Consiglio di Stato: Abusi Edilizi e Stato Legittimo, la Sentenza n. 8543/2025
Una recente e rilevante sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 8543 del 4 novembre 2025) interviene su uno dei temi più dibattuti e critici in ambito urbanistico: l’abuso edilizio può essere sanato dal semplice trascorrere del tempo?
E a chi spetta, in caso di contestazione, dimostrare la regolarità formale e sostanziale di un immobile?
Questa decisione segna un punto fermo imprescindibile per ingegneri, architetti, geometri e proprietari immobiliari.
I giudici hanno ribadito con forza che il decorso del tempo non consolida alcuna posizione giuridica illegittima e che l’onere della prova relativo allo stato legittimo grava interamente e senza eccezioni sul privato cittadino.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale, i principi di diritto affermati e le conseguenze operative per i professionisti del settore.
Il caso: demolizione di balconi abusivi e la difesa del proprietario
La vicenda trae origine da un’ordinanza di demolizione emessa da un’amministrazione comunale nei confronti di due balconi ritenuti abusivi.
Il proprietario dell’immobile ha impugnato il provvedimento davanti al TAR e successivamente in appello al Consiglio di Stato, articolando una difesa basata su tre argomenti principali:
- Preesistenza storica delle opere: Il ricorrente sosteneva che i balconi esistessero da decenni, supportando tale tesi con un atto notarile, alcune testimonianze e persino una aerofotogrammetria storica risalente al 1956.
- Inerzia dell’Amministrazione: Veniva contestato il fatto che il Comune avesse agito con eccessivo ritardo rispetto all’epoca di presunta realizzazione delle opere, violando il principio del legittimo affidamento.
- Difetto di legittimazione passiva: Il ricorrente affermava di aver venduto l’immobile e di non essere l’autore materiale dell’abuso contestato.
Tuttavia, sia i giudici di primo grado che il Consiglio di Stato hanno respinto integralmente queste argomentazioni, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione.
La decisione del Consiglio di Stato: il tempo non sana l’abuso
La sentenza 8543/2025 riafferma un principio cardine del diritto amministrativo: l’abuso edilizio ha natura di illecito permanente.
Ciò comporta conseguenze giuridiche precise e severe:
- Nessuna prescrizione: Il potere di vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio in capo al Comune non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza. L’amministrazione può, anzi, deve, intervenire in qualsiasi momento, anche a distanza di 30 o 40 anni dalla commissione dell’illecito.
- Nessun legittimo affidamento: Il fatto che un’opera abusiva sia rimasta “indisturbata” per lungo tempo non genera alcun diritto in capo al proprietario. Il legittimo affidamento non può mai formarsi sulla base di una situazione di illegalità protratta nel tempo. L’inerzia degli uffici comunali non equivale a una sanatoria implicita.
- La demolizione come atto dovuto: L’ordine di demolizione è un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale, in quanto l’interesse al ripristino della legalità urbanistica è sempre prevalente rispetto agli interessi privati.
L’onere della prova dello stato legittimo: il principio di vicinanza
Il cuore della sentenza riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Quando è incerta la data di realizzazione di un manufatto, chi deve fornire le prove?
Il Consiglio di Stato applica rigorosamente il principio della vicinanza della prova:
- Spetta esclusivamente al privato dimostrare la data di realizzazione e la conformità urbanistica delle opere. È il proprietario a trovarsi nella posizione migliore per detenere e produrre documenti, atti di fabbrica o prove d’acquisto.
- Prove documentali necessarie: Non sono sufficienti prove generiche, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, testimonianze o perizie di parte prive di riscontri oggettivi certi. Per superare la presunzione di abusività, occorrono elementi inconfutabili come titoli abilitativi, foto aeree certificate, estratti catastali probanti o atti pubblici che descrivano lo stato dei luoghi in epoca non sospetta.
In assenza di tali prove rigorose, il giudice non può che confermare la natura abusiva dell’opera, legittimando l’azione repressiva del Comune.
Cosa cambia per lo Stato Legittimo e il Decreto Salva Casa
Questa sentenza si inserisce in un quadro normativo recentemente aggiornato dal Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024), che ha riscritto l’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001).
Sebbene la riforma abbia introdotto meccanismi di semplificazione per la dimostrazione dello stato legittimo (consentendo di fare riferimento all’ultimo titolo abilitativo che ha disciplinato l’intero immobile, a patto che l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi), la giurisprudenza del Consiglio di Stato mantiene una linea rigorosa.
Anche alla luce delle nuove norme, in caso di contestazione giudiziaria o amministrativa, l’onere di documentare la regolarità resta a carico del cittadino. La “semplificazione” non significa “sanatoria automatica”: significa solo che si può utilizzare l’ultimo titolo valido come base di partenza, ma se quel titolo è viziato o non copre le opere contestate (come i balconi nel caso di specie), l’abuso rimane tale e va demolito.
Inoltre, la sentenza chiarisce indirettamente che la fiscalizzazione (sanzione pecuniaria al posto della demolizione) non è un diritto automatico del privato, ma una possibilità eccezionale valutabile solo dall’amministrazione nell’impossibilità tecnica di demolire senza pregiudizio per la parte conforme.
Conclusioni operative per i tecnici e i professionisti
Per ingegneri, architetti e geometri, la sentenza n. 8543/2025 impone una rinnovata attenzione nelle pratiche quotidiane:
- Verifiche preliminari rigorose: Prima di asseverare una CILA, una SCIA o assistere una compravendita, è indispensabile ricostruire l’intera storia urbanistica dell’immobile tramite accesso agli atti. Non limitarsi all’ultimo titolo.
- Diffidare della vetustà: Non rassicurare i clienti basandosi solo sull’età dell’immobile (“è lì da sempre”). Senza documenti probanti (ante ’67 o titoli successivi), il rischio demolizione è concreto.
- Gestione del cliente: Consigliare proattivamente la sanatoria ove possibile (oggi facilitata dal Salva Casa per le parziali difformità) piuttosto che attendere inerti l’eventuale controllo comunale.
- Prove solide: In caso di contenzioso, preparare dossier documentali inoppugnabili (aerofotogrammetrie ufficiali IGM, atti notarili dettagliati), evitando di basare la difesa su testimonianze orali che non hanno valore nel processo amministrativo edilizio.
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