La Definizione di Volume Paesaggistico Sentenza CdS n. 3656-2024

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La Definizione di Volume Paesaggistico: Sentenza CdS n. 3656-2024

Nella nostra professione le parole cambiano significato in funzione del contesto nel quale le utilizziamo: per il paesaggio, i volumi sono sempre volumi, e non rileva che essi siano o meno computati ai fini urbanistici

I tecnici più esperti, non di primo pelo, sono abituati a questo genere di situazioni.

La stessa parola assume rilevanza differente in funzione del contesto nel quale operi.

Ed è così che ai fini del paesaggio il concetto di volume differisce dal contesto edilizio, così come differisce ancora dal concetto geometrico.

Se parli di “volume” con un persona, ad esclusione di chi capisce il livello del suono al quale ascolta musica 😂, il concetto principale è quello geometrico.

Ma noi sappiamo che, nella nostra professione, il volume è multiforme.

E anche all’interno dello stesso contesto, quello edilizio-urbanistico ad esempio, ne esistono diverse specie: il volume urbanistico, il volume tecnico, volume interrato, il volume totale, ecc…

Bene … ma tutta ‘sta premessa per dire cosa?

Vediamo la definizione di volume paesaggistico, a partire da una recente pronuncia del Consiglio di Stato.

Ai fini del Paesaggio, i Volumi Sono Sempre Volumi

Ai fini del paesaggio, i volumi si considerano sempre. Tutti.

E a nulla rileva che ai fini urbanistico-edilizi si tratti di porzioni di costruzioni realizzate che non costituiscono volume.

E’ questo il concetto chiarito, e ribadito già da copiosa giurisprudenza, dal Consiglio di Stato nella Sentenza 3656/2024 del 22 aprile 2024:

“Ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024

L’intervento riguardava delle opere realizzate nell’area Parco del Vesuvio.

La pronuncia del CdS, infatti, richiama anche un’altra sentenza e conferma la linea già espressa

“nell’area del Parco del Vesuvio, “ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”. Ne consegue che le opere realizzate risultano totalmente abusive e come tali soggette ai conseguenti, legittimi e doverosi provvedimenti ingiuntivi e demolitori

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024

C’è poco altro da aggiungere:

ai fini del paesaggio, ogni volume si conta!

Peraltro, è quanto scritto dallo stesso Ministero della Cultura che con una sua nota ufficiale riprende un orientamento giurisprudenziale consolidato e confermato dal Consiglio di Stato stesso nella sua precedente Sentenza CdS n. 3026/2022 nella quale si legge la definizione di volume paesaggistico:

“il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini della tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volum, sia esso interrato o meno”.

Tombale.

Scarica il Testo integrale della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3656/2024 inerente la definizione di volume paesaggistico

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