Tag Archivio per: fotovoltaico

Fotovoltaico in Condominio e il Diritto All’Installazione di Tutti i Condomini

L’installazione dell’impianto fotovoltaico di un privato in una superficie condominiale (parti comuni) deve garantire la possibilità di installazione a tutti i condomini, nel rispetto dei millesimi e delle tabelle millesimali

Ogni tanto leggo qualche sentenza che ha dell’inverosimile.

E non parlo di cosa hanno deciso i giudici, ma parlo del fatto che qualcuno è stato così poco furbo (e prepotente) da arrivare davanti ad un giudice per far stabilire ciò che era palese e scontato.

Vuoi installare l’impianto fotovoltaico in una parte comune (tetto condominiale)?

Bene … devi lasciare la possibilità agli altri di poter realizzare l’impianto fotovoltaico in condominio nel tetto comune, che rappresenta una parte comune a tutti i condomini.

E non serve un giudice, sarebbe stato sufficiente un tecnico (magari non lo stesso 🤦‍♂️) … o anche solo un po’ di buon senso.

Eppure … eppure …

Il Tribunale di Trani, con la Sentenza 66/2025 , ci regala alcune informazioni che possiamo mettere a bagaglio tecnico da utilizzare nell’esercizio della nostra professione.

Fotovoltaico in Condominio e il Diritto All’Installazione di Tutti i Condomini: il diritto di tutti all’utilizzo della cosa comune

Esiste un condominio quando ci sono parti comuni.

E quando ci sono parti comuni, è possibile per il singolo goderne dell’uso.

Da tecnici dobbiamo informare, e ricordare, ai nostri clienti che il diritto all’uso delle parti comuni da parte di ciascun condomino, però, non può limitare l’uso da parte degli altri.

Nel caso in esame, un privato ha installato un impianto fotovoltaico nel tetto (comune, e non di proprietà esclusiva) andando a occupare una superficie maggiore di quella a lui spettante.

La maggiore occupazione rispetto alla quota a lui spettante, di fatto, impedisce potenzialmente agli altri di poter installare un impianto fotovoltaico nella quota spettante a ciascuno.

Fotovoltaico in Condominio e il Diritto All’Installazione di Tutti i Condomini: qual è la quota spettante a ciascuno?

Dipende.

No dai .. sto scherzando 😂.

La quota spettante a ciascuno si rileva dalle tabelle millesimali.

Che vuol dire?

Che il se il nostro cliente deve installare un impianto fotovoltaico nel tetto condominiale, sarà necessario verificare le tabelle millesimali per capire quale sia la quota parte a lui spettante, e installare il tetto rispettando alcune semplici regole:

  • la prima è che la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non superi la superficie spettante al nostro cliente e ricavata dalla moltiplicazione della quota millesimale per la superifcie totale
  • la seconda regola da rispettare riguarda il fatto che la disposizione dell’impianto fotovoltaico del nostro cliente dovrà comunque garantire agli altri condomini l’installazione dell’impianto, pertanto la disposizione sul tetto non potrà avvenire “a caso”, ma dovrà tenere conto del fatto che dovrà essere reso effettivamente possibile installare altri impianti fotovoltaici.

Questo aspetto è spesso di difficile comprensione perchè si tende a rispettare solo la dimensione in superficie spettante, ma se il posizionamento del nostro impianto fotovoltaico non permette, nei fatti, agli altri di installare il proprio impianto fotovoltaico, ci potrebbero intimare un giorno di spostare l’impianto con un aggravio di oneri per il nostro cliente.

Fotovoltaico in Condominio e il Diritto All’Installazione di Tutti i Condomini: il regolamento condominiale

Il rispetto del regolamento condominiale è un’altra delle regole da tenere bene a mente.

Soprattutto quando il regolamento è di natura contrattuale, inserita nell’atto in sede di compravendita.

Ma questa sottigliezza, la vedremo in un altro articolo.

Quello che c’è da ricordare è che, nella gestione delle cose comuni, esiste sempre un regolamento, il regolamento condominiale, che porta al suo interno tutta una serie di previsioni che vanno rispettate.

Alcune, spesso, possono essere anche illegittime o non allineate ai tempi: tuttavia, prima di prendersi delle “licenze poetiche” e discostarsi dalle previsioni inserite nel regolamento condominiale, è sempre opportuno consultare un tecnico e/o un legale per avere chiaro delle conseguenze delle azioni che si vanno a intraprendere.

Ciò detto, il regolamento condominiale spesso impone almeno l’avviso dell’utilizzo (occupazione) della cosa comune al capo condomino (e anche laddove non lo prevedesse esplicitamente, è sempre buona regola informare … attenzione, ho detto informare, non chiedere il permesso per qualcosa per cui il permesso non deve essere richiesto!).

In alcuni caso, come quello analizzato dal Tribunale di Trani, sarebbe stato necessario ottenere un’autorizzazione esplicita da parte dell’assemblea prima dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, non tanto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico in sè, quanto per l’occupazione della parte comune (nel caso specifico, il regolamento condominiale era di natura contrattuale!).

Ti è piaciuto l’articolo? Iscriviti alla newsletter!

Impianto Fotovoltaico in Zona Vincolata

Impianto fotovoltaico in zona vincolata. Esiste una nuova lettura di tutela del paesaggio, vediamo quale.

Quando dici “Sì” a qualcuno assicurati di non dire “No” a te stesso.

Anonimo

Impianto fotovoltaico in zona tutelata.

E’ da qualche tempo (non troppo, a dire il vero) che i giudici dei vari Tribunali Amministrativi Regionali hanno iniziato ad evidenziare alla Soprintendenza qual è un nuovo modo di valutare l’impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico in zona tutelata.

Ne abbiamo parlato anche in questo articolo, dove vi ho raccontato del TAR Abruzzo, che con la Sentenza n. 214 del 20/04/2023, spiegava alcuni nuovi concetti utili e necessari per valutare correttamente l’impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico in zona vincolata.

Nel testo che segue vi voglio raccontare della Sentenza del TAR Campania, che con la Sentenza n. 73/2024, ribadisce alcuni concetti importanti e, ormai attuali, nella valutazione dell’impatto che un impianto fotovoltaico, che poi vi descrivo, può avere sul paesaggio.

Premessa: per quanto un giudice possa dare ragione ad una o ad un’altra parte (e non sta a noi decidere se è giusto o meno), il mio scopo è solo quello di portare alla luce alcuni concetti importanti che possiamo estrapolare dal testo dell’espressione della sentenza per poter capire come va valutato, già nelle fasi preliminari e come tecnici, quello che può essere l’impatto di un’opera che intendiamo realizzare per un nostro committente.

Descriviamo il caso.

L’impianto fotovoltaico e la zona vincolata: descrizione.

L’impianto fotovoltaico “galeotto” è così descritto nel testo della sentenza:

  • 8 pannelli fotovoltaici
  • da installarsi a terra
  • zavorrati su blocchi di cemento di dimensioni 1,20 m x 2,07 m
  • spazio tra le file di 0,90 m
  • disposti su due file
  • area occupata di circa 20.88 mq
  • inclinazione dei pannelli parte da 0.00 m nella parte bassa, e arriva a +0,40 m nella parte alta

Le caratteristiche dell’area di installazione e del contesto sono le seguenti:

  • da installarsi nell’area pertinenziale di un immobile residenziale
  • area vincolata con Decreto Ministeriale per la particolare bellezza
  • contesto agricolo
  • opera percepibile da diversi punti di vista
    • sia per estensione
    • che per cromatismi
    • che per superficie riflettente

Nel prossimo paragrafo vediamo il motivo del diniego della Soprintendenza.

Il Diniego della Soprintendenza all’Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata

La Soprintendenza, nel suo compito di valutare l’impatto paesaggistico dell’opera in relazione al contesto e al vincolo esistente, giustifica il suo diniego, per i seguenti motivi:

I pannelli risulterebbero, seppur posati a terra, visibili da diversi punti di vista e non coerenti con il contesto, sia per cromatismo che per riflessività.

Pertanto, vista la particolare valenza paesaggistica del contesto, caratterizzata da ulivi e macchia mediterranea, l’introduzione di elementi incoerenti nel contesto costituirebbe una grave alterazione del paesaggio, soprattutto non tanto per la sola realizzazione di questo impianto, quanto per la loro diffusione e aggregazione.

Si legge:

… il progetto dell’impianto fotovoltaico come descritto negli elaborati progettuali, se realizzato, determinerebbe una compromissione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la medesima zona è stata sottoposta a vincolo paesaggistico con il d.m. 8 novembre 1968 che ne ha riconosciuto il notevole interesse pubblico ex lege n. 1497/1939 poiché: “riconosciuto che la zona predetto ha notevole interesse pubblico perché la costa e le spiagge di Pisciotta, che formano un tutt’uno con la zona litoranea di Palinuro, per la particolare suggestività, oltre che per i continui scorci panoramici sul litorale, anche per il maestoso ammanto di ulivi secolari, che si spinge fin sullo arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste spiccatamente mediterraneo, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza e l’abitato di Pisciotta, poi, col sua ridente agglomerato urbano posto su una amena collina rivestito di ulti, circondato dalla strada statale, da cui si godono quadri naturali e punti di vista di singolare valore paesaggistico forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale in cui l’opero dell’uomo mirabilmente si fonde con la natura” …

estratto dalla Sentenza del TAR Campania n. 73/2024

Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata: La Decisione dei Giudici

La decisione dei Giudici si basa sui nuovi principi di tutela del paesaggio e sull’interesse della nazione affinché vengano diffuse le fonti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

La decisione dei giudici sulla compatibilità dell’impianto fotovoltaico in zona tutelata proposto e inizialmente dinegato, può essere così riassunta:

  • i principi fondamentali della legislazione statale costituiscono attuazione delle direttive comunitarie, che mirano alla diffusione
  • secondo giurisprudenza consolidata, la sola visibilità di un impianto fotovoltaico in una zona tutelata non è motivo di diniego
  • la volontà dei legislatori di voler favorire l’installazione delle rinnovabili si può sintetizzare di impedire l’installazione nelle sole aree non idonee all’installazione di fonti rinnovabili che ogni regione ha individuato
  • le motivazioni del diniego, pertanto, devono essere particolarmente stringenti poiché è normale che ogni nuova opera che viene realizzata in zona vincolata ha un impatto sul paesaggio; se ci si limitasse solo a questa considerazione, infatti, nessuna nuova opera potrebbe mai essere realizzata solo perché, è normale, che costituisce un nuovo corpo estraneo al paesaggio stesso
  • esistono diversi interessi coinvolti e contrapposti: da una parte la tutela del paesaggio e dall’altra la necessità di favorire l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; e seppur il proponente dell’impianto è un privato, l’opera è da intendersi come di pubblico interesse.

I Giudici non hanno perso l’occasione di bacchettare la Soprintendenza

Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata: E’ sempre possibile?

Attenzione a fare delle valutazioni affrettate.

Il fatto che esista un interesse comunitario e nazionale a favorire l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, compresi quindi quelli fotovoltaici, non può altresì tradursi nella troppo semplice convinzione che d’ora in poi sarà sempre possibile installare tali impianti in barba al paesaggio.

Né possiamo pensare che, con la Sentenza del TAR Campania n. 73/2024, l’impianto fotovoltaico proposto sarà sicuramente autorizzato (anche se sembra molto probabile).

La pronuncia dei Giudici, infatti, è volta ad evidenziare che esistono interessi nazionali da valutare e che i tecnici della Soprintendenza non possono limitarsi a giudicare incompatibile un’opera solo per la sua natura di essere nuova nel contesto.

Che cosa ci possiamo portare a casa?

Da una parte sappiamo esiste un nuovo livello di valutazione delle opere nel contesto paesaggistico e questo può essere coincidente con interessi nazionali; dall’altra, quali tecnici smart, non possiamo cadere nella conclusione, tanto facile quanto errata, che ogni impianto fotovoltaico dovrà essere autorizzato.

Scarica il Testo della Sentenza del TAR Campania n. 73/2024 sull’Impianto Fotovoltaico in Zona Tutelata

Fotovoltaico e Tutela del Paesaggio: un Nuovo Concetto

L’impatto paesaggistico di un opera, nel caso specifico di un impianto fotovoltaico, non si può ridurre alla mera valutazione cromatica. Bisogna valutare anche l’impatto benefico che il Paesaggio può giovare dall’opera stessa, come la riduzione delle emissioni di CO2

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole.

Giovanni Pascoli

Il Fotovoltaico non è mai andato tanto d’accordo con i vincoli paesaggistici.

In realtà, se proprio vogliamo essere onesti, il fotovoltaico non è andato mai tanto d’accordo con chi è preposto alla valutazione dell’eventuale compatibilità che un impianto fotovoltaico può avere nel territorio e nel paesaggio da tutelare.

Eh già, perché il problema, nella maggior parte dei casi, sono le persone.

Le persone… al di qua o al di là della scrivania, è indifferente.

Il problema sono le persone.

sentenza fotovoltaico tutela del paesaggio nuovo concetto tar abruzzo

Ma lasciamo perdere le mie considerazioni e concentriamoci sulla sentenza.

La Sentenza del TAR Abruzzo n. 214 del 20/04/2023

Con la Sentenza numero 214/2023 del 20/04/2023, il TAR Abruzzo ha espresso un nuovo e interessante concetto in materia di tutela del paesaggio, rispetto alla compatibilità degli impianti fotovoltaici

Andiamo per ordine:

  • Il caso di specie prevedeva diversi interventi, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura di un edificio
  • l’edificio ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica
  • il tecnico ha individuato una soluzione per l’impianto fotovoltaico in modo da ridurre l’impatto paesaggistico, mediante pannelli di cromature simili ai coppi in laterizio esistenti, e di superficie opaca non riflettente per non impattare sul panorama
  • la Soprintendenza risponde con un parere positivo su tutti gli interventi ad eccezione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, con la Sentenza 214/2023 dà una nuova lettura al concetto di tutela paesaggistica che non può ridursi alla mera valutazione di compatibilità cromatica o materica, che non permetterebbe mai l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Il Giudice informa i tecnici del Ministero che la tutela del paesaggio passa essa stessa per la riduzione delle emissioni di CO2, tale per cui l’installazione degli impianti fotovoltaici, peraltro con accorgimenti cromatici e non riflettenti, è un valore di tutela perché il Paesaggio stesso ne beneficia.

Ricordano, infatti, che tutto l’impianto legislativo nazionale sta andando nella forte direzione di voler permettere, laddove compatibile, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tali da considerarli come interesse pubblico primario.

Un ulteriore elemento che ha portato i giudici a dare ragione al ricorrente sta nel fatto che il tecnico ha adottato tutte le soluzioni tecniche possibili per ridurre al minimo l’impatto dell’impianto fotovoltaico nell’immobile.

Il tecnico, nella sua relazione paesaggistica, ha indicato che l’impianto fotovoltaico avrebbe avuto:

  • pannelli di un cromatismo tale da non discostarsi tanto dal colore delle tegole
  • la superficie di protezione delle celle opaca e non lucida

E qui, un plauso al tecnico ci sta

fotovoltaico tutela del paesaggio sentenza tar abruzzo 214 2023

Ma … c’è sempre un ma …

Questa sentenza dà un forte segnale (per non dire altro) ai tecnici deputati alla valutazione della compatibilità tra le opere e la tutela del paesaggio.

Tuttavia, non si deve e non si può tradurre in un “liberi tutti“.

L’errore in cui non dobbiamo cadere, come tecnici smart, è quello di considerare che d’ora in poi gli impianti fotovoltaici dovranno essere autorizzati e saranno sempre autorizzati ovunque, a prescindere dal vincolo paesaggistico esistente.

Non sarà così: infatti se da una parte i Giudici indicano al Ministero quale sia la nuova strada da considerare per una corretta valutazione dell’impatto paesaggistico di un’opera, che può essa stessa contribuire alla tutela del paesaggio, dall’altra non indicano che gli impianti fotovoltaici possono essere installati sempre e ovunque; anzi, nella Sentenza si legge chiaramente che rimane in capo ai tecnici del Ministero la valutazione della compatibilità delle opere con il vincolo relativo presente nelle specifiche aree o immobili.

Scarica la Sentenza del TAR Abruzzo n.214/2023 del 20/04/2023

Obbligo Fonti Rinnovabili: Dal 13/06 è salito al 60%

Il D.Lgs. 199/2021 ha portato al 60% la quota parte di energia che deve essere prodotta da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione o quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Se il risultato non cambia il recupero sarebbe di certo pleonastico

Maurizio Compagnoni – Telecronista del Calcio

Bonus qua … bonus là …

Non si parla d’altro.

Eppure c’è anche il solito mondo, là fuori, che continua nonostante i bonus fiscali.

E vanno avanti anche le regole che governano la realizzazione delle nuove costruzioni e degli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Il D.Lgs. 199/2021, che recepisce e attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001, porta all’articolo 26 e al conseguente Allegato III delle importanti novità in materia di utilizzo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti.

Riporto integralmente il testo dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021, che come si vedrà, entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero il 13 giugno 2022.

Articolo 26 – Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Testo in vigore dal 15 dicembre 2021

  1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del presente decreto.
  2. Ferma restando l’acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell’acquisizione del parere dell’autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l’indicazione di temporaneità dell’edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
  4. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
  5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
  6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l’erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
  7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all’Allegato III e prevedere che il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria.
  8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  9. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto previsto all’Allegato III, paragrafo 4.
  10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l’adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
  11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 11 e l’Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Riassunto del Contenuto dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 sull’Obbligo di Installazione di Fonti Rinnovabili

Per quanto l’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 che reca norme sull’obbligo delle fonti rinnovabili sia abbastanza semplice e chiaro, come piace a me (e come dovrebbero essere tutte le norme), faccio un piccolo riassunto per estrapolare i concetti chiave:

  • Si applica ai progetti presentati successivamente al 13/06/2022 (180gg dopo l’entrata in vigore)
  • Si applica alle nuove costruzioni
  • Si applica alle ristrutturazioni rilevanti
  • Non si applica agli edifici temporanei che verranno rimossi entro 24 mesi
  • Negli edifici sottoposti a tutela (Parte Seconda e art. 136 c.1, l. b) e c)) si applica previo ottenimento degli atti di assenso e solo qualora compatibili
  • L’inosservanza degli obblighi comporta il diniego del titolo edilizio
  • Gli impianti per le ristrutturazioni rilevanti, ma non quelli per le nuove costruzioni, possono accedere agli incentivi statali
  • Le Regioni e le Provincie Autonome possono stabilire obblighi maggiori
  • In caso di impossibilità di rispettare queste norme, il progettista lo evidenzia nella relazione termica
  • Non si applica agli edifici militari, la cui destinazione è incompatibile

Per poter avere un quadro completo, è necessario conoscere anche il contenuto dell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 recante obbligo di fonti rinnovabili.

Allegato 3 – Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Testo in vigore dal 15 dicembre 2021

  1. Campo di applicazione
    1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
  2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
    1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
    2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
    3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

P = k · S

Dove:

• k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;

• S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.

  1. L’obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.
  2. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3 sono incrementati del 10%.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, è valutata l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione
  1. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti
    1. Il rispetto dell’obbligo di cui al presente Allegato è assolto dagli impianti che rispettano i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’Allegato II.
    2. Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui al presente Allegato sono realizzati all’interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.
    3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
    4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee guida volte ad agevolare l’applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli numerici.
  2. Casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo
    1. L’impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
    2. Nei casi di cui al punto 1, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
    3. Ai fini della determinazione del valore di EPH,C,W,nren,limite di cui al punto 2 si determina il valore di EPH,C,W,nren,rif,standard (2019/21), per l’edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 di quest’ultimo e di efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di cui alla seguente Tabella 1 del presente Allegato, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/2021.

Tabella 1 – Efficienza sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

servizioefficienza
Climatizzazione invernale1,54
Climatizzazione estiva1,28
Produzione di acqua calda sanitaria1,28

Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell’energia primaria non rinnovabile.

  1. Modalità di verifica
    1. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dal presente Allegato nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
    2. La verifica del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è effettuata dai Comuni attraverso la relazione di cui al punto 1.
    3. Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione di cui al punto 1 possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del presente decreto.

Breve sintesi dell’Allegato 3 al D.Lgs. 199/2021 sull’Obbligo di Installazione di Fonti Rinnovabili

L’allegato 3, nella forma, riprende le varie indicazioni che ormai da un decennio vengono fornite per l’obbligo delle fonti rinnovabili negli edifici.

  • Il progetto dovrà garantire la contemporanea copertura di
    • 60% dei fabbisogni di acs
    • 60% dei fabbisogni dati dalla somma di riscaldamento, raffrescamento e acs
  • L’obbligo non può essere assolto da produzione di energia, usata da sistemi che sfruttano l’effetto joule (quindi non puoi installare, per esempio, un fotovoltaico che alimenta uno scaldino elettrico e dire che stai coprendo il 60% del fabbisogno dell’acs; lo puoi fare se il fotovoltaico alimenta un boiler a pompa di calore)
  • La potenza minima da installare, fatte salve le percentuali di copertura di fabbisogni da garantire, è data dalla classica formula P = k * S. Dove k è 0,05 per gli edifici di nuova costruzione e 0,25 per quelli esistenti, mentre S è la sagoma massima perimetrale dell’edificio
  • l’obbligo non c’è se l’edificio è connesso a teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente che copre tutti i suoi fabbisogni
  • gli impianti devono essere installati nell’edificio o nelle sue pertinenze
  • il fotovoltaico a terra non concorre al rispetto degli obblighi
  • fotovoltaico e solare devono essere complanari alla falda, integrati o parzialmente integrati (quindi basta con quei solari termici orribili non complanari alla falda). Nei casi di tetti piani, l’asse centrale dei pannelli deve essere inferiore al parapetto; in assenza di parapetto, l’altezza massima dei pannelli non deve superare i 30 cm
  • Nei casi di impossibilità di rispetto dell’obbligo, viene specificato in relazione e vi sono ulteriori prestazioni in termini di indici di prestazione energetica da rispettare.

Dal Sant’Elia è tutto, linea allo studio.

SuperBonus Fotovoltaico

SuperBonus Fotovoltaico: scopriamo chi lo può installare, cosa e quando può essere installato, quali spese sono ammesse e fino a quanto è possibile sostenere. E se qualcuno ha già l’impianto fotovoltaico?

Non c’è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza

Richard Buckminster Fuller

Superbonus e fotovoltaico.

Proviamo a dirimere i vari aspetti, casi e dubbi, per capire quando è possibile installarlo, per chi, e con quali limiti di spesa ammissibile.

Superbonus Fotovoltaico: E’ un Intervento Trainato

Non è un segreto.

Per tutti i tecnici smart che si occupano di Superbonus, è ormai ampiamente noto che nel superbonus, il fotovoltaico può essere ammesso all’aliquota maggiore del 110% solo nel caso i cui sia realizzato all’interno di un maggior progetto che include anche almeno un intervento trainante (coibentazione delle superfici opache per almeno il 25% della superficie lorda disperdente, e/o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento).

Superbonus Fotovoltaico: Qual è la potenza massima che si può installare ?

Per il fotovoltaico all’interno del Superbonus, non c’è un limite alla potenza massima che si può installare.

C’è un budget, totale e specifico che devono essere rispettati.

Ma non c’è un limiti di potenza, nè minimo nè massimo.

Superbonus Fotovoltaico: Posso sempre installare le batterie di accumulo? E se ho già l’impianto fotovoltaico, posso installare solo le batterie di accumulo?

L’installazione delle batterie di accumulo è ammessa al Superbonus solo quando vengono installate contestualmente all’impianto fotovoltaico.

Quindi se il tuo progetto Superbonus prevede l’installazione dell’impianto fotovoltaico, allora puoi prevedere anche l’installazione degli accumulatori di energia.

O per dirla in altri termini, non puoi installare solo le batterie di accumulo.

E per quelli che hanno già l’impianto fotovoltaico?

La sola installazione delle batterie di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaici esistenti non è ammessa al Superbonus.

La sola installazione delle batterie di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaico esistenti gode della detrazione d’imposta IRPEF del 50%.

Se il tuo cliente ha già un impianto fotovoltaico, l’unico modo per installare le batterie di accumulo mediante il Superbonus, è quello di ampliare l’impianto fotovoltaico (realizzare uno nuovo) e solo su questo nuovo impianto fotovoltaico sarà possibile installare le batterie di accumulo tramite il Supergonus.

Superbonus Fotovoltaico: E’ obbligatorio cedere l’energia eccedente?

Sì.

La regola prevede che l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico se non direttamente autoconsumata, venga immessa in rete senza nessun contributo.

Se ci pensate è anche giusto: da una parte viene pagato per intero dai contributi l’impianto fotovoltaico, dall’altra è corretto cedere l’energia in eccesso anche senza nessun compenso.

Per limitare l’energia da cedere alla rete, il legislatore ci ha permesso anche di accompagnare al fotovoltaico nel Superbonus, le batterie di accumulo.

Superbonus Fotovoltaico: E’ obbligatorio installare anche la colonnina di ricarica per le auto?

Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato.

La colonnina per la ricarica dell’auto elettrica può essere installata anche in assenza di impianto fotovoltaico.

E’ fortemente consigliato installare sia la colonnina che l’impianto fotovoltaico, possibilmente dotato di accumulatori di energia, al fine di permettere al nostro committente di ricaricarsi l’auto elettrica con l’energia autoprodotta e non con l’energia prelevata dalla rete.

La colonnina per la ricarica dell’auto elettrica può essere installata anche se il committente non ha ancora l’auto elettrica.

Superbonus Fotovoltaico: Quale Massimale per il Fotovoltaico? E per le Batterie?

Per l’installazione degli impianti fotovoltaici è previsto un massimale di 48k per singola unità immobiliare, anche all’interno dei condomini.

Anche per le batterie di accumulo è previsto un massimale di spesa (quindi parliamo sempre di massimali comprensivi di iva e spese professionali) di altri 48 mila euro.

I due massimali sono indipendenti l’uno dall’altro, pertanto si potrebbero avere dei casi (molto particolari) dove il progetto prevede un importo di spesa per l’impianto fotovoltaico di 48k e altrettanti per le batterie di accumulo.

Per riprendere la domanda iniziale: quanti kW di fotovoltaico posso installare con il Superbonus?

Non c’è un massimale di potenza; puoi installare tutti i kW che riesci ad acquistare all’interno del budget di 48 mila euro.

Ricordatevi, però, che esistono dei massimali specifici!

Superbonus Fotovoltaico: Sono obbligato a mettere l’impianto in monofase?

No, la normativa sul Superbonus non prevede nessuna indicazione tecnica specifica per le modalità di progettazione e realizzazione.

Sarà scelta del tecnico definire la potenza da installare, e le modalità di realizzazione.

Sono incentivati con il Superbonus sia gli impianti monofase che quelli trifase.

Superbonus Fotovoltaico: Posso installare anche gli ottimizzatori?

L’impianto fotovoltaico realizzato con ottimizzatori di potenza ha il grande vantaggio di rendere ciascun pannello indipendente dall’altro.

Anche la spesa per gli ottimizzatori è ammissibile al Superbonus, purché si rispettino la spesa totale di 48k e la spesa specifica di 2400 €/kW

Negli impianti senza ottimizzatori, invece, i pannelli sono realizzati in stringhe e ogni pannello della stringa produce quanto il pannello che produce meno all’interno della stessa stringa.

Ecco un’immagine che può aiutare nella comprensione della differenza tra un impianto con ottimizzatori di potenza e un impianto tradizionale

superbonus fotovoltaico ottimizzatori

Superbonus Fotovoltaico: Quale Massimale specifico per il Fotovoltaico? 1600 €/kW o 2400 €/kW? E per gli accumulatori di energia?

Il massimale specifico per l’impianto fotovoltaico è di 2400 €/kW.

Si tratta sempre di massimali specifici di spesa, quindi sempre comprensivi di iva e spese professionali.

E se per l’impianto scelto, la spesa complessiva di iva e spese professionali supera i 2400 €/kW?

La differenza si paga di tasca propria, senza nessun ulteriore contributo.

Quando si applica il massimale specifico di 1600 €/kW?

L’articolo 119 del DL Rilancio indica per i casi che rientano nelle lettere d), e) ed f) dell’articolo 3 del DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia).

  • d) ristrutturazione edilizia
  • e) nuova costruzione
  • f) ristrutturazione urbanistica

Quando il nostro progetto si può annoverare in uno dei tre casi precedenti, come da definizioni previste dall’articolo 3 del TU dell’Edilizia, allora il massimo incentivo specifico riconosciuto per l’impianto fotovltaico è di 1600 €/kW e non più di 2400 €/kW.

Superbonus Fotovoltaico in Condominio?

All’interno del progetto Superbonus di un Condominio, il discorso è analogo.

E’ un intervento trainato, pertanto relativo alle singole unità immobiliari o al condominio.

La spesa totale per ogni unità immobiliare è di 48k

La spesa specifica totale per ogni unità immobiliare è sempre di 2400 €/kW, salvo i casi indicato sopra per i quali può scendere a 1600 €/kW

Le batterie di accumulo possono essere installate solo contestualmente all’impianto fotovoltaico

Per la ripartizione del tetto, ci si riferirà alla proprietà del tetto. Se il tetto è bene comune indiviso, si dividerà o per millesimi o in parti uguali.

Linea Vita Superbonus 110%

Linea Vita e Superbonus 110%. Una delle domande frequenti che ci poniamo noi tecnici è se la spesa per l’installazione della linea vita è agevolata tra quelle ammesse dal Superbonus 110%

“La salvezza umana giace nelle mani dei creativi insoddisfatti.”

MARTIN LUTHER KING

Se ti occupi di Superbonus, e hai eseguito un impianto fotovoltaico o una coibentazione del tetto, almeno una volta ti sarà capitato di chiederti, o che il tuo cliente ti chiedesse, se la spesa per l’installazione o la realizzazione di una linea vita potesse rientrare tra quelle ammesse al Superbonus.

La domanda è lecita, e la risposta non è così scontata come sembra.

[SPOILER MODE ON]
La risposta è Sì, La spesa per la Linea Vita rientra tra quelle ammissibili al Superbonus, in determinati casi.
[SPOILER MODE OFF]

Se vuoi scoprire quali sono i casi in cui è ammissibile al Superbonus 110% la spesa per la linea vita, non devi far altro che proseguire nei punti che seguono.

Linea Vita Superbonus 110%: Installazione Impianto Fotovoltaico

Il primo caso in cui possiamo ritenere ammissibile la spesa per la realizzazione della linea vita al Superbonus 110% è il caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico, quale intervento trainato al 110%. (per visionare la lista degli interventi, con relativi massimali, ti rimando all’articolo specifico Lista interventi Superbonus e Massimali).

Quando si realizza un impianto fotovoltaico sul tetto o sulla copertura, sarà necessario in un futuro non troppo lontano, dover prevedere delle manutenzioni al fine di garantire una lunga vita all’impianto realizzato; così come per l’installazione stessa dell’impianto fotovoltaico in sicurezza è necessaria la linea vita al fine di evitare la caduta.

Pertanto la spesa per la realizzazione della linea vita è ammissibile al Superbonus.

La realizzazione della Linea Vita grazie al Superbonus 110 deve comunque rispettare il massimale specifico dettato per legge per la realizzazione degli impianti fotovoltaici nel Superbonus 110%:

  • 2400 €/kWp –> duemilaquattrocento euro per ogni kilowatt picco di impianto fotovoltaico installato
  • 1600 €/kWp –> milleseicento euro per ogni kilowatt picco di impianto fotovoltaico installato, nel caso in cui l’intervento rientri tra le definizioni previste dal comma 3 lettere d), e) ed f) del DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”.

Facciamo un esempio pratico:

Il progetto del Superbonus prevede, tra gli altri interventi, anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 6 kWp.

La spesa prevista per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è di 14400 €, compresa iva e spese professionali. (6 kW x 2400 €/kW = 14400 €)

E la linea vita?

La linea vita deve intendersi inclusa nel prezzo totale (14400 €), e di conseguenza anche nel costo specifico previsto dalla norma sul Superbonus.

Linea Vita Superbonus 110%: è Coibentazione della Copertura o del Tetto

Un altro caso in cui possiamo ritenere ammissibile la spesa per la realizzazione della linea vita tra quelle del Superbonus 110% è il caso della coibentazione della copertura o del tetto, ma solo a determinate condizioni.

In questo caso, la spesa per la realizzazione della linea vita è ammissibile al Superbonus, secondo me, solo quando è specificatamente previsto dalla normativa vigente nel territorio di realizzazione.

Ricordiamo, infatti, che in caso di rifacimento della copertura o del tetto, non vi è una norma nazionale che imponga la realizzazione della linea vita.

Tuttavia, sono frequenti i casi di regolamenti locali (regionali o comunali) secondo i quali, nel caso di manutenzione straordinaria della copertura, vi è l’obbligo di installazione/realizzazione della linea vita sul tetto di copertura.

Proprio per un’esigenza normativa (e solo per questi casi in cui la norma obbliga alla realizzazione della linea vita in caso di intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura), anche se non è direttamente connessa all’intervento di risparmio energetico, la spesa per l’installazione della Linea Vita Superbonus si può ritenere tra quelle ammissibili all’aliquota agevolata al 110%, come previsto dal Superbonus.

In questi casi in cui la spesa per la realizzazione della linea vita Superbonus può essere ritenuta ammissibile, allora la spesa sarà da quantificarsi secondo le voci presenti nel prezzario regionale

In sintesi: Linea Vita SuperBonus 110, sì o no?

In conclusione, alla domanda

“La spesa per la linea vita è ammessa al Superbonus 110%?”

La risposta non può che essere: DIPENDE.

Dipende is the new Balck

Scherzi a parte, per riassumere:

  • nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nella copertura, allora la spesa per l’installazione della linea vita si può intendere ammissibile. Il costo massimo di spesa specifico per l’impianto fotovoltaico è di 2400 €/kW, comprensivo anche della spesa per la linea vita (ridotto a 1600 €/kW per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica come definiti dall’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia
  • nel caso in cui il progetto Superbonus preveda la coibentazione della copertura o del tetto, allora la spesa per la realizzazione della linea vita si può considerare ammissibile al Superbonus solo nel caso in cui i regolamenti locali (comunali, regionali, ecc…) prevedano l’esplicito obbligo di realizzazione della linea vista in caso di manutenzione della copertura.