Il Superbonus ha cambiato il lavoro di migliaia di tecnici, portando opportunità enormi ma anche responsabilità e adempimenti complessi. In questa sezione lo affrontiamo dal punto di vista di chi progetta e assevera: requisiti, asseverazioni, computi, cessione del credito e le continue novità normative, spiegate in modo pratico per ingegneri, architetti e geometri. Non l’ennesima guida generalista per il proprietario di casa, ma gli aspetti tecnici e professionali che i portali divulgativi trattano male o non trattano affatto — quelli su cui ti giochi la firma e la responsabilità. Data la rapidità con cui la materia evolve, qui trovi contenuti aggiornati e riferimenti chiari alle fonti normative. Scorri gli articoli qui sotto per approfondire l’aspetto del Superbonus più rilevante per il tuo lavoro di tecnico.
SuperBonus Modifiche Continue: 5 Consigli per Sopravvivere
Dalla sua prima emanazione, l’art. 119 e l’art. 121 del Decreto Rilancio hanno subito tante modifiche e integrazioni. Se dovessimo contarle, arriviamo a quasi quaranta. Vediamo come comportarsi e come sopravvivere in un contesto di estrema incertezza
L’Incertezza è la condizione perfetta per incitare l’uomo a scoprire le proprie possibilità.
Erich Fromm
Dai, siamo onesti.
Se non cambiassero il Superbonus almeno una volta a settimana, quasi ci annoieremo.
Proviamo a fare una statistica.
Non le ho contate precisamente, ma leggendo qua e là, ho visto da più parti che gli articoli del Decreto Rilancio relativi al Superbonus 110 (artt. 119 e 121) sono stati modificati, attuati, integrati, rivisti, ecc … per quasi quaranta volte dal luglio 2020.
Da Luglio 2020, mese in cui è stato possibile iniziare gli interventi del Superbonus, se prendiamo per buono che ci sono state 40 interventi di modifiche, integrazioni, attuazioni e correzioni che hanno portato il Superbonus ad essere quello che oggi conosciamo, il calcolo è presto fatto:
40 modifiche diviso 20 mesi = 2 modiche/mese.
Insomma, ogni due settimane, ce n’è una nuova.
Come possiamo lavorare serenamente, in un clima di totale incertezza?
Vista la statistica di sopra, è verosimile pensare che il Superbonus di oggi, mentre scrivo, tra 15gg potrebbero cambiare nuovamente.
Vediamo 5 consigli utili per sopravvivere al Superbonus, senza “farsi del male”, e continuare a lavorare nell’incertezza.
1 – L’unica cosa certa è l’incertezza: accettalo!
C’era quello (Benjamin Franklin) che diceva … esistono solo due cose certe nella vita: la morte e le tasse. (Iniziamo alla grande, con un bel po’ di sano ottimismo.) 😅
Il primo passo da compiere per sopravvivere ad un camaleontico Superbonus è quello di mettersi l’anima in pace e accettare di lavorare e operare in un clima di estrema incertezza.
Un po’ come dire … il primo passo per risolvere un problema, è quello di ammettere di avere un problema.
Prima accetti l’assioma che lavorerai in un contesto estremamente mutevole, prima avrai la possibilità di concentrarti su quello che conta veramente.
Il Superbonus è una di quelle opportunità che noi giuovani tecnici non avevamo mai conosciuto: sono finiti i tempi di ricostruzione post-guerra, e i successivi anni 70 e 80 caratterizzati dagli sfarzi dei tecnici.
Accettare di lavorare in una normativa che cambia costantemente, è diventata la normalità anche in edilizia e urbanistica, a prescindere dal Superbonus: basti pensare alle costanti modifiche che vengono effettuate al Testo Unico dell’Edilizia.
Accettalo, e concentrati su quello che conta veramente: il progetto del Superbonus.
2 – Sii sempre aggiornato
Accettare di lavorare in un Superbonus che cambia ogni treperdue, è tanto importante quanto quello di rimanere sempre aggiornati.
Non si può prescindere dall’essere costantemente sul pezzo: come abbiamo visto, la normativa è camaleontica e cambia troppo spesso.
Essere sempre aggiornati è un elemento fondamentale per evitare di cadere in pericolosi errori che possono costare molto caro.
Studia. Studia. E continua ad aggiornarti sempre.
Ma … c’è sempre un ma. (vedi il prossimo punto).
3 – Non dimenticare lo scopo del Superbonus
Ma … non dimenticare quello che è lo scopo del Superbonus.
Troppo spesso vedo tecnici arrovellarsi su interpretazioni surreali.
Succede quando l’estrema incertezza della normativa Superbonus si pregna di risoluzioni, webinar, interpelli, forum, pareri, articoli terroristici dei vari edilqualcosa.
Quello è il momento in cui l’ingegnere perde l’ingegno.
E dimentica quello che è lo scopo del Superbonus: Efficientare le case. Ridurre i fabbisogno di energia. Efficientare gli impianti domestici. Risparmio energetico
Lo scopo del Superbonus non è (e non lo è mai stato)
sanare le difformità edilizie
intasare gli uffici comunali con sanatorie di porte spostate, finestre diverse di pochi centimetri, sensi di apertura delle porte diversi (eh sì, ho visto anche queste sanatorie! 😱 )
intasare gli uffici comunali con richieste di accesso agli atti, finalizzate a perseguire, come fossimo dei crociati, “lo stato legittimo” dell’immobile. (ho visto tecnici che voi umani … Ho visto tecnici cercare scheletri nell’armadio di progetti degli anni 70, ultra superati … nel nome de “lo stato legittimo” 😱)
Lo scopo del Superbonus è (e lo è sempre stato):
ridurre il fabbisogno energetico degli edifici residenziali
efficientare gli impianti
produrre energia da fonte rinnovabile
Da una parte riduco il fabbisogno, e dall’altra soddisfo questo fabbisogno con impianti efficienti, e in ultimo, fornisco l’energia pulita rinnovabile agli impianti efficienti.
Tutto il resto è inutile.
Tutto il resto è noia.
4 – Prevenire è meglio che curare
Prevenire è meglio che curare.
Lo diceva un famoso spot sulla salute dentale.
Lo ripetiamo e lo riprendiamo in materia di Superbonus.
Sappiamo e abbiamo accettato che il Superbonus è un terreno che cambia costantemente e continuamente.
Prevenire alcune “mosse” di cambiamento da parte della normativa, ci mette al riparo dalle modifiche che sopraggiungeranno.
Provo a fare un esempio pratico:
Una recente modifica al Superbonus ci informa che, per tutti i contratti stipulati o i progetti presentati da fine maggio 2022, sarà necessario indicare in contratto e in fattura il CCNL applicato ai lavoratori.
Sarà anche necessario, per i lavori al di sopra di un determinato importo, avere il DURC di Congruità in regola.
Premesso che non stiamo qui a discutere sulla bontà delle recenti modifiche, che possono anche essere condivisibili sotto diversi aspetti, quello che possiamo fare, qualora avessimo la necessità di non rientrare in queste disposizioni più restrittive, è quello di presentare i progetti subito.
Altro esempio pratico.
A fine anno 2021, quando il Parlamento discuteva della possibile proroga del Superbonus per le unità unifamiliari, si paventava l’ipotesi di applicare il maggior termine di fine dicembre 2022, solo ai progetti presentati entro una certa data.
Sul tavolo c’erano le seguenti carte:
eravamo a novembre 2021
la proposta di Draghi dava scadenza a Dicembre 2022 per i progetti presentati entro settembre 2021
Seppur si trattasse di una proposta di legge, e seppur il tempo era già trascorso per avere quei 6 mesi aggiuntivi, abbiamo scelto di presentare tutti i progetti.
Perchè?
Perchè sono sempre molto frequenti i casi in cui quelle date variano con emendamenti proposti dalle Aule; abbiamo ipotizzato potesse essere portata a fine novembre 2021.
Non è successo. Per fortuna hanno scritto le regole in modo diverso.
E se .. avessimo azzeccato?
Boom … sei mesi di ossigeno per tuti i nostri clienti.
Prevenire è meglio che curare.
5 – Riduci il “rumore”
Ne abbiamo già parlato in un altro articolo.
C’è troppo “rumore”.
Ci sono troppi siti di settore che monetizzano dall’incertezza.
Esce una proposta di modifica al Superbonus e subito vedi questi siti fare terrorismo mediatico con titoli acchiappaclick.
Loro vivono di click.
E più incertezza c’è, più ci sarà bisogno di altre notizie.
E loro guadagnano di più.
Devi ridurre le fonti da cui ti approvigioni di notizie. Devi selezionare solo quelle che creano valore.
6 – Lamentarsi non è utile
Quest’ultimo consiglio si ricollega al primo.
Diciamo che è un addendum del “prima accetti di lavorare in questo clima di incertezza, prima puoi dedicare le tue energie a ciò che conta veramente”.
Non puoi controllare il contesto.
Non puoi riscrivere il Superbonus (a meno che tu non sia Mario Draghi!).
Non perdere energie per ciò che non è in tuo controllo.
L’unica cosa che puoi fare è quello di destinare le tue energie ad agire nel miglior modo possibile; puoi destinare le tue facoltà mentali non alle lamentele con il collega di turno con il quale vi compatite a vicenda, ma a pensare a come riuscire a fare tanti lavori nell’unità di tempo (entro la scadenza!).
Lamentarsi non è utile.
Lamentarsi non è una strategia.
Superbonus e Incertezza
Sappiamo che il Superbonus è cambiato, e anche se speriamo che non ricapiti, dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove modifiche.
Abbiamo imparato che per “sopravvivere” è necessario
Accettare l’incertezza
Rimanere sempre aggiornati
Non dimenticare lo scopo vero del Superbonus
Prevenire le modifiche e agire di conseguenza
Ridurre il rumore derivante dalle eccessive informazioni, spesso terroristiche, derivanti dai siti di settore
E in ultimo, ma non meno importante… Evitare di lamentarsi. Lamentarsi non aiuta.
Se vogliamo vedere il lato positivo, un clima così incerto non fa altro che stimolare la nostra fantasia e ci porta ad un miglioramento costante.
https://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2022/03/superbonus-modifiche-cinque-consigli.jpg10521500Enricohttps://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2021/09/Logo_Smartingegnere_web_Tavola-disegno-1-300x138.pngEnrico2022-03-07 07:20:342025-01-20 09:05:18SuperBonus Modifiche Continue: 5 Consigli per Sopravvivere
Il 30 giugno 2022 è necessario effettuare un SAL 30% così da poter terminare i lavori entro dicembre 2022. Vediamo a chi si applica questa prima scadenza, e come possiamo approcciare in modo smart questa prima deadline.
“L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione.”
Nuria Barrios
Siamo a Febbraio. Giugno è, praticamente, domani.
E con la fine di giugno 2022 arriverà la prima deadline del Superbonus: per tutte le unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti che non hanno effettuato almeno il 30% dei lavori, il Superbonus finisce qui.
Un po’ come succede nei reality show.
Per chi è appassionato come me di business, si ricorderà il mitico geometra della Benetton, il Flavio nazionale, che mandava a casa gli aspiranti imprenditori di minor successo.
Ah, non sapevi che Briatore è diplomato come Geometra?
Qualche lezione smart la possiamo apprendere anche da lui, e probabilmente ci scriveremo sopra.
Ma torniamo al Superbonus e alla scadenza del 30 Giugno 2022.
Superbonus: a chi si applica la scadenza del 30 giugno 2022 e cosa prevede
Con più piacere va incontro al domani chi meno ha bisogno del domani
Epicuro
Quanta verità nelle parole di Epicuro.
Se sei un tecnico che ha scelto di non occuparsi del Superbonus, puoi stare sereno: la fine del mondo non è ancora vicina.
Se sei uno de temerari che come me ha scelto di non perdere le opportunità del Superbonus, la prima scadenza del Superbonus è vicina: 30 giugno 2022.
Non preoccuparti però, la scadenza Superbonus del 30 giugno 2022 si applica solo per le unità:
unifamiliari
unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno non condiviso con altre unità
Condomini, minicondomini, o anche bifamiliari che abbiano accesso unico condiviso tra di loro (quindi seppur funzionalmente indipendenti non abbiano un accesso autonomo), o ancora le villette che pur avendo accesso autonomo non sono funzionalmente indipendenti, possono proseguire l’iter del proprio Superbonus in serenità fino a dicembre 2023.
Per le unità unifamiliari, e le funzionalmente indipendenti con accesso autonomo non condiviso, il Superbonus finisce il 30 giugno 2022, con una possibilità di ulteriori 6 mesi di lavoro.
Eh già, perchè per le unità unifamiliari e le funzionalmente indipendenti (e con accesso autonomo non condiviso) c’è la possibilità di terminare i lavori entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori.
Superbonus e il SAL 30 al 30 giugno 2022: cosa prevede lo Stato di Avanzamento dei Lavori
L’oggi non è che il ricordo di ieri, e il domani il sogno di oggi
Khalil Gibran
Come abbiamo detto al paragrafo precedente, per i lavori che siano completati per almeno il 30% entro il 30 giugno 2022 nelle case unifamiliari e nelle case funzionalmente indipendenti, il termine del Superbonus si sposta al 31 dicembre 2022.
Ci sono altre sei mesi di ossigeno.
E fin qua, tutto ok.
Ma cosa si intende per Stato di Avanzamento dei Lavori certificato al 30 giugno 2022 ?
Se ti sei occupato di detrazioni fiscali in passato, saprai benissimo che le date da tenere a riferimento sono sempre state quelle dei pagamenti.
Nel Superbonus, questa indicazione è stata ribaltata.
Con il discorso della cessione del credito e dello sconto in fattura, infatti, è molto probabile che non vi sia nessun pagamento tracciato (bonifico parlante) che possa certificare una data certa.
E come si certifica il SAL Stato di Avanzamento Lavori al 30% entro il 30 giugno 2022?
Esiste un solo e unico modo per certificare il SAL30 (ovvero il completamento del 30% dei lavori Superbonus) entro il 30 giugno 2022, ed è l’Asseverazione del SAL Superbonus sul sito dell’Enea.
Analizziamo il dispositivo di legge. Il secondo paragrafo del comma 8.bis dell’articolo 119 del Decreto Rilascio recita:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Tralasciando la prima parte, dove semplicemente in burocratese indicano gli interventi sulle unifamiliari e sulle funzionalmente indipendenti con accesso autonomo non ocndiviso, il testo ci indica due cose ben precise:
vi è la possibilità di utilizzare il 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Partiamo da un distinguo fondamentale: da una parte si parla di spese fino al 31 dicembre, e nella condizione si parla di completamento lavori.
Sono due concetti ben differenti.
Infatti, entro il 30 giugno 2022, devono essere completati almeno il 30% dei lavori dell’intervento, e a nulla rilevano le eventuali spese sostenute.
Ci si potrebbe trovare nella condizione di effettuare i pagamenti per il 30% del totale entro giugno, ma se i lavori non sono arrivati almeno alla percentuale del 30% di completamento non si ha diritto al termine suppletivo di dicembre 2022.
Discorso ancor più valido per quei lavori Superbonus per i quali il pagamento proprio non c’è, come per il caso dei lavori in “sconto in fattura”.
Nel caso di lavori con lo sconto in fattura, mancando anche l’atto del pagamento e a nulla rilevando le date delle fatture, l’unica possibilità per poter certificare lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2022 è l’Asseverazione Enea.
Consiglio n.1 Smart per il SAL 30 entro fine giugno: pre-carica le asseverazioni sul portale Enea
Metti a frutto ogni minuto; sarai meno schiavo del futuro, se ti impadronirai del presente.
Tra un rinvio e l’altro la vita se ne va.
Seneca
Da qui a giugno sarà un delirio.
Se come me (e come tanti altri tecnici che si occupano di Superbonus) hai un folta lista di clienti i cui lavori dovranno completarsi entro il 30 giugno 2022, non aspettare al mese di giugno per pre-caricare le asseverazioni Enea.
Tanto sappiamo già come andrà a finire, si tratta di un film già visto.
Sito Enea intasato, impossibilità di lavorare, paura di non farcela.
Se i lavori non sono completati, certo non puoi procedere a certificarne il completamento.
Puoi però pre-caricare tutte le asseverazioni in bozza, in modo tale che, al completamento, non dovrai far altro che ricontrollare l’asseverazione, caricare le fatture ed inviare.
Non aspettare a domani. Fallo subito, fallo oggi.
Consiglio n.2 Smart per il SAL 30 entro fine giugno: pianifica l’avanzamento dei lavori in modo da avere la certezza di poter asseverare il SAL30
Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta.
Milton Berle
I lavori Superbonus si possono racchiudere in 5 macro categorie.
Coibentazioni
Infissi
Impianto termico/acs
Impianto fotovoltaico + batterie e colonnina
E’ facile intuire, e non serve essere un tecnico smart per capirlo, che la realizzazione di alcuni interventi sopra elencati richiede maggior tempo rispetto ad altri.
Ad esempio, se stai avviando un cantiere oggi e devi ordinare gli infissi (siamo a febbraio 2022), è molto probabile che li riceverai in cantiere non prima di maggio/giugno.
Decisamente troppo tardi per fare affidamento al fine di certificare il SAL entro giugno 2022.
E il cappotto o le coibentazioni in genere?
Discorso analogo.
Imprese impegnate che ritardano l’inizio dei lavori; coibentazioni che non arrivano entro i tempi stabiliti. Rivendite furbe che si rivendono il tuo ordine ad amici impresari, giustificando i ritardi nei trasporti.
Vuoi avere la certezza di poter certificare un SAL 30% ?
Lavora sugli impianti.
Per quanto ci sia un delirio nel mondo delle spedizioni e degli ordini, con gli impianti (soprattutto di riscaldamento/condizionamento) e anche fotovoltaico, ancora si riesce ad avere certezza nei tempi di consegna (almeno, qui da noi in Sardegna).
Una buona strategia per avere la certezza di poter certificare lo stato di avanzamento dei lavori completato per almeno il 30% entro fine giugno 2022, è far arrivare e installare gli impianti.
Concentrati sugli impianti, e avrai più probabilità di poter certificare il completamento di almeno il 30% dei lavori entro giugno 2022.
Consiglio n.3 Smart per il SAL 30 entro fine giugno: semplifica i lavori
Qualsiasi sciocco può fare qualcosa di complesso; ci vuole un genio per fare qualcosa di semplice.
Pete Seeger
La stragrande maggior parte dei tuoi clienti sarà come la mia: vogliono fare tutto. Tutto tutto tutto, anche se non serve o non è utile.
Committenti che ti chiedono se possono rifare tutti camminamenti del giardino invocando il superamento delle barriere architettoniche; committenti che vogliono un impianto fotovoltaico da 20 kw perchè … tanto è gratis.
Ancora, committenti che vorrebbero fare il radiante in tutta la casa solo per cambiare il battiscopa.
Insomma, follie.
La tendenza è quella a voler raschiare tutto il raschiabile.
Ma da tecnici seri e smart, l’approccio è solo quello di fare gli interventi necessari e utili al raggiungimento di alcuni obiettivi:
obiettivo superbonus 110%, il doppio salto di classe
obiettivo tecnico: migliorare la vita e il comfort dei clienti
obiettivo umano: non far perdere l’occasione, nella legalità, del superbonus ai propri committenti.
Deve essere fatto un bilanciamento e trovare un giusto compromesso tra il desiderata e il sensato: da una parte abbiamo loro che tirano la corda da una parte, cercando di ottenere tutto ciò che si può ottenere. Dall’altra ci siamo noi tecnici che ci mettono la faccia, la firma e il c*lo, che dobbiamo coordinare ed essere in grado di far andare bene le cose, rimanendo sempre dentro i binari della normativa.
Mancano pochi mesi a giugno 2022, e se anche riuscissimo a rispettare la scadenza di giugno 2022, dicembre arriva con altrettanta velocità.
Fatte queste premesse, il consiglio che mi sento di darvi è quello di semplificare il più possibile i lavori.
Laddove non è necessario, evitate le lungaggini.
Laddove possibile, semplificate il lavoro.
Ci sono tanti esempi dove il cappotto non è strettamente necessario per migliorare il comfort estivo, come ad esempio il Superbonus in quelle case secondarie (case al mare o case ereditate e disabitate).
Semplificate i lavori: evitate impianti di riscaldamento super complessi, e concentratevi sulla semplicità.
Semplificate gli impianti rinnovabili: seppur i massimali sono alti, non necessariamente devono essere installati 20 kw, e 48 kwh di batterie. Standardizzate: 6 kW + 15/18 kWh sono sufficienti per un’abitazione, e si semplifica anche la fase burocratica.
Al vostro committente potete dire che ottenere “poco è comunque meglio di nulla”.
E voi, potete gestire più lavori e accontentare più committenti.
Sintesi SMART per una vita sana da qui a Giugno 2022
Per agire in modo intelligente non basta l’intelligenza.
Fëdor Michajlovič Dostoevskij
Se non volete “ammalarvi” di Superbonus, ecco il riepilogo dei concetti e dei consigli riportati sopra:
il 30 giugno è la prima scadenza superbonus
si applica alle unità unifamiliari, e alle funzionalmente indipendenti che abbiano accesso autonomo non condiviso con altre unità
se entro il 30 giugno 2022 si completano i lavori per almeno il 30%, la scadenza può arrivare al 31 dicembre 2022
il termine del 30 giugno 2022 è per il completamento dei lavori, e non per il sostenimento delle spese.
consiglio 1: imposta sul portale Enea tutte le asseverazioni, così sarai pronto per quando potrai certificare l’avanzamento del lavoro
consiglio 2: concentrati sugli impianti per avere la certezza di poter certificare il SAL 30 entro fine giugno 2022
consiglio 3: semplifica i lavori. Togli quelli non strettamente necessari al miglioramento del comfort
https://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2022/02/superbonus-sal-30-giugno-2022-approccio-smart.jpg12801920Enricohttps://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2021/09/Logo_Smartingegnere_web_Tavola-disegno-1-300x138.pngEnrico2022-02-14 02:59:092025-01-20 08:59:50SuperBonus SAL 30 giugno 2022
Quando la spesa per un determinato intervento in Superbonus supera i massimali di spesa totali o i massimali specifici (espressi sull’unità) possono godere di altre agevolazioni?
L’animale sazio non mangia più. L’uomo sazio mangia ancora.
Alberto Lodispoto
Il Superbonus ha dato una bella spinta al settore dell’edilizia.
E all’aumento spropositato della domanda, ha corrisposto uno spropositato aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni associate al Superbonus 110%.
E’ naturale. E’ una legge, invariabile, del mercato.
Per questo, può capitare che, una determinata lavorazione superi i massimali totali o i massimali specifici previsti dal Superbonus 110%.
Come ci si deve comportare quando, per un lavoro in Superbonus, la spesa risulta eccedente rispetto ai massimi consentiti?
La Spesa Eccedente i Limiti del Superbonus ha Diritto ad altre Agevolazioni Fiscali?
La Spesa Eccedente i Limiti del Superbonus ha Diritto ad altre Agevolazioni Fiscali?
Questa è una domanda sempre più frequente, e per rispondere correttamente possiamo riferirci a due fonti ufficiali.
La prima è una FAQ del MiSE Ministero dello Sviluppo economico.
Nel dettaglio si tratta della FAQ numero A06.7 raggiungibile da questo link: FAQ MiSE Superbonus 110%
A06.7 – Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.
Premesso che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus – attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.
Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche l’Agenzia delle Entrate, che riporta la medesima FAQ (questa volta con il numero 4.4.7) all’interno delle risposte alle domande frequenti relative al Superbonus 110%, e contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2020, n. 30/E.
4.4.7 D. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.
Premesso che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus – attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.
Per semplificare e riassumere quanto riportato nelle FAQ del MiSE e dell’AdE sulla spesa eccedente il Superbonus 110%, possiamo concentrare la nostra attenzione su due aspetti.
Il primo deriva da come è posta la domanda: la domanda fa riferimento ad un massimale di spesa specifico per la sostituzione degli infissi pari a 650 €/mq ed estratto dall’Allegato I del Decreto Requisiti.
L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico ci ricordano che nell’Allegato A del medesimo decreto sono indicate le modalità precise con la quale un tecnico può verificare e asseverare la congruità dei costi per gli interventi del Superbonus 110%.
La modalità di calcolo per la verifica di congruità dei costi per i lavori in Superbonus 110% può essere effettuate in tre modalità distinte:
utilizzando le voci compiute dei prezzari regionali o del prezzario DEI
effettuando un’analisi dei prezzi per quelle voci non presenti all’interno dei prezzari regionali o del prezzario DEI
utilizzando, qualora il tecnico lo ritenga opportuno, i costi specifici indicati nell’Allegato I del Decreto Requisiti.
Il secondo aspetto meritevole della nostra attenzione risiede nell’ultima frase della risposta alla domanda frequente.
“Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione”.
Personalmente concordo sul fatto che la spesa eccedente il costo massimo unitario non possa fruire di altra agevolazione fiscale in materia di bonus in edilizia.
Se prendiamo per buono il massimale di 650 €/mq per la sostituzione degli infissi (e non lo è; il massimale specifico si può calcolare con i prezzari regionali o il prezzario DEI), ma il costo che intendo sostenere per il mio lavoro arriva a 900 €/mq, allora è corretto ritenere che l’eccedenza di spesa di 250 €/mq non possa godere di altra agevolazione.
Non mi trovo in accordo, invece, con la spesa eccedente il massimale ammissibile.
Provo a fare un esempio pratico per spiegare il concetto che vorrei esprimere.
Come sapete, il massimale di spesa totale ammissibile al Superbonus che si può sostenere per le coibentazioni delle superfici opache delle case unifamiliari o delle unità funzionalmente indipendenti e contestualmente dotate di un accesso autonomo non condiviso con altre unità è di 50.000 €.
Questi 50k rappresentano un massimale di spesa, e pertanto da considerarsi sempre comprensivi di IVA e spese professionali.
E questo massimale è fisso, sia che il lavoro venga effettuato su una casa unifamiliare di 50 mq, sia che il lavoro di coibentazione delle superfici opache venga effettuato su una casa unifamiliare di 400 mq.
Se l’obiettivo del Superbonus è quello di coibentare gli immobili al fine di ridurre i fabbisogni, e posto che il tetto di 50k possiamo ritenerlo sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi, non ci si spiega come mai non sia possibile poter portare in detrazione con altri bonus fiscali le spese superanti la soglia stabilità.
Dura lex, sed lex.
Al di là del mio parare, non possiamo far altro che prendere atto della posizione del MiSE e dell’AdE e pagare (o meglio, far pagare al committente) l’eccedenza extra.
Come Effettuare il Bonifico della Spesa Eccedente Superbonus 110
Come dobbiamo effettuare il bonifico per la spesa eccedente il Superbonus 110?
Come abbiamo visto sopra, la spesa eccedente non può godere di nessuna altra agevolazione fiscale.
Se la spesa eccedente il Superbonus non può godere di nessuna agevolazione fiscale, allora la modalità corretta di pagamento è un BONIFICO ORDINARIO.
L’obbligo di effettuare un bonifico parlante superbonus e con il modello per risparmio energetico predisposto dalla Banca vi è solo per le spese che devono godere di agevolazioni fiscali per l’edilizia.
Nel caso di spesa eccedente il Superbonus 110%, si potrà effettuare un bonifico ordinario.
Ricordatevi, però, che il bonifico ordinario sarà solo per la spesa eccedente i limiti massimi e i limiti specifici (considerati congrui dal tecnico), mentre per la spesa rientrante nei bonus fiscali sarà necessario effettuare il bonifico parlante.
In sintesi
La spesa eccedente il Superbonus non può godere di altra agevolazione fiscale.
A nulla rileva che la spesa ecceda i massimali totali o i massimali specifici.
La modalità di pagamento della spesa eccedente il superbonus 110% è il bonifico ordinario
Linea Vita e Superbonus 110%. Una delle domande frequenti che ci poniamo noi tecnici è se la spesa per l’installazione della linea vita è agevolata tra quelle ammesse dal Superbonus 110%
“La salvezza umana giace nelle mani dei creativi insoddisfatti.”
MARTIN LUTHER KING
Se ti occupi di Superbonus, e hai eseguito un impianto fotovoltaico o una coibentazione del tetto, almeno una volta ti sarà capitato di chiederti, o che il tuo cliente ti chiedesse, se la spesa per l’installazione o la realizzazione di una linea vita potesse rientrare tra quelle ammesse al Superbonus.
La domanda è lecita, e la risposta non è così scontata come sembra.
[SPOILER MODE ON] La risposta è Sì, La spesa per la Linea Vita rientra tra quelle ammissibili al Superbonus, in determinati casi. [SPOILER MODE OFF]
Se vuoi scoprire quali sono i casi in cui è ammissibile al Superbonus 110% la spesa per la linea vita, non devi far altro che proseguire nei punti che seguono.
Linea Vita Superbonus 110%: Installazione Impianto Fotovoltaico
Il primo caso in cui possiamo ritenere ammissibile la spesa per la realizzazione della linea vita al Superbonus 110% è il caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico, quale intervento trainato al 110%. (per visionare la lista degli interventi, con relativi massimali, ti rimando all’articolo specifico Lista interventi Superbonus e Massimali).
Quando si realizza un impianto fotovoltaico sul tetto o sulla copertura, sarà necessario in un futuro non troppo lontano, dover prevedere delle manutenzioni al fine di garantire una lunga vita all’impianto realizzato; così come per l’installazione stessa dell’impianto fotovoltaico in sicurezza è necessaria la linea vita al fine di evitare la caduta.
Pertanto la spesa per la realizzazione della linea vita è ammissibile al Superbonus.
La realizzazione della Linea Vita grazie al Superbonus110 deve comunque rispettare il massimale specifico dettato per legge per la realizzazione degli impianti fotovoltaici nel Superbonus 110%:
2400 €/kWp –> duemilaquattrocento euro per ogni kilowatt picco di impianto fotovoltaico installato
1600 €/kWp –> milleseicento euro per ogni kilowatt picco di impianto fotovoltaico installato, nel caso in cui l’intervento rientri tra le definizioni previste dal comma 3 lettere d), e) ed f) del DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”.
Facciamo un esempio pratico:
Il progetto del Superbonus prevede, tra gli altri interventi, anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 6 kWp.
La spesa prevista per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è di 14400 €, compresa iva e spese professionali. (6 kW x 2400 €/kW = 14400 €)
E la linea vita?
La linea vita deve intendersi inclusa nel prezzo totale (14400 €), e di conseguenza anche nel costo specifico previsto dalla norma sul Superbonus.
Linea Vita Superbonus 110%: è Coibentazione della Copertura o del Tetto
Un altro caso in cui possiamo ritenere ammissibile la spesa per la realizzazione della linea vita tra quelle del Superbonus 110% è il caso della coibentazione della copertura o del tetto, ma solo a determinate condizioni.
In questo caso, la spesa per la realizzazione della linea vita è ammissibile al Superbonus, secondo me, solo quando è specificatamente previsto dalla normativa vigente nel territorio di realizzazione.
Ricordiamo, infatti, che in caso di rifacimento della copertura o del tetto, non vi è una norma nazionale che imponga la realizzazione della linea vita.
Tuttavia, sono frequenti i casi di regolamenti locali (regionali o comunali) secondo i quali, nel caso di manutenzione straordinaria della copertura, vi è l’obbligo di installazione/realizzazione della linea vita sul tetto di copertura.
Proprio per un’esigenza normativa (e solo per questi casi in cui la norma obbliga alla realizzazione della linea vita in caso di intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura), anche se non è direttamente connessa all’intervento di risparmio energetico, la spesa per l’installazione della Linea Vita Superbonus si può ritenere tra quelle ammissibili all’aliquota agevolata al 110%, come previsto dal Superbonus.
In questi casi in cui la spesa per la realizzazione della linea vita Superbonus può essere ritenuta ammissibile, allora la spesa sarà da quantificarsi secondo le voci presenti nel prezzario regionale
In sintesi: Linea Vita SuperBonus 110, sì o no?
In conclusione, alla domanda
“La spesa per la linea vita è ammessa al Superbonus 110%?”
La risposta non può che essere: DIPENDE.
“Dipende is the new Balck“
Scherzi a parte, per riassumere:
nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nella copertura, allora la spesa per l’installazione della linea vita si può intendere ammissibile. Il costo massimo di spesa specifico per l’impianto fotovoltaico è di 2400 €/kW, comprensivo anche della spesa per la linea vita (ridotto a 1600 €/kW per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica come definiti dall’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia
nel caso in cui il progetto Superbonus preveda la coibentazione della copertura o del tetto, allora la spesa per la realizzazione della linea vita si può considerare ammissibile al Superbonussolo nel caso in cui i regolamenti locali (comunali, regionali, ecc…) prevedano l’esplicito obbligo di realizzazione della linea vista in caso di manutenzione della copertura.
https://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2022/01/linea-vita-superbonus-110.jpg9301400Enricohttps://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2021/09/Logo_Smartingegnere_web_Tavola-disegno-1-300x138.pngEnrico2022-01-31 07:02:002025-01-20 08:57:57Linea Vita Superbonus 110
Superbonus: Agibilità in fine lavori. Si presenta?
Dopo i lavori del Superbonus, è necessario presentare l’agibilità? E le spese, sono ammesse tra quelle del Superbonus?
La responsabilità è il nostro obbligo morale di fare ciò che è giusto.
Henri David Thoreau
Superbonus e agibilità.
Da tecnici, è una domanda che ci siamo posti tutti:
Al termine dei lavori del Superbonus, devo presentare la nuova agibilità per l’immobile oggetto di intervento?
La risposta non è così scontata come sembra.
Andiamo per gradi.
Fine Lavori e Agibilità: da dove deriverebbe l’obbligo?
Noi tecnici lo sappiamo.
Ce l’abbiamo dentro.
Sappiamo che al termine di ogni lavoro (o di quasi ogni lavoro) dobbiamo presentare la certificazione di agibilità; che sia la prima del fabbricato o che sia solo un aggiornamento di quella esistente.
Seppur noto a tutti, non tutti sanno da dove deriva l’obbligo.
L’obbligo di presentare l’agibilità entro 15gg dal termine dei lavori è previsto dal DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”, il cui articolo 24 ai commi 1 e 2 recita
Art. 24 (L) – Agibilità
La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
I due primi commi dell’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia sono molto chiari, e indicano che l’agibilità va presentata in quasi tutti i casi di lavori su immobili, che abbiano una qualunque influenza sui punti indicato al comma 1, ovvero:
sicurezza
igiene
salubrità
risparmio energetico
impianti
conformità al progetto
Da qui, alla domanda “Al termine dei lavori del Superbonus, devo ripresentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’Agibilità?“, verrebbe da rispondere con un secco Sì.
I lavori del Superbonus incidono sicuramente in almeno uno dei punti sopra indicati, ovvero il risparmio energetico.
Pertanto, la risposta più logica rimane un secco Sì.
Ma … c’è sempre un ma.
Superbonus: Agibilità non vi è l’obbligo di presentarla in fine lavori
Eppure, la risposta corretta alla domanda:
“Al termine dei lavori del Superbonus, devo ripresentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’Agibilità?”
E’ No.
La risposta corretta è: No, non c’è l’obbligo di presentare la SCIA per l’Agibilità dopo i lavori del Superbonus.
Questa affermazione deriva dal comma 13-quinquies dell’art. 119 del Decreto 34/2020 “Decreto Rilancio”.
In pratica, è stao inserito nell’art. 119 del Superbonus, la non necessità di presentare l’agibilità al termine dei lavori.
Ecco l’estratto del comma 13-quinquies in materia di Superbonus e Agibilità:
13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia.
Quindi, non è richiesta la nuova agibilità alla fine dei lavori.
Attenzione però.
Quella frase inserita all’interno del comma 13-quinquies si applica sempre?
No, quella frase si applica solo agli interventi delle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del medesimo Testo Unico dell’Edilizia, o delle ulteriori normative nazionali e regionali.
Pertanto:
Se il vostro intervento di Superbonus ricade in Edilziia Libera non avete l’obbligo di presentare la nuova agibilità
Se il vostro intervento non è classificato tra quelli ricadenti nell’Edilizia Libera, dovrete rispettare la normativa di settore e informare il vostro committente che al termine dei lavori dovrete presentare l’agibilità dell’immobile oggetto di intervento, o aggiornare l’agibilità esistente (sempre mediante presentazione di nuova SCIA per Agibilità Superbonus) qualora l’immobile fosse già dotato di agibilità prima dell’inizio dei lavori.
Le Spese per l’Agibilità Superbonus non rientrano tra le spese ammissibili dal Superbonus
Eh no, ‘stavolta il committente dovrà aprire il portafoglio.
Qualora si ricada nella casistica per cui le opere previste e realizzate con il Superbonus non siano ricomprese del tutto all’interno delle opere di Edilizia Libera, e quindi risulti necessario presentare la nuova agibilità al termine dei lavori, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal medesimo art. 24 del DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia” comma 3,
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
sarà necessario presentare la nuova SCIA per l’Agibilità Superbonus entro 15 gg dalla fine dei lavori.
E le spese non rientrano tra quelle ammesse al Superbonus.
Lo si può tranquillamente affermare per due motivi:
il primo è che non viene esplicitato nella norma che le spese sostenute per l’agibilità (parcella del tecnico ed eventuali altri adempimenti: mi viene da pensare per esempio, alla certificazione degli impianti, alla verifica statica dell’immobile, alla certificazione acustica dell’edificio, ecc…) siano da ricomprendersi all’interno delle spese ammesse al Superbonus
il secondo motivo è che le spese ammissibili sono sempre stata quelle necessarie all’effettuazione dell’intervento, e non quelle collaterali derivanti dall’intervento al fine di rispettare la normativa di settore.
In Estrema Sintesi: Superbonus e Agibilità in fine lavori:
Se le opere del vostro Superbonus rientrano in Edilizia Libera, allora non c’è l’obbligo di presentare l’agibilità alla fine dei lavori.
Diversamente, si dovrà presentare l’Agibilità Superbonus (una nuova agibilità al termine dei lavori, niente di speciale) e le spese sono escluse dalle spese incentivate al 110%.
Superbonus Bonifico Errato: Cosa fare in caso per correggere un bonifico sbagliato
Capita, troppo spesso, che il bonifico per pagare i lavori del Superbonus sia errato e non venga eseguito secondo la modalità corretta. Vediamo come fare per rimediare all’errore del bonifico errato.
Rispondo pubblicamente ad un’email ricevuta poco fa, e a cui ho dato la risposta che trovate nelle prossime righe.
In realtà si tratta di una domanda ricorrente: purtroppo, troppo spesso, nelle detrazioni fiscali si effettua un bonifico parlante errato.
Buongiorno. Ho eseguito un bonifico ordinario mettendo nella causale tutto quanto richiesto dal bonifico parlante, è stato validato anche dalla piattaforma ed è stato chiuso tutto con la cessione del credito. Solo dopo, controllando il conto e vedendo che non era stata fatta la trattenuta ci siamo accorti che il bonifico era ordinario. Cosa succede adesso?
Partiamo dal presupposto che la trattenuta (ritenuta d’acconto che la Banca effettua per conto dello Stato, pari all’8%) avviene nel conto di chi riceve il bonifico e non nel conto di chi effettua il pagamento.
Diamo quindi per scontato, che, il controllo effettuato dalla richiedente sull’effettiva applicazione della ritenuta, sia stata effettuata nel conto dell’impresa/professionista che ha ricevuto il pagamento e non nel proprio conto.
La vera domanda sarebbe: ma come ha fatto il fiscalista e la piattaforma ad effettuare la cessione del credito? Ma questa è un’altra questione che non intendo affrontare.
Superbonus: Bonifico Parlante Errato. Ecco quando un bonifico per il Superbonus può essere considerato sbagliato
Nel SuperBonus, il bonifico errato può capitare solo per un motivo.
Si è scelto un bonifico ordinario in luogo di un bonifico per risparmio energetico.
Il bonifico parlante per il Superbonus, come abbiamo scritto nell’articolo dedicato, deve essere effettuato con il modello predisposto dalla banca per “risparmio energetico”.
Non si tratta di un modello di bonifico ordinario, ma di un modello apposito predisposto da tutte le banche nel quale si deve indicare:
Codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale (del contribuente)
Partita Iva del beneficiario del bonifico (impresa/professionista)
Causale del bonifico “parlante”: si tratta di una causale che descriva in modo esaustivo che cosa si sta pagando
In realtà, una causale parlante errata o addirittura non parlante (quindi con una descrizione molto esigua) non è motivo per considerare il bonifico superbonus errato.
L’indicazione del codice fiscale/partita iva errati sono, invece, un valido motivo per considerare il bonifico parlante sbagliato.
L’altro motivo per il quale il bonifico del Superbonus può essere considerato errato, ed è anche il motivo più frequente, è quello di fare un bonifico ordinario in luogo di un bonifico speciale (bonifico per risparmio energetico o bonifico per ristrutturazione) predisposto dalla banca
Il motivo per il quale, la modalità specifica (ristrutturazione o risparmio energetico) è fondamentale perchè utilizzando la modalità corretta in luogo di un bonifico ordinario, la Banca applica una ritenuta d’acconto dell’8% per conto dello Stato.
Con un bonifico ordinario, questa trattenuta alla fonte non c’è, ed ecco spiegato il motivo per il quale una modalità di bonifico ordinario è motivo per considerare il bonifico superbonus errato.
Come risolvere l’errore nel Superbonus del Bonifico Parlante Errato
Esiste un solo modo per risolvere l’errore dell’aver effettuato per il Superbonus, un bonifico errato.
Rifare il bonifico.
Punto.
Non ci sono altre soluzioni.
Non esistono autodichiarazioni valide da allegare alla documentazione; non esiste nessun’altra scappatoia.
Si deve rifare il bonifico, utilizzando la modalità corretta.
Ma così, l’impresa/il professionista risultano pagati due volte?
Esatto; sarà poi loro compito procedere al reso dei soldi indebitamente percepiti (il primo bonifico), con un bonifico in uscita verso il committente indicando nella causale
“RESO PER ERRATA MODALITA’ DI PAGAMENTO”.
In questo modo, anche il bonifico di reso è “parlante”. Il bonifico di reso da parte dell’impresa o del professionista, dovrà essere effettuato ordinario.
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https://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2022/01/Superbonus-Bonifico-Errato-Cosa-fare-per-correggere-un-bonifico-sbagliato.png387794Enricohttps://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2021/09/Logo_Smartingegnere_web_Tavola-disegno-1-300x138.pngEnrico2022-01-26 07:00:002025-01-17 13:24:17Superbonus Bonifico Errato: Cosa fare per correggere un bonifico sbagliato
SuperBonus I Rischi dei Professionisti e dell’Asseveratore Superbonus
Quali rischi corre un professionista che intende fare il Superbonus? e quali responsabilità ha il tecnico Asseratore Superbonus 110? Le domande sono frequenti. Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulle responsabilità dei tecnici coinvolti nel Superbonus 110%.
Il grande vantaggio del giocare col fuoco è che non ci si scotta mai. Sono solo coloro che non sanno giocarci che si bruciano del tutto.
Oscar Wilde
Oggi facciamo un po’ di terrorismo mediatico :D
Qualunque tecnico, smart o no, si sia affacciato al Superbonus si è, almeno per una volta, fatto queste domande:
Quali rischi corro come professionista che fa il Superbonus?
Quali sono le mie responsabilità nel Superbonus?
A che cosa vado incontro se sbaglio qualcosa?
Domande lecite, e dubbi più che legittimi.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza, e inquadrare bene quali sono le responsabilità del professionista che prende parte al Superbonus, e quali sono i rischi a cui è necessario stare attenti.
Prima di iniziare, è necessario identificare le figure tecniche che prendono parte al Superbonus, nelle varie fasi da quella iniziale fino alla fine.
Tecnico che effettua lo studio preliminare di fattibilità del Superbonus
Progettista
Direttore dei Lavori
Responsabile della Sicurezza
Asseveratore Superbonus
I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua lo Studio Preliminare di Fattibilità del Superbonus
I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua lo studio preliminare di fattibilità sono… praticamente nulli.
Diciamo la verità, questo studio preliminare di fattibilità è completamente inutile e non ha nessun valore.
E’ solo un modo furbo, e spesso poco onesto, per sfilare qualche centinaia di euro al committente.
D’altronde, in questo periodo tutti pagano per poter accedere ad un beneficio più grande.
Vuoi entrare in paradiso? 500 euro
Scherzi a parte, le responsabilità e i rischi del tecnico che firma lo studio preliminare di fattibilità sono nulli.
I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua la Progettazione, la Direzione dei Lavori, e il Responsabile della Sicurezza del Superbonus
Per il Progettista e il Direttore dei Lavori, le responsabilità e i rischi sono maggiori rispetto allo studio preliminare (dove erano nulle!).
Le responsabilità nell’ambito del Superbonus per il tecnico Progettista e/o Direttore dei lavori sono le classiche responsabilità che hanno/avrebbero in un normalissimo lavoro edile.
Nulla di più, nulla di meno.
ll Progettista Superbonus dovrà porre particolare attenzione al rispetto di tutte le normative di settore, e non solo alla norma del Superbonus: dovrà porre attenzione ai Regolamenti Edilizi, ai Vincoli Paesaggistici, ad eventuali ulteriori vincoli esistenti nell’area producendo tutto il materiale tecnico (relazioni/elaborati) necessario affinché l’intervento rispetti tutte le normative viventi, e il progetto sia legittimo.
Il Direttore dei Lavori Superbonus dovrà porre particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dal Progettista Superbonus, con particolare attenzione alla fase di posa dei materiali: un aspetto da non dimenticare è che si tratta pur sempre di lavori che devono durare nel tempo; seppur, a prima vista e con la modalità dello sconto in fattura possono sembrare “gratis”, i lavori del Superbonus devono essere eseguiti sempre a regola d’arte.
Vi ricordo che il Direttore dei Lavori risponde della qualità e dell’esito dell’opera; l’ultima giurisprudenza di settore ci indica che spesso il DL è chiamato a rispondere in solido del danno derivato dalla mancata esecuzione a regola d’arte.
A buon indenditor, poche parole.
Discorso analogo per i tecnici che si occupano della Sicurezza nei cantieri del Superbonus: che sia in fase di progettazione o in fase di esecuzione si tratta sempre di un lavoro edile; le responsabilità e i rischi dei tecnici operanti nella Sicurezza nell’ambito del Superbonus sono quelle dettate dal D.Lgs. 81/08.
Ma allora .. tutta questa “paura” del Superbonus da dove deriva? E chi è che ha maggiori responsabilità/rischi?
Le responsabilità del Tecnico Asseveratore che firma l’Asseverazione Enea del Superbonus
Graticola calda per tecnici superbonus :D
E veniamo a chi, veramente, sta sulla graticola :D
Rispetto a qualunque altro lavoro edile, esiste un nuovo e maggior profilo di responsabilità (e quindi di rischio) per una nuova figura: il tecnico Asseveratore Superbonus.
Il tecnico che firmerà l’Asseverazione del Superbonus, sia essa relativa ad uno stato di avanzamento lavori intermedio o a quello finale, si sta assumendo tante responsabilità.
Partiamo dalle Responsabilità dell’Asseveratore Superbonus
Nel dettaglio le responsabilità peseranno:
sull’intervento: la verifica di legittimità dell’intervento
sulla persona: la verifica che il soggetto che effettua l’intervento ne ha diritto
sull’immobile: la verifica sui requisiti oggettivi dell’immobile e la compatibilità dell’immobile oggetto di intervento al Superbonus
sullo stato di avanzamento dei lavori: certificare un SAL Superbonus equivale a dire che punto sono arrivati i lavori, condizione necessaria per far maturare i relativi crediti di imposta
sulle prestazioni totali del progetto: verificare, a prescindere da chi sia il tecnico che redigerà gli APE (Attestati di Prestazione Energetica), il doppio salto di classe energetica
sulle prestazioni specifiche degli interventi: verificare se le prestazioni tecniche dei singoli componenti (trasmittanze termiche, cop, rendimenti, ecc…) rispettano i limiti normativi
sulle certificazioni dei singoli materiali/componenti: per ogni materiale sarà necessario verificare le certificazioni richieste, come a titolo esemplificativo il certificato CAM per i materiali di coibentazione delle superfici opache, i rendimenti dei generatori, il rispetto delle indicazioni specifiche per la tipologia dell’intervento
sulla congruità delle spese sostenute, anche nel caso di sconto in fattura, in relazione al tipo di intervento
sull’utilizzo della spesa sostenuta solo per la realizzazione dell’intervento (e non per il rifacimento del bagno interno); seppur parrebbe una responsabilità della Direzione dei Lavori, tuttavia la firma posta sull’Asseverazione è quella che pone il sigillo anche su questi aspetti
Insomma, cari Tecnici Smart, essere un tecnico che si occupa di Superbonus non è per tutti e non è uno scherzo.
Però … c’è sempre un però.
Tante responsabilità, tanto onore.
Parafrasando un detto sulla guerra (“molti nemici, molto onore), al di là delle responsabilità c’è la marmellata che vi aspetta.
Infatti, a fronte di queste grandi responsabilità, possono derivare lauti guadagni.
Da grandi responsabilità derivano grandi guadagni.
Parafrasando lo zio Ben, di Spiderman.
Ora, veniamo ai rischi.
I rischi nel Superbonus, e il ruoto del Tecnico Asseveratore che firma l’Asseverazione Enea Superbonus
I rischi principali legati al Superbonus sono di due tipi:
1 – Il rischio verificatosi che un’opera non sia eseguita a regola d’arte.
In questo caso, non si perde il contributo, ma ci sarà una causa da affrontare tra Committente, Impresa, e Direttore dei Lavori Superbonus.
2 – Il rischio burocratico.
Il rischio burocratico, a sua volta, si suddivide in due tipologie, in funzione del potenziale danno causato dal verificarsi del rischio
a) Rischio verificatosi che non genera la perdita del contributo fiscale.
Questi sono, ovviamente, i casi più semplici da gestire.
Per capire meglio, si può trattare di errori materiali, sviste, piccole cose che possono sempre risolversi in un qualsiasi momento, anche dopo anni.
Sono i rischi che non devono preoccupare nessuno, e che saranno affrontati/discussi solo una volta che si presenteranno.
b) Rischio verificatosi che genera la perdita del contributo fiscale.
Ecco, quando qualcosa va storto e vengono tolti i contributi, ci si deve preoccupare.
Perchè quando si toccano i soldi, il contenzioso è garantito.
Quando si potranno verificare?
Prima o poi inizieranno i controlli dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate; e da quel momento dovremo essere in grado di provare/giustificare tutte le scelte effettuate.
In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea, si potranno verificare diversi tipi di contestazioni:
1 – Requisiti tecnici mancanti o errati, che determinano la perdita del contributo
2 – Requisiti soggettivi del committente non corretti o mancanti che hanno determinato una fruizione indebita del contributo
3 – Requisiti oggettivi dell’immobile mancanti o non corretti che hanno portato ad una indebita fruizione del Superbonus
4 – Titolo di possesso dell’immobile non sufficientemente idoneo al Superbonus
5 – Contestazione sulla congruità delle spese sostenute
6 – Contestazione sull’utilizzo delle spese per lavori non ammissibili al Superbonus
7 – Contestazione sui requisiti tecnici delle opere, sulle certificazioni dei materiali, e sulle prestazioni dei generatori
9 – Contestazioni sulle differenze tra progetti/asseverazioni e lavori realizzati
10 – Altri rilievi minori
Come vedete, le possibilità sono svariate.
In tutti i casi, l’iter sarà questo
l’Agenzia delle Entrate contesterà l’indebito ottenimento del contributo
il committente (colui che ha ricevuto il credito, che poi avrà utilizzato in detrazione o girato per pagare i lavori), si dovrà difendere
l’Agenzia delle Entrate emetterà l’esito: positivo, quindi tutto regolare, oppure negativo, quindi “restituiscimi i soldi!”
In questo secondo caso, si attiverà il contenzioso tra il committente e il professionista (Asseveratore Superbonus) per verificare se quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate sia riconducibile ad un errore del tecnico
La responsabilità del tecnico c’è, praticamente, in tutti i punti elencati.
Gli unici punti in cui il tecnico può essere potenzialmente chiamato fuori (non è detto che succeda) è nel caso in cui parte delle spese sostenute hanno permesso la realizzazione di lavori non rientranti nel Superbonus, di cui il tecnico dovrà dimostrare di essere allo scuro.
Un altro motivo per il quale il Tecnico Asseveratore Superbonus potrebbe non essere chiamato in causa è per la perdita in corso dei lavori dei requisti soggettivi del committente, o la perdita del suo titolo di possesso, per il quale lo stesso committente non abbia prontamente avvisato il Tecnico.
In tutti gli altri casi, si tratta certamente di errori/mancanze che fanno capo al Tecnico Asseveratore Superbonus, e pertanto ci sarà da difendersi.
“chìssene … tanto paga l’assicurazione”
Niente di più sbagliato, amico mio.
L’Assicurazione per il Superbonus non Tutela l’Asseveratore SuperBonus 110
Mario. 24 anni. Tecnico Superbonus, non smart.
La classica risposta di un tecnico poco smart è
“tanto c’è l’assicurazione che copre tutto”.
Niente di più errato e falso.
Il Governo, per rilanciare l’economia tramite il settore edile e ottenere contestualmente la riduzione delle emissioni di CO2 (al fine di avvicinarsi agli obiettivi europei ed evitare di incorrere in ulteriori sanzioni), ha deciso di finanziare l’edilizia con il Superbonus 110%.
Per evitare che la macchina burocratica ingessasse il settore, ha scelto la pillola rossa
Benvenuta Alice nella tana del Bianconiglio: per evitare sovraccarichi di lavoro che non avrebbero permesso la realizzazione dei cantieri, l’art. 119 del Decreto Rilancio è stato impostato per spostare tutte le responsabilità sui Tecnici Superbonus e sui professionisti fiscali (Commercialisti, CAF)
Non a caso, infatti, si parla di Asseverazione del tecnico sul sito dell’Enea e non di dichiarazione del tecnico, o peggio ancora, autocertificazione del committente o del produttore.
Si parla di Asseverazione per la sua natura giuridica:
L’asseverazione è una documento del professionista, con il quale il professionista dichiara:
sotto la propria personale responsabilità
conferma l’autenticità e la certezza dei contenuti,
garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.
Il professionista con la sottoscrizione della dichiarazione di asseverazione si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle informazioni dichiarati, e risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti (art. 481 del Codice penale – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).
Pensavi di essere solo un tecnico?
Sbagliavi … sei anche un Notaio!
La polizza di assicurazione superbonus non copre le sanzioni amministrative; e non compre nemmeno le sanzioni penali.
Torniamo ai rischi.
Se viene accertata una qualche irregolarità, riconducibile al professionista, l’assicurazione garantirà lo Stato per l’ottenimento dei contributi indebitamente ottenuti dal committente, ma rimarrano in capo al profssionista:
una causa contro l’assicurazione (o pensavi che pagassero senza poi tentare di recuperare? illuso!)
potenziali violazioni amministrative
Asseverazione non veritiera, ai seni dell’Art. 119 del D.L. 34/2020, con una sanzione che può andare tra i 2.000 e 15.000 Euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele rilasciata
APE errato/infedele, ai sensi dell’ARt. 6 del D.Lgs. 192/05 e smi, con una sanzione compresa tra 700 € e 4200 €
potenziale violazione penale
Falso ideologico in certificati, ai sensi dell’Art. 481 del Codice Penale, che prevede la reclusione fino a un anno o multa da 51 a 516 Euro ed eventuali pene aggiuntive applicabili congiuntamente se vi è scopo di lucro (e il Superbonus, ha certamente scopo di lucro!)
Consigli Pratici di Sopravvivenza per l’Asseveratore Superbonus
Una volta che abbiamo chiare i rischi e le responsabilità non dobbiamo scappare dal nostro ruolo di Asseveratore Superbonus.
Dobbiamo controllare il rischio e assumerci le responsabilità.
Ecco alcuni consigli pratici e utili:
1 – Non siete smart o fighi se concedete al cliente di rifarsi il bagno gratis grazie alla vostra firma
State tranquilli, non perderete il cliente se dite no alle sue pretese di rifarsi il bagno, l’impianto elettrico, la carrozzeria dell’auto e l’amante, tutto a spese del Superbonus.
E se lo perdete, è perchè non è un buon cliente.
Certi clienti, è meglio perderli che trovarli.
Che poi, tutti noi siamo sommersi di richieste: fuori uno, avanti un altro.
Per non pensare poi, in caso di contestazione futura a seguito di controllo dell’AdE: ci sarà il classico “si salvi chi può“, con il committente, per il tramite del suo avvocato, che sputerà merda sul vostro operato; lui si è fatto il bagno a spese vostre, e ora vi scarica la merda.
“Quindi Jerry, rifiuto e vado avanti“.
2 – Documenti in ordine
Tra qualche anno inizieranno i controllo.
E quando inizieranno i controlli, recuperare i documenti sarà un delirio. Clienti che vanno a vivere in Brasile perchè hanno venduto la casa al doppio del valore grazie al Superbonus, imprese che hanno chiuso perchè l’edilizia è tornata alla sua ordinaria crisi di settore.
Insomma, recuperare firme, attestazioni, atti, documenti e quant’altro tra qualche anno sarà un vero delirio.
Come puoi fare?
Perdi un po’ di tempo oggi per far firmare tutto ciò che ti serve e avere copia di tutti i documenti necessari.
A nulla conta il fatto che stai facendo i lavori per tuo zio o tuo cugino e quindi “sono gente di famiglia“.
Lascia perdere, ascolta zio Enrico.
Documenti/firme in regola.
E soprattutto, in ordine.
3 – Scegliere il Fiscalista “giusto”. Possibilmente smart.
Lo so, è una figura che dovrebbe scegliere il committente.
Io preferisco lavorare con i Commercialisti di mia fiducia: non perché sono accondiscendenti (infatti non lo sono!), ma perché sono sicuro della qualità del loro lavoro.
Laddove c’è un dubbio, c’è un’attività di confronto professionale che permette a entrambi di crescere.
Fanno un’attività di controllo sul nostro lavoro: questo permette di trovare eventuali errori che possono sempre succedere.
E soprattutto, in caso di errore, hanno l’atteggiamento giusto propositivo; aiutano a trovare la soluzione, ci indicano come correggere, e impostiamo il lavoro affinché non accada successivamente.
Abbiamo creato e standardizzato un flusso di lavoro che elimina/riduce al minimo gli errori, permette ad entrambi l’attività di controllo e verifica sull’altro professionista, e garantisce che la qualità del lavoro sia alta con i documenti in ordine (sia quelli in capo a noi tecnici, che quelli d’obbligo per loro commercialisti).
4 – Siate smart, ma non siate stupidi
Essere smart significa anche non ingessarsi davanti alle difficoltà, e avere un atteggiamento proattivo e propositivo alla realizzazione del lavoro.
Smart è anche praticità e pragmatismo.
Tuttavia, vi troverete davanti committenti e imprese che tenderanno a prendersi un braccio perchè avete concesso loro un dito: essere smart non si traduce con l’essere stupidi.
Quindi cercate di soprassedere a quelle piccolezze che non influiscono sulla qualità del lavoro, sul mantenimento dei contributi, e che hanno poca importanza.
Concentratevi, invece, su tutti gli aspetti che possono determinare la perdita dei contributi.
Faccio un esempio pratico.
L’impresa vi chiede conferma del materiale per il cappotto da acquistare, ma non ha la certificazione CAM a disposizione.
Non autorizzate la messa in opera prima di avere il documento che certifica il CAM in mano.
Evitate il “sì, lo mando più tardi via mail”. Vuol dire che non vi arriverà. Se fermate il cantiere e non autorizzate la posa, state certi che salterà fuori in pochi minuti.
Questo capita perchè l’impresa ha come focus la realizzazione del lavoro, e non sa che quel documento è un requisito necessario che può determinare la perdita del contributo.
Altro esempio.
Vi troverete davanti committenti “furbi” che proveranno a mungere il più possibile questo Superbonus.
Non siate stupidi. Non calcate la mano sulle interpretazioni normative. Se qualcosa non vi convince, meglio dire di no (che però non deve essere una scusa per non essere dei super esperti di Superbonus).
Se avete un dubbio sull’ammissibilità di una spesa, non includetela nel Superbonus.
Se il vostro cliente dovrà spendere 1000 euro a fronte di un lavoro da 150 mila euro, non casca il monto.
5 – Lasciate perdere Facebook
Su Facebook troverete due tipi di tecnici:
chi chiede informazioni o chiarimenti per un dubbio di un caso specifico
chi perde tempo a rispondere
Entrambi sbagliano.
Il primo sbaglia perchè, a fronte di un suo studio di giorni/mesi/settimane su un caso specifico, ha la falsa illusione che qualcuno che dedica 30 secondi alla sua domanda mal posta sul gruppo possa svelargli i segreti del castello
Eh no, non funziona così. Non metterei mai una mia firma basata su un qualcosa che un pinco pallino ha scritto su Facebook.
Puoi prendere spunto, ma poi devi approfondire.
E l’unico modo che hai per farlo, è quello di mettere il culo sulla sedia, staccare FB e studiare le normative e le circolari dell’AdE.
6 – Lasciate perdere i siti di news di settore.
Questo si ricollega al punto precedente.
I siti di settore sono scritti da tecnici (spero … ma non è garantito), prestati al giornalismo che deve rispondere a logiche diverse da quelle del Superbonus.
Leggeteli, ma non basate le vostre firme su quanto scrivono loro. Dovete approfondire con i testi di legge ufficiali.
Le parole contano quando si mettono firme. Pertanto l’ultima notizia acchiappa click che vi propinano, non è una fonte sufficiente per effettuare scelte sul vostro Superbonus.
Loro:
Devono rispondere a logiche di posizionamento nei motori di ricerca, quindi puoi trovare siti che parlano parlano ma non portano valore o contributo a quello che cerchi.
Devono rispondere a logiche di monetizzazione tramite click: ecco il motivo dei titoli click bait, che fanno terrorismo e non portano nessun valore. E la maggior parte delle persone, leggono solo il titolo!
Devono rispondere a logiche di sponsor: se il loro sito è finanziato dalle mitiche pergole o verande che si installano senza autorizzazione, pensate che il sito di scriverà che invece è necessaria l’autorizzazione?
Spoiler … serve l’autorizzazione. Non credete a quello che le vende, lui ha l’unico scopo di venderle!
7 – Studiate e rimanete aggiornati
Questo è forse il consiglio più importante.
Non potete delegare la conoscenza. Dovete essere i massimi esperti.
Dovrete essere sempre aggiornati e cercare di correggere il tiro ad ogni modifica normativa.
L’unico modo per farlo è quello di studiare e rimanere sempre aggiornati.
Ma come … prima hai detto di non leggere i siti di settore?
Forse mi sono spiegato male.
Non ho detto di non leggerli. Ho detto di trarne solo le informazioni utili.
Non basate la vostra firma su quello che scrive edilqualcosa, o qualcosapubblici. Vi raccontano che il governo ha varato il nuovo decreto?
Perfetto. Lasciate l’articolo e cercatevi il testo del decreto.
Scrivono che l’Agenzia delle con un nuovo chiarimento ha escluso tutte le case dipinte di rosa?
Lasciate perdere l’articolo e cercate il testo ufficiale del chiarimento.
Lo so, il nostro cervello è pigro per natura e tutti siamo portati a limitare le energie.
Tuttavia, se fai quello sforzo aggiuntivo di andare a studiare e leggere le uniche vere fonti ufficiali, ci guadagnerai in conoscenza, sicurezza.
E anche in salute.
Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti!
https://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2022/01/responsabilita-asseveratore-superbonus.jpg13352000Enricohttps://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2021/09/Logo_Smartingegnere_web_Tavola-disegno-1-300x138.pngEnrico2022-01-22 13:22:562023-03-03 17:27:39SuperBonus I Rischi dei Professionisti e dell’Asseveratore Superbonus
Quando Si Può Fare il SAL Superbonus 110: Lo Stato di Avanzamento del Lavoro per il Superbonus 110% da Asseverare sul Portale dell’Enea
– Dammi una buona ragione per andare avanti
– E’ verde, stanno suonando!
Qualcuno su Twitter
I lavori previsti dal Superbonus sono spesso consistenti e molto onerosi.
ll legislatore, con il DL 34/2020 e smi “Decreto Rilancio”, ha previsto la possibilità di dichiarare lo stato di avanzamento del lavoro “SAL Superbonus” e procedere così alla maturazione dei crediti durante i lavori, senza necessariamente attendere la fine totale del lavoro.
Una delle domande frequenti che capitano è
Quando è possibile dichiarare un SAL Superbonus 110?
Prima di rispondere, facciamo un passo indietro.
I Bonus Fiscali e il Principio di Cassa
Dacché esistono i bonus fiscali in edilizia, un mantra chiarito più e più volte dall’Agenzia delle Entrate è che per godere delle detrazioni fiscali fanno fede le date di pagamento.
A nulla valgono la data di emissione della fattura o la data di chiusura di un lavoro.
Comanda la data di pagamento.
Questo ha posto, spesso, i contribuenti nella spiacevole condizione di anticipare il 100% dei lavori in acconto per la paura (tipicamente di fine anno) del mancato rinnovo dei bonus fiscali in edilizia, così da poter godere della prima rata di recupero fiscale già da giugno dell’anno successivo.
Un caso frequente era:
Pago gli infissi (o qualunque altro lavoro) a fine dicembre, così fra 6 mesi (giugno) posso iniziare a recuperare dalla dichiarazione dei redditi quanto pagato.
E magari il lavoro sarebbe iniziato/finito per febbraio marzo.
Tutto ciò deriva, appunto, dal principio di cassa più volte ribadito dall’AdE.
E allora, perché per il Superbonus è stato inserita la necessità di dichiarare (o meglio, asseverare) lo Stato di Avanzamento dei Lavori ?
La risposta risiede nella possibilità di cedere i crediti di imposta e di fare lo sconto in fattura.
Cessione del Credito e Sconto in Fattura: perché è necessario il SAL Superbonus
Con il Superbonus 110% sono state apportate alcune novità alle normali detrazioni fiscali.
La prima è quella della possibilità di cedere i crediti di imposta, anche mediante lo sconto in fattura. In realtà la pratica era già in vigore e molto utilizzata, soprattutto dai serramentisti.
La seconda è quella di aver esteso il beneficio fiscale dai classici 50% delle ristrutturazioni e 65% del risparmio energetico al 110%.
Quindi spendo 100, detraggo più di quanto ho speso, appunto 110%.
Questa possibilità di maturare benefit fiscali maggiori dell’importo speso, se combinato con la possibilità di cedere i crediti di imposta a terzi, compresa l’impresa che esegue il lavoro mediante lo sconto in fattura diretto, ha, di fatto, eliminato la transazione fisica.
Nel caso di “sconto in fattura” con il Superbonus, infatti, non vi è proprio l’atto del pagamento: il bonifico; diventa quindi impossibile andare per flussi di cassa.
Che cosa ha pensato, allora, il Legislatore?
Non essendoci più il pagamento a dettare il momento in cui possono essere maturati i crediti di imposta, ha reso obbligatorio per il Superbonus 110% la necessità di asseverare a quale punto siano arrivati i lavori.
Il Superbonus 110%, infatti, è l’unico bonus per il quale, poiché potrebbe non esserci l’atto del pagamento, è sempre necessario asseverare un SAL.
Quando è Possibile Fare il SAL Superbonus 110
Da quanto premesso, nasce la domanda:
Quando è possibile fare un SAL Superbonus 110?
Un SAL Superbonus, come abbiamo detto, è un documento nel quale il tecnico incaricato assevera il punto al quale sono arrivati i lavori.
Si chiama, infatti, Stato di Avanzamento dei Lavori.
Pertanto, quando il tecnico verifica che un lavoro è arrivato ad almeno il 30% del totale dei lavori, può procedere con la sua Asseverazione Superbonus sul portale Enea. (cliccando su questo link, vi rimando ad un articolo specifico su come si imposta un’Asseverazione Superbonus, che sia per un SAL o per una Fine lavori.
Vi ricordo che il Legislatore ha previsto che si possano asseverare non più di due SAL Superbonus intermedi, prima di quello finale.
Lo schema classico può essere:
Un primo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno il 30% dei lavori
Un secondo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno il 60% dei lavori
Un ultimo SAL finale, nel quale si chiara il lavoro completato al 100%
Questo però non significa che sia necessario arrivare al 30% e si debba dichiarare un primo SAL.
I SAL Superbonus sono liberi, purché ciascuno stato di avanzamento dei lavori consti di almeno un 30% rispetto al SAL precedente.
Facciamo un esempio pratico:
I lavori arrivano al completamento di una percentuale intorno al 45% del lavoro complessivo. Si potrà dichiarare un primo SAL Superbonus pari al 45% del totale delle opere
Il secondo SAL Superbonus dovrà essere di almeno il 30% oltre il SAL precedente, pertanto il secondo SAL si potrà fare ad almeno il 75% dei lavori
In questo modo, avremo lasciato solo un 25% a fine lavoro.
Questo si può spingere fino al limite; mi spiego meglio.
Se l’impresa è in grado di sopperire alle spese iniziali, si potrebbe seguire lo schema SAL sotto riportato
Primo SAL Superbonus al 59% del totale delle opere. Si tratta sempre di un primo SAL ad almeno il 30% dei lavori, ma non abbastanza per arrivare al secondo SAL del 60%.
Un secondo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno l’89% dei lavori, o ove possibile, anche di pù (90%, 95%, 99%).
E un SAL Superbonus finale di chiusura della parte restante.
Gli aspetti importanti e da non trascurare, al fine di non incorrere in false attestazioni, sono:
si possono dichiarare solo i lavori effettivamente compiuti o parte di essi
si possono dichiarare il completamento di parte dei lavori anche con le sole forniture a piè d’opera. Pertanto, se si verifica che i materiali sono in cantiere, si può contabilizzare la quota parte relativa alla sola fornitura quale contributo al SAL Superbonus
NON si possono asseverare all’interno del SAL Superbonus gli acconti.
Acconti nel SAL Superbonus: No, non contribuiscono a maturare i crediti di imposta
Mi dispiace, ma gli acconti fatturati non possono essere ritenuti idonei quale contributo da contabilizzare all’interno del SAL Superbonus.
Questo perché la nostra Asseverazione Superbonus riguarda, appunto, lo Stato di avanzamento dei lavori raggiungo, e non le fatture emesse o gli acconti versati.
Il problema è frequente per tutti quei fornitori, spesso serramentisti o impiantisti, che pretendono l’acconto per avviare l’ordine delle forniture.
Per carità, niente di più giusto, dal loro punto di vista.
Ciò non toglie che noi tecnici non potremo considerare quella fattura, ancorché pagata, all’interno del nostro stato di avanzamento lavori, e pertanto quella fattura pagata non potrà generare i crediti di imposta sperati (da cedere o poter cedere).
Discorso analogo, forse anche peggio, per lo sconto in fattura: con lo sconto in fattura, non vi è nemmeno l’atto del pagamento, pertanto le fatture di acconto proprio non dovrebbero esistere.
Possono esistere, ma non potendo essere considerate come contributo all’interno del SAL Superbonus non ci vedo alcun senso all’emetterle.
Qualora venissero considerate le fatture di acconto, soprattutto con la modalità dello sconto in fattura, all’interno del SAL Superbonus ci si troverebbe nella condizione di aver truffato il fisco; e la responsabilità di questo ricade sia nel committente (colui che matura i crediti), che nel tecnico (colui che ha asseverato lo stato di avanzamento lavori) che nell’impresa (eh sì, anche se fanno finta di non crederci) in quanto anche i fornitori che emettono le fatture in sconto, e maturano i crediti, sono responsabili in solido dei crediti che ottengono.
Il commercialista non può rilasciare il visto di conformità sui SAL Superbonus per opere non ancora eseguite.
E come fa il commercialista a sapere se le opere sono eseguite?
Il SAL Superbonus (STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI) asseverato dal tecnico sul sito dell’Enea.
Cari amici tecnici smart, occhio a non fare le asseverazioni SAL Superbonus troppo alla leggera. Ci si fa male.
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https://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2022/01/Quando-Fare-il-SAL-Superbonus-110.jpg18371920Enricohttps://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2021/09/Logo_Smartingegnere_web_Tavola-disegno-1-300x138.pngEnrico2022-01-07 19:50:322023-03-03 17:27:23Quando Fare il SAL Superbonus 110
Vediamo come impostare l’Asseverazione Superbonus 110 sul sito internet dell’Enea.
Prima o poi, arriva il momento nella vita di tutti i tecnici smart che si occupano di Superbonus di dover asseverare un lavoro o uno stato di avanzamento dei lavori Superbonus 110% sul sito dell’Enea.
In questo articolo vedremo
Il sito dell’Enea dedicato all’Asseverazione Superbonus 110
Documenti preliminari richiesti dal portale: la polizza assicurativa per il Superbonus
Come avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110%: i dati iniziali necessari
Come compilare l’Asseverazione Superbonus 110%
Verifica, presentazione ed invio dell’Asseverazione Superbonus 110%
ATTENZIONE: prima di iniziare con la compilazione è bene chiarire che quello che andremo ad asseverare è uno stato di avanzamento lavori. Andremo a dire ad Enea che un dato intervento in Superbonus è arrivato ad un certa percentuale di completamento del lavoro. E non di sostenimento della spesa.
Anche se un lavoro viene pagato 100% in anticipo, noi potremo andare a compilare l’asseverazione solo quando questo avrà raggiunto le percentuali asseverabili.
Il sito dell’Enea dedicato all’Asseverazione Superbonus 110
Il sito preposto alla ricezione delle asseverazioni fiscali in materia di Superbonus 110% è
Su questo punto non perdiamo tanto tempo: la procedura è semplice e prevede la compilazione di form con i dati personali.
Per poter procedere con le asseverazioni dovrete registrarvi come “Persone Fisiche -> Profilo Asseveratore“
Nel dettaglio vi chiederà:
luogo e data di nascita
caricamento del vostro documento di identità
codice fiscale
dati di residenza
estremi iscrizione albo professionale
indirizzo dello studio professionale
Documenti preliminari richiesti dal portale: la polizza assicurativa per il Superbonus
Successivamente dovrete caricare la vostra polizza professionale indicando
numero della polizza assicurativa idonea per l’Asseverazione Superbonus 110%
compagnia assicurativa che ha rilasciato la polizza idonea all’Asseverazione Superbonus 110%
data di scadenza della polizza assicurativa
massimale previsto dalla polizza assicurativa
Come avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110%: i dati iniziali necessari
Avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110% è molto semplice.
Si clicca su “Le mie asseverazioni” e successivamente sul bottone “Nuova Asseverazione“
Una volta cliccato su Nuova Asseverazione, il sistema chiede la compilazione di un form.
Dovrete procurarvi prima tutti i dati necessari a questa prima compilazione, perchè questa procedura non può essere salvata e in caso perdiate la sessione di autenticazione SPID, dovrete ricominciare.
Si tratta solo di questi primi dati, che vi elenco, in modo da potervi premunire prima ed effettuare una compilazione completa così da creare la “nuova assevarazione”.
Una volta creata, troverete la nuova asseverazione superbonus in bozza, e potete compilarla anche in momenti successivi.
I primi dati necessari per creare l’istanza “nuova asseverazione” sono:
Tipo di Edificio
Edificio Condominiale
Edificio unifamiliare
Unità immobiliare situata al interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Categoria A/9 aperti al pubblico
Data inizio lavori
Comune di ubicazione dell’edificio
E’ un comune montano
Sì
No
Il comune è interessato dalla procedura di infrazione comunitaria N. 2014/2147 Del 10 Luglio 2014 O N. 2015/2043 Del 28 Maggio 2015 Per La Non Ottemperanza Dell’Italia Agli Obblighi Previsti Dalla Direttiva 2008/50/CE
Sì
No
L’intervento rientra tra quelli previsti dal Comma 4.ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni (Selezionando “Sì”, si indica al sistema che si tratta di Sismabonus)
Sì
No
Indirizzo
Numero Civico
CAP
Anno di costruzione dell’immobile (anche indicativo)
Superficie totale disperdente in mq (dato da prendere dagli elaborati termici. ape/relazione termica)
L’edificio è in un’area non metanizzata? ai sensi del comma 1 lettera C dell’art. 119 del D.L. 34/2020
Sì
No
Autorizzazione edilizia
Licenza edilizia/Titolo edilizio
Concessione in sanatoria
Edificio storico senza titolo edilizio
L’intervento rientra nei casi di cui all’art. 3 comma 1, lettere d) (ristrutturazione edilizia), e) (nuova costruzione) ed f) (ristrutturazione urbanistica) del Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2000? (attenzione, indicando Sì, il massimale dell’impianto fotovoltaico viene ridotto a 1600 €/kW, in luogo dei 2400 €/kW ordinari)
Sì
No
L’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice del Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L. 42/2004, o gli interventi sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con la L. 77/2020 (se l’edificio ricade in uno di questi casi di vincolo o divieto dell’intervento di coibentazione, allora è esente dal dover eseguire l’intervento trainante e può effettuare interventi di risparmio energetico col Superbonus che garantiscano sempre il doppio salto di classe, anche in assenza dell’intervento trainante)
Sì
No
SAL (qui dobbiamo indicare se l’asseverazione superbonus riguarda uno stato di avanzamento, ed eventualmente quale tra quello ad almeno il 30% o almeno il 60%, oppure direttamente l’asseverazione finale a fine lavori)
Almeno al 30%
Almeno al 60%
A fine lavori
La compilazione di queste prime informazioni, come potete vedere, è semplice.
Tuttavia bisogna ricordare che queste informazioni non sono più modificabili, pertanto se le avete sbagliate, dovrete procedere con la creazione di una nuova asseverazione e ripartire da zero .
Altro aspetto importante è che una volta creta l’asseverazione indicando ad esempio il “Sal 30%”, per poter procedere con il sal 60%, non si dovrà creare una asseverazione superbonus ex novo, ma si dovrà entrare dentro la pratica asseverativa creata, e indicare lì dentro il nuovo stato di avanzamento lavoro.
Come potete vedere dall’immagine delle asseverazioni, l’elenco è suddiviso per edificio.
Il primo edificio in elenco è un’unità funzionalmente indipendente (in nero ho cancellato l’indirizzo dell’edificio), per il quale è stata completata la procedura di asseverazione del superbonus, con una prima asseverazione al 30%, indicata in verde, una seconda al 60%, indicata in verde, e l’asseverazione finale superbonus, anch’essa indicata in verde.
Le asseverazioni superbonus in verde sono quelle che sono state protocollate e andate a buon fine; quelle indicate in viola, invece, sono ancora in bozza e devono essere ultimate nella compilazione; infine in grigio chiaro quelle da completare e in grigio scuro quelle saltate. (come ad esempio l’asseverazione del 30% del penultimo in elenco).
Ecco un’immagine di un’asseverazione superbonus al 60%, ancora in bozza, per il quale è stato deciso di saltare l’asseverazione al 30% dei lavori.
Come compilare l’Asseverazione Superbonus 110%
La compilazione dei dati termici specifici per l’asseverazione superbonus inizia con una parte precompilata che deriva dai dati, immodificabili, che abbiamo inserito.
Nell’immagine della prima parte dell’asseverazione superbonus in compilazione troviamo, infatti, i dati anagrafici dell’asseveratore (nell’immagine, i miei dati), di nascita, residenza, codice fiscale, studio e iscrizione all’albo professionale.
Dopo i dati del “sottoscritto”, si parte con la dichiarazione vera e propria, e anche questi primi dati che troviamo, relativi al tipo di edificio, al numero di unità immobiliari, alla data di inizio lavori e alla superficie disperdente derivano dalla compilazione iniziale, che abbiamo visto nel paragrafo precedente, e che non possiamo più modificare. Qualora questi dati non fossero corretti, sarà necessario procedere alla creazione di una nuova asseverazione con la ricompilazione ex novo di tutti i dati sopra indicati.
Successivamente, l’asseverazione superbonus prosegue nel richiedere i dati relativi agli interventi trainanti relativi alla coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate.
Nella schermata che vedete sopra, ho indicato i dati della coibentazione a cappotto delle superfici opache verticali, con la previsione di spesa dell’intervento, la superficie disperdente, e il costo dei lavori realizzati.
Se fate un controllo incrociato dei dati inseriti, i dati non sono perfetti perché si tratta di una compilazione in parte, perché per far stare tutto nell’immagine ho omesso la parte della copertura .
disperdente.
La compilazione fino a qui è molto semplice: per ogni sezione di coibentazione ci chiede la superficie disperdente, i dati di trasmittanza termica ante e post intervento, la trasmittanza termica periodica (post), il confine della struttura coibentata, e dove è posta la coibentazione (interna, esterna, o nell’intercapedine).
Qualora avessimo pareti o strutture in genere che hanno valori di trasmittanza termica diversi o con confini differenti, o ancora con coibentazioni effettuate in modo diverso (è il caso in cui il progetto può prevedere alcune pareti coibentate verso l’interno, e un altro gruppo di pareti verso esterno), non dovremo far altro che cliccare sul + posto accanto a “Pareti Verticali” per avere un nuovo gruppo di pareti di cui inserire i dati.
Come potete vedere dall’immagine, il sito dell’Enea precalola i massimali totali per l’intervento (nell’immagine 80 000 € perché trattasi di condominio con due unità abitative, pertanto con 40 000 € di massimale per unità).
In ultimo, per ogni sezione, c’è sempre da indicare il risparmio di energia primaria non rinnovabile di progetto ottenuto dallo specifico intervento; quindi nella schermata è stato indicato il contributo in termini di risparmio ed espresso in kilowattora all’anno derivante dall’intervento di coibentazione delle superfici opache.
Successivamente, la struttura in compilazione dell’asseverazione superbonus comprende i dati delle singole unità immobiliari.
Nel caso di casa unifamiliare, o nel caso di immobile funzionalmente indipendente con accesso autonomo non condiviso con altre unità, avremo dovuto compilare solo i dati di una unità immobiliare
Nel caso del condominio, dovremo compilare tante sezioni relative alle unità immobiliari quante sono le unità immobiliari del condominio.
I dati che vedete indicati sono presi dalla compilazione che ho già effettuato. Per la modifica o il completamento di questi dati è necessario entrare su “Modifica Dati unità immobiliare” e una volta completati procedere alla validazione; nel caso di dato validi e validati, apparirà la scritta in verde “Dati validati“.
Quando tutti i dati delle singole unità immobiliari saranno completati e validati, si potrà chiudere l’asseverazione. Senza di questa validazione, non si potrà procedere.
Cliccando su “Modifica dati unità immobiliare” della prima unità (ancora non completi e validati, entriamo nella sottosezione specifica dell’unità immobiliare.
I primi dati richiesti sono i dati catastali dell’unità immobiliare, compresa l’indicazione della categoria catastale; ci viene richiesto anche la quota millesimale di competenza dell’involucro o degli impianti, se centralizzati. Nel caso specifico le unità immobiliari erano termo-autonome e sovrapposte verticalmente, di medesima forma, pertanto in assenza di tabelle millesimali e con la medesima superficie disperdente, è stata indicata la competenza di 500 millesimi nella sezione relativa alle quote millesimali dell’involucro, per ogni unità immobiliare.
Vengono richiesti i dati del beneficiario della detrazione fiscale per quella singola unità immobiliare.
Enea, nella compilazione, ci chiede anche se l’unità immobiliare indicata è riscaldata, e una volta selezionata questa casella ci chiede anche se su questa unità immobiliare siano stati eseguiti interventi trainati.
I primi interventi trainati di cui ci vengono chiesti i dati sono gli infissi, e le eventuali schermature solari e chiusure oscuranti.
Nel caso specifico sono stati sostituiti gli infissi con i cassonetti, pertanto è stato selezionato solo “chiusura oscurante” nella sezione infissi.
Anche qui i dati richiesti sono quelli tecnici ante e post operam degli infissi. Nel caso di “gruppi di infissi” che differiscono per caratteristiche ante o post, dovremo selezionare il + accanto a IN) SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI per aggiungere una nuova riga da compilare.
Anche in questo caso ci viene chiesto quale sia il contributo in termini di energia primaria non rinnovabile, di progetto, derivante dall’intervento degli infissi ed espresso in kWh/anno.
Qualora ci fossero stati interventi trainati di coibentazione delle superfici opache, quindi non riguardanti parti comuni o che non superano il 25% delle superfici opache (calcolate sull’intero edificio), avremo dovuto spuntare e compilare l’apposita sezione che si vede nell’immagine, come non selezionata.
In questo caso, la spesa per la coibentazione delle superfici opache trainata viene considerata nello stesso massimale di spesa previsto per la sostituzione deli infissi,pari a 54 545 €.
Vi ricordo, inoltre, che i massimali di spesa e le relative spese che si indicano nel sito dell’Enea durante la compilazione dell’Asseverazione Superbonus sono lordi, comprensivi di IVA e spese professionali.
I valori indicati nell’Asseverazione e che vedete indicati nelle immagini comprendono anche l’iva e le spese dei professionisti, già suddivise nei singoli interventi, secondo quanto previsto dal Quadro Economico Superbonus precedentemente redatto; per approfondimenti sul Quadro Economico Superbonus e sul Calcolo delle Parcelle Professionali Superbonus, vi rimando agli articoli specifici.
Si passa agli impianti.
Il primo massimale di spesa racchiude al suo interno gli eventuali interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, condizionamento o produzione di acqua calda per usi sanitari, o per l’installazione di sistemi ibridi.
Nel caso di specie è stata sostituita una pompa di calore dual split, per la quale sono stati indicati i relativi dati, ed è stata prevista la sostituzione dell’impianto di produzione di acqua calda per usi sanitari con un boiler a pompa di calore.
Il Massimale di spesa unico per tali interventi entro cui racchiudere entrambe le spese è di 27272 €.
Vi ricordo che la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda per usi sanitari nei condomini si può considerare tra gli interventi trainanti solo quando si tratta di impianti centralizzati.
Nelle unità termo-autonome, ovvero dove ciascuna ha il suo impianto di riscaldamento/condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria, tale spesa può rientrare solo tra gli interventi trainati.
Anche per la sostituzione di questi impianti, dobbiamo specifica il contributo in termini di energia primaria non rinnovabile di progetto, sempre espresso in kWh/anno.
Vi ricordo, inoltre, che se il condominio ha un impianto centralizzato di partenza (nella condizione ante intervento), il passaggio alle unità termo-autonome con la dismissione dell’impianto centralizzato per l’installazione degli impianti autonomi per singola unità non è incentivato.
Proseguiamo con gli impianti.
Nel caso in cui l’intervento di progetto avrebbe previsto l’installazione di un sistema di microgenerazione, il massimale totale per l’intervento di microgenerazione è di 100 000 euro.
Per i generatori a biomassa, il massimale previsto è di 27 272 €
Per i sistemi di building automation è previsto un ulteriore massimale di 13636,36 €.
Come mai questi numeri particolari?
La motivazione risiede nel fatto che gli interventi previsti per l’ecobonus sono stati estesi alla detrazione al 110%, pertanto i massimali di detrazione previsti per l’ecobonus vanno divisi per la percentuale di detrazione prevista dal Superbonus ovvero il 110%.
Ecco che i 30 000€ previsti per gli impianti di riscaldamento divisi per 1,1, diventano 27272 €, i 60 mila euro previsti per gli infissi divisi per il 110% diventano 54 545€, il massimale della building automation di 15000 suddiviso per la percentuale di detrazione del 110% diventa 13636,36 € e così via per tutti gli altri interventi.
E ancora, il massimale previsto per l’intervento di installazione di collettori solari (impianto solare termico) è di 54545 €.
Sempre proseguendo con gli impianti, si passa agli impianti fotovoltaici.
Per gli impianti fotovoltaici, il massimale previsto totale è di 48 000 euro, con un massimale specifico di 2400 €/kW installato. Vi ricordo che nei casi in cui l’intervento di progetto sia una ristrutturazione edilizia, una nuova costruzione o una ristrutturazione urbanistica il massimale specifico passa a 1600 €/kW installato.
Nel caso di installazione di batterie di accumulo per conservare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, vi è un altro massimale totale di 48 000 euro da sommare a quelli precedenti, con un massimale specifico di 1000 €/kWh installato.
Da non dimenticare che la spesa per gli accumulatori di energia è ammessa solo con la contestuale installazione dell’impianto fotovoltaico; pertanto nei casi in cui nell’unità immobiliare oggetto di intervento vi sia già installato un impianto fotovoltaico, la sola spesa per le batterie di accumulo non è ammessa al Superbonus; per poterla ammettere sarà necessario rimuovere l’impianto esistente o prevedere l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico aggiuntivo (quindi con contatore e inverter a parte), al quale possano essere collegate le batterie di accumulo.
Il massimale per le colonnine di ricarica per l’auto elettrica, nel caso in oggetto, è di 1500 € per ciascuna.
Nei casi di edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, il massimale di spesa per ciascuna è di 2000 €
Per ciascuna sezione, dovremo andare ad inserire i dati specifici: potenze installate, spese, contributi di risparmio ottenuti, e tutti gli ulteriori dati specifici richiesti per la categoria di intervento.
Una volta completata la compilazione delle parti trainate e specifiche per la singola unità immobiliare, possiamo validare i dati e tornare alla sezione generale dell’Asseverazione Superbonus.
Proseguendo nella compilazione dell’Asseverazione Superbonus, gli ulteriori interventi per i quali possiamo indicare le eventuali spese sostenute sono
coibentazione delle superfici opache, e sostituzione degli infissi delle parti condominiali. Da non dimenticare che è possibile far rientrare tali spese nel Superbonus solo quando riguardano il miglioramento delle prestazioni energetiche di parti condominiali riscaldate: ad esempio i vani scala, solo quando sono riscaldati.
schermature solari e chiusure oscuranti, negli spazi condominiali: idem come sopra: tali spese devono riguardare interventi di riduzione degli apporti solari effettuati su parti comuni del condominio, che siano sempre ritenute utili ai fini del calcolo energetico, pertanto riscaldate.
l’impianto fotovoltaico, in questa sezione, va compilato solo quando l’impianto non è a servizio di una singola unità immobiliare, ma serve per alimentare le parti comuni condominiali dell’edificio: all’attivazione dell’impianto fotovoltaico, apparirà anche la possibilità di inserire i dati delle batterie di accumulo perchè la spesa per gli accumulatori di energia anche nelle parti condominiali è ammessa sempre quando realizzata in concomitanza all’installazione dell’impianto fotovoltaico
colonnina per la ricarica delle auto elettriche: il massimale totale è relativo al numero di unità immobiliari. Andremo a compilare questa sezione in luogo di quella prevista nella singola unità immobiliare quando tale installazione insiste sulle parti comuni e non sulle parti private di esclusiva proprietà.
In ultimo, ma non meno importante, la possibilità di indicare la spesa per l’eliminazione delle barriere architettoniche: sì, nei condomini è ammessa la sostituzione o l’installazione dell’ascensore quando quello attuale non rispetta le dimensioni richieste dalla L. 13/1989, mentre quello di nuova installazione dovrà essere adeguato a tale norma per poter rientrare nel superbonus. Tra le altre spese che possono rientrare in questa categoria vi sono tutte quelle che rientrano nell’eliminazione delle barriere architettoniche, come i montascale, l’eliminazione di scale per la realizzazione di rampe nei percorsi, e tutto ciò che rispetta la L.13/1989 e i suoi dettagli indicati nel DM 236/1989 in termini di agibilità per i disabili.
L’asseverazione superbonus prosegue con il riepilogo calcolato in automatico riportante:
costo complessivo di progetto degli interventi trainanti
costo complessivo degli interventi trainantirealizzati
costo complessivo di progetto degli interventi trainati, sommando tutti quelli trainati di tutte le unità immobiliari
costo complessivo degli interventi trainati, realizzati sommando tutti quelli di tutte le unità immobiliari
costocomplessivo di progetto (trainanti + trainati)
costocomplessivorealizzato (trainanti + trainati), utile al calcolo della percentuale completata.
In ultimo, l’asseverazione chiude con l’indicazione dei prezzari utilizzati al fine di verificare la congruità dei costi, ed un campo note nel quale l’asseveratore può scrivere liberamente quello che crede e che verrà riportato dentro l’asseverazione.
La compilazione è finita, ma per poter chiudere l’asseverazione superbonus vi è un altro passaggio da effettuare.
Verifica, presentazione ed invio dell’Asseverazione Superbonus 110%
I passaggi finali riguardano la compilazione e il caricamento di alcuni documenti che andranno a comporre, come allegati, la nostra Asseverazione Superbonus protocollata e valida anche ai fini fiscali.
Una volta chiusa e validata la compilazione dell’asseverazione superbonus, per procedere all’invio ed ottenere il codice protocollo valido, dovremo caricare
Attestato di Prestazione Energetica APE Ante Intervento
Attestato di Prestazione Energetica APE Post Intervento
Computo Metrico (utile alla verifica e dimostrazione della congruità delle spese sostenute)
Quando andremo a caricare questi documenti ci verrà chiesto chi è il tecnico che ha redatto il documento, e nel caso degli APE anche la classe energetica.
Dobbiamo infine scegliere la polizza su cui “scaricare” l’importo.
Il sito dell’Enea ci propone le nostre polizze assicurative, precedentemente caricate, ancora in corso di validità da scegliere per poter asseverare l’importo ai fini del Superbonus.
Come potete vedere per ogni polizza ci indica il massimale della polizza, e l’importo residuo rimasto.
Dovremo scegliere una polizza che abbia ancora la capienza per giustificare l’importo che stiamo andando ad asseverare con questa asseverazione superbonus.
In ultimo, ma non meno importanti, dovremo caricare tutte le fatture emesse per giustificare gli importi indicati come “spesa sostenuta” all’interno dell’assverazione
Per ogni fattura dovremo indicare:
numero della fattura
data della fattura
soggetto che ha emesso la fattura
Non dimenticatevi di caricare tutte le fatture, anche quelle dei professionisti coinvolti.
Quel che possiamo notare è che delle fatture non ci chiede l’importo, pertanto dovrà essere nostra cura controllare la coerenza tra il totale importo delle fatture caricate con il totale della spesa indicato nell’asseverazione.
E ancora non ci chiede i pagamenti, pertanto non indichiamo da nessuna parte se l’intervento è realizzato in sconto in fattura, in cessione del credito o mediante detrazione fiscale del committente; questo aspetto viene chiarito con il visto di conformità del commercialista.
Senza questa “quadratura” finale (ovvero la corrispondenza degli importi delle fatture caricate con gli importi asseverati quale spesa sostenuta) il fiscalista (commercialista o CAF abilitato) non potrà proseguire con l’apporre il proprio visto di conformità.
Completato il caricamento delle fatture, dovremo andare “Avanti”. A questo punto, l’asseverazione è pronta per essere protocollata, e l’ultimo step da seguire sarà quello di
scaricare l’asseverazione protocollata
timbrare e firmare ogni pagina, in calce
timbrare e firmare l’ultima pagina nell’apposito spazio
ricaricare l’asseverazione firmata
Al caricamento dell’asseverazione superbonus firmata in ogni spazio obbligatorio, l’asseverazione superbonus viene protocollata in modo definitivo.
Riceveremo via email il codice ASID associato all’asseverazione e valido per l’invio, da parte del commercialista, del proprio visto di conformità all’Agenzia delle Entrate.
A questo punto, potremo scaricare l’asseverazione firmata e completa di protocollo. L’asseverazione superbonus valida e protocollata sarà composta, quindi da:
Asseverazione
Documento di identità dell’asseveratore
Polizza Assicurativa
Ape Ante
Ape Post
Computo Metrico
Fatture
L’asseverazione, una volta protocollata in modo definitivo, è ancora modificabile.
Per modificarla si potrà annullare il protocollo, e procedere a tutte le modifiche necessarie.
Successivamente, dovrà essere ri-protocollata e otterrà un nuovo codice ASID
ATTENZIONE: non annullate il protocollo dell’Enea dopo che il commercialista ha inviato il proprio visto di conformità, perchè così facendo non avreste più coerenza tra il codice della vostra asseverazione e i crediti vistati dal commercialista. Dovrete fare diversi controlli incrociati tra i dati da voi inseriti, soprattutto nella parte economica e delle spese, e gli importi delle fatture caricate.
Spero che questo lungo articolo vi sia stato utile!
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https://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2022/01/come-fare-asseverazione-superbonus-110.jpg14701920Enricohttps://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2021/09/Logo_Smartingegnere_web_Tavola-disegno-1-300x138.pngEnrico2022-01-06 06:23:412023-03-03 17:27:08Come fare Asseverazione Superbonus 110
Superbonus 110 Tabella Massimali – Riportiamo la tabella dei massimali suddivisi per categoria di lavoro per il Superbonus 110%
Adoro fare il supereroe! L’orario di lavoro è pessimo, la paga è inesistente… ma almeno non corro il rischio di venire licenziato!
SuperEroe
Parliamo ancora di Superbonus 110%, e proviamo a fare un po’ di chiarezza sui massimali consentiti, suddivisi per singola categoria.
Prima di vedere alcuni numeri, ecco i concetti che andremo a sviluppare
1 – Massimali di spesa e massimali specifici
2 – Massimali di spesa per il Superbonus 110 suddivisi per categorie
3 – Suggerimenti per costruire un progetto, rispettando i massimali di spesa
1 – Massimali di Spesa e Massimali Specifici
Prima di vedere i numeri nel dettaglio, è necessario e opportuno distinguere il concetto dei massimali di spesa ammessi al Superbonus 110% e i massimali specifici.
Per massimali di spesa si intendono quelle spese massime che il committente può sostenere e che rientrano nella detrazione di imposta (con la maturazione dei relativi crediti di imposta) ammissibile al Superbonus 110%.
Si tratta, quindi, di importi di spesa lordi, comprensivi di IVA e spese professionali (tecnici e fiscalisti).
I massimali di spesa sono quelli disciplinati direttamente dall’art. 119 del DL 34/2020 “Decreto rilancio”, e che vediamo nel dettaglio nel capitolo successivo.
I massimali specifici, invece, sono quei massimali rapportati all’unità di misura; al di sotto di questi massimali specifici, la spesa può essere ritenuta congrua.
I massimali specifici si usano per verificare che il prezzo pagato per un’opera sia congruo.
Un metro quadro di cappotto non può costare quanto 100 mq di cappotto.
Facciamo un esempio pratico.
Per le coibentazioni, il decreto prevede un massimale di spesa (totale, comprensivo di iva e spese professionali), di 50 000 euro per le unità unifamiliari.
Se scegliamo di coibentare un solo mq di parete, però, questo non può costare 50 mila euro.
Quanto è la spesa congrua per la coibentazione di un mq di parete?
La risposta si trova nel Decreto Requisiti e nel famigerato suo Allegato I.
La spesa congrua per ogni mq di parete può essere stinata in questi modi:
tramite prezzari regionali, o tramite prezzario DEI,
in alternativa al punto di sopra, attraverso un’analisi dei prezzi singoli quando le voci complete non sono presenti nei due prezzari di riferimento
Partiamo dalle case singole, unifamiliari, o funzionalmente indipendenti.
UNIFAMILIARI E UNITA’ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI
Intervento
massimale di spesa
TRAINANTI
Coibentazione superfici opache > 25%, comprese le coperture non disperdenti
50 000,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, e acqua calda per usi sanitari quando combinata con riscaldamento
30 000,00 €
TRAINATI
Infissi e Coibentazione superfici opache < 25%
54 545,00 €
Schermature solari
54 545,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per usi sanitari quando non combinata con riscaldamento
– Caldaie a condensazione – Generatori di aria calda a condensazione -. Pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche – Pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da motore primo – Sistemi ibridi – Scaldacqua a pompa di calore
27 272,00 €
Building Automation
13 636,36 €
Sistemi microcogenerazione
90 909,09 €
Generatori a biomassa
27 272,00 €
Solari termici e collettori solari
54 545,00 €
Fotovoltaico
48 000,00 €
Batterie di accumulo per fotovoltaico
48 000,00 €
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
2 000,00 €
Eliminazione barriere architettoniche
96 000,00 €
Gli importi di ogni categoria si possono sommare tra di loro.
Vi ricordo che il fotovoltaico ha un massimale specifico indicato dal Decreto Rilancio pari a 2400 €/kW (ridotto a 1600 €/kW in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione); anche le batterie di accumulo hanno un massimale di spesa specifico indicato dal decreto pari a 1000 €/kWh
Ora vediamo gli importi massimi di spesa per gli edifici condominiali, o per i mini condomini fino a 4 unità con unico proprietario.
Le spese massime ammissibili, come vediamo nella tabella sottostante, differiscono per numero di unità immobiliari presenti.
Intervento
massimale di spesa per condomini fino a 8 unita’
massimale di spesa per condomini con più di 8 unita’
TRAINANTI
gli importi trainanti si riferiscono al condominio, e pertanto il massimale di spesa indicato va moltiplicato per il numero di unità immobiliari presenti comprese le pertinenze
gli importi trainanti si riferiscono al condominio, e pertanto il massimale di spesa indicato va moltiplicato per il numero di unità immobiliari presenti comprese le pertinenze
Coibentazione superfici opache > 25%, comprese le coperture non disperdenti
40 000,00 €/unità
30 000,00 €/unità
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, e acqua calda per usi sanitari quando combinata con riscaldamento
20 000,00 €/unità
20 000,00 € /unità
TRAINATI
gli importi che seguono si riferiscono alla singola unità abitativa
gli importi che seguono si riferiscono alla singola unità abitativa
Infissi e Coibentazione superfici opache < 25%
54 545,00 €
54 545,00 €
Schermature solari
54 545,00 €
54 545,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per usi sanitari quando non combinata con riscaldamento
– Caldaie a condensazione – Generatori di aria calda a condensazione -. Pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche – Pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da motore primo – Sistemi ibridi – Scaldacqua a pompa di calore
27 272,00 €
27 272,00 €
Building Automation
13 636,36 €
13 636,36 €
Sistemi microcogenerazione
90 909,09 €
90 909,09 €
Generatori a biomassa
27 272,00 €
27 272,00 €
Solari termici e collettori solari
54 545,00 €
54 545,00 €
Fotovoltaico
48 000,00 €
48 000,00 €
Batterie di accumulo per fotovoltaico
48 000,00 €
48 000,00 €
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
2 000,00 €
2 000,00 €
Eliminazione barriere architettoniche
96 000,00 €
96 000,00 €
3 – Suggerimenti per costruire un progetto, rispettando i massimali di spesa
Vediamo come costruire un progetto sotto il profilo economico per rispettare i massimali di spesa previsti dal Superbonus 110%.
Partiamo da un esempio pratico, relativo alle unità singole.
Dalla nostra relazione termica di progetto emerge che dovremo effettuare questi interventi:
coibentazione delle pareti
coibentazione della copertura
sostituzione impianto di condizionamento
sostituzione infissi
installazione sistemi oscuranti
sostituzione impianto per la produzione di acqua calda per usi sanitari (acs) con boiler a pompa di calore
solare termico
installazione di sistemi di building automation per la termoregolazione
installazione impianto fotovoltaico
installazione batterie di accumulo per l’impianto fotovoltaico
installazione colonnina per l’auto elettrica
Gli importi che riporto nella colonna centrale della tabella sono estratti da un progetto specifico. Ovviamente possono variare in funzione del tipo di progetto e di immobile su cui effettuerete il vostro intervento
Dalla relazione energetica di progetto emergono le quantità che dobbiamo coibentare o sostituire (nel caso degli infissi) al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dal Superbonus del doppio salto di classe energetica.
Andiamo a costruire il computo metrico di progetto basato sul prezzario regionale o il prezzario DEI, al fine di controllare la congruità dei costi che potrà sostenere il committente.
Strutturiamo il computo metrico di progetto, rispettando le categorie di spesa.
Sostituzione impianto di condizionamento invernale
Trainati
Sostituzione infissi
Sistemi oscuranti
Sostituzione acs con boiler a pompa di calore
Solare termico
Building automation
Fotovoltaico
Batterie di accumulo per il fotovoltaico
Colonnina per l’auto elettrica
Intervento
INTERVENTI IN PROGETTO (importi senza iva e spese professionali)
massimale di spesa
TRAINANTI
Coibentazione superfici opache > 25%, comprese le coperture non disperdenti
Cappotto alle pareti 22 000 € Copertura 20 000 € Totale 42 000 €
50 000,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, e acqua calda per usi sanitari quando combinata con riscaldamento
12 000 €
30 000,00 €
TRAINATI
Infissi e Coibentazione superfici opache < 25%
30 000 €
54 545,00 €
Schermature solari
22 000 €
54 545,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per usi sanitari quando non combinata con riscaldamento
– Caldaie a condensazione – Generatori di aria calda a condensazione -. Pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche – Pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da motore primo – Sistemi ibridi – Scaldacqua a pompa di calore
2 500 €
27 272,00 €
Building Automation
2 000 €
13 636,36 €
Solari termici e collettori solari
Circolazione naturale 200 lt = 4 000 €
54 545,00 €
Fotovoltaico
6 kW = 13 000 €
48 000,00 €
Batterie di accumulo per fotovoltaico
15 kWh = 13 000 €
48 000,00 €
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
1 700 €
2 000,00 €
TOTALE
142 200 €
Questi importi derivanti dal computo metrico basato sul prezzario regionale sono iva esclusa e non tengono conto delle spese professionali.
Per completare il nostro quadro di spesa e verificare che lo stesso sia inferiore ai limiti ammissibili, dobbiamo aggiungere IVA e spese professionali.
Aggiungiamo l’iva (per semplicità, 10% su tutto)
Intervento
INTERVENTI IN PROGETTO (importi ivati 10%)
massimale di spesa
TRAINANTI
Coibentazione superfici opache > 25%, comprese le coperture non disperdenti
Totale 46 200 €
50 000,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, e acqua calda per usi sanitari quando combinata con riscaldamento
13 200 €
30 000,00 €
TRAINATI
Infissi e Coibentazione superfici opache < 25%
33 000 €
54 545,00 €
Schermature solari
24 200 €
54 545,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per usi sanitari quando non combinata con riscaldamento
– Caldaie a condensazione – Generatori di aria calda a condensazione -. Pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche – Pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da motore primo – Sistemi ibridi – Scaldacqua a pompa di calore
2 750 €
27 272,00 €
Building Automation
2 200 €
13 636,36 €
Solari termici e collettori solari
Circolazione naturale 200 lt = 4 400 €
54 545,00 €
Fotovoltaico
6 kW = 14 300 €
6 kW * 2400 €/kW = 14 400 €
Batterie di accumulo per fotovoltaico
15 kWh = 14 300 €
15 kWh * 1000 €/kWh = 14 400 €
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
1 870 €
2 000,00 €
TOTALE
156 420 €
Come vedete, anche gli importi lordi per ogni categoria di intervento sono all’interno dei massimali consentiti dalla legge.
Per completare il quadro economico di spesa per il Superbonus, andiamo ad aggiungere le spese professionali, che stimiamo in circa il 25% dell’imponibile (tra tecnici e fiscalisti), per un totale 35 550 €.
Anche a questi importi dobbiamo aggiungere le spese previste per la cassa professionale e l’IVA (se il professionista non è in regime di esenzione).
Aggiungiamo, quindi, un 4% di cassa, e sul totale compresa cassa, un 22% di IVA. Totale spese professionali, lorde: 45105,84 €
Ora andiamo a ripartire queste somme nelle varie categorie, cercando di differenziare tra impianti e parte edile.
Coibentazione superfici opache > 25%, comprese le coperture non disperdenti
Totale 46 200 €
3 000 €
50 000,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, e acqua calda per usi sanitari quando combinata con riscaldamento
13 200 €
10 000 €
30 000,00 €
TRAINATI
Infissi e Coibentazione superfici opache < 25%
33 000 €
10 000 €
54 545,00 €
Schermature solari
24 200 €
10 000 €
54 545,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per usi sanitari quando non combinata con riscaldamento
– Caldaie a condensazione – Generatori di aria calda a condensazione -. Pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche – Pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da motore primo – Sistemi ibridi – Scaldacqua a pompa di calore
2 750 €
8 000 €
27 272,00 €
Building Automation
2 200 €
2 000 €
13 636,36 €
Solari termici e collettori solari
Circolazione naturale 200 lt = 4 400 €
2 105,84 €
54 545,00 €
Fotovoltaico
6 kW = 14 300 €
6 kW * 2400 €/kW = 14 400 €
Batterie di accumulo per fotovoltaico
15 kWh = 14 300 €
15 kWh * 1000 €/kWh = 14 400 €
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
1 870 €
2 000,00 €
TOTALE
156 420 €
45 105,84 €
Sommiamo e procediamo con la verifica
Intervento
INTERVENTI IN PROGETTO (importi ivati 10%)
Ripartizione spese professionali
SPESE LAVORI + PROFESSIONISTI. IMPORTI LORDI
massimale di spesa
TRAINANTI
Coibentazione superfici opache > 25%, comprese le coperture non disperdenti
Totale 46 200 €
3 000 €
49 200 €
50 000,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, e acqua calda per usi sanitari quando combinata con riscaldamento
13 200 €
10 000 €
23 200 €
30 000,00 €
TRAINATI
Infissi e Coibentazione superfici opache < 25%
33 000 €
10 000 €
43 000 €
54 545,00 €
Schermature solari
24 200 €
10 000 €
34 200 €
54 545,00 €
Sostituzione impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per usi sanitari quando non combinata con riscaldamento
– Caldaie a condensazione – Generatori di aria calda a condensazione -. Pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche – Pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da motore primo – Sistemi ibridi – Scaldacqua a pompa di calore
2 750 €
8 000 €
10 750 €
27 272,00 €
Building Automation
2 200 €
2 000 €
4 200 €
13 636,36 €
Solari termici e collettori solari
Circolazione naturale 200 lt = 4 400 €
2 105,84 €
6 505,84
54 545,00 €
Fotovoltaico
6 kW = 14 300 €
14 300 €
14 300 €
6 kW * 2400 €/kW = 14 400 €
Batterie di accumulo per fotovoltaico
15 kWh = 14 300 €
14 300 €
14 300 €
15 kWh * 1000 €/kWh = 14 400 €
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
1 870 €
1 870 €
1 870 €
2 000,00 €
TOTALE
156 420 €
45 105,84 €
201 525,84 €
Come si evince dalla tabella, gli importi di spesa di progetto Superbonus rispettano i massimali di spesa previsti dalla norma.
Qualora gli importi sforino i massimali di spesa previsti dal Superbonus, si può procedere in due modi:
le spese eccedenti godono di altri bonus fiscali, e saranno pagate a parte
si semplifica il progetto, riducendo le quantità o cambiando materiali (utilizzando qualcosa di meno costoso)
Per il condominio il discorso è analogo, solo che gli interventi trainati sono relativi alla singola unità immobiliare.
Scarica la Tabella con Massimali Superbonus!
Con la compilazione del form sottostante riceverai via e-mail il link per scaricare la Tabella con i Massimali di spesa suddivisi per categorie, con lo schema previsto dal Superbonus 110 e suddivisa per interventi su Unifamiliari e Condomini. Se hai bisogno di sciogliere altri dubbi, puoi scriverci utilizzando il form della Pagina Contatti.