Superbonus Errori Formali: il Caso dei Dati Catastali Errati nell’Asseverazione Enea
Nella compilazione dell’Asseverazione Enea può capitare di effettuare qualche errore. Che Succede in caso di Asseverazione Superbonus Errata?
Impara dagli errori altrui. La vita è troppo corta per farli tutti da solo.
Kadè Bruin
Può capitare.
A tutti.
Tutto il Superbonus è basato sull’Asseverazione Enea a firma del tecnico.
Eppure, nonostante tutta l’attenzione che ci si può mettere, può capitare inviare un’asseverazione superbonus errata.
Prima di vedere che cosa può succedere, e analizzare il caso dei dati catastali errati nell’asseverazione enea, e cosa si rischia e come ci si può tutelare, è doveroso distinguere le tipologie di errore che si possono effettuare nella compilazione dell’Asseverazione Superbonus Enea.
Superbonus Errori Formali e Errori Sostanziali: Qual è la Differenza tra gli Errori Formali e gli Errori sostanziali nel Superbonus 110%?
Prima di analizzare il caso dei dati catastali errati nell’Asseverazione Enea o in altri documenti (quali, a titolo esemplificativo, la pratica comunale, o le fatture), è necessario fare un distinguo tra le tipologie di errore.
Esistono, infatti, due categorie o tipologie di errore.
Gli Errori Formali e gli Errori Sostanziali.
Superbonus Errori Formali
Gli Errori Formali nel Superbonus sono quegli errori di forma e non di sostanza.
Sono quegli errori che possiamo chiamare veniali.
Come ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali in uno o più documenti.
Si tratta di tutti quegli errori che “si possono perdonare” perché non inficiano sullo scopo e sull’obiettivo dell’agevolazione fiscale.
Ricordiamoci, infatti, che lo scopo del legislatore quando ha scritto il Superbonus, era quello rilanciare il settore dell’edilizia post-covid, e contestualmente raggiungere l’obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico degli edifici e migliorare l’efficienza degli impianti.
In sostanza, il risparmio energetico negli immobili.
Gli Errori Formali nel Superbonus sono, quindi, quegli errori che non determinano nessuna modifica allo raggiungimento dello scopo del legislatore, nè incidono sulla rapporti tra spese sostenute e obiettivi raggiungi.
Un esempio di errore formale nel superbonus, è, appunto, sbagliare il dato catastale nell’asseverazione Enea, oppure in un documento (ad esempio una fattura o un bonifico); un altro esempio di errore formale è quello di un errore di battitura nel nome e cognome del committente nell’asseverazione Enea, o l’errata indicazione dell’indirizzo o del civico (laddove, magari, i dati catastali sono invece corretti e permettono di identificare comunque in modo univoco l’immobile).
Superbonus Errori Sostanziali
Gli Errori Sostanziali nel Superbonus sono quelli di sostanza.
Ovvero sono quegli errori che incidono sull’essenza stessa dell’intervento.
Per fare un esempio pratico, un errore sostanziale è effettuare il superbonus su un immobile che ha una categoria catastale non ammissibile.
O ancora, un errore sostanziale nel superbonus è effettuare i lavori trainati in un immobile a destinazione non residenziale (salvo rari i casi specifici in questo è ammissibile).
Si tratta, quindi, di tutti quegli errori che, potenzialmente, possono determinare la revoca totale o parziale del contributo.
Il Caso di Specie: Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità
Ora che abbiamo chiara la differenza tra gli errori sostanziali e gli errori formali, vi descrivo il caso in questione.
Durante la fase della compilazione dell’Enea, per il primo SAL dei lavori in Superbonus, per un mero errore di battitura è stato indicato un dato catastale errato.
Il “Foglio” catastale indicato è stato il 35 in luogo del 34.
Il classico errore di battitura; oltre all’assenza di ricontrollo prima della protocollazione finale, che deriva dalla fretta di chiudere.
E la fretta si rende necessaria, quando si fanno le compilazioni sotto scadenza, con la paura che i crediti non arrivino per tempo (ricordate la storia dei 5 giorni lavorativi di allineamento tra il sistema di Enea e dell’AdE? Quel “lavorativi” mi ha sempre fatto pensare che, per allineare due sistemi informatici, ci sia un omino che con una chiavetta usb va da un ufficio all’altro.
E quando andrà in ferie? Non ci voglio pensare 😂
Scherzi a parte, l’errore è a prima vista importante: si tratta di avere un’asseverazione Enea errata dove i dati per poter identificare l’immobile in modo corretto e univoco non lo permettono.
Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità: E Ora che Succede? Come Risolvere?
Mamma AdE per una volta ci viene in contro.
In realtà, nelle sue ultime indicazioni, altro non fa che riprendere quello che già il Legislatore ha previsto nel testo di legge.
Vi riporto, e ricordo, il comma 5-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio” (quello che chiamiamo Superbonus) che recita:
“5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.”
Il comma 5-bis è molto importante perché fa salve tutte quelle istanze che hanno errori solo formali, derivanti da piccolezze, ma che non incidono sulla bontà del progetto e sul fine dell’agevolazione fiscale.
A questo si aggiunge un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima giunta di Telefisco 2022, nel quale l’AdE ci indica:
“… , in riferimento agli errori di natura formale, che non incidono sulla determinazionedel credito di imposta (ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali, del numerodei SAL, della tipologia di cessionario), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito chetali errori non inficiano la spettanza della detrazione (ferma restando la sussistenza deirequisiti prescritti) e, quindi, la validità della cessione del credito. …”
Agenzia delle Entrate – Telefisco 15/06/2022
Bene … ora che sappiamo che non finiremo al fresco, come ci possiamo comportare con l’eventuale istituto che compra i crediti?.
Superbonus Asseverazione Errata: Dati Catastali Errati nell’Asseverazione e nei Visti di Conformità: Come Comportarsi per la Cessione del Credito?
Nel nostro caso, l’errore è saltato all’occhio della società che per conto dell’istituto di credito si sta occupando di controllare la documentazione per l’acquisto del credito di imposta maturato dal committente.
Diversamente, probabilmente, non ci saremo nemmeno accorti dell’errore.
Come possiamo comportarci davanti all’Istituto di Credito che, trovando l’errore, non intende procedere all’acquisto del credito maturato?
La prima strategia possibile è
Se gli occhioni non funzionano, allora non vi resta che, prima di valutare ulteriori strade, relazionare che si tratta di errori formali che non incidono sulla bontà del credito maturato.
Se vuoi avere un fac-simile di come abbiamo relazionato, compila il form sottostante.
Riceverai un link al documento google, che potrai “copiare” (file > crea una copia) oppure scaricare in formato modificabile a adattare alle tue esigenze (file > scarica > word)
V
Noi ci abbiamo provato … ad oggi non sappiamo, però, se il nostro tentativo è sufficiente a proseguire, oppure se dovremo perseguire altre strade.
https://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2022/07/superbonus-errori-formali.jpg13332000Enricohttps://www.smartingegnere.it/wp-content/uploads/2021/09/Logo_Smartingegnere_web_Tavola-disegno-1-300x138.pngEnrico2022-07-13 20:26:082025-01-20 10:18:12Superbonus Errori Formali: il Caso dei Dati Catastali Errati
Vediamo come impostare l’Asseverazione Superbonus 110 sul sito internet dell’Enea.
Prima o poi, arriva il momento nella vita di tutti i tecnici smart che si occupano di Superbonus di dover asseverare un lavoro o uno stato di avanzamento dei lavori Superbonus 110% sul sito dell’Enea.
In questo articolo vedremo
Il sito dell’Enea dedicato all’Asseverazione Superbonus 110
Documenti preliminari richiesti dal portale: la polizza assicurativa per il Superbonus
Come avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110%: i dati iniziali necessari
Come compilare l’Asseverazione Superbonus 110%
Verifica, presentazione ed invio dell’Asseverazione Superbonus 110%
ATTENZIONE: prima di iniziare con la compilazione è bene chiarire che quello che andremo ad asseverare è uno stato di avanzamento lavori. Andremo a dire ad Enea che un dato intervento in Superbonus è arrivato ad un certa percentuale di completamento del lavoro. E non di sostenimento della spesa.
Anche se un lavoro viene pagato 100% in anticipo, noi potremo andare a compilare l’asseverazione solo quando questo avrà raggiunto le percentuali asseverabili.
Il sito dell’Enea dedicato all’Asseverazione Superbonus 110
Il sito preposto alla ricezione delle asseverazioni fiscali in materia di Superbonus 110% è
Su questo punto non perdiamo tanto tempo: la procedura è semplice e prevede la compilazione di form con i dati personali.
Per poter procedere con le asseverazioni dovrete registrarvi come “Persone Fisiche -> Profilo Asseveratore“
Nel dettaglio vi chiederà:
luogo e data di nascita
caricamento del vostro documento di identità
codice fiscale
dati di residenza
estremi iscrizione albo professionale
indirizzo dello studio professionale
Documenti preliminari richiesti dal portale: la polizza assicurativa per il Superbonus
Successivamente dovrete caricare la vostra polizza professionale indicando
numero della polizza assicurativa idonea per l’Asseverazione Superbonus 110%
compagnia assicurativa che ha rilasciato la polizza idonea all’Asseverazione Superbonus 110%
data di scadenza della polizza assicurativa
massimale previsto dalla polizza assicurativa
Come avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110%: i dati iniziali necessari
Avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110% è molto semplice.
Si clicca su “Le mie asseverazioni” e successivamente sul bottone “Nuova Asseverazione“
Una volta cliccato su Nuova Asseverazione, il sistema chiede la compilazione di un form.
Dovrete procurarvi prima tutti i dati necessari a questa prima compilazione, perchè questa procedura non può essere salvata e in caso perdiate la sessione di autenticazione SPID, dovrete ricominciare.
Si tratta solo di questi primi dati, che vi elenco, in modo da potervi premunire prima ed effettuare una compilazione completa così da creare la “nuova assevarazione”.
Una volta creata, troverete la nuova asseverazione superbonus in bozza, e potete compilarla anche in momenti successivi.
I primi dati necessari per creare l’istanza “nuova asseverazione” sono:
Tipo di Edificio
Edificio Condominiale
Edificio unifamiliare
Unità immobiliare situata al interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Categoria A/9 aperti al pubblico
Data inizio lavori
Comune di ubicazione dell’edificio
E’ un comune montano
Sì
No
Il comune è interessato dalla procedura di infrazione comunitaria N. 2014/2147 Del 10 Luglio 2014 O N. 2015/2043 Del 28 Maggio 2015 Per La Non Ottemperanza Dell’Italia Agli Obblighi Previsti Dalla Direttiva 2008/50/CE
Sì
No
L’intervento rientra tra quelli previsti dal Comma 4.ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni (Selezionando “Sì”, si indica al sistema che si tratta di Sismabonus)
Sì
No
Indirizzo
Numero Civico
CAP
Anno di costruzione dell’immobile (anche indicativo)
Superficie totale disperdente in mq (dato da prendere dagli elaborati termici. ape/relazione termica)
L’edificio è in un’area non metanizzata? ai sensi del comma 1 lettera C dell’art. 119 del D.L. 34/2020
Sì
No
Autorizzazione edilizia
Licenza edilizia/Titolo edilizio
Concessione in sanatoria
Edificio storico senza titolo edilizio
L’intervento rientra nei casi di cui all’art. 3 comma 1, lettere d) (ristrutturazione edilizia), e) (nuova costruzione) ed f) (ristrutturazione urbanistica) del Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2000? (attenzione, indicando Sì, il massimale dell’impianto fotovoltaico viene ridotto a 1600 €/kW, in luogo dei 2400 €/kW ordinari)
Sì
No
L’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice del Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L. 42/2004, o gli interventi sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con la L. 77/2020 (se l’edificio ricade in uno di questi casi di vincolo o divieto dell’intervento di coibentazione, allora è esente dal dover eseguire l’intervento trainante e può effettuare interventi di risparmio energetico col Superbonus che garantiscano sempre il doppio salto di classe, anche in assenza dell’intervento trainante)
Sì
No
SAL (qui dobbiamo indicare se l’asseverazione superbonus riguarda uno stato di avanzamento, ed eventualmente quale tra quello ad almeno il 30% o almeno il 60%, oppure direttamente l’asseverazione finale a fine lavori)
Almeno al 30%
Almeno al 60%
A fine lavori
La compilazione di queste prime informazioni, come potete vedere, è semplice.
Tuttavia bisogna ricordare che queste informazioni non sono più modificabili, pertanto se le avete sbagliate, dovrete procedere con la creazione di una nuova asseverazione e ripartire da zero .
Altro aspetto importante è che una volta creta l’asseverazione indicando ad esempio il “Sal 30%”, per poter procedere con il sal 60%, non si dovrà creare una asseverazione superbonus ex novo, ma si dovrà entrare dentro la pratica asseverativa creata, e indicare lì dentro il nuovo stato di avanzamento lavoro.
Come potete vedere dall’immagine delle asseverazioni, l’elenco è suddiviso per edificio.
Il primo edificio in elenco è un’unità funzionalmente indipendente (in nero ho cancellato l’indirizzo dell’edificio), per il quale è stata completata la procedura di asseverazione del superbonus, con una prima asseverazione al 30%, indicata in verde, una seconda al 60%, indicata in verde, e l’asseverazione finale superbonus, anch’essa indicata in verde.
Le asseverazioni superbonus in verde sono quelle che sono state protocollate e andate a buon fine; quelle indicate in viola, invece, sono ancora in bozza e devono essere ultimate nella compilazione; infine in grigio chiaro quelle da completare e in grigio scuro quelle saltate. (come ad esempio l’asseverazione del 30% del penultimo in elenco).
Ecco un’immagine di un’asseverazione superbonus al 60%, ancora in bozza, per il quale è stato deciso di saltare l’asseverazione al 30% dei lavori.
Come compilare l’Asseverazione Superbonus 110%
La compilazione dei dati termici specifici per l’asseverazione superbonus inizia con una parte precompilata che deriva dai dati, immodificabili, che abbiamo inserito.
Nell’immagine della prima parte dell’asseverazione superbonus in compilazione troviamo, infatti, i dati anagrafici dell’asseveratore (nell’immagine, i miei dati), di nascita, residenza, codice fiscale, studio e iscrizione all’albo professionale.
Dopo i dati del “sottoscritto”, si parte con la dichiarazione vera e propria, e anche questi primi dati che troviamo, relativi al tipo di edificio, al numero di unità immobiliari, alla data di inizio lavori e alla superficie disperdente derivano dalla compilazione iniziale, che abbiamo visto nel paragrafo precedente, e che non possiamo più modificare. Qualora questi dati non fossero corretti, sarà necessario procedere alla creazione di una nuova asseverazione con la ricompilazione ex novo di tutti i dati sopra indicati.
Successivamente, l’asseverazione superbonus prosegue nel richiedere i dati relativi agli interventi trainanti relativi alla coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate.
Nella schermata che vedete sopra, ho indicato i dati della coibentazione a cappotto delle superfici opache verticali, con la previsione di spesa dell’intervento, la superficie disperdente, e il costo dei lavori realizzati.
Se fate un controllo incrociato dei dati inseriti, i dati non sono perfetti perché si tratta di una compilazione in parte, perché per far stare tutto nell’immagine ho omesso la parte della copertura .
disperdente.
La compilazione fino a qui è molto semplice: per ogni sezione di coibentazione ci chiede la superficie disperdente, i dati di trasmittanza termica ante e post intervento, la trasmittanza termica periodica (post), il confine della struttura coibentata, e dove è posta la coibentazione (interna, esterna, o nell’intercapedine).
Qualora avessimo pareti o strutture in genere che hanno valori di trasmittanza termica diversi o con confini differenti, o ancora con coibentazioni effettuate in modo diverso (è il caso in cui il progetto può prevedere alcune pareti coibentate verso l’interno, e un altro gruppo di pareti verso esterno), non dovremo far altro che cliccare sul + posto accanto a “Pareti Verticali” per avere un nuovo gruppo di pareti di cui inserire i dati.
Come potete vedere dall’immagine, il sito dell’Enea precalola i massimali totali per l’intervento (nell’immagine 80 000 € perché trattasi di condominio con due unità abitative, pertanto con 40 000 € di massimale per unità).
In ultimo, per ogni sezione, c’è sempre da indicare il risparmio di energia primaria non rinnovabile di progetto ottenuto dallo specifico intervento; quindi nella schermata è stato indicato il contributo in termini di risparmio ed espresso in kilowattora all’anno derivante dall’intervento di coibentazione delle superfici opache.
Successivamente, la struttura in compilazione dell’asseverazione superbonus comprende i dati delle singole unità immobiliari.
Nel caso di casa unifamiliare, o nel caso di immobile funzionalmente indipendente con accesso autonomo non condiviso con altre unità, avremo dovuto compilare solo i dati di una unità immobiliare
Nel caso del condominio, dovremo compilare tante sezioni relative alle unità immobiliari quante sono le unità immobiliari del condominio.
I dati che vedete indicati sono presi dalla compilazione che ho già effettuato. Per la modifica o il completamento di questi dati è necessario entrare su “Modifica Dati unità immobiliare” e una volta completati procedere alla validazione; nel caso di dato validi e validati, apparirà la scritta in verde “Dati validati“.
Quando tutti i dati delle singole unità immobiliari saranno completati e validati, si potrà chiudere l’asseverazione. Senza di questa validazione, non si potrà procedere.
Cliccando su “Modifica dati unità immobiliare” della prima unità (ancora non completi e validati, entriamo nella sottosezione specifica dell’unità immobiliare.
I primi dati richiesti sono i dati catastali dell’unità immobiliare, compresa l’indicazione della categoria catastale; ci viene richiesto anche la quota millesimale di competenza dell’involucro o degli impianti, se centralizzati. Nel caso specifico le unità immobiliari erano termo-autonome e sovrapposte verticalmente, di medesima forma, pertanto in assenza di tabelle millesimali e con la medesima superficie disperdente, è stata indicata la competenza di 500 millesimi nella sezione relativa alle quote millesimali dell’involucro, per ogni unità immobiliare.
Vengono richiesti i dati del beneficiario della detrazione fiscale per quella singola unità immobiliare.
Enea, nella compilazione, ci chiede anche se l’unità immobiliare indicata è riscaldata, e una volta selezionata questa casella ci chiede anche se su questa unità immobiliare siano stati eseguiti interventi trainati.
I primi interventi trainati di cui ci vengono chiesti i dati sono gli infissi, e le eventuali schermature solari e chiusure oscuranti.
Nel caso specifico sono stati sostituiti gli infissi con i cassonetti, pertanto è stato selezionato solo “chiusura oscurante” nella sezione infissi.
Anche qui i dati richiesti sono quelli tecnici ante e post operam degli infissi. Nel caso di “gruppi di infissi” che differiscono per caratteristiche ante o post, dovremo selezionare il + accanto a IN) SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI per aggiungere una nuova riga da compilare.
Anche in questo caso ci viene chiesto quale sia il contributo in termini di energia primaria non rinnovabile, di progetto, derivante dall’intervento degli infissi ed espresso in kWh/anno.
Qualora ci fossero stati interventi trainati di coibentazione delle superfici opache, quindi non riguardanti parti comuni o che non superano il 25% delle superfici opache (calcolate sull’intero edificio), avremo dovuto spuntare e compilare l’apposita sezione che si vede nell’immagine, come non selezionata.
In questo caso, la spesa per la coibentazione delle superfici opache trainata viene considerata nello stesso massimale di spesa previsto per la sostituzione deli infissi,pari a 54 545 €.
Vi ricordo, inoltre, che i massimali di spesa e le relative spese che si indicano nel sito dell’Enea durante la compilazione dell’Asseverazione Superbonus sono lordi, comprensivi di IVA e spese professionali.
I valori indicati nell’Asseverazione e che vedete indicati nelle immagini comprendono anche l’iva e le spese dei professionisti, già suddivise nei singoli interventi, secondo quanto previsto dal Quadro Economico Superbonus precedentemente redatto; per approfondimenti sul Quadro Economico Superbonus e sul Calcolo delle Parcelle Professionali Superbonus, vi rimando agli articoli specifici.
Si passa agli impianti.
Il primo massimale di spesa racchiude al suo interno gli eventuali interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, condizionamento o produzione di acqua calda per usi sanitari, o per l’installazione di sistemi ibridi.
Nel caso di specie è stata sostituita una pompa di calore dual split, per la quale sono stati indicati i relativi dati, ed è stata prevista la sostituzione dell’impianto di produzione di acqua calda per usi sanitari con un boiler a pompa di calore.
Il Massimale di spesa unico per tali interventi entro cui racchiudere entrambe le spese è di 27272 €.
Vi ricordo che la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda per usi sanitari nei condomini si può considerare tra gli interventi trainanti solo quando si tratta di impianti centralizzati.
Nelle unità termo-autonome, ovvero dove ciascuna ha il suo impianto di riscaldamento/condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria, tale spesa può rientrare solo tra gli interventi trainati.
Anche per la sostituzione di questi impianti, dobbiamo specifica il contributo in termini di energia primaria non rinnovabile di progetto, sempre espresso in kWh/anno.
Vi ricordo, inoltre, che se il condominio ha un impianto centralizzato di partenza (nella condizione ante intervento), il passaggio alle unità termo-autonome con la dismissione dell’impianto centralizzato per l’installazione degli impianti autonomi per singola unità non è incentivato.
Proseguiamo con gli impianti.
Nel caso in cui l’intervento di progetto avrebbe previsto l’installazione di un sistema di microgenerazione, il massimale totale per l’intervento di microgenerazione è di 100 000 euro.
Per i generatori a biomassa, il massimale previsto è di 27 272 €
Per i sistemi di building automation è previsto un ulteriore massimale di 13636,36 €.
Come mai questi numeri particolari?
La motivazione risiede nel fatto che gli interventi previsti per l’ecobonus sono stati estesi alla detrazione al 110%, pertanto i massimali di detrazione previsti per l’ecobonus vanno divisi per la percentuale di detrazione prevista dal Superbonus ovvero il 110%.
Ecco che i 30 000€ previsti per gli impianti di riscaldamento divisi per 1,1, diventano 27272 €, i 60 mila euro previsti per gli infissi divisi per il 110% diventano 54 545€, il massimale della building automation di 15000 suddiviso per la percentuale di detrazione del 110% diventa 13636,36 € e così via per tutti gli altri interventi.
E ancora, il massimale previsto per l’intervento di installazione di collettori solari (impianto solare termico) è di 54545 €.
Sempre proseguendo con gli impianti, si passa agli impianti fotovoltaici.
Per gli impianti fotovoltaici, il massimale previsto totale è di 48 000 euro, con un massimale specifico di 2400 €/kW installato. Vi ricordo che nei casi in cui l’intervento di progetto sia una ristrutturazione edilizia, una nuova costruzione o una ristrutturazione urbanistica il massimale specifico passa a 1600 €/kW installato.
Nel caso di installazione di batterie di accumulo per conservare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, vi è un altro massimale totale di 48 000 euro da sommare a quelli precedenti, con un massimale specifico di 1000 €/kWh installato.
Da non dimenticare che la spesa per gli accumulatori di energia è ammessa solo con la contestuale installazione dell’impianto fotovoltaico; pertanto nei casi in cui nell’unità immobiliare oggetto di intervento vi sia già installato un impianto fotovoltaico, la sola spesa per le batterie di accumulo non è ammessa al Superbonus; per poterla ammettere sarà necessario rimuovere l’impianto esistente o prevedere l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico aggiuntivo (quindi con contatore e inverter a parte), al quale possano essere collegate le batterie di accumulo.
Il massimale per le colonnine di ricarica per l’auto elettrica, nel caso in oggetto, è di 1500 € per ciascuna.
Nei casi di edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, il massimale di spesa per ciascuna è di 2000 €
Per ciascuna sezione, dovremo andare ad inserire i dati specifici: potenze installate, spese, contributi di risparmio ottenuti, e tutti gli ulteriori dati specifici richiesti per la categoria di intervento.
Una volta completata la compilazione delle parti trainate e specifiche per la singola unità immobiliare, possiamo validare i dati e tornare alla sezione generale dell’Asseverazione Superbonus.
Proseguendo nella compilazione dell’Asseverazione Superbonus, gli ulteriori interventi per i quali possiamo indicare le eventuali spese sostenute sono
coibentazione delle superfici opache, e sostituzione degli infissi delle parti condominiali. Da non dimenticare che è possibile far rientrare tali spese nel Superbonus solo quando riguardano il miglioramento delle prestazioni energetiche di parti condominiali riscaldate: ad esempio i vani scala, solo quando sono riscaldati.
schermature solari e chiusure oscuranti, negli spazi condominiali: idem come sopra: tali spese devono riguardare interventi di riduzione degli apporti solari effettuati su parti comuni del condominio, che siano sempre ritenute utili ai fini del calcolo energetico, pertanto riscaldate.
l’impianto fotovoltaico, in questa sezione, va compilato solo quando l’impianto non è a servizio di una singola unità immobiliare, ma serve per alimentare le parti comuni condominiali dell’edificio: all’attivazione dell’impianto fotovoltaico, apparirà anche la possibilità di inserire i dati delle batterie di accumulo perchè la spesa per gli accumulatori di energia anche nelle parti condominiali è ammessa sempre quando realizzata in concomitanza all’installazione dell’impianto fotovoltaico
colonnina per la ricarica delle auto elettriche: il massimale totale è relativo al numero di unità immobiliari. Andremo a compilare questa sezione in luogo di quella prevista nella singola unità immobiliare quando tale installazione insiste sulle parti comuni e non sulle parti private di esclusiva proprietà.
In ultimo, ma non meno importante, la possibilità di indicare la spesa per l’eliminazione delle barriere architettoniche: sì, nei condomini è ammessa la sostituzione o l’installazione dell’ascensore quando quello attuale non rispetta le dimensioni richieste dalla L. 13/1989, mentre quello di nuova installazione dovrà essere adeguato a tale norma per poter rientrare nel superbonus. Tra le altre spese che possono rientrare in questa categoria vi sono tutte quelle che rientrano nell’eliminazione delle barriere architettoniche, come i montascale, l’eliminazione di scale per la realizzazione di rampe nei percorsi, e tutto ciò che rispetta la L.13/1989 e i suoi dettagli indicati nel DM 236/1989 in termini di agibilità per i disabili.
L’asseverazione superbonus prosegue con il riepilogo calcolato in automatico riportante:
costo complessivo di progetto degli interventi trainanti
costo complessivo degli interventi trainantirealizzati
costo complessivo di progetto degli interventi trainati, sommando tutti quelli trainati di tutte le unità immobiliari
costo complessivo degli interventi trainati, realizzati sommando tutti quelli di tutte le unità immobiliari
costocomplessivo di progetto (trainanti + trainati)
costocomplessivorealizzato (trainanti + trainati), utile al calcolo della percentuale completata.
In ultimo, l’asseverazione chiude con l’indicazione dei prezzari utilizzati al fine di verificare la congruità dei costi, ed un campo note nel quale l’asseveratore può scrivere liberamente quello che crede e che verrà riportato dentro l’asseverazione.
La compilazione è finita, ma per poter chiudere l’asseverazione superbonus vi è un altro passaggio da effettuare.
Verifica, presentazione ed invio dell’Asseverazione Superbonus 110%
I passaggi finali riguardano la compilazione e il caricamento di alcuni documenti che andranno a comporre, come allegati, la nostra Asseverazione Superbonus protocollata e valida anche ai fini fiscali.
Una volta chiusa e validata la compilazione dell’asseverazione superbonus, per procedere all’invio ed ottenere il codice protocollo valido, dovremo caricare
Attestato di Prestazione Energetica APE Ante Intervento
Attestato di Prestazione Energetica APE Post Intervento
Computo Metrico (utile alla verifica e dimostrazione della congruità delle spese sostenute)
Quando andremo a caricare questi documenti ci verrà chiesto chi è il tecnico che ha redatto il documento, e nel caso degli APE anche la classe energetica.
Dobbiamo infine scegliere la polizza su cui “scaricare” l’importo.
Il sito dell’Enea ci propone le nostre polizze assicurative, precedentemente caricate, ancora in corso di validità da scegliere per poter asseverare l’importo ai fini del Superbonus.
Come potete vedere per ogni polizza ci indica il massimale della polizza, e l’importo residuo rimasto.
Dovremo scegliere una polizza che abbia ancora la capienza per giustificare l’importo che stiamo andando ad asseverare con questa asseverazione superbonus.
In ultimo, ma non meno importanti, dovremo caricare tutte le fatture emesse per giustificare gli importi indicati come “spesa sostenuta” all’interno dell’assverazione
Per ogni fattura dovremo indicare:
numero della fattura
data della fattura
soggetto che ha emesso la fattura
Non dimenticatevi di caricare tutte le fatture, anche quelle dei professionisti coinvolti.
Quel che possiamo notare è che delle fatture non ci chiede l’importo, pertanto dovrà essere nostra cura controllare la coerenza tra il totale importo delle fatture caricate con il totale della spesa indicato nell’asseverazione.
E ancora non ci chiede i pagamenti, pertanto non indichiamo da nessuna parte se l’intervento è realizzato in sconto in fattura, in cessione del credito o mediante detrazione fiscale del committente; questo aspetto viene chiarito con il visto di conformità del commercialista.
Senza questa “quadratura” finale (ovvero la corrispondenza degli importi delle fatture caricate con gli importi asseverati quale spesa sostenuta) il fiscalista (commercialista o CAF abilitato) non potrà proseguire con l’apporre il proprio visto di conformità.
Completato il caricamento delle fatture, dovremo andare “Avanti”. A questo punto, l’asseverazione è pronta per essere protocollata, e l’ultimo step da seguire sarà quello di
scaricare l’asseverazione protocollata
timbrare e firmare ogni pagina, in calce
timbrare e firmare l’ultima pagina nell’apposito spazio
ricaricare l’asseverazione firmata
Al caricamento dell’asseverazione superbonus firmata in ogni spazio obbligatorio, l’asseverazione superbonus viene protocollata in modo definitivo.
Riceveremo via email il codice ASID associato all’asseverazione e valido per l’invio, da parte del commercialista, del proprio visto di conformità all’Agenzia delle Entrate.
A questo punto, potremo scaricare l’asseverazione firmata e completa di protocollo. L’asseverazione superbonus valida e protocollata sarà composta, quindi da:
Asseverazione
Documento di identità dell’asseveratore
Polizza Assicurativa
Ape Ante
Ape Post
Computo Metrico
Fatture
L’asseverazione, una volta protocollata in modo definitivo, è ancora modificabile.
Per modificarla si potrà annullare il protocollo, e procedere a tutte le modifiche necessarie.
Successivamente, dovrà essere ri-protocollata e otterrà un nuovo codice ASID
ATTENZIONE: non annullate il protocollo dell’Enea dopo che il commercialista ha inviato il proprio visto di conformità, perchè così facendo non avreste più coerenza tra il codice della vostra asseverazione e i crediti vistati dal commercialista. Dovrete fare diversi controlli incrociati tra i dati da voi inseriti, soprattutto nella parte economica e delle spese, e gli importi delle fatture caricate.
Spero che questo lungo articolo vi sia stato utile!
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