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Come Richiedere la Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa

Dove troviamo la Certificazione dei Contributi versati ad Inarcassa? Come possiamo chiedere la Certificazione dei Contributi Versati ad Inarcassa? E perchè è importante richiedere il certificato dei contributi versati Inarcassa?

In questo articolo vediamo l’importanza di chiedere la certificazione dei contributi versati ad Inarcassa nell’anno precedente a quell’ in corso.

Vediamo anche, step by step, come si può chiedere il certificato dei contributi versati ad Inarcassa, in che forma si presenta, a chi dobbiamo consegnarlo e che cosa ci permette di recuperare.

Eh sì, perchè (e qui anticipo il punto importante) richiedere la certificazione dei contributi versati ad Inarcassa ci permette di risparmiare sulle imposte che andremo a versare.

Andiamo per ordine, e vediamo il perchè è importante, e quanto possiamo risparmiare.

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: perchè è importante?

Non sono un commercialista, quindi potrei farei confusione sui termini tecnici da adottare; lasciami passare, quindi, qualche imprecisione e concentriamoci sulla sostanza.

Diciamo la verità … a nessuno piace pagare le tasse e/o le imposte. 🥲

Ecco perchè, laddove la legge lo permette, è importante andare a dedurre tutto ciò che è possibile dedurre in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di abbattere la quota parte sul quale saranno calcolate le tasse.

La certificazione dei contributi versati ad Inarcassa, almeno in parte e poi vedremo quale parte, contribuisce alla riduzione della base imponibile sul quale sarà calcolata l’imposta.

Partiamo da quello che possiamo definire un assioma 😂

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza

Tradotto:

  • Fatturi 100k
  • Spendi 30k
  • Base imponibile 70k

Da questa base imponibile di 70k puoi dedurrei contributi che hai versato ad Inarcassa.

Aggiorniamo il calcolo:

  • Fatturi 100k
  • Spendi 30k
  • Base imponibile 70k
  • Contributi versati Inarcassa 15k
  • Nuova base imponibile 55k

Su questi 55k, andrai a pagare le tue aliquote di imposta Irpef.

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: Attenzione, non tutti sono deducibili!

I contributi versati ad Inarcassa che si possono portare in deduzione non sono tutti quelli versati, ma solo quelli versati come

  • Contributo soggettivo
  • Contributo maternità
  • Contributo paternità

Non concorre il contributo integrativo.

Se non sei un iscritto ad Inarcassa, il concetto è il medesimo. Sostituisci la parola Inarcassa con la tua Cassa di Previdenza (ad esempio la Gestione Separata INPS o la Cassa Geometri).

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: perchè è importante nel Forfettario?

Anche nel regime forfettario è importante chiedere la certificazione dei contributi versati ad Inarcassa.

Il ragionamento che si effettua è il medesimo di qualunque regime, quindi se riprendiamo il calcolo sopra indicato, con delle cifre compatibili con il regime forfettario, abbiamo:

  • Fatturi 80k
  • La percentuale di spese, assunta forfettariamente è il 22%, quindi si calcola il 78% degli 80k, ovvero 80k*0,78 = 62,4k
  • Base imponibile 62,4k
  • Contributi versati 8k
  • Nuova base imponibile 62,4k – 8k = 54,4k
  • Se il tuo regime è al 15%, allora pagherai 54,4k * 0,15 = 8,16k

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: quanto si risparmia?

Come abbiamo visto dagli esempi numerici precedenti, richiedere ad Inarcassa la certificazione dei contributi previdenziali versati ci permette di risparmiare sulle imposte che dovremo versare.

Ma quanto si risparmia?

Il risparmio dipende dal vostro regime fiscale e dalle aliquote che dovete versare.

Ecco la formula da applicare:

Contributi Versati x La tua aliquota di imposta

Se sei un forfettario al 15%, quello che risparmio è quindi pari a Contributi Versati x 015 (o 0,05 se sei nel regime al 5%).

Se sei un soggetto IRPEF, invece, il calcolo è analogo ma dovrai sostituire 0,15 con l’aliquota IRPEF al quale sei soggetto in funzione del tuo reddito.

Certificazione dei Contributi Versati Inarcassa: Come Richiederla e Dove trovarla

Richiedere e trovare la certificazioen dei contributi versati ad Inarcassa è più semplice di quanto possa sembrare.

Sarà sufficiente

  • entra nel sito Inarcassa Online, tramite SPID o CIE.
  • seleziona l’utenza desiderata
    • se hai una sola utenza è facile
    • se hai più utente, come nel mio caso anche quella di una Società tra professionisti, dovrai selezionare quella relativa alla tua persona fisica, quindi quella con il tuo cognome e nome, dove c’è “Associato”
  • Cliccare su “Domande e Certificati” e dal menu a tendina che si apre scegliere “Certificati”
  • Cliccare su “Certificato dei Versamenti
  • Si apre una pagina in cui dobbiamo eseguire 4 step; il primo è un’informativa e sarà sufficiente cliccare su “Avanti
  • Nei “Dati della Richiesta” dovremo selezionare
    • l’anno di nostro interesse (ad esempio l’ultimo anno disponibile)
    • sul tipo di contributi, potete selezionarli tutti, sarà poi il commercialista a dedurre solo quelli deducibili
    • natura del versamento: capitale e interessi
  • Vi apparirà una tabella di riepilogo, cliccate su “Richiedi Certificazione
  • e otterrete, dopo pochi minuti, il certificato via PEC e nella vostra casella Inarbox

Ecco le immagini che spiegano il procedimento di richiesta della certificazione dei contributi versati Inarcassa, step by step

certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 1 accesso
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 1 accesso
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 2 selezione utenza associato
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 2 selezione utenza associato
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 3 certificati
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 3 certificati
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 3 certificato dei versamenti inarcassa
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 3 certificato dei versamenti Inarcassa
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 4 step1 - avanti
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 4 step1 – avanti
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 5 step2 - scelta anno e natura
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 5 step2 – scelta anno e natura
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 6 step3 - scelta anno e natura
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 6 step3 – scelta anno e natura
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla - 7 - dove trovo certificazione contributi inarcassa
certificazione contributi versati ad inarcassa come richiederla e dove trovarla – 7 – dove trovo certificazione contributi inarcassa

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Superbonus Aggiornamento Catastale: Quanto è Obbligatorio? E’ Davvero Sempre Necessario?

L’ultima legge di bilancio ha indicato l’obbligo di aggiornamento delle rendite catastali a per gli immobili che hanno usufruito del Superbonus. Ma è veramente sempre obbligatorio aggiornare il catasto dell’immobile per chi ha fatto il Superbonus?

L’ultima legge di bilancio (2024) parrebbe aver inserito l’obbligo di aggiornamento della rendita catastale per gli immobili che effettuano interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche grazie alla legge Superbonus 110%.

La volontà del legislatore è quella di aumentare le rendite catastali, che oggi rappresentano la base per il calcolo delle imposte sugli immobili, così da fare più cassa.

E dopo i 4 anni di superbonus, il mirino è finito sugli immobili che hanno beneficiato del Superbonus.

In realtà la legge, da sempre e come vedremo dopo, ha lo scopo di far aggiornare le rendite catastali agli immobili che hanno effettuato un qualunque intervento edilizio; il Superbonus entra nel mirino delle casse statali perchè è molto probabile che, grazie agli interventi di miglioramento energetico, tali immobili possano aver incrementato la rendita catastale.

Giusta o sbagliata che sia la mossa di voler fare cassa dagli immobili che hanno migliorato le prestazioni energetiche, non sta a me dirlo, vediamo che cosa prevede la legge di bilancio in materia di superbonus, e aggiornamento della rendita catastale o dei dati catastali dei fabbricati che hanno beneficiato degli incentivi fiscali del Superbonus 110%.

No dai .. in realtà vi voglio dare il mio parere 😂:

se investire negli immobili, che da sempre rappresentano patrimonio e base imponibile delle imposte, diventa un elemento negativo che porta a pagare più imposte, la strategia di riduzione delle emissioni di CO2 a cui l’Italia è chiamata dall’Europa sarà sempre più lontana.

Quel che servirebbe è esattamente l’approccio inverso: io “Stato” ti dovrei premiare se effettui interventi di risparmio energetico negli immobili (che, peraltro, fanno girare l’economia generando imposte, iva, stipendi, e tutto l’indotto generale che un cantiere edile porta con sé), e dovrei tassare maggiormente chi non investe nell’immobile, mantenendoli vetusti, a rischio crollo, e dagli altissimi consumi energetici.

Bene, ora che conoscete il mio parare non richiesto 🥲, possiamo addentrarci sull’obbligo di aggiornamento catastale a seguito di interventi edilizi, e ancor di più effettuati grazie al Superbonus.

Superbonus Aggiornamento Catastale: Che Cosa Prevede la Legge di Bilancio che, parrebbe, aver istituito l’obbligo?

L’articolo incriminato che parrebbe aver istituito l’obbligo di aggiornamento catastale per gli immobili che hanno effettuato il Superbonus è il comma 86, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024)

L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Comma 86, Art. 1, Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)

Pesante 🥲😂.

superbonus aggiornamento catastale obbligo rendita catastale obbligo normativo

Analizziamo il testo e proviamo a tradurlo nella nostra comune lingua del “parla come mangi“.

Attiviamo lo “smart translate“, ed ecco il risultato:

Cari signori brutti e cattivi dell’Agenzia delle Entrate, vi forniremo, con strumenti automatizzati, delle liste di immobili che hanno effettuato il Superbonus per verificare se è stato presentato l’aggiornamento della rendita catastale, ove necessario.

Analizzando il comma, notiamo che non vi è nessun nuovo obbligo di legge che prevede l’aggiornamento della rendita catastale per gli immobili che hanno effettuato il Superbonus, ma si tratta di una indicazione che indica all’AdE la possibilità di effettuare la verifica con strumenti automatizzati (interoperabili tra banche dati) per il rispetto della legge già pre-esistente.

Quindi, e lo ripeto cosicché possa rimanere più chiaro e impresso: non vi è nessun nuovo obbligo di legge che impone l’aggiornamento del dato catastale per gli immobili che hanno effettuato interventi in Superbonus.

Ma allora, che cosa possiamo consigliare ai nostri clienti?

Superbonus Aggiornamento Catastale: Quando vi è l’Obbligo di Aggiornamento della Rendita Catastale?

L’obbligo di aggiornare la rendita catastale di un immobile vige quando sono stati effettuati interventi /o variazioni che abbiano determinato un aumento della rendita superiore al 15% rispetto a quella precedente.

La rendita catastale non è proporzionata al valore commerciale dell’immobile: aver effettuato interventi di Superbonus tali che abbiano incrementato il valore commerciale dell’immobile non si traduce automaticamente in un aumento della rendita catastale.

Eh sì, perchè i parametri di calcolo della rendita catastale attuali non sono in linea con i valori di mercato degli immobili.

L’obbligo di aggiornare la rendita catastale deriva dall’articolo 1 della Legge 311/2004, comma 336, e ancora prima dall’applicazione del D.M. 701 del 19 aprile 1994 e dell’articolo 20 del RD 652/1939.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con le circolari 10/2005 e 1/2006 (all’epoca Agenzia del Territorio e Determinazione del 16 febbraio 2005), l’obbligo di aggiornamento della rendita catastale vige solo quando sono stati effettuato interventi tali da

  • determinare un incremento della rendita catastale superiori al 15% di quella precedente

Superbonus Aggiornamento Catastale: Quando vi è l’Obbligo di Aggiornamento della Rendita Catastale?

Ora che sappiamo quando vi è l’obbigo di aggiornamento della rendita catastale per gutti gli interventi edilizi, ivi compresi quelli derivanti dal Superbonus 110%, possiamo anche dedurre quando non vi è l’obbligo di aggiornamento dei valori catastali:

  • non è necessario procedere all’aggiornamento catastale qualora non vi sia variazione della consistenza delle superfici come classificate nella DOCFA (DOCFA è il software utilizzato per l’accatastamento dei fabbricati)
  • non è necessario procedere all’aggiornamento catastale qualora siano stati realizzati solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, consistenti nelle semplici sostituzioni di sanitari, infissi, facciata, tetto o messa a norma degli impianti (elettrico, idrico, ecc…)
  • non è necessario procedere all’aggiornamento catastale qualora sia stata effettuata l’installazione dell’impianto fotovoltaico da 3 kW

Le domande successive sorgono spontaneamente:

Se l’impianto fotovoltaico è superiore a 3 kW, il mio cliente ha l’obbligo di aggiornamento del catasto?

E la risposta è sempre No. L’aggiornamento è obbligatorio solo quando si ha un incremento della rendite precedente superiore al 15%.

Vi è certamente l’obbligo di aggiornamento della rendita catastale quando si ha un aumento di superficie: è il caso del cappotto termico.

La procedura di variazione catastale mediante software DOCFA prevede che le superfici siano prese al lordo dei muri perimetrali (per farla semplice), pertanto la realizzazione del cappotto termico genera un aumento di superfici che, però, non sempre si tradurrà in un aumento della rendita catastale superiore al 15%.

E’ molto probabile che l’aumento di rendita catastale possa realizzarsi su immobili che non hanno subito variazioni catastali da diverso tempo, e godono ancora di classi e categorie che non sono in linea con gli accastamenti attuali.

In questi casi, sarà molto probabile che la rendita possa ricevere un aumento superiore al 15% anche senza la realizzazione del cappotto termico.

Vi è solo un modo per scoprirlo, con una simulazione tramite software DOCFA.

Superbonus Aggiornamento Catastale: Consigli Smart per Tecnici e Committenti

Ora che abbiamo fatto nostro lo scibile in materia di obbligo di aggiornamento dei dati catastali per gli immobili che hanno effettuato interventi edilizi, e più in generale interventi del Superbonus (sia risparmio energetico che miglioramenti sismico), vediamo come procedere e quale può essere un approccio smart per i nostri clienti.

Se sei un tecnico affamato di lavoro, un approccio non smart è quello di procedere ad un accatastamento generale a tutti gli immobili che hanno effettuato tali interventi, come se procedere ad una presentazione DOCFA mettesse al riparo da controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Nulla di più sbagliato.

A mio modo di vedere, un approccio smart, che può rappresentare una buona opportunità di lavoro per noi tecnici, è quello di informare il committente in modo onesto di quale sia il reale obbligo di legge in materia di aggiornamento della rendita catastale per gli immobili che hanno effettuato interventi con il Superbonus.

Una volta informati, la nostra attività (retribuita) può essere quella di

  • raccolta documentale
  • rilievo specifico (anche strumentale) nell’immobile con tutte le condizioni post intervento superbonus
  • simulazione DOCFA per la verifica dell’aumento della rendita
  • Qualora vi sia un aumento della rendita catastale:
    • se la rendita catastale post superbonus è aumentata per meno del 15%, lasciare la scelta al cliente se intende o no procedere alla presentazione della variazione al catasto fabbricati
    • se la rendita catastale post superbonus è aumentata per almeno il 15% o più, informare il cliente dell’obbligo normativo di procedere ad una presentazione dell’aggiornamento DOCFA
  • Nel caso in cui non si proceda all’aggiornamento catastale post superbonus, sarà opportuno e smart rilasciare una relazione peritale al nostro cliente nel quale si riassume l’attività svolta, e che contenga al suo interno la speficia del perchè si è scelto di non procedere all’aggiornamento catastale.

Tutte attività che richiedono tempo e competenza, e che mettono al riparo i nostri committenti da eventuali controlli successivi, o semplicemente li rassicurano in modo consapevole, senza cadere vittime del terrorismo mediatico a cui stiamo assistendo in materia di aggiornamento catastale per gli immobili che hanno effettuato il Superbonus 110%.

Superbonus Aggiornamento Catastale: Sintesi Smart sull’Obbligo di presentazione DOCFA

  • non esiste un nuovo obbligo normativo che impone, tout court, di aggiornare la rendita catastale per gli immobili che hanno effettuato il Superbonus 110%
  • l’obbligo di aggiornamento della rendita catastale degli immobili vige solo se vi è un incremento della rendita catastale superiore al 15% della rendita catastale precedente
  • la rendita catastale non è proporzionata al valore commerciale dell’immobile
  • aver installato un impianto fotovoltaico superiore a 3 kW non impone necessariamente un aggiornamento della rendita catastale
  • lo strumento per la determinazione della nuova rendita catastale è il software DOCFA
  • per procedere alla verifica di incremento della rendita catastale, si passa per una simulazione DOCFA

Superbonus Aggiornamento Catastale: Scarica la nota ufficiale del CNI

E vabbè, se proprio non ti fidi di quello che ti dico io, dal form sottostante puoi scaricare la nota ufficiale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sull’obbligo (o non obbligo) di aggiornamento della rendita catastale per gli immobili che hanno effettuato il Superbonus 110%

Superbonus, Non Ammesso lo Sconto in Fattura per Sole Spese Tecniche

Superbonus e Bonus Fiscali in genere: Le Spese Tecniche sono riconducibili ai Costi Strettamente Collegati che sono differenti dai Costi Per Interventi Realizzati

A volte capita di leggere delle notizie che pensi che siano delle non-notizie.

Le leggi e pensi “ma veramente qualcuno ha chiesto questo?

Ma veramente è stato necessario dare questo chiarimento?

In realtà la risposta a queste lapalissiane domande sta nel fatto che quel che è scontato per me (o per te), non necessariamente lo è per qualcun altro o per qualche altro caso specifico.

Ci dobbiamo ricordare, infatti, che tolti i casi generali che hanno delle caratteristiche comuni e che, quindi, possono ricevere letture comuni della norma, in edilizia esistono tanti casi specifici, che hanno solo parte di quelle caratteristiche comuni, e che possono avere in sè delle peculiarità che rendono non tanto banale quelle domande che in altri casi sarebbero banali.

Premesso ciò, vediamo la risposta del giorno dell’Agenzia delle Entrate in materia di sconto in fattura nell’ambito del Superbonus (e più in generale dei bonus fiscali in edilizia, siano essi di risparmio energetico o di ristrutturazione).

L’Agenzia delle Entrate, in una delle sue ultime note, richiama un chiarimento e una distinzione che sembrava fosse tanto chiara fin dall’inizio:

I Costi Per Interventi Realizzati sono differenti dai Costi Strettamente Collegati.

Costi Per Interventi Realizzati e Costi Strettamente Collegati: Qual E’ La Differenza?

In buona sostanza, la differenza la si trova esplicitata già nella frase stessa:

da una parte abbiamo i costi per gli interventi realizzati, e dall’altra i costi sostenuti per tutte le spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi.

Questo è un principio che l’Agenzia delle Entrate ha sempre chiarito fin dalla prima applicazione del bonus per risparmio energetico (quello che chiamiamo in gergo “bonus 65”).

Sono detraibili tutte le spese sostenute necessarie alla realizzazione degli interventi.

E nel superbonus non vi era differenza. (parlo volutamente al passato, perchè non mi pare che attualmente stia riscontrando successo!)

Il Superbonus, infatti, altro non era che il “vecchio” bonus sul risparmio energetico a cui avevano innalzato l’aliquota di detrazione fino al 110%,. a determinate condizioni (soggettive e oggettive).

Ma il dubbio allora dove sta?

In realtà il dubbio è più che legittimo, perchè con l’inserimento dello sconto in fattura (ma in realtà anche senza quello), e con i tanti lavori a volte nemmeno mai iniziati:

Le Spese Tecniche Sono Detraibili e/o Ammesse allo Sconto in Fattura in Relazione ad Interventi non Eseguiti?

La storia del Superbonus, contorta e troppe volte oggetto di modifica, sappiamo come è andata a finire (non bene!).

L’estrema incertezza normativa derivante dai repentini cambi di legge, a volte pure retroattivi 🤦‍♂️, unita all’impossibilità di cedere i crediti fiscali derivanti dalla realizzazione dei lavori mediante lo sconto in fattura (o anche solo la cessione del privato per il rientro della liquidità), ha messo tanti cantieri in una condizione di non essere mai iniziati.

E allora, la domanda in oggetto è più che lecita, perchè esistono tantissimi casi di spese sostenute (o sconti in fattura effettuati) soprattutto per le parti professionali preliminari, per lavori che non hanno mai avuto inizio.

Ma se anche volessimo escludere questi casi limite nei quali i cantieri non hanno mai visto la luce, ragion per cui era plausibile che lo sconto in fattura o la detrazione corrispondente non fosse dovuta, un’altra domanda merita accoglimento:

Nei casi in cui sono state ripartite le spese professionali, e asseverate, in una categoria di lavori corrispondente a dei lavori che poi non sono stati effettuati?

O magari semplicemente non sono stati completati, e pertanto non raggiungono la condizione tecnica richiesta dal bonus per poter detrarre quella spesa?

La risposta è, udite udite:

No. Nada. Nisba.

E la sua logica nell’ambito generale di un bonus fiscale per intervento ce l’ha pure, questa rispota.

Il problema è nella consecutio temporum dei lavori e delle operazioni, che porta alcune spese a essere sostenute per determinati interventi, e poi non poter essere scaricate (o cedute!).

Quindi, che fare se qualcuno ha ricevuto dei crediti fiscali per lavori mai iniziati o per lavori iniziati ma asseverati in categorie di interventi non portati a compimento e quindi non asseverabili?

Bella domanda.

Se il contenuto di sopra deriva da una lettura delle note dell’Agenzia delle Entrate, la risposta che segue deriva da una mia personale interpretazione alla domanda di sopra.

Che fare se qualcuno ha ricevuto dei crediti fiscali per lavori mai iniziati o per lavori iniziati ma asseverati in categorie di interventi non portati a compimento e quindi non asseverabili?

Quella che segue è una mia interpretazione delle norme e dei chiarimenti vari forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Quindi prendete quanto segue con il beneficio del dubbio, e con le dovute cautele.

A mio avviso, qualora qualche professionista (o impresa) abbia ricevuto dei crediti di imposta per lavori mai completati (per i motivi di cui parlavamo prima, ovvero che spesso una parte delle attività professionali vengono effettuate prima del completamento dei lavori), è opportuno che gli stessi crediti non siano utilizzati.

Mi spiego meglio:

se un’attività è stata completata al 30%, ragion per cui poteva essere corretto inserire in quella attività anche una parte delle spese professionali, ma poi questa non è stata completata e non sarà mai completata, ritengo che non si siano avverate le condizioni necessarie affinchè i crediti di quella lavorazione potessero essere ritenuti validi.

Se la previsione di progetto è cambiata e quel dato intervento non viene portato a termine, non si sono avverate le condizioni specifiche tecniche per ottenere quei crediti di imposta.

Provo a fare un esempio pratico:

se in un cantiere sono state iniziate le opere di installazione di un solare termico, tanto da poter asseverare il raggiungimento del 30% con relativi crediti di imposta per imprese/privati/professionisti, ma poi per le varie ragioni sopra esposte,il solare termico non sarà mai portato a compimento, il nostro progetto finale non avrà il solare termico come intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche.

Ricordatevi, infatti, che il progetto energetico deve contenere tutti i lavori effettivamente da realizzare (e realizzati), e che realizzare lavori diversi dal progetto energetico è motivo di revoca del contributo (limitatamente a quella spesa per l’intervento non realizzato).

Se è motivo di revoca del contributo aver effettuato lavori (e quindi ottenuto crediti) per lavori diversi da quanto indicato nel progetto energetico (ma anche NON aver realizzato dei lavori che invece sono all’interno del progetto energetico!), allora non è legittimo nemmeno la maturazione dei crediti in quella determinata categoria di intervento (solare termico).

Ma allora, che si fa?

I crediti fiscali sono qualcosa riconosciuta dal fisco in cambio di qualcos’altro (spesa per risparmio energetico); pertanto se sono stati ricevuti, esistono queste possibilità:

  • rifiutarli dal cassetto fiscale
  • se sono già stati accettati, effettuare la procedura di revoca (ci sono i modelli dell’AdE)
  • se non è possibile effettuare la procedura di revoca, allora sarà opportuno che chi li ha ricevuti non li utilizzi, in modo da non creare un danno al Fisco.

Penso che l’aspetto importante sia non frodare il Fisco; pertanto in assenza di alternative, a mio avviso, è necessario non utilizzarli.

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Vendita Immobile Superbonus Plusvalenza

La vendita di un immobile su cui sono stati effettuati interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con il Superbonus può essere oggetto di tassazione da plusvalenza. Vediamo che cos’è, quando è dovuta è quando non è dovuta, come si calcola, e alcuni casi specifici.

Se come me ti sei occupato di superbonus, potrà capitarti, e ti capiterà, che qualche tuo cliente ti chieda se può vendere un immobile che ha usufruito del superbonus, e, in caso di risposta positiva, quanto deve pagare di tasse.

Bene, proviamo a dare ordine alle tante informazioni disordinate e poco chiare che si trovano in rete e vediamo cosa possiamo rispondere ai nostri clienti nel caso vogliano vendere il proprio immobile che ha usufruito del Superbonus.

Vendita Immobile Superbonus: è possibile?

Andiamo per ordine e partiamo dalla domanda più frequente, ma anche quella a cui possiamo dare una risposta molto semplice.

E’ possibile vendere un immobile su cui si sono effettuati lavori con il Superbonus 110%?

Sì, è possibile effettuare la vendita di un immobile sul quale sono stati effettuati interventi di miglioramento energetico previsti dal Superbonus.

Esiste una dinamica particolare che porta le persone che hanno beneficiato di contributi fiscali previsti dal superbonus 110% a pensare di avere limitazioni alla vendita del proprio immobile.

La dinamica è spontanea e anche comprensibile: il trick mentale è sempre lo stesso

“Mi hanno dato dei contributi per migliorare il mio immobile con il superbonus, avrò delle limitazioni alla vendita? Altrimenti chiunque avrebbe potuto beneficiare di contributi fiscali per realizzare profitto”

Se da una parte la domanda è più che lecita e comprensibile, dall’altra la risposta è altrettanto semplice.

Nella norma del superbonus non vi è mai stata nessuna limitazione alla vendita, nemmeno nei primi anni post intervento di miglioramento energetico.

E la storia del profitto?

Per comprendere come sia possibile che lo Stato abbia permesso questo, va ricordato che lo scopo del superbonus era migliorare la prestazione energetica degli immobili (in realtà era rilanciare l’economia attraverso l’edilizia, ottenendo anche il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili); se l’obiettivo è questo, va da sè che diventa indifferente chi si a il proprietario.

Pertanto, perchè mettere una limitazione alla vendita?

Infatti non esiste nessuna limitazione.

Ma non spaventatevi, la questione relativa all’eventuale profitto è stato “sistemato” dall’Agenzia delle Entrate che ha specificato i casi per i quali, in caso di vendita di un immobile che ha beneficiato del superbonus, si soggetto alla tassazione della plusvalenza (ovvero del maggior incremento di valore derivante dai lavori effettuati).

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: A Chi Si Applica? Per Quale Tipologia di Immobili?

Prima di vedere quanto si paga, qual è la tassazione, nel caso di vendita (cessione) di immobile che ha beneficiato del superbonus 110%, vediamo a quali tipologia di soggetti si applica e per quale tipologia di immobili.

I soggetti al quale si applica la tassazione per la vendita di immobili superbonus

Il principio alla base è che si tratta del conseguimento di un reddito diverso inclusa nell’articolo 67 del TUIR, quindi ecco i soggetti che sono sottoposti a questa tassazione:

  • persone fisiche residenti (sempreché il reddito non sia stato conseguito in qualità di impresa o professionista)
  • le società semplici e similari
  • gli enti non commerciali
  • persone fisiche, società, enti, anche non residenti in Italia, quando il profitto è stato conseguito nel territorio italiano

La mia è una semplificazione; se avete necessità di una lettura più precisa, è sempre bene consultare il proprio consulente fiscale.

A quale tipologia di immobili superbonus si applica la tassazione

Risposta semplice.

A tutti gli immobili ceduti che hanno beneficiato dei lavori di risparmio energetico incentivati con il superbonus 110%.

Al fine della tassazione non rileva nè la tipologia dell’immobile: si applica tanto sugli immobili residenziali quanto su quelli non residenziali, a prescindere dalla destinazione d’uso.

E nemmeno chi è stato il fautore dell’intervento ha importanza per capire se un immobile che ha usufruito di lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche grazie al superbonus 110%: la tassazione si applica a tutti gli immobili che ne hanno usufruito a prescindere che ad eseguirli sia stato il proprietario o l’utilizzatore (infatti nelle prime versioni del superbonus, potevano effettuare i lavori oltre a chi avesse titolo sull’immobile, anche chi ne avesse il possesso, previo consenso dell’avente titolo).

Vendita Immobile Superbonus. Rileva la Tipologia Degli Interventi Realizzati Ai Fini della Tassazione? Rileva lo Sconto in Fattura o la Cessione del Credito?

No.

E potrei chiudere qua questo paragrafo. 😂

La norma non specifica né fa distinzione sugli eventuali interventi da portare o meno a tassazione della plusvalenza, quindi direi che sono tutti gli interventi del superbonus che, qualora abbiano generato un incremento di valore dell’immobile (plusvalenza), generano una componente di reddito da tassare.

Analogo discorso per le modalità con le quali si è fruito del superbonus: che vi sia stato uno sconto in fattura, una cessione del credito di imposta, o la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, è ininfluente ai fini della tassazione.

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: Se l’unità immobiliare non ha effettuato interventi trainati ma il condominio ha effettuato i trainanti?

Anche questa domanda è probabile che vi verrà posta da qualche vostro cliente.

E la risposta è sempre la stessa: anche se l’immobile in cessione non ha effettuato interventi trainati specifici della singola unità immobiliare all’interno di un condominio, ma il condominio ha effettuato dei lavori trainanti per i quali viene generata una plusvalenza sull’immobile, allora quel reddito è soggetto a tassazione.

Tassazione Vendita Immobile Superbonus: Quanto Si Paga?

Ok, dopo tutti ‘sti discorsi … veniamo alla domanda primaria.

Ma quanto si paga?

Si paga un’imposta sostitutiva pari al 26% del reddito generato.

Qual è il reddito generato?

Il reddito generato è la plusvalenza, ovvero la differenza di corrispettivo che viene percepito in sede di vendita o cessione, e il prezzo di acquisto dell’immobile, incrementato di ogni altro costo inerente l’immobile.

Tieni bene a mente questo “costo inerente” perchè ci torniamo dopo.

In buona sostanza però, nessuna differenza con le normali plusvalenze per gli immobili.

E allora che differenza c’è?

La differenza sta nel criterio di calcolo e nella determinazione dei costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%.

I costi inerenti di cui parlavamo prima.

La Circolare 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate detta alcune indicazioni specifiche; qui entriamo un po’ nel campo tecnico delle norme fiscali, quindi il mio consiglio è quello di rivolgersi a qualcuno esperto in materia.

Io provo a riassumerlo così:

Nel calcolo dei costi inerenti, che sono quelli sostenuti che si possono sommare al prezzo di acquisto o di costruzione dell’immobile, ai fini della determinazione della differenza (plusvalenza) tra il prezzo di cessione dell’immobile e il costo di acquisti incrementato degli ulteriori costi sostenuti, l’Agenzia indica che le spese sostenute non possono essere riconosciute in tutto o in parte quando si verificano insieme queste condizioni:

  • si sia beneficiato del superbonus con aliquota al 110%
  • si sia beneficiato dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta

Quindi, se coesistono queste due condizioni, ci si trova davanti ad un bivio derivante dalla data di cessione dell’immobile:

  • se l’intervento agevolato con il superbonus si è concluso da meno di 5 anni, allora non sono riconosciuti i costi inerenti
  • se l’intervento agevolato con il superbonus si è concluso da oltre 5 anni, i costi inerenti sono riconosciuti nella misura del 50%

In tutti gli altri casi, ovvero quando non si verificano congiuntamente le due condizioni iniziali sopra indicate 1 – aliquota al 110% e 2 – sconto in fattura o cessione del credito, allora i costi sostenuti per i lavori sono riconosciuti al 100% come costi inerenti.

Bene … ora che hai un po’ di confusione in testa, rileggi questo paragrafo fino a quando non ti è chiaro 😂.

Vendita immobile superbonus: Sintesi Smart e Risposta alla domanda: Se Ho Effettuato Lavori con il Superbonus nel Mio Immobile, Devo Pagare Più Tasse?

  • Se hai effettuato i lavori di risparmio energetico con il superbonus 110% NON devi pagare più imposte
  • Devi pagare un’imposta pari al 26% solo nel caso di cessione a titolo oneroso dell’immobile che ha usufruito del superbonus
  • Anche se l’unità immobiliare in condominio non ha fatto lavori trainati, se il condominio ha fatto lavori trainanti, si genera una plusvalenza
  • Devi pagare il 26% sulla plusvalenza, che è data dal valore di cessione dell’immobile a cui va detratto il costo di acquisto e i costi inerenti
  • I costi inerenti sono pari al 100% dei costi sostenuti per i lavori, a meno che non si verifichino due condizioni insieme:
    • si sia beneficiato del 110%
    • si sia beneficiato dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta
  • Se coesistono queste condizioni, allora
    • se si vende l’immobile entro i 5 anni non sono riconosciuti come costi inerenti i costi sostenuti per i lavori
    • se si vende l’immobile oltre i 5 anni, allora i costi sostenuti vengono computati al 50% come costi inerenti

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Superbonus Errori Formali: il Caso dei Dati Catastali Errati nell’Asseverazione Enea

Nella compilazione dell’Asseverazione Enea può capitare di effettuare qualche errore. Che Succede in caso di Asseverazione Superbonus Errata?

Impara dagli errori altrui. La vita è troppo corta per farli tutti da solo.

Kadè Bruin

Può capitare.

A tutti.

Tutto il Superbonus è basato sull’Asseverazione Enea a firma del tecnico.

Eppure, nonostante tutta l’attenzione che ci si può mettere, può capitare inviare un’asseverazione superbonus errata.

Prima di vedere che cosa può succedere, e analizzare il caso dei dati catastali errati nell’asseverazione enea, e cosa si rischia e come ci si può tutelare, è doveroso distinguere le tipologie di errore che si possono effettuare nella compilazione dell’Asseverazione Superbonus Enea.

Superbonus Errori Formali e Errori Sostanziali: Qual è la Differenza tra gli Errori Formali e gli Errori sostanziali nel Superbonus 110%?

superbonus errori formali errori sostanziali asseverazione enea

Prima di analizzare il caso dei dati catastali errati nell’Asseverazione Enea o in altri documenti (quali, a titolo esemplificativo, la pratica comunale, o le fatture), è necessario fare un distinguo tra le tipologie di errore.

Esistono, infatti, due categorie o tipologie di errore.

Gli Errori Formali e gli Errori Sostanziali.

Superbonus Errori Formali

Gli Errori Formali nel Superbonus sono quegli errori di forma e non di sostanza.

Sono quegli errori che possiamo chiamare veniali.

Come ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali in uno o più documenti.

Si tratta di tutti quegli errori che “si possono perdonare” perché non inficiano sullo scopo e sull’obiettivo dell’agevolazione fiscale.

Ricordiamoci, infatti, che lo scopo del legislatore quando ha scritto il Superbonus, era quello rilanciare il settore dell’edilizia post-covid, e contestualmente raggiungere l’obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico degli edifici e migliorare l’efficienza degli impianti.

In sostanza, il risparmio energetico negli immobili.

Gli Errori Formali nel Superbonus sono, quindi, quegli errori che non determinano nessuna modifica allo raggiungimento dello scopo del legislatore, nè incidono sulla rapporti tra spese sostenute e obiettivi raggiungi.

Un esempio di errore formale nel superbonus, è, appunto, sbagliare il dato catastale nell’asseverazione Enea, oppure in un documento (ad esempio una fattura o un bonifico); un altro esempio di errore formale è quello di un errore di battitura nel nome e cognome del committente nell’asseverazione Enea, o l’errata indicazione dell’indirizzo o del civico (laddove, magari, i dati catastali sono invece corretti e permettono di identificare comunque in modo univoco l’immobile).

Superbonus Errori Sostanziali

Gli Errori Sostanziali nel Superbonus sono quelli di sostanza.

Ovvero sono quegli errori che incidono sull’essenza stessa dell’intervento.

Per fare un esempio pratico, un errore sostanziale è effettuare il superbonus su un immobile che ha una categoria catastale non ammissibile.

O ancora, un errore sostanziale nel superbonus è effettuare i lavori trainati in un immobile a destinazione non residenziale (salvo rari i casi specifici in questo è ammissibile).

Si tratta, quindi, di tutti quegli errori che, potenzialmente, possono determinare la revoca totale o parziale del contributo.

Il Caso di Specie: Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità

Ora che abbiamo chiara la differenza tra gli errori sostanziali e gli errori formali, vi descrivo il caso in questione.

Durante la fase della compilazione dell’Enea, per il primo SAL dei lavori in Superbonus, per un mero errore di battitura è stato indicato un dato catastale errato.

Il “Foglio” catastale indicato è stato il 35 in luogo del 34.

Il classico errore di battitura; oltre all’assenza di ricontrollo prima della protocollazione finale, che deriva dalla fretta di chiudere.

E la fretta si rende necessaria, quando si fanno le compilazioni sotto scadenza, con la paura che i crediti non arrivino per tempo (ricordate la storia dei 5 giorni lavorativi di allineamento tra il sistema di Enea e dell’AdE? Quel “lavorativi” mi ha sempre fatto pensare che, per allineare due sistemi informatici, ci sia un omino che con una chiavetta usb va da un ufficio all’altro.

E quando andrà in ferie? Non ci voglio pensare 😂

Scherzi a parte, l’errore è a prima vista importante: si tratta di avere un’asseverazione Enea errata dove i dati per poter identificare l’immobile in modo corretto e univoco non lo permettono.

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Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità: E Ora che Succede? Come Risolvere?

Mamma AdE per una volta ci viene in contro.

In realtà, nelle sue ultime indicazioni, altro non fa che riprendere quello che già il Legislatore ha previsto nel testo di legge.

Vi riporto, e ricordo, il comma 5-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio” (quello che chiamiamo Superbonus) che recita:

“5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.”

Il comma 5-bis è molto importante perché fa salve tutte quelle istanze che hanno errori solo formali, derivanti da piccolezze, ma che non incidono sulla bontà del progetto e sul fine dell’agevolazione fiscale.

A questo si aggiunge un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima giunta di Telefisco 2022, nel quale l’AdE ci indica:

“… , in riferimento agli errori di natura formale, che non incidono sulla determinazione del credito di imposta (ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali, del numero dei SAL, della tipologia di cessionario), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tali errori non inficiano la spettanza della detrazione (ferma restando la sussistenza dei requisiti prescritti) e, quindi, la validità della cessione del credito. …

Agenzia delle Entrate – Telefisco 15/06/2022

Bene … ora che sappiamo che non finiremo al fresco, come ci possiamo comportare con l’eventuale istituto che compra i crediti?.

Superbonus Asseverazione Errata: Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità: Come Comportarsi per la Cessione del Credito?

Nel nostro caso, l’errore è saltato all’occhio della società che per conto dell’istituto di credito si sta occupando di controllare la documentazione per l’acquisto del credito di imposta maturato dal committente.

Diversamente, probabilmente, non ci saremo nemmeno accorti dell’errore.

Come possiamo comportarci davanti all’Istituto di Credito che, trovando l’errore, non intende procedere all’acquisto del credito maturato?

La prima strategia possibile è

superbonus errori formali cessione del credito

Se gli occhioni non funzionano, allora non vi resta che, prima di valutare ulteriori strade, relazionare che si tratta di errori formali che non incidono sulla bontà del credito maturato.

Se vuoi avere un fac-simile di come abbiamo relazionato, compila il form sottostante.

Riceverai un link al documento google, che potrai “copiare” (file > crea una copia) oppure scaricare in formato modificabile a adattare alle tue esigenze (file > scarica > word)

V

Noi ci abbiamo provato … ad oggi non sappiamo, però, se il nostro tentativo è sufficiente a proseguire, oppure se dovremo perseguire altre strade.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022

Un noto giornale ha scritto di me non capisco niente…
In che senso?

Olmo

Personalmente, quando escono le circolari di chiarimento ho sempre paura.

Ho paura perché l’Agenzia delle Entrate (o l’Ente che fornisce il chiarimento o la FAQ) spesso introduce concetti che non sono nella legge.

E un documento di chiarimento, ha l’unico scopo di tradurre in pratico quello che la legge prevede e non quello di inserire nuovi concetti che nella legge non si trovano.

Una settimana fa, circa, è uscito l’ennesima circolare dell’Ade, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022, che prova a spiegare alcuni concetti introdotti con le ultime modifiche normative in materia di bonus fiscali minori e di superbonus.

Ho fatto un riassunto dei concetti chiave contenuti nella Circolare Ade 19/E 2022; in calce trovate anche il link per scaricare il testo ufficiale delle Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022.

Circolare AdE 19/E 2022 – Spese per il Visto di Conformità

Dopo una premessa iniziale nel quale l’AdE ci ricorda le mille modifiche introdotte dal nostro Mariolone al Superbonus e ai bonus fiscali in edilizia, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito dei concetti da chiarire.

Io provo a fare un sunto per argomenti, così da cercare di essere pragmatici e smart.

La spesa sostenuta per il visto di conformità rilasciato dal Commercialista (o dal fiscalista in genere) è detraibile anche nel caso in cui il contribuente opti per portare le spese in detrazione in luogo della più diffusa cessione del credito.

Ma dai!?!?? Chi l’avrebbe mai detto.

Ah che belli i chiarimenti inutili.

Andiamo avanti senza polemica 🤐

Le spese per il visto di conformità sono sempre detraibili, e lo sono sempre state. Le modifiche introdotte con il DL 228/2021 hanno disposto l’effetto retroattivo della misura (che poi, secondo me, era un chiarimento anche quello).

Le spese per il visto di conformità vanno suddivise nei vari interventi, poiché rientrano nei massimali di spesa previsti dalla legge.

Non è dato sapere se in modo proporzionale, ma si immagina di sì, visto e considerato che l’attività del professionista fiscale e la sua responsabilità sono proporzionali al credito asseverato. Un concetto che può essere condiviso ma il cui obbligo di ripartizione proporzionale non si trova nel testo di legge … ecco questi sono i chiarimenti dell’AdE che fanno paura, perchè introducono concetti che nella legge non ci sono.

Per alcune tipologie/categorie di intervento, potrebbe non essere necessario il visto di conformità; l’AdE conferma che, per questi casi, è il contribuente che può procedere alla comunicazione all’Agenzia, dal suo cassetto fiscale. (lo dicevamo da mesi, ma vai a spiegarlo agli omini che lavorano per Poste o le Banche che, in determinati casi, non era necessario l’intervento del Commercialista).

Ma quali sono i casi di esenzione del visto di conformità?

L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte del commercialista, così come per l’asseverazione sulla congruità delle spese che rilascia il tecnico, è previsto (l’esonero):

  • per tutti gli interventi in edilizia libera
  • per tutti gli interventi non in edilizia libera, di importo complessivo superiore a 10k

Fanno eccezione il bonus facciate, per le quali è sempre richiesto il visto di conformità del fiscalista e l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico

Circolare AdE 19/E 2022 – Decreto Antifrode – Applicazione Temporale

Il Decreto Antifrode, che ha portato tutto tranne che il blocco totale del mondo della cessione dei crediti ma non delle frodi ad esse correlate, ha introdotto alcuni obblighi, tra i quali ricordiamo

  • obbligo di apposizione del visto di conformità per il Superbonus anche nel caso in cui il contribuente porta direttamente le spese in detrazione fiscale
  • visto di conformità (commercialista) e asseverazione di congruità delle spese (tecnico) per gli altri bonus, nei casi di cessione del credito o sconto in fattura

Questi obblighi si applicano a tutte le fatture emesse dal 12/11/2021, e pagate prima di questa data; l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tutte le spese antecedenti a quella data non hanno gli obblighi di cui sopra.

E che l’applicazione degli obblighi fosse successivo al 12/11/2021 era chiarissimo nel testo del Decreto, con grande disapplicazione da parte delle Poste o delle Banche che, troppo pigre per leggere e capire il DL Antifrode, hanno rifiutato l’acquisto dei crediti delle spese antecedenti al 12/11/2021 per assenza del visto di conformità, in totale disapplicazione della legge … ahhh , che fatica!!

Circolare AdE 19/E 2022 – Asseverazione sulla Congruità delle Spese Sostenute

Ne abbiamo parlato anche in questo articolo – Superbonus Decreto Prezzi: The Day After Tomorrow.

Le disposizioni del Decreto Costi o Decreto Prezzi, da quando si applicano?

Nell’articolo inizialmente avevo scritto dal 15/04/2022 (ora corretto al 16/04/2022, dopo la Circolare AdE 19/E 2022 di cui stiamo parlando).

L’Agenzia chiarisce, invece, che per tutti i progetti presentati fino al 15/04, non si applicano le tabelle del Decreto Prezzi; mentre si applicano per tutti i progetti presentati dal 16/04/2022.

E per gli interventi per i quali non è richiesto il titolo abilitativo o la presentazione di un progetto?

Si applica a tutti i lavori iniziati dal 16/04/2022.

Sempre in materia di congruità delle spese, hanno anche chiarito che l’utilizzo del Prezzario DEI, la cui applicaizone è stata estesa a tutti i bonus e non solo al Superbonus, ha carattere retroattivo.

Quindi, se avete asseverato la congruità dei costi sostenuto per un bonus differente dal Superobnus, anche prima dell’introduzione del quarto periodo del comma 13-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, siete salvi. Non vi arresteranno.

Riporto anche qui, quando vi è l’obbligo (o meglio, quando vi è l’esonero) per l’asseverazione sulla congruità delle spese.

L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte del commercialista, così come per l’asseverazione sulla congruità delle spese che rilascia il tecnico, è previsto (l’esonero):

  • per tutti gli interventi in edilizia libera
  • per tutti gli interventi non in edilizia libera, di importo complessivo superiore a 10k

Fanno eccezione il bonus facciate, per le quali è sempre richiesto il visto di conformità del fiscalista e l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico.

Fa eccezione, per il solo caso dell’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese, anche l’Ecobonus ordinario: quindi per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione sulla congruità delle spese rilasciata dal tecnico è sempre necessaria, sia nel caso in cui il committente opti per cessione del credito, sconto in fattura e anche detrazione fiscale n dichiarazione dei redditi.

Ma come si calcolano ‘sti 10k per la verifica dell’esenzione?

Anche questo è un punto oggetto di chiarimento da parte di AdE.

I 10 mila euro devono essere relativi alla totalità delle spese sostenute, a prescindere dal numero di contribuenti che ne beneficiano; e a prescindere, anche, dall’anno di imposta.

Tradotto:

  • per i condomini (e non), i 10k sono realtivi all’intera spesa del lavoro e non alla quota agevolata/agevolabile per singolo condomino
  • se si sostengono le spese a cavallo del periodo di imposta (ad esempio tra dicembre e gennaio), i 10k vanno considerati globalmente non per singolo anno.

Quindi no, non potete fregare lo Stato 😂

Circolare AdE 19/E 2022 – Cessione dei Crediti

Anche qui, i primi chiarimenti sono per ingegneri che hanno perso l’ingegno. O per le persone, in generale (quindi i dipendenti degli istituti di credito) che non avevano capito il senso di “cessione parziale” del credito. 🤐

La cessione del credito parziale, o meglio, il suo divieto, è riferito all’importo delle singole rate annuali per intervento.

Pertanto, la prima cessione rimane totale (il contribuente deve cedere sempre tutte le cinque rate integralmente), mentre le successive possono essere suddivise per anno, o per intervento.

Il credito derivante dallo stesso intervento per lo stesso anno, non può essere suddiviso.

Ad esempio:

Viene effettuata la prima cessione del credito dal committente relativo agli infissi, per 10k (circa 9k di spesa in Superbonus).

Le quattro rate annuali da 2500 €/cad, possono essere cedute singolarmente anno per anno; ma i 2500 euro per anno, non possono essere dati 1250 ad un soggetto e gli altri 1250 tenuti o ceduti ad un ulteriore soggetto.

Va ricordato, quindi, che:

  • il credito che deriva dai vari Stato di Avanzamento Lavori è autonomo e può essere ceduto anche a soggetti diversi per lavoro. Ad esempio, potrei cedere il primo SAL a Poste Italiane e il secondo SAL a Banca Intesa.
  • Per i crediti comunicati antro il 30/04/2022, non si applica il divieto di cessione parziale, spiegato sopra

Circolare AdE 19/E 2022 – Polizza Professionale dell’Asseveratore

Per i bonus fiscali in edilizia diversi dal Superbonus, la polizza professionale per l’asseverazione della congruità dei costi non è richiesta.

Bonus Minori – Non Serve l’Assicurazione per l’Asseverazione

Circolare AdE 19/E 2022 – CCNL

E ora entriamo nel chiarimento di quella disposizione di legge utile quanto un freezer in antartide.

L’AdE ci ricorda i CCNL in edilizia, validi per rispettare le nuove disposizioni di legge.

Nel caso del General Contractor, o nel caso di subappalto, deve essere comunque rispettato l’obbligo di citazione del CCNL; in questo caso il GC o l’appaltatore cita il CCNL di chi eseguirà le lavorazioni edilizi sia nei contratti che nelle fatture.

Se il GC o l’impresa appaltatrice non esegue lavori edili, non è necessario citare il CCNL nè in fattura nè nel contratto con il committente.

Ma quali sono i lavori considerati “edili” per i quali è necessario indicare in contratto e in fattura il CCNL?

Sono quelli indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008, e solo quelli, senza ulteriori letture estensive; pertanto rimangono esclusi lavori di posa di elementi accessori in legno, nonché l’attività accessoria all’impiantistica.

L’AdE ci ricorda che l’obbligo di indicazione del CCNL è relativo solo a chi ha dei dipendenti; quindi rimangono esclusi gli interventi realizzati da imprenditori individuali, anche per il tramite dell’aiuto dei collaboratori familiari, o da soci di società di persone o di capitali che eseguono la prestazione d’opera, senza essere dipendenti.

E che succede se non si indica in fattura il CCNL per i casi in cui sussiste l’obbligo?

Vi arrestano.

No scherzo. L’Agenzia chiarisce che questo non rispetto non comporta necessariamente il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purchè il CCNL sia citato nel contratto tra contribuente e appaltatore o General Contractor.

Testo Ufficiale della Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022

Da questo link puoi scaricare il Testo Ufficiale della Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022

Bonus Minori – Non Serve l’Assicurazione per l’Asseverazione

La Circolare di AdE 19/E-2022 chiarisce qualcosa che, non essendo chiaro, aveva preso una direzione diametralmente opposta: per i bonus minori non serve l’assicurazione a copertura dell’asseverazione del tecnico in merito alla congruità delle spese sostenute

Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per cosi dire morto; i suoi occhi sono spenti.

Albert Einstein

Non oso contraddire sua maestà Albert, ma vi dico la verità: io, di come AdE cambia il mondo e la sua lettura, non mi stupisco più.

Con la circolare 19/E, uscita qualche giorno fa, hanno portato un po’ di chiarezza su un aspetto che si dava per assodato dall’intero mondo dei bonus fiscali per l’edilizia.

Quando parliamo di bonus fiscali in edilizia o bonus minori, che cosa intendiamo?

Tutti quei bonus diversi dal Superbonus.

Bonus ristrutturazione con detrazione al 50%, ecobonus al 65%, bonus facciate al 60%, ecc…

Vuoi cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus fiscali?

Devi avere un’assicurazione a copertura dell’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute.

L’assioma era semplice e deriva dal fatto che con le modifiche apportate all’articolo 119 del Decreto Rilancio (quello che ha istituito il Superbonus), è stato introdotta una frase che, a dirla tutta, un po’ di dubbio poteva farlo venire.

E in effetti, l’ha fatto venire.

Tutto il mondo bancario non ha più comprato uno straccio di credito di imposta derivante da bonus minori (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc…)in assenza di polizza professionale del tecnico che coprisse anche gli eventi straordinari, come la guerra in Ucraina.

Ah…. quanta roba mandata in banca, per sentirsi dire “la tua polizza non va bene .. “, salvo poi spiegare al tizio/tizia di turno che, se avessero dedicato un po’ di attenzione alle scuole elementari alla comprensione del testo che leggono, avrebbero potuto vedere da soli che la polizza inviata copriva anche i casi più disparati.

E poi, oggi, scopriamo che nemmeno erano dovute.

Bene … l’AdE è venuta in soccorso dei tecnici (o meglio, dei committenti che avranno una scusa in più per chiedere uno sconto alla parcella) liberandoci dalla morsa di dover dedicare una quota parte del plafond dell’assicurazione alle asseverazioni dei bonus minori, perché, hanno chiarito, essere non richieste dalla legge.

Vediamo il passaggio fondamentale contenuto nella Circolare 19/E del 2022

Considerato, inoltre che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus diversi dal superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta

Estratto dalla Circolare AdE n. 19/E

La logica alla base di questa lettura dell’AdE è semplicemente disarmante.

Quasi ci si viene da chiedere come abbia fatto il mondo intero a leggerla al contrario.

La logica, appunto, è che:

  • nell’articolo 119 del Decreto Rilancio si parla di Superbonus, e quindi nella parte in cui si richiama l’assicurazione si sta parlando solo di superbonus
  • nell’articolo 121 del Decreto Rilancio si parla di cessione del credito in generale, pertanto le previsioni di questo articolo si applicano sia al superbonus che ai bonus minori; poichè in questo articolo non si menziona la richiesta della polizza a garanzia dell’asseverazione del tecnico, l’AdE ritiene che non sia dovuta

Riassumendo:

  • Superbonus: serve una polizza a garanzia dell’asseverazione del professionista tecnico
  • Altri bonus: NON serve una polizza a garanzia dell’asseverazione del tecnico

A me sembra la scoperta dell’acqua calda…

Superbonus e Simasbonus: Come Calcolare il SAL al 30%

Esistono tanti casi dove si eseguono contemporaneamente dei lavori che riguardano sia il superbonus (risparmio energetico) che il sismabonus (antisismico). Come si calcola il SAL del 30%?

È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.

Goethe

E’ più frequente di quanto ci si possa immaginare.

Forse non da noi in Sardegna, ma nella penisola sono certo che esistono tanti lavori dove vengono eseguiti, contemporaneamente e contestualmente, lavori che rientrano nella messa in sicurezza statica finalizzata alla riduzione del rischio in caso di sisma, comunemente chiamato “Sismabonus” e nel contenimento dei consumi energetici, comunemente chiamato “Superbonus“.

Si possono trovare nominati anche sotto crasi “SuperSismaBonus“.

Wow … Stile SuperSaiyan!

superbonus sismabonus supersismabonus sal30

Tuttavia, e ancor di più man mano che ci avviciniamo al fatidico 30 settembre 2022 (data entro la quale deve essere completato il 30% dei lavori), la domanda che nasce spontanea è:

Nel caso di contestuale lavoro di Superbonus e Sismabonus, il SAL del 30% dei lavori da asseverare, si riferisce all’intero importo del lavoro oppure deve essere completato e asseverato uno stato di avanzamento lavori del 30% sia per la parte sismabonus che per la parte superbonus ?

Logica vorrebbe che lo stato di avanzamento lavori sia riferito all’intero lavoro, quantomeno per una questione di tempistiche di cantiere.

E’ naturale, e opportuno, che un cronoprogramma lavori possa prevedere prima un intervento sulla struttura o sullo scheletro finalizzato al miglioramento della sicurezza statica, e solo successivamente la quota parte dei lavori finalizzatial miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

E invece …

La Risposta 53/2022 dell’Agenzia delle Entrate

E invece … in nostro aiuto viene pubblicata la risposta n. 53 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate che risponde all’interpello di un contribuente.

Il contribuente chiede all’AdE

Cara Agenzia delle Entrate, sto eseguendo contemporaneamente lavori di Superbonus e Sismabonus … lo Stato di Avanzamento Lavori al 30% è relativo all’intero lavoro o devo asseverare il SAL30 del Superbonus e il SAL30 del Sismabonus ?

Ho fatto una sintesi della domanda di interpello perchè il contribuente, come è normale che sia, si dilunga molto nella spiegazione del caso di specie.

A noi non interessa tanto il caso specifico quanto l’estratto concettuale da applicarsi a tutti i lavori.

E l’Agenzia delle Entrate risponde non come logica di cantiere, nella maggior parte dei casi, vorrebbe, ma come la legge impone.

Perché effettivamente, ogni tanto anche l’AdE ci azzecca 🥲.

Ecco l’estratto della risposta dell’Agenzia delle Entrate alla domanda sulla modalità di calcolo totale o parziale per intervento del SAL30 nel caso di Superbonus e Sismabonus:

Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Ciò comporta che qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Per una volta, e per nostra fortuna, c’è poco spazio alle interpretazioni.

Ripetiamo insieme:

La verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile, Superbonus e Sismabonus

Sappiamo come dobbiamo procedere.

In Sintesi …

Nel caso di un lavoro i cui interventi ricadano contestualmente nel Superbonus e nel Sismabonus, la modalità di calcolo dello Stato di Avanzamento dei Lavori al 30% deve essere effettuata non per l’interno intervento visto nel suo complesso, ma per singola categoria.

Esempio numerico:

Spesa Superbonus 120k

Spesa Sismabonus 90k

LavoriMetodo di Calcolo Corretto SAL 30%Metodo di Calcolo Errato SAL 30%
Superbonus 120.000 €Almeno 36.000 € di lavori completati13.000 € di lavori completati
Sismabonus 90.000 €Almeno 27.000 € di lavori completati50.000 € di lavori completati
Lavori totali 210.000 €Totale SAL 30% –> 63k lavori completati, con i minimi sopra indicatiTotale SAL 30% –> 63k lavori completati (pari al 30% del totale)
METODO DI CALCOLO CORRETTOMETODO DI CALCOLO ERRATO!!!!

Da qui puoi scaricare il testo della risposta 53 del 27/01/2022 dell’Agenzia delle Entrate sul metodo di calcolo dello Stato di Avanzamento Lavori al 30% in caso di lavori Superbonus e Sismabonus

Spesa Eccedente Superbonus 110

Quando la spesa per un determinato intervento in Superbonus supera i massimali di spesa totali o i massimali specifici (espressi sull’unità) possono godere di altre agevolazioni?

L’animale sazio non mangia più. L’uomo sazio mangia ancora.

Alberto Lodispoto

Il Superbonus ha dato una bella spinta al settore dell’edilizia.

E all’aumento spropositato della domanda, ha corrisposto uno spropositato aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni associate al Superbonus 110%.

E’ naturale. E’ una legge, invariabile, del mercato.

Per questo, può capitare che, una determinata lavorazione superi i massimali totali o i massimali specifici previsti dal Superbonus 110%.

Come ci si deve comportare quando, per un lavoro in Superbonus, la spesa risulta eccedente rispetto ai massimi consentiti?

La Spesa Eccedente i Limiti del Superbonus ha Diritto ad altre Agevolazioni Fiscali?

La Spesa Eccedente i Limiti del Superbonus ha Diritto ad altre Agevolazioni Fiscali?

Questa è una domanda sempre più frequente, e per rispondere correttamente possiamo riferirci a due fonti ufficiali.

La prima è una FAQ del MiSE Ministero dello Sviluppo economico.

Nel dettaglio si tratta della FAQ numero A06.7 raggiungibile da questo link: FAQ MiSE Superbonus 110%

spesa eccedente superbonus 110 FAQ MiSE

A06.7 – Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.

Premesso che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus – attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche l’Agenzia delle Entrate, che riporta la medesima FAQ (questa volta con il numero 4.4.7) all’interno delle risposte alle domande frequenti relative al Superbonus 110%, e contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2020, n. 30/E.

4.4.7 D. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.

Premesso che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus – attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Per semplificare e riassumere quanto riportato nelle FAQ del MiSE e dell’AdE sulla spesa eccedente il Superbonus 110%, possiamo concentrare la nostra attenzione su due aspetti.

Il primo deriva da come è posta la domanda: la domanda fa riferimento ad un massimale di spesa specifico per la sostituzione degli infissi pari a 650 €/mq ed estratto dall’Allegato I del Decreto Requisiti.

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico ci ricordano che nell’Allegato A del medesimo decreto sono indicate le modalità precise con la quale un tecnico può verificare e asseverare la congruità dei costi per gli interventi del Superbonus 110%.

La modalità di calcolo per la verifica di congruità dei costi per i lavori in Superbonus 110% può essere effettuate in tre modalità distinte:

  • utilizzando le voci compiute dei prezzari regionali o del prezzario DEI
  • effettuando un’analisi dei prezzi per quelle voci non presenti all’interno dei prezzari regionali o del prezzario DEI
  • utilizzando, qualora il tecnico lo ritenga opportuno, i costi specifici indicati nell’Allegato I del Decreto Requisiti.

Per approfondimento, ti rimando all’articolo dove parlo delle modalità di calcolo dei massimali specifici per il Superbonus, secondo l’Allegato A; in quest’altro articolo parlo di come considerare correttamente la congruità dei costi e delle spese, e di come considerare congruo il massimale di spesa di ogni macro lavorazione, da valutarsi sul totale e non sulla singola voce.

Il secondo aspetto meritevole della nostra attenzione risiede nell’ultima frase della risposta alla domanda frequente.

“Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione”.

Personalmente concordo sul fatto che la spesa eccedente il costo massimo unitario non possa fruire di altra agevolazione fiscale in materia di bonus in edilizia.

Se prendiamo per buono il massimale di 650 €/mq per la sostituzione degli infissi (e non lo è; il massimale specifico si può calcolare con i prezzari regionali o il prezzario DEI), ma il costo che intendo sostenere per il mio lavoro arriva a 900 €/mq, allora è corretto ritenere che l’eccedenza di spesa di 250 €/mq non possa godere di altra agevolazione.

Non mi trovo in accordo, invece, con la spesa eccedente il massimale ammissibile.

Provo a fare un esempio pratico per spiegare il concetto che vorrei esprimere.

Come sapete, il massimale di spesa totale ammissibile al Superbonus che si può sostenere per le coibentazioni delle superfici opache delle case unifamiliari o delle unità funzionalmente indipendenti e contestualmente dotate di un accesso autonomo non condiviso con altre unità è di 50.000 €.

Questi 50k rappresentano un massimale di spesa, e pertanto da considerarsi sempre comprensivi di IVA e spese professionali.

E questo massimale è fisso, sia che il lavoro venga effettuato su una casa unifamiliare di 50 mq, sia che il lavoro di coibentazione delle superfici opache venga effettuato su una casa unifamiliare di 400 mq.

Se l’obiettivo del Superbonus è quello di coibentare gli immobili al fine di ridurre i fabbisogni, e posto che il tetto di 50k possiamo ritenerlo sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi, non ci si spiega come mai non sia possibile poter portare in detrazione con altri bonus fiscali le spese superanti la soglia stabilità.

Dura lex, sed lex.

Al di là del mio parare, non possiamo far altro che prendere atto della posizione del MiSE e dell’AdE e pagare (o meglio, far pagare al committente) l’eccedenza extra.

Come Effettuare il Bonifico della Spesa Eccedente Superbonus 110

Come dobbiamo effettuare il bonifico per la spesa eccedente il Superbonus 110?

Come abbiamo visto sopra, la spesa eccedente non può godere di nessuna altra agevolazione fiscale.

Se la spesa eccedente il Superbonus non può godere di nessuna agevolazione fiscale, allora la modalità corretta di pagamento è un BONIFICO ORDINARIO.

L’obbligo di effettuare un bonifico parlante superbonus e con il modello per risparmio energetico predisposto dalla Banca vi è solo per le spese che devono godere di agevolazioni fiscali per l’edilizia.

Nel caso di spesa eccedente il Superbonus 110%, si potrà effettuare un bonifico ordinario.

Ricordatevi, però, che il bonifico ordinario sarà solo per la spesa eccedente i limiti massimi e i limiti specifici (considerati congrui dal tecnico), mentre per la spesa rientrante nei bonus fiscali sarà necessario effettuare il bonifico parlante.

In sintesi

  • La spesa eccedente il Superbonus non può godere di altra agevolazione fiscale.
  • A nulla rileva che la spesa ecceda i massimali totali o i massimali specifici.
  • La modalità di pagamento della spesa eccedente il superbonus 110% è il bonifico ordinario

Verifica di Congruità delle Spese e Determinazione della Congruità dei Prezzi nei Bonus Fiscali

Superbonus, Bonus Ristrutturazione, Bonus Risparmio Energetico e Bonus Facciata: dopo il cd Decreto Antifrode tutti i Bonus fiscali presenti in Edilizia necessitano della verifica di congruità delle spese e dei prezzi. Vediamo come e quando si possono ritenere congrui i prezzi e le spese per il Superbonus e per il bonus minori.

Sono stato incarcerato per un reato d’opinione: io ero dell’opinione che emettere assegni a vuoto si potesse, la banca no.

Natalino Balasso

Superbonus, sismabonus, bonus fiscale per ristrutturazione e manutenzione straordinaria, bonus fiscali per interventi di risparmio energetico negli edifici, bonus facciate, bonus mobili.

E forse ne sto dimenticando qualcuno. Bonus giardino?

Certo non si può dire che l’edilizia non sia popolata di tante misure fiscali con il doppio obiettivo: da una parte quello di sostenere un settore in crisi da circa 30 anni, dall’altra quello di eliminare il lavoro nero, che ha sempre rappresentato uno standard per il settore edile fin dagli albori, ma, fortunatamente, fino all’avvento dei bonus fiscali.

La spinta da parte del Governo a voler incentivare sempre di più il settore edile mediante la maturazione dei crediti di imposta con aliquote sempre più alte, ha portato, però, ad alcune distorsioni in merito alla liceità degli interventi.

Prima il 36% per la ristrutturazione, portata al 41% e successivamente (e ormai stabilmente) al 50% da anni. Risparmio energetico dal 55% al 65%. Sismabonus con aliquote crescenti tra il 70%, 75% e 85%. Bonus facciate al 90%, ora sceso al 60%. Superbonus, al 110%.

Insomma, il crescendo dell’aliquota di detrazione porta solo ad una considerazione:

Maggiore è la detrazione di imposta, maggiore è il guadagno indiretto da parte dello Stato.

Iva sui materiali. Assunzione in un settore dilaniato dalla cassa integrazione e dalla naspi (disoccupazione). Nero quasi azzerato.

Non sono in grado di fare i conti precisi, ma che vi sia una palese e crescente convenienza per lo Stato all’aumentare dell’aliquota di detrazione, mi pare molto molto probabile.

Tuttavia, quando ci si spinge sempre più un alto, il rischio di caduta aumenta.

Il Decreto Antifrode – D.L. 157/2021

Si sa, l’occasione fa l’uomo ladro.

E se non c’è l’occasione, generalmente l’italiano tipo, se la crea.

In questo caso l’occasione c’era; l’abbiamo/hanno pensata tutti, solo che solo i più temerari si sono avventurati ad applicarla.

Il Decreto Antifrode, di novembre 2021, è infatti la risposta all’uomo diventato ladro da parte dell’occasione offerta: per tutti i bonus in edilizia, e come abbiamo visto sono tanti, prima di novembre 2021 non vi era nessun obbligo di controllo della congruità delle spese, eccezion fatta per il Superbonus.

Ecco che sono apparsi interventi di manutenzione delle facciate, con un’aliquota del 90%, le cui spese “naturali” di un lavoro da circa 1 milione di euro sono diventate, magicamente, 5 milioni di euro.

Ci sono stati anche vari servizi alla TV: ne hanno parlato anche le Iene, su Italia1.

E quando si arriva alla TV, vuol dire che è diventata talmente sporca, diffusa e palese, che in alcune persone si risveglia la coscienza e denunciano quel che sta succedendo.

Morale?

Il segreto di Pulcinella è finito in Tv, quindi per salvare la faccia il Governo (e non ci credo che non lo sapessero!) emana il Decreto Antifrode con efficacia immediata.

Cosa prevede, in sintesi, questo “Decreto Antifrode“?

Indovinate?

Le misure per evitare le frodi in edilizia.

Tutti gli interventi edili che godono di contributi fiscali e statali devono rispettare una “congruità delle spese” e congruità dei prezzi.

Verifica della Congruità delle Spese e determinazione della Congruità dei Prezzi nei Bonus Fiscali per l’Edilizia

Come si determina e chi la determina la congruità delle spese e la congruità dei prezzi nei bonus fiscali in edilizia diversi dal Superbonus?

L’articolo 1 del D.L. 157/2021 “Decreto Antifrode” ha previsto che, per ogni intervento per il quale il committente ha scelto la soluzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura, è sempre necessaria un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che verifichi la congruità dei prezzi e la congruità delle spese.

Quindi:

  • La congruità è determinata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione
  • E’ sempre necessaria in tutti i casi si utilizza la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ne consegue che, per il caso in cui il contribuente sceglie di mantenersi la detrazione fiscale per sè e goderne in 10 anni, non vi è la necessità dell’asseverazione.

Attenzione però, la non necessità dell’asseverazione del tecnico abilitato non si deve tradurre con il fatto che si possono applicare prezzi pazzi: in caso di controllo anche per il caso della detrazione fiscale, l’Agenizia delle Entrate potrebbe sempre contestare l’incongruità delle spese.

Diciamolo apertamente: se un lavoro costa 50 €/mq, non può costare 500 €/mq solo perché non c’è l’obbligo di verifica della congruità da parte di un tecnico.

Come si determina la congruità dei prezzi e si verifica la congruità delle spese?

Distinguiamo prezzi e spese.

I prezzi sono i prezzi massimi specifici per ogni singola lavorazione che vengono determinati per la specifica lavorazione dal tecnico abilitato mediante i prezzari regionali.

Le spese sono quanto viene pagato il lavoro.

Le spese sostenute sono congrue se inferiori o uguali ai prezzi massimi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, però, che la verifica della congruità delle spese (quindi quanto materialmente viene pagato un lavoro) deve essere determinata tramite la costruzione di un computo metrico per la lavorazione, utilizzando i prezzi dei prezzari regionali di riferimento.

E le spese sostenute possono essere ritenute congrue anche se i prezzi singoli possono differire da quelli previsti dai prezzari; l’importante è che la somma dei prezzi derivanti dal prezzario regionale per quella lavorazione sia maggiore o uguale alla spesa sostenuta.

Riporto una grafica che spiega il concetto soprastante

modalità calcolo congruità costi congruità spese congruità prezzi

Come si evince dall’immagine soprastante, anche se le voci di costo specifiche (lettere A, B, C e D) indicate nella colonna a destra e con il colore delle lettere in nero sono differenti dalle lettere della colonna centrale e indicate in rosso, il totale delle spese (voci di costo sulla destra) è inferiore alla somma totale delle singole voci di costo (congruità dei prezzi, colonna centrale) ricavate dai prezzari regionali, da un’analisi prezzi per le voci non presenti nei prezzari, e dal prezzario DEI.

Congruità delle Spese e Congruità dei Prezzi nel Superbonus 110%

La congruità delle spese e la congruità dei prezzi nel Superbonus è uno standard fin dalla sua emanazione.

Non c’è nulla da aggiungere rispetto a quanto abbiamo già trattato negli articoli dedicati a:

Sintesi

Per chiudere e fare un po’ di sintesi e di chiarezza, riporto una tabella

agevolazioneattestazione congruita’ ante 12/11/2021attestazione congruita’ post 12/11/2021
SUPERBNUS con utilizzo della Detrazione FiscaleNecessario Necessario
SUPERBNUS con utilizzo della Cessione del Credito o dello Sconto in fatturaNecessarioNecessario
Altri Bonus con utilizzo della Detrazione FiscaleNon NecessarioNon Necessario
Altri Bonus con utilizzo della Cessione del Credito o dello Sconto in fatturaNon Necessario Necessario (*)

(*) Con la Finanziaria 2022, il Governo ha stabilito che, nel caso di bonus diversi dal Superbonus e dal Bonus Facciate, non è necessaria la verifica e relativa asseverazione sulla congruità delle spese sostenute per i lavori la cui spesa totale sia inferiore a 10.000 €.

Se dovete effettuare un piccolo lavoro (es: ristrutturare un bagno), la cui spesa totale lorda comprensiva di professionisti è inferiore a 10.000 €, non vi è necessità di verifica da parte del tecnico della congruità delle spese.

Se dovete effettuare un lavoro, la cui spesa lorda comprensiva anche dei professionisti supera i 10.000 €, come ad esempio una manutenzione straordinaria la cui spesa totale è di 45.000 €, la verifica di congruità delle spese con il relativo rilascio dell’asseverazione di congruità da parte del tecnico è sempre necessaria, anche laddove si effettuino pagamenti singoli inferiori a 10.000 €. (Nel caso in esame, anche se i 45.000 € vengono divisi di 5 fatture/bonifici da 9.000 €, sarà comunque necessaria la verifica dei costi e il rilascio dell’asseverazione di congruità delle spese perché il totale del lavoro supera 10.000 €)

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