Quando Fare il SAL Superbonus 110

Quando Fare il SAL Superbonus 110

Quando Fare il SAL Superbonus 110

Quando Si Può Fare il SAL Superbonus 110: Lo Stato di Avanzamento del Lavoro per il Superbonus 110% da Asseverare sul Portale dell’Enea

– Dammi una buona ragione per andare avanti

– E’ verde, stanno suonando!

Qualcuno su Twitter

I lavori previsti dal Superbonus sono spesso consistenti e molto onerosi.

ll legislatore, con il DL 34/2020 e smi “Decreto Rilancio”, ha previsto la possibilità di dichiarare lo stato di avanzamento del lavoro “SAL Superbonus” e procedere così alla maturazione dei crediti durante i lavori, senza necessariamente attendere la fine totale del lavoro.

Una delle domande frequenti che capitano è

Quando è possibile dichiarare un SAL Superbonus 110?

Prima di rispondere, facciamo un passo indietro.

I Bonus Fiscali e il Principio di Cassa

Dacché esistono i bonus fiscali in edilizia, un mantra chiarito più e più volte dall’Agenzia delle Entrate è che per godere delle detrazioni fiscali fanno fede le date di pagamento.

A nulla valgono la data di emissione della fattura o la data di chiusura di un lavoro.

Comanda la data di pagamento.

Questo ha posto, spesso, i contribuenti nella spiacevole condizione di anticipare il 100% dei lavori in acconto per la paura (tipicamente di fine anno) del mancato rinnovo dei bonus fiscali in edilizia, così da poter godere della prima rata di recupero fiscale già da giugno dell’anno successivo.

Un caso frequente era:

Pago gli infissi (o qualunque altro lavoro) a fine dicembre, così fra 6 mesi (giugno) posso iniziare a recuperare dalla dichiarazione dei redditi quanto pagato.

E magari il lavoro sarebbe iniziato/finito per febbraio marzo.

Tutto ciò deriva, appunto, dal principio di cassa più volte ribadito dall’AdE.

E allora, perché per il Superbonus è stato inserita la necessità di dichiarare (o meglio, asseverare) lo Stato di Avanzamento dei Lavori ?

La risposta risiede nella possibilità di cedere i crediti di imposta e di fare lo sconto in fattura.

Cessione del Credito e Sconto in Fattura: perché è necessario il SAL Superbonus

Con il Superbonus 110% sono state apportate alcune novità alle normali detrazioni fiscali.

La prima è quella della possibilità di cedere i crediti di imposta, anche mediante lo sconto in fattura. In realtà la pratica era già in vigore e molto utilizzata, soprattutto dai serramentisti.

La seconda è quella di aver esteso il beneficio fiscale dai classici 50% delle ristrutturazioni e 65% del risparmio energetico al 110%.

Quindi spendo 100, detraggo più di quanto ho speso, appunto 110%.

Questa possibilità di maturare benefit fiscali maggiori dell’importo speso, se combinato con la possibilità di cedere i crediti di imposta a terzi, compresa l’impresa che esegue il lavoro mediante lo sconto in fattura diretto, ha, di fatto, eliminato la transazione fisica.

Nel caso di “sconto in fattura” con il Superbonus, infatti, non vi è proprio l’atto del pagamento: il bonifico; diventa quindi impossibile andare per flussi di cassa.

Che cosa ha pensato, allora, il Legislatore?

Non essendoci più il pagamento a dettare il momento in cui possono essere maturati i crediti di imposta, ha reso obbligatorio per il Superbonus 110% la necessità di asseverare a quale punto siano arrivati i lavori.

Il Superbonus 110%, infatti, è l’unico bonus per il quale, poiché potrebbe non esserci l’atto del pagamento, è sempre necessario asseverare un SAL.

Quando è Possibile Fare il SAL Superbonus 110

Da quanto premesso, nasce la domanda:

Quando è possibile fare un SAL Superbonus 110?

Un SAL Superbonus, come abbiamo detto, è un documento nel quale il tecnico incaricato assevera il punto al quale sono arrivati i lavori.

Si chiama, infatti, Stato di Avanzamento dei Lavori.

Pertanto, quando il tecnico verifica che un lavoro è arrivato ad almeno il 30% del totale dei lavori, può procedere con la sua Asseverazione Superbonus sul portale Enea. (cliccando su questo link, vi rimando ad un articolo specifico su come si imposta un’Asseverazione Superbonus, che sia per un SAL o per una Fine lavori.

Vi ricordo che il Legislatore ha previsto che si possano asseverare non più di due SAL Superbonus intermedi, prima di quello finale.

Lo schema classico può essere:

  • Un primo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno il 30% dei lavori
  • Un secondo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno il 60% dei lavori
  • Un ultimo SAL finale, nel quale si chiara il lavoro completato al 100%

Questo però non significa che sia necessario arrivare al 30% e si debba dichiarare un primo SAL.

I SAL Superbonus sono liberi, purché ciascuno stato di avanzamento dei lavori consti di almeno un 30% rispetto al SAL precedente.

Facciamo un esempio pratico:

  • I lavori arrivano al completamento di una percentuale intorno al 45% del lavoro complessivo. Si potrà dichiarare un primo SAL Superbonus pari al 45% del totale delle opere
  • Il secondo SAL Superbonus dovrà essere di almeno il 30% oltre il SAL precedente, pertanto il secondo SAL si potrà fare ad almeno il 75% dei lavori
  • In questo modo, avremo lasciato solo un 25% a fine lavoro.

Questo si può spingere fino al limite; mi spiego meglio.

Se l’impresa è in grado di sopperire alle spese iniziali, si potrebbe seguire lo schema SAL sotto riportato

  • Primo SAL Superbonus al 59% del totale delle opere. Si tratta sempre di un primo SAL ad almeno il 30% dei lavori, ma non abbastanza per arrivare al secondo SAL del 60%.
  • Un secondo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno l’89% dei lavori, o ove possibile, anche di pù (90%, 95%, 99%).
  • E un SAL Superbonus finale di chiusura della parte restante.

Gli aspetti importanti e da non trascurare, al fine di non incorrere in false attestazioni, sono:

  • si possono dichiarare solo i lavori effettivamente compiuti o parte di essi
  • si possono dichiarare il completamento di parte dei lavori anche con le sole forniture a piè d’opera. Pertanto, se si verifica che i materiali sono in cantiere, si può contabilizzare la quota parte relativa alla sola fornitura quale contributo al SAL Superbonus
  • NON si possono asseverare all’interno del SAL Superbonus gli acconti.

Acconti nel SAL Superbonus: No, non contribuiscono a maturare i crediti di imposta

Mi dispiace, ma gli acconti fatturati non possono essere ritenuti idonei quale contributo da contabilizzare all’interno del SAL Superbonus.

Questo perché la nostra Asseverazione Superbonus riguarda, appunto, lo Stato di avanzamento dei lavori raggiungo, e non le fatture emesse o gli acconti versati.

Il problema è frequente per tutti quei fornitori, spesso serramentisti o impiantisti, che pretendono l’acconto per avviare l’ordine delle forniture.

Per carità, niente di più giusto, dal loro punto di vista.

Ciò non toglie che noi tecnici non potremo considerare quella fattura, ancorché pagata, all’interno del nostro stato di avanzamento lavori, e pertanto quella fattura pagata non potrà generare i crediti di imposta sperati (da cedere o poter cedere).

Discorso analogo, forse anche peggio, per lo sconto in fattura: con lo sconto in fattura, non vi è nemmeno l’atto del pagamento, pertanto le fatture di acconto proprio non dovrebbero esistere.

Possono esistere, ma non potendo essere considerate come contributo all’interno del SAL Superbonus non ci vedo alcun senso all’emetterle.

Qualora venissero considerate le fatture di acconto, soprattutto con la modalità dello sconto in fattura, all’interno del SAL Superbonus ci si troverebbe nella condizione di aver truffato il fisco; e la responsabilità di questo ricade sia nel committente (colui che matura i crediti), che nel tecnico (colui che ha asseverato lo stato di avanzamento lavori) che nell’impresa (eh sì, anche se fanno finta di non crederci) in quanto anche i fornitori che emettono le fatture in sconto, e maturano i crediti, sono responsabili in solido dei crediti che ottengono.

Il commercialista non può rilasciare il visto di conformità sui SAL Superbonus per opere non ancora eseguite.

E come fa il commercialista a sapere se le opere sono eseguite?

Il SAL Superbonus (STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI) asseverato dal tecnico sul sito dell’Enea.

Cari amici tecnici smart, occhio a non fare le asseverazioni SAL Superbonus troppo alla leggera. Ci si fa male.

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62 commenti
  1. Fausto
    Fausto dice:

    Grazie dell’Ottimo supporto tecnico.
    Mi è rimasto il seguente dubbio da chiarire:
    una pratica Ecobonus 110% su unifamiliare caricata sul portale Deloitte con maturazione del credito a fine lavori. Non sono riuscito a modificarla in maturazione a sal posso procedere ugualmente? come potrò dimostrare sul portale l’esecuzione del 30% dei lavori a fine giugno22? (ho visto che in questo caso si passa dalla fase1 alla fase4 senza le intermedie). È sufficiente l’asseverazione del 30% all’Enea e poi proseguo fino al 31/12 per poi cedere il tutto alla banca in un’unica soluzione? È una procedura fattibile per!l’istituto di credito? Grazie

    Rispondi
  2. Enrico
    Enrico dice:

    Buongiorno Fausto.
    Il SAL 30% richiesto dal Legislatore è relativo all’avanzamento dei lavori. Ritengo sufficiente l’asseverazione sul portale Enea affinchè questa percentuale sia dimostrata.
    Nulla vieta di maturare i crediti per SAL, e cedere integralmente al fine lavori. (Deloitte permettendo!)

    Rispondi
  3. mario
    mario dice:

    BUONASERA. DOVENDO INIZIARE I LAVORI DI SISMA+ECOBONUS 110 SU IMMOBILE UNIFAMILIARE. CHIEDEVO SE POTEVO EFFETTUARE DEGLI ANTICIPI/ACCONTI . SEMPRE TRACCIABILI CON BONIFICI PARLANTI ALL’IMPRESA, ESSENDO QUEST’ULTIMA IMPEGNATA ED ESPOSTA GIA’ IN ALTRI LAVORI , VERSO FORNITORI. AL PRIMO SAL CHE DOVRA’ ESSERE DEL 30% ENTRO IL 6/22?
    PER L’ASSEVERAZIONE I TECNICI NON CREREBBERO PROBLEMI SULLA CASISTICA IN QUESTIONE ACCERTANDOSI CHE COMUNQUE I LAVORI VENGONO ESEGUITI.? GRAZIE PER QUANTO FARETE

    Rispondi
  4. Patrizio
    Patrizio dice:

    Salve, la ditta che sta eseguendo i lavori superbonus mi ha chiesto di poter emettere una fattura di acconto per poter proseguire con gli ordini di materiale.
    La fattura di acconto riporterà tutti i riferimenti alla normativa 110% e ai lavori (CILA) e una descrizione generica per esecuzione lavori. A questa seguirà pagamento bonifico parlante sempre con tutti i riferimenti previsti dalla norma e alla fattura di acconto.
    Successivamente verrà fatta fattura a saldo dettagliata sui lavori eseguiti per il raggiungimento del 30% e con richiamo a quella di acconto. A quest’ultima seguirà bonifico sempre parlate a raggiungimento del primo SAL 30%.
    A questo punto sul sito Enea verranno asseverati i lavori eseguiti (al 30%) e caricati entrambi i bonifici.
    È corretto questo procedimento al fine di ottenere da AdE l’ok al rimborso dei crediti maturati?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Patrizio, sì è corretto. L’aspetto importante, ai fini dell’Enea, è che il lavoro sia effettivamente eseguito. Pertanto, il workflow descritto è corretto

      Rispondi
  5. Alias
    Alias dice:

    Il mio tecnico vuol asseverare il primo sal al 30% con fattura di acconto per la pompa di calore che non arriverà prima di settembre e per gli infissi anche quelli con arrivo a settembre quindi ,in sostanza senza aver effettuato lavori veri e propri: secondo lei è corretto?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno. No, a mio avviso non è possibile. La dichiarazione del tecnico è di avvenuto completamento di una parte del lavoro, a prescindere dalla spesa sostenuta. Lei potrebbe pagare anche il 100% di acconto, ma lui non potrebbe comunque asseverare il completamento sul sito dell’Enea.

      Rispondi
  6. Gabriele
    Gabriele dice:

    Buonasera. Gli interventi in Superbonus possono essere conclusi entro il 31/12/2022, a patto che il 30% degli stessi (come monetizzati dal Computo) sia effettivamente realizzato entro il 30/09/2022. Bene. Fatto salvo il raggiungimento del 30% dei lavori entro il 30/09/2022, entro quanto tempo deve essere trasmessa ad ENEA l’Asseverazione di questo SAL minimo? E’ codificato un tempo massimo entro il quale inviare l’Asseverazione del SAL 30%? Non trovo alcun riferimento normativo specifico per il SAL. L’Asseverazione di fine lavori va comunicata ad ENEA entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori, ma per un SAL intermedio entro quando bisogna inviare? Se, per ipotesi, si raggiunge il SAL minimo (30%) al 28/09/2022, entro quando va caricata la pratica di Asseverazione all’Enea?
    Grazie

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Gabriele. Mi sono posto la stessa domanda. Per prassi, mi verrebbe da dire che anche per il SAL30 ci sarebbero i 90 giorni di tempo. Tuttavia, in assenza di un chiarimento specifico in merito, ritengo che il SAL30 sia opportuno che sia certificato entro la data indicata 30/09, così da non rischiare di perdere l’opportunità. Sto cercando qualche indicazione ufficiale; se trovo qualcosa, pubblico un nuovo articolo.

      Rispondi
  7. Stefano
    Stefano dice:

    Buongiorno,
    Un chiarimento per la cessione del credito e relativi SAL per una ristrutturazione.
    – Nel 2021 sono stati eseguiti interventi esclusivamente riferiti al sismabonus intervento sismico per valore di oltre 96.000 € e ho richiesto ed ottenuto da Deloitte la cessione del credito.
    – col primo sal è stato liquidato l’intero ammontare del sismabonus e quindi € 96.000;
    – nel corso del 2022 oltre a terminare i lavori strutturali, verranno eseguite le opere definite “ecobonus”:
    * coibentazioni
    * pompa di calore
    * infissi
    * fotovoltaico / sistema di accumulo / colonna di ricarica
    DOMANDA: Ogni intervento (coibentazione, pompa di calore, infissi, fotovoltaico eccetera) è da considerarsi a se stante quindi con la possibilità, per ognuno, di farne richiesta singola per la cessione del credito con relativi singoli sal.
    oppure
    Come devono essere gestiti e nel calcolo dei sal bisogna tener conto di quanto già percepito con il sismabonus.

    Grazie anticipato!

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Stefano.
      Il SAL è uno stato di avanzamento del lavoro, nella sua totalità. Quindi si dovrà raggiungere almeno il 30% della totalità del lavoro, il cui contributo può derivare anche in parti diverse dagli interventi indicati.
      Esempio:
      Totale lavoro ecobonus: 100k
      di cui

      • Coibentazione 30k
      • Pdc 10k
      • Infissi 30k
      • Ftv 15k
      • Batterie 15k

      Il primo SAL dovrà essere almeno del 30%, ovvero di almeno 30k.
      E potrà essere composto, a titolo meramente esemplificativo:

      • Coibentazione 20k
      • Pdc 50k
      • Ftv 5k

      La cessione sarà di 30k, relativa all’intero lavoro.

      Rispondi
  8. Danilo
    Danilo dice:

    Buona sera volevo fare una domanda molto semplice ma allo stesso tempo difficile da capire …
    Ho un impresa, da settembre 2021 ad oggi 18 maggio 2022 quindi 8 mesi da inizio lavori su questo sistema 90% e 110% ho gia iniziato e completato 6 lavori inerenti le facciate e cappotto ad oggi non ho percepito nemmeno 1 euro ma ho affrontato spese di personale(7 operai) e materiale …
    A chi posso rivolgermi per avere una data certa per l incasso dei crediti da incassare?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Danilo,
      può rivolgersi alla banca dove ha il conto corrente la sua ditta. In alternativa, dovrà trovare un altro istituto bancario o un’assicurazione che forniscono il servizio di acquisto dei crediti e avviare un nuovo rapporto con loro (che può voler dire aprire un nuovo conto corrente o stipulare una polizza nel caso di un’assicurazione).
      Se posso dare un consiglio, per evitare di andare in tensione finanziaria e anticipare troppi soldi, prima di iniziare un lavoro si deve aver già individuato chi finanzia (nel caso di sconto in fattura, la sua ditta) e chi compra (banca o assicurazione o altro soggetto); in assenza di uno di questi due, non ha senso nemmeno iniziare proprio per prevenire il problema di avere un cassetto fiscale pieno, e il conto corrente vuoto.

      Rispondi
  9. ali
    ali dice:

    Buongiorno,
    Avrei bisogno di un chiarimento per il caso specifico. La casa unifamiliare soggetto degli interventi di solo superbonus 110%.
    A fine luglio voglio fare il SAL di circa 50%. L’unico intervento trainante è la sostituzione della caldaia. la caldaista non riesce a consegnarmi tutti i relativi materiali entro luglio. Mi potrebbe solo fare una fattura per consegna parziale dei materiali.
    Gli interventi rimanenti per fare il SAL sono fotovoltaico (completo a fine luglio) e termocamino (completo a fine luglio).
    Come posso assicurarmi che a fine luglio la presentazione del SAL a 50% viene accettata dato che di interventi trainati (caldaia) non sono completi niente? Basta la fattura pagata del matriale parziale?
    Grazie in anticipo.

    Rispondi
  10. marco
    marco dice:

    salve ho affrontato personalmente le spese del 110 per poi usare la cessione del credito a SAL.
    il primo SAl l’ho già ottenuto dalla banca, sto facendo ora la gestione pratica del II SAL , ho già pagato tutte le relative fatture per maturare il credito da cedere. Il problema è la lentezza burocratica, i fornitori per abbattere i loro costi hanno deciso di terminare tutti i lavori, ora pretendono il pagamento del saldo quando io devo avere il pagamento dalla banca della seconda cessione.
    Il SAL era stato concordato fin dall’inizio infatti le fatture dei fornitori riportano le voci di primo e di secondo SAL, hanno completato i lavori di loro iniziativa senza concordare il SAL ne con me (cliente finale) ne con il direttore lavori. Mi spiace per i fornitori ma non ho capienza economica per pagare di mio il SAL finale se non ricevo il II SAL. ritengo il comportamento dei fornitori semplicemente furbo, posso avere problemi legali con loro fino a quando la banca non mi paga e di conseguenza saldo le loro fatture?
    grazie
    saluti

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Marco. E’, purtroppo, un problema diffuso. I tempi del cantiere sono molto più rapidi dei tempi della macchina burocratica e delle banche. Gli eventuali problemi potresti averli in funzione del tipo di contratto che avete stipulato; se io fossi un fornitore, non avvierei un contenzioso con il rischio di non prendere nessun soldo, ma aspetterei la macchina burocratica. Avviare un contenzioso, da parte loro, può significare anche allungare di tanto i tempi (considerato che la macchina burocratica della giustizia non brilla per celerità!).

      Rispondi
  11. Simona
    Simona dice:

    salve, dovrei capire se posso inserire nel 1° sal il 100% del lavoro trainante. ho versioni discordanti.
    grazie
    Simona

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Simona, i pagamenti dei lavori trainanti aprono e chiudono il lavoro. All’interno di questa finestra temporale, possono essere portati in detrazione le spese dei trainati. Se avete solo un trainante e lo “chiudete” al primo giro di SAL, tutte le spese successive dei trainanti non hanno diritto all’aliquota del 110%.
      Il consiglio è quello di tenere un piccolo saldo, 500/1000 € del trainante da pagare a fine lavoro, per “chiudere” il cerchio.

      Rispondi
      • Danilo
        Danilo dice:

        Questa cosa l’ho sentita dire ma a me sembra molto strana. Art. 2 comma 5 del decreto requisiti dice che i trainati devono essere compresi dentro inizio e fine lavori dei trainanti, ma per inizio e fine lavori io intendo quello del titolo edilizio, non quello di quando metto l’ultimo bullone dell’impianto o l’ultimo pannello del cappotto, anche perché, fin tanto che non faccio chiusura lavori, con collaudo e asseverazione DL della relazione, il lavoro non può dirsi definitivo. Ci sono riferimenti chiari dell’AdE su questo argomento ?

        Rispondi
        • Enrico
          Enrico dice:

          Ciao Danilo. E’ un chiarimento che è uscito con la prima circolare dell’Agenzia delle Entrate.
          Riporto l’estratto di pagina 24 della circolare 24/E 20202

          Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

          Rispondi
          • Danilo
            Danilo dice:

            ok. Questo riporta lo stesso testo copia-incolla dell’art. 2 comma 5 dm 6 agosto 2020 (come tra l’altro indicato dalla nota 27). Ma non chiarisce assolutamente il dilemma. Anzi l’esempio riportato dopo riporta il caso di un intervento trainato “ante litteram” cioè eseguito prima che entrasse in vigore la norma del superbonus a cui si aggancia un trainato in regime di superbonus. Cosa mi determina il fine lavori? La dichiarazione di corrispondenza del DL alla relazione L10? La dichiarazione di conformità dell’impiantista? La dichiarazione su carta libera dell’impresa? E se io faccio 100mq di cappotto trainante e poi faccio il solare termico, ma poi faccio una variante in cui aggiungo altri 50 mq di cappotto per qualunque motivo però nello stesso intervento? E potrei utilizzare le spese professionali ripartite su interventi trainanti per chiudere i lavori del trainante (ad esempio l’ingegnere progettista del cappotto è l’ultimo ad essere pagato) ?

          • Enrico
            Enrico dice:

            Il dubbio che riporti è più che legittimo. E secondo me è proprio questo il motivo per il quale, l’Agenzia delle Entrate, seppur non specificatamente indicato nella legge, indica come finestra temporale per la spesa degli interventi trainati solo quella racchiusa tra i trainati (nell’esempio si parla di fine lavori del trainante). Diversamente, come dici tu, si potrebbero portare spese in detrazione, con progetti aperti per anni e anni. Per fine lavori, a mio avviso, è da intendersi il titolo edilizio. Il titolo edilizio si forma e determina la possibilità di iniziare un cantiere (sia esso una comunicazione, un’autorizzazione, un permesso, ecc..), e da quel momento decorre il periodo di validità del titolo. La norma, inoltre, parla di titolo dei trainanti perché possono sussistere i casi dove alcuni interventi possono necessitare di iter diversi (mi viene in mente il fotovoltaico per alcune zone tutelate), il cui permesso potrebbe arrivare successivamente all’inizio del cantiere (è proprio il caso in cui si inizia un cantiere, e poi come variante si intende aggiungere un intervento).
            In merito all’ultima domanda, non c’è una risposta ufficiale. L’ho sempre pensato anche io, come escamotage, ma ho sempre evitato: a mio avviso, è sempre preferibile tenere una cifra, seppur piccola (500/1000 euro) da far fatturare alla ditta che ha eseguito il trainante per chiudere il cerchio (è un mio consiglio, ma non c’è nulla di ufficiale che vieta la possibilità di chiudere i trainanti con le spese professionali); diciamo che è un modo per prevenire, in sede di controllo, qualunque obiezione stupida dall’omino che controllerà.
            Ricordiamoci che, con AdE, loro accusano, e l’onere della prova è nostro. E poi, sono loro stessi che decidono se siamo stati convincenti o meno.

  12. davide
    davide dice:

    Buongiorno.
    In un lavoro superbonus di una unifamiliare in cui sono previsti come interventi trainanti il cappotto e il rifacimento dell’impianto termico e come interventi trainati infissi, fotovoltaico e accumulo è stato raggiunto il 30% dei lavori complessivi eseguendo buona parte dei due interventi trainanti. Le fatture di acconto per infissi e fotovoltaico le devo inserire nel sal 2 in quanto seppure siano state pagate nell’intervallo temporale del SAL1 i lavori non sono ancora stati eseguiti?

    Rispondi
      • rosa
        rosa dice:

        permetti, come fa poi nel modello di comunicazione cir20 compilato per il soggetto trainato ad inserire il sal 2 se non ha il numero di protocollo del Sal 1?
        E’ un errore bloccante per cui devi necessariamente inserire sal 1 ma asseverandolo in sal 2 poi gli importi totali non coincidono.
        E’ pur vero che è la somma finale che poi dovrà corrispondere al complesso dei lavori, però ai fini del controllo per Sal non mi è chiaro come procedere in casi simili. Io mi trovo nella situazione in cui nel secondo Sal devo asseverare anche diversi trainati per la prima volta, in tale ipotesi li tratto come primo o secondo sal? Il cliente nella fattura ha inserito le spese tutte descrivendole come sostenute nel secondo sal. Ciò non crea problemi per il visto di conformità al consulente e per la compilazione della comunicazione all’amministratore?

        Rispondi
        • Enrico
          Enrico dice:

          A livello fiscale, nei confronti di AdE, si tratta di errori formali o limitazioni del loro software. Non si tratta di errori e non c’è frode verso il fisco. Certo rimane il problema quando si va a cedere i crediti maturati, perchè l’advisor potrebbe scegliere di non acquistare i crediti laddove sussistano questi errori.

          Rispondi
  13. Leonardo Fanelli
    Leonardo Fanelli dice:

    Non vedo mai chiarito se tutta la fase iniziale di progettazione, dal rilievo all’appalto lavori viene contabilizzato nel primo Sal del 30×100.
    La norma prevede che venga raggiunto il 30/100 dell’intero ammontare del lavoro compreso degli oneri tecnici , quindi andrebbero considerati nelle opere eseguite.

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Leonardo.
      Le spese professionali, che rientrano nel conteggio del Superbonus, possono essere considerate nel primo sal del 30% in diversi modi.
      I due modi, più utilizzati, sono:

      • il primo è di far seguire il corrispettivo professionale in modo proporzionale alla percentuale di lavoro svolto. Quindi se le spese professionali totali (compreso lo studio preliminare) ammontano a 30k, nel primo SAL andremo a inserire 9k, ovvero il 30% del totale. Il vantaggio di questo metodo di calcolo è la semplicità di rendicontazione, e, soprattutto, il fatto che se depuriamo il totale pagato e asseverato dal corrispettivo professionale comunque rimane un 30% di lavori pagati e certificati come completati; questo ci permette di essere “blindati” in una fase di controllo
      • il secondo, probabilmente quello più corretto, è quello di rendicontare le spese professionali nei vari SAL in funzione di quello che viene svolto. Quindi, nel primo SAL avremo da rendicontare tutta la fase preliminare e tutta la progettazione, più un 30% di Direzione Lavori/Asseverazione e Congruità dei Costi, nel secondo SAL solo un ulteriore 30% di DL/Ass/Costi, e nell’ultimo SAL, la fine della DL + tutte le attività professionali finali. La correttezza risiede nel fatto che le attività professionali sono rendicontate una volta completate, lo svantaggio è che per certificare l’avanzamento dei lavori, dobbiamo comunque metterci nella condizione di poter certificare che il lavoro (l’esecuzione vera e propria) sia effettivamente di almeno il 30%, a cui vanno aggiunte le spese professionali che saranno maggiori del 30% del totale delle stesse. Questo comporterà, e non è detto che sia un aspetto negativo, che il cliente nel primo SAL sostenga spese maggiori del 30% del totale.

      Provo a fare un esempio numerico (i numeri sono estremamente semplificati).
      80k di lavoro e 20k di spese professionali (di cui 6 di progettazione, 8 di DL e contabilità, e 6 di fase finale).
      nel primo caso, avrò un SAL del 30%, costituto dal 30% dei lavori (30% * 80k = 24k) + un 30% di spese professionali (altri 6k). Il totale è un 30% dell’ammontare complessivo.
      nel secondo caso, avremo un primo SAL costituito da 30% dei lavori (24k)+ la somma della fase di progettazione (completata) + un 30% di DL e contabilità, per un totale di spese professionali pari a 8k (6k + 2.4k). Totale SAL lavori + spese professionali = 24 + 8.4 =32.4 k.
      Se però, volessimo usare il secondo metodo, e stare su un’asseverazione primo SAL da 30K (il motivo potrebbe essere la non disponibilità economica del committente) ci troveremo nella condizione di poter rendicontare:
      – spese progettazione 6 k
      – 30% DL 2.4 k
      – lavori 21.6 k
      In caso di controllo, per questo secondo caso, ci potremo trovare nella spiacevole condizione che il controllore contesti il NON raggiungimento del 30% dei lavori (dei lavori, non del totale ammontare delle spese sostenute)

      Rispondi
  14. Stefania Scricco
    Stefania Scricco dice:

    Buongiorno.
    In un lavoro di unifamiliare Superbonus 110%, lo stato di avanzamento lavori ha raggiunto il 60%. All’ENEA non è stato comunicato un precedente SAL del 30% e, dato il raggiungimento del 60%, vorrei presentare un SAL direttamente del 60%. Tuttavia, i clienti hanno pagato il 30% dei lavori e non avrebbero la possibilità di versare un ulteriore 30% fino a quando non provvederanno a cedere quanto versato. La domanda è la seguente: pur presentando un SAL al 60% i clienti potranno cedere un importo (pagato) inferiore a quanto riportato nel SAL o sarebbe meglio far coincidere l’importo delle fatture con l’importo dell’asseverazione e, quindi, presentare un SAL del 30% anche se i lavori effettivamente hanno raggiunto il 60%?
    Grazie

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Stefania.
      Sotto il profilo normativo, è indifferente. Potresti asseverare un SAL 60% anche in assenza dei pagamenti.
      Tuttavia, poichè lo scopo è cedere il credito, e poichè vi dovrete interfacciare con un ufficio di controllo (banca, poste, deloitte, pwc, ec…) sarebbe meglio tenere linearità tra l’asseverazione enea, le fatture ivi caricate e i relativi pagamenti.
      In questo modo, si prevengono eventuali intoppi e aumenti le chance che la cessione vada a buon fine.

      Rispondi
  15. Simone
    Simone dice:

    Buongiorno Enrico, sapresti dire con certezza se in caso di cessione del credito è possibile fare una unica asseverazione ENEA a fine lavori? In altre parole, operando la cessione, sono obbligatori i SAL o meno? Grazie

    Rispondi
  16. cinzia
    cinzia dice:

    buon giorno, ai fini dimostrazione SAl al 30% é necessario inserire anche quanto svolto dai professionisti o, se in accordo con loro, è possibile inserire le loro spettanze e quindi provvedere al relativo pagamento solo con il sal finale?
    grazie

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Cinzia; il mio consiglio è quello di far in modo che il 30% sia raggiungo con i soli lavori, al quale aggiungi i professionisti. In questo modo sarai sempre esente da qualunque tipo di contestazione (la norma parla di lavori completati al 30%, e non di importi di spesa o di professionisti in genere).
      Tuttavia, nell’Asseverazione all’Enea, il raggiungimento del SAL è una mera operazione economica di importi lordi, quindi comprensivi di spese professionali.

      Rispondi
  17. VALERIA GIANOTTO
    VALERIA GIANOTTO dice:

    la pratica del mio 110 comprende anche ulteriori lavori aggiuntivi che non rientrano nel 110. Al 30 settembre 2022 si deve pagare solo il 30% dei lavori 110, oppure si deve pagare il 30% dell’intera opera? In questo caso ho fatto fare i lavori per la costruzione garage locale tecnico nuovo. Cosa prevede la normativa? Nel mio caso specifico, il 30% del superbonus sono €: 30,000 circa al primo sal , se invece devo saldare il 30% dell’intera opera, devo versare €: 120,000 al primo sal. Grazie per la cortese collaborazione. VALERIA

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Valeria, ai fini del raggiungimento del SAL la norma, modificata di recente, parla della “possibilità” di considerare tutti i lavori (la versione precedente, invece, era da intendersi per la totalità dei lavori). Va da sé, che per il raggiungimento del SAL30, si possano considerare anche solo i lavori del Superbonus.
      Tuttavia, questa è una risposta che deve fornire il tuo tecnico (che è quello che ci mette timbro e firma)

      Rispondi
  18. Danilo
    Danilo dice:

    Io avrei questa domanda. Ho letto che posso fare il SAL con la sola fornitura. Se l’impresa ordina i materiali isolanti per fare il cappotto e li deposita in cantiere, ma non inizia i lavori per la posa, se supera il 30% ad esempio, l’asseveratore può fare un sal all’ENEA inserendo il costo della fornitura in fattura, pur indicando zero mq di cappotto realizzati ?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Danilo. La quota parte di fornitura è una parte che si può considerare come contributo per l’avanzamento del lavoro; tuttavia l’asseverazione con 0mq realizzati potrebbe essere contestabile in futuro.
      Il problema nasce dal fatto che hanno mischiato la possibilità di detrazione, da sempre riconosciuta con il solo sostenimento della spesa, con l’avanzamento del lavoro (a prescindere dalla spesa sostenuta).
      Io penso che il legislatore abbia voluto da sempre evitare che si lavori con i suoi soldi (quindi asseverazione per lavori non fatti, credito maturato e ceduto, e solo quando arrivano i soldi si iniziano i lavori); lo so, sembra paradossale, ma di situazioni come questa ne sono capitate tante (vedi le truffe di cui parlano i giornali); pertanto, io personalmente, chiederei all’impresa un ulteriore sforzo per iniziare una quota parte di cappotto in modo da metterti nelle condizioni di poter fare un’asseverazione che non si attaccabile in futuro.

      Rispondi
  19. Patrizio
    Patrizio dice:

    Ciao Enrico
    non so se il topic a cui agganciarsi è corretto ma visto che si parla di SAL espongo qui il dubbio.
    Nel Modello ADE di Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus, nel QUADRO A – INTERVENTO c’è il campo “Stato di avanzamento dei lavori” da compilare. Premetto che stiamo procedendo con l’inserimento del SAL2 di raggiungimento del 60% dei lavori.
    Abbiamo delle interpretazioni discordanti da parte dei fiscalisti di EY, ovvero:
    1) secondo alcuni va indicato “2” quale appunto raggiungimento del 60% dei lavori complessivi MA a prescindere però dalla tipologia di intervento che va indicata nell’apposito campo.
    2) secondo altri se la tipologia di intervento che è stato eseguito e pagato è la prima volta che si sta comunicando ad ADE attraverso questo modello, va inserito “1” anche se la cessione crediti si riferisce al SAL2 del raggiungimento del 60%. In pratica lo “Stato di avanzamento dei lavori” del modello servirebbe ad indicare quello per quella tipologia di intervento, quindi ad esempio, se i lavori del cappotto sono stati eseguiti e pagati una prima parte al raggiungimento del 30% e una seconda parte al raggiungimento del 60% allora si inserisce “2”, invece se al raggiungimento del 60% lavori sono stati fatti i lavori sugli infissi, eseguiti e liquidati per la prima volta, sul modello con la tipologia di intervento “Infissi”, va inserito “1” (prima volta che si presenta questa tipologia di intervento) anche se a livello dei crediti si stanno presentando quelli relativi al SAL2 60% lavori.
    Spero di essere stato chiaro
    Grazie

    Rispondi
    • Antonella
      Antonella dice:

      Ciao, mi permetto di risponderti poichè so bene come funziona…
      impossibile poter fare quello che dicono….il modello viene scartato dopo mezzo secondo dall’ade….

      Rispondi
    • rosa
      rosa dice:

      Come avete proceduto poi?
      ho una problematica simile, però se inserisco 2 , non avendo il protocollo telematico del 1 sal il software non mi fa neanche generare il file telmatico. Pertanto mi chiedo i consulenti Ey come hanno potuto riferirti una tale modalità?
      Non posso che inserire come Sal il n. 1 . in realtà la spesa sarà pari ad oltre il 60% del lavori però non è stato comunicato nel primo Sal
      Discordane di tra asseverazione del secondo sal e dati comunicati all’Ade . lo ritengo un problema. Come hai risolto?

      Rispondi
      • Enrico
        Enrico dice:

        Buongiorno Rosa, è un problema del fiscalista (commercialista). Se non erro, l’AdE ha chiarito che si può procedere alla correzione mediante modelli correttivi predisposti da AdE o, in alcuni casi, anche con una PEC.

        Rispondi
  20. stefano
    stefano dice:

    Buongiorno, vorrei esporre il mio dubbio.
    Io ho acquistato piastrelle per pavimentazione appartamento i cui acconti verranno asseverati nel sismico.
    La pavimentazione verrà eseguita nel 2023.
    1) Queste fatture non concorrono al raggiungimento del 1 SAL Sisma che faremo a breve, perchè non installate nemmeno in parte.
    2) Posso inserire cmq le fatture di acconto, relativi bonifici e cedere il relativo credito, perchè ho comunque raggiunto il SAL Sisma prima della fine 2022, senza il contributo appunto di questi lavori (posa pavimentazione) non conteggiati ,perchè non eseguiti nemmeno in parte.
    E’ corretto?
    Grazie mille.
    Buona giornata

    Rispondi
  21. egisto
    egisto dice:

    Salve. E’ possibile effettuare un unico SAL, scopo cessione del credito, alla fine dei lavori?.Grazie

    Rispondi
  22. Alby
    Alby dice:

    Buongiorno,
    dopo quasi due anni, da dicembre 2021, alla data del 29 settembre 2022, mi sono SOLAMENTE stati consegnati, praticamente tutti i materiali, dalla ditta incaricata ai lavori del superbonus della mia unifamiliare per depositare il primo SAL del 30%. A questo punto ecco una nuova sospensione dei lavori (MAI INIZIATI, s’intende) per nuove difficoltà nelle cessioni del credito. Chiedo: qualora la ditta non dovesse portare a termine i lavori entro il 31/12/2022, cosa succede? Può, la stessa, ritirare il materiale con il quale, il tecnico, ha dichiarato il SAL al 30%? Non riesco a darne fuori, potete aiutarmi??? mI STANNO FACENDO IMPAZZIRE…. Mi hanno chiesto più volte di anticipare di tasca mia ma io non dispongo di risparmi…. Accetto anche consigli alternativi per cambiare ditta o rinunciare e tirarmi fuori da questo circolo vizioso, che mi stà facendo ammalare, senza incappare in sanzioni.
    Grazie mille per ogni consiglio che potrete darmi.

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      La consegna dei materiali immagino sia stata fatta a settembre 2022 affinchè il Direttore dei Lavori potesse dichiarare il raggiungimento del 30%.
      Se la situazione è questa, la ditta si può riprendere i materiali e potete dichiarare chiuso (quindi non fatto) il lavoro.
      Diversa situazione si verifica se la consegna dei materiali è stata usata ai fini dell’asseverazione Enea del primo SAL ad almeno il 30% dei lavori; in questo caso, se la ditta ha già accettato i crediti, le cose si complicano.
      Sarebbe opportuno contattare il tecnico e scegliere la strada giusta per uscirne.
      Le possibili soluzioni sono:
      – usare il modello di revoca per i crediti accettati, pubblicato da poco dall’Agenzia delle Entrate, e non fare più il lavoro
      – fare il lavoro totale (che prevede che la ditta si impegni subito a realizzarlo)
      – semplificare il più possibile il lavoro, ai fini del raggiungimento delle due classi, e richiedere alla ditta il minor sforzo per portare a termine quelle poche lavorazioni.

      Rispondi
  23. Antonella
    Antonella dice:

    Buonasera,
    per il I SAL al 30 settembre 2022 dove è stato raggiunto il 30% dei lavori, si è detto più volte che bisogna dimostrare il raggiungimento dei lavori attraverso l’asseverazione da caricare sul portale ENEA, all’interno di questa però non sono state inserite le fatture dei tecnici, ma sono state contabilizzate all’interno del valore totale dei lavori. Se le fatture vengono emesse successivamente al 30 settembre ed anche il pagamento viene effettuato successivamente, rappresenta un errore? è possibile poter proseguire con la cessione? oppure è necessario modificare la pratica ENEA? Grazie per i chiarimenti che potrai darmi. p.s. non so perchè l’ingegnere che ha presentato la pratica non ha inserito proprio la sua fattura… ma sicuramente il lavoro è svolto…perchè chi presentava la pratica no?

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Antonella. La legge non specifica in quali modalità, e soprattutto chi, deve (o avrebbe dovuto) attestare il raggiungimento del 30% entro fine settembre. E’ stato però chiarito che l’asseverazione Enea è uno degli elementi che possono essere considerati validi al fin della dimostrazione del raggiungimento del 30%. Se nella vostra asseverazione Enea non sono state caricate le fatture contabilizzate, non vi resta che modificare quella asseverazione (perchè formalmente errata); in alternativa potreste, nel sal successivo, allegare le fatture mancanti della prima specificando nelle note l’errore formale (che comunque non determina la perdita del contributo). Quel che è certo, è che né l’emissione della fattura né il pagamento della stessa, servono ai fini del raggiungimento del 30% dei lavori richiesto per fine settembre.

      Rispondi
  24. Maurizio Pacini
    Maurizio Pacini dice:

    Buona sera la ditta Appaltatrice che eseguito il superbonus 110 mi ha fatto firmare il verbale di ultimazione dei lavori con annesse le lavorazioni mancanti , quali montaggio infissi e termostati per impianto riscaldamento a terra ., che dovranno eseguire prima dell’emissione del CEL/CRE . La mia domanda è , la ditta ha gia incassato l’ultimo sal o lo potra’ incassare solo dopo l’emessiome del CEL/CRE ?
    Grazie Buona serata Maurizio Pacini

    Rispondi
  25. Andrea
    Andrea dice:

    Buongiorno e grazie per i preziosi pareri.
    Mi chiedevo, in merito ai concetti di “principio di cassa” ed “esecuzione dei lavori” che in caso di SAL con fatture a cavallo di due annualità consente la cessione del credito solo per l’annualità coincidente con quella di presentazione del SAL, se questa limitazione vale solo per i SAL intermedi o anche per il FINE LAVORI. Inoltre, ad esempio nel caso di un’unifamigliare sarebbe possibile effettuare i pagamenti e chiudere i lavori (CILAS e relative dichiarazioni) entro il 31/12/2022 e poi asseverare su ENEA a Gennaio 2023 e cedere il credito riferito a spese del 2022? (anno che però non coincide con quello dell’asseverazione tecnica ENEA) Ritengo di sì perchè le fatture si riferiscono allo stesso anno seppur antecedente a quello di presentazione della pratica ENEA. Grazie.

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Andrea, vale anche per il fine lavori. In merito alla seconda domanda sì: il diritto alla detrazione si matura, per il superbonus, dalla data di pagamento delle fatture; tuttavia i crediti maturano e cristallizzano solo con l’avanzamento del lavoro che si certifica su Enea. Ci si può trovare nella condizione che si pagano tutte le fatture entro il 31/12, ma il tecnico non può asseverare l’Enea perchè il lavoro non è effettivamente svolto.

      Rispondi
  26. Ciro
    Ciro dice:

    Buongiorno.
    Mi trovo nella spiacevole situazione in cui sono stato Progettista, Direttore Lavori e impresa appaltatrice per Ecobonus 110% con i contratti ben chiari, ho asseverato entro il 30/09/2022 il 30% di tutto il lavoro con fatture e Sal I intestato ed eseguito dalla Moioli Srl, i clienti non mi hanno pagato e hanno fatto il subentro sia come D.L. che come impresa per evitare di pagarmi…ora oltre ad andare a processo mi chiedo, come possono ritirare il denaro in banca e/o asseverare alle Enea entro 90 giorni se le mie fatture non sono state pagate!!!! Possono pagare altre imprese anche se non hanno fatto i lavori fino al 30%?????

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Ciao Ciro, la regola prevede che ci sia il pagamento e l’avanzamento del lavoro. Purtroppo non richiede che il pagamento sia fatto a chi ha portato avanti il lavoro. L’unica cosa che puoi fare è procedere tramite il tuo legale con i vari strumenti a disposizione (lettere, decreti ingiuntivi, ecc…).

      Rispondi
  27. Veronica
    Veronica dice:

    Buongiorno, abbiamo un dubbio sulla comunicazione della cessione del credito in Ade per superbonus110. Nello specifico abbiamo effettuato una prima cessione con sal al 66%, ora dovremmo procedere alla cessione del saldo. Sul modulo di cessione del credito indichiamo che trattasi di sal 2 oppure non indichiamo nessun sal? Dobbiamo riportare il protocollo della comunicazione del sal 1? Grazie

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Questa parte è relativa al visto di conformità fiscale; il commercialista dovrebbe saper poter rispondere correttamente. Se non ricordo male, si indica il numero di sal “2” nell’apposita casella, e si riporta il protocollo del primo sal in modo che l’AdE “agganci” i visti all’intervento

      Rispondi
  28. Alessio
    Alessio dice:

    Buongiorno, sto effettuando lavori su unifamiliare per il superbonus 110. Ho già fatto il primo sal entro il 30 settembre e poi provveduto ad una cessione credito che ancora non mi è stata evasa. Se non riuscissi a pagare tutti i lavori dichiararti nel computo metrico ma solo una parte, che succede? Il mio commercialista dice che c’è una normativa che permette di usufruire del 110% per i lavori eseguiti per la restante parte passerebbero ai bonus inferiori tipo il 50% o il 65%. Quanto di questo è vero?io probabilmente riuscirò a pagare entro il 31 marzo l’80% dei lavori. Il restante 20% no

    Rispondi
    • Enrico
      Enrico dice:

      Buongiorno Alessio. Per le parti restanti si può procedere in due modi: o si usano aliquote inferiori (come dice il tuo commercialista) oppure puoi rivedere i lavori eliminando quelli superflui, fermo restando che devi garantire il raggiungimento del doppio salto di classe. Ovviamente se nel primo SAL hai asseverato delle spese per alcuni interventi, ritengo che questi dovrai portarli a termine.

      Rispondi
      • Alessio
        Alessio dice:

        Nel caso decidessi di eliminare dei lavori che non potrò pagare, fermo restando il superamento di 2 classi energetiche, come bisogna procedere?

        Rispondi
  29. assia
    assia dice:

    Buonasera, ho un quesito. Ho una pratica Enea a Stato finale (non ci sono Sal intermedi) con fatture pagate nel 2022 e fatture pagate nel 2023 ma datate 2022. Dall’asseverazione enea si evince che i lavori sono stati conclusi nel 2022. Come faccio a fare la pratica di cessione del credito per le fatture pagate nel 2023 con lo stesso codice intervento se ho un unico Sal finale?

    Rispondi

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