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Spesa Eccedente Superbonus 110

Quando la spesa per un determinato intervento in Superbonus supera i massimali di spesa totali o i massimali specifici (espressi sull’unità) possono godere di altre agevolazioni?

L’animale sazio non mangia più. L’uomo sazio mangia ancora.

Alberto Lodispoto

Il Superbonus ha dato una bella spinta al settore dell’edilizia.

E all’aumento spropositato della domanda, ha corrisposto uno spropositato aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni associate al Superbonus 110%.

E’ naturale. E’ una legge, invariabile, del mercato.

Per questo, può capitare che, una determinata lavorazione superi i massimali totali o i massimali specifici previsti dal Superbonus 110%.

Come ci si deve comportare quando, per un lavoro in Superbonus, la spesa risulta eccedente rispetto ai massimi consentiti?

La Spesa Eccedente i Limiti del Superbonus ha Diritto ad altre Agevolazioni Fiscali?

La Spesa Eccedente i Limiti del Superbonus ha Diritto ad altre Agevolazioni Fiscali?

Questa è una domanda sempre più frequente, e per rispondere correttamente possiamo riferirci a due fonti ufficiali.

La prima è una FAQ del MiSE Ministero dello Sviluppo economico.

Nel dettaglio si tratta della FAQ numero A06.7 raggiungibile da questo link: FAQ MiSE Superbonus 110%

spesa eccedente superbonus 110 FAQ MiSE

A06.7 – Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.

Premesso che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus – attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche l’Agenzia delle Entrate, che riporta la medesima FAQ (questa volta con il numero 4.4.7) all’interno delle risposte alle domande frequenti relative al Superbonus 110%, e contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2020, n. 30/E.

4.4.7 D. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.

Premesso che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus – attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Per semplificare e riassumere quanto riportato nelle FAQ del MiSE e dell’AdE sulla spesa eccedente il Superbonus 110%, possiamo concentrare la nostra attenzione su due aspetti.

Il primo deriva da come è posta la domanda: la domanda fa riferimento ad un massimale di spesa specifico per la sostituzione degli infissi pari a 650 €/mq ed estratto dall’Allegato I del Decreto Requisiti.

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico ci ricordano che nell’Allegato A del medesimo decreto sono indicate le modalità precise con la quale un tecnico può verificare e asseverare la congruità dei costi per gli interventi del Superbonus 110%.

La modalità di calcolo per la verifica di congruità dei costi per i lavori in Superbonus 110% può essere effettuate in tre modalità distinte:

  • utilizzando le voci compiute dei prezzari regionali o del prezzario DEI
  • effettuando un’analisi dei prezzi per quelle voci non presenti all’interno dei prezzari regionali o del prezzario DEI
  • utilizzando, qualora il tecnico lo ritenga opportuno, i costi specifici indicati nell’Allegato I del Decreto Requisiti.

Per approfondimento, ti rimando all’articolo dove parlo delle modalità di calcolo dei massimali specifici per il Superbonus, secondo l’Allegato A; in quest’altro articolo parlo di come considerare correttamente la congruità dei costi e delle spese, e di come considerare congruo il massimale di spesa di ogni macro lavorazione, da valutarsi sul totale e non sulla singola voce.

Il secondo aspetto meritevole della nostra attenzione risiede nell’ultima frase della risposta alla domanda frequente.

“Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione”.

Personalmente concordo sul fatto che la spesa eccedente il costo massimo unitario non possa fruire di altra agevolazione fiscale in materia di bonus in edilizia.

Se prendiamo per buono il massimale di 650 €/mq per la sostituzione degli infissi (e non lo è; il massimale specifico si può calcolare con i prezzari regionali o il prezzario DEI), ma il costo che intendo sostenere per il mio lavoro arriva a 900 €/mq, allora è corretto ritenere che l’eccedenza di spesa di 250 €/mq non possa godere di altra agevolazione.

Non mi trovo in accordo, invece, con la spesa eccedente il massimale ammissibile.

Provo a fare un esempio pratico per spiegare il concetto che vorrei esprimere.

Come sapete, il massimale di spesa totale ammissibile al Superbonus che si può sostenere per le coibentazioni delle superfici opache delle case unifamiliari o delle unità funzionalmente indipendenti e contestualmente dotate di un accesso autonomo non condiviso con altre unità è di 50.000 €.

Questi 50k rappresentano un massimale di spesa, e pertanto da considerarsi sempre comprensivi di IVA e spese professionali.

E questo massimale è fisso, sia che il lavoro venga effettuato su una casa unifamiliare di 50 mq, sia che il lavoro di coibentazione delle superfici opache venga effettuato su una casa unifamiliare di 400 mq.

Se l’obiettivo del Superbonus è quello di coibentare gli immobili al fine di ridurre i fabbisogni, e posto che il tetto di 50k possiamo ritenerlo sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi, non ci si spiega come mai non sia possibile poter portare in detrazione con altri bonus fiscali le spese superanti la soglia stabilità.

Dura lex, sed lex.

Al di là del mio parare, non possiamo far altro che prendere atto della posizione del MiSE e dell’AdE e pagare (o meglio, far pagare al committente) l’eccedenza extra.

Come Effettuare il Bonifico della Spesa Eccedente Superbonus 110

Come dobbiamo effettuare il bonifico per la spesa eccedente il Superbonus 110?

Come abbiamo visto sopra, la spesa eccedente non può godere di nessuna altra agevolazione fiscale.

Se la spesa eccedente il Superbonus non può godere di nessuna agevolazione fiscale, allora la modalità corretta di pagamento è un BONIFICO ORDINARIO.

L’obbligo di effettuare un bonifico parlante superbonus e con il modello per risparmio energetico predisposto dalla Banca vi è solo per le spese che devono godere di agevolazioni fiscali per l’edilizia.

Nel caso di spesa eccedente il Superbonus 110%, si potrà effettuare un bonifico ordinario.

Ricordatevi, però, che il bonifico ordinario sarà solo per la spesa eccedente i limiti massimi e i limiti specifici (considerati congrui dal tecnico), mentre per la spesa rientrante nei bonus fiscali sarà necessario effettuare il bonifico parlante.

In sintesi

  • La spesa eccedente il Superbonus non può godere di altra agevolazione fiscale.
  • A nulla rileva che la spesa ecceda i massimali totali o i massimali specifici.
  • La modalità di pagamento della spesa eccedente il superbonus 110% è il bonifico ordinario

Verifica di Congruità delle Spese e Determinazione della Congruità dei Prezzi nei Bonus Fiscali

Superbonus, Bonus Ristrutturazione, Bonus Risparmio Energetico e Bonus Facciata: dopo il cd Decreto Antifrode tutti i Bonus fiscali presenti in Edilizia necessitano della verifica di congruità delle spese e dei prezzi. Vediamo come e quando si possono ritenere congrui i prezzi e le spese per il Superbonus e per il bonus minori.

Sono stato incarcerato per un reato d’opinione: io ero dell’opinione che emettere assegni a vuoto si potesse, la banca no.

Natalino Balasso

Superbonus, sismabonus, bonus fiscale per ristrutturazione e manutenzione straordinaria, bonus fiscali per interventi di risparmio energetico negli edifici, bonus facciate, bonus mobili.

E forse ne sto dimenticando qualcuno. Bonus giardino?

Certo non si può dire che l’edilizia non sia popolata di tante misure fiscali con il doppio obiettivo: da una parte quello di sostenere un settore in crisi da circa 30 anni, dall’altra quello di eliminare il lavoro nero, che ha sempre rappresentato uno standard per il settore edile fin dagli albori, ma, fortunatamente, fino all’avvento dei bonus fiscali.

La spinta da parte del Governo a voler incentivare sempre di più il settore edile mediante la maturazione dei crediti di imposta con aliquote sempre più alte, ha portato, però, ad alcune distorsioni in merito alla liceità degli interventi.

Prima il 36% per la ristrutturazione, portata al 41% e successivamente (e ormai stabilmente) al 50% da anni. Risparmio energetico dal 55% al 65%. Sismabonus con aliquote crescenti tra il 70%, 75% e 85%. Bonus facciate al 90%, ora sceso al 60%. Superbonus, al 110%.

Insomma, il crescendo dell’aliquota di detrazione porta solo ad una considerazione:

Maggiore è la detrazione di imposta, maggiore è il guadagno indiretto da parte dello Stato.

Iva sui materiali. Assunzione in un settore dilaniato dalla cassa integrazione e dalla naspi (disoccupazione). Nero quasi azzerato.

Non sono in grado di fare i conti precisi, ma che vi sia una palese e crescente convenienza per lo Stato all’aumentare dell’aliquota di detrazione, mi pare molto molto probabile.

Tuttavia, quando ci si spinge sempre più un alto, il rischio di caduta aumenta.

Il Decreto Antifrode – D.L. 157/2021

Si sa, l’occasione fa l’uomo ladro.

E se non c’è l’occasione, generalmente l’italiano tipo, se la crea.

In questo caso l’occasione c’era; l’abbiamo/hanno pensata tutti, solo che solo i più temerari si sono avventurati ad applicarla.

Il Decreto Antifrode, di novembre 2021, è infatti la risposta all’uomo diventato ladro da parte dell’occasione offerta: per tutti i bonus in edilizia, e come abbiamo visto sono tanti, prima di novembre 2021 non vi era nessun obbligo di controllo della congruità delle spese, eccezion fatta per il Superbonus.

Ecco che sono apparsi interventi di manutenzione delle facciate, con un’aliquota del 90%, le cui spese “naturali” di un lavoro da circa 1 milione di euro sono diventate, magicamente, 5 milioni di euro.

Ci sono stati anche vari servizi alla TV: ne hanno parlato anche le Iene, su Italia1.

E quando si arriva alla TV, vuol dire che è diventata talmente sporca, diffusa e palese, che in alcune persone si risveglia la coscienza e denunciano quel che sta succedendo.

Morale?

Il segreto di Pulcinella è finito in Tv, quindi per salvare la faccia il Governo (e non ci credo che non lo sapessero!) emana il Decreto Antifrode con efficacia immediata.

Cosa prevede, in sintesi, questo “Decreto Antifrode“?

Indovinate?

Le misure per evitare le frodi in edilizia.

Tutti gli interventi edili che godono di contributi fiscali e statali devono rispettare una “congruità delle spese” e congruità dei prezzi.

Verifica della Congruità delle Spese e determinazione della Congruità dei Prezzi nei Bonus Fiscali per l’Edilizia

Come si determina e chi la determina la congruità delle spese e la congruità dei prezzi nei bonus fiscali in edilizia diversi dal Superbonus?

L’articolo 1 del D.L. 157/2021 “Decreto Antifrode” ha previsto che, per ogni intervento per il quale il committente ha scelto la soluzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura, è sempre necessaria un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che verifichi la congruità dei prezzi e la congruità delle spese.

Quindi:

  • La congruità è determinata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione
  • E’ sempre necessaria in tutti i casi si utilizza la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ne consegue che, per il caso in cui il contribuente sceglie di mantenersi la detrazione fiscale per sè e goderne in 10 anni, non vi è la necessità dell’asseverazione.

Attenzione però, la non necessità dell’asseverazione del tecnico abilitato non si deve tradurre con il fatto che si possono applicare prezzi pazzi: in caso di controllo anche per il caso della detrazione fiscale, l’Agenizia delle Entrate potrebbe sempre contestare l’incongruità delle spese.

Diciamolo apertamente: se un lavoro costa 50 €/mq, non può costare 500 €/mq solo perché non c’è l’obbligo di verifica della congruità da parte di un tecnico.

Come si determina la congruità dei prezzi e si verifica la congruità delle spese?

Distinguiamo prezzi e spese.

I prezzi sono i prezzi massimi specifici per ogni singola lavorazione che vengono determinati per la specifica lavorazione dal tecnico abilitato mediante i prezzari regionali.

Le spese sono quanto viene pagato il lavoro.

Le spese sostenute sono congrue se inferiori o uguali ai prezzi massimi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, però, che la verifica della congruità delle spese (quindi quanto materialmente viene pagato un lavoro) deve essere determinata tramite la costruzione di un computo metrico per la lavorazione, utilizzando i prezzi dei prezzari regionali di riferimento.

E le spese sostenute possono essere ritenute congrue anche se i prezzi singoli possono differire da quelli previsti dai prezzari; l’importante è che la somma dei prezzi derivanti dal prezzario regionale per quella lavorazione sia maggiore o uguale alla spesa sostenuta.

Riporto una grafica che spiega il concetto soprastante

modalità calcolo congruità costi congruità spese congruità prezzi

Come si evince dall’immagine soprastante, anche se le voci di costo specifiche (lettere A, B, C e D) indicate nella colonna a destra e con il colore delle lettere in nero sono differenti dalle lettere della colonna centrale e indicate in rosso, il totale delle spese (voci di costo sulla destra) è inferiore alla somma totale delle singole voci di costo (congruità dei prezzi, colonna centrale) ricavate dai prezzari regionali, da un’analisi prezzi per le voci non presenti nei prezzari, e dal prezzario DEI.

Congruità delle Spese e Congruità dei Prezzi nel Superbonus 110%

La congruità delle spese e la congruità dei prezzi nel Superbonus è uno standard fin dalla sua emanazione.

Non c’è nulla da aggiungere rispetto a quanto abbiamo già trattato negli articoli dedicati a:

Sintesi

Per chiudere e fare un po’ di sintesi e di chiarezza, riporto una tabella

agevolazioneattestazione congruita’ ante 12/11/2021attestazione congruita’ post 12/11/2021
SUPERBNUS con utilizzo della Detrazione FiscaleNecessario Necessario
SUPERBNUS con utilizzo della Cessione del Credito o dello Sconto in fatturaNecessarioNecessario
Altri Bonus con utilizzo della Detrazione FiscaleNon NecessarioNon Necessario
Altri Bonus con utilizzo della Cessione del Credito o dello Sconto in fatturaNon Necessario Necessario (*)

(*) Con la Finanziaria 2022, il Governo ha stabilito che, nel caso di bonus diversi dal Superbonus e dal Bonus Facciate, non è necessaria la verifica e relativa asseverazione sulla congruità delle spese sostenute per i lavori la cui spesa totale sia inferiore a 10.000 €.

Se dovete effettuare un piccolo lavoro (es: ristrutturare un bagno), la cui spesa totale lorda comprensiva di professionisti è inferiore a 10.000 €, non vi è necessità di verifica da parte del tecnico della congruità delle spese.

Se dovete effettuare un lavoro, la cui spesa lorda comprensiva anche dei professionisti supera i 10.000 €, come ad esempio una manutenzione straordinaria la cui spesa totale è di 45.000 €, la verifica di congruità delle spese con il relativo rilascio dell’asseverazione di congruità da parte del tecnico è sempre necessaria, anche laddove si effettuino pagamenti singoli inferiori a 10.000 €. (Nel caso in esame, anche se i 45.000 € vengono divisi di 5 fatture/bonifici da 9.000 €, sarà comunque necessaria la verifica dei costi e il rilascio dell’asseverazione di congruità delle spese perché il totale del lavoro supera 10.000 €)

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SuperBonus I Rischi dei Professionisti e dell’Asseveratore Superbonus

Quali rischi corre un professionista che intende fare il Superbonus? e quali responsabilità ha il tecnico Asseratore Superbonus 110? Le domande sono frequenti. Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulle responsabilità dei tecnici coinvolti nel Superbonus 110%.

Il grande vantaggio del giocare col fuoco è che non ci si scotta mai. Sono solo coloro che non sanno giocarci che si bruciano del tutto.

Oscar Wilde

Oggi facciamo un po’ di terrorismo mediatico :D

Qualunque tecnico, smart o no, si sia affacciato al Superbonus si è, almeno per una volta, fatto queste domande:

  • Quali rischi corro come professionista che fa il Superbonus?
  • Quali sono le mie responsabilità nel Superbonus?
  • A che cosa vado incontro se sbaglio qualcosa?

Domande lecite, e dubbi più che legittimi.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza, e inquadrare bene quali sono le responsabilità del professionista che prende parte al Superbonus, e quali sono i rischi a cui è necessario stare attenti.

Prima di iniziare, è necessario identificare le figure tecniche che prendono parte al Superbonus, nelle varie fasi da quella iniziale fino alla fine.

  • Tecnico che effettua lo studio preliminare di fattibilità del Superbonus
  • Progettista
  • Direttore dei Lavori
  • Responsabile della Sicurezza
  • Asseveratore Superbonus

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua lo Studio Preliminare di Fattibilità del Superbonus

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua lo studio preliminare di fattibilità sono… praticamente nulli.

Diciamo la verità, questo studio preliminare di fattibilità è completamente inutile e non ha nessun valore.

E’ solo un modo furbo, e spesso poco onesto, per sfilare qualche centinaia di euro al committente.

D’altronde, in questo periodo tutti pagano per poter accedere ad un beneficio più grande.

Vuoi entrare in paradiso? 500 euro

Scherzi a parte, le responsabilità e i rischi del tecnico che firma lo studio preliminare di fattibilità sono nulli.

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua la Progettazione, la Direzione dei Lavori, e il Responsabile della Sicurezza del Superbonus

Per il Progettista e il Direttore dei Lavori, le responsabilità e i rischi sono maggiori rispetto allo studio preliminare (dove erano nulle!).

Le responsabilità nell’ambito del Superbonus per il tecnico Progettista e/o Direttore dei lavori sono le classiche responsabilità che hanno/avrebbero in un normalissimo lavoro edile.

Nulla di più, nulla di meno.

ll Progettista Superbonus dovrà porre particolare attenzione al rispetto di tutte le normative di settore, e non solo alla norma del Superbonus: dovrà porre attenzione ai Regolamenti Edilizi, ai Vincoli Paesaggistici, ad eventuali ulteriori vincoli esistenti nell’area producendo tutto il materiale tecnico (relazioni/elaborati) necessario affinché l’intervento rispetti tutte le normative viventi, e il progetto sia legittimo.

Il Direttore dei Lavori Superbonus dovrà porre particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dal Progettista Superbonus, con particolare attenzione alla fase di posa dei materiali: un aspetto da non dimenticare è che si tratta pur sempre di lavori che devono durare nel tempo; seppur, a prima vista e con la modalità dello sconto in fattura possono sembrare “gratis”, i lavori del Superbonus devono essere eseguiti sempre a regola d’arte.

Vi ricordo che il Direttore dei Lavori risponde della qualità e dell’esito dell’opera; l’ultima giurisprudenza di settore ci indica che spesso il DL è chiamato a rispondere in solido del danno derivato dalla mancata esecuzione a regola d’arte.

A buon indenditor, poche parole.

Discorso analogo per i tecnici che si occupano della Sicurezza nei cantieri del Superbonus: che sia in fase di progettazione o in fase di esecuzione si tratta sempre di un lavoro edile; le responsabilità e i rischi dei tecnici operanti nella Sicurezza nell’ambito del Superbonus sono quelle dettate dal D.Lgs. 81/08.

Ma allora .. tutta questa “paura” del Superbonus da dove deriva? E chi è che ha maggiori responsabilità/rischi?

Le responsabilità del Tecnico Asseveratore che firma l’Asseverazione Enea del Superbonus

E veniamo a chi, veramente, sta sulla graticola :D

Rispetto a qualunque altro lavoro edile, esiste un nuovo e maggior profilo di responsabilità (e quindi di rischio) per una nuova figura: il tecnico Asseveratore Superbonus.

Il tecnico che firmerà l’Asseverazione del Superbonus, sia essa relativa ad uno stato di avanzamento lavori intermedio o a quello finale, si sta assumendo tante responsabilità.

Partiamo dalle Responsabilità dell’Asseveratore Superbonus

Nel dettaglio le responsabilità peseranno:

  • sull’intervento: la verifica di legittimità dell’intervento
  • sulla persona: la verifica che il soggetto che effettua l’intervento ne ha diritto
  • sull’immobile: la verifica sui requisiti oggettivi dell’immobile e la compatibilità dell’immobile oggetto di intervento al Superbonus
  • sullo stato di avanzamento dei lavori: certificare un SAL Superbonus equivale a dire che punto sono arrivati i lavori, condizione necessaria per far maturare i relativi crediti di imposta
  • sulle prestazioni totali del progetto: verificare, a prescindere da chi sia il tecnico che redigerà gli APE (Attestati di Prestazione Energetica), il doppio salto di classe energetica
  • sulle prestazioni specifiche degli interventi: verificare se le prestazioni tecniche dei singoli componenti (trasmittanze termiche, cop, rendimenti, ecc…) rispettano i limiti normativi
  • sulle certificazioni dei singoli materiali/componenti: per ogni materiale sarà necessario verificare le certificazioni richieste, come a titolo esemplificativo il certificato CAM per i materiali di coibentazione delle superfici opache, i rendimenti dei generatori, il rispetto delle indicazioni specifiche per la tipologia dell’intervento
  • sulla congruità delle spese sostenute, anche nel caso di sconto in fattura, in relazione al tipo di intervento
  • sull’utilizzo della spesa sostenuta solo per la realizzazione dell’intervento (e non per il rifacimento del bagno interno); seppur parrebbe una responsabilità della Direzione dei Lavori, tuttavia la firma posta sull’Asseverazione è quella che pone il sigillo anche su questi aspetti

Insomma, cari Tecnici Smart, essere un tecnico che si occupa di Superbonus non è per tutti e non è uno scherzo.

Però … c’è sempre un però.

Tante responsabilità, tanto onore.

Parafrasando un detto sulla guerra (“molti nemici, molto onore), al di là delle responsabilità c’è la marmellata che vi aspetta.

Infatti, a fronte di queste grandi responsabilità, possono derivare lauti guadagni.

Da grandi responsabilità derivano grandi guadagni.

Parafrasando lo zio Ben, di Spiderman.

Ora, veniamo ai rischi.

I rischi nel Superbonus, e il ruoto del Tecnico Asseveratore che firma l’Asseverazione Enea Superbonus

I rischi principali legati al Superbonus sono di due tipi:

1 – Il rischio verificatosi che un’opera non sia eseguita a regola d’arte.

In questo caso, non si perde il contributo, ma ci sarà una causa da affrontare tra Committente, Impresa, e Direttore dei Lavori Superbonus.

2 – Il rischio burocratico.

Il rischio burocratico, a sua volta, si suddivide in due tipologie, in funzione del potenziale danno causato dal verificarsi del rischio

a) Rischio verificatosi che non genera la perdita del contributo fiscale.

Questi sono, ovviamente, i casi più semplici da gestire.

Per capire meglio, si può trattare di errori materiali, sviste, piccole cose che possono sempre risolversi in un qualsiasi momento, anche dopo anni.

Sono i rischi che non devono preoccupare nessuno, e che saranno affrontati/discussi solo una volta che si presenteranno.

b) Rischio verificatosi che genera la perdita del contributo fiscale.

Ecco, quando qualcosa va storto e vengono tolti i contributi, ci si deve preoccupare.

Perchè quando si toccano i soldi, il contenzioso è garantito.

Quando si potranno verificare?

Prima o poi inizieranno i controlli dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate; e da quel momento dovremo essere in grado di provare/giustificare tutte le scelte effettuate.

In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea, si potranno verificare diversi tipi di contestazioni:

1 – Requisiti tecnici mancanti o errati, che determinano la perdita del contributo

2 – Requisiti soggettivi del committente non corretti o mancanti che hanno determinato una fruizione indebita del contributo

3 – Requisiti oggettivi dell’immobile mancanti o non corretti che hanno portato ad una indebita fruizione del Superbonus

4 – Titolo di possesso dell’immobile non sufficientemente idoneo al Superbonus

5 – Contestazione sulla congruità delle spese sostenute

6 – Contestazione sull’utilizzo delle spese per lavori non ammissibili al Superbonus

7 – Contestazione sui requisiti tecnici delle opere, sulle certificazioni dei materiali, e sulle prestazioni dei generatori

8 – Contestazione tecnica sugli obiettivi energetici raggiunti

9 – Contestazioni sulle differenze tra progetti/asseverazioni e lavori realizzati

10 – Altri rilievi minori

Come vedete, le possibilità sono svariate.

In tutti i casi, l’iter sarà questo

  • l’Agenzia delle Entrate contesterà l’indebito ottenimento del contributo
  • il committente (colui che ha ricevuto il credito, che poi avrà utilizzato in detrazione o girato per pagare i lavori), si dovrà difendere
  • l’Agenzia delle Entrate emetterà l’esito: positivo, quindi tutto regolare, oppure negativo, quindi “restituiscimi i soldi!”
  • In questo secondo caso, si attiverà il contenzioso tra il committente e il professionista (Asseveratore Superbonus) per verificare se quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate sia riconducibile ad un errore del tecnico

La responsabilità del tecnico c’è, praticamente, in tutti i punti elencati.

Gli unici punti in cui il tecnico può essere potenzialmente chiamato fuori (non è detto che succeda) è nel caso in cui parte delle spese sostenute hanno permesso la realizzazione di lavori non rientranti nel Superbonus, di cui il tecnico dovrà dimostrare di essere allo scuro.

Un altro motivo per il quale il Tecnico Asseveratore Superbonus potrebbe non essere chiamato in causa è per la perdita in corso dei lavori dei requisti soggettivi del committente, o la perdita del suo titolo di possesso, per il quale lo stesso committente non abbia prontamente avvisato il Tecnico.

In tutti gli altri casi, si tratta certamente di errori/mancanze che fanno capo al Tecnico Asseveratore Superbonus, e pertanto ci sarà da difendersi.

“chìssene … tanto paga l’assicurazione”

Niente di più sbagliato, amico mio.

L’Assicurazione per il Superbonus non Tutela l’Asseveratore SuperBonus 110

La classica risposta di un tecnico poco smart è

“tanto c’è l’assicurazione che copre tutto”.

Niente di più errato e falso.

Il Governo, per rilanciare l’economia tramite il settore edile e ottenere contestualmente la riduzione delle emissioni di CO2 (al fine di avvicinarsi agli obiettivi europei ed evitare di incorrere in ulteriori sanzioni), ha deciso di finanziare l’edilizia con il Superbonus 110%.

Per evitare che la macchina burocratica ingessasse il settore, ha scelto la pillola rossa

Benvenuta Alice nella tana del Bianconiglio: per evitare sovraccarichi di lavoro che non avrebbero permesso la realizzazione dei cantieri, l’art. 119 del Decreto Rilancio è stato impostato per spostare tutte le responsabilità sui Tecnici Superbonus e sui professionisti fiscali (Commercialisti, CAF)

Non a caso, infatti, si parla di Asseverazione del tecnico sul sito dell’Enea e non di dichiarazione del tecnico, o peggio ancora, autocertificazione del committente o del produttore.

Si parla di Asseverazione per la sua natura giuridica:

L’asseverazione è una documento del professionista, con il quale il professionista dichiara:

  • sotto la propria personale responsabilità
  • conferma l’autenticità e la certezza dei contenuti,
  • garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.

Il professionista con la sottoscrizione della dichiarazione di asseverazione si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle informazioni dichiarati, e risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti (art. 481 del Codice penale – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

Pensavi di essere solo un tecnico?

Sbagliavi … sei anche un Notaio!

La polizza di assicurazione superbonus non copre le sanzioni amministrative; e non compre nemmeno le sanzioni penali.

Torniamo ai rischi.

Se viene accertata una qualche irregolarità, riconducibile al professionista, l’assicurazione garantirà lo Stato per l’ottenimento dei contributi indebitamente ottenuti dal committente, ma rimarrano in capo al profssionista:

  • una causa contro l’assicurazione (o pensavi che pagassero senza poi tentare di recuperare? illuso!)
  • potenziali violazioni amministrative
    • Asseverazione non veritiera, ai seni dell’Art. 119 del D.L. 34/2020, con una sanzione che può andare tra i 2.000 e 15.000 Euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele rilasciata
    • APE errato/infedele, ai sensi dell’ARt. 6 del D.Lgs. 192/05 e smi, con una sanzione compresa tra 700 € e 4200 €
  • potenziale violazione penale
    • Falso ideologico in certificati, ai sensi dell’Art. 481 del Codice Penale, che prevede la reclusione fino a un anno o multa da 51 a 516 Euro ed eventuali pene aggiuntive applicabili congiuntamente se vi è scopo di lucro (e il Superbonus, ha certamente scopo di lucro!)

Consigli Pratici di Sopravvivenza per l’Asseveratore Superbonus

responsabilità asseveratore superbonus - rischio asseverazione

Una volta che abbiamo chiare i rischi e le responsabilità non dobbiamo scappare dal nostro ruolo di Asseveratore Superbonus.

Dobbiamo controllare il rischio e assumerci le responsabilità.

Ecco alcuni consigli pratici e utili:

1 – Non siete smart o fighi se concedete al cliente di rifarsi il bagno gratis grazie alla vostra firma

State tranquilli, non perderete il cliente se dite no alle sue pretese di rifarsi il bagno, l’impianto elettrico, la carrozzeria dell’auto e l’amante, tutto a spese del Superbonus.

E se lo perdete, è perchè non è un buon cliente.

Certi clienti, è meglio perderli che trovarli.

Che poi, tutti noi siamo sommersi di richieste: fuori uno, avanti un altro.

Per non pensare poi, in caso di contestazione futura a seguito di controllo dell’AdE: ci sarà il classico “si salvi chi può“, con il committente, per il tramite del suo avvocato, che sputerà merda sul vostro operato; lui si è fatto il bagno a spese vostre, e ora vi scarica la merda.

Quindi Jerry, rifiuto e vado avanti“.

2 – Documenti in ordine

Tra qualche anno inizieranno i controllo.

E quando inizieranno i controlli, recuperare i documenti sarà un delirio. Clienti che vanno a vivere in Brasile perchè hanno venduto la casa al doppio del valore grazie al Superbonus, imprese che hanno chiuso perchè l’edilizia è tornata alla sua ordinaria crisi di settore.

Insomma, recuperare firme, attestazioni, atti, documenti e quant’altro tra qualche anno sarà un vero delirio.

Come puoi fare?

Perdi un po’ di tempo oggi per far firmare tutto ciò che ti serve e avere copia di tutti i documenti necessari.

A nulla conta il fatto che stai facendo i lavori per tuo zio o tuo cugino e quindi “sono gente di famiglia“.

Lascia perdere, ascolta zio Enrico.

Documenti/firme in regola.

E soprattutto, in ordine.

3 – Scegliere il Fiscalista “giusto”. Possibilmente smart.

Lo so, è una figura che dovrebbe scegliere il committente.

Io preferisco lavorare con i Commercialisti di mia fiducia: non perché sono accondiscendenti (infatti non lo sono!), ma perché sono sicuro della qualità del loro lavoro.

Laddove c’è un dubbio, c’è un’attività di confronto professionale che permette a entrambi di crescere.

Fanno un’attività di controllo sul nostro lavoro: questo permette di trovare eventuali errori che possono sempre succedere.

E soprattutto, in caso di errore, hanno l’atteggiamento giusto propositivo; aiutano a trovare la soluzione, ci indicano come correggere, e impostiamo il lavoro affinché non accada successivamente.

Abbiamo creato e standardizzato un flusso di lavoro che elimina/riduce al minimo gli errori, permette ad entrambi l’attività di controllo e verifica sull’altro professionista, e garantisce che la qualità del lavoro sia alta con i documenti in ordine (sia quelli in capo a noi tecnici, che quelli d’obbligo per loro commercialisti).

4 – Siate smart, ma non siate stupidi

Essere smart significa anche non ingessarsi davanti alle difficoltà, e avere un atteggiamento proattivo e propositivo alla realizzazione del lavoro.

Smart è anche praticità e pragmatismo.

Tuttavia, vi troverete davanti committenti e imprese che tenderanno a prendersi un braccio perchè avete concesso loro un dito: essere smart non si traduce con l’essere stupidi.

Quindi cercate di soprassedere a quelle piccolezze che non influiscono sulla qualità del lavoro, sul mantenimento dei contributi, e che hanno poca importanza.

Concentratevi, invece, su tutti gli aspetti che possono determinare la perdita dei contributi.

Faccio un esempio pratico.

L’impresa vi chiede conferma del materiale per il cappotto da acquistare, ma non ha la certificazione CAM a disposizione.

Non autorizzate la messa in opera prima di avere il documento che certifica il CAM in mano.

Evitate il “sì, lo mando più tardi via mail”. Vuol dire che non vi arriverà. Se fermate il cantiere e non autorizzate la posa, state certi che salterà fuori in pochi minuti.

Questo capita perchè l’impresa ha come focus la realizzazione del lavoro, e non sa che quel documento è un requisito necessario che può determinare la perdita del contributo.

Altro esempio.

Vi troverete davanti committenti “furbi” che proveranno a mungere il più possibile questo Superbonus.

Non siate stupidi. Non calcate la mano sulle interpretazioni normative. Se qualcosa non vi convince, meglio dire di no (che però non deve essere una scusa per non essere dei super esperti di Superbonus).

Se avete un dubbio sull’ammissibilità di una spesa, non includetela nel Superbonus.

Se il vostro cliente dovrà spendere 1000 euro a fronte di un lavoro da 150 mila euro, non casca il monto.

5 – Lasciate perdere Facebook

Su Facebook troverete due tipi di tecnici:

  • chi chiede informazioni o chiarimenti per un dubbio di un caso specifico
  • chi perde tempo a rispondere

Entrambi sbagliano.

Il primo sbaglia perchè, a fronte di un suo studio di giorni/mesi/settimane su un caso specifico, ha la falsa illusione che qualcuno che dedica 30 secondi alla sua domanda mal posta sul gruppo possa svelargli i segreti del castello

Eh no, non funziona così. Non metterei mai una mia firma basata su un qualcosa che un pinco pallino ha scritto su Facebook.

Puoi prendere spunto, ma poi devi approfondire.

E l’unico modo che hai per farlo, è quello di mettere il culo sulla sedia, staccare FB e studiare le normative e le circolari dell’AdE.

6 – Lasciate perdere i siti di news di settore.

Questo si ricollega al punto precedente.

I siti di settore sono scritti da tecnici (spero … ma non è garantito), prestati al giornalismo che deve rispondere a logiche diverse da quelle del Superbonus.

Leggeteli, ma non basate le vostre firme su quanto scrivono loro. Dovete approfondire con i testi di legge ufficiali.

Le parole contano quando si mettono firme. Pertanto l’ultima notizia acchiappa click che vi propinano, non è una fonte sufficiente per effettuare scelte sul vostro Superbonus.

Loro:

Devono rispondere a logiche di posizionamento nei motori di ricerca, quindi puoi trovare siti che parlano parlano ma non portano valore o contributo a quello che cerchi.

Devono rispondere a logiche di monetizzazione tramite click: ecco il motivo dei titoli click bait, che fanno terrorismo e non portano nessun valore. E la maggior parte delle persone, leggono solo il titolo!

Devono rispondere a logiche di sponsor: se il loro sito è finanziato dalle mitiche pergole o verande che si installano senza autorizzazione, pensate che il sito di scriverà che invece è necessaria l’autorizzazione?

Spoiler serve l’autorizzazione. Non credete a quello che le vende, lui ha l’unico scopo di venderle!

7 – Studiate e rimanete aggiornati

Questo è forse il consiglio più importante.

Non potete delegare la conoscenza. Dovete essere i massimi esperti.

Dovrete essere sempre aggiornati e cercare di correggere il tiro ad ogni modifica normativa.

L’unico modo per farlo è quello di studiare e rimanere sempre aggiornati.

Ma come … prima hai detto di non leggere i siti di settore?

Forse mi sono spiegato male.

Non ho detto di non leggerli. Ho detto di trarne solo le informazioni utili.

Non basate la vostra firma su quello che scrive edilqualcosa, o qualcosapubblici. Vi raccontano che il governo ha varato il nuovo decreto?

Perfetto. Lasciate l’articolo e cercatevi il testo del decreto.

Scrivono che l’Agenzia delle con un nuovo chiarimento ha escluso tutte le case dipinte di rosa?

Lasciate perdere l’articolo e cercate il testo ufficiale del chiarimento.

Lo so, il nostro cervello è pigro per natura e tutti siamo portati a limitare le energie.

Tuttavia, se fai quello sforzo aggiuntivo di andare a studiare e leggere le uniche vere fonti ufficiali, ci guadagnerai in conoscenza, sicurezza.

E anche in salute.

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Come Cedere il Credito di Imposta dal Cassetto Fiscale Agenzia delle Entrate – Guida

Vediamo quali sono i passaggi da compiere per cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Se sei un professionista smart, che applica lo “sconto in fattura” (leggi l’articolo dedicato se ancora non fai lo sconto in fattura nei tuoi lavori!), troverai nel tuo cassetto fiscale il credito di imposta ceduto dai tuoi committenti.

Ma che ce ne facciamo di questo credito di imposta?

Lo cediamo.

A chiunque tu decida di cedere questi crediti di imposta, prima dovrai fare un contratto con l’Ente/Istituto/Società che li acquisterà.

Una volta che hai il contratto in mano, ecco i prossimi passi da compiere.

Se non sai a chi cederli, leggi questo articolo su come cedere i crediti di imposta a Poste Italiane.

Bene … proseguiamo.

Ecco i passaggi fondamentali

  • Accedere al Cassetto Fiscale
  • Servizi per > Comunicare >
  • Monitoraggio / Accettazione / Cessione
  • Conclusioni

Accedere al Cassetto Fiscale

Questo passaggio è molto semplice.

Se sei un professionista smart, hai sicuramente SPID a disposizione, e puoi utilizzare questo metodo per l’accesso sul cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco il link per accedere.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/cassetto-fiscale

Alla fine della pagina troverai il bottone “Accedi al servizio“.

Indovina?

Sì, cliccaci sopra, e scegli “Accedi con SPID”.

Una volta entrato troverai una schermata di questo tipo.

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Servizi Per > Comunicare > Piattaforma Cessione Crediti

Il passaggio successivo è semplice.

Semplice … una volta che lo conosci!

Dal menù sulla sinistra sarà sufficiente cliccare su:

Servizi per > Comunicare

Apparirà un elenco di servizi, e dovremo scegliere “Piattaforma Cessione Crediti“.

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Panoramica della Piattaforma di Cessione del Credito

Una volta cliccato su Piattaforma Cessione Crediti ci troveremo una schermata molto semplice, con 4 tab e 4 icone.

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Sia le tab che le icone puntano agli stessi sottoservizi, che sono

  • Monitoraggio
  • Cessione
  • Accettazione
  • Lista Movimenti

In “Monitoraggio” potete avere una schermata di tutti i crediti accettati, ceduti, o utilizzabili nel modello F24, suddivisi per anno e suddivisi per tipologia di bonus fiscale.

Sotto la voce “Cessione crediti“, troveremo i crediti che possiamo cedere.

Nella sezione “Accettazione crediti/sconti” troveremo i crediti in ingresso: per poter entrare nella nostra disponibilità ed essere poi ceduti troveremo prima accettarli.

In “Lista Movimenti” troveremo lo storico di tutti i crediti accettati/ceduti, suddivisi per codice fiscale, tipologia di intervento, e data: una sorta di “estratto conto” dei movimenti dei crediti di imposta, in entrata e in uscita dal nostro cassetto fiscale.

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Schermata tab “Monitoraggio” all’interno della piattaforma per la cessione dei crediti di imposta

Come potete vedere, nella schermata Monitoraggio, troviamo i crediti di imposta in ingresso, accettati o rifiutati; in uscita, accettati, in attesa o rifiutati; e infine “utilizzabili in F24”.

L’aspetto interessante è che sono suddivisi per tipologia di bonus fiscale che ha generato quei crediti, e ulteriormente suddivisi per annualità a cui fa riferimento lo specifico credito di imposta.

Nella tab “Accettazione” abbiamo la possibilità di visionare i crediti in ingresso, che vengono aggiornati il 10 del mese successivo a quando viene posto il visto di conformità dal professionista fiscale (tipicamente il Commercialista”).

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Schermata della tab Accettazione

Nella tab “Cessione” abbiamo la possibilità di visionare i crediti in ingresso che abbiamo accettato con la schermata precedente, e che possono essere ceduti.

Da questa sezione è possibile spostare i crediti che abbiamo ricevuto dal nostro cliente verso chi ci acquisterà il credito (per esempio, si veda la guida per la stipula del contratto per la cessione del credito a Poste Italiane).

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Anche nella schermata della “Cessione“, si evince come lo schema sia sempre suddiviso per tipologia di credito: nella prima parte, infatti, vediamo i crediti ricevuti per un intervento di ristrutturazione, mentre nella seconda parte quelli derivanti dall’ecobonus. Tutti suddivisi per annualità (vi è la possibilità di cedere anche solo alcune delle annualità e non tutte).

L’ultima tab riguarda la “Lista Movimenti“; si tratta di una mega tabella dove possiamo vedere e ricostruire:

  • tutti i crediti in ingresso
  • tutti i crediti in uscita
  • i crediti sono suddivisi per
    • tipologia di bonus da cui deriva il credito (es: ristrutturazione, ecobonus, superbonus, ecc…)
    • annualità di competenza
    • codice fiscale di provenienza
    • codice fiscale di destinazione
    • protocollo
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Form di ricerca nella tab “Lista Movimenti”

Dopo che inseriamo due date, o gli altri parametri nella schermata di ricerca, otteniamo un elenco suddiviso per le varie tipologia di bonus, suddiviso per cliente cedente o ente che prende il credito, per annualità, per intervento (qualora si tratti di superbonus)

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Elenco movimenti

Quali sono gli Step per cedere il credito di imposta maturato?

Facciamo un passo indietro e vediamo, passo passo, quali sono gli step da compiere in ordine temporale.

  1. Primo Step – Accettazione Credito di imposta sul sito dell’Agenzia delle Entrate (generalmente avviene il giorno 10 del mese successivo a quando il commercialista pone il visto di conformità)
  2. Secondo Step – Stipula del contratto con l’ente che acquisterà il credito di imposta (a questo indirizzo puoi vedere una guida su come stipulare il contratto di cessione del credito di imposta con Poste Italiane)
  3. Terzo Step – Si ritorna sul cassetto fiscale e si procede alla cessione dei crediti di imposta, accettati.
    1. Si accede alla Tab “Cessione
    2. Si selezionano i crediti da cedere, suddivisi per annualità e per tipologia
    3. Si inserisce il codice fiscale di chi riceverà i crediti (ad esempio il codice fiscale di Poste Italiane).

Importante: il credito di imposta che andrai a cedere dal cassetto fiscale deve corrispondere esattamente alle cifre, suddivise per annualità ed eventualmente per tipologia di bonus, che hai contrattualmente stipulato di cedere. Non un euro di più, e non un euro di meno!

Nella schermata che segue, ho selezionato le 10 annualità derivanti dal bonus ristrutturazione edilizia, per cederle al codice fiscale indicato (nell’immagine leggi l’errore perchè il codice fiscale è inventato!)

cessionario guida ade cessione credito imposta superbonus ristrutturazione

Cliccando su “Conferma“, viene inserito il codice fiscale indicato in tutte le annualità, in qualità di “Cessionario“.

Successivamente per procedere alle conferme definitive, sarà necessario cliccare nuovamente su “Cedi crediti selezionati

Anche qui, è importante SELEZIONARE la casella “Si autorizza il cessionario alla visualizzazione, in fase di accettazione/rifiuto, del nominativo relativo al codice fiscale del cedente

guida agenzia entrate cessione credito autorizza cessionario visionare crediti

Completato anche questo passaggio, vi chiederà il PIN per confermare ulteriormente l’operazione.

Complimenti!

Complimenti! Se avete completato l’operazione, avete effettuato la vostra cessione del credito di imposta verso il cessionario scelto.

Ora non vi resta che aspettare il tempo necessario affinché il cessionario vi faccia il bonifico, e trasformi i vostri crediti (ormai suoi, dopo la cessione) in euro nel vostro conto corrente!