Spesa Eccedente Superbonus 110

spesa eccedente superbonus 110

Spesa Eccedente Superbonus 110

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1 Spesa Eccedente Superbonus 110

Quando la spesa per un determinato intervento in Superbonus supera i massimali di spesa totali o i massimali specifici (espressi sull’unità) possono godere di altre agevolazioni?

L’animale sazio non mangia più. L’uomo sazio mangia ancora.

Alberto Lodispoto

Il Superbonus ha dato una bella spinta al settore dell’edilizia.

E all’aumento spropositato della domanda, ha corrisposto uno spropositato aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni associate al Superbonus 110%.

E’ naturale. E’ una legge, invariabile, del mercato.

Per questo, può capitare che, una determinata lavorazione superi i massimali totali o i massimali specifici previsti dal Superbonus 110%.

Come ci si deve comportare quando, per un lavoro in Superbonus, la spesa risulta eccedente rispetto ai massimi consentiti?

La Spesa Eccedente i Limiti del Superbonus ha Diritto ad altre Agevolazioni Fiscali?

La Spesa Eccedente i Limiti del Superbonus ha Diritto ad altre Agevolazioni Fiscali?

Questa è una domanda sempre più frequente, e per rispondere correttamente possiamo riferirci a due fonti ufficiali.

La prima è una FAQ del MiSE Ministero dello Sviluppo economico.

Nel dettaglio si tratta della FAQ numero A06.7 raggiungibile da questo link: FAQ MiSE Superbonus 110%

spesa eccedente superbonus 110 FAQ MiSE

A06.7 – Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.

Premesso che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus – attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche l’Agenzia delle Entrate, che riporta la medesima FAQ (questa volta con il numero 4.4.7) all’interno delle risposte alle domande frequenti relative al Superbonus 110%, e contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2020, n. 30/E.

4.4.7 D. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.

Premesso che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus – attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Per semplificare e riassumere quanto riportato nelle FAQ del MiSE e dell’AdE sulla spesa eccedente il Superbonus 110%, possiamo concentrare la nostra attenzione su due aspetti.

Il primo deriva da come è posta la domanda: la domanda fa riferimento ad un massimale di spesa specifico per la sostituzione degli infissi pari a 650 €/mq ed estratto dall’Allegato I del Decreto Requisiti.

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico ci ricordano che nell’Allegato A del medesimo decreto sono indicate le modalità precise con la quale un tecnico può verificare e asseverare la congruità dei costi per gli interventi del Superbonus 110%.

La modalità di calcolo per la verifica di congruità dei costi per i lavori in Superbonus 110% può essere effettuate in tre modalità distinte:

  • utilizzando le voci compiute dei prezzari regionali o del prezzario DEI
  • effettuando un’analisi dei prezzi per quelle voci non presenti all’interno dei prezzari regionali o del prezzario DEI
  • utilizzando, qualora il tecnico lo ritenga opportuno, i costi specifici indicati nell’Allegato I del Decreto Requisiti.

Per approfondimento, ti rimando all’articolo dove parlo delle modalità di calcolo dei massimali specifici per il Superbonus, secondo l’Allegato A; in quest’altro articolo parlo di come considerare correttamente la congruità dei costi e delle spese, e di come considerare congruo il massimale di spesa di ogni macro lavorazione, da valutarsi sul totale e non sulla singola voce.

Il secondo aspetto meritevole della nostra attenzione risiede nell’ultima frase della risposta alla domanda frequente.

“Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione”.

Personalmente concordo sul fatto che la spesa eccedente il costo massimo unitario non possa fruire di altra agevolazione fiscale in materia di bonus in edilizia.

Se prendiamo per buono il massimale di 650 €/mq per la sostituzione degli infissi (e non lo è; il massimale specifico si può calcolare con i prezzari regionali o il prezzario DEI), ma il costo che intendo sostenere per il mio lavoro arriva a 900 €/mq, allora è corretto ritenere che l’eccedenza di spesa di 250 €/mq non possa godere di altra agevolazione.

Non mi trovo in accordo, invece, con la spesa eccedente il massimale ammissibile.

Provo a fare un esempio pratico per spiegare il concetto che vorrei esprimere.

Come sapete, il massimale di spesa totale ammissibile al Superbonus che si può sostenere per le coibentazioni delle superfici opache delle case unifamiliari o delle unità funzionalmente indipendenti e contestualmente dotate di un accesso autonomo non condiviso con altre unità è di 50.000 €.

Questi 50k rappresentano un massimale di spesa, e pertanto da considerarsi sempre comprensivi di IVA e spese professionali.

E questo massimale è fisso, sia che il lavoro venga effettuato su una casa unifamiliare di 50 mq, sia che il lavoro di coibentazione delle superfici opache venga effettuato su una casa unifamiliare di 400 mq.

Se l’obiettivo del Superbonus è quello di coibentare gli immobili al fine di ridurre i fabbisogni, e posto che il tetto di 50k possiamo ritenerlo sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi, non ci si spiega come mai non sia possibile poter portare in detrazione con altri bonus fiscali le spese superanti la soglia stabilità.

Dura lex, sed lex.

Al di là del mio parare, non possiamo far altro che prendere atto della posizione del MiSE e dell’AdE e pagare (o meglio, far pagare al committente) l’eccedenza extra.

Come Effettuare il Bonifico della Spesa Eccedente Superbonus 110

Come dobbiamo effettuare il bonifico per la spesa eccedente il Superbonus 110?

Come abbiamo visto sopra, la spesa eccedente non può godere di nessuna altra agevolazione fiscale.

Se la spesa eccedente il Superbonus non può godere di nessuna agevolazione fiscale, allora la modalità corretta di pagamento è un BONIFICO ORDINARIO.

L’obbligo di effettuare un bonifico parlante superbonus e con il modello per risparmio energetico predisposto dalla Banca vi è solo per le spese che devono godere di agevolazioni fiscali per l’edilizia.

Nel caso di spesa eccedente il Superbonus 110%, si potrà effettuare un bonifico ordinario.

Ricordatevi, però, che il bonifico ordinario sarà solo per la spesa eccedente i limiti massimi e i limiti specifici (considerati congrui dal tecnico), mentre per la spesa rientrante nei bonus fiscali sarà necessario effettuare il bonifico parlante.

In sintesi

  • La spesa eccedente il Superbonus non può godere di altra agevolazione fiscale.
  • A nulla rileva che la spesa ecceda i massimali totali o i massimali specifici.
  • La modalità di pagamento della spesa eccedente il superbonus 110% è il bonifico ordinario

11 commenti
  1. Federico
    Federico dice:

    Salve, riguardo il capitolo “Come Effettuare il Bonifico della Spesa Eccedente Superbonus 110” avete qualche riferimento dell’agenzia delle entrate o altra fonte?
    Effettivamente sembra così, ma non trovo riferimenti.
    Bellissimo articolo, molto completo.
    Grazie

    Rispondi
  2. Carlo Ricci
    Carlo Ricci dice:

    La modalità di pagamento della spesa eccedente il superbonus 110% è il bonifico ordinario. Questo bonifico ordinario si può fare dopo la fine lavori e in particolare nel 2024 essendo il termine della fine dei lavori per i condomini il 31 dicembre 2023? Nel quadro economico si può non mettere la spesa eccedente il superbonus? Grazie in anticipo per la cortese risposta.

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Carlo
      le fatture “extra” bonus fiscali possono essere pagate, in accordo con chi riceverà il bonifico ordinario, quando ritenete opportuno.
      Possono essere anche inserite all’interno del quadro economico (e probabilmente vanno inserite se sforano l’importo totale di spesa per la specifica categoria); Probabilmente, per una questione di “pulizia” potrebbe essere una buona strada anche escluderle dal quadro, così da avere linearità e allineamento tra quadro/fatture/pagamenti

      Rispondi
  3. Carlo Ricci
    Carlo Ricci dice:

    A completamento del mio commento precedente pongo un quesito specifico. Nel caso di lavori su un condominio in cui i lavori finiscono regolarmente entro il 31 dicembre 2023, l’ingegnere può emettere una fattura di acconto per l’ importo che rientra nel superbonus da pagarsi con bonifico parlante entro la fine dei lavori e una fattura di saldo per l’importo eccedente il superbonus da pagarsi con bonifico ordinario nel 2024? L’ingegnere può non mettere nel quadro economico questo importo che eccede il superbonus? Grazie in anticipo per la risposta.

    Rispondi
  4. Salvatore
    Salvatore dice:

    In base alla circolare dell’agenzia delle entrate, un condomino che esprima parere
    contrario alla firma del contratto è esonerato dal partecipare alle spese del 110%,
    le quali ricadono sui condomini che esprimono parere favorevole.
    Nel caso in cui le spese per i lavori del 110% superino il massimmo ammissibile,
    anche la parte eccedente rimane in carico dei soli condomini che esprimono parere favorevole?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Salvatore. Non conosco la circolare che hai citato. Mi pare strano che l’Agenzia entri nel merito di regole disciplinate dal Codice Civile, quali quelle condominiali.
      Mi puoi indicare la circolare che hai citato? Prima di darti il mio parere, preferirei leggerla.

      Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Grazie Salvatore, ho letto la Circolare.
      In realtà la circolare non dice che chi non esprime parere favorevole è esonerato dal sostenere le spese. Ma dice che, se esiste un condomino particolarmente interessato, questo può accollarsi oneri e onori del superbonus. Quindi in un’assemblea dove non esiste uno o più condomini che scelgono di farsi carico delle spese degli altri, in caso di delibera a favore del superbonus per gli interventi condominiali (trainanti), tutti i condomini sono obbligati a corrispondere la loro quota parte (Codice Civile). Quindi il parare contrario non esonera dal sostenimento delle spese.
      Nel vostro caso, però, mi pare di capire che esistano uno o più soggetti che hanno scelto di sostenere le spese del Superbonus anche per conto degli altri, ovviamente a fronte dell’ottenimento dei benefici derivanti (crediti fiscali); in questo caso andrebbe il caso di specie andrebbe approfondito con un tecnico di sua fiducia (e/o un legale) per sapere se la delibera che ha disciplinato questo aspetto deve altresì comprendere anche le lavorazioni eccedenti i massimali di spesa ma sempre rientranti in superbonus, e/o se ha disciplinato anche le spese relative a quei lavori necessari ma non rientranti in superbonus.
      Il mio consiglio è quello di trovare un tecnico di sua fiducia (possibilmente competente 😀 ) che possa fare uno studio di dettaglio e darle risposta certa.

      Rispondi
  5. LUCIA
    LUCIA dice:

    Buonasera. Vorrei sapere se il GC e’ tenuto a fatturare separatamente in fase di chiusura dei lavori per SUPERBONUS 110% su una unifamiliare la spesa dei lavori rientranti nel massimale ( quindi fino a euro 102782,90) che paghero’ con lo sconto in fattura e l’extra rispetto al massimale da pagare invece con bonifico ordinario. Grazie

    Rispondi

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