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Superbonus Decreto Prezzi: The Day After Tomorrow

Il 16 aprile è un giorno spartiacque per il Superbonus. E’ il giorno dal quale si applica il Decreto Prezzi. Vediamo che cosa prevede il Decreto Prezzi per il Superbonus, e quali sono le sue modalità applicative.

Un banchiere è un tizio che ti presta l’ombrello quando il sole splende e lo rivuole indietro quando piove

Mark Twain

Quale modo migliore di iniziare l’articolo sul Superbonus Decreto Prezzi se non quello di citare il buon Mark Twain con il suo parere sul banchiere.

Grazie Mariolone (Draghi) per l’ennesimo decreto scellerato sul Superbonus.

Ma vabbè … siccome “lamentarsi non è una strategia“, e anche se lo fosse, non sarebbe una strategia smart, andiamo avanti.

Dura lex, sed lex.

Diceva qualcuno nell’Antica Roma.

In questo articolo vediamo che cosa accada da oggi, 16 aprile, giorno dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Prezzi in ambito Superbonus.

Superbonus Decreto Prezzi: com’è composto

Il Decreto Prezzi è l’ultimo in ordine temporale (alla data in cui scrivo, oggi 16 aprile) che ha modificato l’applicazione del Superbonus.

All’anagrafe è registrato “DECRETO 14 febbraio 2022 – Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.” ed è stato emanato dal MiTE (Ministero della Transizione Ecologica … o forse Economica? 🥲 ) del 14 febbraio 2022 n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 in data 16/03/2022.

E’ composto di 5 articoli e un allegato, che possiamo riassumere in:

  • una prima parte del Decreto Prezzi Superbonus, inizia con visto …. visto … visto ..
  • DECRETA
  • Art 1 – Finalità
    • La finalità è quella di dettare i prezzi massimi ritenibili congrui ai fini dell’asseverazione per il Superbonus. (Ricordiamo che il tecnico è tenuto a definire i costi massimi ammissibili, al di sotto del quale i costi di realizzazione sono ritenibili congrui)
  • Art. 2 – Ambito di Applicazione
    • Si applicano alla tipologia di beni indicati nell’allegato A. Quali sono? Tutti gli interventi di risparmio energetico, così come li abbiamo sempre conosciuti:
      • riqualificazione energetica totale dell’edificio
      • isolamento delle strutture opache verticali, orizzontali, inclinate
      • sostituzione di infissi
      • installazione di schermature solari/ombreggiamenti
      • impianti solari termici
      • caldaie/generatori a condensazione
      • micro-cogeneratori
      • pompe di calore
      • sistemi ibridi
      • generatori a biomassa
      • boiler a pompa di calore per l’acqua calda sanitaria
      • domotica / building automation
    • Si applicano ai lavori per i quali, la richiesta del titolo edilizio ove necessario, è presentata successivamente all’entrata in vigore del presente decreto (la data di entrata in vigore del decreto, come vedremo dopo, è oggi 16 aprile 2022)
  • Art 3 – Costi Massimi Ammissibili
    • Il tecnico deve asseverare la congruità delle spese rispettando i costi massimi specifici (quindi espressi sull’unità di misura. es: €/mq ), fermi restando i massimali totali
    • Per il fotovoltaico, le batterie e la colonnina, non cambia nulla. Si applicano i costi specifici che già si conoscevano.
      • 2400 €/kW per il fotovoltaico (1600 €/kW nei casi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica)
      • 1000 €/kWh per le batterie di accumulo
      • 2000 €/cad per le colonnine (il valore si riduce a 1500 €/cad per nei condomini fino a 8 unità, e a 1200 €/cad per i condomini con oltre 8 unità)
    • Sono ammesse alle spese detraibili anche i costi professionali connessi alla realizzazione dell’intervento
    • Il quarto comma prevede che, per gli interventi non ricadenti nell’Allegato A (sono tutti gli interventi che abbiamo elencato sopra), per l’asseverazione di congruità dei prezzi si continuano ad utilizzare i prezzari regionali o il prezzario DEI
  • Art 4 – Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d.Ecobonus».
    • l’articolo 4 modifica il testo del Decreto Requisiti, incidendo significativamente sull’Allegato A
    • tutto il testo dell’Allegato I del Decreto Requisiti, viene sostituito dall’allegato al Decreto Prezzi del MiTE (la cui tabella riportiamo sotto)
  • Art. 5- Aggiornamento ed Entrata in Vigore
    • Il primo comma indica che entro il primo febbraio di ogni anno, sarà compito dell’Enea aggiornare i costi massimi di riferimento, in seguito al monitoraggio costante che devono effettuare
    • Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Superbonus Decreto Prezzi: quando è entrato in vigore? Il 15 aprile o il 16 aprile?

L’ultimo comma dell’ultimo articolo del Decreto Prezzi recita testualmente

Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16/03/2022.

Il trentesimo giorno successivo al 16 marzo risulta il 15 aprile.

Per cui, possiamo affermare che il Decreto Prezzi Superbonus è entrato in vigore da oggi, 16 aprile 2022

Perchè è così importante sapere quando entra in vigore?

Perchè la data di entrata in vigore determina il momento dal quale si applicano le nuove disposizioni.

Leggiamo il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Prezzi, che stabilisce da quando si applica.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto … si traduce con “i nuovi costi massimi specifici

si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, si stata presentata successivamente a … si traduce con “si applicano per le cilas (o altro titolo) presentate dal

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto … se la data in vigore del decreto è il 15 aprile, il 15 aprile definisce lo spartiacque prima del quale si applicano le vecchie modalità di determinazione dei costi massimi ammissibili, mentre per tutti i progetti presentati dal 16 aprile si applica il nuovo Decreto Prezzi Superbonus.

Il comma 2 sopra indicato lo possiamo riscrivere sommando le tre traduzioni

I nuovi costi massimi specifici si applicano per le cilas (o altro titolo) presentate dal 16 aprile.

Superbonus Decreto Prezzi: cosa cambia per i progetti presentati dal 16 aprile 2022

Cambiano, fondamentalmente, due cose molto importanti:

  • le modalità di controllo ai fini dell’asseverazione di congruità dei prezzi
  • i costi massimi specifici ammissibili

Se fino a ieri, 14 aprile, la modalità di determinazione della congruità dei prezzi sono sempre state:

  • computo metrico basato sulle voci compiute dei prezzari regionali o prezzario Dei
  • eventuale analisi prezzi, in caso di assenza delle voci compiute
  • eventuale possibilità del tecnico di usare anche i costi massimi specifici indicati nell’Alleagto I

Queste modalità erano indicate nell’Allegato A del Decreto Requisiti.

Oggi, con l’entrata in vigore del Decreto Prezzi, cambia l’Allegato A; nel dettaglio cambia in modo significativo il punto 13, che possiamo riassumere in:

  • Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese il tecnico allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento

Superbonus Decreto Prezzi: i nuovi costi massimi ammissibili specifici per categoria

E siamo arrivati ai numeri.

Ecco le nuove indicazioni dei costi specifici che hanno sostituito le vecchie modalità di verifica e i vecchi importi indicati nell’Allegato I.

superbonus decreto prezzi allegato a costi massimi specifici 1
superbonus decreto prezzi allegato a costi massimi specifici 2

Che poi … se notate, non sono altro che i vecchi importi dell’Allegato I maggiorati di un 20%.

Aspetto importante, che vediamo nel paragrafo successivo, è l’ultima frase:

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Bene … data l’ultima frase, possiamo affermare, senza dubbio, che:

  • si tratta di costi specifici relativi alla sola fornitura
  • nel computo metrico, al fine della verifica delle congruità del costo dell’opera compiuta dovremo aggiungere tutti i costi relativi alle opere provvisionali, alla posa in opera, all’installazione, trasporto, ecc…
  • I costi specifici indicati sono IVA esclusa
  • I costi specifici indicati non comprendono le spese professionali (tecnici e fiscalisti)

Superbonus Decreto Prezzi: modalità di determinazione e verifica della congruità dei prezzi/costi indicata da Enea

Da oggi, 16 aprile, noi tecnici smart, come possiamo/dobbiamo asseverare la congruità dei prezzi?

Enea è prontamente uscita con una FAQ per aiutarci nella comprensione e nella guida sulle modalità di determinazione e verifica della congruità dei prezzi.

La FAQ che ci interessa in modo particolare è la numero 5

Quale è la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi?

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui quanto indicato dal comma 13-bis dell’articolo 119 del medesimo DL, il quale a sua volta ha previsto che si faccia
riferimento:

  • ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).

Conseguentemente, il DM costi massimi ha disciplinato esclusivamente il secondo punto sopra indicato, prevedendo che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”. Tale previsione non ha quindi impatto sulla verifica di cui al punto 1. Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve
prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.

Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni (FAQ n. 2).
La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.

superbonus decreto prezzi calcolo enea asseverazione tabella

Riassumo brevemente.

Ora noi tecnici dovremo fare un doppio controllo.

1 – Un computo metrico basato sulle opere compiute per la verifica che il prezzo applicato dall’impresa sia ritenibile congruo, per l’opera comprensiva di fornitura, posa, opere provvisionali, ecc…

2 – La verifica che il prezzo della sola fornitura sia inferiore o uguale ai valori indicati nella tabella sopra riportata.

Ne consegue che sarà necessario che le ditte, da oggi, distinguano in fattura la componente relativa alla sola fornitura e la componente relativa alla posa e alle altre voci.

Mah… e pensare che chi ha legiferato in tal senso, ha la pretesa che questa sia la mossa giusta per …boh, non so … non ci trovo nessun senso.ù

Superbonus Coibentazione, Spese Extra. A Volte, Non Bastano!

In determinati casi, tra ampie superfici, lavorazioni necessarie, e caro materiali, il tetto massimo di spesa previsto per le coibentazioni delle superfici opache rischia di non essere sufficiente. Vediamo cosa si può fare in questi casi.

Nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro. Il guaio è che ci vogliono i soldi per comprarle!

Groucho Marx

Chissà che ha da ridere il tizio nella foto … mah …

Iniziamo.

Riporto pubblicamente una domanda di un nostro collega, smart.

La sua domanda era:

Qualora si acceda al Superbonus 110% per un immobile unifamiliare con un intervento trainante di coibentazione delle superfici opache > 25%, massimale 50.000,00 €, e si usi questa somma per coibentare solo le superfici opache verticali (poiché già si va a saturare il massimale compreso di IVA e prestazioni professionali), è possibile accedere anche al trainato relativo ad Infissi e Coibentazione superfici opache < 25%, massimale (60.000,00/1,1) €, e sfruttarlo unicamente per continuare la coibentazioni delle superfici opache orizzontali? (le quali non erano state inserite poiché massimale trainante già saturato con coibentazione sup. opache verticali). Lo chiedo poiché non è prevista la sostituzione degli infissi in questo immobile per cui il trainato citato pocanzi non verrebbe altresì utilizzato se non per continuare la coibentazione.

Prima di entrare nel merito, scriviamo i dati del problema.

Dati di input:

  • casa unifamiliare
  • trainante – coibentazione superfici opache verticali
  • massimale coibentazione trainante, 50k, saturato
  • non è prevista la sostituzione degli infissi

Il desiderata è

  • utilizzare il budget riconosciuto per l’intervento trainato di 54545 € (ovvero 60k diviso 1.1, e riconsciuto per infissi e coibentazioni superfici opache quando inferiore al 25%) per andare a completare le coibentazioni delle superfici orizzontali o inclinate che non stanno nel budget dei 50k previsto e già saturato dalla coibentazione delle superfici opache verticali

Purtroppo è diventato una caso molto frequente: il massimale di 50k non è sufficiente a coprire tutto il lavoro di coibentazione delle superfici opache desiderato e inserito il progetto.

Le motivazioni possono essere diverse:

  • grandi quantità di superfici opache: lo steso budget di 50k è riconosciuto per le unifamiliari, che siano essse da 50mq o da 500 mq (giusta o sbagliata che sia la scelta, è un dato di fatto)
  • caro prezzi riguardanti i materiali dell’edilizia: grazie alle leve dei crediti di imposta riconosciuti per i lavori di risparmio energetico (e non solo), c’è stato un incremento della domanda di materiali per coibentazione (e non solo) che ha generato uno sconsiderato aumento dei costi dei materiali; questo si è unito alla scarsità delle materie prime, alle difficoltà del settore trasporti, alla guerra recente. Insomma, una tempesta perfetta di inflazione nell’edilizia.
  • ancora, una motivazione può essere quella per cui una superficie opaca, molto vetusta, può avere necessità di accorgimenti preliminari onerosi, ma necessari al fine di garantire un lavoro a regola d’arte, tale per cui a parità d isuperficie, l’incidenza della lavorazione è maggiore, e il budget di 50k potrebbe stare “stretto

Sicuramente esisteranno anche altre motivazioni, ma non è questo il momento di elencarle tutte; torniamo alla domanda:

E’ possibile usare il “cassetto” degli infissi e coibentazione delle superfici opache quando queste non superano il 25% per inserire gli oneri che non “stanno” dentro il cassetto della coibentazione delle superifici opache trainante?

La risposta è no.

Non è possibile, e la motivazione è insita nel nome stesso della categoria di spesa.

La categoria di spesa per gli infissi, ricomprende anche le spese per le coibentazioni opache quando queste non superano il 25% della superficie lorda disperdente.

Per logica, se nel progetto esiste già una lavorazione di coibentazione delle superfici opache trainante (quindi che supera il 25% della superficie lorda disperdente), pare logico poter affermare che NON è possibile inserire quella spese eccedente in quel cassetto, perché lì ci possono entrare solo le spese della coibentazione delle superfici opache, QUANDO (e solo in questo caso) NON SI RAGGIUNGE CON IL PROGETTO DI COIBENTAZIONE, IL 25% DELLA SUPERFICIE LORDA DISPERDENTE.

Le indicazioni sono molto chiare.

Nel progetto di coibentazione può esistere solo un caso:

  • o la superficie da coibentare è superiore al 25% , e allora le spese vanno inserite nell’intervento trainante (per le unifamiliari)
  • oppure la superficie da coibentare è inferiore al 25% della superficie lorda disperdente, e allora le spese vanno inserite nell’intervento trainato

Non possono coesistere.

O un caso o l’altro. O bianco o nero.

Superbonus Coibentazione e spesa extra: cosa si può fare?

Non perdiamo tempo e andiamo dritti alla risposta.

Avete solo due strade percorribili:

  1. Semplificare il progetto e ridurre le superfici da coibentare, eliminando quelle che eccedono la spesa massima prevista di 50k
  2. Oppure il committente si fa carico della spesa eccedente. E no, l’importo eccedente non rientra in nessun altro tipo di agevolazione fiscale

Qualora si scelga la seconda ipotesi, ovvero quella per il quale il committente mette mano al portafoglio e sostiene anche la spesa extra, non si avrà diritto a nessuna agevolazione fiscale per la sola parte eccedente.

Provo a fare un esempio numerico

Intervento trainante – coibentazione maggiore del 25% della superficie lorda disperdente (SLD).

  • coibentazione a cappotto – spesa prevista 45k
  • coibentazione copertura – spesa prevista 25k
  • Totale spesa prevista per l’intervento di coibentazione > 25% SLD = 70k

Fino a 50k, le spese rientrano tra i massimali ammessi dal Superbonus, e pertanto si potrà godere dell’aliquota del 110%.

Per la quota parte eccedente, 20k, non si ha diritto a nessuna agevolazione.

Questo è stato chiarito dall’AdE.

Superbonus Smart: Parte dei Lavori in Sconto in Fattura e Parte Pagati. E’ possibile?

Uno dei casi frequenti è il pagamento promiscuo nei lavori del Superbonus. Risponde all’esigenza: come posso effettuare lavori importanti senza disporre di tutte le somme necessarie nemmeno per il 30% del SAL? E’ possibile grazie allo sconto in fattura parziale: i lavori possono essere pagati in parte e per l’altra parte andare in sconto in fattura.

Rispondo pubblicamente ad una domanda fatta da un nostro collega smart.

E’ il caso in cui i lavori che si intende realizzare sono tanti, ma non si sono trovate tutte le ditte che possano o vogliano eseguire i lavori mediante lo “sconto in fattura”.

Capita più spesso di quanto si possa immaginare.

E’ possibile eseguire parte dei lavori con sconto in fattura di tre ditte diverse e parte con pagamento diretto del proprietario?

Lettore smart

Andrò subito al dunque senza perdermi in chiacchiere, e poi argomentiamo le varie sfumature di grigio.

Sì, è possibile eseguire il superbonus con lo sconto in fattura parziale, dove parte dei lavori sono pagati tramite lo sconto in fattura di tre ditte differenti e la parte restante viene pagata dal proprietario.

Vediamo alcune sfumature possibili

Quando può capitare di dover effettuare il lavori Superbonus con sconto in fattura parziale?

Può capitare, e capita, quando non si riesce a trovare tutte le ditte che possano eseguire lo sconto in fattura.

Il committente e il tecnico si trovano davanti ad un bivio: rinunciare ad una o più lavorazioni per ridurre gli importi, oppure tirare fuori i soldi per pagare quella quota parte di lavorazioni.

E generalmente, si opta per la seconda.

Provo a fare un esempio pratico, per provare a spiegarmi meglio:

  • Cappotto – Importo 50k – Pagato dal committente
  • Infissi – Importo 35k – Sconto in fattura
  • Riscaldamento – Importo 15k – Sconto in fattura
  • Fotovoltaico / Batterie / Colonnina – Sconto in fattura
  • Tecnici – Sconto in fattura
  • Commercialista – Sconto in fattura

Come possiamo notare, nella configurazione di sopra, il committente si dovrà far carico della spesa per la coibentazione delle superfici opache, mentre le ditte si faranno carico, mediante lo sconto in fattura, dei restanti lavori.

Quando si rende necessario dover impostare i lavori superbonus con lo sconto in fattura parziale?

Nel Superbonus, lo sconto in fattura parziale si rende necessario, come abbiamo detto, quando non si trovano tutte le ditte che vogliano eseguire i lavori integralmente mediante lo sconto in fattura.

O ancora, si rende necessario anche nel caso in cui il committente intenda pagare l’intero ammontare del lavoro, ma non abbia a disposizione tutte le somme per il SAL.

Esempio.

Lavoro da 150k + professionisti 35k.

Totale da sostenere: 185k.

SAL minimo (33%): 61k

Somme a disposizione del committente: 50k

Come si vede nell’esempio di sopra, le somme a disposizione del committente non permettono di pagare il raggiungimento del SAL impostato ad almeno il 33% dell’importo lavori.

Le possibili scelte sono solo 3:

  1. Il committente procura ulteriore liquidità per arrivare ai 61k necessari
  2. Il tecnico rivede il progetto, al fine di impostare un SAL al 33% da 50% (che si traduce nel rinunciare a 35k di lavori)
  3. Una o più ditte, effettuano uno sconto in fattura parziale così da garantire un SAL al 33%, una parte del quale viene pagata dalle risorse del committente e una parte viene effettuata con lo sconto in fattura parziale.

Consiglio per un Superbonus con sconto in fattura parziale: Per la stessa lavorazione nello stesso SAL, usate solo un metodo di pagamento per ogni fornitore

Qui entriamo nel dettaglio.

Si tratta di alcuni accorgimenti utili affinché possiate avere una gestione del SAL (Stato di Avanzamento Lavori) che sia il più semplice possibile.

Riprendiamo il caso di sopra e complichiamolo un po’.

  • Cappotto – Importo 50k – Pagato dal committente fino a 20 mila euro, il resto mediante lo sconto in fattura parziale – Fornitore Impresa Edile
  • Infissi – Importo 35k – Pagato dal committente fino a 6,5k , il resto mediante lo Sconto in fattura parziale – Fornitore Serramentista
  • Riscaldamento – Importo 15k – Sconto in fattura totale – Fornitore Termoidraulico
  • Fotovoltaico / Batterie / Colonnina – Sconto in fattura totale – Fornitore Ditta del Fotovoltaico “chiavi in mano”
  • Tecnici – Sconto in fattura totale – Ingegnere
  • Fiscalista – Sconto in fattura – Commercialista

Rispetto alla prima configurazione, qui si complica un po’.

Si complica un po’ perché abbiamo parte degli importi, per la stessa lavorazione e probabilmente per lo stesso fornitore (per fare un esempio pratico, infatti, nella voce infissi si potrebbe comprendere una parte di opere murarie che fattura la ditta edile), che sono in parte pagati mediante la cessione del credito al fornitore (sconto in fattura parziale) e in parte sostenuti dal committente che cederà poi il credito maturato all’istituto di credito.

In questo caso, il mio consiglio è quello di effettuare uno Stato di Avanzamento dei Lavori, nel quale per lo stesso fornitore all’interno della stessa lavorazione, cercherei di mantenere un solo metodo di pagamento.

Provo a spiegarmi meglio con un esempio, su come imposterei un SAL 30,

  • Intervento Cappotto – Fornitore Impresa Edile pagata dal committente . Tot 20k
  • Intervento Infissi – Fornitore Serramentista pagato dal committente . Tot 6,5 k
  • Intervento Riscaldamento – Fornitore Termoidraulico – Sconto in fattura – Tot da valutare in base allo stato di avanzamento lavori
  • Intervento Fotovoltaico / Batterie / Colonnina – Fornitore Ditta del Fotovoltaico – Tot da valutare in base allo stato di avanzamento lavori
  • Intervento Riscaldamento o Fotovoltaico o Batterie o Colonnina – Tecnici e Fiscalista – Sconto in fattura.

In questo modo, avremo una matrice di pagamenti per i quali, per la stessa categoria di lavoro, non abbiamo pagamenti promiscui.

Potremo fare anche una configurazione di questo tipo:

  • Intervento Cappotto – Fornitore Impresa Edile pagata dal committente . Tot 20k
  • Intervento Infissi – Fornitore Serramentista pagato dal committente . Tot 6,5 k
  • Intervento Riscaldamento – Fornitore Termoidraulico – Sconto in fattura – Tot da valutare in base allo stato di avanzamento lavori
  • Intervento Fotovoltaico / Batterie / Colonnina – Fornitore Ditta del Fotovoltaico – Tot da valutare in base allo stato di avanzamento lavori
  • Intervento Riscaldamento / Cappotto – Tecnici e Fiscalista – Sconto in fattura.

Ci troveremo nella condizione per cui nell’intervento del Cappotto, abbiamo due modalità di pagamento differenti: una in sconto in fattura e una sostenuta dal cliente mediante bonifico bancario parlante.

Che differenza c’è tra le due modalità?

Che il Commercialista so troverà a dover inviare, per lo stesso intervento 1 (Cappotto), due visti di conformità differenti nello stesso SAL.

Vi confermo che è possibile e nulla osta.

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SuperBonus SAL 30 Giugno 2022

Il 30 giugno 2022 è necessario effettuare un SAL 30% così da poter terminare i lavori entro dicembre 2022. Vediamo a chi si applica questa prima scadenza, e come possiamo approcciare in modo smart questa prima deadline.

“L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione.”

Nuria Barrios

Siamo a Febbraio. Giugno è, praticamente, domani.

E con la fine di giugno 2022 arriverà la prima deadline del Superbonus: per tutte le unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti che non hanno effettuato almeno il 30% dei lavori, il Superbonus finisce qui.

Un po’ come succede nei reality show.

Per chi è appassionato come me di business, si ricorderà il mitico geometra della Benetton, il Flavio nazionale, che mandava a casa gli aspiranti imprenditori di minor successo.

scadenza superbonus 30 giugno 2022 unifamiliari sal30

Ah, non sapevi che Briatore è diplomato come Geometra?

Qualche lezione smart la possiamo apprendere anche da lui, e probabilmente ci scriveremo sopra.

Ma torniamo al Superbonus e alla scadenza del 30 Giugno 2022.

Superbonus: a chi si applica la scadenza del 30 giugno 2022 e cosa prevede

Con più piacere va incontro al domani chi meno ha bisogno del domani

Epicuro

Quanta verità nelle parole di Epicuro.

Se sei un tecnico che ha scelto di non occuparsi del Superbonus, puoi stare sereno: la fine del mondo non è ancora vicina.

Se sei uno de temerari che come me ha scelto di non perdere le opportunità del Superbonus, la prima scadenza del Superbonus è vicina: 30 giugno 2022.

Non preoccuparti però, la scadenza Superbonus del 30 giugno 2022 si applica solo per le unità:

  • unifamiliari
  • unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno non condiviso con altre unità

Condomini, minicondomini, o anche bifamiliari che abbiano accesso unico condiviso tra di loro (quindi seppur funzionalmente indipendenti non abbiano un accesso autonomo), o ancora le villette che pur avendo accesso autonomo non sono funzionalmente indipendenti, possono proseguire l’iter del proprio Superbonus in serenità fino a dicembre 2023.

Per le unità unifamiliari, e le funzionalmente indipendenti con accesso autonomo non condiviso, il Superbonus finisce il 30 giugno 2022, con una possibilità di ulteriori 6 mesi di lavoro.

Eh già, perchè per le unità unifamiliari e le funzionalmente indipendenti (e con accesso autonomo non condiviso) c’è la possibilità di terminare i lavori entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori.

Superbonus e il SAL 30 al 30 giugno 2022: cosa prevede lo Stato di Avanzamento dei Lavori

L’oggi non è che il ricordo di ieri, e il domani il sogno di oggi

Khalil Gibran

Come abbiamo detto al paragrafo precedente, per i lavori che siano completati per almeno il 30% entro il 30 giugno 2022 nelle case unifamiliari e nelle case funzionalmente indipendenti, il termine del Superbonus si sposta al 31 dicembre 2022.

Ci sono altre sei mesi di ossigeno.

E fin qua, tutto ok.

Ma cosa si intende per Stato di Avanzamento dei Lavori certificato al 30 giugno 2022 ?

Se ti sei occupato di detrazioni fiscali in passato, saprai benissimo che le date da tenere a riferimento sono sempre state quelle dei pagamenti.

Nel Superbonus, questa indicazione è stata ribaltata.

Con il discorso della cessione del credito e dello sconto in fattura, infatti, è molto probabile che non vi sia nessun pagamento tracciato (bonifico parlante) che possa certificare una data certa.

E come si certifica il SAL Stato di Avanzamento Lavori al 30% entro il 30 giugno 2022?

Con l’Asseverazione Superbonus Enea.

Esiste un solo e unico modo per certificare il SAL30 (ovvero il completamento del 30% dei lavori Superbonus) entro il 30 giugno 2022, ed è l’Asseverazione del SAL Superbonus sul sito dell’Enea.

Analizziamo il dispositivo di legge. Il secondo paragrafo del comma 8.bis dell’articolo 119 del Decreto Rilascio recita:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Tralasciando la prima parte, dove semplicemente in burocratese indicano gli interventi sulle unifamiliari e sulle funzionalmente indipendenti con accesso autonomo non ocndiviso, il testo ci indica due cose ben precise:

  • vi è la possibilità di utilizzare il 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
  • a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Partiamo da un distinguo fondamentale: da una parte si parla di spese fino al 31 dicembre, e nella condizione si parla di completamento lavori.

Sono due concetti ben differenti.

Infatti, entro il 30 giugno 2022, devono essere completati almeno il 30% dei lavori dell’intervento, e a nulla rilevano le eventuali spese sostenute.

Ci si potrebbe trovare nella condizione di effettuare i pagamenti per il 30% del totale entro giugno, ma se i lavori non sono arrivati almeno alla percentuale del 30% di completamento non si ha diritto al termine suppletivo di dicembre 2022.

Discorso ancor più valido per quei lavori Superbonus per i quali il pagamento proprio non c’è, come per il caso dei lavori in “sconto in fattura”.

Nel caso di lavori con lo sconto in fattura, mancando anche l’atto del pagamento e a nulla rilevando le date delle fatture, l’unica possibilità per poter certificare lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2022 è l’Asseverazione Enea.

Consiglio n.1 Smart per il SAL 30 entro fine giugno: pre-carica le asseverazioni sul portale Enea

superbonus sal 30 giugno 2022 smart

Metti a frutto ogni minuto; sarai meno schiavo del futuro, se ti impadronirai del presente.

Tra un rinvio e l’altro la vita se ne va.

Seneca

Da qui a giugno sarà un delirio.

Se come me (e come tanti altri tecnici che si occupano di Superbonus) hai un folta lista di clienti i cui lavori dovranno completarsi entro il 30 giugno 2022, non aspettare al mese di giugno per pre-caricare le asseverazioni Enea.

Tanto sappiamo già come andrà a finire, si tratta di un film già visto.

Sito Enea intasato, impossibilità di lavorare, paura di non farcela.

Se i lavori non sono completati, certo non puoi procedere a certificarne il completamento.

Puoi però pre-caricare tutte le asseverazioni in bozza, in modo tale che, al completamento, non dovrai far altro che ricontrollare l’asseverazione, caricare le fatture ed inviare.

Non aspettare a domani. Fallo subito, fallo oggi.

Consiglio n.2 Smart per il SAL 30 entro fine giugno: pianifica l’avanzamento dei lavori in modo da avere la certezza di poter asseverare il SAL30

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta.

Milton Berle

I lavori Superbonus si possono racchiudere in 5 macro categorie.

  • Coibentazioni
  • Infissi
  • Impianto termico/acs
  • Impianto fotovoltaico + batterie e colonnina

E’ facile intuire, e non serve essere un tecnico smart per capirlo, che la realizzazione di alcuni interventi sopra elencati richiede maggior tempo rispetto ad altri.

Ad esempio, se stai avviando un cantiere oggi e devi ordinare gli infissi (siamo a febbraio 2022), è molto probabile che li riceverai in cantiere non prima di maggio/giugno.

Decisamente troppo tardi per fare affidamento al fine di certificare il SAL entro giugno 2022.

E il cappotto o le coibentazioni in genere?

Discorso analogo.

Imprese impegnate che ritardano l’inizio dei lavori; coibentazioni che non arrivano entro i tempi stabiliti. Rivendite furbe che si rivendono il tuo ordine ad amici impresari, giustificando i ritardi nei trasporti.

Vuoi avere la certezza di poter certificare un SAL 30% ?

Lavora sugli impianti.

Per quanto ci sia un delirio nel mondo delle spedizioni e degli ordini, con gli impianti (soprattutto di riscaldamento/condizionamento) e anche fotovoltaico, ancora si riesce ad avere certezza nei tempi di consegna (almeno, qui da noi in Sardegna).

Una buona strategia per avere la certezza di poter certificare lo stato di avanzamento dei lavori completato per almeno il 30% entro fine giugno 2022, è far arrivare e installare gli impianti.

I vantaggi sono molteplici e indubbi:

Concentrati sugli impianti, e avrai più probabilità di poter certificare il completamento di almeno il 30% dei lavori entro giugno 2022.

Consiglio n.3 Smart per il SAL 30 entro fine giugno: semplifica i lavori

Qualsiasi sciocco può fare qualcosa di complesso; ci vuole un genio per fare qualcosa di semplice.

Pete Seeger

La stragrande maggior parte dei tuoi clienti sarà come la mia: vogliono fare tutto. Tutto tutto tutto, anche se non serve o non è utile.

Committenti che ti chiedono se possono rifare tutti camminamenti del giardino invocando il superamento delle barriere architettoniche; committenti che vogliono un impianto fotovoltaico da 20 kw perchè … tanto è gratis.

Ancora, committenti che vorrebbero fare il radiante in tutta la casa solo per cambiare il battiscopa.

Insomma, follie.

La tendenza è quella a voler raschiare tutto il raschiabile.

Ma da tecnici seri e smart, l’approccio è solo quello di fare gli interventi necessari e utili al raggiungimento di alcuni obiettivi:

  • obiettivo superbonus 110%, il doppio salto di classe
  • obiettivo tecnico: migliorare la vita e il comfort dei clienti
  • obiettivo umano: non far perdere l’occasione, nella legalità, del superbonus ai propri committenti.

Deve essere fatto un bilanciamento e trovare un giusto compromesso tra il desiderata e il sensato: da una parte abbiamo loro che tirano la corda da una parte, cercando di ottenere tutto ciò che si può ottenere. Dall’altra ci siamo noi tecnici che ci mettono la faccia, la firma e il c*lo, che dobbiamo coordinare ed essere in grado di far andare bene le cose, rimanendo sempre dentro i binari della normativa.

Mancano pochi mesi a giugno 2022, e se anche riuscissimo a rispettare la scadenza di giugno 2022, dicembre arriva con altrettanta velocità.

Fatte queste premesse, il consiglio che mi sento di darvi è quello di semplificare il più possibile i lavori.

Laddove non è necessario, evitate le lungaggini.

Laddove possibile, semplificate il lavoro.

Ci sono tanti esempi dove il cappotto non è strettamente necessario per migliorare il comfort estivo, come ad esempio il Superbonus in quelle case secondarie (case al mare o case ereditate e disabitate).

Semplificate i lavori: evitate impianti di riscaldamento super complessi, e concentratevi sulla semplicità.

Semplificate gli impianti rinnovabili: seppur i massimali sono alti, non necessariamente devono essere installati 20 kw, e 48 kwh di batterie. Standardizzate: 6 kW + 15/18 kWh sono sufficienti per un’abitazione, e si semplifica anche la fase burocratica.

Al vostro committente potete dire che ottenere “poco è comunque meglio di nulla”.

E voi, potete gestire più lavori e accontentare più committenti.

Sintesi SMART per una vita sana da qui a Giugno 2022

superbonus sal 30 giugno 2022 lavoro sano

Per agire in modo intelligente non basta l’intelligenza.

Fëdor Michajlovič Dostoevskij

Se non volete “ammalarvi” di Superbonus, ecco il riepilogo dei concetti e dei consigli riportati sopra:

  • il 30 giugno è la prima scadenza superbonus
  • si applica alle unità unifamiliari, e alle funzionalmente indipendenti che abbiano accesso autonomo non condiviso con altre unità
  • se entro il 30 giugno 2022 si completano i lavori per almeno il 30%, la scadenza può arrivare al 31 dicembre 2022
  • il termine del 30 giugno 2022 è per il completamento dei lavori, e non per il sostenimento delle spese.
  • consiglio 1: imposta sul portale Enea tutte le asseverazioni, così sarai pronto per quando potrai certificare l’avanzamento del lavoro
  • consiglio 2: concentrati sugli impianti per avere la certezza di poter certificare il SAL 30 entro fine giugno 2022
  • consiglio 3: semplifica i lavori. Togli quelli non strettamente necessari al miglioramento del comfort

Linea Vita Superbonus 110%

Linea Vita e Superbonus 110%. Una delle domande frequenti che ci poniamo noi tecnici è se la spesa per l’installazione della linea vita è agevolata tra quelle ammesse dal Superbonus 110%

“La salvezza umana giace nelle mani dei creativi insoddisfatti.”

MARTIN LUTHER KING

Se ti occupi di Superbonus, e hai eseguito un impianto fotovoltaico o una coibentazione del tetto, almeno una volta ti sarà capitato di chiederti, o che il tuo cliente ti chiedesse, se la spesa per l’installazione o la realizzazione di una linea vita potesse rientrare tra quelle ammesse al Superbonus.

La domanda è lecita, e la risposta non è così scontata come sembra.

[SPOILER MODE ON]
La risposta è Sì, La spesa per la Linea Vita rientra tra quelle ammissibili al Superbonus, in determinati casi.
[SPOILER MODE OFF]

Se vuoi scoprire quali sono i casi in cui è ammissibile al Superbonus 110% la spesa per la linea vita, non devi far altro che proseguire nei punti che seguono.

Linea Vita Superbonus 110%: Installazione Impianto Fotovoltaico

Il primo caso in cui possiamo ritenere ammissibile la spesa per la realizzazione della linea vita al Superbonus 110% è il caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico, quale intervento trainato al 110%. (per visionare la lista degli interventi, con relativi massimali, ti rimando all’articolo specifico Lista interventi Superbonus e Massimali).

Quando si realizza un impianto fotovoltaico sul tetto o sulla copertura, sarà necessario in un futuro non troppo lontano, dover prevedere delle manutenzioni al fine di garantire una lunga vita all’impianto realizzato; così come per l’installazione stessa dell’impianto fotovoltaico in sicurezza è necessaria la linea vita al fine di evitare la caduta.

Pertanto la spesa per la realizzazione della linea vita è ammissibile al Superbonus.

La realizzazione della Linea Vita grazie al Superbonus 110 deve comunque rispettare il massimale specifico dettato per legge per la realizzazione degli impianti fotovoltaici nel Superbonus 110%:

  • 2400 €/kWp –> duemilaquattrocento euro per ogni kilowatt picco di impianto fotovoltaico installato
  • 1600 €/kWp –> milleseicento euro per ogni kilowatt picco di impianto fotovoltaico installato, nel caso in cui l’intervento rientri tra le definizioni previste dal comma 3 lettere d), e) ed f) del DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”.

Facciamo un esempio pratico:

Il progetto del Superbonus prevede, tra gli altri interventi, anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 6 kWp.

La spesa prevista per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è di 14400 €, compresa iva e spese professionali. (6 kW x 2400 €/kW = 14400 €)

E la linea vita?

La linea vita deve intendersi inclusa nel prezzo totale (14400 €), e di conseguenza anche nel costo specifico previsto dalla norma sul Superbonus.

Linea Vita Superbonus 110%: è Coibentazione della Copertura o del Tetto

Un altro caso in cui possiamo ritenere ammissibile la spesa per la realizzazione della linea vita tra quelle del Superbonus 110% è il caso della coibentazione della copertura o del tetto, ma solo a determinate condizioni.

In questo caso, la spesa per la realizzazione della linea vita è ammissibile al Superbonus, secondo me, solo quando è specificatamente previsto dalla normativa vigente nel territorio di realizzazione.

Ricordiamo, infatti, che in caso di rifacimento della copertura o del tetto, non vi è una norma nazionale che imponga la realizzazione della linea vita.

Tuttavia, sono frequenti i casi di regolamenti locali (regionali o comunali) secondo i quali, nel caso di manutenzione straordinaria della copertura, vi è l’obbligo di installazione/realizzazione della linea vita sul tetto di copertura.

Proprio per un’esigenza normativa (e solo per questi casi in cui la norma obbliga alla realizzazione della linea vita in caso di intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura), anche se non è direttamente connessa all’intervento di risparmio energetico, la spesa per l’installazione della Linea Vita Superbonus si può ritenere tra quelle ammissibili all’aliquota agevolata al 110%, come previsto dal Superbonus.

In questi casi in cui la spesa per la realizzazione della linea vita Superbonus può essere ritenuta ammissibile, allora la spesa sarà da quantificarsi secondo le voci presenti nel prezzario regionale

In sintesi: Linea Vita SuperBonus 110, sì o no?

In conclusione, alla domanda

“La spesa per la linea vita è ammessa al Superbonus 110%?”

La risposta non può che essere: DIPENDE.

Dipende is the new Balck

Scherzi a parte, per riassumere:

  • nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nella copertura, allora la spesa per l’installazione della linea vita si può intendere ammissibile. Il costo massimo di spesa specifico per l’impianto fotovoltaico è di 2400 €/kW, comprensivo anche della spesa per la linea vita (ridotto a 1600 €/kW per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica come definiti dall’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia
  • nel caso in cui il progetto Superbonus preveda la coibentazione della copertura o del tetto, allora la spesa per la realizzazione della linea vita si può considerare ammissibile al Superbonus solo nel caso in cui i regolamenti locali (comunali, regionali, ecc…) prevedano l’esplicito obbligo di realizzazione della linea vista in caso di manutenzione della copertura.

Superbonus: Agibilità in fine lavori. Si presenta?

Dopo i lavori del Superbonus, è necessario presentare l’agibilità? E le spese, sono ammesse tra quelle del Superbonus?

La responsabilità è il nostro obbligo morale di fare ciò che è giusto.

Henri David Thoreau

Superbonus e agibilità.

Da tecnici, è una domanda che ci siamo posti tutti:

Al termine dei lavori del Superbonus, devo presentare la nuova agibilità per l’immobile oggetto di intervento?

La risposta non è così scontata come sembra.

Andiamo per gradi.

Fine Lavori e Agibilità: da dove deriverebbe l’obbligo?

Noi tecnici lo sappiamo.

Ce l’abbiamo dentro.

Sappiamo che al termine di ogni lavoro (o di quasi ogni lavoro) dobbiamo presentare la certificazione di agibilità; che sia la prima del fabbricato o che sia solo un aggiornamento di quella esistente.

Seppur noto a tutti, non tutti sanno da dove deriva l’obbligo.

L’obbligo di presentare l’agibilità entro 15gg dal termine dei lavori è previsto dal DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”, il cui articolo 24 ai commi 1 e 2 recita

Art. 24 (L) – Agibilità

  1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
  2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
    • a) nuove costruzioni;
    • b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    • c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

I due primi commi dell’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia sono molto chiari, e indicano che l’agibilità va presentata in quasi tutti i casi di lavori su immobili, che abbiano una qualunque influenza sui punti indicato al comma 1, ovvero:

  • sicurezza
  • igiene
  • salubrità
  • risparmio energetico
  • impianti
  • conformità al progetto

Da qui, alla domanda “Al termine dei lavori del Superbonus, devo ripresentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’Agibilità?“, verrebbe da rispondere con un secco Sì.

I lavori del Superbonus incidono sicuramente in almeno uno dei punti sopra indicati, ovvero il risparmio energetico.

Pertanto, la risposta più logica rimane un secco Sì.

Ma … c’è sempre un ma.

Superbonus: Agibilità non vi è l’obbligo di presentarla in fine lavori

Eppure, la risposta corretta alla domanda:

“Al termine dei lavori del Superbonus, devo ripresentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’Agibilità?”

E’ No.

La risposta corretta è: No, non c’è l’obbligo di presentare la SCIA per l’Agibilità dopo i lavori del Superbonus.

Questa affermazione deriva dal comma 13-quinquies dell’art. 119 del Decreto 34/2020 “Decreto Rilancio”.

In pratica, è stao inserito nell’art. 119 del Superbonus, la non necessità di presentare l’agibilità al termine dei lavori.

Ecco l’estratto del comma 13-quinquies in materia di Superbonus e Agibilità:

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia.

Quindi, non è richiesta la nuova agibilità alla fine dei lavori.

Attenzione però.

Quella frase inserita all’interno del comma 13-quinquies si applica sempre?

No, quella frase si applica solo agli interventi delle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del medesimo Testo Unico dell’Edilizia, o delle ulteriori normative nazionali e regionali.

Pertanto:

Se il vostro intervento di Superbonus ricade in Edilziia Libera non avete l’obbligo di presentare la nuova agibilità

Se il vostro intervento non è classificato tra quelli ricadenti nell’Edilizia Libera, dovrete rispettare la normativa di settore e informare il vostro committente che al termine dei lavori dovrete presentare l’agibilità dell’immobile oggetto di intervento, o aggiornare l’agibilità esistente (sempre mediante presentazione di nuova SCIA per Agibilità Superbonus) qualora l’immobile fosse già dotato di agibilità prima dell’inizio dei lavori.

Le Spese per l’Agibilità Superbonus non rientrano tra le spese ammissibili dal Superbonus

Eh no, ‘stavolta il committente dovrà aprire il portafoglio.

Qualora si ricada nella casistica per cui le opere previste e realizzate con il Superbonus non siano ricomprese del tutto all’interno delle opere di Edilizia Libera, e quindi risulti necessario presentare la nuova agibilità al termine dei lavori, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal medesimo art. 24 del DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia” comma 3,

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

sarà necessario presentare la nuova SCIA per l’Agibilità Superbonus entro 15 gg dalla fine dei lavori.

E le spese non rientrano tra quelle ammesse al Superbonus.

Lo si può tranquillamente affermare per due motivi:

  • il primo è che non viene esplicitato nella norma che le spese sostenute per l’agibilità (parcella del tecnico ed eventuali altri adempimenti: mi viene da pensare per esempio, alla certificazione degli impianti, alla verifica statica dell’immobile, alla certificazione acustica dell’edificio, ecc…) siano da ricomprendersi all’interno delle spese ammesse al Superbonus
  • il secondo motivo è che le spese ammissibili sono sempre stata quelle necessarie all’effettuazione dell’intervento, e non quelle collaterali derivanti dall’intervento al fine di rispettare la normativa di settore.

In Estrema Sintesi: Superbonus e Agibilità in fine lavori:

Se le opere del vostro Superbonus rientrano in Edilizia Libera, allora non c’è l’obbligo di presentare l’agibilità alla fine dei lavori.

Diversamente, si dovrà presentare l’Agibilità Superbonus (una nuova agibilità al termine dei lavori, niente di speciale) e le spese sono escluse dalle spese incentivate al 110%.

Superbonus Bonifico Errato: Cosa fare in caso per correggere un bonifico sbagliato

Capita, troppo spesso, che il bonifico per pagare i lavori del Superbonus sia errato e non venga eseguito secondo la modalità corretta. Vediamo come fare per rimediare all’errore del bonifico errato.

Rispondo pubblicamente ad un’email ricevuta poco fa, e a cui ho dato la risposta che trovate nelle prossime righe.

In realtà si tratta di una domanda ricorrente: purtroppo, troppo spesso, nelle detrazioni fiscali si effettua un bonifico parlante errato.

Buongiorno. Ho eseguito un bonifico ordinario mettendo nella causale tutto quanto richiesto dal bonifico parlante, è stato validato anche dalla piattaforma ed è stato chiuso tutto con la cessione del credito. Solo dopo, controllando il conto e vedendo che non era stata fatta la trattenuta ci siamo accorti che il bonifico era ordinario. Cosa succede adesso?

Partiamo dal presupposto che la trattenuta (ritenuta d’acconto che la Banca effettua per conto dello Stato, pari all’8%) avviene nel conto di chi riceve il bonifico e non nel conto di chi effettua il pagamento.

Diamo quindi per scontato, che, il controllo effettuato dalla richiedente sull’effettiva applicazione della ritenuta, sia stata effettuata nel conto dell’impresa/professionista che ha ricevuto il pagamento e non nel proprio conto.

La vera domanda sarebbe: ma come ha fatto il fiscalista e la piattaforma ad effettuare la cessione del credito? Ma questa è un’altra questione che non intendo affrontare.

Superbonus: Bonifico Parlante Errato. Ecco quando un bonifico per il Superbonus può essere considerato sbagliato

Nel SuperBonus, il bonifico errato può capitare solo per un motivo.

Si è scelto un bonifico ordinario in luogo di un bonifico per risparmio energetico.

Il bonifico parlante per il Superbonus, come abbiamo scritto nell’articolo dedicato, deve essere effettuato con il modello predisposto dalla banca per “risparmio energetico”.

Non si tratta di un modello di bonifico ordinario, ma di un modello apposito predisposto da tutte le banche nel quale si deve indicare:

  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale (del contribuente)
  • Partita Iva del beneficiario del bonifico (impresa/professionista)
  • Causale del bonifico “parlante”: si tratta di una causale che descriva in modo esaustivo che cosa si sta pagando

In realtà, una causale parlante errata o addirittura non parlante (quindi con una descrizione molto esigua) non è motivo per considerare il bonifico superbonus errato.

L’indicazione del codice fiscale/partita iva errati sono, invece, un valido motivo per considerare il bonifico parlante sbagliato.

L’altro motivo per il quale il bonifico del Superbonus può essere considerato errato, ed è anche il motivo più frequente, è quello di fare un bonifico ordinario in luogo di un bonifico speciale (bonifico per risparmio energetico o bonifico per ristrutturazione) predisposto dalla banca

Il motivo per il quale, la modalità specifica (ristrutturazione o risparmio energetico) è fondamentale perchè utilizzando la modalità corretta in luogo di un bonifico ordinario, la Banca applica una ritenuta d’acconto dell’8% per conto dello Stato.

Con un bonifico ordinario, questa trattenuta alla fonte non c’è, ed ecco spiegato il motivo per il quale una modalità di bonifico ordinario è motivo per considerare il bonifico superbonus errato.

Come risolvere l’errore nel Superbonus del Bonifico Parlante Errato

Esiste un solo modo per risolvere l’errore dell’aver effettuato per il Superbonus, un bonifico errato.

Rifare il bonifico.

Punto.

Non ci sono altre soluzioni.

Non esistono autodichiarazioni valide da allegare alla documentazione; non esiste nessun’altra scappatoia.

Si deve rifare il bonifico, utilizzando la modalità corretta.

Ma così, l’impresa/il professionista risultano pagati due volte?

Esatto; sarà poi loro compito procedere al reso dei soldi indebitamente percepiti (il primo bonifico), con un bonifico in uscita verso il committente indicando nella causale

“RESO PER ERRATA MODALITA’ DI PAGAMENTO”.

In questo modo, anche il bonifico di reso è “parlante”. Il bonifico di reso da parte dell’impresa o del professionista, dovrà essere effettuato ordinario.

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SuperBonus I Rischi dei Professionisti e dell’Asseveratore Superbonus

Quali rischi corre un professionista che intende fare il Superbonus? e quali responsabilità ha il tecnico Asseratore Superbonus 110? Le domande sono frequenti. Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulle responsabilità dei tecnici coinvolti nel Superbonus 110%.

Il grande vantaggio del giocare col fuoco è che non ci si scotta mai. Sono solo coloro che non sanno giocarci che si bruciano del tutto.

Oscar Wilde

Oggi facciamo un po’ di terrorismo mediatico :D

Qualunque tecnico, smart o no, si sia affacciato al Superbonus si è, almeno per una volta, fatto queste domande:

  • Quali rischi corro come professionista che fa il Superbonus?
  • Quali sono le mie responsabilità nel Superbonus?
  • A che cosa vado incontro se sbaglio qualcosa?

Domande lecite, e dubbi più che legittimi.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza, e inquadrare bene quali sono le responsabilità del professionista che prende parte al Superbonus, e quali sono i rischi a cui è necessario stare attenti.

Prima di iniziare, è necessario identificare le figure tecniche che prendono parte al Superbonus, nelle varie fasi da quella iniziale fino alla fine.

  • Tecnico che effettua lo studio preliminare di fattibilità del Superbonus
  • Progettista
  • Direttore dei Lavori
  • Responsabile della Sicurezza
  • Asseveratore Superbonus

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua lo Studio Preliminare di Fattibilità del Superbonus

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua lo studio preliminare di fattibilità sono… praticamente nulli.

Diciamo la verità, questo studio preliminare di fattibilità è completamente inutile e non ha nessun valore.

E’ solo un modo furbo, e spesso poco onesto, per sfilare qualche centinaia di euro al committente.

D’altronde, in questo periodo tutti pagano per poter accedere ad un beneficio più grande.

Vuoi entrare in paradiso? 500 euro

Scherzi a parte, le responsabilità e i rischi del tecnico che firma lo studio preliminare di fattibilità sono nulli.

I rischi e le responsabilità del Tecnico che effettua la Progettazione, la Direzione dei Lavori, e il Responsabile della Sicurezza del Superbonus

Per il Progettista e il Direttore dei Lavori, le responsabilità e i rischi sono maggiori rispetto allo studio preliminare (dove erano nulle!).

Le responsabilità nell’ambito del Superbonus per il tecnico Progettista e/o Direttore dei lavori sono le classiche responsabilità che hanno/avrebbero in un normalissimo lavoro edile.

Nulla di più, nulla di meno.

ll Progettista Superbonus dovrà porre particolare attenzione al rispetto di tutte le normative di settore, e non solo alla norma del Superbonus: dovrà porre attenzione ai Regolamenti Edilizi, ai Vincoli Paesaggistici, ad eventuali ulteriori vincoli esistenti nell’area producendo tutto il materiale tecnico (relazioni/elaborati) necessario affinché l’intervento rispetti tutte le normative viventi, e il progetto sia legittimo.

Il Direttore dei Lavori Superbonus dovrà porre particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dal Progettista Superbonus, con particolare attenzione alla fase di posa dei materiali: un aspetto da non dimenticare è che si tratta pur sempre di lavori che devono durare nel tempo; seppur, a prima vista e con la modalità dello sconto in fattura possono sembrare “gratis”, i lavori del Superbonus devono essere eseguiti sempre a regola d’arte.

Vi ricordo che il Direttore dei Lavori risponde della qualità e dell’esito dell’opera; l’ultima giurisprudenza di settore ci indica che spesso il DL è chiamato a rispondere in solido del danno derivato dalla mancata esecuzione a regola d’arte.

A buon indenditor, poche parole.

Discorso analogo per i tecnici che si occupano della Sicurezza nei cantieri del Superbonus: che sia in fase di progettazione o in fase di esecuzione si tratta sempre di un lavoro edile; le responsabilità e i rischi dei tecnici operanti nella Sicurezza nell’ambito del Superbonus sono quelle dettate dal D.Lgs. 81/08.

Ma allora .. tutta questa “paura” del Superbonus da dove deriva? E chi è che ha maggiori responsabilità/rischi?

Le responsabilità del Tecnico Asseveratore che firma l’Asseverazione Enea del Superbonus

E veniamo a chi, veramente, sta sulla graticola :D

Rispetto a qualunque altro lavoro edile, esiste un nuovo e maggior profilo di responsabilità (e quindi di rischio) per una nuova figura: il tecnico Asseveratore Superbonus.

Il tecnico che firmerà l’Asseverazione del Superbonus, sia essa relativa ad uno stato di avanzamento lavori intermedio o a quello finale, si sta assumendo tante responsabilità.

Partiamo dalle Responsabilità dell’Asseveratore Superbonus

Nel dettaglio le responsabilità peseranno:

  • sull’intervento: la verifica di legittimità dell’intervento
  • sulla persona: la verifica che il soggetto che effettua l’intervento ne ha diritto
  • sull’immobile: la verifica sui requisiti oggettivi dell’immobile e la compatibilità dell’immobile oggetto di intervento al Superbonus
  • sullo stato di avanzamento dei lavori: certificare un SAL Superbonus equivale a dire che punto sono arrivati i lavori, condizione necessaria per far maturare i relativi crediti di imposta
  • sulle prestazioni totali del progetto: verificare, a prescindere da chi sia il tecnico che redigerà gli APE (Attestati di Prestazione Energetica), il doppio salto di classe energetica
  • sulle prestazioni specifiche degli interventi: verificare se le prestazioni tecniche dei singoli componenti (trasmittanze termiche, cop, rendimenti, ecc…) rispettano i limiti normativi
  • sulle certificazioni dei singoli materiali/componenti: per ogni materiale sarà necessario verificare le certificazioni richieste, come a titolo esemplificativo il certificato CAM per i materiali di coibentazione delle superfici opache, i rendimenti dei generatori, il rispetto delle indicazioni specifiche per la tipologia dell’intervento
  • sulla congruità delle spese sostenute, anche nel caso di sconto in fattura, in relazione al tipo di intervento
  • sull’utilizzo della spesa sostenuta solo per la realizzazione dell’intervento (e non per il rifacimento del bagno interno); seppur parrebbe una responsabilità della Direzione dei Lavori, tuttavia la firma posta sull’Asseverazione è quella che pone il sigillo anche su questi aspetti

Insomma, cari Tecnici Smart, essere un tecnico che si occupa di Superbonus non è per tutti e non è uno scherzo.

Però … c’è sempre un però.

Tante responsabilità, tanto onore.

Parafrasando un detto sulla guerra (“molti nemici, molto onore), al di là delle responsabilità c’è la marmellata che vi aspetta.

Infatti, a fronte di queste grandi responsabilità, possono derivare lauti guadagni.

Da grandi responsabilità derivano grandi guadagni.

Parafrasando lo zio Ben, di Spiderman.

Ora, veniamo ai rischi.

I rischi nel Superbonus, e il ruoto del Tecnico Asseveratore che firma l’Asseverazione Enea Superbonus

I rischi principali legati al Superbonus sono di due tipi:

1 – Il rischio verificatosi che un’opera non sia eseguita a regola d’arte.

In questo caso, non si perde il contributo, ma ci sarà una causa da affrontare tra Committente, Impresa, e Direttore dei Lavori Superbonus.

2 – Il rischio burocratico.

Il rischio burocratico, a sua volta, si suddivide in due tipologie, in funzione del potenziale danno causato dal verificarsi del rischio

a) Rischio verificatosi che non genera la perdita del contributo fiscale.

Questi sono, ovviamente, i casi più semplici da gestire.

Per capire meglio, si può trattare di errori materiali, sviste, piccole cose che possono sempre risolversi in un qualsiasi momento, anche dopo anni.

Sono i rischi che non devono preoccupare nessuno, e che saranno affrontati/discussi solo una volta che si presenteranno.

b) Rischio verificatosi che genera la perdita del contributo fiscale.

Ecco, quando qualcosa va storto e vengono tolti i contributi, ci si deve preoccupare.

Perchè quando si toccano i soldi, il contenzioso è garantito.

Quando si potranno verificare?

Prima o poi inizieranno i controlli dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate; e da quel momento dovremo essere in grado di provare/giustificare tutte le scelte effettuate.

In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea, si potranno verificare diversi tipi di contestazioni:

1 – Requisiti tecnici mancanti o errati, che determinano la perdita del contributo

2 – Requisiti soggettivi del committente non corretti o mancanti che hanno determinato una fruizione indebita del contributo

3 – Requisiti oggettivi dell’immobile mancanti o non corretti che hanno portato ad una indebita fruizione del Superbonus

4 – Titolo di possesso dell’immobile non sufficientemente idoneo al Superbonus

5 – Contestazione sulla congruità delle spese sostenute

6 – Contestazione sull’utilizzo delle spese per lavori non ammissibili al Superbonus

7 – Contestazione sui requisiti tecnici delle opere, sulle certificazioni dei materiali, e sulle prestazioni dei generatori

8 – Contestazione tecnica sugli obiettivi energetici raggiunti

9 – Contestazioni sulle differenze tra progetti/asseverazioni e lavori realizzati

10 – Altri rilievi minori

Come vedete, le possibilità sono svariate.

In tutti i casi, l’iter sarà questo

  • l’Agenzia delle Entrate contesterà l’indebito ottenimento del contributo
  • il committente (colui che ha ricevuto il credito, che poi avrà utilizzato in detrazione o girato per pagare i lavori), si dovrà difendere
  • l’Agenzia delle Entrate emetterà l’esito: positivo, quindi tutto regolare, oppure negativo, quindi “restituiscimi i soldi!”
  • In questo secondo caso, si attiverà il contenzioso tra il committente e il professionista (Asseveratore Superbonus) per verificare se quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate sia riconducibile ad un errore del tecnico

La responsabilità del tecnico c’è, praticamente, in tutti i punti elencati.

Gli unici punti in cui il tecnico può essere potenzialmente chiamato fuori (non è detto che succeda) è nel caso in cui parte delle spese sostenute hanno permesso la realizzazione di lavori non rientranti nel Superbonus, di cui il tecnico dovrà dimostrare di essere allo scuro.

Un altro motivo per il quale il Tecnico Asseveratore Superbonus potrebbe non essere chiamato in causa è per la perdita in corso dei lavori dei requisti soggettivi del committente, o la perdita del suo titolo di possesso, per il quale lo stesso committente non abbia prontamente avvisato il Tecnico.

In tutti gli altri casi, si tratta certamente di errori/mancanze che fanno capo al Tecnico Asseveratore Superbonus, e pertanto ci sarà da difendersi.

“chìssene … tanto paga l’assicurazione”

Niente di più sbagliato, amico mio.

L’Assicurazione per il Superbonus non Tutela l’Asseveratore SuperBonus 110

La classica risposta di un tecnico poco smart è

“tanto c’è l’assicurazione che copre tutto”.

Niente di più errato e falso.

Il Governo, per rilanciare l’economia tramite il settore edile e ottenere contestualmente la riduzione delle emissioni di CO2 (al fine di avvicinarsi agli obiettivi europei ed evitare di incorrere in ulteriori sanzioni), ha deciso di finanziare l’edilizia con il Superbonus 110%.

Per evitare che la macchina burocratica ingessasse il settore, ha scelto la pillola rossa

Benvenuta Alice nella tana del Bianconiglio: per evitare sovraccarichi di lavoro che non avrebbero permesso la realizzazione dei cantieri, l’art. 119 del Decreto Rilancio è stato impostato per spostare tutte le responsabilità sui Tecnici Superbonus e sui professionisti fiscali (Commercialisti, CAF)

Non a caso, infatti, si parla di Asseverazione del tecnico sul sito dell’Enea e non di dichiarazione del tecnico, o peggio ancora, autocertificazione del committente o del produttore.

Si parla di Asseverazione per la sua natura giuridica:

L’asseverazione è una documento del professionista, con il quale il professionista dichiara:

  • sotto la propria personale responsabilità
  • conferma l’autenticità e la certezza dei contenuti,
  • garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.

Il professionista con la sottoscrizione della dichiarazione di asseverazione si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle informazioni dichiarati, e risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti (art. 481 del Codice penale – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

Pensavi di essere solo un tecnico?

Sbagliavi … sei anche un Notaio!

La polizza di assicurazione superbonus non copre le sanzioni amministrative; e non compre nemmeno le sanzioni penali.

Torniamo ai rischi.

Se viene accertata una qualche irregolarità, riconducibile al professionista, l’assicurazione garantirà lo Stato per l’ottenimento dei contributi indebitamente ottenuti dal committente, ma rimarrano in capo al profssionista:

  • una causa contro l’assicurazione (o pensavi che pagassero senza poi tentare di recuperare? illuso!)
  • potenziali violazioni amministrative
    • Asseverazione non veritiera, ai seni dell’Art. 119 del D.L. 34/2020, con una sanzione che può andare tra i 2.000 e 15.000 Euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele rilasciata
    • APE errato/infedele, ai sensi dell’ARt. 6 del D.Lgs. 192/05 e smi, con una sanzione compresa tra 700 € e 4200 €
  • potenziale violazione penale
    • Falso ideologico in certificati, ai sensi dell’Art. 481 del Codice Penale, che prevede la reclusione fino a un anno o multa da 51 a 516 Euro ed eventuali pene aggiuntive applicabili congiuntamente se vi è scopo di lucro (e il Superbonus, ha certamente scopo di lucro!)

Consigli Pratici di Sopravvivenza per l’Asseveratore Superbonus

responsabilità asseveratore superbonus - rischio asseverazione

Una volta che abbiamo chiare i rischi e le responsabilità non dobbiamo scappare dal nostro ruolo di Asseveratore Superbonus.

Dobbiamo controllare il rischio e assumerci le responsabilità.

Ecco alcuni consigli pratici e utili:

1 – Non siete smart o fighi se concedete al cliente di rifarsi il bagno gratis grazie alla vostra firma

State tranquilli, non perderete il cliente se dite no alle sue pretese di rifarsi il bagno, l’impianto elettrico, la carrozzeria dell’auto e l’amante, tutto a spese del Superbonus.

E se lo perdete, è perchè non è un buon cliente.

Certi clienti, è meglio perderli che trovarli.

Che poi, tutti noi siamo sommersi di richieste: fuori uno, avanti un altro.

Per non pensare poi, in caso di contestazione futura a seguito di controllo dell’AdE: ci sarà il classico “si salvi chi può“, con il committente, per il tramite del suo avvocato, che sputerà merda sul vostro operato; lui si è fatto il bagno a spese vostre, e ora vi scarica la merda.

Quindi Jerry, rifiuto e vado avanti“.

2 – Documenti in ordine

Tra qualche anno inizieranno i controllo.

E quando inizieranno i controlli, recuperare i documenti sarà un delirio. Clienti che vanno a vivere in Brasile perchè hanno venduto la casa al doppio del valore grazie al Superbonus, imprese che hanno chiuso perchè l’edilizia è tornata alla sua ordinaria crisi di settore.

Insomma, recuperare firme, attestazioni, atti, documenti e quant’altro tra qualche anno sarà un vero delirio.

Come puoi fare?

Perdi un po’ di tempo oggi per far firmare tutto ciò che ti serve e avere copia di tutti i documenti necessari.

A nulla conta il fatto che stai facendo i lavori per tuo zio o tuo cugino e quindi “sono gente di famiglia“.

Lascia perdere, ascolta zio Enrico.

Documenti/firme in regola.

E soprattutto, in ordine.

3 – Scegliere il Fiscalista “giusto”. Possibilmente smart.

Lo so, è una figura che dovrebbe scegliere il committente.

Io preferisco lavorare con i Commercialisti di mia fiducia: non perché sono accondiscendenti (infatti non lo sono!), ma perché sono sicuro della qualità del loro lavoro.

Laddove c’è un dubbio, c’è un’attività di confronto professionale che permette a entrambi di crescere.

Fanno un’attività di controllo sul nostro lavoro: questo permette di trovare eventuali errori che possono sempre succedere.

E soprattutto, in caso di errore, hanno l’atteggiamento giusto propositivo; aiutano a trovare la soluzione, ci indicano come correggere, e impostiamo il lavoro affinché non accada successivamente.

Abbiamo creato e standardizzato un flusso di lavoro che elimina/riduce al minimo gli errori, permette ad entrambi l’attività di controllo e verifica sull’altro professionista, e garantisce che la qualità del lavoro sia alta con i documenti in ordine (sia quelli in capo a noi tecnici, che quelli d’obbligo per loro commercialisti).

4 – Siate smart, ma non siate stupidi

Essere smart significa anche non ingessarsi davanti alle difficoltà, e avere un atteggiamento proattivo e propositivo alla realizzazione del lavoro.

Smart è anche praticità e pragmatismo.

Tuttavia, vi troverete davanti committenti e imprese che tenderanno a prendersi un braccio perchè avete concesso loro un dito: essere smart non si traduce con l’essere stupidi.

Quindi cercate di soprassedere a quelle piccolezze che non influiscono sulla qualità del lavoro, sul mantenimento dei contributi, e che hanno poca importanza.

Concentratevi, invece, su tutti gli aspetti che possono determinare la perdita dei contributi.

Faccio un esempio pratico.

L’impresa vi chiede conferma del materiale per il cappotto da acquistare, ma non ha la certificazione CAM a disposizione.

Non autorizzate la messa in opera prima di avere il documento che certifica il CAM in mano.

Evitate il “sì, lo mando più tardi via mail”. Vuol dire che non vi arriverà. Se fermate il cantiere e non autorizzate la posa, state certi che salterà fuori in pochi minuti.

Questo capita perchè l’impresa ha come focus la realizzazione del lavoro, e non sa che quel documento è un requisito necessario che può determinare la perdita del contributo.

Altro esempio.

Vi troverete davanti committenti “furbi” che proveranno a mungere il più possibile questo Superbonus.

Non siate stupidi. Non calcate la mano sulle interpretazioni normative. Se qualcosa non vi convince, meglio dire di no (che però non deve essere una scusa per non essere dei super esperti di Superbonus).

Se avete un dubbio sull’ammissibilità di una spesa, non includetela nel Superbonus.

Se il vostro cliente dovrà spendere 1000 euro a fronte di un lavoro da 150 mila euro, non casca il monto.

5 – Lasciate perdere Facebook

Su Facebook troverete due tipi di tecnici:

  • chi chiede informazioni o chiarimenti per un dubbio di un caso specifico
  • chi perde tempo a rispondere

Entrambi sbagliano.

Il primo sbaglia perchè, a fronte di un suo studio di giorni/mesi/settimane su un caso specifico, ha la falsa illusione che qualcuno che dedica 30 secondi alla sua domanda mal posta sul gruppo possa svelargli i segreti del castello

Eh no, non funziona così. Non metterei mai una mia firma basata su un qualcosa che un pinco pallino ha scritto su Facebook.

Puoi prendere spunto, ma poi devi approfondire.

E l’unico modo che hai per farlo, è quello di mettere il culo sulla sedia, staccare FB e studiare le normative e le circolari dell’AdE.

6 – Lasciate perdere i siti di news di settore.

Questo si ricollega al punto precedente.

I siti di settore sono scritti da tecnici (spero … ma non è garantito), prestati al giornalismo che deve rispondere a logiche diverse da quelle del Superbonus.

Leggeteli, ma non basate le vostre firme su quanto scrivono loro. Dovete approfondire con i testi di legge ufficiali.

Le parole contano quando si mettono firme. Pertanto l’ultima notizia acchiappa click che vi propinano, non è una fonte sufficiente per effettuare scelte sul vostro Superbonus.

Loro:

Devono rispondere a logiche di posizionamento nei motori di ricerca, quindi puoi trovare siti che parlano parlano ma non portano valore o contributo a quello che cerchi.

Devono rispondere a logiche di monetizzazione tramite click: ecco il motivo dei titoli click bait, che fanno terrorismo e non portano nessun valore. E la maggior parte delle persone, leggono solo il titolo!

Devono rispondere a logiche di sponsor: se il loro sito è finanziato dalle mitiche pergole o verande che si installano senza autorizzazione, pensate che il sito di scriverà che invece è necessaria l’autorizzazione?

Spoiler serve l’autorizzazione. Non credete a quello che le vende, lui ha l’unico scopo di venderle!

7 – Studiate e rimanete aggiornati

Questo è forse il consiglio più importante.

Non potete delegare la conoscenza. Dovete essere i massimi esperti.

Dovrete essere sempre aggiornati e cercare di correggere il tiro ad ogni modifica normativa.

L’unico modo per farlo è quello di studiare e rimanere sempre aggiornati.

Ma come … prima hai detto di non leggere i siti di settore?

Forse mi sono spiegato male.

Non ho detto di non leggerli. Ho detto di trarne solo le informazioni utili.

Non basate la vostra firma su quello che scrive edilqualcosa, o qualcosapubblici. Vi raccontano che il governo ha varato il nuovo decreto?

Perfetto. Lasciate l’articolo e cercatevi il testo del decreto.

Scrivono che l’Agenzia delle con un nuovo chiarimento ha escluso tutte le case dipinte di rosa?

Lasciate perdere l’articolo e cercate il testo ufficiale del chiarimento.

Lo so, il nostro cervello è pigro per natura e tutti siamo portati a limitare le energie.

Tuttavia, se fai quello sforzo aggiuntivo di andare a studiare e leggere le uniche vere fonti ufficiali, ci guadagnerai in conoscenza, sicurezza.

E anche in salute.

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Quando Fare il SAL Superbonus 110

Quando Si Può Fare il SAL Superbonus 110: Lo Stato di Avanzamento del Lavoro per il Superbonus 110% da Asseverare sul Portale dell’Enea

– Dammi una buona ragione per andare avanti

– E’ verde, stanno suonando!

Qualcuno su Twitter

I lavori previsti dal Superbonus sono spesso consistenti e molto onerosi.

ll legislatore, con il DL 34/2020 e smi “Decreto Rilancio”, ha previsto la possibilità di dichiarare lo stato di avanzamento del lavoro “SAL Superbonus” e procedere così alla maturazione dei crediti durante i lavori, senza necessariamente attendere la fine totale del lavoro.

Una delle domande frequenti che capitano è

Quando è possibile dichiarare un SAL Superbonus 110?

Prima di rispondere, facciamo un passo indietro.

I Bonus Fiscali e il Principio di Cassa

Dacché esistono i bonus fiscali in edilizia, un mantra chiarito più e più volte dall’Agenzia delle Entrate è che per godere delle detrazioni fiscali fanno fede le date di pagamento.

A nulla valgono la data di emissione della fattura o la data di chiusura di un lavoro.

Comanda la data di pagamento.

Questo ha posto, spesso, i contribuenti nella spiacevole condizione di anticipare il 100% dei lavori in acconto per la paura (tipicamente di fine anno) del mancato rinnovo dei bonus fiscali in edilizia, così da poter godere della prima rata di recupero fiscale già da giugno dell’anno successivo.

Un caso frequente era:

Pago gli infissi (o qualunque altro lavoro) a fine dicembre, così fra 6 mesi (giugno) posso iniziare a recuperare dalla dichiarazione dei redditi quanto pagato.

E magari il lavoro sarebbe iniziato/finito per febbraio marzo.

Tutto ciò deriva, appunto, dal principio di cassa più volte ribadito dall’AdE.

E allora, perché per il Superbonus è stato inserita la necessità di dichiarare (o meglio, asseverare) lo Stato di Avanzamento dei Lavori ?

La risposta risiede nella possibilità di cedere i crediti di imposta e di fare lo sconto in fattura.

Cessione del Credito e Sconto in Fattura: perché è necessario il SAL Superbonus

Con il Superbonus 110% sono state apportate alcune novità alle normali detrazioni fiscali.

La prima è quella della possibilità di cedere i crediti di imposta, anche mediante lo sconto in fattura. In realtà la pratica era già in vigore e molto utilizzata, soprattutto dai serramentisti.

La seconda è quella di aver esteso il beneficio fiscale dai classici 50% delle ristrutturazioni e 65% del risparmio energetico al 110%.

Quindi spendo 100, detraggo più di quanto ho speso, appunto 110%.

Questa possibilità di maturare benefit fiscali maggiori dell’importo speso, se combinato con la possibilità di cedere i crediti di imposta a terzi, compresa l’impresa che esegue il lavoro mediante lo sconto in fattura diretto, ha, di fatto, eliminato la transazione fisica.

Nel caso di “sconto in fattura” con il Superbonus, infatti, non vi è proprio l’atto del pagamento: il bonifico; diventa quindi impossibile andare per flussi di cassa.

Che cosa ha pensato, allora, il Legislatore?

Non essendoci più il pagamento a dettare il momento in cui possono essere maturati i crediti di imposta, ha reso obbligatorio per il Superbonus 110% la necessità di asseverare a quale punto siano arrivati i lavori.

Il Superbonus 110%, infatti, è l’unico bonus per il quale, poiché potrebbe non esserci l’atto del pagamento, è sempre necessario asseverare un SAL.

Quando è Possibile Fare il SAL Superbonus 110

Da quanto premesso, nasce la domanda:

Quando è possibile fare un SAL Superbonus 110?

Un SAL Superbonus, come abbiamo detto, è un documento nel quale il tecnico incaricato assevera il punto al quale sono arrivati i lavori.

Si chiama, infatti, Stato di Avanzamento dei Lavori.

Pertanto, quando il tecnico verifica che un lavoro è arrivato ad almeno il 30% del totale dei lavori, può procedere con la sua Asseverazione Superbonus sul portale Enea. (cliccando su questo link, vi rimando ad un articolo specifico su come si imposta un’Asseverazione Superbonus, che sia per un SAL o per una Fine lavori.

Vi ricordo che il Legislatore ha previsto che si possano asseverare non più di due SAL Superbonus intermedi, prima di quello finale.

Lo schema classico può essere:

  • Un primo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno il 30% dei lavori
  • Un secondo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno il 60% dei lavori
  • Un ultimo SAL finale, nel quale si chiara il lavoro completato al 100%

Questo però non significa che sia necessario arrivare al 30% e si debba dichiarare un primo SAL.

I SAL Superbonus sono liberi, purché ciascuno stato di avanzamento dei lavori consti di almeno un 30% rispetto al SAL precedente.

Facciamo un esempio pratico:

  • I lavori arrivano al completamento di una percentuale intorno al 45% del lavoro complessivo. Si potrà dichiarare un primo SAL Superbonus pari al 45% del totale delle opere
  • Il secondo SAL Superbonus dovrà essere di almeno il 30% oltre il SAL precedente, pertanto il secondo SAL si potrà fare ad almeno il 75% dei lavori
  • In questo modo, avremo lasciato solo un 25% a fine lavoro.

Questo si può spingere fino al limite; mi spiego meglio.

Se l’impresa è in grado di sopperire alle spese iniziali, si potrebbe seguire lo schema SAL sotto riportato

  • Primo SAL Superbonus al 59% del totale delle opere. Si tratta sempre di un primo SAL ad almeno il 30% dei lavori, ma non abbastanza per arrivare al secondo SAL del 60%.
  • Un secondo SAL Superbonus al raggiungimento di almeno l’89% dei lavori, o ove possibile, anche di pù (90%, 95%, 99%).
  • E un SAL Superbonus finale di chiusura della parte restante.

Gli aspetti importanti e da non trascurare, al fine di non incorrere in false attestazioni, sono:

  • si possono dichiarare solo i lavori effettivamente compiuti o parte di essi
  • si possono dichiarare il completamento di parte dei lavori anche con le sole forniture a piè d’opera. Pertanto, se si verifica che i materiali sono in cantiere, si può contabilizzare la quota parte relativa alla sola fornitura quale contributo al SAL Superbonus
  • NON si possono asseverare all’interno del SAL Superbonus gli acconti.

Acconti nel SAL Superbonus: No, non contribuiscono a maturare i crediti di imposta

Mi dispiace, ma gli acconti fatturati non possono essere ritenuti idonei quale contributo da contabilizzare all’interno del SAL Superbonus.

Questo perché la nostra Asseverazione Superbonus riguarda, appunto, lo Stato di avanzamento dei lavori raggiungo, e non le fatture emesse o gli acconti versati.

Il problema è frequente per tutti quei fornitori, spesso serramentisti o impiantisti, che pretendono l’acconto per avviare l’ordine delle forniture.

Per carità, niente di più giusto, dal loro punto di vista.

Ciò non toglie che noi tecnici non potremo considerare quella fattura, ancorché pagata, all’interno del nostro stato di avanzamento lavori, e pertanto quella fattura pagata non potrà generare i crediti di imposta sperati (da cedere o poter cedere).

Discorso analogo, forse anche peggio, per lo sconto in fattura: con lo sconto in fattura, non vi è nemmeno l’atto del pagamento, pertanto le fatture di acconto proprio non dovrebbero esistere.

Possono esistere, ma non potendo essere considerate come contributo all’interno del SAL Superbonus non ci vedo alcun senso all’emetterle.

Qualora venissero considerate le fatture di acconto, soprattutto con la modalità dello sconto in fattura, all’interno del SAL Superbonus ci si troverebbe nella condizione di aver truffato il fisco; e la responsabilità di questo ricade sia nel committente (colui che matura i crediti), che nel tecnico (colui che ha asseverato lo stato di avanzamento lavori) che nell’impresa (eh sì, anche se fanno finta di non crederci) in quanto anche i fornitori che emettono le fatture in sconto, e maturano i crediti, sono responsabili in solido dei crediti che ottengono.

Il commercialista non può rilasciare il visto di conformità sui SAL Superbonus per opere non ancora eseguite.

E come fa il commercialista a sapere se le opere sono eseguite?

Il SAL Superbonus (STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI) asseverato dal tecnico sul sito dell’Enea.

Cari amici tecnici smart, occhio a non fare le asseverazioni SAL Superbonus troppo alla leggera. Ci si fa male.

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Come Fare l’Asseverazione SuperBonus 110 – Enea

Vediamo come impostare l’Asseverazione Superbonus 110 sul sito internet dell’Enea.

Prima o poi, arriva il momento nella vita di tutti i tecnici smart che si occupano di Superbonus di dover asseverare un lavoro o uno stato di avanzamento dei lavori Superbonus 110% sul sito dell’Enea.

In questo articolo vedremo

  • Il sito dell’Enea dedicato all’Asseverazione Superbonus 110
  • Documenti preliminari richiesti dal portale: la polizza assicurativa per il Superbonus
  • Come avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110%: i dati iniziali necessari
  • Come compilare l’Asseverazione Superbonus 110%
  • Verifica, presentazione ed invio dell’Asseverazione Superbonus 110%

ATTENZIONE: prima di iniziare con la compilazione è bene chiarire che quello che andremo ad asseverare è uno stato di avanzamento lavori. Andremo a dire ad Enea che un dato intervento in Superbonus è arrivato ad un certa percentuale di completamento del lavoro. E non di sostenimento della spesa.

Anche se un lavoro viene pagato 100% in anticipo, noi potremo andare a compilare l’asseverazione solo quando questo avrà raggiunto le percentuali asseverabili.

Il sito dell’Enea dedicato all’Asseverazione Superbonus 110

Il sito preposto alla ricezione delle asseverazioni fiscali in materia di Superbonus 110% è

https://detrazionifiscali.enea.it/

La prima volta, dovrete registrarvi.

Su questo punto non perdiamo tanto tempo: la procedura è semplice e prevede la compilazione di form con i dati personali.

Per poter procedere con le asseverazioni dovrete registrarvi come “Persone Fisiche -> Profilo Asseveratore

Nel dettaglio vi chiederà:

  • luogo e data di nascita
  • caricamento del vostro documento di identità
  • codice fiscale
  • dati di residenza
  • estremi iscrizione albo professionale
  • indirizzo dello studio professionale

Documenti preliminari richiesti dal portale: la polizza assicurativa per il Superbonus

come fare asseverazione superbonus 110 - inserire poilizza assicurativa

Successivamente dovrete caricare la vostra polizza professionale indicando

  • numero della polizza assicurativa idonea per l’Asseverazione Superbonus 110%
  • compagnia assicurativa che ha rilasciato la polizza idonea all’Asseverazione Superbonus 110%
  • data di scadenza della polizza assicurativa
  • massimale previsto dalla polizza assicurativa

Come avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110%: i dati iniziali necessari

come fare asseverazione superbonus 110 - bottone nuova asseverazione superbonus

Avviare una nuova Asseverazione Superbonus 110% è molto semplice.

Si clicca su “Le mie asseverazioni” e successivamente sul bottone “Nuova Asseverazione

Una volta cliccato su Nuova Asseverazione, il sistema chiede la compilazione di un form.

Dovrete procurarvi prima tutti i dati necessari a questa prima compilazione, perchè questa procedura non può essere salvata e in caso perdiate la sessione di autenticazione SPID, dovrete ricominciare.

Si tratta solo di questi primi dati, che vi elenco, in modo da potervi premunire prima ed effettuare una compilazione completa così da creare la “nuova assevarazione”.

Una volta creata, troverete la nuova asseverazione superbonus in bozza, e potete compilarla anche in momenti successivi.

I primi dati necessari per creare l’istanza “nuova asseverazione” sono:

  • Tipo di Edificio
    • Edificio Condominiale
    • Edificio unifamiliare
    • Unità immobiliare situata al interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
    • Categoria A/9 aperti al pubblico
  • Data inizio lavori
  • Comune di ubicazione dell’edificio
  • E’ un comune montano
    • No
  • Il comune è interessato dalla procedura di infrazione comunitaria N. 2014/2147 Del 10 Luglio 2014 O N. 2015/2043 Del 28 Maggio 2015 Per La Non Ottemperanza Dell’Italia Agli Obblighi Previsti Dalla Direttiva 2008/50/CE
    • No
  • L’intervento rientra tra quelli previsti dal Comma 4.ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni (Selezionando “Sì”, si indica al sistema che si tratta di Sismabonus)
    • No
  • Indirizzo
  • Numero Civico
  • CAP
  • Anno di costruzione dell’immobile (anche indicativo)
  • Superficie totale disperdente in mq (dato da prendere dagli elaborati termici. ape/relazione termica)
  • L’edificio è in un’area non metanizzata? ai sensi del comma 1 lettera C dell’art. 119 del D.L. 34/2020
    • No
  • Autorizzazione edilizia
    • Licenza edilizia/Titolo edilizio
    • Concessione in sanatoria
    • Edificio storico senza titolo edilizio
  • L’intervento rientra nei casi di cui all’art. 3 comma 1, lettere d) (ristrutturazione edilizia), e) (nuova costruzione) ed f) (ristrutturazione urbanistica) del Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2000? (attenzione, indicando Sì, il massimale dell’impianto fotovoltaico viene ridotto a 1600 €/kW, in luogo dei 2400 €/kW ordinari)
    • No
  • L’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice del Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L. 42/2004, o gli interventi sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con la L. 77/2020 (se l’edificio ricade in uno di questi casi di vincolo o divieto dell’intervento di coibentazione, allora è esente dal dover eseguire l’intervento trainante e può effettuare interventi di risparmio energetico col Superbonus che garantiscano sempre il doppio salto di classe, anche in assenza dell’intervento trainante)
    • No
  • SAL (qui dobbiamo indicare se l’asseverazione superbonus riguarda uno stato di avanzamento, ed eventualmente quale tra quello ad almeno il 30% o almeno il 60%, oppure direttamente l’asseverazione finale a fine lavori)
    • Almeno al 30%
    • Almeno al 60%
    • A fine lavori

La compilazione di queste prime informazioni, come potete vedere, è semplice.

Tuttavia bisogna ricordare che queste informazioni non sono più modificabili, pertanto se le avete sbagliate, dovrete procedere con la creazione di una nuova asseverazione e ripartire da zero .

Altro aspetto importante è che una volta creta l’asseverazione indicando ad esempio il “Sal 30%”, per poter procedere con il sal 60%, non si dovrà creare una asseverazione superbonus ex novo, ma si dovrà entrare dentro la pratica asseverativa creata, e indicare lì dentro il nuovo stato di avanzamento lavoro.

come fare asseverazione superbonus 110 - elenco asseverazioni superbonus

Come potete vedere dall’immagine delle asseverazioni, l’elenco è suddiviso per edificio.

Il primo edificio in elenco è un’unità funzionalmente indipendente (in nero ho cancellato l’indirizzo dell’edificio), per il quale è stata completata la procedura di asseverazione del superbonus, con una prima asseverazione al 30%, indicata in verde, una seconda al 60%, indicata in verde, e l’asseverazione finale superbonus, anch’essa indicata in verde.

Le asseverazioni superbonus in verde sono quelle che sono state protocollate e andate a buon fine; quelle indicate in viola, invece, sono ancora in bozza e devono essere ultimate nella compilazione; infine in grigio chiaro quelle da completare e in grigio scuro quelle saltate. (come ad esempio l’asseverazione del 30% del penultimo in elenco).

Ecco un’immagine di un’asseverazione superbonus al 60%, ancora in bozza, per il quale è stato deciso di saltare l’asseverazione al 30% dei lavori.

come fare asseverazione superbonus 110 - asseverazione superbonus bozza

Come compilare l’Asseverazione Superbonus 110%

come fare asseverazione superbonus 110 - asseverazione superbonus compilazione 1

La compilazione dei dati termici specifici per l’asseverazione superbonus inizia con una parte precompilata che deriva dai dati, immodificabili, che abbiamo inserito.

Nell’immagine della prima parte dell’asseverazione superbonus in compilazione troviamo, infatti, i dati anagrafici dell’asseveratore (nell’immagine, i miei dati), di nascita, residenza, codice fiscale, studio e iscrizione all’albo professionale.

Dopo i dati del “sottoscritto”, si parte con la dichiarazione vera e propria, e anche questi primi dati che troviamo, relativi al tipo di edificio, al numero di unità immobiliari, alla data di inizio lavori e alla superficie disperdente derivano dalla compilazione iniziale, che abbiamo visto nel paragrafo precedente, e che non possiamo più modificare. Qualora questi dati non fossero corretti, sarà necessario procedere alla creazione di una nuova asseverazione con la ricompilazione ex novo di tutti i dati sopra indicati.

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Successivamente, l’asseverazione superbonus prosegue nel richiedere i dati relativi agli interventi trainanti relativi alla coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate.

Nella schermata che vedete sopra, ho indicato i dati della coibentazione a cappotto delle superfici opache verticali, con la previsione di spesa dell’intervento, la superficie disperdente, e il costo dei lavori realizzati.

Se fate un controllo incrociato dei dati inseriti, i dati non sono perfetti perché si tratta di una compilazione in parte, perché per far stare tutto nell’immagine ho omesso la parte della copertura .

disperdente.

La compilazione fino a qui è molto semplice: per ogni sezione di coibentazione ci chiede la superficie disperdente, i dati di trasmittanza termica ante e post intervento, la trasmittanza termica periodica (post), il confine della struttura coibentata, e dove è posta la coibentazione (interna, esterna, o nell’intercapedine).

Qualora avessimo pareti o strutture in genere che hanno valori di trasmittanza termica diversi o con confini differenti, o ancora con coibentazioni effettuate in modo diverso (è il caso in cui il progetto può prevedere alcune pareti coibentate verso l’interno, e un altro gruppo di pareti verso esterno), non dovremo far altro che cliccare sul + posto accanto a “Pareti Verticali” per avere un nuovo gruppo di pareti di cui inserire i dati.

Come potete vedere dall’immagine, il sito dell’Enea precalola i massimali totali per l’intervento (nell’immagine 80 000 € perché trattasi di condominio con due unità abitative, pertanto con 40 000 € di massimale per unità).

In ultimo, per ogni sezione, c’è sempre da indicare il risparmio di energia primaria non rinnovabile di progetto ottenuto dallo specifico intervento; quindi nella schermata è stato indicato il contributo in termini di risparmio ed espresso in kilowattora all’anno derivante dall’intervento di coibentazione delle superfici opache.

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Successivamente, la struttura in compilazione dell’asseverazione superbonus comprende i dati delle singole unità immobiliari.

  • Nel caso di casa unifamiliare, o nel caso di immobile funzionalmente indipendente con accesso autonomo non condiviso con altre unità, avremo dovuto compilare solo i dati di una unità immobiliare
  • Nel caso del condominio, dovremo compilare tante sezioni relative alle unità immobiliari quante sono le unità immobiliari del condominio.

I dati che vedete indicati sono presi dalla compilazione che ho già effettuato. Per la modifica o il completamento di questi dati è necessario entrare su “Modifica Dati unità immobiliare” e una volta completati procedere alla validazione; nel caso di dato validi e validati, apparirà la scritta in verde “Dati validati“.

Quando tutti i dati delle singole unità immobiliari saranno completati e validati, si potrà chiudere l’asseverazione. Senza di questa validazione, non si potrà procedere.

Cliccando su “Modifica dati unità immobiliare” della prima unità (ancora non completi e validati, entriamo nella sottosezione specifica dell’unità immobiliare.

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I primi dati richiesti sono i dati catastali dell’unità immobiliare, compresa l’indicazione della categoria catastale; ci viene richiesto anche la quota millesimale di competenza dell’involucro o degli impianti, se centralizzati. Nel caso specifico le unità immobiliari erano termo-autonome e sovrapposte verticalmente, di medesima forma, pertanto in assenza di tabelle millesimali e con la medesima superficie disperdente, è stata indicata la competenza di 500 millesimi nella sezione relativa alle quote millesimali dell’involucro, per ogni unità immobiliare.

Vengono richiesti i dati del beneficiario della detrazione fiscale per quella singola unità immobiliare.

Enea, nella compilazione, ci chiede anche se l’unità immobiliare indicata è riscaldata, e una volta selezionata questa casella ci chiede anche se su questa unità immobiliare siano stati eseguiti interventi trainati.

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I primi interventi trainati di cui ci vengono chiesti i dati sono gli infissi, e le eventuali schermature solari e chiusure oscuranti.

Nel caso specifico sono stati sostituiti gli infissi con i cassonetti, pertanto è stato selezionato solo “chiusura oscurante” nella sezione infissi.

Anche qui i dati richiesti sono quelli tecnici ante e post operam degli infissi. Nel caso di “gruppi di infissi” che differiscono per caratteristiche ante o post, dovremo selezionare il + accanto a IN) SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI per aggiungere una nuova riga da compilare.

Anche in questo caso ci viene chiesto quale sia il contributo in termini di energia primaria non rinnovabile, di progetto, derivante dall’intervento degli infissi ed espresso in kWh/anno.

Qualora ci fossero stati interventi trainati di coibentazione delle superfici opache, quindi non riguardanti parti comuni o che non superano il 25% delle superfici opache (calcolate sull’intero edificio), avremo dovuto spuntare e compilare l’apposita sezione che si vede nell’immagine, come non selezionata.

In questo caso, la spesa per la coibentazione delle superfici opache trainata viene considerata nello stesso massimale di spesa previsto per la sostituzione deli infissi, pari a 54 545 €.

Se volete approfondire il tema dei massimali di ogni singolo intervento di risparmio energetico vi rimando all’articolo specifico: i Massimali di Spesa del Superbonus suddivisi per interventi.

Vi ricordo, inoltre, che i massimali di spesa e le relative spese che si indicano nel sito dell’Enea durante la compilazione dell’Asseverazione Superbonus sono lordi, comprensivi di IVA e spese professionali.

I valori indicati nell’Asseverazione e che vedete indicati nelle immagini comprendono anche l’iva e le spese dei professionisti, già suddivise nei singoli interventi, secondo quanto previsto dal Quadro Economico Superbonus precedentemente redatto; per approfondimenti sul Quadro Economico Superbonus e sul Calcolo delle Parcelle Professionali Superbonus, vi rimando agli articoli specifici.

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Si passa agli impianti.

Il primo massimale di spesa racchiude al suo interno gli eventuali interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, condizionamento o produzione di acqua calda per usi sanitari, o per l’installazione di sistemi ibridi.

Nel caso di specie è stata sostituita una pompa di calore dual split, per la quale sono stati indicati i relativi dati, ed è stata prevista la sostituzione dell’impianto di produzione di acqua calda per usi sanitari con un boiler a pompa di calore.

Il Massimale di spesa unico per tali interventi entro cui racchiudere entrambe le spese è di 27272 €.

Vi ricordo che la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda per usi sanitari nei condomini si può considerare tra gli interventi trainanti solo quando si tratta di impianti centralizzati.

Nelle unità termo-autonome, ovvero dove ciascuna ha il suo impianto di riscaldamento/condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria, tale spesa può rientrare solo tra gli interventi trainati.

Anche per la sostituzione di questi impianti, dobbiamo specifica il contributo in termini di energia primaria non rinnovabile di progetto, sempre espresso in kWh/anno.

Vi ricordo, inoltre, che se il condominio ha un impianto centralizzato di partenza (nella condizione ante intervento), il passaggio alle unità termo-autonome con la dismissione dell’impianto centralizzato per l’installazione degli impianti autonomi per singola unità non è incentivato.

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Proseguiamo con gli impianti.

Nel caso in cui l’intervento di progetto avrebbe previsto l’installazione di un sistema di microgenerazione, il massimale totale per l’intervento di microgenerazione è di 100 000 euro.

Per i generatori a biomassa, il massimale previsto è di 27 272 €

Per i sistemi di building automation è previsto un ulteriore massimale di 13636,36 €.

Come mai questi numeri particolari?

La motivazione risiede nel fatto che gli interventi previsti per l’ecobonus sono stati estesi alla detrazione al 110%, pertanto i massimali di detrazione previsti per l’ecobonus vanno divisi per la percentuale di detrazione prevista dal Superbonus ovvero il 110%.

Ecco che i 30 000€ previsti per gli impianti di riscaldamento divisi per 1,1, diventano 27272 €, i 60 mila euro previsti per gli infissi divisi per il 110% diventano 54 545€, il massimale della building automation di 15000 suddiviso per la percentuale di detrazione del 110% diventa 13636,36 € e così via per tutti gli altri interventi.

E ancora, il massimale previsto per l’intervento di installazione di collettori solari (impianto solare termico) è di 54545 €.

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Sempre proseguendo con gli impianti, si passa agli impianti fotovoltaici.

Per gli impianti fotovoltaici, il massimale previsto totale è di 48 000 euro, con un massimale specifico di 2400 €/kW installato. Vi ricordo che nei casi in cui l’intervento di progetto sia una ristrutturazione edilizia, una nuova costruzione o una ristrutturazione urbanistica il massimale specifico passa a 1600 €/kW installato.

Nel caso di installazione di batterie di accumulo per conservare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, vi è un altro massimale totale di 48 000 euro da sommare a quelli precedenti, con un massimale specifico di 1000 €/kWh installato.

Da non dimenticare che la spesa per gli accumulatori di energia è ammessa solo con la contestuale installazione dell’impianto fotovoltaico; pertanto nei casi in cui nell’unità immobiliare oggetto di intervento vi sia già installato un impianto fotovoltaico, la sola spesa per le batterie di accumulo non è ammessa al Superbonus; per poterla ammettere sarà necessario rimuovere l’impianto esistente o prevedere l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico aggiuntivo (quindi con contatore e inverter a parte), al quale possano essere collegate le batterie di accumulo.

Anche in questo caso, tutti massimali del superbonus totali o specifici indicati sono compresivi di IVA e spese professionali.

Il massimale per le colonnine di ricarica per l’auto elettrica, nel caso in oggetto, è di 1500 € per ciascuna.

Nei casi di edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, il massimale di spesa per ciascuna è di 2000 €

Per ciascuna sezione, dovremo andare ad inserire i dati specifici: potenze installate, spese, contributi di risparmio ottenuti, e tutti gli ulteriori dati specifici richiesti per la categoria di intervento.

Una volta completata la compilazione delle parti trainate e specifiche per la singola unità immobiliare, possiamo validare i dati e tornare alla sezione generale dell’Asseverazione Superbonus.

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Proseguendo nella compilazione dell’Asseverazione Superbonus, gli ulteriori interventi per i quali possiamo indicare le eventuali spese sostenute sono

  • coibentazione delle superfici opache, e sostituzione degli infissi delle parti condominiali. Da non dimenticare che è possibile far rientrare tali spese nel Superbonus solo quando riguardano il miglioramento delle prestazioni energetiche di parti condominiali riscaldate: ad esempio i vani scala, solo quando sono riscaldati.
  • schermature solari e chiusure oscuranti, negli spazi condominiali: idem come sopra: tali spese devono riguardare interventi di riduzione degli apporti solari effettuati su parti comuni del condominio, che siano sempre ritenute utili ai fini del calcolo energetico, pertanto riscaldate.
  • l’impianto fotovoltaico, in questa sezione, va compilato solo quando l’impianto non è a servizio di una singola unità immobiliare, ma serve per alimentare le parti comuni condominiali dell’edificio: all’attivazione dell’impianto fotovoltaico, apparirà anche la possibilità di inserire i dati delle batterie di accumulo perchè la spesa per gli accumulatori di energia anche nelle parti condominiali è ammessa sempre quando realizzata in concomitanza all’installazione dell’impianto fotovoltaico
  • colonnina per la ricarica delle auto elettriche: il massimale totale è relativo al numero di unità immobiliari. Andremo a compilare questa sezione in luogo di quella prevista nella singola unità immobiliare quando tale installazione insiste sulle parti comuni e non sulle parti private di esclusiva proprietà.
  • In ultimo, ma non meno importante, la possibilità di indicare la spesa per l’eliminazione delle barriere architettoniche: sì, nei condomini è ammessa la sostituzione o l’installazione dell’ascensore quando quello attuale non rispetta le dimensioni richieste dalla L. 13/1989, mentre quello di nuova installazione dovrà essere adeguato a tale norma per poter rientrare nel superbonus. Tra le altre spese che possono rientrare in questa categoria vi sono tutte quelle che rientrano nell’eliminazione delle barriere architettoniche, come i montascale, l’eliminazione di scale per la realizzazione di rampe nei percorsi, e tutto ciò che rispetta la L.13/1989 e i suoi dettagli indicati nel DM 236/1989 in termini di agibilità per i disabili.
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L’asseverazione superbonus prosegue con il riepilogo calcolato in automatico riportante:

  • costo complessivo di progetto degli interventi trainanti
  • costo complessivo degli interventi trainanti realizzati
  • costo complessivo di progetto degli interventi trainati, sommando tutti quelli trainati di tutte le unità immobiliari
  • costo complessivo degli interventi trainati, realizzati sommando tutti quelli di tutte le unità immobiliari
  • costo complessivo di progetto (trainanti + trainati)
  • costo complessivo realizzato (trainanti + trainati), utile al calcolo della percentuale completata.

In ultimo, l’asseverazione chiude con l’indicazione dei prezzari utilizzati al fine di verificare la congruità dei costi, ed un campo note nel quale l’asseveratore può scrivere liberamente quello che crede e che verrà riportato dentro l’asseverazione.

La compilazione è finita, ma per poter chiudere l’asseverazione superbonus vi è un altro passaggio da effettuare.

Verifica, presentazione ed invio dell’Asseverazione Superbonus 110%

I passaggi finali riguardano la compilazione e il caricamento di alcuni documenti che andranno a comporre, come allegati, la nostra Asseverazione Superbonus protocollata e valida anche ai fini fiscali.

come fare asseverazione superbonus 110 - asseverazione superbonus caricamento ape computo

Una volta chiusa e validata la compilazione dell’asseverazione superbonus, per procedere all’invio ed ottenere il codice protocollo valido, dovremo caricare

  • Attestato di Prestazione Energetica APE Ante Intervento
  • Attestato di Prestazione Energetica APE Post Intervento
  • Computo Metrico (utile alla verifica e dimostrazione della congruità delle spese sostenute)
come fare asseverazione superbonus 110 - asseverazione superbonus caricamento ape

Quando andremo a caricare questi documenti ci verrà chiesto chi è il tecnico che ha redatto il documento, e nel caso degli APE anche la classe energetica.

Dobbiamo infine scegliere la polizza su cui “scaricare” l’importo.

come fare asseverazione superbonus 110 - asseverazione superbonus scelta polizza assicurativa

Il sito dell’Enea ci propone le nostre polizze assicurative, precedentemente caricate, ancora in corso di validità da scegliere per poter asseverare l’importo ai fini del Superbonus.

Come potete vedere per ogni polizza ci indica il massimale della polizza, e l’importo residuo rimasto.

Dovremo scegliere una polizza che abbia ancora la capienza per giustificare l’importo che stiamo andando ad asseverare con questa asseverazione superbonus.

In ultimo, ma non meno importanti, dovremo caricare tutte le fatture emesse per giustificare gli importi indicati come “spesa sostenuta” all’interno dell’assverazione

come fare asseverazione superbonus 110 - asseverazione superbonus caricamento fatture

Per ogni fattura dovremo indicare:

  • numero della fattura
  • data della fattura
  • soggetto che ha emesso la fattura

Non dimenticatevi di caricare tutte le fatture, anche quelle dei professionisti coinvolti.

Quel che possiamo notare è che delle fatture non ci chiede l’importo, pertanto dovrà essere nostra cura controllare la coerenza tra il totale importo delle fatture caricate con il totale della spesa indicato nell’asseverazione.

E ancora non ci chiede i pagamenti, pertanto non indichiamo da nessuna parte se l’intervento è realizzato in sconto in fattura, in cessione del credito o mediante detrazione fiscale del committente; questo aspetto viene chiarito con il visto di conformità del commercialista.

Senza questa “quadratura” finale (ovvero la corrispondenza degli importi delle fatture caricate con gli importi asseverati quale spesa sostenuta) il fiscalista (commercialista o CAF abilitato) non potrà proseguire con l’apporre il proprio visto di conformità.

Completato il caricamento delle fatture, dovremo andare “Avanti”. A questo punto, l’asseverazione è pronta per essere protocollata, e l’ultimo step da seguire sarà quello di

  • scaricare l’asseverazione protocollata
  • timbrare e firmare ogni pagina, in calce
  • timbrare e firmare l’ultima pagina nell’apposito spazio
  • ricaricare l’asseverazione firmata

Al caricamento dell’asseverazione superbonus firmata in ogni spazio obbligatorio, l’asseverazione superbonus viene protocollata in modo definitivo.

Riceveremo via email il codice ASID associato all’asseverazione e valido per l’invio, da parte del commercialista, del proprio visto di conformità all’Agenzia delle Entrate.

A questo punto, potremo scaricare l’asseverazione firmata e completa di protocollo. L’asseverazione superbonus valida e protocollata sarà composta, quindi da:

  • Asseverazione
  • Documento di identità dell’asseveratore
  • Polizza Assicurativa
  • Ape Ante
  • Ape Post
  • Computo Metrico
  • Fatture

L’asseverazione, una volta protocollata in modo definitivo, è ancora modificabile.

Per modificarla si potrà annullare il protocollo, e procedere a tutte le modifiche necessarie.

Successivamente, dovrà essere ri-protocollata e otterrà un nuovo codice ASID

ATTENZIONE: non annullate il protocollo dell’Enea dopo che il commercialista ha inviato il proprio visto di conformità, perchè così facendo non avreste più coerenza tra il codice della vostra asseverazione e i crediti vistati dal commercialista. Dovrete fare diversi controlli incrociati tra i dati da voi inseriti, soprattutto nella parte economica e delle spese, e gli importi delle fatture caricate.

Spero che questo lungo articolo vi sia stato utile!

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