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SuperBonus I Rischi dei Professionisti e dell’Asseveratore Superbonus

Quali rischi corre un professionista che intende fare il Superbonus? e quali responsabilità ha il tecnico Asseratore Superbonus 110? Le domande sono frequenti. Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulle responsabilità dei tecnici coinvolti nel Superbonus 110%.

Il grande vantaggio del giocare col fuoco è che non ci si scotta mai. Sono solo coloro che non sanno giocarci che si bruciano del tutto.

Oscar Wilde

Oggi facciamo un po’ di terrorismo mediatico :D

Qualunque tecnico, smart o no, si sia affacciato al Superbonus si è, almeno per una volta, fatto queste domande:

  • Quali rischi corro come professionista che fa il Superbonus?
  • Quali sono le mie responsabilità nel Superbonus?
  • A che cosa vado incontro se sbaglio qualcosa?

Domande lecite, e dubbi più che legittimi.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza, e inquadrare bene quali sono le responsabilità del professionista che prende parte al Superbonus, e quali sono i rischi a cui è necessario stare attenti.

Prima di iniziare, è necessario identificare le figure tecniche che prendono parte al Superbonus, nelle varie fasi da quella iniziale fino alla fine.

  • Tecnico che effettua lo studio preliminare di fattibilità del Superbonus
  • Progettista
  • Direttore dei Lavori
  • Responsabile della Sicurezza
  • Asseveratore Superbonus

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua lo Studio Preliminare di Fattibilità del Superbonus

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua lo studio preliminare di fattibilità sono… praticamente nulli.

Diciamo la verità, questo studio preliminare di fattibilità è completamente inutile e non ha nessun valore.

E’ solo un modo furbo, e spesso poco onesto, per sfilare qualche centinaia di euro al committente.

D’altronde, in questo periodo tutti pagano per poter accedere ad un beneficio più grande.

Vuoi entrare in paradiso? 500 euro

Scherzi a parte, le responsabilità e i rischi del tecnico che firma lo studio preliminare di fattibilità sono nulli.

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua la Progettazione, la Direzione dei Lavori, e il Responsabile della Sicurezza del Superbonus

Per il Progettista e il Direttore dei Lavori, le responsabilità e i rischi sono maggiori rispetto allo studio preliminare (dove erano nulle!).

Le responsabilità nell’ambito del Superbonus per il tecnico Progettista e/o Direttore dei lavori sono le classiche responsabilità che hanno/avrebbero in un normalissimo lavoro edile.

Nulla di più, nulla di meno.

ll Progettista Superbonus dovrà porre particolare attenzione al rispetto di tutte le normative di settore, e non solo alla norma del Superbonus: dovrà porre attenzione ai Regolamenti Edilizi, ai Vincoli Paesaggistici, ad eventuali ulteriori vincoli esistenti nell’area producendo tutto il materiale tecnico (relazioni/elaborati) necessario affinché l’intervento rispetti tutte le normative viventi, e il progetto sia legittimo.

Il Direttore dei Lavori Superbonus dovrà porre particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dal Progettista Superbonus, con particolare attenzione alla fase di posa dei materiali: un aspetto da non dimenticare è che si tratta pur sempre di lavori che devono durare nel tempo; seppur, a prima vista e con la modalità dello sconto in fattura possono sembrare “gratis”, i lavori del Superbonus devono essere eseguiti sempre a regola d’arte.

Vi ricordo che il Direttore dei Lavori risponde della qualità e dell’esito dell’opera; l’ultima giurisprudenza di settore ci indica che spesso il DL è chiamato a rispondere in solido del danno derivato dalla mancata esecuzione a regola d’arte.

A buon indenditor, poche parole.

Discorso analogo per i tecnici che si occupano della Sicurezza nei cantieri del Superbonus: che sia in fase di progettazione o in fase di esecuzione si tratta sempre di un lavoro edile; le responsabilità e i rischi dei tecnici operanti nella Sicurezza nell’ambito del Superbonus sono quelle dettate dal D.Lgs. 81/08.

Ma allora .. tutta questa “paura” del Superbonus da dove deriva? E chi è che ha maggiori responsabilità/rischi?

Le responsabilità del Tecnico Asseveratore che firma l’Asseverazione Enea del Superbonus

E veniamo a chi, veramente, sta sulla graticola :D

Rispetto a qualunque altro lavoro edile, esiste un nuovo e maggior profilo di responsabilità (e quindi di rischio) per una nuova figura: il tecnico Asseveratore Superbonus.

Il tecnico che firmerà l’Asseverazione del Superbonus, sia essa relativa ad uno stato di avanzamento lavori intermedio o a quello finale, si sta assumendo tante responsabilità.

Partiamo dalle Responsabilità dell’Asseveratore Superbonus

Nel dettaglio le responsabilità peseranno:

  • sull’intervento: la verifica di legittimità dell’intervento
  • sulla persona: la verifica che il soggetto che effettua l’intervento ne ha diritto
  • sull’immobile: la verifica sui requisiti oggettivi dell’immobile e la compatibilità dell’immobile oggetto di intervento al Superbonus
  • sullo stato di avanzamento dei lavori: certificare un SAL Superbonus equivale a dire che punto sono arrivati i lavori, condizione necessaria per far maturare i relativi crediti di imposta
  • sulle prestazioni totali del progetto: verificare, a prescindere da chi sia il tecnico che redigerà gli APE (Attestati di Prestazione Energetica), il doppio salto di classe energetica
  • sulle prestazioni specifiche degli interventi: verificare se le prestazioni tecniche dei singoli componenti (trasmittanze termiche, cop, rendimenti, ecc…) rispettano i limiti normativi
  • sulle certificazioni dei singoli materiali/componenti: per ogni materiale sarà necessario verificare le certificazioni richieste, come a titolo esemplificativo il certificato CAM per i materiali di coibentazione delle superfici opache, i rendimenti dei generatori, il rispetto delle indicazioni specifiche per la tipologia dell’intervento
  • sulla congruità delle spese sostenute, anche nel caso di sconto in fattura, in relazione al tipo di intervento
  • sull’utilizzo della spesa sostenuta solo per la realizzazione dell’intervento (e non per il rifacimento del bagno interno); seppur parrebbe una responsabilità della Direzione dei Lavori, tuttavia la firma posta sull’Asseverazione è quella che pone il sigillo anche su questi aspetti

Insomma, cari Tecnici Smart, essere un tecnico che si occupa di Superbonus non è per tutti e non è uno scherzo.

Però … c’è sempre un però.

Tante responsabilità, tanto onore.

Parafrasando un detto sulla guerra (“molti nemici, molto onore), al di là delle responsabilità c’è la marmellata che vi aspetta.

Infatti, a fronte di queste grandi responsabilità, possono derivare lauti guadagni.

Da grandi responsabilità derivano grandi guadagni.

Parafrasando lo zio Ben, di Spiderman.

Ora, veniamo ai rischi.

I rischi nel Superbonus, e il ruoto del Tecnico Asseveratore che firma l’Asseverazione Enea Superbonus

I rischi principali legati al Superbonus sono di due tipi:

1 – Il rischio verificatosi che un’opera non sia eseguita a regola d’arte.

In questo caso, non si perde il contributo, ma ci sarà una causa da affrontare tra Committente, Impresa, e Direttore dei Lavori Superbonus.

2 – Il rischio burocratico.

Il rischio burocratico, a sua volta, si suddivide in due tipologie, in funzione del potenziale danno causato dal verificarsi del rischio

a) Rischio verificatosi che non genera la perdita del contributo fiscale.

Questi sono, ovviamente, i casi più semplici da gestire.

Per capire meglio, si può trattare di errori materiali, sviste, piccole cose che possono sempre risolversi in un qualsiasi momento, anche dopo anni.

Sono i rischi che non devono preoccupare nessuno, e che saranno affrontati/discussi solo una volta che si presenteranno.

b) Rischio verificatosi che genera la perdita del contributo fiscale.

Ecco, quando qualcosa va storto e vengono tolti i contributi, ci si deve preoccupare.

Perchè quando si toccano i soldi, il contenzioso è garantito.

Quando si potranno verificare?

Prima o poi inizieranno i controlli dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate; e da quel momento dovremo essere in grado di provare/giustificare tutte le scelte effettuate.

In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea, si potranno verificare diversi tipi di contestazioni:

1 – Requisiti tecnici mancanti o errati, che determinano la perdita del contributo

2 – Requisiti soggettivi del committente non corretti o mancanti che hanno determinato una fruizione indebita del contributo

3 – Requisiti oggettivi dell’immobile mancanti o non corretti che hanno portato ad una indebita fruizione del Superbonus

4 – Titolo di possesso dell’immobile non sufficientemente idoneo al Superbonus

5 – Contestazione sulla congruità delle spese sostenute

6 – Contestazione sull’utilizzo delle spese per lavori non ammissibili al Superbonus

7 – Contestazione sui requisiti tecnici delle opere, sulle certificazioni dei materiali, e sulle prestazioni dei generatori

8 – Contestazione tecnica sugli obiettivi energetici raggiunti

9 – Contestazioni sulle differenze tra progetti/asseverazioni e lavori realizzati

10 – Altri rilievi minori

Come vedete, le possibilità sono svariate.

In tutti i casi, l’iter sarà questo

  • l’Agenzia delle Entrate contesterà l’indebito ottenimento del contributo
  • il committente (colui che ha ricevuto il credito, che poi avrà utilizzato in detrazione o girato per pagare i lavori), si dovrà difendere
  • l’Agenzia delle Entrate emetterà l’esito: positivo, quindi tutto regolare, oppure negativo, quindi “restituiscimi i soldi!”
  • In questo secondo caso, si attiverà il contenzioso tra il committente e il professionista (Asseveratore Superbonus) per verificare se quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate sia riconducibile ad un errore del tecnico

La responsabilità del tecnico c’è, praticamente, in tutti i punti elencati.

Gli unici punti in cui il tecnico può essere potenzialmente chiamato fuori (non è detto che succeda) è nel caso in cui parte delle spese sostenute hanno permesso la realizzazione di lavori non rientranti nel Superbonus, di cui il tecnico dovrà dimostrare di essere allo scuro.

Un altro motivo per il quale il Tecnico Asseveratore Superbonus potrebbe non essere chiamato in causa è per la perdita in corso dei lavori dei requisti soggettivi del committente, o la perdita del suo titolo di possesso, per il quale lo stesso committente non abbia prontamente avvisato il Tecnico.

In tutti gli altri casi, si tratta certamente di errori/mancanze che fanno capo al Tecnico Asseveratore Superbonus, e pertanto ci sarà da difendersi.

“chìssene … tanto paga l’assicurazione”

Niente di più sbagliato, amico mio.

L’Assicurazione per il Superbonus non Tutela l’Asseveratore SuperBonus 110

La classica risposta di un tecnico poco smart è

“tanto c’è l’assicurazione che copre tutto”.

Niente di più errato e falso.

Il Governo, per rilanciare l’economia tramite il settore edile e ottenere contestualmente la riduzione delle emissioni di CO2 (al fine di avvicinarsi agli obiettivi europei ed evitare di incorrere in ulteriori sanzioni), ha deciso di finanziare l’edilizia con il Superbonus 110%.

Per evitare che la macchina burocratica ingessasse il settore, ha scelto la pillola rossa

Benvenuta Alice nella tana del Bianconiglio: per evitare sovraccarichi di lavoro che non avrebbero permesso la realizzazione dei cantieri, l’art. 119 del Decreto Rilancio è stato impostato per spostare tutte le responsabilità sui Tecnici Superbonus e sui professionisti fiscali (Commercialisti, CAF)

Non a caso, infatti, si parla di Asseverazione del tecnico sul sito dell’Enea e non di dichiarazione del tecnico, o peggio ancora, autocertificazione del committente o del produttore.

Si parla di Asseverazione per la sua natura giuridica:

L’asseverazione è una documento del professionista, con il quale il professionista dichiara:

  • sotto la propria personale responsabilità
  • conferma l’autenticità e la certezza dei contenuti,
  • garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.

Il professionista con la sottoscrizione della dichiarazione di asseverazione si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle informazioni dichiarati, e risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti (art. 481 del Codice penale – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

Pensavi di essere solo un tecnico?

Sbagliavi … sei anche un Notaio!

La polizza di assicurazione superbonus non copre le sanzioni amministrative; e non compre nemmeno le sanzioni penali.

Torniamo ai rischi.

Se viene accertata una qualche irregolarità, riconducibile al professionista, l’assicurazione garantirà lo Stato per l’ottenimento dei contributi indebitamente ottenuti dal committente, ma rimarrano in capo al profssionista:

  • una causa contro l’assicurazione (o pensavi che pagassero senza poi tentare di recuperare? illuso!)
  • potenziali violazioni amministrative
    • Asseverazione non veritiera, ai seni dell’Art. 119 del D.L. 34/2020, con una sanzione che può andare tra i 2.000 e 15.000 Euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele rilasciata
    • APE errato/infedele, ai sensi dell’ARt. 6 del D.Lgs. 192/05 e smi, con una sanzione compresa tra 700 € e 4200 €
  • potenziale violazione penale
    • Falso ideologico in certificati, ai sensi dell’Art. 481 del Codice Penale, che prevede la reclusione fino a un anno o multa da 51 a 516 Euro ed eventuali pene aggiuntive applicabili congiuntamente se vi è scopo di lucro (e il Superbonus, ha certamente scopo di lucro!)

Consigli Pratici di Sopravvivenza per l’Asseveratore Superbonus

responsabilità asseveratore superbonus - rischio asseverazione

Una volta che abbiamo chiare i rischi e le responsabilità non dobbiamo scappare dal nostro ruolo di Asseveratore Superbonus.

Dobbiamo controllare il rischio e assumerci le responsabilità.

Ecco alcuni consigli pratici e utili:

1 – Non siete smart o fighi se concedete al cliente di rifarsi il bagno gratis grazie alla vostra firma

State tranquilli, non perderete il cliente se dite no alle sue pretese di rifarsi il bagno, l’impianto elettrico, la carrozzeria dell’auto e l’amante, tutto a spese del Superbonus.

E se lo perdete, è perchè non è un buon cliente.

Certi clienti, è meglio perderli che trovarli.

Che poi, tutti noi siamo sommersi di richieste: fuori uno, avanti un altro.

Per non pensare poi, in caso di contestazione futura a seguito di controllo dell’AdE: ci sarà il classico “si salvi chi può“, con il committente, per il tramite del suo avvocato, che sputerà merda sul vostro operato; lui si è fatto il bagno a spese vostre, e ora vi scarica la merda.

Quindi Jerry, rifiuto e vado avanti“.

2 – Documenti in ordine

Tra qualche anno inizieranno i controllo.

E quando inizieranno i controlli, recuperare i documenti sarà un delirio. Clienti che vanno a vivere in Brasile perchè hanno venduto la casa al doppio del valore grazie al Superbonus, imprese che hanno chiuso perchè l’edilizia è tornata alla sua ordinaria crisi di settore.

Insomma, recuperare firme, attestazioni, atti, documenti e quant’altro tra qualche anno sarà un vero delirio.

Come puoi fare?

Perdi un po’ di tempo oggi per far firmare tutto ciò che ti serve e avere copia di tutti i documenti necessari.

A nulla conta il fatto che stai facendo i lavori per tuo zio o tuo cugino e quindi “sono gente di famiglia“.

Lascia perdere, ascolta zio Enrico.

Documenti/firme in regola.

E soprattutto, in ordine.

3 – Scegliere il Fiscalista “giusto”. Possibilmente smart.

Lo so, è una figura che dovrebbe scegliere il committente.

Io preferisco lavorare con i Commercialisti di mia fiducia: non perché sono accondiscendenti (infatti non lo sono!), ma perché sono sicuro della qualità del loro lavoro.

Laddove c’è un dubbio, c’è un’attività di confronto professionale che permette a entrambi di crescere.

Fanno un’attività di controllo sul nostro lavoro: questo permette di trovare eventuali errori che possono sempre succedere.

E soprattutto, in caso di errore, hanno l’atteggiamento giusto propositivo; aiutano a trovare la soluzione, ci indicano come correggere, e impostiamo il lavoro affinché non accada successivamente.

Abbiamo creato e standardizzato un flusso di lavoro che elimina/riduce al minimo gli errori, permette ad entrambi l’attività di controllo e verifica sull’altro professionista, e garantisce che la qualità del lavoro sia alta con i documenti in ordine (sia quelli in capo a noi tecnici, che quelli d’obbligo per loro commercialisti).

4 – Siate smart, ma non siate stupidi

Essere smart significa anche non ingessarsi davanti alle difficoltà, e avere un atteggiamento proattivo e propositivo alla realizzazione del lavoro.

Smart è anche praticità e pragmatismo.

Tuttavia, vi troverete davanti committenti e imprese che tenderanno a prendersi un braccio perchè avete concesso loro un dito: essere smart non si traduce con l’essere stupidi.

Quindi cercate di soprassedere a quelle piccolezze che non influiscono sulla qualità del lavoro, sul mantenimento dei contributi, e che hanno poca importanza.

Concentratevi, invece, su tutti gli aspetti che possono determinare la perdita dei contributi.

Faccio un esempio pratico.

L’impresa vi chiede conferma del materiale per il cappotto da acquistare, ma non ha la certificazione CAM a disposizione.

Non autorizzate la messa in opera prima di avere il documento che certifica il CAM in mano.

Evitate il “sì, lo mando più tardi via mail”. Vuol dire che non vi arriverà. Se fermate il cantiere e non autorizzate la posa, state certi che salterà fuori in pochi minuti.

Questo capita perchè l’impresa ha come focus la realizzazione del lavoro, e non sa che quel documento è un requisito necessario che può determinare la perdita del contributo.

Altro esempio.

Vi troverete davanti committenti “furbi” che proveranno a mungere il più possibile questo Superbonus.

Non siate stupidi. Non calcate la mano sulle interpretazioni normative. Se qualcosa non vi convince, meglio dire di no (che però non deve essere una scusa per non essere dei super esperti di Superbonus).

Se avete un dubbio sull’ammissibilità di una spesa, non includetela nel Superbonus.

Se il vostro cliente dovrà spendere 1000 euro a fronte di un lavoro da 150 mila euro, non casca il monto.

5 – Lasciate perdere Facebook

Su Facebook troverete due tipi di tecnici:

  • chi chiede informazioni o chiarimenti per un dubbio di un caso specifico
  • chi perde tempo a rispondere

Entrambi sbagliano.

Il primo sbaglia perchè, a fronte di un suo studio di giorni/mesi/settimane su un caso specifico, ha la falsa illusione che qualcuno che dedica 30 secondi alla sua domanda mal posta sul gruppo possa svelargli i segreti del castello

Eh no, non funziona così. Non metterei mai una mia firma basata su un qualcosa che un pinco pallino ha scritto su Facebook.

Puoi prendere spunto, ma poi devi approfondire.

E l’unico modo che hai per farlo, è quello di mettere il culo sulla sedia, staccare FB e studiare le normative e le circolari dell’AdE.

6 – Lasciate perdere i siti di news di settore.

Questo si ricollega al punto precedente.

I siti di settore sono scritti da tecnici (spero … ma non è garantito), prestati al giornalismo che deve rispondere a logiche diverse da quelle del Superbonus.

Leggeteli, ma non basate le vostre firme su quanto scrivono loro. Dovete approfondire con i testi di legge ufficiali.

Le parole contano quando si mettono firme. Pertanto l’ultima notizia acchiappa click che vi propinano, non è una fonte sufficiente per effettuare scelte sul vostro Superbonus.

Loro:

Devono rispondere a logiche di posizionamento nei motori di ricerca, quindi puoi trovare siti che parlano parlano ma non portano valore o contributo a quello che cerchi.

Devono rispondere a logiche di monetizzazione tramite click: ecco il motivo dei titoli click bait, che fanno terrorismo e non portano nessun valore. E la maggior parte delle persone, leggono solo il titolo!

Devono rispondere a logiche di sponsor: se il loro sito è finanziato dalle mitiche pergole o verande che si installano senza autorizzazione, pensate che il sito di scriverà che invece è necessaria l’autorizzazione?

Spoiler serve l’autorizzazione. Non credete a quello che le vende, lui ha l’unico scopo di venderle!

7 – Studiate e rimanete aggiornati

Questo è forse il consiglio più importante.

Non potete delegare la conoscenza. Dovete essere i massimi esperti.

Dovrete essere sempre aggiornati e cercare di correggere il tiro ad ogni modifica normativa.

L’unico modo per farlo è quello di studiare e rimanere sempre aggiornati.

Ma come … prima hai detto di non leggere i siti di settore?

Forse mi sono spiegato male.

Non ho detto di non leggerli. Ho detto di trarne solo le informazioni utili.

Non basate la vostra firma su quello che scrive edilqualcosa, o qualcosapubblici. Vi raccontano che il governo ha varato il nuovo decreto?

Perfetto. Lasciate l’articolo e cercatevi il testo del decreto.

Scrivono che l’Agenzia delle con un nuovo chiarimento ha escluso tutte le case dipinte di rosa?

Lasciate perdere l’articolo e cercate il testo ufficiale del chiarimento.

Lo so, il nostro cervello è pigro per natura e tutti siamo portati a limitare le energie.

Tuttavia, se fai quello sforzo aggiuntivo di andare a studiare e leggere le uniche vere fonti ufficiali, ci guadagnerai in conoscenza, sicurezza.

E anche in salute.

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Come Cedere il Credito di Imposta dal Cassetto Fiscale Agenzia delle Entrate – Guida

Vediamo quali sono i passaggi da compiere per cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Se sei un professionista smart, che applica lo “sconto in fattura” (leggi l’articolo dedicato se ancora non fai lo sconto in fattura nei tuoi lavori!), troverai nel tuo cassetto fiscale il credito di imposta ceduto dai tuoi committenti.

Ma che ce ne facciamo di questo credito di imposta?

Lo cediamo.

A chiunque tu decida di cedere questi crediti di imposta, prima dovrai fare un contratto con l’Ente/Istituto/Società che li acquisterà.

Una volta che hai il contratto in mano, ecco i prossimi passi da compiere.

Se non sai a chi cederli, leggi questo articolo su come cedere i crediti di imposta a Poste Italiane.

Bene … proseguiamo.

Ecco i passaggi fondamentali

  • Accedere al Cassetto Fiscale
  • Servizi per > Comunicare >
  • Monitoraggio / Accettazione / Cessione
  • Conclusioni

Accedere al Cassetto Fiscale

Questo passaggio è molto semplice.

Se sei un professionista smart, hai sicuramente SPID a disposizione, e puoi utilizzare questo metodo per l’accesso sul cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco il link per accedere.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/cassetto-fiscale

Alla fine della pagina troverai il bottone “Accedi al servizio“.

Indovina?

Sì, cliccaci sopra, e scegli “Accedi con SPID”.

Una volta entrato troverai una schermata di questo tipo.

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Servizi Per > Comunicare > Piattaforma Cessione Crediti

Il passaggio successivo è semplice.

Semplice … una volta che lo conosci!

Dal menù sulla sinistra sarà sufficiente cliccare su:

Servizi per > Comunicare

Apparirà un elenco di servizi, e dovremo scegliere “Piattaforma Cessione Crediti“.

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Panoramica della Piattaforma di Cessione del Credito

Una volta cliccato su Piattaforma Cessione Crediti ci troveremo una schermata molto semplice, con 4 tab e 4 icone.

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Sia le tab che le icone puntano agli stessi sottoservizi, che sono

  • Monitoraggio
  • Cessione
  • Accettazione
  • Lista Movimenti

In “Monitoraggio” potete avere una schermata di tutti i crediti accettati, ceduti, o utilizzabili nel modello F24, suddivisi per anno e suddivisi per tipologia di bonus fiscale.

Sotto la voce “Cessione crediti“, troveremo i crediti che possiamo cedere.

Nella sezione “Accettazione crediti/sconti” troveremo i crediti in ingresso: per poter entrare nella nostra disponibilità ed essere poi ceduti troveremo prima accettarli.

In “Lista Movimenti” troveremo lo storico di tutti i crediti accettati/ceduti, suddivisi per codice fiscale, tipologia di intervento, e data: una sorta di “estratto conto” dei movimenti dei crediti di imposta, in entrata e in uscita dal nostro cassetto fiscale.

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Schermata tab “Monitoraggio” all’interno della piattaforma per la cessione dei crediti di imposta

Come potete vedere, nella schermata Monitoraggio, troviamo i crediti di imposta in ingresso, accettati o rifiutati; in uscita, accettati, in attesa o rifiutati; e infine “utilizzabili in F24”.

L’aspetto interessante è che sono suddivisi per tipologia di bonus fiscale che ha generato quei crediti, e ulteriormente suddivisi per annualità a cui fa riferimento lo specifico credito di imposta.

Nella tab “Accettazione” abbiamo la possibilità di visionare i crediti in ingresso, che vengono aggiornati il 10 del mese successivo a quando viene posto il visto di conformità dal professionista fiscale (tipicamente il Commercialista”).

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Schermata della tab Accettazione

Nella tab “Cessione” abbiamo la possibilità di visionare i crediti in ingresso che abbiamo accettato con la schermata precedente, e che possono essere ceduti.

Da questa sezione è possibile spostare i crediti che abbiamo ricevuto dal nostro cliente verso chi ci acquisterà il credito (per esempio, si veda la guida per la stipula del contratto per la cessione del credito a Poste Italiane).

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Anche nella schermata della “Cessione“, si evince come lo schema sia sempre suddiviso per tipologia di credito: nella prima parte, infatti, vediamo i crediti ricevuti per un intervento di ristrutturazione, mentre nella seconda parte quelli derivanti dall’ecobonus. Tutti suddivisi per annualità (vi è la possibilità di cedere anche solo alcune delle annualità e non tutte).

L’ultima tab riguarda la “Lista Movimenti“; si tratta di una mega tabella dove possiamo vedere e ricostruire:

  • tutti i crediti in ingresso
  • tutti i crediti in uscita
  • i crediti sono suddivisi per
    • tipologia di bonus da cui deriva il credito (es: ristrutturazione, ecobonus, superbonus, ecc…)
    • annualità di competenza
    • codice fiscale di provenienza
    • codice fiscale di destinazione
    • protocollo
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Form di ricerca nella tab “Lista Movimenti”

Dopo che inseriamo due date, o gli altri parametri nella schermata di ricerca, otteniamo un elenco suddiviso per le varie tipologia di bonus, suddiviso per cliente cedente o ente che prende il credito, per annualità, per intervento (qualora si tratti di superbonus)

lista movimenti guida cessione credito imposta agenzia entrate ade superbonus elenco
Elenco movimenti

Quali sono gli Step per cedere il credito di imposta maturato?

Facciamo un passo indietro e vediamo, passo passo, quali sono gli step da compiere in ordine temporale.

  1. Primo Step – Accettazione Credito di imposta sul sito dell’Agenzia delle Entrate (generalmente avviene il giorno 10 del mese successivo a quando il commercialista pone il visto di conformità)
  2. Secondo Step – Stipula del contratto con l’ente che acquisterà il credito di imposta (a questo indirizzo puoi vedere una guida su come stipulare il contratto di cessione del credito di imposta con Poste Italiane)
  3. Terzo Step – Si ritorna sul cassetto fiscale e si procede alla cessione dei crediti di imposta, accettati.
    1. Si accede alla Tab “Cessione
    2. Si selezionano i crediti da cedere, suddivisi per annualità e per tipologia
    3. Si inserisce il codice fiscale di chi riceverà i crediti (ad esempio il codice fiscale di Poste Italiane).

Importante: il credito di imposta che andrai a cedere dal cassetto fiscale deve corrispondere esattamente alle cifre, suddivise per annualità ed eventualmente per tipologia di bonus, che hai contrattualmente stipulato di cedere. Non un euro di più, e non un euro di meno!

Nella schermata che segue, ho selezionato le 10 annualità derivanti dal bonus ristrutturazione edilizia, per cederle al codice fiscale indicato (nell’immagine leggi l’errore perchè il codice fiscale è inventato!)

cessionario guida ade cessione credito imposta superbonus ristrutturazione

Cliccando su “Conferma“, viene inserito il codice fiscale indicato in tutte le annualità, in qualità di “Cessionario“.

Successivamente per procedere alle conferme definitive, sarà necessario cliccare nuovamente su “Cedi crediti selezionati

Anche qui, è importante SELEZIONARE la casella “Si autorizza il cessionario alla visualizzazione, in fase di accettazione/rifiuto, del nominativo relativo al codice fiscale del cedente

guida agenzia entrate cessione credito autorizza cessionario visionare crediti

Completato anche questo passaggio, vi chiederà il PIN per confermare ulteriormente l’operazione.

Complimenti!

Complimenti! Se avete completato l’operazione, avete effettuato la vostra cessione del credito di imposta verso il cessionario scelto.

Ora non vi resta che aspettare il tempo necessario affinché il cessionario vi faccia il bonifico, e trasformi i vostri crediti (ormai suoi, dopo la cessione) in euro nel vostro conto corrente!