Superbonus Unifamiliari 30 Giugno 2022: che succede dopo?

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Superbonus Unifamiliari 30 Giugno 2022: che succede dopo?

Esistono dubbi sulla possibilità di iniziare un lavoro in Superbonus per le unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti dopo il 30 giugno 2022? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Quando l’ingegnere perde l’ingegno

Come ormai avrete capito, non sono un tecnico che “bazzica” nei vari forum di discussione dove chiunque scrive le cose imprecise e spesso errate in materia di superbonus.

E come ho già scritto in altro articolo, cerco di eliminare il rumore di fondo. Al netto di qualche piccola news, non sono un abituale lettore dei vari lavoriqualcosa, studiotecnicononricordochi, edilchissene, ecc…

Ho impostato il rumore di sottofondo in materia di superbonus al minimo sindacale.

Sono un tecnico smart, e come tale, quando cerco una risposta ad un dubbio, legittimo, l’iter che seguo è questo:

  • leggo la normativa di riferimento
  • elaboro
  • traggo la mia conclusione

Non c’è ricerca google che tenga; non c’è ricerca google che potrà mai sostituire questo approccio.

Le motivazioni sono diverse:

  1. La prima è che non mi piace mettere una firma su qualcosa che non ho capito. Primo passo, capirla.
  2. La seconda è che non metterò mai una firma basata su qualcosa che ho letto in un forum su internet. Altrimenti, ad un successivo controllo, cosa potrei rispondere all’AdE? “Il mio superbonus è corretto perchè banana38 l’ha scritto su blablaforum … e si sa che banana38 è una fonte attendibile.
  3. La terza motivazione è che, in materia di superbonus, abbiamo tante responsabilità verso altrettanti stakeholders: lo Stato ha basato le possibilità del superbonus sulla nostra firma tecnica (no firma del tecnico, no party), il committente (che è colui che matura il credito) ha posto massima fiducia in noi (e non in banana38)

Mai potremmo anteporre dinanzi alle nostre responsabilità verso i nostri portatori di interesse (stakeholders) il fatto che “l’ha detto banana38“.

Giammai!

Superbonus Unifamiliari 30 Giugno 2022 – Superbonus Funzionalmente indipendenti dopo il 30 Giugno 2022

superbonus unifamiliari 30 giugno 2022 funzionalmente indipendenti

Il dubbio, legittimo, nasce dal fatto che il legislatore, quando scrive le leggi, soprattutto quelle di modifica di altre leggi, dovrebbe farlo quando è sobrio.

E invece … il risultato ci fa pensare tutt’altro.

Veniamo al legittimo dubbio:

L’articolo 119 del D.L 34/2020 e smi al comma 1 attualmente vigente, recita:

La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 N98, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi::

Spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022.

Il dubbio è d’obbligo: e dopo il 30 giugno 2022?

Ci viene in aiuto il comma 8.bis del medesimo articolo 119 del D.L. 34/2020 e smi (convertito in L. 77/2020).

E più precisamente, il secondo periodo del comma 8.bis, che dice:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023

Partiamo dall’analisi dei due estratti, del comma 1 e del secondo periodo del comma 8.bis.

1 – Superbonus Scadenza Unifamiliari e Superbonus Scadenza Funzionalmente indipendenti

Senza perderci in arzigogolati richiami normativi, sappiamo che le date sopra riportate (30 giugno 2022, 30 settembre 2022 e 31 dicembre 2022) si riferiscono a:

  • unità unifamiliari
  • unità funzionalmente indipendenti

Dall’analisi del testo notiamo subito che la legge parla di

SPESE SOSTENUTE

Quindi non cadiamo nel facile tranello di assumere che il superbonus finisce ad una certa data.

Sono le spese sostenute per gli interventi in superbonus che devono essere effettuate entro le date indicate.

Ne deriva che:

  • Tutte le spese sostenute per il risparmio energetico (ferme restando, ovviamente, anche il rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge, vedi trainanti, doppio salto di classe energetica, ecc…) entro il 30 giugno 2022, possono godere dell’aliquota al 110%
  • Tutte le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, possono godere della medesima aliquota al 110%, a condizione che al 30 settembre 2022 sia stato effettuato il 30% dei lavori

Null’altro.

Se leggete in giro roba sulla presentazione della CILAS, o sulla data di inizio lavori, lasciate stare.

La legge parla di data di sostenimento della spesa, e nulla dice sulla data di presentazione dei progetto o sull’inizio lavori.

D’altronde, il legislatore, seppur a volte ubriaco, quando vuole intendere “data di presentazione dei progetti” lo scrive in modo chiaro.

Se ci pensate, infatti, per l’applicazione del Decreto Prezzi Superbonus, si indicava come data da cui far valere tale decreto la data di presentazione del progetto, e non di sostenimento della spesa o dell’inizio dei lavori.

2 – Superbonus Scadenza Unifamiliari e Superbonus Scadenza Funzionalmente indipendenti: il caso dei lavori con lo “sconto in fattura”

Lo sconto è un atto d’amore del venditore per il compratore. In un paese veramente civile lo sconto dovrebbe essere obbligatorio e diverso da persona a persona

Luciano De Crescenzo

Ok, sappiamo che la legge parla unicamente di “spese sostenute”.

E quando non c’è il sostenimento della spesa?

Si tratta di quei lavori effettuati con la modalità dello sconto in fattura, dove il committente cede integralmente il proprio credito di imposta derivante dai lavori effettuati a favore dell’impresa e/o del professionista, che vengono retribuiti per il lavoro svolto con il credito derivante dal lavoro stesso.

Di fatto, quindi, non ci sarà nessun bonifico.

E allora, come facciamo a sapere quale sia la data di sostenimento della spesa?

Ci viene in aiuto, in questo caso, una delle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrante.

Dove tra le mille pagine di aria fritta (roba completamente inutile), ogni tanto si trova qualcosa di interessante.

L’AdE ci informa che la data di emissione della fattura in sconto al 100%, corrisponde con la data dell’incasso.

Questo determina che da quella data scattano tutta una serie di considerazioni fiscali: il momento impositivo, la data entro cui dovrà essere versata l’IVA della fattura, per esempio.

E a nulla rileva la data di invio della comunicazione del Commercialista all’AdE, e nemmeno la data di accettazione di tali crediti.

L’emissione della fattura in sconto totale, possibile nel Superbonus, equivale all’incasso della stessa fattura.

3 – Superbonus Scadenza Unifamiliari e Superbonus Scadenza Funzionalmente indipendenti: Completamento del 30% dei lavori … che significa sostenimento della spesa?

superbonus unifamiliari 30 giugno 2022 funzionalmente indipendenti - dopo 30 giugno

Come detto nel paragrafo precedente, il sostenimento della spesa è l’elemento necessario per giustificare le date del Superbonus.

Che si intente per sostenimento della spesa:

  1. Data in cui viene effettuato il bonifico parlante per il superbonus 110%
  2. Nei casi di “sconto in fattura” è la data di emissione della fattura

Ma per il 30 settembre, l’estratto di legge sopra rirportato non parla più di sostenimento della spesa, ma parla di completamento dei lavori.

Che si intende per completamento dei lavori ?

Il completamento dei lavori è la certificazione che il tecnico effettua per asseverare il raggiungimento del 30% del lavoro, a prescindere dalla spesa sostenuta.

Come si certifica il 30% dei lavori entro il 30 settemnbre?

Bella domanda …. ad avercela una risposta.

Il modo più sicuro è comunicare l’asseverazione sul portale Enea entro la data del 30 settembre 2022.

In questo modo, si è al sicuro.

30% asseverato, entro il 30settembre.

In realtà, però, la legge non indica entro quanto il tecnico deve effettuare questa asseverazione o nè indica come il tecnico può indicare il raggiungimento del 30% dei lavori.

Per quanto dice la legge (ovvero nulla), si potrebbe addirittura ipotizzare che il raggiungimento del 30% dei lavori sia un qualcosa che il tecnico dichiara o assevera, senza però nessuna scadenza entro il quale deve essere fatto.

L’unico aspetto che si ritiene ancora valido è la comunicazione all’Enea entro 90 giorno dalla fine dei lavori.

Così’ come è sempre stato per tutte le asseverazioni in materia di risparmio energetico; dove per fine lavori si intende la data di comunicazione di fine lavori al comune.

Ok … ora che abbiamo chiaro che cosa si intende per “spese sostenute entro il 30 giugno 2022”, oppure “entro il 30 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre sia completato il 30% dei lavori” , possiamo analizzare casi particolari

4 – Superbonus Scadenza Unifamiliari e Superbonus Scadenza Funzionalmente indipendenti: Casi estremi … lo famo strano ?

I casi limite del Superbonus e della sua scadenza per le unità unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti.

Se si assume che l’unico aspetto che conta è la data di sostenimento della spesa entro il 31 dicembre 2022, si può altrettanto assumere per vero che

  • si può procedere al pagamento del 100% dei lavori in Superbonbus entro fine dicembre 2022, e certificare che sia eseguito il 30% dei lavori entro fine settembre 2022, e continuare i lavori anche nel 2023

Sapete che vi dico? sì, è possibile.

Altro caso limite è quello per il quale, viene sostenuta la spesa entro il 31 dicembre 2022, anche l’ultimo giorno disponibile, e poi viene comunicato all’Enea il completamento del lavoro entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Anche se questa avviene nel 2023.

E come si certifica il raggiungimento del 30% ?

Poiché la legge non prevede nulla, dovrebbe essere una responsabilità del tecnico, che viene asseverata con l’Enea, e che in una prima fase non ha bisogno di nessuna prova tangibile.

In una prima fase … perché quando ci saranno i controlli, bisognerà comunque essere pronti a dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori entro la data di asseverazione o comunque entro il 30 settembre 2022.

Ragionando con la sfera magica in mano, come si potrà dimostrare il raggiungimento dell’avanzamento dei lavori?

Ad esempio con le bolle di arrivo dei materiali. Se un materiale , ad esempio gli infissi, i pannelli del cappotto o il fotovoltaico sono arrivati prima del 30 settembre 2022, è facile dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori entro tale data.

Se i materiali arrivano oltre tale data, sarà sempre possibile ma più difficile avere prove a sostegno del raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori.

Un altro caso limite è quello per il quale il lavoro, in “sconto in fattura” ottiene una fatturazione del 100% del completamento entro il 31 dicembre 2022.

Dobbiamo ricordarci, infatti, che l’emissione della fattura mediante lo “sconto in fattura” equivale al pagamento.

Potrebbe sussistere il caso in cui, entro dicembre vengono emesse tutte le fatture, entro settembre si hanno gli elementi per certificare lo stato di avanzamento dei lavori, e i lavori possono concludersi comunque entro il 2023.

Ma quindi si può presentare un progetto per il Superbonu per le case unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti dopo il 30 giugno 2022?

Sì.

PS: banana38 non esiste … e se esiste, dubito che lavori per AdE o Enea!

Voglio una vita … spericolata …

Vasco

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