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Fotovoltaico e Tutela del Paesaggio: un Nuovo Concetto

L’impatto paesaggistico di un opera, nel caso specifico di un impianto fotovoltaico, non si può ridurre alla mera valutazione cromatica. Bisogna valutare anche l’impatto benefico che il Paesaggio può giovare dall’opera stessa, come la riduzione delle emissioni di CO2

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole.

Giovanni Pascoli

Il Fotovoltaico non è mai andato tanto d’accordo con i vincoli paesaggistici.

In realtà, se proprio vogliamo essere onesti, il fotovoltaico non è andato mai tanto d’accordo con chi è preposto alla valutazione dell’eventuale compatibilità che un impianto fotovoltaico può avere nel territorio e nel paesaggio da tutelare.

Eh già, perché il problema, nella maggior parte dei casi, sono le persone.

Le persone… al di qua o al di là della scrivania, è indifferente.

Il problema sono le persone.

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Ma lasciamo perdere le mie considerazioni e concentriamoci sulla sentenza.

La Sentenza del TAR Abruzzo n. 214 del 20/04/2023

Con la Sentenza numero 214/2023 del 20/04/2023, il TAR Abruzzo ha espresso un nuovo e interessante concetto in materia di tutela del paesaggio, rispetto alla compatibilità degli impianti fotovoltaici

Andiamo per ordine:

  • Il caso di specie prevedeva diversi interventi, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura di un edificio
  • l’edificio ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica
  • il tecnico ha individuato una soluzione per l’impianto fotovoltaico in modo da ridurre l’impatto paesaggistico, mediante pannelli di cromature simili ai coppi in laterizio esistenti, e di superficie opaca non riflettente per non impattare sul panorama
  • la Soprintendenza risponde con un parere positivo su tutti gli interventi ad eccezione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, con la Sentenza 214/2023 dà una nuova lettura al concetto di tutela paesaggistica che non può ridursi alla mera valutazione di compatibilità cromatica o materica, che non permetterebbe mai l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Il Giudice informa i tecnici del Ministero che la tutela del paesaggio passa essa stessa per la riduzione delle emissioni di CO2, tale per cui l’installazione degli impianti fotovoltaici, peraltro con accorgimenti cromatici e non riflettenti, è un valore di tutela perché il Paesaggio stesso ne beneficia.

Ricordano, infatti, che tutto l’impianto legislativo nazionale sta andando nella forte direzione di voler permettere, laddove compatibile, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tali da considerarli come interesse pubblico primario.

Un ulteriore elemento che ha portato i giudici a dare ragione al ricorrente sta nel fatto che il tecnico ha adottato tutte le soluzioni tecniche possibili per ridurre al minimo l’impatto dell’impianto fotovoltaico nell’immobile.

Il tecnico, nella sua relazione paesaggistica, ha indicato che l’impianto fotovoltaico avrebbe avuto:

  • pannelli di un cromatismo tale da non discostarsi tanto dal colore delle tegole
  • la superficie di protezione delle celle opaca e non lucida

E qui, un plauso al tecnico ci sta

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Ma … c’è sempre un ma …

Questa sentenza dà un forte segnale (per non dire altro) ai tecnici deputati alla valutazione della compatibilità tra le opere e la tutela del paesaggio.

Tuttavia, non si deve e non si può tradurre in un “liberi tutti“.

L’errore in cui non dobbiamo cadere, come tecnici smart, è quello di considerare che d’ora in poi gli impianti fotovoltaici dovranno essere autorizzati e saranno sempre autorizzati ovunque, a prescindere dal vincolo paesaggistico esistente.

Non sarà così: infatti se da una parte i Giudici indicano al Ministero quale sia la nuova strada da considerare per una corretta valutazione dell’impatto paesaggistico di un’opera, che può essa stessa contribuire alla tutela del paesaggio, dall’altra non indicano che gli impianti fotovoltaici possono essere installati sempre e ovunque; anzi, nella Sentenza si legge chiaramente che rimane in capo ai tecnici del Ministero la valutazione della compatibilità delle opere con il vincolo relativo presente nelle specifiche aree o immobili.

Scarica la Sentenza del TAR Abruzzo n.214/2023 del 20/04/2023

Diritto al Compenso Professionale per l’Opera Abusiva

Un Professionista che progetta un’opera che non sarà autorizzabile dalla disciplina urbanistica, seppur tale richiesta deriva dal committente, ha diritto al compenso per la prestazione svolta?

Per farsi castelli in aria è necessario un abuso edilizio mentale.

Ivano Rho, Appunti Alieni

Non so se vi sia già capitato, ma presto o tardi, se lavorate nel campo della progettazione architettonica, vi capiterà di ricevere la richiesta di un committente che vi chieda di progettare anche una parte di immobile che sia predisposta all’ampliamento abusivo, e vi chiederà di progettarne pure gli interni.

E’ quello che è successo ad un collega tecnico che ha progettato un’opera, una cui parte non era autorizzabile, per conto di alcuni committenti.

Per chissà quale motivo, qualcosa va male nel rapporto tra professionista e committente.

Il professionista si è visto negare la parcella per l’attività professionale svolta.

E si sa, quando i rapporti vanno allo scatafascio, in sede di contenzioso tutti si inventano di tutto pur di vincere.

Al di là dei dettagli del caso specifico, che se volete approfondire potete trovare all’interno della sentenza, la stessa è molto utile e interessante per imparare alcuni aspetti che dobbiamo mettere a bagaglio culturale per poter svolgere la nostra professione in modo intelligente.

1 – L’Attività di Progettazione è Una Prestazione di Risultato

Nella sentenza della Corte di Cassazione 8028 del 21 marzo 2023 si legge:

Ora, in tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il progettista deve certamente assicurare la conformita’ del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, cosi’ da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).


Secondo i principi costantemente elaborati da questa Corte, l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attivita’ professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, e’ debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilita’ dell’opera, per erroneita’ o inadeguatezza del progetto affidatogli, da’ luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c.

Se si può trarre una conclusione da questo estratto della Sentenza della Corte di Cassazione 8058/2023 è che la differenza tra una progettazione professionale e un “disegnino” (come troppo spesso viene chiamato dai committenti) sta proprio nella sua realizzabilità, anche sotto il profilo normativo urbanistico.

2 – Eccezione di Inadempimento art. 1460 c.c.

Sempre dal testo estratto dalla Sentenza della C.Cass. 8050/2023 si apprende il disposto dell’articolo 1460 del Codice Civile “Eccezione di Inadempimento”

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Articolo 1460 Codice Civile

Senza entrare nel merito di una trattazione dettagliata dell’articolo 1460 del Codice Civile, e ritornando ai concetti della Sentenza 8058/2023, capiamo che il committente ha tutto il diritto di scegliere di non procedere al pagamento della prestazione professionale al professionista che non adempie alla sua obbligazione di prestazione, ovvero che l’opera disegnata sia realizzabile (progettata).

Conclusione e sintesi

Bene … ora che sappiamo che rischiamo di non essere pagati, presteremo ben più attenzione alle richieste dei committenti che vogliono realizzare opere urbanisticamente non autorizzabili

Scarica la Sentenza della Corte di Cassazione n. 8058/2023

Il Condono Edilizio degli Immobili ricadenti in Aree Vincolate

Il condono edilizio per gli immobili ricadenti in aree vincolate ha generato, e continua a generare dubbi. La recente giurisprudenza in materia ci può aiutare a fare chiarezza

Gli amori passano, gli abusi restano.

Un abuso è per sempre … o forse no.

Un diamante è banale; regalale un abuso edilizio!

Il condono edilizio per gli immobili ricadenti in aree vincolate ha generato, e continua a generare dubbi.

La recente giurisprudenza in materia ci può aiutare a fare un po’ di chiarezza.

Spoiler: l’ammissibilità dipende dal tipo di vincolo e dall’epoca di realizzazione dell’abuso

Andiamo per ordine:

Il Condono Edilizio in Presenza di Vincolo Paesaggistico

Il Condono Edilizio è ammesso per abusi commessi su immobili ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico?

Dipende.

Dipende is the new black

Eh già; purtroppo la possibilità o meno di sanare gli abusi edilizi realizzati negli immobili ricadenti in aree con vincolo paesaggistico è subordinata alla data di imposizione del vincolo nell’area.

Sussistono, quindi, due casi:

  • Se l’abuso è stato realizzato PRIMA che nell’area è stato posto un vincolo paesaggistico, allora il condono è possibile e rilasciabile
  • Se l’abuso è stato realizzato DOPO che nell’area è stato posto un vincolo paesaggistico, allora il condono non è possibile, né rilasciabile dagli Enti preposti.

E chi lo dice?

Lo chiarisce il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5262 del 12/07/2021.

Nel dettaglio, il CdS con la sentenza n. 5262/2021 ricorda che sono espressamente esclusi dal condono edilizio tutte le opere che sono state realizzate dopo l’istituzione del vincolo paesaggistico.

E per logica, sono pertanto sanabili, tutte le opere realizzate in data antecedente ai vincoli sopravvenuti.

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C’era una casetta piccolina in Canadaaaa …

Il Condono Edilizio in Presenza di Vincolo Idrogeologico

Concetto diametralmente opposto per gli abusi realizzati su immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

In questo caso, per fortuna e purtroppo, il vincolo idrogeologico sopravvenuto non permette il rilascio di nessun titolo in sanatoria.

Esatto: una volta che l’area è diventata soggetta a vincolo idrogeologico, tutte le opere in contrasto con questo vincolo non sono più sanabili.

Anche se dette opere sono state realizzate prima dell’istituzione del vincolo idrogeologico nell’area, gli abusi non saranno più sanabili.

Anche in questo caso, è il Consiglio di Stato che lo chiarisce con la sentenza n. 6140 del 01/09/2021.

Sintesi smart

Cosa ci portiamo a casa?

Alcuni concetti fondamentali che possiamo riassumere in:

  • Gli abusi ricadenti in aree vincolate non possono essere sempre condonati
  • In presenza di vincolo paesaggistico, sono condonabili solo gli abusi realizzati prima dell’istituzione del vincolo
  • In presenza di vincolo idrogeologico, possono essere sanati solo gli abusi che non siano in contrasto con il vincolo, a prescindere dalla data di realizzazione dell’abuso o di imposizione del vincolo

In ultimo, un consiglio meno tecnico e più pratico.

Seguire l’orientamento della giurisprudenza, aiuta. Conoscere le pronunce dei giudici ci permette di prevenire, piuttosto che provare a curare

Prima di chiudere, un dettaglio sull’immagine di copertina: non è un abuso. Si tratta del “Vecchio Mulino” che sorge sulla Senna, o come dicono gli amici d’oltralpe Le Vieux Moulin (leggasi Le viu mulen :D )

Scarica le Sentenze del CdS

Se vuoi approfondire l’argomento o se semplicemente vuoi conservare due sentenze che sicuramente ti saranno utili nel prossimo futuro, compila il form e via email receverai il link per scaricare

  • la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5262 del 12/07/2021 (CdS n. 5262/2021)
  • la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6140 del 01/09/2021 (CdS n. 6140/2021)

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