Superbonus Decreto Prezzi Calcolo Massimali Congrui Esempio Pratico Infissi

superbonus decreto prezzi

Superbonus Decreto Prezzi Calcolo Massimali Congrui – Esempio Pratico Infissi

Superbonus dopo il Decreto Prezzi. Vediamo un esempio di Calcolo di Massimali Congrui totali e specifici per due differenti tipologie di infissi (chiusure trasparenti).

Mi Sento Confuso Come un Camaleonte in una Vasca di Smarties.

Anonimo

Il “Decreto Prezzi” del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica), chiamato anche Decreto Costi Massimi, o Decreto Costi Massimi Specifici è entrato in vigore dal 15/04/2022.

Ogni volta che viene modificata una legge, la confusione regna sovrana.

Ho scritto un precedente articolo per raccontare cosa cambia per tutti i progetti presentati dal 15 aprile 2022; se hai piacere di approfondire, all’interno trovi anche le FAQ del MiTE scritte da Enea dove viene esplicitato come effettuare la verifica sulla congruità della spesa specifica sostenuta.

Superbonus Decreto Prezzi Cosa Cambia e Come Verificare la Spesa Specifica

Con questo articolo provo a fare un po’ di chiarezza con un esempio pratico di calcolo per due differenti tipologie di infissi (chiusure trasparenti).

  • Superbonus Decreto Prezzi – Calcolo Massimali Congrui Specifici
  • Dati per l’esempio pratico: Infissi comprensivi di sistemi oscuranti, Zona Climatica C, Prezzario Regione Sardegna
  • Calcolo Massimali Congrui – Infissi in PVC
  • Calcolo Massimali Congrui – Infissi in Legno Alluminio
  • Verifiche da Effettuare come Tecnici Asseveratori sulla Congruità dei Costi Massimi e delle Spese Sostenute

Superbonus Decreto Prezzi – Calcolo Massimali Congrui Specifici

Per tutti i progetti presentati dal 15 aprile 2022, vigono le regole del nuovo Decreto Prezzi del MiTE.

Prima di procedere ad un esempio pratico sulle verifiche per gli infissi, vediamo brevemente che cosa è cambiato e che cosa prevede questo nuovo Decreto Prezzi.

Sostanzialmente, con l’entrata in vigore nel Superbonus del Decreto Prezzi viene introdotta una nuova verifica sulla congruità della spesa specifica sostenuta.

Questa verifica, sempre a carico del tencnico, è mirata ad evitare che i costi della sola fornitura dei materiali possano superare

Verifiche da Effettuare come Tecnici Asseveratori sulla Congruità dei Costi Massimi e delle Spese Sostenute

Le verifiche che dovremo effettuare, come previsto dalla legge, sono due:

  1. La verifica sulla congruità del costo complessivo dell’opera compiuta, attraverso il computo metrico
  2. La verifica sulla congruità della spesa specifica della sola fornitura del bene

Attenzione, le parole “costo” e “spesa” non sono utilizzate a caso.

Nel senso che, la prima verifica sulla congruità del costo complessivo dell’opera compiuta serve per stabilire quale sia l’ammontare massimo che possiamo riconoscere come congruo per la fornitura e posa in opera per un determinato bene o una determinata lavorazione.

Per la verificare la congruità della spesa specifica (punto 2), invece, dovremo controllare che la spesa della sola fornitura sia esplicitata in fattura, e che questo valore sia inferiore ai nuovi valori specifici imposti con l’Allegato A dell’ultimo Decreto Prezzi (attenzione a non confondere l’allegato A del nuovo Decreto Prezzi con l’allegato A del Decreto Requisiti 😕 ).

Farò un esempio di calcolo relativo agli infissi.

Infissi comprensivi di sistemi oscuranti, Zona Climatica C – Esempio Pratico

Dati di input:

  • Zona climatica C
  • Superficie degli infissi con sistema oscurante (cassonetto e avvolgibile) oggetto di sostituzione in Superbonus: 25 mq

Ok, direi che possiamo partire con le verifiche.

Come abbiamo visto sopra, dovremo fare due verifiche:

  • Verificare la congruità del costo massimo dell’opera compiuta, attraverso il computo metrico
  • Verificare che la spesa specifica sostenuta per la fornitura dell’infisso sia inferiore ai limiti imposti dall’Allegato A del Decreto Prezzi.

Analizzeremo due casi: il caso degli infissi in PVC e il caso degli infissi in Legno-Alluminio

Calcolo dei Massimali Congrui e Verifica della Spesa Specifica Superbonus per Infissi

Partiamo dai serramenti in PVC.

Come abbiamo detto, partiremo dal computo metrico.

Questo sarà composto delle lavorazioni necessarie per arrivare all’opera compiuta.

La faccio semplice; ecco le voci che andiamo a comprendere:

  • rimozione dei vecchi infissi per 25 mq
  • trasporto a discarica dei vecchi infissi
  • costo del conferimento a discarica dei vecchi infissi
  • fornitura e posa in opera dei nuovi infissi in PVC

Nel nostro software di elaborazione del computo metrico, che vi ricordo dovrà essere creato utilizzando i Prezzari Regionali o il Prezzario DEI, avremo qualcosa di questo tipo (gli importi indicati sono inventati):

CODDESCRIZIONE VOCEUMQTACOSTO UMCOSTO
1Rimozione infissi in legnomq25 mq42 €/mq1050 €
2Trasporto a discaricamc3 mc50 €/mc150 €
3Conferimento a discaricamc3 mc100 €/mq300 €
4Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in PVC con oscurantimq25 mq800 €/mq20.000 €
TOTALE21.500 €

Perfetto. 21.500 € è il nostro costo massimo che potremo asseverare come congruo.

Pertanto, durante il nostro lavoro, andremo a verificare che la somma di tutte le spese sostenute per gli infissi sia inferiore a 21.500 € iva esclusa.

La somma delle spese potrà essere comprensiva, per esempio, di alcune opere murarie (che nel nostro caso sono già incluse nella voce compiuta di fornitura e posa).

Bene, se la spesa che il committente sosterrà è uguale o inferiore a 21.500 €, sarà integralmente ammissibile.

Diversamente, qualora superasse tale importo, la spesa in eccesso non sarà potrà essere portata in detrazione, o, nel caso di sconto in fattura, non darà vita a crediti di imposta.

Ora dobbiamo procedere alla seconda verifica: la sola fornitura degli infissi comprensiva di sistema oscurante deve rispettare il limite imposto dall’Allegato A del Decreto Prezzi

esempio calcolo costi massimi spesa specifica superbonus allegato a decreto prezzi infissi

In quest’immagine vediamo l’estratto relativo agli infissi indicato nell’Allegato A del Decreto Prezzi.

Come possiamo vedere, abbiamo per la nostra zona climatica C che abbiamo preso in considerazione, un importo pari a 780 €/mq per il serrramento comprensivo di chiusura oscurante.

Come possiamo fare la verifica?

E’ semplice. Dovremo chiedere al fornitore di scorporare in fattura la fornitura da tutte le altre voci di costo.

Dovremo avere una fattura di questo tipo

  • VS dare per
  • fornitura di infissi in PVC € 12.000 + iva
  • fornitura di sistema oscurante € 4.000 + iva
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale 21.000 + iva

Queste voci soddisfano la verifica che la spesa sostenuta per la sola fornitura rispetti i massimali dell’Allegato A sopra indicati?

Facciamo la verifica

Sommiamo le due forniture di infissi e sistema oscurante => 12.000 + 4.000 € = 16.000 €

Dividiamo l’importo ottenuto per i mq della fornitura => 16.000 € / 25 mq = 640 €/mq

640 €/mq < 780 €/mq

Ok, la verifica è andata a buon fine.

Pertanto:

  • la fattura del serramentista, comprensiva di tutte le opere è pari a 21.000 € e questo importo è inferiore a quello che risulta dal nostro computo metrico.
  • la spesa per la sola fornitura del bene (serramenti comprensivi di sistemi oscuranti) è inferiore all’importo massimo stabilità dal Decreto Prezzi.

Tutta la spesa sostenuta è ammissibile al Superbonus 110%, perché possiamo dichiararla congrua.


Ora vediamo l’esempio con i serramenti in Legno/Alluminio (legno interno e alluminio esterno) che qui dalle nostre parti costano più degli infissi in PVC (e penso un po’ ovunque).

Partiamo sempre dal computo metrico.

CODDESCRIZIONE VOCEUMQTACOSTO UMCOSTO
1Rimozione infissi in legnomq25 mq42 €/mq1050 €
2Trasporto a discaricamc3 mc50 €/mc150 €
3Conferimento a discaricamc3 mc100 €/mq300 €
4Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in Legno/Alluminio con oscurantimq25 mq1200 €/mq30.000 €
TOTALE31.500 €

Abbiamo trovato quella che è il costo massimo asseverabile come congruo per l’opera compiuta, nel caso di infissi in legno/alluminio.

Ecco la fattura del serramentista

  • VS dare per
  • fornitura di infissi in legno alluminio € 22.000 + iva
  • fornitura di sistema oscurante € 4.000 + iva
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale 31.000 + iva

La fattura del serramentista, totale e iva esclusa, è di 31.000 euro.

31.000 € < 31.500 €

Perfetto, la prima verifica è andata a buon fine.

Ora dobbiamo verificare che la spesa specifica della sola fornitura sia inferiore a 780 €/mq come richiesto dal Decreto Prezzi.

Facciamo la verifica

Sommiamo le due forniture di infissi in legno/alluminio e sistema oscurante => 22.000 + 4.000 € = 26.000 €

Dividiamo l’importo ottenuto per i mq della fornitura => 26.000 € / 25 mq = 1040 €/mq

1040 €/mq è maggiore di 780 €/mq

La verifica non è andata a buon fine.

Pertanto, quale sarà la spesa massima ammissibile al superbonus nel caso in cui la spesa specifica della sola fornitura supera l’importo indicato nell’Allegato A del Decreto Prezzi Superbonus?

La spesa ammissibile sarà pari all’ammontare massimo specifico previsto dal decreto prezzi, moltiplicato per i mq installati.

780 €/mq * 25 mq = 19.500 €

Pertanto, in questo secondo caso, della fattura totale di 31.000 del serramentista, saranno ammissibili perchè congrui e rispettosi della norma:

  • fornitura di infissi in legno/alluminio e sistemi oscuranti fino a 19.500 €
  • trasporto, manodopera, facchinaggio, opere murarie, ecc… € 5000 + iva
  • totale: 24.500 € + iva

La parte eccedente, ovvero 31.000 € – 24.500 € = 6.500 € non genera contributi fiscali né per detrazione né per formazione di credito di imposta.

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17 commenti
  1. Marcella
    Marcella dice:

    Articolo utile ma, chiedo, come vengono computati i 25 mq? considerando la superficie occupata dal solo infisso o anche quella occupata dal cassone contenente il rullo del sistema oscurante?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Marcella. Per la verifica dell’importo totale (quindi relativo ai mq totali), il computo avrà la dimensione architettonica del solo infisso, e a parte la voce relativa al sistema oscurante, per i mq corrispondenti. Ad esempio per i cassonetti potremo avere, in funzione di come i prezzari regionali misurano la singola lavorazione, i cassonetti a mq, e il rullo avvolgibile espresso a mq.
      Per la verifica della congruità della sola fornitura, chiederemo al serramentista di specificare i costi delle singole forniture; secondo me, la somma della fornitura dell’infisso e della fornitura del sistema oscurante va diviso per i mq della luce architettonica dell’infisso.

      Esempio
      mq infissi (luce architettonica): 25 mq
      mq infisso + ingombro lordo cassonetto: 30 mq

      A mio avviso, per la verifica della congruità della fornitura, il costo di fornitura dell’infisso e di fornitura del cassonetto, va diviso per 25 mq (e non 30 mq) al fine di verificare che l’importo specifico sia inferiore ai limiti imposti dall’Allegato A, per la voce di “serramento + chiusura oscurante”
      E’ una mia lettura, e penso che sia quella corretta.

      Rispondi
  2. Danilo
    Danilo dice:

    Buongiorno. Articolo molto interessante e chiarificatore. Io però avei una questione. Nell’esempio per verificare la spesa massima si è diviso la spesa totale della fornitura in fattura per il totale dei mq. In questa maniera si ottiene un costo medio. Il mio dubbio è deve essere verificato il costo medio o il costo del singolo infisso? Cioè bisognerebbe avere dal fornitore il costo del singolo infisso e dividerlo per la superficie del singolo infisso per verificare che la spesa di ciascuno sia inferiore al costo massimo?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Danilo, ottima domanda. La norma indica di verificare il costo specifico, quindi necessariamente medio. La domanda se la media sia da riferirsi al totale degli infissi o al singolo pezzo è perfettamente legittima, tuttavia si ritiene che il costo “congruo” della sola fornitura sia da verificarsi sul totale della fornitura e non sul singolo pezzo.

      Rispondi
  3. Sergio
    Sergio dice:

    Salve ing. Craboledda, nel suo esempio non sono nominati Utili e Spese Generali. Le chiedo se secondo lei li si debba includere nella verifica (ovvero, all’interno dei 24.500 euro). Grazie

    Rispondi
  4. ALICE
    ALICE dice:

    Buongiorno, credo manchi però una parte nella seconda verifica…se leggo le FAQ del Mise devo anche verificare che la manodopera e le opere relative all’installazione siano congrue rispetto ai prezziari. Per le opere relative all’installazione si fa riferimento alle opere provvisionali e agli oneri della sicurezza…e già qui non è immediato. Ma come facciamo a quantificare quanto può incidere la manodopera? Non credo di poter asseverare 1000 ore di manodopera, forse devo attenermi alla percentuale ricavata dalla voce opere compiute del DEI per esempio?
    Grazie mille

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Alice.
      La norma parla della verifica della sola fornitura (decreto prezzi); poi rimane comunque la verifica dell’opera compiuta da prezzario regionale o DEI.
      Con questi due elementi, hai la possibilità di verificare che la sola fornitura sia congrua (inferiore al decreto prezzi)e che l’opera compiuta sia congrua (quindi incidenza manodopera e quant’altro).

      Rispondi
  5. dulca
    dulca dice:

    l’esempio non è corretto: le faq Enea indicano chiaramente che il costo di manodopera e di installazione deve essere ricavato da PREZZARIO (considerando % materiale + % manodopera presenti per ogni voce del computo metrico. Nelle’esempio per i punti 1,2,3 il prezzario indicherà 100% manodopera mentre il punto 4 sarà variabile per ogni voce che lo compone, indicativamente intorno al 10-20% ) e deve essere sommato all’importo del bene (all. A), NON PUOI PRENDERLO DALLA FATTURA dove la manodopera potrebbe essere inventata di sanapianta o usata per raggirare il decreto prezzi (abbassando il costo materiale alzando la manodopera).

    nell’esempio2
    la spesa massima ammissibile ricavata da prezzario è 31500

    la spesa massima ammissibile decreto prezzi 25500 è così ricavata:
    all.A 780 €/mq x 25= 19500
    + 1050 * 100%
    + 150 *100%
    + 300 *100%
    + 30000 * (supponiamo 15%) 15%
    =25500

    la spesa sostenuta in fattura è 31000

    dei tre valori, come indicato alla faq 5 di Enea, la spesa asseverabile ammissibile è la più bassa 21500

    31000-21500= 9500 accollo

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Sulla FAQ Enea ci sarebbe da discutere. Se prendi il testo di Legge (che è Legge, non una FAQ), troverai che devi asseverare la congruità del costo totale (fornitura più manodopera), e verificare che il costo della sola fornitura (in questo caso, peraltro, parla di costo sostenuto, quindi da verificare solo in fattura al momento di sostenimento della spesa) sia al di sotto di quanto indicato nell’allegato A al Decreto Prezzi.
      Se la somma dei due è inferiore al totale, e la sola fornitura è inferiore al decreto prezzi, allora sei pienamente in quanto previsto dalla norma vigente.
      Il fornitore potrebbe abbassare la fornitura per “raggirare” il decreto prezzi? Sì, ma che vantaggio avrebbe? Il totale è sempre uguale, quindi non guadagnerebbe di più.
      Il tuo ragionamento non è errato; è cautelativo e segue pedissequamente la FAQ; però ricordiamoci che le FAQ hanno lo scopo di chiarire, non di introdurre nuovi concetti che nella legge non ci sono.

      Rispondi
  6. ALESSIA
    ALESSIA dice:

    buongiorno, ottima spiegazione, finalmente ho “quasi” capito il meccanismo, ma vorrei sottoporle il mio caso specifico che è ancora una variante a questa e per il quale non concordo con il mio tecnico, mi serve quindi un terzo affidabile parere (userò numeri inventati come esempio su di un intervento SUPERBONUS):
    – offerta fornitore totale 8.000 di cui 5.500 materiali e 2.500 manodopera
    – secondo il computo del tecnico dai prezziari asseverabile massimo 4.500+2.500
    – ipotizziamo che con il nuovo prezziario dell’allegato A possa arrivare ad avere un costo materiali congruo di 6.000
    – la mia domanda è: quanto posso portare in detrazione?
    io sostengo 5.500+2.500 in quanto materiali sotto massimale nuovo prezziario e manodopera in linea con i prezziari in vigore.
    il mio tecnico dice sempre solo i 7.000 derivanti dal primo computo fatto dai prezziari.
    se così fosse a cosa è servito l’adeguamento prezzi dell’allegato A e del decreto?
    vi ringrazio molto se qualcuno può aiutarmi a capire.

    Rispondi
  7. Simone
    Simone dice:

    Buongiorno,
    la spesa tecnica va ripartita tra le varie lavorazioni.
    Deve rientrare nel massimale dato dal computo oppure può sommarsi a questo?

    Rispondi
  8. Daniele
    Daniele dice:

    Buonasera,
    chiedo gentilmente un chiarimento. Premesso che il cantiere di mio interesse ha inizio lavori ad aprile 2022, la maggior parte delle fatture sono state pagate da settembre a dicembre, eccetto qualche anticipo precedente e qualche fattura che seguirà ad inizio 2023. Per la verifica di rispetto dei massimali specifici (prezzi unitari) verrà fatto riferimento al prezziario regionale della zona di intervento, ma visto che vengono effettuati semestrali aggiornamenti agli stessi prezziari, qual’è l’aggiornamento corretto da utilizzarsi per un cantiere plurisemestrale? Si prenda ad esempio una fattura che ha un primo anticipo pagato a maggio 22, un secondo a luglio 22 – lavorazione effettuata a settembre – e saldo a ottobre 22. Può essere utilizzato il (più conveniente) prezziario del secondo semestre, o è necessario riferirsi al primo semestre? Esiste qualche riferimento normativo a riguardo?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Daniele, non c’è nessun riferimento a riguardo su quale utilizzare. A mio avviso non ci sarebbe nulla da obiettare se si sceglie di utilizzare, in luogo di quello considerato inizialmente, l’ultimo aggiornamento del prezzario al momento dell’asseverazione.

      Rispondi
  9. mirco
    mirco dice:

    buon giorno, chiedo un parere al di fuori delle parti se possibile per una sostituzione di sole finestre (no persiane) e detrazione 50% sull’irpef (no cessione e no 110%). Devo fare una cila per sostituzione serramenti di una bifamiliare contenente 3 appartamenti. Uno è di un proprietario, mentre gli altri due sono di un secondo proprietario. La verifica della spesa congrua la posso fare utilizzando il preventivo dove c’è scorporata la manodopera dai serramenti. Un tecnico dice che non serve nulla e anche il serramentista, ma guardando bene, qualcuno deve dire se ci si sta nei massimali dell’allegato A al netto di manodopera, spese tecniche, iva, ecc. Chi deve redigere questo documento?lo può fare anche un tecnico e passarlo all’impresa per la firma? Il computo serve solo per asseverare il tutto, ma in questo caso non occorre. Inoltre: si può parlare di “condominio”in cui servirà l’ape finale visto che intervengo su tutte le u.i.? Se sono termicamente indipendenti io escluderei. Tali dubbi vengono proprio leggendo i vademecum enea che non sono aggiornati, ma creano molta confusione se non in linea alla normativa.
    Grazie per la risposta

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Mirco, ti dirò la mia, che sarà l’ennesima voce discordante che sentirai 🙂
      La verifica della congruità dei prezzi è necessaria per capire quali e quante spese puoi ammettere alla detrazione, e deve essere redatta da un tecnico abilitato. Il computo è la base per capire se il costo da sostenersi o sostenuto sia congruo o meno in relazione ai prezzari regionali o prezzario DEI.
      Il Decreto Prezzi che ha istituito questa verifica si applica a tutte le agevolazioni fiscali, e non solo al Superbonus (trae in inganno che sia all’interno degli articoli che hanno istituito il Superbonus, ma ricordiamoci che il Superbonus altro non è che il “vecchio” risparmio energetico a cui hanno alzato l’aliquota, con una riduzione progressiva).
      L’articolo 2 “Ambiti di applicazione” del Decreto Prezzi, specificando che si applica sia in caso di cessione del credito o sconto in fattura che in caso di detrazione diretta, rimanda al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020.
      Il comma 2 dell’art. 121 indica l’applicazione del medesimo per la ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, misure antisimiche ecc…
      Per l’APE, se l’unità è termoautonoma, il calcolo non si estende a tutto il condominio (altro dubbio derivante dal Superbonus, per i quali, invece, deve estendersi al maggior fabbricato); sarà necessaria anche la comunicazione Enea, che per gli infissi prevede una compilazione semplificata e una asseverazione di un tecnico sui requisiti prestazionali degli infissi sostituiti e di quelli nuovi; tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, che includa le prestazioni sia dei vecchi infissi che dei nuovi

      Rispondi

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