Spieghiamo la manutenzione ordinaria e straordinaria: definizione, IVA e detrazioni
Quando si parla di manutenzione ordinaria e straordinaria, la definizione di entrambi è spesso oggetto di dibattiti, anche molto accesi.
Pensiamo, ad esempio, alle discussioni condominiali su questi argomenti, dove poter accedere ai fondi e alle riduzioni IVA può fare davvero la differenza, specie per i condomini poco numerosi.
Al fine di aiutare ingegneri e non a fare chiarezza, cerchiamo di spiegare in maniera facile e comprensibile la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le implicazioni dal punto di vista tecnico, fiscale e burocratico.
Cos’è la manutenzione ordinaria: definizione e caratteristiche
La manutenzione ordinaria ha una definizione specifica, regolamentata dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Rientrano in questa categoria tutti gli interventi che hanno lo scopo di “preservare l’efficienza e il decoro di un immobile”.
Come riporta il testo:
“gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”
In sostanza, la manutenzione ordinaria si concentra su azioni di routine volte a conservare l’edificio e i suoi impianti in buono stato di funzionamento, senza alterarne la struttura o la destinazione d’uso.
Esempi tipici includono:
- Riparazione o sostituzione di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni.
- Tinteggiatura e verniciatura di pareti e soffitti.
- Riparazione o sostituzione di infissi interni ed esterni, senza modificarne tipologia o materiali.
- Riparazione e manutenzione degli impianti idraulico, elettrico, di riscaldamento e condizionamento, purché finalizzate al mantenimento dell’efficienza degli impianti esistenti e senza modifiche sostanziali1 .
- Riparazione di sanitari.
- Sostituzione di elementi di finitura come rubinetteria, placche, interruttori.
È importante sottolineare che gli interventi di manutenzione ordinaria, in generale, rientrano nell’attività edilizia libera e non richiedono alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto delle normative di settore (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, rischio idrogeologico, tutela dei beni culturali e del paesaggio)
In questo caso, quindi, anche la fiscalità rispetterà l’IVA della manutenzione ordinaria. Nello specifico, si parla di un’aliquota ridotta al 10% per gli interventi effettuati su immobili residenziali, purché non si stia intervenendo su beni di lusso, per cui esiste una disciplina specifica
In materia di detrazioni fiscali, si può ridurre fino al 50% delle spese sostenute, al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio, come previsto ad esempio dal famoso Bonus Casa.
Cos’è la manutenzione straordinaria: definizione e caratteristiche
A differenza dell’ordinaria, la manutenzione straordinaria comprende interventi molto più invadenti e significativi, che vanno ad agire anche sulla struttura dell’edificio.
Il testo riporta:
“Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Sono comprese nella manutenzione straordinaria anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”
A differenza della manutenzione ordinaria, quella straordinaria comprende interventi più significativi che possono interessare parti strutturali dell’edificio o comportare la realizzazione o l’integrazione di servizi.
Tuttavia, è fondamentale che tali interventi non alterino la volumetria complessiva e non portino a mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso con aumento del carico urbanistico1 .
Nell’ambito della manutenzione straordinaria sono inclusi anche1 :
- Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti variazione delle superfici e del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e si mantenga la destinazione d’uso originaria.
- Modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità o per l’accesso, che non pregiudichino il decoro architettonico e siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a condizione che non riguardino immobili tutelati.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono generalmente subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), soprattutto quando riguardano le parti strutturali dell’edificio o i prospetti
Anche qui la distinzione è importante per poter applicare alla manutenzione straordinaria l’IVA, che gode di un’aliquota ridotta al 10% per gli immobili ad uso abitativo. I bonus, inoltre, permettono di arrivare a detrazioni del 50% o, come nel caso del recente Superbonus, al 110% per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica o la sicurezza sismica dell’edificio.
Comunicazione di inizio lavori: quando occorre?
In relazione alle manutenzioni che abbiamo discusso, la necessità di una comunicazione di inizio lavori varia significativamente tra la manutenzione ordinaria e quella straordinaria.
Infatti, la manutenzione ordinaria non richiedere nessuna comunicazione, mentre quella straordinaria può richiedere una SCIA se riguarda le parti strutturali o i prospetti, con presentazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Invece, per quanto riguarda la manutenzione straordinaria è necessario distinguere tra SCIA e CILA.
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): L’articolo 22, comma 1, lettere a) e b), stabilisce che sono realizzabili mediante SCIA gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti.
In questo caso, la SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie (articolo 23, comma 1).
CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata): Se l’intervento di manutenzione straordinaria non riguarda le parti strutturali né i prospetti e non rientra nelle categorie che richiedono permesso di costruire o SCIA, esso può essere soggetto a CILA ai sensi dell’articolo 6-bis. La CILA è richiesta per gli “interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22” (articolo 6-bis, comma 1).
Anche in questo caso, è necessaria la comunicazione all’amministrazione competente, anche per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, corredata dall’elaborato progettuale e dalla comunicazione asseverata da un tecnico abilitato (articolo 6-bis, comma 2)
Per qualsiasi dubbio, è comunque bene tenersi a portata di mano il Testo Unico per l’Edilizia e, nel caso di dubbi circa la natura dell’intervento, affidarsi sempre a un consulto legale.
Il primo passo per lavorare bene è saper sfruttare i vantaggi legati alla tipologia di lavoro.
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