Il Superbonus ha cambiato il lavoro di migliaia di tecnici, portando opportunità enormi ma anche responsabilità e adempimenti complessi. In questa sezione lo affrontiamo dal punto di vista di chi progetta e assevera: requisiti, asseverazioni, computi, cessione del credito e le continue novità normative, spiegate in modo pratico per ingegneri, architetti e geometri. Non l’ennesima guida generalista per il proprietario di casa, ma gli aspetti tecnici e professionali che i portali divulgativi trattano male o non trattano affatto — quelli su cui ti giochi la firma e la responsabilità. Data la rapidità con cui la materia evolve, qui trovi contenuti aggiornati e riferimenti chiari alle fonti normative. Scorri gli articoli qui sotto per approfondire l’aspetto del Superbonus più rilevante per il tuo lavoro di tecnico.

SuperBonus 110% – Quanto Dura e Fino a Quando è Possibile?

Tutte le Nuove Scadenze del SuperBonus 110% per il Termine dei Lavori e per la Cessione del Credito

Tra vent’anni non sarete delusi dalle cose che avrete fatto, ma da quelle che non avrete fatto

Mark Twain

Le opportunità offerte dal Superbonus 110% non sono per sempre.

La misura, nata per rilanciare il settore economico dell’edilizia e del suo indotto messo in dura crisi negli ultimi anni, rappresenta una opportunità tanto unica quanto rara:

L’aliquota di detrazione delle spese sostenute per il risparmio energetico viene innalzata a 110% della spesa sostenuta.

Tradotto: spendi 10, detrai 11

Esatto: con il Superbonus si possono detrarre dalle tasse in cinque anni (e non più in 10 anni) un 10 percento in più di quanto si spende per lavori di risparmio energetico.

Ma … c’è un ma.

Quest’opportunità non sarà per sempre: vediamo qual è la durata del Superbonus, quali sono le tempistiche dei lavori per il Superbonus, quando scade il Superbonus, e fino a quanto sarà possibile cedere i crediti del Superbonus

Ecco i punti che andiamo ad affrontare:

  • Quali sono le Tempistiche per effettuare i Lavori del Superbonus
  • Quali sono le Scadenze per la Cessione dei Crediti e per lo Sconto in Fattura del Superbonus
  • Possibilità di proroga
  • Sintesi e Conclusioni

Qual è la durata del Superbonus e Quali sono le Tempistiche per effettuare i Lavori del Superbonus

La scadenza del Superbonus non è univoca.

E’ variabile in funzione della tipologia di immobile su cui si effettua l’intervento di risparmio energetico.

La durata e la relativa scadenza per poter effettuare i lavori, differiscono quindi per le seguenti tipologie e casistiche:

  • persone fisiche proprietarie di unifamiliari
  • persone fisiche – unico proprietario fino a 4 unità immobiliari
  • Condomini ed edifici plurifamiliari
  • IACP e istituti similari
  • Cooperative abitative, Onlus, Organizzazioni volontariato, Associazioni di promozione sociale, ASD/SSD

I termini di scadenza per il Superbonus che andiamo ad elencare sono quelli definitivi dopo alcuni passaggi legislativi fondamentali:

  • la conversione in Legge n. 101 del 01/07/2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 06/07/2021) del DL n. 59 del 06/05/2021
  • l’approvazione del PNRR italiano da parte del Consiglio dell’Unione Europea nella seduta del 13/07/2021, a cui erano legate le proroghe proposte dal DL 59/2021

Andiamo con ordine.

Il primo aspetto da considerare è che il Superbonus è riconosciuto per tutte le spese di risparmio energetico sostenute dal 1 luglio 2020.

La prima modifica introdotta dal DL 59/2021 modifica il comma 3 dell’art. 119 dal DL 34/2020 (cd “Superbonus), portando la scadenza “base” del Superbonus al 30/06/2022.

La scadenza base del Superbonus è quindi fissata per il 30 giugno 2022. Questa data è stata prorogata al 31 dicembre 2022, se entro il 30 giugno 2022 è stato completato almeno il 30% del lavoro, certificato con un SAL.

Il DL 59/2021 sposta, inoltre, la scadenza per le IACP al 30 dicembre 2023, a condizione che a giugno 2023 sia completato uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 60%.

Il termine ultimo per le persone fisiche che rappresentano un unico proprietario degli stabili fino a 4 unità, viene spostata al 31 dicembre 2022

Per i Condomini, la scadenza è un po’ più comoda: il termine entro il quale i lavori in condominio devono essere conclusi è fissata per il 31 dicembre 2022, senza obbligo dello stato di avanzamento al 30 giugno 2022.

Queste scadenze, che riporto qui sotto in tabella per una lettura più semplificata, sono definitive grazie all’approvazione del PNRR da parte dell’UE.

soggetti e casisticascadenza
Persone Fisiche – Unifamiliari o Unità Funzionalmente Indipendenti30 dicembre 2022, se entro il 30/06/2022 è stato completato almeno il 30% dei lavori
Persone Fisiche – Unico Proprietario fino a 4 unità 31 dicembre 2022
Condomini ed Edifici Plurifamiliari31 dicembre 2022
IACP e Istituti Similari31 dicembre 2023 con un SAL ad almeno il 60% al 30 giugno 2023
Coop. abitative, Onlus, Organizzazioni Volontariato, ASS. promozione sociale, ASD/SSD 30 giugno 2022

Scadenza per la Cessione del Credito e per lo Sconto in Fattura

I termini sopra indicati riguardano il termine per effettuare i lavori e di sostenimento delle spese.

L’articolo 121 del DL 34/2020 ha introdotto una possibilità molto interessante: ovvero quella di cedere/vendere i crediti di imposta maturati, anche mediante lo sconto in fattura.

Ricordiamo che per “sconto in fattura” si intende la cessione del credito di imposta maturato pari al 110% dell’importo della fattura direttamente all’impresa che esegue il lavoro, che quindi sarà pagata non con un normale bonifico ma con i crediti di imposta derivanti dal lavoro.

La scadenza per la cessione dei crediti di imposta è fissata per il 31 dicembre 2024.

Questo si traduce nella possibilità di cedere/vendere i crediti (e quindi anche di poter avere lo sconto in fattura) solo fino a fine dicembre del 2024. Questa scadenza non è da sottovalutare, soprattutto per i lavori nei condomini, in quanto la scadenza dei lavori corrisponde con la scadenza per la cessione dei crediti.

superbonus 110 scadenza cessione credito

Possibilità di Proroga del Superbonus

Le possibilità di proroga del Superbonus 110% ci sono e sono desiderate da tutto il settore.

Sono desiderate anche dai privati stessi.

La motivazione principale risiede nel fatto che la misura del Superbonus ha stentato a prendere piede ed iniziare veramente ad entrare nel vivo a causa dello stato legittimo degli immobili: nella prima versione della norma, infatti, era richiesto lo stato legittimo degli immobili e tale aspetto ha portato tanti privati, complici i tecnici, ad effettuare una smisurata quantità di sanatorie (spesso anche inutili) prima di poter dichiarare gli immobili conformi e pertanto ammissibili al Superbonus.

Il Governo, preso atto che la spesa “sostenuta” dallo Stato per il Superbonus ad una certa data era decisamente inferiore a quella preventivata, ha inserito nel comma 4 dell’articolo 1 del DL 59/2021 il vincolo delle somme stanziate al Superbonus: tradotto, se si “spenderà” meno dei 18 miliardi previsti, ci potranno essere ulteriori proroghe.

Conclusione e sintesi

Per chiudere:

La possibilità di non perdere l’opportunità del Superbonus non è per sempre, quindi è necessario approfittare quanto prima. Ecco le scadenze, suddivise per casistica

soggetti e casisticascadenza
Persone Fisiche – Unifamiliari o Unità Funzionalmente Indipendenti30 giugno 2022
Persone Fisiche – Unico Proprietario fino a 4 unità 31 dicembre 2022
Condomini ed Edifici Plurifamiliari31 dicembre 2022
IACP e Istituti Similari31 dicembre 2023 con un SAL ad almeno il 60% al 30 giugno 2023
Coop. abitative, Onlus, Organizzazioni Volontariato, ASS. promozione sociale, ASD/SSD 30 giugno 2022

Il termine sopra indicato, lo ricordo, riguarda il termine per l’effettuazione dei lavori e per il sostenimento delle spese.

Il termine per la cessione del credito di imposta maturato o per l’ottenimento dello sconto in fattura è fissato per il 31 dicembre 2024

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SuperBonus 110% – Come Effettuare il Bonifico Parlante

Le spese sostenute per il Superbonus devono essere corrisposte mediante bonifico “speciale” su modello predisposto dalle Banche

Certe volte hai solo bisogno di un gesto inaspettato … tipo un bonifico!

Anonimo

Il Superbonus altro non è che la possibilità di portare in detrazione (o di maturare i relativi crediti di imposta) le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico.

Le spese per il risparmio energetico, prima del Superbonus, godevano della possibilità di detrazione d’imposta pari al 65% di quanto veniva pagato mediante bonifico.

Con l’approvazione del DL 34/2020 “Superbonus 110%”, tale aliquota è stata portata al 110% della spesa sostenuta.

Spendi 10, porti in detrazione 11.

In cinque quote annuali, di pari importo ciascuna.

Quindi per cinque anni, a fronte di 10 di spesa, potrai portare in detrazione dalle tasse 2,2. 2,2 x 5 anni = 11.

Esempio: effettui un pagamento di 10 000 € nel 2021.

Avrai diritto alle seguenti cinque quote annuali:

  • 2200 € da utilizzare nella dichiarazione dei redditi nel 2022
  • 2200 € da utilizzare nella dichiarazione dei redditi nel 2023
  • 2200 € da utilizzare nella dichiarazione dei redditi nel 2024
  • 2200 € da utilizzare nella dichiarazione dei redditi nel 2025

Totale 11 000 €, ovvero il 110% della spesa sostenuta (10 000 €).

La domanda frequente che riceviamo è:

Come si effettua il bonifico parlante per il Superbonus?

Vediamo un caso concreto.

Bonifico Parlante per il Superbonus 110%: esempio pratico

Il Governo, l’Enea e l’Agenzia delle Entrate.

Nessuno di questi ha dato indicazioni specifiche per le modalità di pagamento del Superbonus.

Ma sappiamo che il Superbonus altro non è che l’incremento dell’aliquota dal 65% al 110% delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico.

Quindi le modalità di pagamento sono esattamente quelle che già conosciamo per il risparmio energetico.

superbonus 110 bonifico parlante campi
Modello predisposto dalla banca – bonifico per detrazione fiscale – risparmio energetico SuperBonus 110

Il pagamento dovrà quindi essere effettuato mediante bonifico per risparmio energetico sul modello speciale predisposto dalla banca nel quale dovranno essere indicati

  • Codice Fiscale del beneficiario della detrazione
  • Codice Fiscale o Partita Iva del beneficiario del bonifico
  • Causale “parlante”

Una causale parlante, dal quale prende il nome appunto il “bonifico parlante” potrà essere di questo tipo

DL 34/2020 art. 119 – Lavori di Risparmio Energetico effettuati sull’immobile sito in Via xxxxx al numero xxx – Foglio x Mappale y sub z. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno.

E se sbaglio il bonifico come posso risolvere?

Esistono diversi tipi di errore che possono essere fatti.

Il primo errore è effettuare un bonifico ordinario in luogo del bonifico speciale per il risparmio energetico.

In questo caso, sarà possibile effettuare un nuovo bonifico all’impresa secondo il modello di bonifico corretto (per risparmio energetico). E ovviamente, l’impresa beneficiaria dovrà ricevere la somma ricevuta due volte, per il pagamento della stessa fattura.

Il secondo tipo di errore è costituito dall’aver fatto un bonifico speciale per ristrutturazione in luogo del bonifico speciale per risparmio energetico.

In questo secondo caso, non sarà necessario ri-effettuare un nuovo bonifico: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito diverse volte che l’aver utilizzato un modello speciale in luogo dell’altro non fa perdere il diritto alla detrazione o al credito di imposta spettante. Pertanto, in questo caso, potete stare tranquilli.

Non dimenticare

In sintesi:

  • I pagamenti per i lavori del Superbonus 110% dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario speciale per risparmio energetico
  • Nel modello di bonifico predisposto dalla banca dovrai indicare il codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale e il codice fiscale (committente) o la partita iva del beneficiario del bonifico (impresa/professionista)
  • Se sbagli e fai un bonifico ordinario, puoi sempre rifare un nuovo bonifico e farti restituire la somma dall’impresa
  • Se sbagli e utilizzi il modello per ristrutturazione edilizia, non preoccuparti. Va benissimo anche quello.

DL 34/2020 art. 119 – Lavori di Risparmio Energetico effettuati sull’immobile sito in Via xxxxx al numero xxx – Foglio x Mappale y sub z. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno.

Dubbi? Domande? Contattaci

SuperBonus 110% – Difformità Interne

Le difformità interne alle abitazioni bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%?

Il Coraggio non mi manca. E’ la Paura che mi frega.

Totò

La domanda è tanto frequente.

Le difformità interne alle abitazioni bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%?

La motivazione principale di questa domanda deriva dal terrorismo mediatico che è stato fatto sul Superbonus e sulla perfetta liceità del fabbricato.

La colpa principale è anche dei tecnici che hanno avviato sanatorie, spesso inutili, per banalità che non necessariamente bloccavano l’accesso al Superbonus. Ma questa è un’altra storia, che affrontiamo in un altro articolo.

Torniamo alla domanda.

E diamo subito la risposta

No, le difformità interne non bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%

Le difformità interne non bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%.

Ne l’hanno mai bloccato.

I motivi sono due, e sono di natura legislativa.

Il primo articolo che trova applicazione è l’articolo 49 del DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”, che è sempre rimasto vigente e che recita

DPR 380/01 – Art. 49 – comma 1: Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Come si legge dal testo del comma 1 dell’articolo 49 del Testo Unico dell’Edilizia, il contrasto al titolo edilizio, affinchè venga perso il contributo statale, deve riguardare

  • violazioe di altezza
  • distacchi
  • cubatura
  • superficie coperta

Oltre il 2% ritenuto la tolleranza di cantiere.

Ancora, prosegue il testo, indicando che gli altri fattori che determinano la possibilità di non godere di contributi statali o agevolazioin fiscali deve riguardare

  • mancato rispetto delle destinazioni
  • mancato rispetto degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e/o nei piani particolareggiati di esecuzione

Come potete notare, le difformità interne, seppur non consentono al tecnico di poter dichiarare la legittimità urbanistica precisa del fabbricato, non sono e non sono mai state un elemento ostativo alla perdita della possibilità di agevolazioni fiscali o contributi statali.

Quindi, No. Le difformità interne non hanno mai bloccato il Superbonus.

A questo si aggiunge un recente aggiornamento normativo.

Il Tecnico non Dichiara più Lo Stato Legittimo dell’Immobile

Il primo impianto normativo del Superbonus ha generato un effetto tanto prevedibile quanto ridicolo.

L’obiettivo del Superbonus è duplice: da una parte ottenere il rilancio del settore economico e dall’altra, e contestualmente, ridurre i fabbisogno di energia degli immobili attraverso il contenimento dei consumi energetici degli involucri e l’efficientamento degli impianti.

L’opportunità è troppo ghiotta per non “buttarticisi” dentro.

E proprio perchè l’opportunità del Superbonus è potenzialmente molto alta, è stato fatto un giusto terrorismo mediatico sui possibili futuri controlli che Enea e Agenzia delle Entrate faranno sulle pratiche del Superbonus.

Questo terrorismo mediatico sui futuri controlli del Superbonus, fatto con lo scopo di far fare bene il proprio lavoro ai nostri tecnici, ha generato però un’eccessiva paura portando la maggior parte ad effettuare sanatorie inutili per difformità altrettanto inutili, quasi e spesso inventate

Sai, ho visto nel progetto che il verso di apertura di quella porta interna apriva verso destra, e non verso sinistra come ho rilevato in fase di sopralluogo.
Non vorrei che l’Agenzia delle Entrate, brutta e cattiva, togliesse i benefici del Superbonus per questo motivo.
E vai di SCIA in sanatoria

Tecnico Impaurito

La verità è che nessuno di questi tecnici ha mai saputo quale fosse l’impianto legislativo per il quale si potevano perdere i benefici del Superbonus, ovvero l’articolo 49 del Testo Unico dell’Edilizia sopra indicato.

Preso atto di ciò, poichè lo scopo del legislatore è sempre stato quello di efficientare gli edifici e ridurre i consumi energetici, e non quello di intasare gli uffici di accesso agli atti e sanatorie inutili, ha pensato bene nel luglio del 2021 di introdurre una nuova modifica al DL 34/2020, con il DL 77/2021 “Legge di semplificazione” convertito in legge con la Legge n.108 del 29 luglio 2021, ha inserito il comma 13-ter nell’articolo 119 del DL 34/2020, il quale riporta i casi in cui si potranno perdere gli incentivi del Superbonus.

Vediamolo insieme.

13 -ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Come possiamo notare, il comma inserito va ad operare in due direzioni finalizzate allo sblocco dell’impasse generato

  • ha tolto l’onere ai tecnici di asseverare lo stato legittimo degli immobili
  • ha specificato ancora meglio quali sono gli unici casi in cui si perdono i benefici fiscali derivanti dal Superbonus

superbonus 110 difformita interne coraggio
Tecnico coraggioso

Smart Sintesi

Per riassumere, ecco le risposte smart da ricordare:

  • Le difformità interne alle abitazioni NON bloccano la possibilità di effettuare il Superbonus 110%
  • Il tecnico non dichiara più lo stato legittimo dell’immobile nelle CILA del Superbonus 110%
  • Il beneficio fiscale derivante dal Superbonus 110% si perde solo in caso di mancata presentazione della pratica presso l’ente, interventi realizzati in difformità dalla pratica, assenza dell’indicazione del titolo originario che ha legittimato la costruzione, o la non veridicità delle attestazioni fatte sul Superbonus

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