Diritto al Compenso: Che Succede Se L’Opera è Realizzabile, Ma il Committente Abbandona il Progetto

diritto al compenso professionista diritto onorario professionale

Diritto al Compenso: Che Succede Se L’Opera è Realizzabile, Ma il Committente Abbandona il Progetto?
 

A volte capita che un committente perda interesse per un progetto che ci è stato commissionato ed è stato eseguito. Si ha diritto al compenso? [spoiler] Sì, ca**o … è ovvio![/spoiler]

In un articolo precedente abbiamo trattato sempre l’argomento del diritto al compenso per noi tecnici (ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc…).

In quell’articolo, intitolato Diritto al Compenso Professionale per l’Opera Abusiva , abbiamo visto che non spetta al professionista il compenso per un’opera realizzabile.

In quel caso, i Giudici hanno stabilito che il compenso professionale è dovuto se, e qui sintetizzo, l’opera è effettivamente realizzabile.

E l’opera deve esserlo, realizzabile, sotto tutti i punti di vista: oltre che tecnico, anche pratico, economico, e, non meno importante, autorizzativo.

In questo articolo, invece, trattiamo il diritto al compenso del professionista, qualunque sia il suo titolo, per la redazione di un progetto per il quale il cliente perde l’interesse.

Traduco:

Mi hanno affidato e ho realizzato un progetto, ma il cliente non lo vuole più realizzare … ho il diritto di essere pagato?

Diritto al Compenso: Eseguo un Progetto che mi è stato Commissionato ma il Committente perde l’interesse alla realizzazione. Ho diritto ad essere pagato?

Sì.

E questo capitolo si potrebbe anche chiudere così.

🤦‍♂️

Tuttavia … tuttavia … visto che per alcuni non è sufficiente, proverò ad argomentare anche questo strano e difficile concetto secondo il quale, se ti affido un lavoro che svolgi, hai diritto ad essere pagato. 😂

Nella nostra professione può capitare che un cliente perda l’interesse per un lavoro che ci viene affidato.

Le motivazioni possono essere tante, e, ahimè, può capitare a tutti.

La maggior parte delle volte riguardano cambiamenti importanti nella vita delle persone: la perdita del posto di lavoro, un lutto improvviso, una relazione che si rompe, o la vita che ci impone scelte diverse da quelle certezze pianificate fino a quel momento.

Pertanto, dobbiamo aspettarci che il nostro cliente possa perdere interesse per un lavoro che ci ha affidato, e per il quale abbiamo lavorato o stiamo lavorando.

Questo non lo esime dal suo onere contrattuale di corrispondere a noi professionisti quanto svolto fino a quel momento.

Alte volte la motivazione è diversa: semplicemente il cliente è particolarmente furbo, di quei clienti che mangiano pane e volpe a colazione, e pensano che la perdita di interesse da parte loro sia motivo giustificante alla non corresponsione del compenso professionale.

Semplicemente, sperano di non pagare.

Nada … non funziona così.

Ferme restando le motivazioni che possono portare ciascuno di noi a perdere l’interesse per un determinato progetto affidato ad un professionista, rimane valida la facoltà del professionista di pretendere il diritto al compenso e di ricevere il pagamento degli onorari professionali per i lavoro svolto fino al momento della comunicazione, da parte del committente di non voler proseguire oltre.

Diritto al Compenso: Come Disciplinare nella Convenzione di Incarico Professionale la Facoltà del Committente di Abbandonare il Lavoro Affidato

Nella convenzione di incarico professionale è giusto e corretto prevedere che il committente (o meglio, anche il committente) abbia una via di fuga.

Abbia la possibilità di scegliere di revocare l’incarico precedentemente affidato.

E trattandosi di incarico fiduciario, non servono particolari motivazioni che il cliente deve addurre per poter revocare l’incarico affidatoci.

Sarà sufficiente che perda fiducia nei nostri confronti: un committente che non ha fiducia nel nostro operato, non genera un buon rapporto di lavoro professionista-committente.

Per questo è importante che la convenzione di incarico professionale, da sottoscriversi sempre preliminarmente all’inizio dell’incarico, preveda questa facoltà.

Se necessiti, ti invito a leggere questo articolo per scaricare una bozza di disciplinare di incarico professionale o convenzione di incarico professionale per ingegneri o per architetti. E’ in formato modificabile e potrai personalizzarla come preferisci.

I Requisiti Fondamentali per il Diritto al Compenso

Mi si potrebbe chiedere:

Ma su che base sostieni che il professionista debba essere pagato per il lavoro svolto?

Ti ringrazio per la domanda. 😂

In realtà, se la logica e la correttezza tra persone per bene non sono sufficienti, spesso i Giudici ci vengono in aiuto e pubblicano una sentenza che la da in testa a qualche furbo che aveva la pretesa di non pagare il collega che ha svolto il suo lavoro.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2793 del 23 ottobre 2024 ha sancito alcuni concetti importanti, ma prima di vederli vorrei raccontarti velocemente il caso.

Un ingegnere aveva progettato un impianti alimentato da fonte rinnovabile, ma l’azienda-committente ha perso l’interesse per il progetto e ha deciso di non realizzare l’impianto.

Alla richiesta del collega ingegnere del saldo della parcella per il lavoro svolto, l’azienda-committente ha scelto di non pagare il professionista, adducendo, come motivazione, la non realizzabilità dell’opera (per il livello, e forse la qualità della progettazione).

Che cosa hanno deciso i Giudici?

Vediamo, ora, i principi fondamentali che sono alla base del diritto al compenso per il professionista:

Esploriamo meglio questi due concetti.

1 – L’onere della prova di adempimento all’obbligo contrattuale spetta al professionista

Il primo aspetto fondamentale, richiesto dai giudici, per assicurare il diritto al compenso al professionista riguarda l’onere della prova di adempimento d’obbligo.

Detto “come mangiamo”: il professionista, che aveva preso l’impegno contrattuale di eseguire la prestazione, dovrà dimostrare di averla effettivamente svolta.

Tutto qui?

E’ sufficiente fornire la prova di aver fatto un “disegnino” (come lo chiamano spesso i nostri clienti 🤦‍♂️) per dimostrare di aver eseguito un progetto?

Premesso che il termine progetto indica qualcosa di più ampio, perchè non sempre un progetto richiede un disegno a corredo, basti pensare a progetti non architettonici come quelli energetici, acustici, gestionali, di processo, di sviluppo, ecc….

Ma comunque non è sufficiente aver “fatto qualcosa” per poter dimostrare di aver adempiuto all’obbligo contrattuale.

E qui arriviamo al secondo concetto.

2 – Il progetto è un’obbligazione di risultato: il progetto deve essere realizzabile sotto ogni profilo

Per avere diritto al compenso, noi professionisti, dobbiamo dimostrare che il “disegnino” sia realizzabile sotto ogni profilo.

Il diritto al compenso del professionista deriva dall’obbligo anche del risultato, non inteso come raggiungimento di un titolo ad edificare, ma di risultato di effettiva possibilità di realizzare l’opera progettata.

L’opera progettata darà diritto all’onorario professionale se si dimostra la sua conformità alle leggi, alla regola d’arte, alle norme di settore e che sia effettivamente realizzabile.

Dovrà essere dimostrato, pertanto, che l’opera rispecchi e risponda alle leggi urbanistiche, tecniche, amministrative; si dovrà dimostrare la sua realizzabilità economica (e io aggiungo in linea con quello richiesto dal committente, perchè diventa veramente difficile per un committente che ci ha dato budget 100k realizzare un progetto da 1M, “ndr“), la sua applicazione tecnica e la sua messa a terra in tutti gli aspetti.

Diritto al Compenso Professionale: Sintesi sul Diritto all’Onorario Professionale

Ti è piaciuto l’articolo? Iscriviti alla newsletter!

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *