Obbligo Fonti Rinnovabili

obbligo fonti rinnovabili

Obbligo Fonti Rinnovabili: Dal 13/06 è salito al 60%

Il D.Lgs. 199/2021 ha portato al 60% la quota parte di energia che deve essere prodotta da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione o quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Se il risultato non cambia il recupero sarebbe di certo pleonastico

Maurizio Compagnoni – Telecronista del Calcio

Bonus qua … bonus là …

Non si parla d’altro.

Eppure c’è anche il solito mondo, là fuori, che continua nonostante i bonus fiscali.

E vanno avanti anche le regole che governano la realizzazione delle nuove costruzioni e degli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Il D.Lgs. 199/2021, che recepisce e attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001, porta all’articolo 26 e al conseguente Allegato III delle importanti novità in materia di utilizzo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti.

Riporto integralmente il testo dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021, che come si vedrà, entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero il 13 giugno 2022.

Articolo 26 – Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Testo in vigore dal 15 dicembre 2021

  1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del presente decreto.
  2. Ferma restando l’acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell’acquisizione del parere dell’autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l’indicazione di temporaneità dell’edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
  4. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
  5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
  6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l’erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
  7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all’Allegato III e prevedere che il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria.
  8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  9. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto previsto all’Allegato III, paragrafo 4.
  10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l’adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
  11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 11 e l’Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Riassunto del Contenuto dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 sull’Obbligo di Installazione di Fonti Rinnovabili

Per quanto l’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 che reca norme sull’obbligo delle fonti rinnovabili sia abbastanza semplice e chiaro, come piace a me (e come dovrebbero essere tutte le norme), faccio un piccolo riassunto per estrapolare i concetti chiave:

  • Si applica ai progetti presentati successivamente al 13/06/2022 (180gg dopo l’entrata in vigore)
  • Si applica alle nuove costruzioni
  • Si applica alle ristrutturazioni rilevanti
  • Non si applica agli edifici temporanei che verranno rimossi entro 24 mesi
  • Negli edifici sottoposti a tutela (Parte Seconda e art. 136 c.1, l. b) e c)) si applica previo ottenimento degli atti di assenso e solo qualora compatibili
  • L’inosservanza degli obblighi comporta il diniego del titolo edilizio
  • Gli impianti per le ristrutturazioni rilevanti, ma non quelli per le nuove costruzioni, possono accedere agli incentivi statali
  • Le Regioni e le Provincie Autonome possono stabilire obblighi maggiori
  • In caso di impossibilità di rispettare queste norme, il progettista lo evidenzia nella relazione termica
  • Non si applica agli edifici militari, la cui destinazione è incompatibile

Per poter avere un quadro completo, è necessario conoscere anche il contenuto dell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 recante obbligo di fonti rinnovabili.

Allegato 3 – Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Testo in vigore dal 15 dicembre 2021

  1. Campo di applicazione
    1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
  2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
    1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
    2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
    3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

P = k · S

Dove:

• k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;

• S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.

  1. L’obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.
  2. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3 sono incrementati del 10%.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, è valutata l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione
  1. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti
    1. Il rispetto dell’obbligo di cui al presente Allegato è assolto dagli impianti che rispettano i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’Allegato II.
    2. Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui al presente Allegato sono realizzati all’interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.
    3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
    4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee guida volte ad agevolare l’applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli numerici.
  2. Casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo
    1. L’impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
    2. Nei casi di cui al punto 1, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
    3. Ai fini della determinazione del valore di EPH,C,W,nren,limite di cui al punto 2 si determina il valore di EPH,C,W,nren,rif,standard (2019/21), per l’edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 di quest’ultimo e di efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di cui alla seguente Tabella 1 del presente Allegato, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/2021.

Tabella 1 – Efficienza sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

servizioefficienza
Climatizzazione invernale1,54
Climatizzazione estiva1,28
Produzione di acqua calda sanitaria1,28

Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell’energia primaria non rinnovabile.

  1. Modalità di verifica
    1. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dal presente Allegato nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
    2. La verifica del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è effettuata dai Comuni attraverso la relazione di cui al punto 1.
    3. Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione di cui al punto 1 possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del presente decreto.

Breve sintesi dell’Allegato 3 al D.Lgs. 199/2021 sull’Obbligo di Installazione di Fonti Rinnovabili

L’allegato 3, nella forma, riprende le varie indicazioni che ormai da un decennio vengono fornite per l’obbligo delle fonti rinnovabili negli edifici.

  • Il progetto dovrà garantire la contemporanea copertura di
    • 60% dei fabbisogni di acs
    • 60% dei fabbisogni dati dalla somma di riscaldamento, raffrescamento e acs
  • L’obbligo non può essere assolto da produzione di energia, usata da sistemi che sfruttano l’effetto joule (quindi non puoi installare, per esempio, un fotovoltaico che alimenta uno scaldino elettrico e dire che stai coprendo il 60% del fabbisogno dell’acs; lo puoi fare se il fotovoltaico alimenta un boiler a pompa di calore)
  • La potenza minima da installare, fatte salve le percentuali di copertura di fabbisogni da garantire, è data dalla classica formula P = k * S. Dove k è 0,05 per gli edifici di nuova costruzione e 0,25 per quelli esistenti, mentre S è la sagoma massima perimetrale dell’edificio
  • l’obbligo non c’è se l’edificio è connesso a teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente che copre tutti i suoi fabbisogni
  • gli impianti devono essere installati nell’edificio o nelle sue pertinenze
  • il fotovoltaico a terra non concorre al rispetto degli obblighi
  • fotovoltaico e solare devono essere complanari alla falda, integrati o parzialmente integrati (quindi basta con quei solari termici orribili non complanari alla falda). Nei casi di tetti piani, l’asse centrale dei pannelli deve essere inferiore al parapetto; in assenza di parapetto, l’altezza massima dei pannelli non deve superare i 30 cm
  • Nei casi di impossibilità di rispetto dell’obbligo, viene specificato in relazione e vi sono ulteriori prestazioni in termini di indici di prestazione energetica da rispettare.

Dal Sant’Elia è tutto, linea allo studio.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *