Superbonus Errori Formali: il Caso dei Dati Catastali Errati

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Superbonus Errori Formali: il Caso dei Dati Catastali Errati nell’Asseverazione Enea

Nella compilazione dell’Asseverazione Enea può capitare di effettuare qualche errore. Che Succede in caso di Asseverazione Superbonus Errata?

Impara dagli errori altrui. La vita è troppo corta per farli tutti da solo.

Kadè Bruin

Può capitare.

A tutti.

Tutto il Superbonus è basato sull’Asseverazione Enea a firma del tecnico.

Eppure, nonostante tutta l’attenzione che ci si può mettere, può capitare inviare un’asseverazione superbonus errata.

Prima di vedere che cosa può succedere, e analizzare il caso dei dati catastali errati nell’asseverazione enea, e cosa si rischia e come ci si può tutelare, è doveroso distinguere le tipologie di errore che si possono effettuare nella compilazione dell’Asseverazione Superbonus Enea.

Superbonus Errori Formali e Errori Sostanziali: Qual è la Differenza tra gli Errori Formali e gli Errori sostanziali nel Superbonus 110%?

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Prima di analizzare il caso dei dati catastali errati nell’Asseverazione Enea o in altri documenti (quali, a titolo esemplificativo, la pratica comunale, o le fatture), è necessario fare un distinguo tra le tipologie di errore.

Esistono, infatti, due categorie o tipologie di errore.

Gli Errori Formali e gli Errori Sostanziali.

Superbonus Errori Formali

Gli Errori Formali nel Superbonus sono quegli errori di forma e non di sostanza.

Sono quegli errori che possiamo chiamare veniali.

Come ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali in uno o più documenti.

Si tratta di tutti quegli errori che “si possono perdonare” perché non inficiano sullo scopo e sull’obiettivo dell’agevolazione fiscale.

Ricordiamoci, infatti, che lo scopo del legislatore quando ha scritto il Superbonus, era quello rilanciare il settore dell’edilizia post-covid, e contestualmente raggiungere l’obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico degli edifici e migliorare l’efficienza degli impianti.

In sostanza, il risparmio energetico negli immobili.

Gli Errori Formali nel Superbonus sono, quindi, quegli errori che non determinano nessuna modifica allo raggiungimento dello scopo del legislatore, nè incidono sulla rapporti tra spese sostenute e obiettivi raggiungi.

Un esempio di errore formale nel superbonus, è, appunto, sbagliare il dato catastale nell’asseverazione Enea, oppure in un documento (ad esempio una fattura o un bonifico); un altro esempio di errore formale è quello di un errore di battitura nel nome e cognome del committente nell’asseverazione Enea, o l’errata indicazione dell’indirizzo o del civico (laddove, magari, i dati catastali sono invece corretti e permettono di identificare comunque in modo univoco l’immobile).

Superbonus Errori Sostanziali

Gli Errori Sostanziali nel Superbonus sono quelli di sostanza.

Ovvero sono quegli errori che incidono sull’essenza stessa dell’intervento.

Per fare un esempio pratico, un errore sostanziale è effettuare il superbonus su un immobile che ha una categoria catastale non ammissibile.

O ancora, un errore sostanziale nel superbonus è effettuare i lavori trainati in un immobile a destinazione non residenziale (salvo rari i casi specifici in questo è ammissibile).

Si tratta, quindi, di tutti quegli errori che, potenzialmente, possono determinare la revoca totale o parziale del contributo.

Il Caso di Specie: Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità

Ora che abbiamo chiara la differenza tra gli errori sostanziali e gli errori formali, vi descrivo il caso in questione.

Durante la fase della compilazione dell’Enea, per il primo SAL dei lavori in Superbonus, per un mero errore di battitura è stato indicato un dato catastale errato.

Il “Foglio” catastale indicato è stato il 35 in luogo del 34.

Il classico errore di battitura; oltre all’assenza di ricontrollo prima della protocollazione finale, che deriva dalla fretta di chiudere.

E la fretta si rende necessaria, quando si fanno le compilazioni sotto scadenza, con la paura che i crediti non arrivino per tempo (ricordate la storia dei 5 giorni lavorativi di allineamento tra il sistema di Enea e dell’AdE? Quel “lavorativi” mi ha sempre fatto pensare che, per allineare due sistemi informatici, ci sia un omino che con una chiavetta usb va da un ufficio all’altro.

E quando andrà in ferie? Non ci voglio pensare 😂

Scherzi a parte, l’errore è a prima vista importante: si tratta di avere un’asseverazione Enea errata dove i dati per poter identificare l’immobile in modo corretto e univoco non lo permettono.

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Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità: E Ora che Succede? Come Risolvere?

Mamma AdE per una volta ci viene in contro.

In realtà, nelle sue ultime indicazioni, altro non fa che riprendere quello che già il Legislatore ha previsto nel testo di legge.

Vi riporto, e ricordo, il comma 5-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio” (quello che chiamiamo Superbonus) che recita:

“5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.”

Il comma 5-bis è molto importante perché fa salve tutte quelle istanze che hanno errori solo formali, derivanti da piccolezze, ma che non incidono sulla bontà del progetto e sul fine dell’agevolazione fiscale.

A questo si aggiunge un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima giunta di Telefisco 2022, nel quale l’AdE ci indica:

“… , in riferimento agli errori di natura formale, che non incidono sulla determinazione del credito di imposta (ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali, del numero dei SAL, della tipologia di cessionario), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tali errori non inficiano la spettanza della detrazione (ferma restando la sussistenza dei requisiti prescritti) e, quindi, la validità della cessione del credito. …

Agenzia delle Entrate – Telefisco 15/06/2022

Bene … ora che sappiamo che non finiremo al fresco, come ci possiamo comportare con l’eventuale istituto che compra i crediti?.

Superbonus Asseverazione Errata: Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità: Come Comportarsi per la Cessione del Credito?

Nel nostro caso, l’errore è saltato all’occhio della società che per conto dell’istituto di credito si sta occupando di controllare la documentazione per l’acquisto del credito di imposta maturato dal committente.

Diversamente, probabilmente, non ci saremo nemmeno accorti dell’errore.

Come possiamo comportarci davanti all’Istituto di Credito che, trovando l’errore, non intende procedere all’acquisto del credito maturato?

La prima strategia possibile è

superbonus errori formali cessione del credito

Se gli occhioni non funzionano, allora non vi resta che, prima di valutare ulteriori strade, relazionare che si tratta di errori formali che non incidono sulla bontà del credito maturato.

Se vuoi avere un fac-simile di come abbiamo relazionato, compila il form sottostante.

Riceverai un link al documento google, che potrai “copiare” (file > crea una copia) oppure scaricare in formato modificabile a adattare alle tue esigenze (file > scarica > word)

V

Noi ci abbiamo provato … ad oggi non sappiamo, però, se il nostro tentativo è sufficiente a proseguire, oppure se dovremo perseguire altre strade.

20 commenti
  1. Isidoro Masi
    Isidoro Masi dice:

    Non ho inserito il subalterno nell’asseverazione di un edificio unifamiliare, considerandolo automatico, è un errore?

    Rispondi
  2. Diego
    Diego dice:

    Ho un edificio con più particelle catastali, come devi compilare l’asseverazione nei codici ISTAT? Grazie

    Rispondi
  3. Caterina
    Caterina dice:

    Nell’asseverazione al 30% e in quella di fine lavori ho inserito la categoria catastale errata come devo fare per correggerla?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Caterina, si può annullare l’asseverazione e correggere il dato (prima verifica che i crediti non siano già stati accettati); diversamente al prossimo sal potrai modificarli indicando che ci sono state variazioni di progetto, allora avrai la possibilità di modificare tutti i dati, compresi quelli dei titolari e dell’immobile

      Rispondi
  4. Pier Franco Muretti
    Pier Franco Muretti dice:

    Salve, nell’asseverazione ho posto erroneamente la dicitura “edificio unifamiliare” al posto di “edificio unifamiliare funzionalmente indipendente”, tale errore l’ho rilevato nel momento in cui ho chiuso l’asseverazione al 60% con quella al 30% già eseguita. Consigliate di portare avanti la pratica così e allegare una dichiarazione?

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    • Enrico
      Enrico dice:

      Buonasera PierFranco. E’ un errore formale; nell’asseverazione del sal finale può inserire nel campo “note” la dichiarzione in modo che sia esplicito e rimanga agli atti che fin dal principio c’è stato un mero errore di compilazione (che peraltro non dovrebbe modificare la struttura del superbonus)

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  5. angelo
    angelo dice:

    salve rispetto all’articolo e alla soluzione proposta, avete poi ricevuto riscontro dall’istituto bancario o dall’ente che si occupava della revisione della pratica? grazie

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  6. dario
    dario dice:

    il general contractor con l’impresa esecutrice ha dichiarato un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo 4 batterie da 5.8 kw per un totale di 23.2 kw in realta’ sono state allacciate 3 batterie da 5.8 kw e una non allacciata ma presente fisicamente…..ora io chiedo e’ normale? cosa rischio io committente? cosa devo fare? grazie a chi mi puo’ fare chiarezza

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    • Enrico
      Enrico dice:

      Se l’apparecchio non è collegato, a mio avviso, non ha diritto di essere stato portato in detrazione. i rischi che corre, come committente, è quello di aver usufruito di contributi statali per un’opera inesistente (non collegata); responsabili in solido sono il General contractor, e, ancora peggio, il tecnico asseveratore.
      Per fortuna dovrebbe essere facilmente risolvibile: dovrà chiamare il tecnico che ha installato le apparecchiature e far collegare anche la quarta batteria.

      Rispondi
  7. Katia
    Katia dice:

    Buongiorno, per un errore di battitura è stata inserita una data di inizio lavori diversa da quella reale dichiarata dalla documentazione inviata al Comune di competenza. Come è da intendersi questo errore?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Katia. Immagino ti riferisca ad un errore di battitura in compilazione dell’Asseverazione inviata all’Enea. Se si tratta di un sal intermedio, puoi sempre indicare nelle note delle asseverazioni dei sal successivi la data corretta.

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  8. Francesco
    Francesco dice:

    Buona sera nella asseverazione al 30% ho inserito un APE Post con una caldaia alimentata a metano.Invece doveva essere a GPL.Da verifiche e dai calcoli effettuati la classe dell’APE Post sostanzialmente non cambierebbe ,restebbe invariata (sempre di categoria B) a a prescinere dal tipo di combustibile (metano o GPL) utilizzato.
    Siccome devo fare il SAL finale (a seguito di variazio e ex legge 10) conviene nelle NOTE specificare questo “errore” che non ritengo sostanziale???grazie

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    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno. Dovrebbe essere un errore formale. Il mio consiglio è quello di indicarlo nelle note dell’asseverazione finale e di cambiare (ovviamente) il file errato con quello corretto nell’asseverazione finale.

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  9. Francesco
    Francesco dice:

    Se è stata inserita nella fase iniziale della prima asseverazione 1 Sal una Superficie Disperdente Lorda leggermente errata (parliamo di 1.28 mq pari allo 0.15% della superficie totale disperdente) che non va ad influire sulla verifica del 25% degli interventi di isolamento termico,non essendo più modificabile , sarebbe opportuno nelle note delle.successive asseverazione specificare questa errore che io considero formale??

    Rispondi
  10. Gerardo
    Gerardo dice:

    Buongiorno, Nell’asseverazione ho posto erroneamente la categoria catastale A/4 anziché A/3. È un problema?

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    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Gerardo. No, è un errore formale. Se si tratta di un’asseverazione intermedia puoi sempre modificare in quella finale. Se si tratta dell’asseverazione finale puoi consegnare una dichiarazione al committente, che potrà esibire in caso di controllo, indicando l’errore.

      Rispondi
  11. Guglielmo
    Guglielmo dice:

    Buongiorno,
    Sul asseverazioni a SAL 60%(per lavori 2022), il tecnico ha dimenticato di allegare una copia fattura che poi ha allegato con SAL fine lavori nel 2023. E corretto?

    Rispondi
  12. Gian Paolo
    Gian Paolo dice:

    Ho preso in mano alcuni cantieri precedentemente gestiti da altri professionisti e nelle cilas in uno risulta non protocollata la L10 anche se sono stati protocollate le APE ANTE e POST e la relazione interventi, per cui è stato certificata l’esecuzione di un calcolo termico, ed in un altro caso non è stato protocollato il modulo CILAS, ma risultano protocollati tutti i documenti e sono presenti tutti i dati richiamati nel modulo CILAS. Potrebbero essere considerati errori formali sanabili con successive varianti (protocollando L10 e moculo CILAS) tenendo conto che non sono stati ancora presentati SAL?

    Rispondi
  13. marco
    marco dice:

    Nel primo sal di un condominio bifamiliare sono stati indicati solo i due appartamenti che lo compongono e non la pertinenza.
    Posso inserire ora la pertinenza dimenticata nel primo SAL per poter beneficiare della deducibilità delle spese per il cappotto termico anche sulla pertinenza nel sal finale?
    Come posso intervenire sul portale Enea?

    Rispondi

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