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Superbonus e Simasbonus: Come Calcolare il SAL al 30%

Esistono tanti casi dove si eseguono contemporaneamente dei lavori che riguardano sia il superbonus (risparmio energetico) che il sismabonus (antisismico). Come si calcola il SAL del 30%?

È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.

Goethe

E’ più frequente di quanto ci si possa immaginare.

Forse non da noi in Sardegna, ma nella penisola sono certo che esistono tanti lavori dove vengono eseguiti, contemporaneamente e contestualmente, lavori che rientrano nella messa in sicurezza statica finalizzata alla riduzione del rischio in caso di sisma, comunemente chiamato “Sismabonus” e nel contenimento dei consumi energetici, comunemente chiamato “Superbonus“.

Si possono trovare nominati anche sotto crasi “SuperSismaBonus“.

Wow … Stile SuperSaiyan!

superbonus sismabonus supersismabonus sal30

Tuttavia, e ancor di più man mano che ci avviciniamo al fatidico 30 settembre 2022 (data entro la quale deve essere completato il 30% dei lavori), la domanda che nasce spontanea è:

Nel caso di contestuale lavoro di Superbonus e Sismabonus, il SAL del 30% dei lavori da asseverare, si riferisce all’intero importo del lavoro oppure deve essere completato e asseverato uno stato di avanzamento lavori del 30% sia per la parte sismabonus che per la parte superbonus ?

Logica vorrebbe che lo stato di avanzamento lavori sia riferito all’intero lavoro, quantomeno per una questione di tempistiche di cantiere.

E’ naturale, e opportuno, che un cronoprogramma lavori possa prevedere prima un intervento sulla struttura o sullo scheletro finalizzato al miglioramento della sicurezza statica, e solo successivamente la quota parte dei lavori finalizzatial miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

E invece …

La Risposta 53/2022 dell’Agenzia delle Entrate

E invece … in nostro aiuto viene pubblicata la risposta n. 53 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate che risponde all’interpello di un contribuente.

Il contribuente chiede all’AdE

Cara Agenzia delle Entrate, sto eseguendo contemporaneamente lavori di Superbonus e Sismabonus … lo Stato di Avanzamento Lavori al 30% è relativo all’intero lavoro o devo asseverare il SAL30 del Superbonus e il SAL30 del Sismabonus ?

Ho fatto una sintesi della domanda di interpello perchè il contribuente, come è normale che sia, si dilunga molto nella spiegazione del caso di specie.

A noi non interessa tanto il caso specifico quanto l’estratto concettuale da applicarsi a tutti i lavori.

E l’Agenzia delle Entrate risponde non come logica di cantiere, nella maggior parte dei casi, vorrebbe, ma come la legge impone.

Perché effettivamente, ogni tanto anche l’AdE ci azzecca 🥲.

Ecco l’estratto della risposta dell’Agenzia delle Entrate alla domanda sulla modalità di calcolo totale o parziale per intervento del SAL30 nel caso di Superbonus e Sismabonus:

Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Ciò comporta che qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Per una volta, e per nostra fortuna, c’è poco spazio alle interpretazioni.

Ripetiamo insieme:

La verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile, Superbonus e Sismabonus

Sappiamo come dobbiamo procedere.

In Sintesi …

Nel caso di un lavoro i cui interventi ricadano contestualmente nel Superbonus e nel Sismabonus, la modalità di calcolo dello Stato di Avanzamento dei Lavori al 30% deve essere effettuata non per l’interno intervento visto nel suo complesso, ma per singola categoria.

Esempio numerico:

Spesa Superbonus 120k

Spesa Sismabonus 90k

LavoriMetodo di Calcolo Corretto SAL 30%Metodo di Calcolo Errato SAL 30%
Superbonus 120.000 €Almeno 36.000 € di lavori completati13.000 € di lavori completati
Sismabonus 90.000 €Almeno 27.000 € di lavori completati50.000 € di lavori completati
Lavori totali 210.000 €Totale SAL 30% –> 63k lavori completati, con i minimi sopra indicatiTotale SAL 30% –> 63k lavori completati (pari al 30% del totale)
METODO DI CALCOLO CORRETTOMETODO DI CALCOLO ERRATO!!!!

Da qui puoi scaricare il testo della risposta 53 del 27/01/2022 dell’Agenzia delle Entrate sul metodo di calcolo dello Stato di Avanzamento Lavori al 30% in caso di lavori Superbonus e Sismabonus

Superbonus Decreto Prezzi Calcolo Massimali Congrui – Esempio Pratico Infissi

Superbonus dopo il Decreto Prezzi. Vediamo un esempio di Calcolo di Massimali Congrui totali e specifici per due differenti tipologie di infissi (chiusure trasparenti).

Mi Sento Confuso Come un Camaleonte in una Vasca di Smarties.

Anonimo

Il “Decreto Prezzi” del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica), chiamato anche Decreto Costi Massimi, o Decreto Costi Massimi Specifici è entrato in vigore dal 15/04/2022.

Ogni volta che viene modificata una legge, la confusione regna sovrana.

Ho scritto un precedente articolo per raccontare cosa cambia per tutti i progetti presentati dal 15 aprile 2022; se hai piacere di approfondire, all’interno trovi anche le FAQ del MiTE scritte da Enea dove viene esplicitato come effettuare la verifica sulla congruità della spesa specifica sostenuta.

Superbonus Decreto Prezzi Cosa Cambia e Come Verificare la Spesa Specifica

Con questo articolo provo a fare un po’ di chiarezza con un esempio pratico di calcolo per due differenti tipologie di infissi (chiusure trasparenti).

  • Superbonus Decreto Prezzi – Calcolo Massimali Congrui Specifici
  • Dati per l’esempio pratico: Infissi comprensivi di sistemi oscuranti, Zona Climatica C, Prezzario Regione Sardegna
  • Calcolo Massimali Congrui – Infissi in PVC
  • Calcolo Massimali Congrui – Infissi in Legno Alluminio
  • Verifiche da Effettuare come Tecnici Asseveratori sulla Congruità dei Costi Massimi e delle Spese Sostenute

Superbonus Decreto Prezzi – Calcolo Massimali Congrui Specifici

Per tutti i progetti presentati dal 15 aprile 2022, vigono le regole del nuovo Decreto Prezzi del MiTE.

Prima di procedere ad un esempio pratico sulle verifiche per gli infissi, vediamo brevemente che cosa è cambiato e che cosa prevede questo nuovo Decreto Prezzi.

Sostanzialmente, con l’entrata in vigore nel Superbonus del Decreto Prezzi viene introdotta una nuova verifica sulla congruità della spesa specifica sostenuta.

Questa verifica, sempre a carico del tencnico, è mirata ad evitare che i costi della sola fornitura dei materiali possano superare

Verifiche da Effettuare come Tecnici Asseveratori sulla Congruità dei Costi Massimi e delle Spese Sostenute

Le verifiche che dovremo effettuare, come previsto dalla legge, sono due:

  1. La verifica sulla congruità del costo complessivo dell’opera compiuta, attraverso il computo metrico
  2. La verifica sulla congruità della spesa specifica della sola fornitura del bene

Attenzione, le parole “costo” e “spesa” non sono utilizzate a caso.

Nel senso che, la prima verifica sulla congruità del costo complessivo dell’opera compiuta serve per stabilire quale sia l’ammontare massimo che possiamo riconoscere come congruo per la fornitura e posa in opera per un determinato bene o una determinata lavorazione.

Per la verificare la congruità della spesa specifica (punto 2), invece, dovremo controllare che la spesa della sola fornitura sia esplicitata in fattura, e che questo valore sia inferiore ai nuovi valori specifici imposti con l’Allegato A dell’ultimo Decreto Prezzi (attenzione a non confondere l’allegato A del nuovo Decreto Prezzi con l’allegato A del Decreto Requisiti 😕 ).

Farò un esempio di calcolo relativo agli infissi.

Infissi comprensivi di sistemi oscuranti, Zona Climatica C – Esempio Pratico

Dati di input:

  • Zona climatica C
  • Superficie degli infissi con sistema oscurante (cassonetto e avvolgibile) oggetto di sostituzione in Superbonus: 25 mq

Ok, direi che possiamo partire con le verifiche.

Come abbiamo visto sopra, dovremo fare due verifiche:

  • Verificare la congruità del costo massimo dell’opera compiuta, attraverso il computo metrico
  • Verificare che la spesa specifica sostenuta per la fornitura dell’infisso sia inferiore ai limiti imposti dall’Allegato A del Decreto Prezzi.

Analizzeremo due casi: il caso degli infissi in PVC e il caso degli infissi in Legno-Alluminio

Calcolo dei Massimali Congrui e Verifica della Spesa Specifica Superbonus per Infissi

Partiamo dai serramenti in PVC.

Come abbiamo detto, partiremo dal computo metrico.

Questo sarà composto delle lavorazioni necessarie per arrivare all’opera compiuta.

La faccio semplice; ecco le voci che andiamo a comprendere:

  • rimozione dei vecchi infissi per 25 mq
  • trasporto a discarica dei vecchi infissi
  • costo del conferimento a discarica dei vecchi infissi
  • fornitura e posa in opera dei nuovi infissi in PVC

Nel nostro software di elaborazione del computo metrico, che vi ricordo dovrà essere creato utilizzando i Prezzari Regionali o il Prezzario DEI, avremo qualcosa di questo tipo (gli importi indicati sono inventati):

CODDESCRIZIONE VOCEUMQTACOSTO UMCOSTO
1Rimozione infissi in legnomq25 mq42 €/mq1050 €
2Trasporto a discaricamc3 mc50 €/mc150 €
3Conferimento a discaricamc3 mc100 €/mq300 €
4Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in PVC con oscurantimq25 mq800 €/mq20.000 €
TOTALE21.500 €

Perfetto. 21.500 € è il nostro costo massimo che potremo asseverare come congruo.

Pertanto, durante il nostro lavoro, andremo a verificare che la somma di tutte le spese sostenute per gli infissi sia inferiore a 21.500 € iva esclusa.

La somma delle spese potrà essere comprensiva, per esempio, di alcune opere murarie (che nel nostro caso sono già incluse nella voce compiuta di fornitura e posa).

Bene, se la spesa che il committente sosterrà è uguale o inferiore a 21.500 €, sarà integralmente ammissibile.

Diversamente, qualora superasse tale importo, la spesa in eccesso non sarà potrà essere portata in detrazione, o, nel caso di sconto in fattura, non darà vita a crediti di imposta.

Ora dobbiamo procedere alla seconda verifica: la sola fornitura degli infissi comprensiva di sistema oscurante deve rispettare il limite imposto dall’Allegato A del Decreto Prezzi

esempio calcolo costi massimi spesa specifica superbonus allegato a decreto prezzi infissi

In quest’immagine vediamo l’estratto relativo agli infissi indicato nell’Allegato A del Decreto Prezzi.

Come possiamo vedere, abbiamo per la nostra zona climatica C che abbiamo preso in considerazione, un importo pari a 780 €/mq per il serrramento comprensivo di chiusura oscurante.

Come possiamo fare la verifica?

E’ semplice. Dovremo chiedere al fornitore di scorporare in fattura la fornitura da tutte le altre voci di costo.

Dovremo avere una fattura di questo tipo

  • VS dare per
  • fornitura di infissi in PVC € 12.000 + iva
  • fornitura di sistema oscurante € 4.000 + iva
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale 21.000 + iva

Queste voci soddisfano la verifica che la spesa sostenuta per la sola fornitura rispetti i massimali dell’Allegato A sopra indicati?

Facciamo la verifica

Sommiamo le due forniture di infissi e sistema oscurante => 12.000 + 4.000 € = 16.000 €

Dividiamo l’importo ottenuto per i mq della fornitura => 16.000 € / 25 mq = 640 €/mq

640 €/mq < 780 €/mq

Ok, la verifica è andata a buon fine.

Pertanto:

  • la fattura del serramentista, comprensiva di tutte le opere è pari a 21.000 € e questo importo è inferiore a quello che risulta dal nostro computo metrico.
  • la spesa per la sola fornitura del bene (serramenti comprensivi di sistemi oscuranti) è inferiore all’importo massimo stabilità dal Decreto Prezzi.

Tutta la spesa sostenuta è ammissibile al Superbonus 110%, perché possiamo dichiararla congrua.


Ora vediamo l’esempio con i serramenti in Legno/Alluminio (legno interno e alluminio esterno) che qui dalle nostre parti costano più degli infissi in PVC (e penso un po’ ovunque).

Partiamo sempre dal computo metrico.

CODDESCRIZIONE VOCEUMQTACOSTO UMCOSTO
1Rimozione infissi in legnomq25 mq42 €/mq1050 €
2Trasporto a discaricamc3 mc50 €/mc150 €
3Conferimento a discaricamc3 mc100 €/mq300 €
4Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in Legno/Alluminio con oscurantimq25 mq1200 €/mq30.000 €
TOTALE31.500 €

Abbiamo trovato quella che è il costo massimo asseverabile come congruo per l’opera compiuta, nel caso di infissi in legno/alluminio.

Ecco la fattura del serramentista

  • VS dare per
  • fornitura di infissi in legno alluminio € 22.000 + iva
  • fornitura di sistema oscurante € 4.000 + iva
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale 31.000 + iva

La fattura del serramentista, totale e iva esclusa, è di 31.000 euro.

31.000 € < 31.500 €

Perfetto, la prima verifica è andata a buon fine.

Ora dobbiamo verificare che la spesa specifica della sola fornitura sia inferiore a 780 €/mq come richiesto dal Decreto Prezzi.

Facciamo la verifica

Sommiamo le due forniture di infissi in legno/alluminio e sistema oscurante => 22.000 + 4.000 € = 26.000 €

Dividiamo l’importo ottenuto per i mq della fornitura => 26.000 € / 25 mq = 1040 €/mq

1040 €/mq è maggiore di 780 €/mq

La verifica non è andata a buon fine.

Pertanto, quale sarà la spesa massima ammissibile al superbonus nel caso in cui la spesa specifica della sola fornitura supera l’importo indicato nell’Allegato A del Decreto Prezzi Superbonus?

La spesa ammissibile sarà pari all’ammontare massimo specifico previsto dal decreto prezzi, moltiplicato per i mq installati.

780 €/mq * 25 mq = 19.500 €

Pertanto, in questo secondo caso, della fattura totale di 31.000 del serramentista, saranno ammissibili perchè congrui e rispettosi della norma:

  • fornitura di infissi in legno/alluminio e sistemi oscuranti fino a 19.500 €
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale: 24.500 € + iva

La parte eccedente, ovvero 31.000 € – 24.500 € = 6.500 € non genera contributi fiscali né per detrazione né per formazione di credito di imposta.

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Superbonus Su Immobile Abusivo

E’ possibile effettuare il Superbonus su un immobile completamente abusivo? E’ possibile effettuare il Superbonus su un immobile parzialmente abusivo? Proviamo a dare risposta a queste frequenti domande.

Dopo una lunga battaglia legale il centro storico fu interamente abbattuto per incompatibilità con la vigente normativa edilizia.

Diego Lama

Superbonus su immobile abusivo.

Se ti occupi di Superbonus, una delle domande che hai ricevuto o potrà capitare che riceverai è?

Nel mio immobile ci sono degli abusi. Posso fare il Superbonus?

Oppure, nella versione hard

Il mio immobile è abusivo. Posso fare il Superbonus?

Per quanto da tecnici preferiremo non dover affrontare questioni difficili, proviamo a dare risposta certa a queste domande, supportati dalla normativa.

Superbonus, abusi, difformità, art. 49 del TUE, e revoca contributo. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Prima di rispondere alle domande, è bene fare un po’ di chiarezza su la normativa attuale, l’evoluzione che ha avuto e quali sono i rischi che possiamo correre.

Partiamo dall’Art. 49 del Testo Unico dell’Edilizia.

L’articolo 49 del Testo Unico dell’Edilizia è importante perchè è quello che, da sempre, disciplina la possibilità (e non possibilità) di godere di contributi o agevolazioni fiscali.

L’articolo 49 del TUE, al comma 1, recita

Art. 49 – Disposizioni Fiscali

  1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Scomponiamo la frase.

Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato … ” con queste parole il legislatore sta definendo il perimetro di applicazione dell’articolo 49.

  • Interventi abusivi
  • Interventi in assenza di titolo (immobili abusivi in tutto o in parte)
  • In contrato con il titolo (immobili con difformità)
  • O su immobili con titolo annullato (immobili abusivo totalmente, o parzialmente, o con difformità, per revoca titolo).

Insomma … se ci fermassimo qui, verrebbe da dire che senza stato legittimo dell’immobile non sia mai possibile ottenre contributi o benefifici fiscali.

Proseguiamo.

Tutti i casi sopra elencati “non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

Wow … questa è la riposta a tutti i tecnici che spesso dicono “non faccio Superbonus perchè è rischioso. Preferisco il bonus facciata o la ristrutturazione edilizia“.

Bello mio, se ti leggessi e studiassi la normativa, sapresti che l’art. 49 del TUE si applica a TUTTE le agevolazioni fiscali!

Certo che se ci fermassimo qui nella lettura del comma 1 dell’art. 49, nessun immobile con una virgola fuori posto (abusi totali, parziali o difformità) potrebbe mai beneficiare di nessun contributo o agevolazione.

Ma … c’è sempre un ma … il comma 1 prosegue e specifica quali sono i casi di contrasto dal titolo che determinano l’impossibilità di godere di contributi e agevolazioni fiscali.

Il contrasto deve riguardare, violazioni di

  • altezza
  • distacchi
  • cubatura
  • superficie coperta

che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte

oppure

  • mancato rispetto delle destinazioni d’uso
  • allineamenti indicati dagli strumenti urbanistici

Fatta chiarezza su quanto prescritto dall’articolo 49 del TUE, possiamo affermare che le piccole difformità che non ricadono nei casi sopra indicati (come ad esempio le difformità interne) non hanno mai precluso la possibilità di fare il Superbonus.

Ok, non hanno mai precluso il Superbonus … ma oggi la normativa cosa prevede?

Per completare il nostro ragionamento, dobbiamo prendere il comma 13-ter del DL 34/2020 e smi (Decreto Rilancio).

Si tratta di due commi inseriti con le modifiche al Superbonus dell’estate 2021; e derivano dalla necessità del Legislatore di voler raggiungere lo scopo del Superbonus.

Scopo del Superbonus? Migliorare l’efficienza degli edifici, del sistema involucro-impianto.

Scopo raggiunto dopo il primo anno di Superbonus? Uffici comunali intasati di richieste di accesso agli atti e sanatorie inutili (per difformità interne, finestre spostate, ecc….)

Le motivazioni principali sono due: da una parte c’è stata una campagna di terrorismo mediatico sulla possibilità di revoca del contributo, e sulle responsabilità dei tecnici.

La motivazione “vera” che io ho letto è che il business di molti tencici non è riuscire a portare a compimento il Superbonus, ma fare studi di fattibilità e sanatorie inutili.

Piccolo esempio numerico (tratto da storie vere!):

Prendiamo un tecnico qualunque. Probabilmente poco smart. Esce il Superbonus, e dopo una riluttanza iniziale, le richieste sono talmente tante che inizia ad avviare “solo lo studio di fattibilità e l’eventuale sanatoria”.

Indovinate che succede?

Nel 100% dei suoi studi di fattibilità, c’è una sanatoria da fare.

Il su business non è coibentare l’edificio, ma completare 100 studi di fattibilità e altrettante sanatorie.

Se chiede 300€/cad a studio di fattibilità e almeno 500 €/cad a sanatoria (senza contare eventuali difformità catastali, nuove agibilità, ecc..), otteniamo:

800€/cad * 100 unità = 80k .

Che probabilmente è il doppio se non il triplo del suo precedente fatturato annuale.

Fatturato annuo raggiunto. Responsabilità zero.

E sapete perchè vi dico che la tendenza è stata questa?

Perchè sono innumerevoli i casi di privati che ci hanno contattato dicendo:

“Ingegnere buongiorno. Il mio tecnico ha completato lo studio di fattibilità e fatto la sanatoria. Mi ha detto che ha troppo lavoro per occuparsi del mio superbonus. Quando possiamo iniziare?”

Caro mio, sei stato fregato e ancora non te ne sei accorto.

Quella scusa del tuo tecnico poco smart prevede due tre false o inutili verità:

  • la prima, è che da sempre non ha mai avuto intenzione di fare il tuo superbonus
  • la seconda, è che ti hanno mandato da noi pensando che invece noi siamo con le mani in mano aspettando che lui abbia fatto il suo inutile lavoro
  • la terza, è presupporre che il suo lavoro sia utile a qualcuno. Se decidessimo di prendere quel lavoro, dovremo ripartire dallo studio di fattibilità perchè con il lavoro del tuo tecnico ci si pulisce il c*lo, visto che la firma sull’asseverazione finale sarà la nostra.

Ora, tralasciando la parte scurrile, questo per dire che devi essere onesto con i tuoi clienti, e portarli fino a compimento. Altrimenti hai prodotto carta (igienica) inutile.

Torniamo alla domanda:

Ok, non hanno mai precluso il Superbonus … ma oggi la normativa cosa prevede?

Abbiamo detto di partire dal comma 13-ter e quater del Decreto Rilancio (DL 34/2020).

Il comma 13-ter dice:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Concentriamoci sulle parte in grasseto.

Da quanto scritto, capiamo che

  • il tecnico non attesta lo stato legittimo dell’immobile
  • il committente non attesta lo stato legittimo dell’immobile
  • nessuno attesta lo stato legittimo dell’immobile

E ancora

  • Si dichiara solo quale sia il titolo che ha legittimato la costruzione (e non si deve attestare che l’immobile è conforme a questo titolo!)
  • Se l’immobile è ante 1967, si attesta che è stato edificato prima del 1° settembre 1967.(come se fossero tutti li ante 67 in libera edificazione dei suoli, anche se poi sappiamo che non è proprio così …)

E sulla revoca dei contributi, il comma 13-ter dice che

  • non si applica l’articolo 49 del Testo Unico dell’Edilizia
  • e la decadenza del contributo avviene solo in questi casi
    • mancata presentazione della CILA (ovvero, si eseguono i lavori senza idoneo titolo)
    • interventi realizzati in difformità dalla CILA (ovvero si eseguono interventi diversi da quelli che dichiaro)
    • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo (ovvero non dichiaro quale sia stato il titolo originario che ha dato vita all’immobile)
    • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 (ovvero invio un’asseverazione all’Enea sui lavori contenente false attestazioni)

Il perimetro di revoca del contributo derivante dal Superbonus mi pare ampiamente definito.

Superbonus su immobile totalmente abusivo

Prima di rispondere dobbiamo definire tre casi:

  • immobile totalmente abusivo per il quale sia stata ottenuta la concessione in sanatoria
  • immobile totalmente abusivo per il quale sia stata chiesta ma non ancora ottenuta la concessione in sanatoria
  • immobile totalmente abusivo per il quale non sia mai stata nemmeno chiesta (e quindi nemmeno ottenuta) la concessione in sanatoria

Dei tre casi sopra indicati, l’unico caso ammissibile al Superbonus è il primo, ovvero quello dell’immobile totalmente abusivo per il quale sia stata ottenuta la concessione in sanatoria.

Nel secondo e nel terzo caso, infatti, sarà impossibile attestare il titolo originario che ha dato vita all’immobile.

E la mancata o falsa attestazione del titolo originario determina la revoca del contributo.

Superbonus su immobile parzialmente abusivo

Sull’immobile parzialmente abusivo, la questione è simile.

Rispetto al caso precedente, abbiamo certamente un titolo che ha dato vita all’immobile.

E pertanto il Superbonus è sempre ammissibile.

Per le parti abusive, dobbiamo distinguere i tre casi, analogamente a quanto scritto sopra:

  • per la parte abusiva è stata ottenuta concessione in sanatoria
  • per la parte abusiva è stata richiesta ma non ancora ottenuta concessione in sanatoria
  • per la parte abusiva non è stata richiesta (e quindi nemmeno ottenuta) la concessione in sanatoria

Stando a quanto scritto nel comma 13-ter che abbiamo sviscerato sopra, in tutti e tre i casi non ci sono limitazioni al Superbonus.

Per il primo caso, ovvero quello dove abbiamo la parte abusiva per la quale sia stata ottenuta concessione in sanatoria, non vi è alcun problema: c’è un titolo rilasciato che legittima la parte ex abusiva, e non ci sono limitazioni di sorta alla realizzazione del Superbonus.

Alla domanda: ma quindi posso fare il superbonus anche sulla parte abusiva non sanata?

Tecnicamente sì. Tuttavia sta alla coscienza e alla sensibilità del tecnico scegliere se lavorare sulla parte abusiva.

Io, personalmente, scelgo di portare avanti il Superbonus, ma di escludere gli interventi sulle parti abusive.

Laddove non fosse possibile escluderli per ragioni tecniche, scelgo di non portarli dentro il Superbonus e il cliente li deve pagare a parte.

E’ una scelta personale; non è detto che sia giusta o sbagliata.

Superbonus su immobile senza abusi volumetrici, ma con difformità

Il Superbonus sull’immobile senza abusi volumetrici ma con difformità.

Intendiamo quegli immobili che hanno difformità interne o difformità di prospetto come una finestra spostata, o una finestra in luogo di una portafinestra, ecc…

Per questi immobili non vi sono limitazioni di sorta: si può effettuare il superbonus anche sugli immobili che hanno difformità senza rischio alcuno.

Non vi è rischio, nè per il tecnico nè per il committente, perchè non si attesta lo stato legittimo dell’immobile.

Non vi sono rischi per perdita o revoca del contributo perchè il comma 13-ter è molto chiaro su quando si rischia di perdere il contributo, e questo non è il caso.

Superbonus su Immobile abusivo, totale o parziale. Ecco un sunto

Proviamo a riassumere i tanti concetti esposti.

  • Non si applica l’art. 49 del Testo Unico dell’Edilizia
  • Le sanatorie (soprattutto quelle relative alle piccole difformità) sono inutili ai fini del Superbonus
  • Siate onesti con i vostri clienti, e non sfilate soldi per sanatorie se poi non portate a termine il Superbonus
  • Se l’immobile è totalmente abusivo e non ha sanatoria rilasciata, non è possibile fare il Superbonus
  • Se l’immobile è parzialmente abusivo, non ci sono limitazioni di legge sulla possibilità di fare il Superbonus; si lascia al tecnico la scelta se portare avanti e come portare avanti il Superbonus
  • Se l’immobile ha piccole difformità, non c’è nessun problema e si può procedere al Superbonus
  • La perdita/revoca del contributo c’è solo in determinati casi

Superbonus Decreto Prezzi: The Day After Tomorrow

Il 16 aprile è un giorno spartiacque per il Superbonus. E’ il giorno dal quale si applica il Decreto Prezzi. Vediamo che cosa prevede il Decreto Prezzi per il Superbonus, e quali sono le sue modalità applicative.

Un banchiere è un tizio che ti presta l’ombrello quando il sole splende e lo rivuole indietro quando piove

Mark Twain

Quale modo migliore di iniziare l’articolo sul Superbonus Decreto Prezzi se non quello di citare il buon Mark Twain con il suo parere sul banchiere.

Grazie Mariolone (Draghi) per l’ennesimo decreto scellerato sul Superbonus.

Ma vabbè … siccome “lamentarsi non è una strategia“, e anche se lo fosse, non sarebbe una strategia smart, andiamo avanti.

Dura lex, sed lex.

Diceva qualcuno nell’Antica Roma.

In questo articolo vediamo che cosa accada da oggi, 16 aprile, giorno dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Prezzi in ambito Superbonus.

Superbonus Decreto Prezzi: com’è composto

Il Decreto Prezzi è l’ultimo in ordine temporale (alla data in cui scrivo, oggi 16 aprile) che ha modificato l’applicazione del Superbonus.

All’anagrafe è registrato “DECRETO 14 febbraio 2022 – Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.” ed è stato emanato dal MiTE (Ministero della Transizione Ecologica … o forse Economica? 🥲 ) del 14 febbraio 2022 n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 in data 16/03/2022.

E’ composto di 5 articoli e un allegato, che possiamo riassumere in:

  • una prima parte del Decreto Prezzi Superbonus, inizia con visto …. visto … visto ..
  • DECRETA
  • Art 1 – Finalità
    • La finalità è quella di dettare i prezzi massimi ritenibili congrui ai fini dell’asseverazione per il Superbonus. (Ricordiamo che il tecnico è tenuto a definire i costi massimi ammissibili, al di sotto del quale i costi di realizzazione sono ritenibili congrui)
  • Art. 2 – Ambito di Applicazione
    • Si applicano alla tipologia di beni indicati nell’allegato A. Quali sono? Tutti gli interventi di risparmio energetico, così come li abbiamo sempre conosciuti:
      • riqualificazione energetica totale dell’edificio
      • isolamento delle strutture opache verticali, orizzontali, inclinate
      • sostituzione di infissi
      • installazione di schermature solari/ombreggiamenti
      • impianti solari termici
      • caldaie/generatori a condensazione
      • micro-cogeneratori
      • pompe di calore
      • sistemi ibridi
      • generatori a biomassa
      • boiler a pompa di calore per l’acqua calda sanitaria
      • domotica / building automation
    • Si applicano ai lavori per i quali, la richiesta del titolo edilizio ove necessario, è presentata successivamente all’entrata in vigore del presente decreto (la data di entrata in vigore del decreto, come vedremo dopo, è oggi 16 aprile 2022)
  • Art 3 – Costi Massimi Ammissibili
    • Il tecnico deve asseverare la congruità delle spese rispettando i costi massimi specifici (quindi espressi sull’unità di misura. es: €/mq ), fermi restando i massimali totali
    • Per il fotovoltaico, le batterie e la colonnina, non cambia nulla. Si applicano i costi specifici che già si conoscevano.
      • 2400 €/kW per il fotovoltaico (1600 €/kW nei casi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica)
      • 1000 €/kWh per le batterie di accumulo
      • 2000 €/cad per le colonnine (il valore si riduce a 1500 €/cad per nei condomini fino a 8 unità, e a 1200 €/cad per i condomini con oltre 8 unità)
    • Sono ammesse alle spese detraibili anche i costi professionali connessi alla realizzazione dell’intervento
    • Il quarto comma prevede che, per gli interventi non ricadenti nell’Allegato A (sono tutti gli interventi che abbiamo elencato sopra), per l’asseverazione di congruità dei prezzi si continuano ad utilizzare i prezzari regionali o il prezzario DEI
  • Art 4 – Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d.Ecobonus».
    • l’articolo 4 modifica il testo del Decreto Requisiti, incidendo significativamente sull’Allegato A
    • tutto il testo dell’Allegato I del Decreto Requisiti, viene sostituito dall’allegato al Decreto Prezzi del MiTE (la cui tabella riportiamo sotto)
  • Art. 5- Aggiornamento ed Entrata in Vigore
    • Il primo comma indica che entro il primo febbraio di ogni anno, sarà compito dell’Enea aggiornare i costi massimi di riferimento, in seguito al monitoraggio costante che devono effettuare
    • Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Superbonus Decreto Prezzi: quando è entrato in vigore? Il 15 aprile o il 16 aprile?

L’ultimo comma dell’ultimo articolo del Decreto Prezzi recita testualmente

Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16/03/2022.

Il trentesimo giorno successivo al 16 marzo risulta il 15 aprile.

Per cui, possiamo affermare che il Decreto Prezzi Superbonus è entrato in vigore da oggi, 16 aprile 2022

Perchè è così importante sapere quando entra in vigore?

Perchè la data di entrata in vigore determina il momento dal quale si applicano le nuove disposizioni.

Leggiamo il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Prezzi, che stabilisce da quando si applica.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto … si traduce con “i nuovi costi massimi specifici

si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, si stata presentata successivamente a … si traduce con “si applicano per le cilas (o altro titolo) presentate dal

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto … se la data in vigore del decreto è il 15 aprile, il 15 aprile definisce lo spartiacque prima del quale si applicano le vecchie modalità di determinazione dei costi massimi ammissibili, mentre per tutti i progetti presentati dal 16 aprile si applica il nuovo Decreto Prezzi Superbonus.

Il comma 2 sopra indicato lo possiamo riscrivere sommando le tre traduzioni

I nuovi costi massimi specifici si applicano per le cilas (o altro titolo) presentate dal 16 aprile.

Superbonus Decreto Prezzi: cosa cambia per i progetti presentati dal 16 aprile 2022

Cambiano, fondamentalmente, due cose molto importanti:

  • le modalità di controllo ai fini dell’asseverazione di congruità dei prezzi
  • i costi massimi specifici ammissibili

Se fino a ieri, 14 aprile, la modalità di determinazione della congruità dei prezzi sono sempre state:

  • computo metrico basato sulle voci compiute dei prezzari regionali o prezzario Dei
  • eventuale analisi prezzi, in caso di assenza delle voci compiute
  • eventuale possibilità del tecnico di usare anche i costi massimi specifici indicati nell’Alleagto I

Queste modalità erano indicate nell’Allegato A del Decreto Requisiti.

Oggi, con l’entrata in vigore del Decreto Prezzi, cambia l’Allegato A; nel dettaglio cambia in modo significativo il punto 13, che possiamo riassumere in:

  • Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese il tecnico allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento

Superbonus Decreto Prezzi: i nuovi costi massimi ammissibili specifici per categoria

E siamo arrivati ai numeri.

Ecco le nuove indicazioni dei costi specifici che hanno sostituito le vecchie modalità di verifica e i vecchi importi indicati nell’Allegato I.

superbonus decreto prezzi allegato a costi massimi specifici 1
superbonus decreto prezzi allegato a costi massimi specifici 2

Che poi … se notate, non sono altro che i vecchi importi dell’Allegato I maggiorati di un 20%.

Aspetto importante, che vediamo nel paragrafo successivo, è l’ultima frase:

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Bene … data l’ultima frase, possiamo affermare, senza dubbio, che:

  • si tratta di costi specifici relativi alla sola fornitura
  • nel computo metrico, al fine della verifica delle congruità del costo dell’opera compiuta dovremo aggiungere tutti i costi relativi alle opere provvisionali, alla posa in opera, all’installazione, trasporto, ecc…
  • I costi specifici indicati sono IVA esclusa
  • I costi specifici indicati non comprendono le spese professionali (tecnici e fiscalisti)

Superbonus Decreto Prezzi: modalità di determinazione e verifica della congruità dei prezzi/costi indicata da Enea

Da oggi, 16 aprile, noi tecnici smart, come possiamo/dobbiamo asseverare la congruità dei prezzi?

Enea è prontamente uscita con una FAQ per aiutarci nella comprensione e nella guida sulle modalità di determinazione e verifica della congruità dei prezzi.

La FAQ che ci interessa in modo particolare è la numero 5

Quale è la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi?

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui quanto indicato dal comma 13-bis dell’articolo 119 del medesimo DL, il quale a sua volta ha previsto che si faccia
riferimento:

  • ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).

Conseguentemente, il DM costi massimi ha disciplinato esclusivamente il secondo punto sopra indicato, prevedendo che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”. Tale previsione non ha quindi impatto sulla verifica di cui al punto 1. Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve
prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.

Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni (FAQ n. 2).
La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.

superbonus decreto prezzi calcolo enea asseverazione tabella

Riassumo brevemente.

Ora noi tecnici dovremo fare un doppio controllo.

1 – Un computo metrico basato sulle opere compiute per la verifica che il prezzo applicato dall’impresa sia ritenibile congruo, per l’opera comprensiva di fornitura, posa, opere provvisionali, ecc…

2 – La verifica che il prezzo della sola fornitura sia inferiore o uguale ai valori indicati nella tabella sopra riportata.

Ne consegue che sarà necessario che le ditte, da oggi, distinguano in fattura la componente relativa alla sola fornitura e la componente relativa alla posa e alle altre voci.

Mah… e pensare che chi ha legiferato in tal senso, ha la pretesa che questa sia la mossa giusta per …boh, non so … non ci trovo nessun senso.ù

SuperBonus Fotovoltaico

SuperBonus Fotovoltaico: scopriamo chi lo può installare, cosa e quando può essere installato, quali spese sono ammesse e fino a quanto è possibile sostenere. E se qualcuno ha già l’impianto fotovoltaico?

Non c’è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza

Richard Buckminster Fuller

Superbonus e fotovoltaico.

Proviamo a dirimere i vari aspetti, casi e dubbi, per capire quando è possibile installarlo, per chi, e con quali limiti di spesa ammissibile.

Superbonus Fotovoltaico: E’ un Intervento Trainato

Non è un segreto.

Per tutti i tecnici smart che si occupano di Superbonus, è ormai ampiamente noto che nel superbonus, il fotovoltaico può essere ammesso all’aliquota maggiore del 110% solo nel caso i cui sia realizzato all’interno di un maggior progetto che include anche almeno un intervento trainante (coibentazione delle superfici opache per almeno il 25% della superficie lorda disperdente, e/o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento).

Superbonus Fotovoltaico: Qual è la potenza massima che si può installare ?

Per il fotovoltaico all’interno del Superbonus, non c’è un limite alla potenza massima che si può installare.

C’è un budget, totale e specifico che devono essere rispettati.

Ma non c’è un limiti di potenza, nè minimo nè massimo.

Superbonus Fotovoltaico: Posso sempre installare le batterie di accumulo? E se ho già l’impianto fotovoltaico, posso installare solo le batterie di accumulo?

L’installazione delle batterie di accumulo è ammessa al Superbonus solo quando vengono installate contestualmente all’impianto fotovoltaico.

Quindi se il tuo progetto Superbonus prevede l’installazione dell’impianto fotovoltaico, allora puoi prevedere anche l’installazione degli accumulatori di energia.

O per dirla in altri termini, non puoi installare solo le batterie di accumulo.

E per quelli che hanno già l’impianto fotovoltaico?

La sola installazione delle batterie di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaici esistenti non è ammessa al Superbonus.

La sola installazione delle batterie di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaico esistenti gode della detrazione d’imposta IRPEF del 50%.

Se il tuo cliente ha già un impianto fotovoltaico, l’unico modo per installare le batterie di accumulo mediante il Superbonus, è quello di ampliare l’impianto fotovoltaico (realizzare uno nuovo) e solo su questo nuovo impianto fotovoltaico sarà possibile installare le batterie di accumulo tramite il Supergonus.

Superbonus Fotovoltaico: E’ obbligatorio cedere l’energia eccedente?

Sì.

La regola prevede che l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico se non direttamente autoconsumata, venga immessa in rete senza nessun contributo.

Se ci pensate è anche giusto: da una parte viene pagato per intero dai contributi l’impianto fotovoltaico, dall’altra è corretto cedere l’energia in eccesso anche senza nessun compenso.

Per limitare l’energia da cedere alla rete, il legislatore ci ha permesso anche di accompagnare al fotovoltaico nel Superbonus, le batterie di accumulo.

Superbonus Fotovoltaico: E’ obbligatorio installare anche la colonnina di ricarica per le auto?

Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato.

La colonnina per la ricarica dell’auto elettrica può essere installata anche in assenza di impianto fotovoltaico.

E’ fortemente consigliato installare sia la colonnina che l’impianto fotovoltaico, possibilmente dotato di accumulatori di energia, al fine di permettere al nostro committente di ricaricarsi l’auto elettrica con l’energia autoprodotta e non con l’energia prelevata dalla rete.

La colonnina per la ricarica dell’auto elettrica può essere installata anche se il committente non ha ancora l’auto elettrica.

Superbonus Fotovoltaico: Quale Massimale per il Fotovoltaico? E per le Batterie?

Per l’installazione degli impianti fotovoltaici è previsto un massimale di 48k per singola unità immobiliare, anche all’interno dei condomini.

Anche per le batterie di accumulo è previsto un massimale di spesa (quindi parliamo sempre di massimali comprensivi di iva e spese professionali) di altri 48 mila euro.

I due massimali sono indipendenti l’uno dall’altro, pertanto si potrebbero avere dei casi (molto particolari) dove il progetto prevede un importo di spesa per l’impianto fotovoltaico di 48k e altrettanti per le batterie di accumulo.

Per riprendere la domanda iniziale: quanti kW di fotovoltaico posso installare con il Superbonus?

Non c’è un massimale di potenza; puoi installare tutti i kW che riesci ad acquistare all’interno del budget di 48 mila euro.

Ricordatevi, però, che esistono dei massimali specifici!

Superbonus Fotovoltaico: Sono obbligato a mettere l’impianto in monofase?

No, la normativa sul Superbonus non prevede nessuna indicazione tecnica specifica per le modalità di progettazione e realizzazione.

Sarà scelta del tecnico definire la potenza da installare, e le modalità di realizzazione.

Sono incentivati con il Superbonus sia gli impianti monofase che quelli trifase.

Superbonus Fotovoltaico: Posso installare anche gli ottimizzatori?

L’impianto fotovoltaico realizzato con ottimizzatori di potenza ha il grande vantaggio di rendere ciascun pannello indipendente dall’altro.

Anche la spesa per gli ottimizzatori è ammissibile al Superbonus, purché si rispettino la spesa totale di 48k e la spesa specifica di 2400 €/kW

Negli impianti senza ottimizzatori, invece, i pannelli sono realizzati in stringhe e ogni pannello della stringa produce quanto il pannello che produce meno all’interno della stessa stringa.

Ecco un’immagine che può aiutare nella comprensione della differenza tra un impianto con ottimizzatori di potenza e un impianto tradizionale

superbonus fotovoltaico ottimizzatori

Superbonus Fotovoltaico: Quale Massimale specifico per il Fotovoltaico? 1600 €/kW o 2400 €/kW? E per gli accumulatori di energia?

Il massimale specifico per l’impianto fotovoltaico è di 2400 €/kW.

Si tratta sempre di massimali specifici di spesa, quindi sempre comprensivi di iva e spese professionali.

E se per l’impianto scelto, la spesa complessiva di iva e spese professionali supera i 2400 €/kW?

La differenza si paga di tasca propria, senza nessun ulteriore contributo.

Quando si applica il massimale specifico di 1600 €/kW?

L’articolo 119 del DL Rilancio indica per i casi che rientano nelle lettere d), e) ed f) dell’articolo 3 del DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia).

  • d) ristrutturazione edilizia
  • e) nuova costruzione
  • f) ristrutturazione urbanistica

Quando il nostro progetto si può annoverare in uno dei tre casi precedenti, come da definizioni previste dall’articolo 3 del TU dell’Edilizia, allora il massimo incentivo specifico riconosciuto per l’impianto fotovltaico è di 1600 €/kW e non più di 2400 €/kW.

Superbonus Fotovoltaico in Condominio?

All’interno del progetto Superbonus di un Condominio, il discorso è analogo.

E’ un intervento trainato, pertanto relativo alle singole unità immobiliari o al condominio.

La spesa totale per ogni unità immobiliare è di 48k

La spesa specifica totale per ogni unità immobiliare è sempre di 2400 €/kW, salvo i casi indicato sopra per i quali può scendere a 1600 €/kW

Le batterie di accumulo possono essere installate solo contestualmente all’impianto fotovoltaico

Per la ripartizione del tetto, ci si riferirà alla proprietà del tetto. Se il tetto è bene comune indiviso, si dividerà o per millesimi o in parti uguali.

Superbonus Coibentazione, Spese Extra. A Volte, Non Bastano!

In determinati casi, tra ampie superfici, lavorazioni necessarie, e caro materiali, il tetto massimo di spesa previsto per le coibentazioni delle superfici opache rischia di non essere sufficiente. Vediamo cosa si può fare in questi casi.

Nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro. Il guaio è che ci vogliono i soldi per comprarle!

Groucho Marx

Chissà che ha da ridere il tizio nella foto … mah …

Iniziamo.

Riporto pubblicamente una domanda di un nostro collega, smart.

La sua domanda era:

Qualora si acceda al Superbonus 110% per un immobile unifamiliare con un intervento trainante di coibentazione delle superfici opache > 25%, massimale 50.000,00 €, e si usi questa somma per coibentare solo le superfici opache verticali (poiché già si va a saturare il massimale compreso di IVA e prestazioni professionali), è possibile accedere anche al trainato relativo ad Infissi e Coibentazione superfici opache < 25%, massimale (60.000,00/1,1) €, e sfruttarlo unicamente per continuare la coibentazioni delle superfici opache orizzontali? (le quali non erano state inserite poiché massimale trainante già saturato con coibentazione sup. opache verticali). Lo chiedo poiché non è prevista la sostituzione degli infissi in questo immobile per cui il trainato citato pocanzi non verrebbe altresì utilizzato se non per continuare la coibentazione.

Prima di entrare nel merito, scriviamo i dati del problema.

Dati di input:

  • casa unifamiliare
  • trainante – coibentazione superfici opache verticali
  • massimale coibentazione trainante, 50k, saturato
  • non è prevista la sostituzione degli infissi

Il desiderata è

  • utilizzare il budget riconosciuto per l’intervento trainato di 54545 € (ovvero 60k diviso 1.1, e riconsciuto per infissi e coibentazioni superfici opache quando inferiore al 25%) per andare a completare le coibentazioni delle superfici orizzontali o inclinate che non stanno nel budget dei 50k previsto e già saturato dalla coibentazione delle superfici opache verticali

Purtroppo è diventato una caso molto frequente: il massimale di 50k non è sufficiente a coprire tutto il lavoro di coibentazione delle superfici opache desiderato e inserito il progetto.

Le motivazioni possono essere diverse:

  • grandi quantità di superfici opache: lo steso budget di 50k è riconosciuto per le unifamiliari, che siano essse da 50mq o da 500 mq (giusta o sbagliata che sia la scelta, è un dato di fatto)
  • caro prezzi riguardanti i materiali dell’edilizia: grazie alle leve dei crediti di imposta riconosciuti per i lavori di risparmio energetico (e non solo), c’è stato un incremento della domanda di materiali per coibentazione (e non solo) che ha generato uno sconsiderato aumento dei costi dei materiali; questo si è unito alla scarsità delle materie prime, alle difficoltà del settore trasporti, alla guerra recente. Insomma, una tempesta perfetta di inflazione nell’edilizia.
  • ancora, una motivazione può essere quella per cui una superficie opaca, molto vetusta, può avere necessità di accorgimenti preliminari onerosi, ma necessari al fine di garantire un lavoro a regola d’arte, tale per cui a parità d isuperficie, l’incidenza della lavorazione è maggiore, e il budget di 50k potrebbe stare “stretto

Sicuramente esisteranno anche altre motivazioni, ma non è questo il momento di elencarle tutte; torniamo alla domanda:

E’ possibile usare il “cassetto” degli infissi e coibentazione delle superfici opache quando queste non superano il 25% per inserire gli oneri che non “stanno” dentro il cassetto della coibentazione delle superifici opache trainante?

La risposta è no.

Non è possibile, e la motivazione è insita nel nome stesso della categoria di spesa.

La categoria di spesa per gli infissi, ricomprende anche le spese per le coibentazioni opache quando queste non superano il 25% della superficie lorda disperdente.

Per logica, se nel progetto esiste già una lavorazione di coibentazione delle superfici opache trainante (quindi che supera il 25% della superficie lorda disperdente), pare logico poter affermare che NON è possibile inserire quella spese eccedente in quel cassetto, perché lì ci possono entrare solo le spese della coibentazione delle superfici opache, QUANDO (e solo in questo caso) NON SI RAGGIUNGE CON IL PROGETTO DI COIBENTAZIONE, IL 25% DELLA SUPERFICIE LORDA DISPERDENTE.

Le indicazioni sono molto chiare.

Nel progetto di coibentazione può esistere solo un caso:

  • o la superficie da coibentare è superiore al 25% , e allora le spese vanno inserite nell’intervento trainante (per le unifamiliari)
  • oppure la superficie da coibentare è inferiore al 25% della superficie lorda disperdente, e allora le spese vanno inserite nell’intervento trainato

Non possono coesistere.

O un caso o l’altro. O bianco o nero.

Superbonus Coibentazione e spesa extra: cosa si può fare?

Non perdiamo tempo e andiamo dritti alla risposta.

Avete solo due strade percorribili:

  1. Semplificare il progetto e ridurre le superfici da coibentare, eliminando quelle che eccedono la spesa massima prevista di 50k
  2. Oppure il committente si fa carico della spesa eccedente. E no, l’importo eccedente non rientra in nessun altro tipo di agevolazione fiscale

Qualora si scelga la seconda ipotesi, ovvero quella per il quale il committente mette mano al portafoglio e sostiene anche la spesa extra, non si avrà diritto a nessuna agevolazione fiscale per la sola parte eccedente.

Provo a fare un esempio numerico

Intervento trainante – coibentazione maggiore del 25% della superficie lorda disperdente (SLD).

  • coibentazione a cappotto – spesa prevista 45k
  • coibentazione copertura – spesa prevista 25k
  • Totale spesa prevista per l’intervento di coibentazione > 25% SLD = 70k

Fino a 50k, le spese rientrano tra i massimali ammessi dal Superbonus, e pertanto si potrà godere dell’aliquota del 110%.

Per la quota parte eccedente, 20k, non si ha diritto a nessuna agevolazione.

Questo è stato chiarito dall’AdE.

Superbonus Smart: Parte dei Lavori in Sconto in Fattura e Parte Pagati. E’ possibile?

Uno dei casi frequenti è il pagamento promiscuo nei lavori del Superbonus. Risponde all’esigenza: come posso effettuare lavori importanti senza disporre di tutte le somme necessarie nemmeno per il 30% del SAL? E’ possibile grazie allo sconto in fattura parziale: i lavori possono essere pagati in parte e per l’altra parte andare in sconto in fattura.

Rispondo pubblicamente ad una domanda fatta da un nostro collega smart.

E’ il caso in cui i lavori che si intende realizzare sono tanti, ma non si sono trovate tutte le ditte che possano o vogliano eseguire i lavori mediante lo “sconto in fattura”.

Capita più spesso di quanto si possa immaginare.

E’ possibile eseguire parte dei lavori con sconto in fattura di tre ditte diverse e parte con pagamento diretto del proprietario?

Lettore smart

Andrò subito al dunque senza perdermi in chiacchiere, e poi argomentiamo le varie sfumature di grigio.

Sì, è possibile eseguire il superbonus con lo sconto in fattura parziale, dove parte dei lavori sono pagati tramite lo sconto in fattura di tre ditte differenti e la parte restante viene pagata dal proprietario.

Vediamo alcune sfumature possibili

Quando può capitare di dover effettuare il lavori Superbonus con sconto in fattura parziale?

Può capitare, e capita, quando non si riesce a trovare tutte le ditte che possano eseguire lo sconto in fattura.

Il committente e il tecnico si trovano davanti ad un bivio: rinunciare ad una o più lavorazioni per ridurre gli importi, oppure tirare fuori i soldi per pagare quella quota parte di lavorazioni.

E generalmente, si opta per la seconda.

Provo a fare un esempio pratico, per provare a spiegarmi meglio:

  • Cappotto – Importo 50k – Pagato dal committente
  • Infissi – Importo 35k – Sconto in fattura
  • Riscaldamento – Importo 15k – Sconto in fattura
  • Fotovoltaico / Batterie / Colonnina – Sconto in fattura
  • Tecnici – Sconto in fattura
  • Commercialista – Sconto in fattura

Come possiamo notare, nella configurazione di sopra, il committente si dovrà far carico della spesa per la coibentazione delle superfici opache, mentre le ditte si faranno carico, mediante lo sconto in fattura, dei restanti lavori.

Quando si rende necessario dover impostare i lavori superbonus con lo sconto in fattura parziale?

Nel Superbonus, lo sconto in fattura parziale si rende necessario, come abbiamo detto, quando non si trovano tutte le ditte che vogliano eseguire i lavori integralmente mediante lo sconto in fattura.

O ancora, si rende necessario anche nel caso in cui il committente intenda pagare l’intero ammontare del lavoro, ma non abbia a disposizione tutte le somme per il SAL.

Esempio.

Lavoro da 150k + professionisti 35k.

Totale da sostenere: 185k.

SAL minimo (33%): 61k

Somme a disposizione del committente: 50k

Come si vede nell’esempio di sopra, le somme a disposizione del committente non permettono di pagare il raggiungimento del SAL impostato ad almeno il 33% dell’importo lavori.

Le possibili scelte sono solo 3:

  1. Il committente procura ulteriore liquidità per arrivare ai 61k necessari
  2. Il tecnico rivede il progetto, al fine di impostare un SAL al 33% da 50% (che si traduce nel rinunciare a 35k di lavori)
  3. Una o più ditte, effettuano uno sconto in fattura parziale così da garantire un SAL al 33%, una parte del quale viene pagata dalle risorse del committente e una parte viene effettuata con lo sconto in fattura parziale.

Consiglio per un Superbonus con sconto in fattura parziale: Per la stessa lavorazione nello stesso SAL, usate solo un metodo di pagamento per ogni fornitore

Qui entriamo nel dettaglio.

Si tratta di alcuni accorgimenti utili affinché possiate avere una gestione del SAL (Stato di Avanzamento Lavori) che sia il più semplice possibile.

Riprendiamo il caso di sopra e complichiamolo un po’.

  • Cappotto – Importo 50k – Pagato dal committente fino a 20 mila euro, il resto mediante lo sconto in fattura parziale – Fornitore Impresa Edile
  • Infissi – Importo 35k – Pagato dal committente fino a 6,5k , il resto mediante lo Sconto in fattura parziale – Fornitore Serramentista
  • Riscaldamento – Importo 15k – Sconto in fattura totale – Fornitore Termoidraulico
  • Fotovoltaico / Batterie / Colonnina – Sconto in fattura totale – Fornitore Ditta del Fotovoltaico “chiavi in mano”
  • Tecnici – Sconto in fattura totale – Ingegnere
  • Fiscalista – Sconto in fattura – Commercialista

Rispetto alla prima configurazione, qui si complica un po’.

Si complica un po’ perché abbiamo parte degli importi, per la stessa lavorazione e probabilmente per lo stesso fornitore (per fare un esempio pratico, infatti, nella voce infissi si potrebbe comprendere una parte di opere murarie che fattura la ditta edile), che sono in parte pagati mediante la cessione del credito al fornitore (sconto in fattura parziale) e in parte sostenuti dal committente che cederà poi il credito maturato all’istituto di credito.

In questo caso, il mio consiglio è quello di effettuare uno Stato di Avanzamento dei Lavori, nel quale per lo stesso fornitore all’interno della stessa lavorazione, cercherei di mantenere un solo metodo di pagamento.

Provo a spiegarmi meglio con un esempio, su come imposterei un SAL 30,

  • Intervento Cappotto – Fornitore Impresa Edile pagata dal committente . Tot 20k
  • Intervento Infissi – Fornitore Serramentista pagato dal committente . Tot 6,5 k
  • Intervento Riscaldamento – Fornitore Termoidraulico – Sconto in fattura – Tot da valutare in base allo stato di avanzamento lavori
  • Intervento Fotovoltaico / Batterie / Colonnina – Fornitore Ditta del Fotovoltaico – Tot da valutare in base allo stato di avanzamento lavori
  • Intervento Riscaldamento o Fotovoltaico o Batterie o Colonnina – Tecnici e Fiscalista – Sconto in fattura.

In questo modo, avremo una matrice di pagamenti per i quali, per la stessa categoria di lavoro, non abbiamo pagamenti promiscui.

Potremo fare anche una configurazione di questo tipo:

  • Intervento Cappotto – Fornitore Impresa Edile pagata dal committente . Tot 20k
  • Intervento Infissi – Fornitore Serramentista pagato dal committente . Tot 6,5 k
  • Intervento Riscaldamento – Fornitore Termoidraulico – Sconto in fattura – Tot da valutare in base allo stato di avanzamento lavori
  • Intervento Fotovoltaico / Batterie / Colonnina – Fornitore Ditta del Fotovoltaico – Tot da valutare in base allo stato di avanzamento lavori
  • Intervento Riscaldamento / Cappotto – Tecnici e Fiscalista – Sconto in fattura.

Ci troveremo nella condizione per cui nell’intervento del Cappotto, abbiamo due modalità di pagamento differenti: una in sconto in fattura e una sostenuta dal cliente mediante bonifico bancario parlante.

Che differenza c’è tra le due modalità?

Che il Commercialista so troverà a dover inviare, per lo stesso intervento 1 (Cappotto), due visti di conformità differenti nello stesso SAL.

Vi confermo che è possibile e nulla osta.

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SuperBonus Prevalenza Residenziale: Come si Calcola nel Condominio?

Il calcolo della prevalenza residenziale per i condomini che vogliono effettuare lavori rientranti nel superbonus è necessario in presenza di diverse destinazioni d’uso all’interno dello stesso condominio.

Tutto questo tempo sprecato a calcolare invece di colorare.

Qualcuno su Twitter

Tutto questo tempo sprecato a calcolare invece di colorare.

Ahimè … ha proprio ragione quel tizio che l’ha scritto su Twitter! 😅

Il calcolo della prevalenza residenziale per i condomini che vogliono effettuare lavori rientranti nel superbonus è necessario in presenza di diverse destinazioni d’uso all’interno dello stesso condominio.

Vediamo come si calcola, e alcune indicazioni e concetti chiave da ricordare per evitare di cadere in errore nel calcolo del

Superbonus Condominio: Calcolo della Prevalenza Residenziale

Bene, entriamo nel vivo.

Poggia le matite colorate, prendi carta, calamaio, e iniziamo.

Per il calcolo della prevalenza, ai fini della verifica se la stessa può ritenersi residenziale o non residenziale, dobbiamo:

  • calcolare la superficie complessiva
  • calcolare la superficie a destinazione residenziale
  • calcolare la superficie a destinazione non residenziale, che per differenza, sarà data da quella totale a cui viene sottratta quella non residenziale.

Se sei un impavido dei numeri, puoi anche fare la pazzia di prendere la superficie complessiva e detrarre quella non residenziale.

Voglio una vita … spericolata …

Superbonus Condominio: Calcolo della Superficie per la Prevalenza Residenziale

Tutto chiaro?

Se hai risposto sì, sei uno che non bada tanto alle sfumature di grigi.

Quando si parla di superficie complessiva e di superficie residenziale o non residenziale, quale superficie si deve considerare?

La domanda è necessaria e decisamente pertinente.

Nel mondo dell’edilizia e dell’urbanistica in genere, esistono tanti concetti relativi alle superifici.

Superficie utile, superficie lorda, superficie coperta, superficie catastale, superficie chipiùnehapiùnemetta, ecc…

La superficie da considerare ai fini del calcolo della prevalenza residenziale o non residenziale è la:

Superficie Catastale

Ta dààààà.

(fonte: risposta del 11 gennaio 2022, n. 10 dell’Agenzia delle Entrate)

Superbonus Condominio: Condominio Costituiti da più Edifici

Ora che conosciamo la regola base per la modalità di calcolo, iniziamo a dirimere i vari casi particolari.

Nel caso di condominio costituito da più edifici:

  • si deve considerare la superficie di tutte le unità di tutti i fabbricati?
  • e se i fabbricati singolo, sono funzionalmente indipendenti con accesso autonomo non condiviso gli altri?

Non corriamo.

Il concetto di funzionalmente indipendente e con accesso autonomo non condiviso ad altre unità si applica alle singole unità e non agli edifici; pertanto la domanda non è pertinente e nulla conta se il fabbricato di un condominio costituito da più edifici risulta funzionalmente indipendente dagli altri edifici, e con accesso autonomo (sempre rispetto agli altri fabbricati).

Per tornare al calcolo della superficie complessiva: si deve considerare la superficie di tutte le unità di tutti i fabbricati?

.

Ai fini del calcolo della prevalenza della destinazione d’uso dei condomini, per la verifica se il condominio può ritenersi a maggioranza residenziale o non residenziale, si devono considerare le superfici di tutte le unità immobiliari di tutti i fabbricati costituenti il condominio.

Questo deriva dal chiarimento contenuto nella risposta n. 10 dell’11 gennaio 2022.

Superbonus Condominio e Calcolo della Prevalenza: E le abitazioni di lusso, vanno considerate per il calcolo della prevalenza nel condominio?

Sì, vanno considerate anche le abitazioni di lusso.

Il dubbio può sorgere perchè per abitazioni di lusso, e comunque quelle che in generale rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9 non sono ammesse al Superbonus.

Per logica, si potrebbe pensare, sbagliando, che poichè tali categorie catastali sono escluse dal Superbonus, non debbano essere considerate nel calcolo della prevalenza della destinazione d’uso nei condomini.

Agenzia delle Entrate, risposte n. 10/2020 e 609/2021.

Superbonus Condominio e Calcolo della Prevalenza: Come si Considerano le Pertinenze?

Bella domanda.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa indicando prima “bianco” e poi “nero”.

Coerenza?

No Grazie!

Nella risposta più recente, n. 5/2022 l’AdE indica che non si considera la superficie catastale delle pertinenze ai fini del calcolo della prevalenza residenziale o non residenziale, nei condomini.

Chiarimento che va in netto contrato con quanto la stessa AdE (questa volta, però, non AdE centrale ma AdE Lombardia) ha sostenuto nelle risposte 904-2305/2021.

Ad oggi, quindi, la superficie delle pertinenze non deve essere considerata nel calcolo della prevalenza della destinazione d’uso dei condomini, ai fini della verifica del condominio a prevalenza residenziale.

Tutto Chiaro?

E’ vero, sono tanti concetti.

Però niente di complicato.

Le regole di calcolo per la verifica della prevalenza residenziale necessaria per l’accesso al Superbonus sono regole da ricordare e applicare durante lo studio di fattibilità per il Superbonus 110% nei Condomini.

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SuperBonus Condominio: Prima Assemblea

Alcuni consigli utili sui come affrontare la prima Assemblea di Condominio finalizzata ad avviare l’incarico per lo studio di fattibilità del SuperBonus 110%.

Ogni tanto vado a sfogare la mia rabbia alle riunioni di condominio fino a quando non si accorgono che non abito lì.

Qualcuno su Twitter

Il Superbonus in Condominio.

Mi vengono i brividi solo a pensarci :)

Scherzi a parte, il Superbonus 110% da effettuare nei Condomini rappresenta, per noi tecnici smart, sia una grande opportunità che una sfida (più o meno) ardua.

Il grado di difficoltà non è di natura tecnica, quanto di natura sociologica. 😂

E il grado di difficoltà è, spesso ma non sempre:

  • direttamente proporzionale al numero di unità. Maggiore è il numero di unità, maggiore è la probabilità di trovare “personaggi” particolari
  • direttamente proporzionale alla capacità dell’Amministratore: se capiti nell’Assemblea guidata da un Amministratore poco smart, il pericolo di perdere tempo è altissimo
  • direttamente proporzionale al numero di tecnici colleghi (ingegneri, geometri, architetti, ecc…) presenti in Assemblea: il rischio di essere messi in mezzo al gioco di “chi la fa più lontano” tra tecnici è altissimo
  • inversamente proporzionale al numero di coppie giovani; o se la vogliamo dire in altri termini, la presenza di anziani aumenta il grado di difficoltà per diversi motivi (complessità della materia, difficoltà di comprensione della materia e di meccanismi complessi di cessione del credito, paura nell’affrontare qualcosa che non si capisce, ecc…)

Capire il grado di difficoltà è un primo passo ma non è l’unico da compiere per presentarsi preparato alla prima Assemblea condominiale.

Vediamo alcuni consigli pratici per destreggiarsi durante le discussioni in assemblea.

SuperBonus Condominio: 1 – Semplicità. Non Tediare l’Assemblea con Tecnicismi

Il Superbonus è complesso di suo; il mio primo consiglio è quello di cercare di renderlo semplice.

L’Assemblea Condominiale non è il posto giusto dove fare sfoggio della tua saccenza in materia di Superbonus.

Piuttosto, cerca di rendere il Superbonus semplice.

Evita tecnicismi, se non esplicitamente richiesti.

Focalizzati su pochi concetti. E rendili semplici. Alla portata di tutti.

Avrai davanti persone di diverso rango sociale, con capacità di comprensione e soglie di attenzione decisamente differenti tra di loro.

Se vuoi avere un buon appeal su tutta l’Assemblea, sii chiaro e semplice.

SuperBonus Condominio: 2 – Focalizzati sull’Aspetto Economico

L’Assemblea di condominio è un “animale” conosciuto.

L’unica corda tesa è sempre e solo quella economica.

Tutto il resto, poco importa.

Focalizzare il tuo discorso e le tue attenzioni sull’aspetto economico ti permetterà di:

  • evitare perdite di tempo
  • tranquillizzare i tuoi ascoltatori sull’aspetto più importante per tutti loro (quello economico)

Se hai la possibilità di far effettuare il lavori al Condominio senza che loro debbano “cacciare” fuori un solo euro, allora partire dall’aspetto economico può diventare il tuo punto di forza.

Non dico che sarà facile: troverai gli scettici, troverai gli increduli, e troverai chi ti da contro perché “lo Stato non regala niente”.

Ma questo lo sapevi già prima di entrare in Assemblea.

Cerca di essere chiaro, semplice ed esplicito sull’aspetto economico del Superbonus in generale e del tuo lavoro in particolare.

SuperBonus Condominio: 3 – Ascolta tutti. Comprendi le loro paure. Lascia evolvere il discorso

E’ importantissimo ascoltare tutti.

Anche quelle persone particolarmente fastidiose che non ti lasciano finire le frasi, che non ti lasciano parlare; anche quelle maleducate che non hanno ascoltato una parola perchè giocavano con il cellulare per tutto il tempo, e poi fanno esattamente la domanda a cui hai già risposto più volte.

E’ importante che tutti percepiscano che la loro domanda, in quel momento, è per te importante.

Anche se hai già risposto più volte, non liquidarli con un “ne abbiamo appena parlato”; rispondi, con pazienza, e possibilmente con parole differenti dalle precedenti, perché la persona potrebbe non aver capito o non aver colto alcune sfumature del tuo discorso ( o averle colte in modo distorto).

Ascoltare tutti, oltre a dare importanza alle persone (e quindi creare un credito di stima nei loro confronti) ti permette di comprendere meglio le paure dei singoli.

Se riesci a comprendere la paura del singolo condomino, saprai anche come rassicurarlo con la tua risposta.

E se hai rispettato il consiglio numero 1, ovvero quello di non tediare i tuoi ascoltatori con tecnicismi inutili e di raccontare poche cose semplici, fai in modo che il discorso evolva da solo.

Non devi raccontare tutta la storia del Superbonus o tutto lo scibile del Superbonus, di getto e con un unico fiato.

Due o tre concetti semplici per iniziare e spiegarne obiettivi energetici e funzionamento economico.

Il resto, io, lascio che evolva tramite le domande dei condomini.

Perché tanto ci saranno, anche se racconti tutto. E visto che ci saranno, è preferibile affrontare i singoli argomenti e focalizzarti in modo verticale su quelli, solo quando qualcuno fa la domanda specifica. Ti permetterà di dare ritmo alla tua esposizione perché non sarà un monologo, ma sarà una discussione dinamica.

Se l’impostazione è buona, avrai di fronte una platea di condomini che approfitteranno della possibilità di fare domande ad un tecnico di cui iniziano ad avere fiducia, nonostante ti abbiano appena conosciuto.

SuperBonus Condominio: 4 – Gestisci le obiezioni.

Ci saranno.

Accettalo.

Devi (sì, imperativo!) accettare che ci saranno obiezioni. Devi anche ricordarti che non sono questioni personali.

Non riguardano il tuo operato o la tua persona; non hanno a che fare direttamente con te.

Ci saranno persone che, leggendo su internet e ascoltando la TV, avranno un minestrone dentro la testa tale da non comprendere nulla o quasi nulla del tuo discorso. E faranno obiezioni.

Queste obiezioni vanno ascoltate. Capite. E gestite.

Derivano da una conoscenza disordinata che hanno acquisito in autonomia e che devi scardinare senza entrare in contrapposizione con il tuo interlocutore.

Evita tutte le parole che ti mettono “contro“.

Evita il “no”, i vari “ma”, “però”, “tuttavia”.

Lo so, sembrano consigli per operatore di call center.

Il punto è quello di cercare di avere una buona discussione e un buon dialogo con il tuo interlocutore, senza porsi in contrapposizione con nessuno.

Le parole “no”, “ma”, “però”, “tuttavia”, hanno il grande difetto di porre in contrapposizione i due interlocutori.

Provo a fare un esempio pratico.

Condomino: Ingegnere, Lei dice che … bla bla bla … ma in TV hanno detto esattamente il contrario. Io credo che … bla bla bla … è corretto?

Ipotesi di risposta 1: No. Non è corretto. Spenga la TV. Ascolti me …

Ipotesi di risposta 2: Sig. xxxx quello che lei ha detto è anche giusto, però …

Ipotesi di risposta 3: Girano tante informazioni, spesso anche parziali sul Superbonus. Il mio punto di vista è …

La prima ipotesi contiene una negazione diretta alla frase del vostro interlocutore. Inconsciamente si sentirà quasi denigrato.

La seconda ipotesi, pur non contenendo

Quel che segue dopo il “no” o il “però”, nella prima e nella seconda ipotesi, è totalmente indifferente.

Quel che deve cambiare, e ne hai un esempio nella terza ipotesi, è l’impostazione nella gestione dell’obiezione. Nel primo caso, la persona smetterà di ascoltarci dopo il primo No, così come nel secondo caso dopo il “però“.

Nel terzo caso, seguirà il nostro discorso e, probabilmente, darà meno credito alla TV e più credito al Tecnico che ha davanti.

SuperBonus Condominio: 5 – Guidali e riportali sulla retta via.

L’Assemblea è composta da tante persone che spesso prenderanno parola e introdurranno argomenti non pertinenti.

O non del tutto pertinenti.

Riportali sulla strada giusta.

Sempre con garbo, rispetto ed educazione.

Puoi usare frasi, tipo:

Se volete possiamo parlare anche ora dell’argomento xxx; il tema di oggi è il Superbonus, e se l’abbiamo concluso chiederei all’Amministratore se possiamo trattare questo tema xxx

E’ molto probabile che si ritornerà sul Superbonus.

O ancora:

L’argomento xxx può essere lungo da trattare; se avete piacere, oggi ci possiamo concentrare sul Superbonus e chiediamo all’Amministratore di porre all’ordine del giorno della prossima seduta di trattare questo argomento; io mi rendo disponibile fin da ora a presenziare“.

SuperBonus Condominio: 6 – Sopporta con pazienza.

Ci saranno persone maleducate.

Fastidiose.

Che non ti lasceranno finire.

Che faranno domande scomode.

Potresti addirittura trovare persone che denigrano te o il tuo ruolo.

Sopporta. Non cedere. Non cadere nelle provocazioni.

Quando stai per sbottare, morditi la lingua e ricordati che il silenzio è d’oro.

Tu sei il/la Professionista; ma prima ancora sei un/una Signor*.

SuperBonus Condominio: 7 – Rispetta i confini.

Esistono dei confini relativi al tuo ruolo e alla tua posizione.

Rispettali.

Questi confini riguardano gli argomenti di cui devi parlare; sei lì per il Superbonus, quindi se l’argomento si sposta su questioni private, e vien messo in mezzo con la richiesta di un parere, il mio consiglio è quello, in modo educato, di non rispondere.

Soprattutto se ti cercano di metterti in mezzo quale arbitro tra due contendenti.

Anche se hai un parere su ciò che discutono, evita.

Grazie per la domanda. Vi chiedo scusa, ma per poter rispondere sono necessari approfondimenti. Se rispondessi adesso senza valutare il caso, rischierei di sbagliare in modo plateale. Se avete piacere di ricevere un mio parere in merito, vi posso fornire una consulenza specifica, che richiede del tempo e del lavoro

Sei tu il tecnico, e per questo pensano che abbia tutte le risposte in mano.

E ti ergono ad arbitro di dissapori tra condomini che vanno avanti da una vita.

Non cadere nel loro gioco.

Fai il professionista; prenditi il tempo che serve per valutare.

Rispetta i confini.

SuperBonus Condominio: 8 – Abbandona il campo, quando necessario.

Ci saranno dei momenti in cui è necessario/opportuno abbandonare l’Assemblea.

Lo puoi fare quando la conversazione degenera per questioni interne o si sposta su argomenti che a te poco interessano.

In quel caso, interrompi la discussione e chiedi.

Vi chiedo scusa; se non avete bisogno ancora di me e dovete parlare di questioni che esulano dal Superbonus, vi lascio discutere privatamente

o ancora

Scusate se interrompo; avrei un impegno. Se avete ancora qualche domanda sul Superbonus posso trattenermi ancora xxx minuti; diversamente vi saluto e lascio discutere il prossimo punto“.

Queste sono le situazioni da cui devi fuggire.

Non sono di tuo interesse. Non è la riunione del tuo condominio. Non sei il tecnico designato a determinare se i panni della signora del piano xxx possano essere stesi alle 5 del mattino, bagnando tutto l’ingresso.

Soprattutto, non farti rubare del tempo prezioso.

Hai già dedicato il tuo tempo all’argomento Superbonus; il resto del tempo non è “pagato”.

Esiste anche un’altra condizione in cui è necessario abbandonare il campo.

Se la conversazione degenera e trovi un condomino che ti da addosso, piuttosto che rispondere apertamente e diventare volgare/scortese, è meglio abbandonare il campo.

Se ti trovi a disagio e non sai/vuoi gestire quella situazione, piuttosto ché passare per il maleducato di turno (anche se sei stato insultato/provocato), è preferibile gestirla in modo smart.

Ad affronto diretto, non rispondere direttamente.

Ti giri dall’Amministratore e dici

Scusa xxx; io sono venuto per parlare di Superbonus. Se l’Assemblea ha piacere di continuare a parlare del progetto Superbonus e hanno domande da pormi rimango volentieri. Se il tenore della conversazione deve essere questo, preferisco andare via e rimandare ad altra seduta; o se l’Assemblea non ha fiducia in me, posso lasciare il posto anche ad un altro tecnico senza problemi“.

E tanti saluti.

Ricordatevi. Ci perdono loro, non voi.

SuperBonus Condominio: 9 – Non devi vincere e non devi convincere.

Non è una gara e non sei davanti ad una giuria.

Se trovi davanti altri tecnici che hanno il solo obiettivo di dimostrare che ne sanno più di te, non cadere nel loro gioco.

Non è un gioco a chi la fa più lontano; nè è una gara a chi è più bravo e competente sul Superbonus. Se sei tu a parlare in Assemblea e non lui, è evidente che gli altri condomini hanno preferito non affidare a lui il lavoro.

E se i colleghi saccenti non ti bastano, ti avviso fin da ora che troverai davanti a te negazionisti e obiettori della peggior specie.

Quando nessuna impostazione smart di argomenti riesce a portare le persone sulla retta via, anche un buon “Signori, scusate. Il Superbonus è un’opportunità che passa una volta nella vita. Se avete piacere di coglierla, io sono qui per aiutarvi. Non è obbligatorio fare il Superbonus. Se non siete convinti o sicuri, possiamo anche chiudere la discussione e lasciare l’opportunità“.

Mi è capitato di utilizzare questa frase alcune volte; una volta, pochi giorni fa, durante un’assemblea dove la metà dei condomini obiettava sul cappotto termico, vantando la facciata (orrenda e vetusta) vecchia di cinquant’anni. Si trattava di un ex fabbricato destinato ad edilizia convenzionata (ex case popolari), quindi vi lascio immaginare la qualità architettonica ed estetica della facciata “da preservare”.

La mia posizione era stata quella di sfruttare l’opportunità del Superbonus, oltre che per migliorare l’efficienza dell’immobile e contenere i consumi energetici, anche per ammodernare l’estetica del fabbricato. In questo modo si sarebbe persa la diretta associazione tra ex casa popolare e il fabbricato, permettendo di aumentare il valore degli immobili.

Dopo tante obiezioni, di cui tante prive di senso, ho detto:

Signori, capisco perfettamente il vostro punto di vista. Siete abituati e probabilmente anche affezionati allo stile attuale del fabbricato. Effettuare il cappotto stravolgerebbe l’estetica, e non siete convinti. Per fortuna, esiste un impianto centralizzato che abbiamo scelto di cambiare; questo ci permette di avere l’elemento trainante che “sblocca” gli interventi trainati, anche senza effettuare il cappotto termico. Da un punto di vista energetico, io vi consiglio di effettuare anche il cappotto. Tuttavia non è obbligatorio e non è nemmeno necessario, nel nostro caso. Se preferite mantenere l’estetica del fabbricato così com’è, lo possiamo fare“.

Dopo un’argomentazione simile, l’altra metà dell’Assemblea si è opposta e mi ha supportato. E’ stato deliberato di effettuare il cappotto, sia per migliorare la prestazione energetica ma anche per rinnovare l’estetica del fabbricato.

SuperBonus Condominio: 10 – Rimanda i singoli casi.

Quando qualcuno vi farà una domanda, è molto probabile che questa inizi con “nel mio caso, succede questo … ” oppure “io mi trovo in questa situazione, come posso fare”?

Se sai rispondere subito, puoi scegliere di rispondere.

Io cerco di farlo portando la discussione da un livello micro (caso specifico) ad un livello macro (caso generale), in modo da rispondere preventivamente ad altre domande, riducendo al minimo i casi specifici.

Se invece non sai rispondere o non hai abbastanza elementi per rispondere, piuttosto che entrare nel dettaglio chiedendo altre informazioni specifiche, che interessano il singolo e non tutti, è preferibile rimandare ad un momento/appuntamento tra te e il singolo condomino.

Grazie sig. xxx per la domanda; sono aspetti specifici per il suo appartamento, secondo me possiamo approfondirli in separata sede tra di noi; a tal proposito, invito tutti a contattarmi al fine di dirimere i singoli casi. Ognuno di voi ha necessità diverse, e possiamo vederle in privato così da completare il progetto energetico con le singole necessità di ciascuno di voi, senza discuterne qui pubblicamente.”

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SuperBonus Modifiche Continue: 5 Consigli per Sopravvivere

Dalla sua prima emanazione, l’art. 119 e l’art. 121 del Decreto Rilancio hanno subito tante modifiche e integrazioni. Se dovessimo contarle, arriviamo a quasi quaranta. Vediamo come comportarsi e come sopravvivere in un contesto di estrema incertezza

L’Incertezza è la condizione perfetta per incitare l’uomo a scoprire le proprie possibilità.

Erich Fromm

Dai, siamo onesti.

Se non cambiassero il Superbonus almeno una volta a settimana, quasi ci annoieremo.

Proviamo a fare una statistica.

Non le ho contate precisamente, ma leggendo qua e là, ho visto da più parti che gli articoli del Decreto Rilancio relativi al Superbonus 110 (artt. 119 e 121) sono stati modificati, attuati, integrati, rivisti, ecc … per quasi quaranta volte dal luglio 2020.

Da Luglio 2020, mese in cui è stato possibile iniziare gli interventi del Superbonus, se prendiamo per buono che ci sono state 40 interventi di modifiche, integrazioni, attuazioni e correzioni che hanno portato il Superbonus ad essere quello che oggi conosciamo, il calcolo è presto fatto:

40 modifiche diviso 20 mesi = 2 modiche/mese.

Insomma, ogni due settimane, ce n’è una nuova.

Come possiamo lavorare serenamente, in un clima di totale incertezza?

Vista la statistica di sopra, è verosimile pensare che il Superbonus di oggi, mentre scrivo, tra 15gg potrebbero cambiare nuovamente.

Vediamo 5 consigli utili per sopravvivere al Superbonus, senza “farsi del male”, e continuare a lavorare nell’incertezza.

1 – L’unica cosa certa è l’incertezza: accettalo!

C’era quello (Benjamin Franklin) che diceva … esistono solo due cose certe nella vita: la morte e le tasse. (Iniziamo alla grande, con un bel po’ di sano ottimismo.) 😅

Il primo passo da compiere per sopravvivere ad un camaleontico Superbonus è quello di mettersi l’anima in pace e accettare di lavorare e operare in un clima di estrema incertezza.

Un po’ come dire … il primo passo per risolvere un problema, è quello di ammettere di avere un problema.

Prima accetti l’assioma che lavorerai in un contesto estremamente mutevole, prima avrai la possibilità di concentrarti su quello che conta veramente.

Il Superbonus è una di quelle opportunità che noi giuovani tecnici non avevamo mai conosciuto: sono finiti i tempi di ricostruzione post-guerra, e i successivi anni 70 e 80 caratterizzati dagli sfarzi dei tecnici.

Accettare di lavorare in una normativa che cambia costantemente, è diventata la normalità anche in edilizia e urbanistica, a prescindere dal Superbonus: basti pensare alle costanti modifiche che vengono effettuate al Testo Unico dell’Edilizia.

Accettalo, e concentrati su quello che conta veramente: il progetto del Superbonus.

2 – Sii sempre aggiornato

Accettare di lavorare in un Superbonus che cambia ogni treperdue, è tanto importante quanto quello di rimanere sempre aggiornati.

Non si può prescindere dall’essere costantemente sul pezzo: come abbiamo visto, la normativa è camaleontica e cambia troppo spesso.

Essere sempre aggiornati è un elemento fondamentale per evitare di cadere in pericolosi errori che possono costare molto caro.

Studia. Studia. E continua ad aggiornarti sempre.

Ma … c’è sempre un ma. (vedi il prossimo punto).

3 – Non dimenticare lo scopo del Superbonus

Ma … non dimenticare quello che è lo scopo del Superbonus.

Troppo spesso vedo tecnici arrovellarsi su interpretazioni surreali.

Succede quando l’estrema incertezza della normativa Superbonus si pregna di risoluzioni, webinar, interpelli, forum, pareri, articoli terroristici dei vari edilqualcosa.

Quello è il momento in cui l’ingegnere perde l’ingegno.

E dimentica quello che è lo scopo del Superbonus: Efficientare le case. Ridurre i fabbisogno di energia. Efficientare gli impianti domestici. Risparmio energetico

Lo scopo del Superbonus non è (e non lo è mai stato)

  • sanare le difformità edilizie
  • intasare gli uffici comunali con sanatorie di porte spostate, finestre diverse di pochi centimetri, sensi di apertura delle porte diversi (eh sì, ho visto anche queste sanatorie! 😱 )
  • intasare gli uffici comunali con richieste di accesso agli atti, finalizzate a perseguire, come fossimo dei crociati, “lo stato legittimo” dell’immobile. (ho visto tecnici che voi umani … Ho visto tecnici cercare scheletri nell’armadio di progetti degli anni 70, ultra superati … nel nome de “lo stato legittimo” 😱)

Lo scopo del Superbonus è (e lo è sempre stato):

  • ridurre il fabbisogno energetico degli edifici residenziali
  • efficientare gli impianti
  • produrre energia da fonte rinnovabile

Da una parte riduco il fabbisogno, e dall’altra soddisfo questo fabbisogno con impianti efficienti, e in ultimo, fornisco l’energia pulita rinnovabile agli impianti efficienti.

Tutto il resto è inutile.

Tutto il resto è noia.

4 – Prevenire è meglio che curare

Prevenire è meglio che curare.

Lo diceva un famoso spot sulla salute dentale.

Lo ripetiamo e lo riprendiamo in materia di Superbonus.

superbonus prevenire è meglio che curare

Sappiamo e abbiamo accettato che il Superbonus è un terreno che cambia costantemente e continuamente.

Prevenire alcune “mosse” di cambiamento da parte della normativa, ci mette al riparo dalle modifiche che sopraggiungeranno.

Provo a fare un esempio pratico:

Una recente modifica al Superbonus ci informa che, per tutti i contratti stipulati o i progetti presentati da fine maggio 2022, sarà necessario indicare in contratto e in fattura il CCNL applicato ai lavoratori.

Sarà anche necessario, per i lavori al di sopra di un determinato importo, avere il DURC di Congruità in regola.

Premesso che non stiamo qui a discutere sulla bontà delle recenti modifiche, che possono anche essere condivisibili sotto diversi aspetti, quello che possiamo fare, qualora avessimo la necessità di non rientrare in queste disposizioni più restrittive, è quello di presentare i progetti subito.

Altro esempio pratico.

A fine anno 2021, quando il Parlamento discuteva della possibile proroga del Superbonus per le unità unifamiliari, si paventava l’ipotesi di applicare il maggior termine di fine dicembre 2022, solo ai progetti presentati entro una certa data.

Sul tavolo c’erano le seguenti carte:

  • eravamo a novembre 2021
  • la proposta di Draghi dava scadenza a Dicembre 2022 per i progetti presentati entro settembre 2021

Seppur si trattasse di una proposta di legge, e seppur il tempo era già trascorso per avere quei 6 mesi aggiuntivi, abbiamo scelto di presentare tutti i progetti.

Perchè?

Perchè sono sempre molto frequenti i casi in cui quelle date variano con emendamenti proposti dalle Aule; abbiamo ipotizzato potesse essere portata a fine novembre 2021.

Non è successo. Per fortuna hanno scritto le regole in modo diverso.

E se .. avessimo azzeccato?

Boom … sei mesi di ossigeno per tuti i nostri clienti.

Prevenire è meglio che curare.

5 – Riduci il “rumore”

Ne abbiamo già parlato in un altro articolo.

C’è troppo “rumore”.

Ci sono troppi siti di settore che monetizzano dall’incertezza.

Esce una proposta di modifica al Superbonus e subito vedi questi siti fare terrorismo mediatico con titoli acchiappaclick.

Loro vivono di click.

E più incertezza c’è, più ci sarà bisogno di altre notizie.

E loro guadagnano di più.

Devi ridurre le fonti da cui ti approvigioni di notizie. Devi selezionare solo quelle che creano valore.

6 – Lamentarsi non è utile

Quest’ultimo consiglio si ricollega al primo.

Diciamo che è un addendum del “prima accetti di lavorare in questo clima di incertezza, prima puoi dedicare le tue energie a ciò che conta veramente”.

Non puoi controllare il contesto.

Non puoi riscrivere il Superbonus (a meno che tu non sia Mario Draghi!).

Non perdere energie per ciò che non è in tuo controllo.

L’unica cosa che puoi fare è quello di destinare le tue energie ad agire nel miglior modo possibile; puoi destinare le tue facoltà mentali non alle lamentele con il collega di turno con il quale vi compatite a vicenda, ma a pensare a come riuscire a fare tanti lavori nell’unità di tempo (entro la scadenza!).

Lamentarsi non è utile.

Lamentarsi non è una strategia.

Superbonus e Incertezza

Sappiamo che il Superbonus è cambiato, e anche se speriamo che non ricapiti, dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove modifiche.

Abbiamo imparato che per “sopravvivere” è necessario

  • Accettare l’incertezza
  • Rimanere sempre aggiornati
  • Non dimenticare lo scopo vero del Superbonus
  • Prevenire le modifiche e agire di conseguenza
  • Ridurre il rumore derivante dalle eccessive informazioni, spesso terroristiche, derivanti dai siti di settore
  • E in ultimo, ma non meno importante… Evitare di lamentarsi. Lamentarsi non aiuta.

Se vogliamo vedere il lato positivo, un clima così incerto non fa altro che stimolare la nostra fantasia e ci porta ad un miglioramento costante.