almeno in materia di distanze è così!

Riassumiamo, brevemente, quel che dobbiamo tenere a mente quando progettiamo un cappotto termico:

  • Nei soli casi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia
  • Possiamo derogare a volumi, altezze, rapporti di copertura e superfici
  • Possiamo derogare alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà, minime di protezione dal nastro stradale e ferroviario, e all’altezza massima degli edifici
  • NON possiamo derogare alle distanze disciplinate dal Codice Civile (articoli dall’873 ai successivi)

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