Dal 2027 il bonus ristrutturazioni non è più l’art. 16-bis: cosa cambia nei documenti di studio
Dal 2027 il bonus ristrutturazioni non è più l’art. 16-bis: cosa cambia nei documenti di studio
Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti normativi dei bonus edilizi: il recupero del patrimonio edilizio non si cita più come art. 16-bis del d.P.R. 917/1986, ma come art. 17 del nuovo testo unico.
Nell’articolo sul bonus ristrutturazione 2027 avevamo accennato alla questione parlando di aliquote; qui la riprendiamo con calma, perché riguarda ogni documento che esce dal tuo studio.
L’art. 16-bis compare nei modelli di asseverazione, nelle relazioni tecniche, nei contratti d’appalto, nei preventivi e nelle comunicazioni ai clienti di chiunque si occupi di pratiche edilizie. Dal prossimo anno quel riferimento rimanda a una norma abrogata.
La detrazione non si perde per questo. Ma c’è un aspetto, sul quale circola parecchia confusione, che riguarda proprio i documenti prodotti da uno studio tecnico.
Cosa è successo
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio ed entrato in vigore il 4 luglio 2026, ha introdotto il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, destinato a sostituire il d.P.R. 917/1986.
È un testo di 377 articoli suddivisi in quattro parti, e manda in pensione il TUIR del 1986 dopo quasi quarant’anni. L’operazione, però, è di riordino a diritto vigente: ricompone in un impianto ordinato norme stratificate nel tempo senza riscriverne la sostanza.
Due articoli finali fissano i tempi. L’articolo 376 dispone le abrogazioni, oltre cento voci, fra cui gli articoli da 1 a 191 del d.P.R. 917/1986. L’articolo 377 stabilisce che le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il decreto è quindi già in vigore, ma fino al 31 dicembre di quest’anno i riferimenti restano quelli di sempre.
La tabella di corrispondenza
| Riferimento fino al 31/12/2026 | Dal 1/1/2027 | Contenuto |
|---|---|---|
| Art. 16-bis d.P.R. 917/1986 | Art. 17 | Recupero del patrimonio edilizio, disciplina a regime |
| Art. 16-ter d.P.R. 917/1986 | Art. 18 | Limite alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati |
| Art. 16, commi 1-bis e seguenti, D.L. 63/2013 | Art. 371 | Sismabonus, misure temporanee |
| Disciplina ecobonus (D.L. 63/2013) | Art. 372 | Riqualificazione energetica degli edifici esistenti |
| Art. 16, comma 1, D.L. 63/2013 | Art. 373 | Aliquote e limiti temporanei per il recupero edilizio |
Due annotazioni utili.
La prima: la rubrica dell’articolo 17 affianca al recupero del patrimonio edilizio anche la riqualificazione energetica degli edifici. È un dettaglio di titolazione, ma spiega perché il perimetro dell’articolo appaia più ampio di quello del vecchio 16-bis.
La seconda, più importante nella pratica: per individuare il beneficio applicabile non basta l’articolo 17. Quello contiene la disciplina a regime, che prevede un’aliquota del 36% su un limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, ripartita in dieci quote. Le percentuali effettivamente applicabili in questi anni stanno nell’articolo 373, che raccoglie le misure temporanee. Non a caso gli articoli 371, 372 e 373 si trovano nella parte del testo unico dedicata alle disposizioni transitorie e finali, mentre il 17 sta tra le disposizioni generali dell’IRPEF.
Nei documenti vanno quindi citati entrambi: il 17 per la disciplina, il 373 per aliquota e massimale dell’anno di riferimento.
È anche il motivo per cui il disegno di legge di bilancio 2027 interviene sul nuovo testo unico e non sulla legge di bilancio 2026: la disciplina dei bonus si è spostata lì.
La rete di sicurezza esiste, ma non copre i tuoi documenti
Qui sta il punto che conviene conoscere, e che negli articoli divulgativi viene liquidato con un generico “state tranquilli”.
Il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia. L’articolo 376, comma 2, stabilisce che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti rinviano a disposizioni abrogate, il rinvio si intende operato alle corrispondenti disposizioni del testo unico. Serve a evitare che la rinumerazione mandi in cortocircuito l’intero sistema dei richiami incrociati, ed è una previsione necessaria.
Quella clausola, però, parla di norme e provvedimenti. Non menziona gli atti privati. E un contratto d’appalto, un disciplinare d’incarico, un preventivo o un’asseverazione sono atti privati: non esiste una norma che converta automaticamente il riferimento all’art. 16-bis contenuto nei tuoi documenti.
Attenzione a non trarne la conclusione sbagliata: non significa che la detrazione si perda. L’operazione è di riordino a diritto vigente, e la disciplina applicabile resta la stessa a prescindere da come la si cita. Significa che il documento, da solo, rimanda a una norma che non esiste più, e che l’onere di ricostruire la corrispondenza ricade su chi lo legge.
Le conseguenze si manifestano in tre modi.
La prima è la credibilità professionale. Un’asseverazione datata 2027 che cita una norma abrogata segnala che la modulistica non è stata aggiornata, e chi legge quel documento — un collega, un CTU, un funzionario, un acquirente in sede di due diligence — lo nota.
La seconda è il disallineamento tra documentazione tecnica e fiscale. Il commercialista del cliente lavorerà con i nuovi riferimenti; se la relazione del tecnico ne usa altri, il raccordo lo deve fare qualcuno, e di solito è una telefonata in più.
La terza riguarda i contratti, dove il richiamo normativo circoscrive l’oggetto dell’obbligazione. Lì un’ambiguità costa poco oggi e può valere molto quando qualcosa va storto.
Cosa conviene rivedere entro dicembre
Una ricognizione della modulistica di studio, cercando ogni occorrenza di “16-bis”, “16-ter” e dei riferimenti al D.L. 63/2013. In pratica:
- modelli di asseverazione e relazioni tecniche destinate a pratiche che proseguiranno nel 2027;
- contratti d’appalto e disciplinari d’incarico, dove il richiamo definisce l’oggetto;
- preventivi e computi metrici che riportano l’inquadramento fiscale dell’intervento;
- lettere e comunicazioni ai clienti, comprese quelle standard sulle detrazioni;
- causali dei bonifici parlanti, che per i pagamenti dal 1° gennaio andranno impostate sul nuovo riferimento;
- materiale informativo pubblicato sul sito o nelle brochure di studio.
Per i documenti a cavallo d’anno, cioè quelli che riguardano spese sostenute sia nel 2026 sia nel 2027, la soluzione più pulita è indicare entrambi i riferimenti, specificando a quale periodo ciascuno si applica. Vale anche per i contratti già firmati che proseguiranno il prossimo anno: non serve rifarli, ma in un eventuale atto integrativo conviene allineare il richiamo.
Cosa non cambia
Vale la pena ribadirlo, perché è la parte che rassicura il cliente.
Non cambiano i presupposti degli interventi agevolabili, i meccanismi di calcolo, la ripartizione decennale della detrazione, né la regola del criterio di cassa. Non cambiano i massimali, che seguono il percorso già tracciato e, per il 2027, l’esito della manovra. Non cambia la disciplina dei limiti per i redditi elevati, che si sposta soltanto dall’articolo 16-ter all’articolo 18.
Restano fuori dal nuovo testo unico le imposte sostitutive, come la cedolare secca, che mantengono i propri riferimenti normativi.
Domande frequenti
Da quando si applicano i nuovi riferimenti dei bonus edilizi? Il decreto è in vigore dal 4 luglio 2026, ma le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027, come stabilito dall’articolo 377. Fino a fine anno si citano i riferimenti attuali.
Quale articolo indico nella causale del bonifico nel 2027? L’articolo 17 del nuovo testo unico per la disciplina del recupero edilizio, con l’articolo 373 per aliquota e limite di spesa applicabili.
Se nel 2027 cito ancora l’art. 16-bis perdo la detrazione? No. Si tratta di un riordino a diritto vigente e la disciplina sostanziale non cambia. Va però considerato che la clausola di salvaguardia dell’articolo 376, comma 2, riguarda i rinvii contenuti in norme e provvedimenti, non negli atti privati: la documentazione di studio va quindi allineata.
Cambiano aliquote e massimali con il nuovo TUIR? No. Il decreto ricolloca la disciplina senza modificarne la sostanza. Le aliquote del 2027 dipendono dalla legge di bilancio, non da questo decreto.
Cosa sostituisce l’art. 16-ter? L’articolo 18, che disciplina il limite alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati.
Il punto
È il tipo di novità che non cambia il lavoro ma cambia le carte con cui lo si documenta, e che per questo passa inosservata fino al momento sbagliato.
Il consiglio pratico è di non rimandarla a gennaio, quando si sarà già depositato qualcosa. Una ricerca nei modelli di studio, due sostituzioni e la questione è chiusa per sempre, perché il nuovo impianto è destinato a restare.
Tutto il resto, aliquote, massimali, proroghe, continuerà a muoversi ogni anno con la legge di bilancio, come sempre.



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