“Bagaglio Tecnico” è la sezione dedicata al sapere pratico del mestiere: guide, approfondimenti e strumenti tecnici per ingegneri, architetti e geometri. Qui trovi il tipo di conoscenza che si costruisce sul campo e che fa la differenza tra sapere una cosa e saperla applicare davvero, in cantiere e in studio. Metodi di lavoro, tecnologie, software e soluzioni concrete ai problemi ricorrenti della progettazione e della pratica professionale, spiegati in modo chiaro e senza inutili tecnicismi. Perché ogni professionista si porta dietro un bagaglio di competenze che va aggiornato di continuo, e questa sezione serve proprio a riempirlo con contenuti utili e verificati. Sfoglia gli articoli qui sotto e scegli l’approfondimento più vicino a ciò su cui stai lavorando adesso.

Sanatoria in Zona Vincolata. Requisiti dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

I requisiti per poter ottenere un titolo in sanatoria in zona vincolata da un punto di vista paesaggistico sono disciplinati dall’art. 167 del D.Lgs 42/2004. Vediamo quali sono i casi per i quali è possibile richiedere e ottenere una sanatoria paesaggistica.

Sanatoria in zona vincolata … dicasi “Accertamento della Compatibilità Paesaggistica”.

sanatoria in zona vincolata accertamento di compatibilita paesaggistica

Ecco svelato l’arcano!

Inutile dire, che, in zona vincolata, è tutto un po’ più difficile.

E penso che sia normale.

Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico meritano un grado di attenzione e tutela diverso dalle zone non riconosciute meritevole di pregio.

Vediamo quali sono i requisiti necessari che le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica devono avere affinché ne venga accertata la compatibilità paesaggistica.

Il termine corretto è l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica delle opere realizzate in assenza di Autorizzazione Paesaggistica

Facciamo un po’ di chiarezza sulla terminologia.

Con il termine sanatoria si indicano, generalmente, tutte le richieste derivanti dai vari condoni edilizi.

A volte, però, in modo più generico, si tende a chiamare anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica come “sanatoria in zona vincolata“.

Confusione a parte, in questo articolo tratteremo solo dell’accertamento della compatibilità paesaggistica.

La trattazione delle autorizzazioni paesaggistiche nell’ambito del condono edilizio è un po’ complessa perché figlia di tanta giurisprudenza che meriterà una trattazione a parte.

Torniamo all’accertamento della compatibilità paesaggistica.

Accertamento della Compatibilità Paesaggistica e Accertamento della Conformità Urbanistica

Prima distinzione:

L’accertamento della conformità urbanistica è diverso dall’accertamento della compatibilità paesaggistica.

L’accertamento della conformità urbanistica è un procedimento di natura edilizio-urbanistica, disciplinato dall’art. 36 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”, che permette di richiedere un permesso di costruire per sistemare delle opere eseguite in assenza dei dovuti titoli.

L’accertamento della compatibilità paesaggistica è un procedimento di natura paesaggistica, disciplinato dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che permette di richiedere un’autorizzazione paesaggistica ex post, per opere minori (e tra poco vedremo quali caratteristiche devono avere) in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Quindi mentre il primo, l’accertamento della conformità urbanistica, è finalizzato ad ottenere una sorta di sanatoria solo sotto il profilo edilizio-urbanistico, il secondo, l’accertamento della compatibilità paesaggistica, valuta le opere realizzate in assenza di autorizzazione solo sotto il profilo paesaggistico (generalmente dopo che sono anche conformi sotto il profilo edilizio!).

Generalmente sono due domande diverse rivolte a due uffici differenti; e vengono emessi due provvedimenti differenti.

Ma l’argomento di questo post è la sanatoria in zona vincolata, quindi l’accertamento della compatibilità paesaggistica e ora ci concentriamo su quello.

Accertamento della Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004

Come abbiamo detto, l’articolo che disciplina la possibilità di richiedere un’autorizzazione paesaggistica dopo che le opere sono già realizzate è l’articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, per gli amici semplicemente “Codice”.

Più precisamente ci troviamo nella

  • Parte quarta
    • Titolo I
      • Capo II
        • Articolo 167

del Codice.

Riporto integralmente l’articolo 167, e poi vediamo su quale comma concentrarci.

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

  1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
  2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
  3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall’articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d’intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
  4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
    • a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
    • b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
    • c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
  6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonché per effetto dell’articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Non voglio fare un trattato sull’intero articolo 167, tuttavia vorrei concentrare le nostre attenzioni su alcuni aspetti.

Il primo è i titolo dell’articolo 167 “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria“.

Già dal titolo, tira una brutta aria 😂

E la possibilità di legittimare le opere?

E’ disciplinata dal successivo comma 4 che ora esaminiamo.

Quali Caratteristiche Devono Avere le Opere per l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica

Il comma 4 risponde alla domanda:

Quali caratteristiche devono avere le opere per poter ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica?

Le opere:

  • non devono aver determinato la creazione di superfici utili
  • non devono aver determinato la creazione di volumi
  • non devono aver determinato l’ampliamento dei volumi esistenti
  • non devono essere state realizzate con materiali differenti da quelli previsti nell’autorizzazione paesaggistica (se presente)
  • Se le opere rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria (art. 3 del DPR 380/2001), allora sono accettabili

Se le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa hanno queste caratteristiche, allora possono essere suscettibili dell’ottenimento della sanatoria paesaggistica, mediante l’accertamento della compatibilità.

Il successivo comma 5 ci indica l’iter da seguire.

Chi e Come può Richiedere l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica

Come dicevamo, il comma 5 ci indica innanzitutto il chi può effettuare una richiesta dell’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

  • Il proprietario
  • Il possessore
  • Il detentore a qualsiasi titolo

Qui la volontà del legislatore è quella di ampliare il raggio delle potenziali persone che possono ottenere un’autorizzazione paesaggistica per accertamento della compatibilità, senza irrigidirsi troppo sul titolo di possesso dell’area o dell’immobile.

L’iter successivo, se vogliamo rappresentarlo per punti, è il seguente:

  • presentazione della domanda
  • l’autorità preposta si pronuncia entro 180 giorni previo
  • parere della Soprintendenza, vincolante, entro 90 gg dalla presentazione della domanda
  • se si accerta la compatibilità (quindi la domanda è positiva) si effettua una perizia di stima (giurata)
  • si paga la sanzione
  • altrimenti, se si accerta che le opere non sono compatibili con il paesaggio, come diceva il titolo dell’articolo 167, si dovrà procedere alla rimessa in pristino mediante demolizione

Conclusione e sintesi – Valutazione ?

In questa sintesi smart, mi limiterò a riassumere le caratteristiche che devono avere le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica affinchè si possa chiedere e ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004

  • non devono aver determinato la creazione di superfici utili
  • non devono aver determinato la creazione di volumi
  • non devono aver determinato l’ampliamento dei volumi esistenti
  • non devono essere state realizzate con materiali differenti da quelli previsti nell’autorizzazione paesaggistica (se presente)
  • Se rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria (art. 3 del DPR 380/2001)

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Gazebo in Edilizia Libera: L’installazione di un Gazebo Senza Permessi è un Abuso Edilizio?

L’eterna diatriba tra le opere che possono essere installate senza nessuna autorizzazione: alcuni sostengono che sia possibile installare un gazebo in regime di edilizia libera, per l’installazione senza permessi di un gazebo rappresenta un abuso edilizio. Facciamo chiarezza grazie al Consiglio di Stato, con la sua sentenza n. 8049/2023

Gazebo sì … gazebo no .. gazebo bum … la strage infinita!

Elio e le Storie Smart
gazebo edilizia libera gazebo abuso

Nel mondo dell’edilizia esiste una diatriba che va avanti dai tempi che furono.

Ogni qual volta esce una normativa che tende a semplificare la burocrazia che c’è dietro alla realizzazione di alcune opere, non si capisce mai quale sia il confine, per la stessa opera, tra l’edilizia libera e l’abuso edilizio.

Abbiamo Guelfi e Ghibellini anche per l’installazione del gazebo: alcuni sostengono che sia possibile installare un gazebo in regime di edilizia libera, mentre per altri l’installazione senza permessi di un gazebo rappresenta un abuso edilizio.

Chi ha ragione?

Mah …

Esiste però un modo per fare chiarezza … grazie al Consiglio di Stato!

La Sentenza del Consiglio di Stato n.8049/2023 ci spiega meglio quando un gazebo va in edilizia libera e quando invece necessita di altri titoli, senza la quale la sua installazione diventa un abuso.

Il Caso Analizzato nella Sentenza del CdS n.8049/2023

Il caso arrivato fino al Consiglio di Stato può essere riassunto in poche righe.

L’opera:

E’ stata realizzata una struttura lignea coperta, e chiusa su più lati.

Su un lato si poggiava sul fabbricato esistente, sull’altro lato mediante chiusure scorrevoli in alluminio.

Nella Sentenza 8049/2023, leggiamo infatti una breve descrizione

… alla realizzazione di una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio) …

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8049/2023

L’evoluzione del caso:

  • Ordinanza di demolizione del Comune di competenza.
  • Ricorso al TAR Campania
  • Espressione del TAR a favore del Comune, confermando la liceità dell’ordinanza emessa.
  • Ricorso al Consiglio di Stato

E poi?

definizione gazebo edilizia libera abuso edilizio

Definizione di Gazebo secondo il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato risponde picche ai ricorrenti, e conferma la decisione del TAR Campania, ritenendo legittima l’ordinanza.

La motivazione, sostanzialmente, è che l’opera realizzata non si può definire un gazebo.

Ecco come il Consiglio di Stato definisce il gazebo:

La giurisprudenza ormai prevalente, anche di questa Sezione, ritiene, infatti, “che per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 giugno 2023, n. 6263; in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393 che ha circoscritto la nozione di “manufatti leggeri” annoverabili nell’area dell’edilizia libera facendovi rientrare esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile).

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8049/2023

e continua

Non risponde, per contro, a siffatte caratteristiche l’intervento de quo che, avendo portato alla realizzazione di una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio), risultava assoggettato al previo rilascio di un permesso di costruire.

Estratto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8049/2023

Insomma … non è andata proprio benissimo.

Ma per tornare alla domanda iniziale:

Gazebo in Edilizia Libera: L’installazione di un Gazebo Senza Permessi è un Abuso Edilizio?

Dipende is the new black

Qualcuno su internet!

La risposta alla domanda di partenza è:

Dipende!

In realtà al risposta è NO, non è un abuso.

Sempre che quello che state realizzando sia circoscrivibile all’interno della definizione di gazebo.

Se non rientra nel perimetro della definizione di gazebo, allora è un abuso edilizio, perché non si può definire un gazebo!

Sintesi Smart e Concetti da Ricordare

Cosa abbiamo imparato?

La definizione di Gazebo, secondo copiosa giurisprudenza, è:

  • una struttura leggera
  • non aderente ad altro immobile
  • coperta nella parte superiore
  • aperta ai lati
  • realizzata con struttura portante in
    • legno strutturale
    • ferro battuto
    • alluminio
  • talvolta, chiuso ai lati da tende rimovibili
  • che non abbia autonomia funzionale
  • e non realizzi uno spazio chiuso stabile

Realizzare un gazebo, come sopra definito, in edilizia libera non è un abuso.

Se l’opera non rispetta tutti i parametri sopra indicati, non si può chiamare gazebo, e quindi potrebbe risultare un abuso edilizio se realizzata senza i dovuti permessi.

Scarica il Testo integrale della Sentenza del Consiglio di Stato n. 8049/2023!

La Differenza Tra Luci e Vedute

La Differenza Tra Luci e Vedute è Disciplinata dal Codice Civile. Vediamo in Cosa Differiscono

Finché esisteranno finestre, l’essere umano più umile della terra avrà la sua parte di libertà.

Amélie Nothomb

Conoscere la differenza tra luci e vedute è qualcosa di molto importante per noi tecnici smart.

Perché conoscere la differenza tra luci e vedute ci può aiutare a trasformare dei locali non abitabili in locali abitabili, ad aumentare il valore degli immobili dei nostri clienti, a migliorare le condizioni di salubrità degli immobili grazie ai ricambi di luce e aria, senza configurare nuove finestre.

I due articoli che dobbiamo conoscere sono l‘articolo 900 e l’articolo 901 del Codice Civile.

Articolo 900 del Codice Civile: “Specie di finestre”

articolo 900 codice civile specie di finestre

L’articolo 900 del Codice Civile è nominato “Specie di Finestre”.

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:

luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;

vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente

Articolo 900 del Codice Civile “Specie di Finestre”

La bellezza del Codice Civile è anche questa: la sua semplicità di esposizione, adatta a tutti (a differenza delle leggi e dei decreti che sembrano scritti da azzeccagarbugli con lo scopo di confondere. Ed in effetti è così … Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano. Giolitti docet).

Ma torniamo a quel che ci interessa, il testo dell’articolo 900 del Codice Civile “Specie di Finestre”

L’analisi del testo, come scrivevo sopra, è veramente semplice e diretta

Le luci:

  • consentono il passaggio alla luce
  • consentono il passaggio all’aria
  • non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino

Le vedute o prospetti:

  • permettono di affacciarsi sul fondo del vicino
  • di guardare frontalmente
  • di guardare obliquamente
  • di guardare lateralmente
  • e ovviamente, dato per sottinteso, possono permettere il passaggio di luce e aria (come le vedute).

Possiamo dire che le vedute sono un’estensione delle luci, a cui si aggiunge la possibilità di guardare sul fondo del vicino.

Questa distinzione, da sola, è molto utile; diventa però utilizzabile in modo smart nel nostro lavoro quotidiano quando leggiamo il testo dell’articolo 901 del Codice Civile.

Prima di procedere oltre, un piccolo approfondimento sulla possibilità di guardare frontalmente, obliquamente e lateralmente.

Le vedute sono considerate:

  • dirette, quando permettono di guardare verso il fondo del vicino in linea perpendicolare rispetto alla parte su cui insiste l’apertura;
  • oblique, quando permettono di vedere, senza sporgersi dall’apertura, verso un fondo adiacente che si trova alla sinistra o alla destra rispetto al fondo visibile con veduta diretta. Nel caso in cui sia ha una veduta sia diretta che obliqua, perché la veduta è molto ampia, allora la veduta si considera “diretta”;
  • laterali, quando la possibilità di vedere l’altro fondo necessita di sporgersi dall’apertura e guardare lateralmente. Possiamo definire una veduta laterale come un sottoinsieme della veduta obliqua.

Articolo 901 del Codice Civile: “Luci”

Articolo 901 del Codice Civile Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.

Articolo 901 del Codice Civile “Luci”

Anche qui, possiamo apprezzare la semplicità e chiarezza del Codice Civile.

E’ tanto schematico quanto poco soggetto ad interpretazione.

Lo scopo di questo articolo 901 sulla definizione di ulteriori caratteristiche che devono avere le luci, letto in composizione con il precedente articolo 900, permette al vicino di poter aprire una luce sul fondo adiacente anche senza l’autorizzazione del proprietario a determinate condizioni.

Innanzitutto si devono configurare come luci, come definite nell’articolo 900, descritto in precedenza.

Inoltre le luci, per poter essere aperte sul fondo del vicino, dovranno:

  • avere un’inferriata e una grata di dimensione determinata
  • nel lato di chi intende aprire la luce, il lato inferiore deve avere un’altezza non inferiore a 2,5 m se al piano terreno, o non minore di 2 m se ai piani superiori
  • nel lato del vicino sul quale si aprirà la luce, l’altezza del lato inferiore non deve essere inferiore a 2,5 m

Un chiarimento è doveroso per tutti quei casi che, seppur minuti di inferriate e altezze, permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.

Esistono dei casi, infatti, in cui un’apertura munita di inferriata può essere considerata veduta anziché luce: questo può accadere solo se da questa apertura è possibile affacciarsi e di guardare, di fronte, obliquamente o lateralmente.

Un altro caso per il quale un’apertura viene definita veduta e non luce quando presenta maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione; o ancora quando non sia aderente o interna alla superficie esterna del muro ma fuoriesca dal muro stesso, mediante un distacco tale da permettere di sporgere il capo, e quindi di affacciarsi verso il fondo vicino.

Una Sintesi Smart sulla Differenza Tra Luci e Vedute

Come di consueto, chiudiamo l’articolo con una sintesi sul tema: la differenza tra luci e vedute.

Le luci consentono il passaggio di luce e aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del confinante.

Le luci devono avere un’inferriata e una grata fissa con maglie non superiori a 3 centimetri quadrati.

Le luci devono avere, per il lato inferiore, un’altezza non inferiore a 2,5 m dal suolo che si vuole dotare di luce e aria (e al piano terreno), o 2 m se ai piani superiori.

Le luci devono avere il lato inferiore ad un’altezza non inferiore a 2,5 m dal suolo del vicino sul quale si apre la luce.

Le luci devono avere un’inferriata a filo muro, e se sporgesse, tale da non permettere di esporre il capo in ogni direzione.

Le vedute permettono di affacciarsi sul fondo del vicino e di guardare frontalmente, lateralmente o obliquamente.

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Distanze Cappotto Termico: Sono da Rispettare? Si Può Andare in Deroga?

Distanze Cappotto Termico: E’ importante conoscere quali sono i casi in cui una determinata regola può essere derogata. Attenzione ai limiti e alle condizioni!

Tutto è Derogabile… Tranne il Codice Civile!

… Almeno in materia di distanze è così!

Distanze e cappotto termico.

Uno dei problemi ricorrenti, quando si opera in edifici esistenti, è proprio la valutazione che dobbiamo fare sulle migliorie che intendiamo inserire.

Nel caso specifico parliamo di come valutare, ai fini delle distanze, il maggior spessore derivante dal cappotto termico.

Inutile soffermarci troppo su che cos’è il cappotto termico, siamo dei tecnici “smart” e tutti sappiamo che rappresenta uno dei possibili lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio: il “cappotto termico”.

Detto in parole meno povere, si tratta della coibentazione delle superfici opache verticali (wow … che paroloni!)

Uno degli aspetti che, da tecnici, siamo chiamati ad affrontare è il rapporto tra l’intervento di coibentazione a cappotto e le distanze minime previste dalle leggi vigenti.

Andiamo per ordine, e vediamo quali sono gli elementi a cui dobbiamo prestare attenzione, e le opportunità che possiamo sfruttare per una corretta valutazione delle distanze nel nostro progetto della coibentazione delle strutture opache verticali (cappotto).

Vedremo:

  • Quali Sono le Distanze a cui si deve fare attenzione
  • Per Quali Distanze è Possibile la Deroga per il Cappotto Termico?
  • Sintesi Smart: Che Cosa Abbiamo Imparato?

Quali Sono le Distanze a Cui Si Deve Fare Attenzione

attenzione distanze legali cappotto termico

In linea di principio, si deve sempre tenere conto di tutte le distanze, come per ogni costruzione o nuova costruzione.

Parliamo quindi delle:

  • Distanze dai confini
  • Distanze dai fabbricati
  • Distanze da pareti finestrate
  • Distanze previste dal Codice Civile

Ma … esiste sempre un ma …

Per alcune di queste, il legislatore, ha previsto delle deroghe!

Per Quali Distanze è Possibile la Deroga alle Distanze per il Cappotto Termico?

Il comma che possiamo utilizzare per comprendere a quali distanze possiamo andare in deroga con il cappotto termico, e con quali modalità è il comma 7 dell’articolo 14 del D.Lgs. 102/2014 che recita

7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Comma 7, articolo 14, Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Analizziamolo.

Come primo elemento notiamo che il comma 7 citato limita la possibilità ai soli casi di

  • manutenzione straordinaria
  • restauro
  • ristrutturazione edilizia

Significa che se il vostro intervento edilizio non rientra in questa fattispecie, allora non potete applicare il comma 7.

Lapalissiano!

La seconda condizione affinché possa essere applicata questa deroga (poi vediamo in quale misura è permessa) è l’ottenimento della riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza termica previsti dal D.Lgs. 192/2005 e smi

Che cosa è possibile derogare ?

Il maggior spessore delle murature esterne (derivante dal cappotto!) e degli elementi di chiusura superiori e inferiori.

Quindi anche il nostro cappotto applicato alle murature esterne!

E la deroga avviene per il computo di:

  • volumi
  • altezze
  • superfici
  • rapporti di copertura

E, aggiunge il testo, è possibile derogare anche alle norme nazionali, regionali e comunali, per le (ecco la parte delle distanze legali che ci interessa!)

  • distanze minime tra edifici
  • distanze dai confini di proprietà
  • distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario
  • altezze massime degli edifici

Esiste però un limite inderogabile, che la norma indica(anche se per il nostro ordinamento giuridico sarebbe stato anche inutile, ma è sempre bene specificare) ed è il Codice Civile.

La deroga prevista dall’articolo 14 comma 7 del D.Lgs. 102/2014 non può infatti derogare i limiti previsti dal Codice Civile in materia di distanze.

Si tratta degli articoli del Codice Civile che vanno partono dal 873, e successivi.

Senza dilungarci troppo in tutti gli articoli del Codice Civile in materia di distanze, vorrei però riportare l’art. 873, che rappresenta un caposaldo delle distanze tra le costruzioni.

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

Art. 873 del Codice Civile

Non voglio dilungarmi troppo sulla trattazione, di questo e degli altri articoli, perché meritano degli approfondimenti a parte.: infatti man mano che vedremo i vari articoli del Codice Civile, vedremo anche dei concetti importanti come la differenza tra le costruzioni in aderenza o in appoggio, i muri di cinta e i muri di confine, il principio di prevenzione, l’innesto nei muri e così via.

Sintesi Smart: Che Cosa Abbiamo Imparato?

Tutto è Derogabile… Tranne il Codice Civile!

… Almeno in materia di distanze è così!

Riassumiamo, brevemente, quel che dobbiamo tenere a mente quando progettiamo un cappotto termico:

  • Nei soli casi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia
  • Possiamo derogare a volumi, altezze, rapporti di copertura e superfici
  • Possiamo derogare alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà, minime di protezione dal nastro stradale e ferroviario, e all’altezza massima degli edifici
  • NON possiamo derogare alle distanze disciplinate dal Codice Civile (articoli dall’873 ai successivi)

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Superbonus e Abusi Edilizi. Stato Legittimo e Potere dell’Amministrazione

Il Superbonus ha permesso di non attestare lo stato legittimo dell’immobile. L’art. 119 riporta anche le cause di revoca del Superbonus 110%. Vediamo quale potere rimane in mano all’Amministrazione, e perché il TAR Veneto ci dice che non è tutto oro quello che luccica.

Maga Magò: Ora, se non ti dispiace, per prima cosa detterò io le regole.
Anacleto: Regole un corno! Aha! Vuole regole per il piacere di infrangerle!

… Poco prima del duello tra Maga Magò e Mago Merlino

Allora … andiamo con ordine … per il bene del comprendere.

Una recente sentenza del TAR Veneto n.128 del 2023 ci ricorda i poteri dell’Amministrazione Pubblica in materia di vigilanza e controllo nei cantieri edili.

Ma perchè ne parliamo in salsa Superbonus?

Perchè i Giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con la sentenza 128/2023 (puoi compilare il form in calce all’articolo per scaricare il testo completo), ci ricordano che rimane in capo all’Amministrazione il potere di vigilanza e controllo nei cantieri edili, anche nel caso del Superbonus.

E che i lavori edili su immobili abusivi perpetuano l’abuso.

E alcuni risponderanno ( in modo troppo affrettato ) …

Ma con il Superbonus hanno tolto la necessità di attestare lo Stato Legittimo previsto dal Testo Unico dell’Edilizia.

Tecnico illuso

Ecco …è qui che serve fare un po’ di chiarezza.

Superbonus 110% – Art. 119, commi 13-ter e 13-quater

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E’ necessario partire dal testo dei commi 13-ter e 13-quater dell’art. 119 del DL 34/2020, il c.d. Superbonus 110%

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita’ dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Senza voler fare una disamina esaustiva del comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio (c.d. Superbonus, per le parti che ci interessano), le parti che ci interessano ai fini di questo articolo sono

  1. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis … del TU Edilizia
  2. La decadenza del beneficio fiscale di cui all’art. 49 del TU Edilizia opera solo in questi casi:
    • Non presentazione della CILA
    • Interventi difformi dalla CILA presentata
    • Assenza dell’attestazione dei dati relativi ai titoli che hanno permesso l’originaria costruzione dell’immobile
    • False attestazioni

A me, non so a voi, appare chiaro il perimetro che circoscrive l’applicazione del comma 13-ter:

  • Non si attesta lo stato leggittimo
  • Non dirai falsa testimonianza 🤐
  • Realizzi lavori diversi da quelli che stai asseverando con la CILA

Da qualche parte si legge che l’Amministrazione non ha più potere di vigilanza o controllo?

Boh, a me non pare…

E a confermare questo concetto, il legislatore ha introdotto anche il comma 13-quater

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento.

Che si traduce, dal burocratese all’italiano che resta sempre possibile, per l’ente, la valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

In buona sostanza, la realizzazione dei lavori, non legittima immobili o parti di immobili non legittime

Se c’era l’abuso .. l’abuso rimane!

E rimane sempre possibile, pertanto, la possibilità per l’Ente di controllare e vigilare.

E allora a che è servito il comma 13-ter nella parte in cui indica che non si attesta lo stato legittimo dell’immobile?

E’ servito per far partire i cantieri, che al periodo erano bloccati dalle sanatorie, peraltro molte inutili, bloccate dalla volontà dei tecnici di non fare false attestazioni.

Andiamo alla sentenza…

Sentenza TAR Veneto 128/2023

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Ecco i punti, lapalissiani secondo me, che possiamo estrapolare e imparare dalla Sentenza del TAR Veneto n. 128/2023:

  • Anche se non si attesta lo stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 49 del T.U. dell’Edilizia, questo non preclude il potere/dovere dell’Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi
  • La realizzazione di lavori in immobili abusivi comporta la perpetuazione dell’abuso, pertanto seppur non legittimato, non è possibile fare lavori su immobili abusivi (o sulle parti abusive di essi)

Quindi ogni lieve difformità in un immobile determinerà automaticamente la revoca del contributo?

Assolutamente no.

La revoca del contributo si avrà solo nei casi previsti dal comma 13-ter che sopra abbiamo riportato.

Tuttavia i giudici aggiungono un aspetto (o forse più un sospetto) che pone tante ombre e quesiti in materia di superbonus.

Vi cito il passaggio:

“… l’eliminazione dell’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile, introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, appare finalizzata solo a semplificare la presentazione delle “pratiche” relative al cd. Superbonus 110, riducendone i costi e gli incombenti, e potrebbe, a tutto concedere, assumere rilevanza a meri fini tributari, nel senso di impedire al Fisco di negare i benefici fiscali in caso di difformità edilizie – tema che andrebbe, tuttavia, approfondito nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali, non apparendo prima facie priva di contraddizioni una regula iuris che imponga allo Stato di incentivare, con una detrazione fiscale del 110%, l’ammodernamento o efficientamento energetico di immobili interessati da illeciti edilizi …”

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Non so a voi, ma a me un piccolo brivido è venuto. 😂

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Fotovoltaico e Tutela del Paesaggio: un Nuovo Concetto

L’impatto paesaggistico di un opera, nel caso specifico di un impianto fotovoltaico, non si può ridurre alla mera valutazione cromatica. Bisogna valutare anche l’impatto benefico che il Paesaggio può giovare dall’opera stessa, come la riduzione delle emissioni di CO2

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole.

Giovanni Pascoli

Il Fotovoltaico non è mai andato tanto d’accordo con i vincoli paesaggistici.

In realtà, se proprio vogliamo essere onesti, il fotovoltaico non è andato mai tanto d’accordo con chi è preposto alla valutazione dell’eventuale compatibilità che un impianto fotovoltaico può avere nel territorio e nel paesaggio da tutelare.

Eh già, perché il problema, nella maggior parte dei casi, sono le persone.

Le persone… al di qua o al di là della scrivania, è indifferente.

Il problema sono le persone.

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Ma lasciamo perdere le mie considerazioni e concentriamoci sulla sentenza.

La Sentenza del TAR Abruzzo n. 214 del 20/04/2023

Con la Sentenza numero 214/2023 del 20/04/2023, il TAR Abruzzo ha espresso un nuovo e interessante concetto in materia di tutela del paesaggio, rispetto alla compatibilità degli impianti fotovoltaici

Andiamo per ordine:

  • Il caso di specie prevedeva diversi interventi, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura di un edificio
  • l’edificio ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica
  • il tecnico ha individuato una soluzione per l’impianto fotovoltaico in modo da ridurre l’impatto paesaggistico, mediante pannelli di cromature simili ai coppi in laterizio esistenti, e di superficie opaca non riflettente per non impattare sul panorama
  • la Soprintendenza risponde con un parere positivo su tutti gli interventi ad eccezione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, con la Sentenza 214/2023 dà una nuova lettura al concetto di tutela paesaggistica che non può ridursi alla mera valutazione di compatibilità cromatica o materica, che non permetterebbe mai l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Il Giudice informa i tecnici del Ministero che la tutela del paesaggio passa essa stessa per la riduzione delle emissioni di CO2, tale per cui l’installazione degli impianti fotovoltaici, peraltro con accorgimenti cromatici e non riflettenti, è un valore di tutela perché il Paesaggio stesso ne beneficia.

Ricordano, infatti, che tutto l’impianto legislativo nazionale sta andando nella forte direzione di voler permettere, laddove compatibile, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tali da considerarli come interesse pubblico primario.

Un ulteriore elemento che ha portato i giudici a dare ragione al ricorrente sta nel fatto che il tecnico ha adottato tutte le soluzioni tecniche possibili per ridurre al minimo l’impatto dell’impianto fotovoltaico nell’immobile.

Il tecnico, nella sua relazione paesaggistica, ha indicato che l’impianto fotovoltaico avrebbe avuto:

  • pannelli di un cromatismo tale da non discostarsi tanto dal colore delle tegole
  • la superficie di protezione delle celle opaca e non lucida

E qui, un plauso al tecnico ci sta

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Ma … c’è sempre un ma …

Questa sentenza dà un forte segnale (per non dire altro) ai tecnici deputati alla valutazione della compatibilità tra le opere e la tutela del paesaggio.

Tuttavia, non si deve e non si può tradurre in un “liberi tutti“.

L’errore in cui non dobbiamo cadere, come tecnici smart, è quello di considerare che d’ora in poi gli impianti fotovoltaici dovranno essere autorizzati e saranno sempre autorizzati ovunque, a prescindere dal vincolo paesaggistico esistente.

Non sarà così: infatti se da una parte i Giudici indicano al Ministero quale sia la nuova strada da considerare per una corretta valutazione dell’impatto paesaggistico di un’opera, che può essa stessa contribuire alla tutela del paesaggio, dall’altra non indicano che gli impianti fotovoltaici possono essere installati sempre e ovunque; anzi, nella Sentenza si legge chiaramente che rimane in capo ai tecnici del Ministero la valutazione della compatibilità delle opere con il vincolo relativo presente nelle specifiche aree o immobili.

Scarica la Sentenza del TAR Abruzzo n.214/2023 del 20/04/2023

Frazionare Immobile per Creare un Condominio e poter Usufruire del Superbonus 110%?

E’ Possibile Frazionare un Immobile, così da Ottenere un Mini Condominio e Poter Accedere al Superbonus 110%?

“Il modo sicuro di restare ingannati è di credersi più furbi degli altri.”

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

No.

Cavolo, No!

Dovrei terminare qui l’articolo, perché tutto il testo che segue è lapalissiano.

Tuttavia proseguirò nella descrizione perché esistono tanti committenti che chiedono, e vorrei aiutare altri professionisti come me a rispondere correttamente:

No, non è possibile.

Per scrivere questo articolo ho preso spunto da una recente sentenza che ha chiarito ciò che il buon senso avrebbe dovuto rendere palese.

Ma si sà, il buon senso spesso non riesce a vincere contro l’avidità umana.

Anche se in realtà esiste un caso in cui è possibile frazionare un immobile, ottenere un minicondomino ed effettuare il Superbonus senza che l’Agenzia delle Entrate possa rilevare una condotta elusiva (lo spiego dopo, nel testo che segue).

Frazionamento di Una Unità per Creare un Mini Condominio

In realtà non è proprio corretto.

Alla domanda “è possibile frazionare un immobile per creare un mini condominio“, la risposta corretta sarebbe “sì”.

Il problema deriva dalla seconda parte della domanda “… per poter accedere al Superbonus 110%“?

E’ qui che la risposta diventa NO.

Se proprio vogliamo essere precisi, esiste un caso per il quale si potrebbe rispondere Sì anche a questa domanda.

Ed è unicamente il caso in cui un immobile viene frazionato per essere rivenduto, e i nuovi proprietari che nulla hanno a che vedere con il venditore, decidono di effettuare il Superbonus.

Il problema nasce quando le azioni e operazioni di frazionamento e alienazione sono fatte con l’unico scopo elusivo, e riconducibili al soggetto iniziale.

Il motivo dovrebbe essere chiaro: seppur non esiste nella legge un divieto specifico alla manovra di creazione di un condominio ad hoc per poter accedere alla maggior aliquota del 110% e bypassare tutti i vincoli soggettivi previsti per le unifamiliari, è palese che un’azione di questo tipo diventa elusiva della norma stessa e pertanto molto rischiosa.

Si potrebbe anche argomentare che “ciò che non è vietato è consentito”; tuttavia, esiste un principio fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano (lo so pure io che non sono sicuramente un giurista!), che riguarda l’abuso del diritto finalizzato ad ottenere dei vantaggi non dovuti ed elusivi delle norme stesse.

Il Caso della Sentenza 81/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste

Dalla Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste, vi riassumo brevemente il caso:

Una società acquista un immobile costituito da n unità immobiliari.

Come sapete, la società non ha diritto (quasi mai, esistono dei casi in cui può averne diritto) ad effettuare il superbonus perché è riservato alle sole per le persone fisiche, onlus, eccetera.

Questo maggior fabbricato, dopo una serie di operazioni “fittizie” viene frazionato e alienato a favore di una serie di parenti stretti del titolare della società.

Vengono effettuate anche una serie di operazioni societarie di cessioni di quote, sempre in favore dei medesimi parenti i vicini stretti al titolare effettivo, tale per cui alla fine ci si ritrova con la stessa società intestata alla madre della moglie, le unità immobiliari intestate a figlie e parenti, e come amministratore unico della società il precedente titolare (probabilmente l’artefice del tutto, risultato anche l’asseveratore del Superbonus e del Sismabonus).

superbonus frazionamento prima dei lavori

E’ stata fatta qualche operazione contro normativa?

No.

Tuttavia i Giudici stabiliscono che l’acquisto da parte della società dell’intero stabile era stato effettuato con lo scopo di ristrutturare e rivendere e le operazioni di frazionamento e cessione a terzi vicini, sempre riconducibili al soggetto primo della società, sono state considerate elusive della norma perché finalizzate unicamente ad ottenere un vantaggio non dovuto per la reale condizione originaria.

La motivazione della revoca dei contributi statali indebitamente percepiti è basata, infatti, sull’ “Abuso del Diritto”.

Abuso del Diritto

Vi riporto l’estratto dalla Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste.

Lo faccio senza aggiungere nulla o commentare perché, per una volta, il testo non è scritto in legalese spinto ma è comprensibile a tutti:

Nel caso che ci occupa appare, al contrario, riscontrabile un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto.

Come noto, il fenomeno dell’elusione fiscale per abuso del diritto è un concetto elaborato dalla giurisprudenza e che ha trovato poi riconoscimento nell’art. 10/bis dello Statuto del contribuente, il quale, al I comma, recita:” “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Il comma 2° poi specifica: “Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.

Come è evidente dal tenore letterale della norma, l’abuso del diritto è configurabile ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell’ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse.

Dalla Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste

P

Appare lapalissiano ribadire che qualunque azione finalizzata ad eludere la norma si configura, seppur non in contrasto palese con il disposto normativo, come un abuso del diritto.

Ecco perchè alla domanda:

E’ Possibile Frazionare un Immobile, così da Ottenere un Mini Condominio e Poter Accedere al Superbonus 110%?

Si risponde con un deciso, No, non è possibile!

Compila il Form Sottostante per Scaricare Gratuitamente il Testo della Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste

Compila il form sottostante per scaricare gratuitamente il testo della Sentenza n. 81 del 11 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste, da cui abbiamo estratto due concetti fondamentali:

  • non è possibile effettuare azioni elusive della norma, come ad esempio il frazionamento di una unità per ottenere un minicondominio con l’unico scopo di accedere al Superbonus
  • esiste l’abuso del diritto e si configura ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell’ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse

Diritto al Compenso Professionale per l’Opera Abusiva

Un Professionista che progetta un’opera che non sarà autorizzabile dalla disciplina urbanistica, seppur tale richiesta deriva dal committente, ha diritto al compenso per la prestazione svolta?

Per farsi castelli in aria è necessario un abuso edilizio mentale.

Ivano Rho, Appunti Alieni

Non so se vi sia già capitato, ma presto o tardi, se lavorate nel campo della progettazione architettonica, vi capiterà di ricevere la richiesta di un committente che vi chieda di progettare anche una parte di immobile che sia predisposta all’ampliamento abusivo, e vi chiederà di progettarne pure gli interni.

E’ quello che è successo ad un collega tecnico che ha progettato un’opera, una cui parte non era autorizzabile, per conto di alcuni committenti.

Per chissà quale motivo, qualcosa va male nel rapporto tra professionista e committente.

Il professionista si è visto negare la parcella per l’attività professionale svolta.

E si sa, quando i rapporti vanno allo scatafascio, in sede di contenzioso tutti si inventano di tutto pur di vincere.

Al di là dei dettagli del caso specifico, che se volete approfondire potete trovare all’interno della sentenza, la stessa è molto utile e interessante per imparare alcuni aspetti che dobbiamo mettere a bagaglio culturale per poter svolgere la nostra professione in modo intelligente.

1 – L’Attività di Progettazione è Una Prestazione di Risultato

Nella sentenza della Corte di Cassazione 8028 del 21 marzo 2023 si legge:

Ora, in tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il progettista deve certamente assicurare la conformita’ del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, cosi’ da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).


Secondo i principi costantemente elaborati da questa Corte, l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attivita’ professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, e’ debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilita’ dell’opera, per erroneita’ o inadeguatezza del progetto affidatogli, da’ luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c.

Se si può trarre una conclusione da questo estratto della Sentenza della Corte di Cassazione 8058/2023 è che la differenza tra una progettazione professionale e un “disegnino” (come troppo spesso viene chiamato dai committenti) sta proprio nella sua realizzabilità, anche sotto il profilo normativo urbanistico.

2 – Eccezione di Inadempimento art. 1460 c.c.

Sempre dal testo estratto dalla Sentenza della C.Cass. 8050/2023 si apprende il disposto dell’articolo 1460 del Codice Civile “Eccezione di Inadempimento”

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Articolo 1460 Codice Civile

Senza entrare nel merito di una trattazione dettagliata dell’articolo 1460 del Codice Civile, e ritornando ai concetti della Sentenza 8058/2023, capiamo che il committente ha tutto il diritto di scegliere di non procedere al pagamento della prestazione professionale al professionista che non adempie alla sua obbligazione di prestazione, ovvero che l’opera disegnata sia realizzabile (progettata).

Conclusione e sintesi

Bene … ora che sappiamo che rischiamo di non essere pagati, presteremo ben più attenzione alle richieste dei committenti che vogliono realizzare opere urbanisticamente non autorizzabili

Scarica la Sentenza della Corte di Cassazione n. 8058/2023

Obbligo Fonti Rinnovabili: Dal 13/06 è salito al 60%

Il D.Lgs. 199/2021 ha portato al 60% la quota parte di energia che deve essere prodotta da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione o quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Se il risultato non cambia il recupero sarebbe di certo pleonastico

Maurizio Compagnoni – Telecronista del Calcio

Bonus qua … bonus là …

Non si parla d’altro.

Eppure c’è anche il solito mondo, là fuori, che continua nonostante i bonus fiscali.

E vanno avanti anche le regole che governano la realizzazione delle nuove costruzioni e degli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Il D.Lgs. 199/2021, che recepisce e attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001, porta all’articolo 26 e al conseguente Allegato III delle importanti novità in materia di utilizzo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti.

Riporto integralmente il testo dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021, che come si vedrà, entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero il 13 giugno 2022.

Articolo 26 – Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Testo in vigore dal 15 dicembre 2021

  1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del presente decreto.
  2. Ferma restando l’acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell’acquisizione del parere dell’autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l’indicazione di temporaneità dell’edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
  4. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
  5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
  6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l’erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
  7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all’Allegato III e prevedere che il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria.
  8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  9. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto previsto all’Allegato III, paragrafo 4.
  10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l’adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
  11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 11 e l’Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Riassunto del Contenuto dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 sull’Obbligo di Installazione di Fonti Rinnovabili

Per quanto l’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 che reca norme sull’obbligo delle fonti rinnovabili sia abbastanza semplice e chiaro, come piace a me (e come dovrebbero essere tutte le norme), faccio un piccolo riassunto per estrapolare i concetti chiave:

  • Si applica ai progetti presentati successivamente al 13/06/2022 (180gg dopo l’entrata in vigore)
  • Si applica alle nuove costruzioni
  • Si applica alle ristrutturazioni rilevanti
  • Non si applica agli edifici temporanei che verranno rimossi entro 24 mesi
  • Negli edifici sottoposti a tutela (Parte Seconda e art. 136 c.1, l. b) e c)) si applica previo ottenimento degli atti di assenso e solo qualora compatibili
  • L’inosservanza degli obblighi comporta il diniego del titolo edilizio
  • Gli impianti per le ristrutturazioni rilevanti, ma non quelli per le nuove costruzioni, possono accedere agli incentivi statali
  • Le Regioni e le Provincie Autonome possono stabilire obblighi maggiori
  • In caso di impossibilità di rispettare queste norme, il progettista lo evidenzia nella relazione termica
  • Non si applica agli edifici militari, la cui destinazione è incompatibile

Per poter avere un quadro completo, è necessario conoscere anche il contenuto dell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 recante obbligo di fonti rinnovabili.

Allegato 3 – Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Testo in vigore dal 15 dicembre 2021

  1. Campo di applicazione
    1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
  2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
    1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
    2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
    3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

P = k · S

Dove:

• k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;

• S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.

  1. L’obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.
  2. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3 sono incrementati del 10%.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, è valutata l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione
  1. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti
    1. Il rispetto dell’obbligo di cui al presente Allegato è assolto dagli impianti che rispettano i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’Allegato II.
    2. Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui al presente Allegato sono realizzati all’interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.
    3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
    4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee guida volte ad agevolare l’applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli numerici.
  2. Casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo
    1. L’impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
    2. Nei casi di cui al punto 1, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
    3. Ai fini della determinazione del valore di EPH,C,W,nren,limite di cui al punto 2 si determina il valore di EPH,C,W,nren,rif,standard (2019/21), per l’edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 di quest’ultimo e di efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di cui alla seguente Tabella 1 del presente Allegato, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/2021.

Tabella 1 – Efficienza sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

servizioefficienza
Climatizzazione invernale1,54
Climatizzazione estiva1,28
Produzione di acqua calda sanitaria1,28

Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell’energia primaria non rinnovabile.

  1. Modalità di verifica
    1. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dal presente Allegato nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
    2. La verifica del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è effettuata dai Comuni attraverso la relazione di cui al punto 1.
    3. Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione di cui al punto 1 possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del presente decreto.

Breve sintesi dell’Allegato 3 al D.Lgs. 199/2021 sull’Obbligo di Installazione di Fonti Rinnovabili

L’allegato 3, nella forma, riprende le varie indicazioni che ormai da un decennio vengono fornite per l’obbligo delle fonti rinnovabili negli edifici.

  • Il progetto dovrà garantire la contemporanea copertura di
    • 60% dei fabbisogni di acs
    • 60% dei fabbisogni dati dalla somma di riscaldamento, raffrescamento e acs
  • L’obbligo non può essere assolto da produzione di energia, usata da sistemi che sfruttano l’effetto joule (quindi non puoi installare, per esempio, un fotovoltaico che alimenta uno scaldino elettrico e dire che stai coprendo il 60% del fabbisogno dell’acs; lo puoi fare se il fotovoltaico alimenta un boiler a pompa di calore)
  • La potenza minima da installare, fatte salve le percentuali di copertura di fabbisogni da garantire, è data dalla classica formula P = k * S. Dove k è 0,05 per gli edifici di nuova costruzione e 0,25 per quelli esistenti, mentre S è la sagoma massima perimetrale dell’edificio
  • l’obbligo non c’è se l’edificio è connesso a teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente che copre tutti i suoi fabbisogni
  • gli impianti devono essere installati nell’edificio o nelle sue pertinenze
  • il fotovoltaico a terra non concorre al rispetto degli obblighi
  • fotovoltaico e solare devono essere complanari alla falda, integrati o parzialmente integrati (quindi basta con quei solari termici orribili non complanari alla falda). Nei casi di tetti piani, l’asse centrale dei pannelli deve essere inferiore al parapetto; in assenza di parapetto, l’altezza massima dei pannelli non deve superare i 30 cm
  • Nei casi di impossibilità di rispetto dell’obbligo, viene specificato in relazione e vi sono ulteriori prestazioni in termini di indici di prestazione energetica da rispettare.

Dal Sant’Elia è tutto, linea allo studio.

Bonus Minori – Non Serve l’Assicurazione per l’Asseverazione

La Circolare di AdE 19/E-2022 chiarisce qualcosa che, non essendo chiaro, aveva preso una direzione diametralmente opposta: per i bonus minori non serve l’assicurazione a copertura dell’asseverazione del tecnico in merito alla congruità delle spese sostenute

Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per cosi dire morto; i suoi occhi sono spenti.

Albert Einstein

Non oso contraddire sua maestà Albert, ma vi dico la verità: io, di come AdE cambia il mondo e la sua lettura, non mi stupisco più.

Con la circolare 19/E, uscita qualche giorno fa, hanno portato un po’ di chiarezza su un aspetto che si dava per assodato dall’intero mondo dei bonus fiscali per l’edilizia.

Quando parliamo di bonus fiscali in edilizia o bonus minori, che cosa intendiamo?

Tutti quei bonus diversi dal Superbonus.

Bonus ristrutturazione con detrazione al 50%, ecobonus al 65%, bonus facciate al 60%, ecc…

Vuoi cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus fiscali?

Devi avere un’assicurazione a copertura dell’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute.

L’assioma era semplice e deriva dal fatto che con le modifiche apportate all’articolo 119 del Decreto Rilancio (quello che ha istituito il Superbonus), è stato introdotta una frase che, a dirla tutta, un po’ di dubbio poteva farlo venire.

E in effetti, l’ha fatto venire.

Tutto il mondo bancario non ha più comprato uno straccio di credito di imposta derivante da bonus minori (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc…)in assenza di polizza professionale del tecnico che coprisse anche gli eventi straordinari, come la guerra in Ucraina.

Ah…. quanta roba mandata in banca, per sentirsi dire “la tua polizza non va bene .. “, salvo poi spiegare al tizio/tizia di turno che, se avessero dedicato un po’ di attenzione alle scuole elementari alla comprensione del testo che leggono, avrebbero potuto vedere da soli che la polizza inviata copriva anche i casi più disparati.

E poi, oggi, scopriamo che nemmeno erano dovute.

Bene … l’AdE è venuta in soccorso dei tecnici (o meglio, dei committenti che avranno una scusa in più per chiedere uno sconto alla parcella) liberandoci dalla morsa di dover dedicare una quota parte del plafond dell’assicurazione alle asseverazioni dei bonus minori, perché, hanno chiarito, essere non richieste dalla legge.

Vediamo il passaggio fondamentale contenuto nella Circolare 19/E del 2022

Considerato, inoltre che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus diversi dal superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta

Estratto dalla Circolare AdE n. 19/E

La logica alla base di questa lettura dell’AdE è semplicemente disarmante.

Quasi ci si viene da chiedere come abbia fatto il mondo intero a leggerla al contrario.

La logica, appunto, è che:

  • nell’articolo 119 del Decreto Rilancio si parla di Superbonus, e quindi nella parte in cui si richiama l’assicurazione si sta parlando solo di superbonus
  • nell’articolo 121 del Decreto Rilancio si parla di cessione del credito in generale, pertanto le previsioni di questo articolo si applicano sia al superbonus che ai bonus minori; poichè in questo articolo non si menziona la richiesta della polizza a garanzia dell’asseverazione del tecnico, l’AdE ritiene che non sia dovuta

Riassumendo:

  • Superbonus: serve una polizza a garanzia dell’asseverazione del professionista tecnico
  • Altri bonus: NON serve una polizza a garanzia dell’asseverazione del tecnico

A me sembra la scoperta dell’acqua calda…